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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 13/04/2025, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA seconda sezione civile Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona del Giudice Dionisio Pantano ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.) nella causa civile iscritta al n. 2608/2024 r.g.a.c., assunta in decisione all'udienza del 10.4.2025 vertente tra
Parte_1
(c.f. in persona del suo legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Anna CURATOLO opponente
contro (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_2
Paolo RIGHETTI opposta oggetto: crediti per cessioni di beni conclusioni: come da verbale di udienza del 10.4.2025
CONCISA ESPOSIZIONE DEL FATTO E DELLE RAGIONI DELLA
DECISIONE 1.Con ricorso depositato al Tribunale di Reggio Calabria in data 18.6.2024 la in qualità di società risultante dalla fusione per incorporazione della Controparte_1
della e Controparte_2 Controparte_3 della ha chiesto l'emissione di ingiunzione di pagamento nei Controparte_4 confronti della pari alla somma di € Controparte_5
16.685,09, oltre gli interessi moratori ai sensi del d. lgs. n. 231/2002, a fronte del ritardato pagamento degli importi portati da alcune fatture e dell'omesso pagamento di altre specificamente indicate ed emesse in seguito alla fornitura di medicinali. 1.1.Emesso il decreto ingiuntivo n. 501/2024, avverso lo stesso ha presentato opposizione l' rilevando che la Parte_2
Regione Calabria ha avviato nel mese di ottobre 2022, il c.d. “processo di circolarizzazione” obbligatoria del debito verso i fornitori delle Aziende del sistema sanitario regionale, ex art. 16 septies del decreto legge n. 146 del 21 ottobre 2021,
1 convertito con legge n. 215 del 17 dicembre 2021 ed evidenziando che a tale procedura la società non ha inteso aderire, con conseguente Controparte_1 operatività del disposto di cui all'art. 16 septies comma 2 lettera b) della legge n. 215/2021 e, in definitiva, con decadenza dall'esercizio del diritto di credito.
In via subordinata, ha eccepito la prescrizione dei crediti fatti valere a fronte dell'emissione delle fatture n. 9008010480 del 19.3.2008 di € 2.077,64 (scadenza
17.6.2008) e n. 9408011808 del 9.4.2008 di € 127,70 (scadenza 8.7.2008).
Ha concluso chiedendo che fosse accolta l'opposizione e revocato il d.i. n. 501/2024.
1.2.Costituendosi in giudizio, l ha contestato la fondatezza Controparte_1 dell'eccezione di decadenza dall'esercizio del diritto di credito connessa alla mancata adesione della procedura di cartolarizzazione evidenziando di aver inviato apposita istanza telematica il 14.11.2022, rimasta senza esito solo per l'omesso inserimento, nel portale telematico, del codice riferibile all'odierno opponente. Quanto all'eccezione di prescrizione ha dedotto di aver inviato atti interruttivi della prescrizione riservandosi degli stessi la produzione nei termini per il deposito delle memorie istruttorie.
1.3.Il Grande ospedale metropolitano ha Parte_1 depositato memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. evidenziando che il portale telematico presentava senz'altro la voce debitore a lui Controparte_6 riferibile, con conseguente decadenza dall'esercizio del diritto di credito vantato dall in ogni caso prescritto in larga parte. Controparte_1
2.Con separati atti depositati il 28.3.2025 e, ancora, con nota del 10.4.2025, le parti hanno rinunciato ed accettato la rinuncia agli atti del procedimento di opposizione ed al decreto ingiuntivo ed hanno presentato le seguenti conclusioni 'chiedono congiuntamente che sia emessa sentenza di cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo stragiudiziale. Chiedono altresì che le spese di lite tra le parti siano integralmente compensate e che, preso atto della rinuncia all'azione monitoria da parte dell'opposta, sia revocato il decreto ingiuntivo 501/2024'. Dopo breve discussione orale, la causa è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
3.Come noto, la rinuncia all'azione non richiede formule sacramentali, può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta. Essa presuppone il riconoscimento dell'infondatezza dell'azione, accompagnato dalla dichiarazione di non voler insistere nella medesima. Solo a queste condizioni la rinuncia all'azione determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte, l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere.
Deve, viceversa, essere dichiarata, anche d'ufficio, cessata la materia del contendere in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto (così: Cass. n. 19845/2019).
2 3.1.Nel caso di specie, le parti hanno rappresentato all'udienza del 10.4.2025 di avere interesse alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, per intervenuto accordo stragiudiziale tra le stesse comportante la rinuncia all'azione e la revoca del decreto ingiuntivo n. 501/2024.
Quanto esposto dalle parti integra senz'altro il presupposto in presenza del quale la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto doversi emettere sentenza di cessazione della materia del contendere.
3.2.La richiesta congiunta di compensazione delle spese di lite, pertanto, deve essere accolta.
P.q.m.
