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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 09/06/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BELLUNO
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico, dott.ssa Gersa Gerbi, nella causa iscritta al n.
823/2023 R.G., promossa da
, c.f.: C.F. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Presidente della Giunta pro tempore, rappresentata, difesa e domiciliata dagli gli avv.ti Mauro
Cossina e Fabiana Ranzatto, dell'Avvocatura della Regione Friuli Venezia Giulia, come da procura depositata con l'atto introduttivo
ATTRICE contro
, c.f.: , con il ministero e l'assistenza dell'avv. Controparte_1 C.F._1
Davide Druda del foro di Padova, presso il quale ha eletto anche domicilio, come da procura depositata in uno all'atto di costituzione
CONVENUTA nonché nei confronti di
c.f.: , con il ministero e Controparte_2 P.IVA_2
l'assistenza dell'avv. Carlo Palumbo del foro di Napoli, nel cui studio ha eletto pure domicilio, come da procura depositata in uno all'atto di costituzione
CONVENUTA avverso
l'esecuzione promossa da in danno del sig. Controparte_2 CP_1
e iscritta al n. 33/2023 R.G.E.
[...] ha pronunciato la seguente
SENTENZA sulle conclusioni delle parti così precisate: per il sig. ““l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, Controparte_1 eccezione, eduzione, conclusione e domanda, in accoglimento delle doglianze e domande già formulate dall'opponente con ricorso ex art. 615, comma 2, c.p.c., accertare e dichiarare
l'inesistenza di valido e legittimo titolo idoneo a fondare l'esecuzione forzata nei confronti dell'opponente e l'illegittimità dell'esecuzione forzata azionata e dell'iscrizione a ruolo ad essa
pagina 1 di 8 sottesa per tutti i motivi esposti dall'opponente sia nel procedimento cautelare RG 33/2023 che nel presente procedimento di merito, e per l'effetto dichiarare la nullità e/o annullare
l'avviso di vendita notificato in data 12.04.2023, nonché tutti gli atti ad esso prodromici e conseguenti, e ciò anche per l'ipotesi in cui, all'esito del presente giudizio, dovesse risultare confermata la statuizione di riduzione del credito erariale nella minor somma di € 63.487,78, come deciso dal Giudice cautelare con provvedimento datato 20.07.2023 all'esito del procedimento RG 33/2023; con ordine di cancellazione delle trascrizioni operate ai fini del pignoramento immobiliare opposto;
Spese legali, diritti ed onorari di causa interamente rifusi”.
Per la : “In via principale e nel merito: accertare Controparte_3
l'idoneità del titolo rappresentato dalle sentenze di condanna della Corte dei Conti n.
270/2011, n. 562/2013 e n. 1021/2014 a fondare l'azione esecutiva erariale nei confronti del sig. per l'intero importo oggetto di esecuzione come da estratti di ruolo Controparte_1 allegati all'Avviso di vendita notificato al debitore e dimesso con il proposto “Ricorso ex artt.
615, comma 2, cpc con istanza di sospensione ex art. 624 cpc dd. 15.05.2023” e, per l'effetto, annullare il provvedimento del Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Belluno dd.
20.7.2023, r.g.e. n. 33/2023, di riduzione dell'importo del credito erariale
e sospensione dell'esecuzione erariale, conseguentemente disponendo il riavvio della medesima.
Spese rifuse con condanna di parte convenuta ai compensi professionali oltre a oneri riflessi quali accessori dovuti in luogo di IVA e CPA per la difesa in giudizio con il patrocinio di avvocati interni all'Ente”;
Per l' : “a) In via preliminare dichiarare la carenza di Controparte_2 legittimazione passiva dell' relativamente alle questioni Controparte_2 attinenti il merito della pretesa ed in ogni caso tenere l'indenne Controparte_2
da ogni forma di responsabilità derivante dal presente giudizio;
[...]
b) Nel merito annullare il provvedimento del Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Belluno del 20.7.2023 r.g.e. n. 33/2023 di riduzione dell'importo del credito erariale e sospensione dell'esecuzione erariale e per l'effetto confermare la procedura esecutiva nei confronti del sig.
e, conseguentemente, il pignoramento esattoriale di usufrutto ex art. 52 e artt. 78 e CP_1 ss. DPR 602/1973 - avviso di vendita n. 2697538/2023 - per una pretesa complessiva pari ad
€ 625.348,37;
c) Dichiarare inammissibile, improponibile, improcedibile, ed in ogni caso rigettare, per assoluta infondatezza, in fatto ed in diritto, l'opposizione proposta dal sig. CP_1 pagina 2 di 8 d) Con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio, oltre Iva e cpa, con distrazione in favore del sottoscritto avvocato”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in opposizione, depositato in data 15.5.2023, il sig. si è opposto CP_1 all'esecuzione n. 33/2023 R.G.E., promossa dall' in suo Controparte_2 danno 1) contestando incertezza e difetto del titolo esecutivo idoneo a supportare l'azione per intervenuta prescrizione dell'azione erariale;
2) eccependo il diritto dell'ente di procedere solo per la minor somma di € 63.487,78, come emersa dalla sentenza di appello della Corte dei Conti n. 562/2013, con conseguente estinzione della procedura in forza dell'art. 76
D.P.R. 602/1973.
