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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 26/11/2025, n. 1269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1269 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa EC NG RI AR,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma
10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2873 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2025, avente ad oggetto: pensione di reversibilità,
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Parte_1
IU LO, presso il cui studio in Foglianise, via Consortile Vitulanese, elettivamente domicilia,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliato in Benevento, via Foschini 28, presso l'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. Emilia Conrotto,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17/07/2025 il ricorrente, premesso di aver presentato, in data 15/01/2025, domanda per il riconoscimento del proprio diritto quale figlio inabile a “pensione ai superstiti” della madre , deceduta a Pannarano il 16/11/2022, con la quale conviveva, e che Persona_1 la domanda era stata respinta per carenza del requisito sanitario, ha convenuto in giudizio l' CP_1 al fine di sentire accertare e dichiarare il suo diritto alla pensione di reversibilità della defunta madre in quanto invalido a carico di quest'ultima, con condanna dell' al pagamento della CP_1 prestazione e delle spese di lite.
Si è ritualmente costituito l' , eccependo preliminarmente il difetto di Controparte_2 giurisdizione del giudice ordinario e l'improcedibilità del ricorso e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda in quanto infondata.
La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il ricorrente agisce per vedersi riconoscere la pensione di reversibilità quale orfano maggiorenne inabile di deceduta il 16/11/2022, ai sensi dell'art. 13, R.D.L. 636/1939, Persona_1 modificato dagli artt. 2, l. 218/52 e 22, l. 903/65.
1 Come si evince dalla documentazione agli atti (comunicazione di reiezione del 09/04/2025, in prod. ), la domanda proposta in data 15/01/2025 è stata respinta in quanto l' è stato CP_1 Pt_1 giudicato non inabile alla data del decesso della madre.
La pensione alla quale il ricorrente ambisce, come è dall'estratto del “cassetto previdenziale” (in prod. ) e come è pacifico (non avendo la parte osservato alcunché sul punto, nemmeno a CP_1 seguito della costituzione in giudizio dell' ), è di spettanza dell' – Gestione dipendenti CP_1 CP_1 pubblici (ex , in quanto la dante causa era titolare di pensione cat. TP (trattamento CP_3
a carico della Cassa dei trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato - CTPS).
A riprova di ciò, la comunicazione di reiezione indicava che il ricorso amministrativo avrebbe dovuto essere presentato all'apposito Comitato di vigilanza, e non al Comitato provinciale.
Ai sensi del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, artt. 13 e 62, la Corte dei Conti giudica sui ricorsi in materia di pensioni in tutto o in parte a carico dello Stato.
Per orientamento assolutamente consolidato della giurisprudenza, la giurisdizione della Corte dei conti in materia di pensioni ha carattere esclusivo, in quanto affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, onde in essa rientrano tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle nelle quali si alleghi, a fondamento della pretesa, l'inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell'ente obbligato, ancorché non sia in contestazione il diritto al trattamento di quiescenza nelle sue varie componenti e la legittimità dei provvedimenti che tale diritto attribuiscono e ne determinano l'importo (così fra le più recenti Cass. Sez. 5, Sentenza n.
24298 del 30/09/2019; Sez. Un., Sentenza n. 7755 del 27/03/2017; Sez. Un., Ord. 04/09/2015, n.
17595; cfr. T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, 15/01/2016, n. 111, Cass. Sez. Un., Ord. 17/04/2014, n.
8929, Cass. Sez. Un., Ord. n. 4853 del 27/02/2013 e n. 153 del 07/01/2013, Sez. Un., Sent. n. 12 del 04/01/2007, Sez. Un., Sent. n. 12722 del 14/06/2005).
