Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 11/06/2025, n. 795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 795 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 00795/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00198/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 198 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Mariani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. Michele Dell'Anna e Chiara Lonero Baldassarra, con domicili digitali come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento di diniego definitivo prot. 300780 del 7 novembre 2018 concernente la pratica edilizia PDC – 192 – 2018, ricevuta a mezzo posta il 21 novembre 2018;
- del preavviso di rigetto di cui alla nota prot. n. 226061 del 30/08/2018 con richiesta di elementi ex art. 10- bis della legge n. 241/90;
- di ogni altro atto ai predetti connessi sia presupposto che conseguenziale, ove lesivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2025 il dott. Lorenzo Ieva e uditi per le parti i difensori avv. Giuseppe Mariani, per la parte ricorrente, e avv. Chiara Lonero Baldassarra, per il Comune resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso depositato come in rito, parte ricorrente impugnava il provvedimento di diniego alla istanza di permesso in sanatoria, ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, in applicazione del combinato disposto con l’art. 3 legge Regione Puglia n. 14/2009, relativamente ad un ampliamento al piano terra e ad un mutamento di destinazione di un vano al piano primo.
In diritto, lamentava la violazione ed erronea applicazione dell'art. 51 NTA del PRG del Comune di Bari e la violazione dell'art. 873 del codice civile.
2.- Si costituiva il Comune di Bari, il quale depositava gli atti e i documenti del procedimento e resisteva funditus , confutando le tesi sostenute dalla ricorrente,
3.- Alla fissata udienza pubblica, dopo breve discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
4.- Il ricorso è infondato.
Il diniego è stato così motivato “ per distanza irregolare dai confini, dalle proprietà e dalla strada. Ai sensi dell’art. 51 delle N.T.A. del vigente P.R.G. occorre mantenere una distanza dai confini pari ad H x 0,5 con un minimo di ml. 5,00; è consentita la costruzione sul confine, in aderenza a parete cieca di fabbricato esistente; la distanza tra i fabbricati deve rispettare la somma delle altezze dei fabbricati prospicenti moltiplicata per 0,5 = (H1 + H2) x 0,5, con un minimo di ml 10; ed altresì la distanza dal ciglio stradale: misurata in relazione alla larghezza delle strade sulle quali i fabbricati prospettano: a) per strade di larghezza inferiore a ml 7,00: ml 5,00; b) per strade di larghezza da ml 7,00 a m l 15,00: ml 7,50; c) per strade di larghezza superiore a ml 15,00: ml 10,00 ” .
Parte ricorrente sostiene che le disposizioni di cui al citato art. 51 NTA si applichino unicamente alla redazione di piani particolareggiati e alle lottizzazioni convenzionate e, di conseguenza, nel caso in esame, risulterebbe prevalente l'applicazione delle norme previste dal codice civile, ma così non è.
Va considerato che l’accertamento in conformità, di cui si discute, concerne l’applicazione dell’art. 3 legge reg. n. 14/2009 (c.d. Piano casa), il cui comma 1, alla lett. b) , vigente al tempo, prescriveva: “[...] Gli ampliamenti sono possibili alle condizioni e con le modalità seguenti: [...] l’ampliamento deve essere realizzato in contiguità fisica rispetto al fabbricato esistente anche in sopraelevazione, rimanendo salva la possibilità di avvalersi dell’aumento volumetrico spettante ad altra unità immobiliare, purché ricompresa nel medesimo edificio, nel rispetto delle altezze massime e delle distanze minime previste dagli strumenti urbanistici […]” . Dalla lettera della disposizione richiamata, è evidente che, per poter fruire dell'incremento volumetrico (previsto dalla normativa derogatoria), v’è la condizione imprescindibile del rispetto delle distanze minime, come stabilite dagli strumenti urbanistici. Il rispetto delle distanze minime previste dalle NTA del P.R.G. costituisce una condizione necessaria.
La norma di cui all’opinato art. 51 NTA non esclude gli edifici esistenti dal rispetto di queste distanze, come invece avviene per l’indice di fabbricabilità. Le distanze sono parametri necessari per garantire la convivenza urbana, la sicurezza degli spazi pubblici e privati, la qualità del contesto edilizio e la corretta distribuzione degli spazi urbani.
Anche se un edificio esistente non rientra in un piano esecutivo, l'adozione delle distanze è essenziale per non compromettere l'equilibrio tra gli edifici e le aree circostanti. Gli edifici esistenti non inseriti nei piani di lottizzazione devono comunque rispettare le distanze previste dall'art. 51 citato; in quanto tali disposizioni non sono limitate solo agli edifici inclusi nei piani esecutivi, ma si applicano a tutte le costruzioni nelle aree disciplinate dal PRG, al fine di garantire il corretto sviluppo urbanistico e la sicurezza del contesto.
In ultima analisi, la motivazione del diniego impugnato, nella misura in cui dà atto della mancata osservanza delle distanze, che vanno osservate, ossia quelle dell’art. 51 NTA del PRG e non quelle da codice civile, risulta immune da vizi.
5.- In conclusione, per le sopra esposte motivazioni, il ricorso va respinto.
6.- Le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in €. 1.000,00, in favore del Comune di Bari, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Blanda, Presidente
Lorenzo Ieva, Primo Referendario, Estensore
Lorenzo Mennoia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Lorenzo Ieva | Vincenzo Blanda |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.