Il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando in merito all'opposizione a decreto ingiuntivo n. 501/2024 presentata dal
[...] nei confronti Parte_3 dell così provvede: Controparte_1
-dichiara la cessazione della materia del contendere;
-revoca il decreto ingiuntivo n. 501/2024 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria emesso il 3.9.2024;
-compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso in Reggio Calabria, il 13.4.2025
Il Giudice
Dott. Dionisio Pantano
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA seconda sezione civile Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona del Giudice Dionisio Pantano ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.) nella causa civile iscritta al n. 2608/2024 r.g.a.c., assunta in decisione all'udienza del 10.4.2025 vertente tra
Parte_1
(c.f. in persona del suo legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Anna CURATOLO opponente
contro (c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_2
Paolo RIGHETTI opposta oggetto: crediti per cessioni di beni conclusioni: come da verbale di udienza del 10.4.2025
CONCISA ESPOSIZIONE DEL FATTO E DELLE RAGIONI DELLA
DECISIONE 1.Con ricorso depositato al Tribunale di Reggio Calabria in data 18.6.2024 la in qualità di società risultante dalla fusione per incorporazione della Controparte_1
della e Controparte_2 Controparte_3 della ha chiesto l'emissione di ingiunzione di pagamento nei Controparte_4 confronti della pari alla somma di € Controparte_5
16.685,09, oltre gli interessi moratori ai sensi del d. lgs. n. 231/2002, a fronte del ritardato pagamento degli importi portati da alcune fatture e dell'omesso pagamento di altre specificamente indicate ed emesse in seguito alla fornitura di medicinali. 1.1.Emesso il decreto ingiuntivo n. 501/2024, avverso lo stesso ha presentato opposizione l' rilevando che la Parte_2
Regione Calabria ha avviato nel mese di ottobre 2022, il c.d. “processo di circolarizzazione” obbligatoria del debito verso i fornitori delle Aziende del sistema sanitario regionale, ex art. 16 septies del decreto legge n. 146 del 21 ottobre 2021,
1 convertito con legge n. 215 del 17 dicembre 2021 ed evidenziando che a tale procedura la società non ha inteso aderire, con conseguente Controparte_1 operatività del disposto di cui all'art. 16 septies comma 2 lettera b) della legge n. 215/2021 e, in definitiva, con decadenza dall'esercizio del diritto di credito.
In via subordinata, ha eccepito la prescrizione dei crediti fatti valere a fronte dell'emissione delle fatture n. 9008010480 del 19.3.2008 di € 2.077,64 (scadenza
17.6.2008) e n. 9408011808 del 9.4.2008 di € 127,70 (scadenza 8.7.2008).
Ha concluso chiedendo che fosse accolta l'opposizione e revocato il d.i. n. 501/2024.
1.2.Costituendosi in giudizio, l ha contestato la fondatezza Controparte_1 dell'eccezione di decadenza dall'esercizio del diritto di credito connessa alla mancata adesione della procedura di cartolarizzazione evidenziando di aver inviato apposita istanza telematica il 14.11.2022, rimasta senza esito solo per l'omesso inserimento, nel portale telematico, del codice riferibile all'odierno opponente. Quanto all'eccezione di prescrizione ha dedotto di aver inviato atti interruttivi della prescrizione riservandosi degli stessi la produzione nei termini per il deposito delle memorie istruttorie.
1.3.Il Grande ospedale metropolitano ha Parte_1 depositato memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. evidenziando che il portale telematico presentava senz'altro la voce debitore a lui Controparte_6 riferibile, con conseguente decadenza dall'esercizio del diritto di credito vantato dall in ogni caso prescritto in larga parte. Controparte_1
2.Con separati atti depositati il 28.3.2025 e, ancora, con nota del 10.4.2025, le parti hanno rinunciato ed accettato la rinuncia agli atti del procedimento di opposizione ed al decreto ingiuntivo ed hanno presentato le seguenti conclusioni 'chiedono congiuntamente che sia emessa sentenza di cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo stragiudiziale. Chiedono altresì che le spese di lite tra le parti siano integralmente compensate e che, preso atto della rinuncia all'azione monitoria da parte dell'opposta, sia revocato il decreto ingiuntivo 501/2024'. Dopo breve discussione orale, la causa è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
3.Come noto, la rinuncia all'azione non richiede formule sacramentali, può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta. Essa presuppone il riconoscimento dell'infondatezza dell'azione, accompagnato dalla dichiarazione di non voler insistere nella medesima. Solo a queste condizioni la rinuncia all'azione determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte, l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere.
Deve, viceversa, essere dichiarata, anche d'ufficio, cessata la materia del contendere in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto (così: Cass. n. 19845/2019).
2 3.1.Nel caso di specie, le parti hanno rappresentato all'udienza del 10.4.2025 di avere interesse alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, per intervenuto accordo stragiudiziale tra le stesse comportante la rinuncia all'azione e la revoca del decreto ingiuntivo n. 501/2024.
Quanto esposto dalle parti integra senz'altro il presupposto in presenza del quale la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto doversi emettere sentenza di cessazione della materia del contendere.
3.2.La richiesta congiunta di compensazione delle spese di lite, pertanto, deve essere accolta.
P.q.m.
Il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando in merito all'opposizione a decreto ingiuntivo n. 501/2024 presentata dal
[...] nei confronti Parte_3 dell così provvede: Controparte_1
-dichiara la cessazione della materia del contendere;
-revoca il decreto ingiuntivo n. 501/2024 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria emesso il 3.9.2024;
-compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso in Reggio Calabria, il 13.4.2025
Il Giudice
Dott. Dionisio Pantano
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