La giurisdizione, come è noto, “si determina sulla base del petitum sostanziale, che va identificato non tanto in funzione della pronuncia che in concreto si chiede al giudice, quanto, piuttosto, della causa petendi, cioè “della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati” (tra le molte, Cass. Sez. Un. 20 novembre 2020 n. 26500,
Cass. Sez. Un. 28 febbraio 2019 n. 6040, Cass. Sez. Un. 21 dicembre 2018 n. n. 33212, Cass. Sez.
Un. 13 novembre 2018 n. 29081, Cass. Sez. Un. 8 giugno 2016 n. 11711, Cass. Sez. Un. 23 settembre 2013 n. 21677, Cass. Sez. Un. 25 giugno 2010 n. 15323)” (così Cass. Sez. Un.,
Ordinanza n. 784 del 19/01/2021).
È principio ripetutamente affermato dalle sezioni unite della Cassazione quello secondo cui “la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di pensioni dei pubblici dipendenti, ex artt.
13 e 62 del r.d. n. 1214/1934, ricomprende tutte le controversie nelle quali il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale e, quindi, anche quelle funzionali alla pensione perché connesse al relativo diritto quali, ad esempio, le controversie riguardanti l'accertamento delle somme necessarie quali contributi volontari per ottenere la pensione;
quelle relative alla consequenziale domanda di ripetizione degli importi versati in eccedenza rispetto al dovuto, in quanto afferenti anche alla corretta quantificazione della pensione e non solo alla fondatezza dell'azione di ripetizione (cfr. Cass., Sez. Un., 18 ottobre 2018, n.
26252) ancorché non sia in contestazione il diritto al trattamento di quiescenza nelle sue varie componenti e la legittimità dei provvedimenti che tale diritto attribuiscono e ne determinano l'importo (cfr., tra altre, Cass., Sez. Un., 16 gennaio 2003, n. 573; Cass., Sez. Un., 27 febbraio 2 2013, n. 4853; Cass., Sez. Un., 9 giugno 2016, n. 11849; Cass., Sez. Un., 27 marzo 2017, n. 7755”
(in termini, Cass. Sez. Un., Ordinanza n. 28020 del 26/09/2022).
Con specifico riguardo alla pensione di reversibilità, infine, la Cassazione ha chiarito che la giurisdizione sulla domanda di assegno per il nucleo familiare integrativo di pensione di reversibilità erogata dall' spetta alla Corte dei conti (Cass., Sez. Un., Ordinanza n. 6179 CP_3 del 07/03/2008): infatti, la pensione di reversibilità, in quanto trattamento previdenziale, è affidata, in via generale, al giudice ordinario del lavoro;
ma, se la pensione del dante causa sia a carico dello Stato, la giurisdizione spetta alla Corte dei conti (cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n.
12540 del 14/12/1998; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2593 del 20/03/1999). Ancora, la S.C. ha affermato la giurisdizione della Corte dei Conti sulla controversia relativa all'accertamento dell'esistenza di una causa di servizio e al conseguente diritto alla pensione privilegiata di reversibilità da parte della vedova di un dipendente dell'Ente Acquedotto Pugliese, il cui rapporto era cessato prima della trasformazione dell'Ente in società per azioni e si era svolto in regime di pubblico impiego (Cass. Sez. Un., Ordinanza n. 490 del 10/01/2019).
La domanda svolta nel presente giudizio ha quale oggetto diretto il diritto alla reversibilità del trattamento pensionistico di una ex dipendente pubblica, erogato a carico della gestione ex a valere sul fondo Cassa dei trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato, e la CP_3 conseguente condanna dell' al pagamento. CP_1
La controversia è, conseguentemente, da ricondurre all'alveo della giurisdizione della Corte dei
Conti, deputata in via esclusiva a conoscere del diritto e della misura della predetta pensione.
Deve quindi essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per essere la causa devoluta alla giurisdizione della Corte dei Conti.
Le spese si compensano, avendo la parte reso una valida dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per essere la causa devoluta alla giurisdizione della Corte dei Conti;
2) compensa le spese di lite.
Benevento, 26 novembre 2025.