L' ha chiamato in garanzia l'amministrazione titolare del credito, Controparte_2
, la quale è intervenuta nel processo rilevando che la Parte_1 prescrizione dell'azione erariale era stata accertata e dichiarata nel giudizio di revocazione, all'esito di una lunga vicenda giudiziaria che vedeva coinvolto il come debitore in CP_1 solido avanti alla Corte dei Conti, nel quale giudizio di ultima istanza l'odierno opponente non si era costituito. Ha quindi contestato che il debitore che non ha coltivato il giudizio ai fini della prescrizione, possa giovarsi dell'eccezione vittoriosamente sollevata dagli altri codebitori solidali.
Tali rilievi non sono stati accolti dal giudice dell'esecuzione che ha sospeso la procedura, in forza dell'unico, ritenuto assorbente, motivo fondato sull'orientamento di legittimità che, in materia di obbligazioni solidali, estende di fatto l'effetto della prescrizione eccepita solo da alcuni degli obbligati anche al coobbligato che non l'abbia rilevata, al fine di evitare che questi, esercitando il regresso nei confronti degli altri, ne vanifichi il beneficio estintivo del debito.
La presente causa di merito è stata quindi instaurata dalla Parte_1
(d'ora in avanti anche solo « »), perché questo giudice respinga l'opposizione CP_4 promossa dal debitore esecutato, con prosecuzione dell'esecuzione immobiliare avviata in suo danno.
Nel presente giudizio si sono quindi costituiti anche il sig. che ha ribadito i motivi CP_1 di opposizione, e l' , che ha preliminarmente eccepito il Controparte_2 difetto della propria legittimazione passiva.
La causa è stata istruita solo documentalmente e trattenuta in decisione, sulle conclusioni sopra riportate, all'udienza del 14.5.2025, a seguito del deposito delle memorie conclusive previste per legge.
IN DIRITTO
I presupposti fattuali della vicenda che ha interessato questa causa sono pacifici. pagina 3 di 8 Con sentenza depositata in data 15.12.2011, la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale regionale per il Friuli Venezia Giulia, ha condannato il sig. in uno alla società di cui CP_1 egli era amministratore e agli altri membri del c.d.a., al pagamento in solido in favore della della somma di € 400.926,69 quale risarcimento del danno per responsabilità CP_4 erariale, maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi, oltre alla condanna al pagamento delle spese processuali.
A seguito di appello promosso dai condannati, fra i quali anche il sig. la Corte di CP_1
Conti sez. giurisdizionale centrale, con sentenza n. 562 pubblicata in data 18.7.2013, ha confermato la condanna disposta in primo grado, impegnandosi tuttavia – per il noto principio di personalità della responsabilità erariale – a quantificare l'ammontare del dovuto dai singoli soggetti responsabili, in rapporto alla porzione di responsabilità individuale di ciascuno, quantificata, nel caso del sig. in € 63.487,78. CP_1
Sempre la sezione giurisdizionale centrale della Corte dei Conti ha tuttavia accolto in data
3.7.2014, con sentenza n. 1021 pubblicata in data 28.7.2014, la revocazione proposta da tutti i coobbligati principali – ad eccezione del solo – dichiarando la prescrizione CP_1 dell'azione erariale.
L'amministrazione – per il tramite dell' – ha quindi promosso esecuzione nei confronti CP_5 del sig. in quanto unico dei debitori che non si è costituito nel giudizio di CP_1 revocazione, chiedendo il pagamento dell'intera somma di € 400.926,69.
All'esecuzione così promossa, il sig. ha opposto anzitutto l'inesistenza di un valido CP_1 titolo di condanna in suo danno, essendo stata revocata la sentenza di appello della Corte dei Conti, per prescrizione dell'azione erariale.
Ha inoltre sostenuto che la Corte dei Conti - Centrale, con la sentenza di appello n.
562/2013, aveva circoscritto a € 63.487,78 la responsabilità erariale del non CP_1 residuando – nella prospettazione dell'opponente – margini per l'azione esecutiva dell' né per l'intero, come promossa, né per l'ammontare statuito dalla Controparte_2 sentenza di appello, in ragione del limite di cui all'art. 76 D.P.R. 602/1973.
Su questi motivi di opposizione, pur essendo la causa stata introdotta nel merito dalla
, deve pronunciarsi la presente sentenza. Parte_1
Non vi è specifica eccezione, ma va preliminarmente dichiarata ai sensi dell'art. 29 del D.
Lgs. 46/1999, la giurisdizione di questo Tribunale ordinario a decidere della causa, la quale – vertendo di crediti che non hanno origine tributaria – non soggiace al riparto di giurisdizione previsto dall'art. 57 D.P.R. 602/1973 (oggi art. 154 D. Lgs. 33/2025).