Il Giudice
EC NG RI AR
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa EC NG RI AR,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma
10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2873 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2025, avente ad oggetto: pensione di reversibilità,
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Parte_1
IU LO, presso il cui studio in Foglianise, via Consortile Vitulanese, elettivamente domicilia,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliato in Benevento, via Foschini 28, presso l'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. Emilia Conrotto,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17/07/2025 il ricorrente, premesso di aver presentato, in data 15/01/2025, domanda per il riconoscimento del proprio diritto quale figlio inabile a “pensione ai superstiti” della madre , deceduta a Pannarano il 16/11/2022, con la quale conviveva, e che Persona_1 la domanda era stata respinta per carenza del requisito sanitario, ha convenuto in giudizio l' CP_1 al fine di sentire accertare e dichiarare il suo diritto alla pensione di reversibilità della defunta madre in quanto invalido a carico di quest'ultima, con condanna dell' al pagamento della CP_1 prestazione e delle spese di lite.
Si è ritualmente costituito l' , eccependo preliminarmente il difetto di Controparte_2 giurisdizione del giudice ordinario e l'improcedibilità del ricorso e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda in quanto infondata.
La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il ricorrente agisce per vedersi riconoscere la pensione di reversibilità quale orfano maggiorenne inabile di deceduta il 16/11/2022, ai sensi dell'art. 13, R.D.L. 636/1939, Persona_1 modificato dagli artt. 2, l. 218/52 e 22, l. 903/65.
1 Come si evince dalla documentazione agli atti (comunicazione di reiezione del 09/04/2025, in prod. ), la domanda proposta in data 15/01/2025 è stata respinta in quanto l' è stato CP_1 Pt_1 giudicato non inabile alla data del decesso della madre.
La pensione alla quale il ricorrente ambisce, come è dall'estratto del “cassetto previdenziale” (in prod. ) e come è pacifico (non avendo la parte osservato alcunché sul punto, nemmeno a CP_1 seguito della costituzione in giudizio dell' ), è di spettanza dell' – Gestione dipendenti CP_1 CP_1 pubblici (ex , in quanto la dante causa era titolare di pensione cat. TP (trattamento CP_3
a carico della Cassa dei trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato - CTPS).
A riprova di ciò, la comunicazione di reiezione indicava che il ricorso amministrativo avrebbe dovuto essere presentato all'apposito Comitato di vigilanza, e non al Comitato provinciale.
Ai sensi del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, artt. 13 e 62, la Corte dei Conti giudica sui ricorsi in materia di pensioni in tutto o in parte a carico dello Stato.
Per orientamento assolutamente consolidato della giurisprudenza, la giurisdizione della Corte dei conti in materia di pensioni ha carattere esclusivo, in quanto affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, onde in essa rientrano tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle nelle quali si alleghi, a fondamento della pretesa, l'inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell'ente obbligato, ancorché non sia in contestazione il diritto al trattamento di quiescenza nelle sue varie componenti e la legittimità dei provvedimenti che tale diritto attribuiscono e ne determinano l'importo (così fra le più recenti Cass. Sez. 5, Sentenza n.
24298 del 30/09/2019; Sez. Un., Sentenza n. 7755 del 27/03/2017; Sez. Un., Ord. 04/09/2015, n.
17595; cfr. T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, 15/01/2016, n. 111, Cass. Sez. Un., Ord. 17/04/2014, n.
8929, Cass. Sez. Un., Ord. n. 4853 del 27/02/2013 e n. 153 del 07/01/2013, Sez. Un., Sent. n. 12 del 04/01/2007, Sez. Un., Sent. n. 12722 del 14/06/2005).