Sempre preliminarmente deve essere rigettata la domanda dell' Controparte_2
di dichiarare il difetto di legittimazione passiva, essendo ormai consolidato
[...]
l'orientamento secondo cui, ogniqualvolta venga impugnato un atto dell'esecuzione pagina 4 di 8 esattoriale, formulando contestazioni riconducibili tanto all'opposizione ex art. 615 c.p.c. che alla opposizione ex art. 617 c.p.c., la domanda può essere formulata nei confronti dell' che assume la posizione di legittimata passiva, fermo Controparte_2 il diritto di chiamare in causa l'ente creditore sostanziale (Cass. 14125/2016, Cass.
1985/2014, Cass. 12385/2013).
Entrando nel merito della causa, sono infondati i primi due motivi di opposizione formulati dal ricorrente.
Emerge dalla documentazione versata in atti dall'ente riscossore (doc. n. 28) che in data
20.3.2017 è stato notificato al sig. estratto del ruolo con indicazione specifica di CP_1 tutte le voci creditorie amministrative che gli venivano chieste in pagamento, con espresso riferimento alle due sentenze, di primo grado e di appello, della Corte dei Conti, che pure erano state notificate al dalla all'esito del giudizio di revocazione (doc. n. CP_1 Pt_1
4).
Il ruolo – così notificato al debitore – è titolo idoneo e sufficiente ai fini della corretta instaurazione della espropriazione immobiliare esattoriale.
Tendenzioso e in parte reticente è invece il motivo che invoca la sentenza di appello n.
562/2013 per affermare che la Corte dei Conti avrebbe limitato a € 63.487,78 la pretesa della nei confronti del singolo in quanto è evidente dalla semplice lettura Pt_1 CP_1 della sentenza che, in quella sede, il giudice di appello non aveva affatto escluso la solidarietà dei condebitori condannati in primo grado (p. 17 della sentenza), ma si era impegnato a differenziare – nei rapporti interni ai fini del regresso – le singole porzioni di responsabilità di ciascuno degli obbligati solidali, assicurando così il rispetto del principio di personalità della responsabilità erariale.
Deve invece essere accolto il motivo di opposizione, fondato sulla facoltà del debitore solidale non eccipiente di valersi della prescrizione, in questo caso accertata e dichiarata con sentenza in favore degli altri debitori.
Sul punto, in assenza di un espresso dettato normativo, come emerge anche dalle difese dell'amministrazione erariale, si sono palesati nel corso del tempo tre diversi orientamenti della giurisprudenza di legittimità: (1) un primo orientamento che, valorizzando la natura dispositiva dell'eccezione di prescrizione, ritiene che se opposta da alcuni dei condebitori solidali essa non opera automaticamente a favore degli altri, i quali hanno l'onere per giovarsene di farla propria e quindi di sollevarla tempestivamente;
(2) un secondo orientamento, che facendo leva sull'istituto della rinuncia alla prescrizione espressamente regolato dall'art. 1310, co. 3, c.c., ammette l'estensione dell'effetto prescrittivo solo nel caso in cui il debitore non eccipiente non sia parte del giudizio in cui gli altri hanno sollevato l'eccezione, potendo – in caso contrario – farsi discendere dall'inerzia volontaria una rinuncia pagina 5 di 8 tacita all'estinzione del debito e, infine, (3) un terzo orientamento, secondo il quale non vi è ragione di distinguere fra le due ipotesi del debitore costituito e di quello non costituito, potendo sempre il coobbligato in solido valersi della prescrizione eccepita dagli altri condebitori.
Questo giudice non ritiene di discostarsi da tale ultimo orientamento, in quanto anche quello più di recente seguito dalla Corte di Cassazione (Cass. n. 7987/2021, 17420/2019), che ha da ultimo appunto affermato che “l'eccezione di prescrizione sollevata da un coobbligato solidale produce effetto anche a favore degli altri coobbligati, tutte le volte in cui la mancata estinzione del rapporto obbligatorio nei confronti degli altri possa generare effetti pregiudizievoli per il condebitore «eccipiente», esponendolo al regresso pro quota ex art.1299 cod.civ., onde evitare che la sua vittoria nei confronti del comune creditore non si riveli un «vittoria di »” CP_6
Depongono a favore di tale impostazione anche le seguenti considerazioni.
La previsione di cui all'art. 1306 c.c. ammette che il debitore in solido possa avvantaggiarsi degli effetti favorevoli di una sentenza emessa nel giudizio che ha visto coinvolti il creditore con altro condebitore (“ciò significa che, salva la pur sempre possibile formazione separata di giudicati contrastanti, il condebitore - con il limite del giudicato - può sempre opporre al creditore comune la sentenza nel frattempo conseguita in altro processo da altro condebitore, fondata sull'accoglimento dell'eccezione (non personale) di prescrizione, a prescindere dal fatto che la prescrizione sia stata da lui tempestivamente eccepita” (Cass. n.
7987/2021).
La norma – volta a tutelare il diritto di difesa – si ritiene applicabile anche ai casi in cui il debitore solidale sia parte del processo nel quale la sentenza è stata emessa, ma in quella sede non siano state a lui rivolte domande. È questo il caso che ricorre anche in concreto: risulta dagli atti che il era stato chiamato in causa nel giudizio di revocazione (doc. CP_1 Cont 4 Regione ), ma che egli non si sia costituito, e che, nel medesimo giudizio, volto alla declaratoria di prescrizione, nei confronti del personalmente non siano state rivolte CP_1 domande.
Non può non darsi atto che la giurisprudenza da ultimo richiamata da questo Tribunale, che sostiene l'indiscriminata estensione della prescrizione anche ai debitori solidali che non l'abbiano eccepita (Cass. 7987/2021 cit.), non prende posizione sul regime delle eccezioni dell'azione di regresso, correttamente richiamato dalla difesa della . CP_4
La Suprema Corte, in particolare, nel suo articolato motivazionale, ammette l'estensione della prescrizione a tutti i debitori in solido per evitare che – con la pretesa in regresso – sia vanificato l'effetto estintivo di cui hanno beneficiato i debitori che hanno diligentemente eccepito la prescrizione, senza però conciliare tale affermazione con l'orientamento pagina 6 di 8 prevalente che ritiene (in forza dell'art. 1952 c.c.) che i sede di regresso siano opponibili comunque al debitore che ha pagato le eccezioni comuni (quelle cioè che ogni condebitore avrebbe potuto opporre al creditore principale).
Tale delicato nodo interpretativo, può tuttavia essere superato nel caso di specie grazie alla peculiarità della solidarietà nella responsabilità amministrativa (diversa per natura e struttura sia da quella civile sia da quella penale – cfr. C. Conti centrale n. 75/2023), che deve comunque rispettare il principio di personalità affermato dall'art. 1 della L. 20/1994.
Invero, l'art. 1, co. 1 quinquies, della L. 20/1994 afferma che “nel caso di cui al comma 1- quater i soli concorrenti che abbiano conseguito un illecito arricchimento o abbiano agito con dolo sono responsabili solidalmente. La disposizione di cui al presente comma si applica anche per i fatti accertati con sentenza passata in giudicato pronunciata in giudizio pendente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 248. In tali casi
l'individuazione dei soggetti ai quali non si estende la responsabilità solidale è effettuata in sede di ricorso per revocazione”, ma tale norma va letta in coordinamento con quanto precisato dal comma 1 quater: “se il fatto dannoso è causato da più persone, la Corte dei conti, valutate le singole responsabilità, condanna ciascuno per la parte che vi ha preso”.
La Corte dei Conti ha chiarito che tale ipotesi di solidarietà – che si distingue da quella civilistica perché non presuppone l'unicità del titolo da cui si genera l'obbligazione (C. Conti
n. 75/2023) – è prevista nell'ottica sia di una maggiore garanzia di adempimento sia di ripristino dell'integrità patrimoniale a favore del soggetto pubblico danneggiato e, dunque, di realizzazione degli obiettivi pubblici perseguiti, ma ciò non toglie che ciascuno deve rispondere nell'obbligazione solidale in rapporto alla porzione di contributo che ha reso al fatto dannoso.
Non a caso, infatti, la sentenza di appello n. 562/2013 resa nella vicenda di specie si è impegnata a distinguere le singole porzioni di responsabilità di ciascuno dei coobbligati.
In questo impianto, allora, seguire la difesa prospettata dall'amministrazione opposta, per cui bisogna escludere, da un lato, che il debitore principale benefici della prescrizione sollevata dagli altri creditori solidali e, dall'altro lato, sostenere che questi ultimi possono opporgli sempre la maturata prescrizione al momento del regresso, significa che il ricorrente deve rispondere, pagando per intero, di un danno non proporzionato al suo individuale contributo causale e psicologico.
La peculiarità e specialità della solidarietà amministrativa, invece, suggerisce di ritenere che il debitore solidale, odierno ricorrente, possa opporre all'amministrazione creditrice e all'ente riscossore la prescrizione accertata con sentenza nei confronti dei suoi debitori solidali, ma ciò solo fino alla quota di responsabilità di quei debitori, rimanendo ancora obbligato per la propria quota di responsabilità, pari a € 63.487,78. pagina 7 di 8 Tale somma, tuttavia, incontra il limite dell'art. 76 D.P.R. 602/1973, applicabile, in ragione di quanto previsto dall'art. 18 D. Lgs. 46/1999, anche alle riscossioni degli enti pubblici mediante ruolo per crediti anche diversi dalle imposte sui redditi (art. 17 D. Lgs. 46/1999).
In questi termini, dunque, deve essere dichiarato che l' non Controparte_2 ha diritto di procedere in esecuzione nei confronti del sig. CP_1
Tuttavia, considerata la complessità della materia trattata e il contrasto giurisprudenziale in punto opponibilità della prescrizione nelle vicende solidali, vanno compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico, dott.ssa Gersa Gerbi, definitivamente pronunciando
ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che l' non ha diritto di Controparte_2 agire in esecuzione nei confronti del sig. per le somme dovute in forza delle Controparte_1 sentenze della Corte di Conti, di primo grado, depositata in data 15.12.2011, di appello, n.
562/2013, e di revocazione n. 1021/2014.
COMPENSA le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge.