La giurisdizione, come è noto, “si determina sulla base del petitum sostanziale, che va identificato non tanto in funzione della pronuncia che in concreto si chiede al giudice, quanto, piuttosto, della causa petendi, cioè “della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati” (tra le molte, Cass. Sez. Un. 20 novembre 2020 n. 26500,
Cass. Sez. Un. 28 febbraio 2019 n. 6040, Cass. Sez. Un. 21 dicembre 2018 n. n. 33212, Cass. Sez.
Un. 13 novembre 2018 n. 29081, Cass. Sez. Un. 8 giugno 2016 n. 11711, Cass. Sez. Un. 23 settembre 2013 n. 21677, Cass. Sez. Un. 25 giugno 2010 n. 15323)” (così Cass. Sez. Un.,
Ordinanza n. 784 del 19/01/2021).
È principio ripetutamente affermato dalle sezioni unite della Cassazione quello secondo cui “la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di pensioni dei pubblici dipendenti, ex artt.
13 e 62 del r.d. n. 1214/1934, ricomprende tutte le controversie nelle quali il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale e, quindi, anche quelle funzionali alla pensione perché connesse al relativo diritto quali, ad esempio, le controversie riguardanti l'accertamento delle somme necessarie quali contributi volontari per ottenere la pensione;
quelle relative alla consequenziale domanda di ripetizione degli importi versati in eccedenza rispetto al dovuto, in quanto afferenti anche alla corretta quantificazione della pensione e non solo alla fondatezza dell'azione di ripetizione (cfr. Cass., Sez. Un., 18 ottobre 2018, n.
26252) ancorché non sia in contestazione il diritto al trattamento di quiescenza nelle sue varie componenti e la legittimità dei provvedimenti che tale diritto attribuiscono e ne determinano l'importo (cfr., tra altre, Cass., Sez. Un., 16 gennaio 2003, n. 573; Cass., Sez. Un., 27 febbraio 2 2013, n. 4853; Cass., Sez. Un., 9 giugno 2016, n. 11849; Cass., Sez. Un., 27 marzo 2017, n. 7755”
(in termini, Cass. Sez. Un., Ordinanza n. 28020 del 26/09/2022).
Con specifico riguardo alla pensione di reversibilità, infine, la Cassazione ha chiarito che la giurisdizione sulla domanda di assegno per il nucleo familiare integrativo di pensione di reversibilità erogata dall' spetta alla Corte dei conti (Cass., Sez. Un., Ordinanza n. 6179 CP_3 del 07/03/2008): infatti, la pensione di reversibilità, in quanto trattamento previdenziale, è affidata, in via generale, al giudice ordinario del lavoro;
ma, se la pensione del dante causa sia a carico dello Stato, la giurisdizione spetta alla Corte dei conti (cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n.
12540 del 14/12/1998; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2593 del 20/03/1999). Ancora, la S.C. ha affermato la giurisdizione della Corte dei Conti sulla controversia relativa all'accertamento dell'esistenza di una causa di servizio e al conseguente diritto alla pensione privilegiata di reversibilità da parte della vedova di un dipendente dell'Ente Acquedotto Pugliese, il cui rapporto era cessato prima della trasformazione dell'Ente in società per azioni e si era svolto in regime di pubblico impiego (Cass. Sez. Un., Ordinanza n. 490 del 10/01/2019).
La domanda svolta nel presente giudizio ha quale oggetto diretto il diritto alla reversibilità del trattamento pensionistico di una ex dipendente pubblica, erogato a carico della gestione ex a valere sul fondo Cassa dei trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato, e la CP_3 conseguente condanna dell' al pagamento. CP_1
La controversia è, conseguentemente, da ricondurre all'alveo della giurisdizione della Corte dei
Conti, deputata in via esclusiva a conoscere del diritto e della misura della predetta pensione.
Deve quindi essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per essere la causa devoluta alla giurisdizione della Corte dei Conti.
Le spese si compensano, avendo la parte reso una valida dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per essere la causa devoluta alla giurisdizione della Corte dei Conti;
2) compensa le spese di lite.
Benevento, 26 novembre 2025.
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