Belluno, 9 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Gersa Gerbi
pagina 8 di 8
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BELLUNO
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico, dott.ssa Gersa Gerbi, nella causa iscritta al n.
823/2023 R.G., promossa da
, c.f.: C.F. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Presidente della Giunta pro tempore, rappresentata, difesa e domiciliata dagli gli avv.ti Mauro
Cossina e Fabiana Ranzatto, dell'Avvocatura della Regione Friuli Venezia Giulia, come da procura depositata con l'atto introduttivo
ATTRICE contro
, c.f.: , con il ministero e l'assistenza dell'avv. Controparte_1 C.F._1
Davide Druda del foro di Padova, presso il quale ha eletto anche domicilio, come da procura depositata in uno all'atto di costituzione
CONVENUTA nonché nei confronti di
c.f.: , con il ministero e Controparte_2 P.IVA_2
l'assistenza dell'avv. Carlo Palumbo del foro di Napoli, nel cui studio ha eletto pure domicilio, come da procura depositata in uno all'atto di costituzione
CONVENUTA avverso
l'esecuzione promossa da in danno del sig. Controparte_2 CP_1
e iscritta al n. 33/2023 R.G.E.
[...] ha pronunciato la seguente
SENTENZA sulle conclusioni delle parti così precisate: per il sig. ““l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, Controparte_1 eccezione, eduzione, conclusione e domanda, in accoglimento delle doglianze e domande già formulate dall'opponente con ricorso ex art. 615, comma 2, c.p.c., accertare e dichiarare
l'inesistenza di valido e legittimo titolo idoneo a fondare l'esecuzione forzata nei confronti dell'opponente e l'illegittimità dell'esecuzione forzata azionata e dell'iscrizione a ruolo ad essa
pagina 1 di 8 sottesa per tutti i motivi esposti dall'opponente sia nel procedimento cautelare RG 33/2023 che nel presente procedimento di merito, e per l'effetto dichiarare la nullità e/o annullare
l'avviso di vendita notificato in data 12.04.2023, nonché tutti gli atti ad esso prodromici e conseguenti, e ciò anche per l'ipotesi in cui, all'esito del presente giudizio, dovesse risultare confermata la statuizione di riduzione del credito erariale nella minor somma di € 63.487,78, come deciso dal Giudice cautelare con provvedimento datato 20.07.2023 all'esito del procedimento RG 33/2023; con ordine di cancellazione delle trascrizioni operate ai fini del pignoramento immobiliare opposto;
Spese legali, diritti ed onorari di causa interamente rifusi”.
Per la : “In via principale e nel merito: accertare Controparte_3
l'idoneità del titolo rappresentato dalle sentenze di condanna della Corte dei Conti n.
270/2011, n. 562/2013 e n. 1021/2014 a fondare l'azione esecutiva erariale nei confronti del sig. per l'intero importo oggetto di esecuzione come da estratti di ruolo Controparte_1 allegati all'Avviso di vendita notificato al debitore e dimesso con il proposto “Ricorso ex artt.
615, comma 2, cpc con istanza di sospensione ex art. 624 cpc dd. 15.05.2023” e, per l'effetto, annullare il provvedimento del Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Belluno dd.
20.7.2023, r.g.e. n. 33/2023, di riduzione dell'importo del credito erariale
e sospensione dell'esecuzione erariale, conseguentemente disponendo il riavvio della medesima.
Spese rifuse con condanna di parte convenuta ai compensi professionali oltre a oneri riflessi quali accessori dovuti in luogo di IVA e CPA per la difesa in giudizio con il patrocinio di avvocati interni all'Ente”;
Per l' : “a) In via preliminare dichiarare la carenza di Controparte_2 legittimazione passiva dell' relativamente alle questioni Controparte_2 attinenti il merito della pretesa ed in ogni caso tenere l'indenne Controparte_2
da ogni forma di responsabilità derivante dal presente giudizio;
[...]
b) Nel merito annullare il provvedimento del Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Belluno del 20.7.2023 r.g.e. n. 33/2023 di riduzione dell'importo del credito erariale e sospensione dell'esecuzione erariale e per l'effetto confermare la procedura esecutiva nei confronti del sig.
e, conseguentemente, il pignoramento esattoriale di usufrutto ex art. 52 e artt. 78 e CP_1 ss. DPR 602/1973 - avviso di vendita n. 2697538/2023 - per una pretesa complessiva pari ad
€ 625.348,37;
c) Dichiarare inammissibile, improponibile, improcedibile, ed in ogni caso rigettare, per assoluta infondatezza, in fatto ed in diritto, l'opposizione proposta dal sig. CP_1 pagina 2 di 8 d) Con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio, oltre Iva e cpa, con distrazione in favore del sottoscritto avvocato”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in opposizione, depositato in data 15.5.2023, il sig. si è opposto CP_1 all'esecuzione n. 33/2023 R.G.E., promossa dall' in suo Controparte_2 danno 1) contestando incertezza e difetto del titolo esecutivo idoneo a supportare l'azione per intervenuta prescrizione dell'azione erariale;
2) eccependo il diritto dell'ente di procedere solo per la minor somma di € 63.487,78, come emersa dalla sentenza di appello della Corte dei Conti n. 562/2013, con conseguente estinzione della procedura in forza dell'art. 76
D.P.R. 602/1973.
L' ha chiamato in garanzia l'amministrazione titolare del credito, Controparte_2
, la quale è intervenuta nel processo rilevando che la Parte_1 prescrizione dell'azione erariale era stata accertata e dichiarata nel giudizio di revocazione, all'esito di una lunga vicenda giudiziaria che vedeva coinvolto il come debitore in CP_1 solido avanti alla Corte dei Conti, nel quale giudizio di ultima istanza l'odierno opponente non si era costituito. Ha quindi contestato che il debitore che non ha coltivato il giudizio ai fini della prescrizione, possa giovarsi dell'eccezione vittoriosamente sollevata dagli altri codebitori solidali.
Tali rilievi non sono stati accolti dal giudice dell'esecuzione che ha sospeso la procedura, in forza dell'unico, ritenuto assorbente, motivo fondato sull'orientamento di legittimità che, in materia di obbligazioni solidali, estende di fatto l'effetto della prescrizione eccepita solo da alcuni degli obbligati anche al coobbligato che non l'abbia rilevata, al fine di evitare che questi, esercitando il regresso nei confronti degli altri, ne vanifichi il beneficio estintivo del debito.
La presente causa di merito è stata quindi instaurata dalla Parte_1
(d'ora in avanti anche solo « »), perché questo giudice respinga l'opposizione CP_4 promossa dal debitore esecutato, con prosecuzione dell'esecuzione immobiliare avviata in suo danno.
Nel presente giudizio si sono quindi costituiti anche il sig. che ha ribadito i motivi CP_1 di opposizione, e l' , che ha preliminarmente eccepito il Controparte_2 difetto della propria legittimazione passiva.
La causa è stata istruita solo documentalmente e trattenuta in decisione, sulle conclusioni sopra riportate, all'udienza del 14.5.2025, a seguito del deposito delle memorie conclusive previste per legge.
IN DIRITTO
I presupposti fattuali della vicenda che ha interessato questa causa sono pacifici. pagina 3 di 8 Con sentenza depositata in data 15.12.2011, la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale regionale per il Friuli Venezia Giulia, ha condannato il sig. in uno alla società di cui CP_1 egli era amministratore e agli altri membri del c.d.a., al pagamento in solido in favore della della somma di € 400.926,69 quale risarcimento del danno per responsabilità CP_4 erariale, maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi, oltre alla condanna al pagamento delle spese processuali.
A seguito di appello promosso dai condannati, fra i quali anche il sig. la Corte di CP_1
Conti sez. giurisdizionale centrale, con sentenza n. 562 pubblicata in data 18.7.2013, ha confermato la condanna disposta in primo grado, impegnandosi tuttavia – per il noto principio di personalità della responsabilità erariale – a quantificare l'ammontare del dovuto dai singoli soggetti responsabili, in rapporto alla porzione di responsabilità individuale di ciascuno, quantificata, nel caso del sig. in € 63.487,78. CP_1
Sempre la sezione giurisdizionale centrale della Corte dei Conti ha tuttavia accolto in data
3.7.2014, con sentenza n. 1021 pubblicata in data 28.7.2014, la revocazione proposta da tutti i coobbligati principali – ad eccezione del solo – dichiarando la prescrizione CP_1 dell'azione erariale.
L'amministrazione – per il tramite dell' – ha quindi promosso esecuzione nei confronti CP_5 del sig. in quanto unico dei debitori che non si è costituito nel giudizio di CP_1 revocazione, chiedendo il pagamento dell'intera somma di € 400.926,69.
All'esecuzione così promossa, il sig. ha opposto anzitutto l'inesistenza di un valido CP_1 titolo di condanna in suo danno, essendo stata revocata la sentenza di appello della Corte dei Conti, per prescrizione dell'azione erariale.
Ha inoltre sostenuto che la Corte dei Conti - Centrale, con la sentenza di appello n.
562/2013, aveva circoscritto a € 63.487,78 la responsabilità erariale del non CP_1 residuando – nella prospettazione dell'opponente – margini per l'azione esecutiva dell' né per l'intero, come promossa, né per l'ammontare statuito dalla Controparte_2 sentenza di appello, in ragione del limite di cui all'art. 76 D.P.R. 602/1973.
Su questi motivi di opposizione, pur essendo la causa stata introdotta nel merito dalla
, deve pronunciarsi la presente sentenza. Parte_1
Non vi è specifica eccezione, ma va preliminarmente dichiarata ai sensi dell'art. 29 del D.
Lgs. 46/1999, la giurisdizione di questo Tribunale ordinario a decidere della causa, la quale – vertendo di crediti che non hanno origine tributaria – non soggiace al riparto di giurisdizione previsto dall'art. 57 D.P.R. 602/1973 (oggi art. 154 D. Lgs. 33/2025).
Sempre preliminarmente deve essere rigettata la domanda dell' Controparte_2
di dichiarare il difetto di legittimazione passiva, essendo ormai consolidato
[...]
l'orientamento secondo cui, ogniqualvolta venga impugnato un atto dell'esecuzione pagina 4 di 8 esattoriale, formulando contestazioni riconducibili tanto all'opposizione ex art. 615 c.p.c. che alla opposizione ex art. 617 c.p.c., la domanda può essere formulata nei confronti dell' che assume la posizione di legittimata passiva, fermo Controparte_2 il diritto di chiamare in causa l'ente creditore sostanziale (Cass. 14125/2016, Cass.
1985/2014, Cass. 12385/2013).
Entrando nel merito della causa, sono infondati i primi due motivi di opposizione formulati dal ricorrente.
Emerge dalla documentazione versata in atti dall'ente riscossore (doc. n. 28) che in data
20.3.2017 è stato notificato al sig. estratto del ruolo con indicazione specifica di CP_1 tutte le voci creditorie amministrative che gli venivano chieste in pagamento, con espresso riferimento alle due sentenze, di primo grado e di appello, della Corte dei Conti, che pure erano state notificate al dalla all'esito del giudizio di revocazione (doc. n. CP_1 Pt_1
4).
Il ruolo – così notificato al debitore – è titolo idoneo e sufficiente ai fini della corretta instaurazione della espropriazione immobiliare esattoriale.
Tendenzioso e in parte reticente è invece il motivo che invoca la sentenza di appello n.
562/2013 per affermare che la Corte dei Conti avrebbe limitato a € 63.487,78 la pretesa della nei confronti del singolo in quanto è evidente dalla semplice lettura Pt_1 CP_1 della sentenza che, in quella sede, il giudice di appello non aveva affatto escluso la solidarietà dei condebitori condannati in primo grado (p. 17 della sentenza), ma si era impegnato a differenziare – nei rapporti interni ai fini del regresso – le singole porzioni di responsabilità di ciascuno degli obbligati solidali, assicurando così il rispetto del principio di personalità della responsabilità erariale.
Deve invece essere accolto il motivo di opposizione, fondato sulla facoltà del debitore solidale non eccipiente di valersi della prescrizione, in questo caso accertata e dichiarata con sentenza in favore degli altri debitori.
Sul punto, in assenza di un espresso dettato normativo, come emerge anche dalle difese dell'amministrazione erariale, si sono palesati nel corso del tempo tre diversi orientamenti della giurisprudenza di legittimità: (1) un primo orientamento che, valorizzando la natura dispositiva dell'eccezione di prescrizione, ritiene che se opposta da alcuni dei condebitori solidali essa non opera automaticamente a favore degli altri, i quali hanno l'onere per giovarsene di farla propria e quindi di sollevarla tempestivamente;
(2) un secondo orientamento, che facendo leva sull'istituto della rinuncia alla prescrizione espressamente regolato dall'art. 1310, co. 3, c.c., ammette l'estensione dell'effetto prescrittivo solo nel caso in cui il debitore non eccipiente non sia parte del giudizio in cui gli altri hanno sollevato l'eccezione, potendo – in caso contrario – farsi discendere dall'inerzia volontaria una rinuncia pagina 5 di 8 tacita all'estinzione del debito e, infine, (3) un terzo orientamento, secondo il quale non vi è ragione di distinguere fra le due ipotesi del debitore costituito e di quello non costituito, potendo sempre il coobbligato in solido valersi della prescrizione eccepita dagli altri condebitori.
Questo giudice non ritiene di discostarsi da tale ultimo orientamento, in quanto anche quello più di recente seguito dalla Corte di Cassazione (Cass. n. 7987/2021, 17420/2019), che ha da ultimo appunto affermato che “l'eccezione di prescrizione sollevata da un coobbligato solidale produce effetto anche a favore degli altri coobbligati, tutte le volte in cui la mancata estinzione del rapporto obbligatorio nei confronti degli altri possa generare effetti pregiudizievoli per il condebitore «eccipiente», esponendolo al regresso pro quota ex art.1299 cod.civ., onde evitare che la sua vittoria nei confronti del comune creditore non si riveli un «vittoria di »” CP_6
Depongono a favore di tale impostazione anche le seguenti considerazioni.
La previsione di cui all'art. 1306 c.c. ammette che il debitore in solido possa avvantaggiarsi degli effetti favorevoli di una sentenza emessa nel giudizio che ha visto coinvolti il creditore con altro condebitore (“ciò significa che, salva la pur sempre possibile formazione separata di giudicati contrastanti, il condebitore - con il limite del giudicato - può sempre opporre al creditore comune la sentenza nel frattempo conseguita in altro processo da altro condebitore, fondata sull'accoglimento dell'eccezione (non personale) di prescrizione, a prescindere dal fatto che la prescrizione sia stata da lui tempestivamente eccepita” (Cass. n.
7987/2021).
La norma – volta a tutelare il diritto di difesa – si ritiene applicabile anche ai casi in cui il debitore solidale sia parte del processo nel quale la sentenza è stata emessa, ma in quella sede non siano state a lui rivolte domande. È questo il caso che ricorre anche in concreto: risulta dagli atti che il era stato chiamato in causa nel giudizio di revocazione (doc. CP_1 Cont 4 Regione ), ma che egli non si sia costituito, e che, nel medesimo giudizio, volto alla declaratoria di prescrizione, nei confronti del personalmente non siano state rivolte CP_1 domande.
Non può non darsi atto che la giurisprudenza da ultimo richiamata da questo Tribunale, che sostiene l'indiscriminata estensione della prescrizione anche ai debitori solidali che non l'abbiano eccepita (Cass. 7987/2021 cit.), non prende posizione sul regime delle eccezioni dell'azione di regresso, correttamente richiamato dalla difesa della . CP_4
La Suprema Corte, in particolare, nel suo articolato motivazionale, ammette l'estensione della prescrizione a tutti i debitori in solido per evitare che – con la pretesa in regresso – sia vanificato l'effetto estintivo di cui hanno beneficiato i debitori che hanno diligentemente eccepito la prescrizione, senza però conciliare tale affermazione con l'orientamento pagina 6 di 8 prevalente che ritiene (in forza dell'art. 1952 c.c.) che i sede di regresso siano opponibili comunque al debitore che ha pagato le eccezioni comuni (quelle cioè che ogni condebitore avrebbe potuto opporre al creditore principale).
Tale delicato nodo interpretativo, può tuttavia essere superato nel caso di specie grazie alla peculiarità della solidarietà nella responsabilità amministrativa (diversa per natura e struttura sia da quella civile sia da quella penale – cfr. C. Conti centrale n. 75/2023), che deve comunque rispettare il principio di personalità affermato dall'art. 1 della L. 20/1994.
Invero, l'art. 1, co. 1 quinquies, della L. 20/1994 afferma che “nel caso di cui al comma 1- quater i soli concorrenti che abbiano conseguito un illecito arricchimento o abbiano agito con dolo sono responsabili solidalmente. La disposizione di cui al presente comma si applica anche per i fatti accertati con sentenza passata in giudicato pronunciata in giudizio pendente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 248. In tali casi
l'individuazione dei soggetti ai quali non si estende la responsabilità solidale è effettuata in sede di ricorso per revocazione”, ma tale norma va letta in coordinamento con quanto precisato dal comma 1 quater: “se il fatto dannoso è causato da più persone, la Corte dei conti, valutate le singole responsabilità, condanna ciascuno per la parte che vi ha preso”.
La Corte dei Conti ha chiarito che tale ipotesi di solidarietà – che si distingue da quella civilistica perché non presuppone l'unicità del titolo da cui si genera l'obbligazione (C. Conti
n. 75/2023) – è prevista nell'ottica sia di una maggiore garanzia di adempimento sia di ripristino dell'integrità patrimoniale a favore del soggetto pubblico danneggiato e, dunque, di realizzazione degli obiettivi pubblici perseguiti, ma ciò non toglie che ciascuno deve rispondere nell'obbligazione solidale in rapporto alla porzione di contributo che ha reso al fatto dannoso.
Non a caso, infatti, la sentenza di appello n. 562/2013 resa nella vicenda di specie si è impegnata a distinguere le singole porzioni di responsabilità di ciascuno dei coobbligati.
In questo impianto, allora, seguire la difesa prospettata dall'amministrazione opposta, per cui bisogna escludere, da un lato, che il debitore principale benefici della prescrizione sollevata dagli altri creditori solidali e, dall'altro lato, sostenere che questi ultimi possono opporgli sempre la maturata prescrizione al momento del regresso, significa che il ricorrente deve rispondere, pagando per intero, di un danno non proporzionato al suo individuale contributo causale e psicologico.
La peculiarità e specialità della solidarietà amministrativa, invece, suggerisce di ritenere che il debitore solidale, odierno ricorrente, possa opporre all'amministrazione creditrice e all'ente riscossore la prescrizione accertata con sentenza nei confronti dei suoi debitori solidali, ma ciò solo fino alla quota di responsabilità di quei debitori, rimanendo ancora obbligato per la propria quota di responsabilità, pari a € 63.487,78. pagina 7 di 8 Tale somma, tuttavia, incontra il limite dell'art. 76 D.P.R. 602/1973, applicabile, in ragione di quanto previsto dall'art. 18 D. Lgs. 46/1999, anche alle riscossioni degli enti pubblici mediante ruolo per crediti anche diversi dalle imposte sui redditi (art. 17 D. Lgs. 46/1999).
In questi termini, dunque, deve essere dichiarato che l' non Controparte_2 ha diritto di procedere in esecuzione nei confronti del sig. CP_1
Tuttavia, considerata la complessità della materia trattata e il contrasto giurisprudenziale in punto opponibilità della prescrizione nelle vicende solidali, vanno compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico, dott.ssa Gersa Gerbi, definitivamente pronunciando
ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che l' non ha diritto di Controparte_2 agire in esecuzione nei confronti del sig. per le somme dovute in forza delle Controparte_1 sentenze della Corte di Conti, di primo grado, depositata in data 15.12.2011, di appello, n.
562/2013, e di revocazione n. 1021/2014.
COMPENSA le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge.
Belluno, 9 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Gersa Gerbi
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