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Sentenza 17 maggio 2025
Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 17/05/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 1157 /2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
SEZIONE ORDINARIA CIVILE
PROVVEDIMENTO EX ART. 127 TER C.P.C.
Il Giudice dott.ssa Raffaela Chirco, all'esito dell'udienza del giorno
17.04.2025, tenutasi ex art. 128 e 281 sexies c.p.c. con deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., come disposto con precedente provvedimento, dà atto che sono pervenute le note di udienza di parte attrice ritualmente depositate
P.Q.M
.
Dopo la lettura delle note di udienza, pone la causa in decisione e provvede come da sentenza di seguito pronunciata e pubblicata mediante deposito telematico
Il Giudice
Dott.ssa Raffaela Chirco REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Raffaela
Chirco, ha pronunciato e pubblicato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1157 del Ruolo Generale del 2022
TRA
e per essa, n.q. di mandataria, in persona Parte_1 Parte_2
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Dino
Russo ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, all'indirizzo p.e.c. del difensore: Email_1
Attrice
Contro
, in persona del Ministro in carica;
Controparte_1
in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore;
, in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, ed elettivamente domiciliati, giusta procura in atti, in Palermo, nella via
Valerio Villareale n. 6
Convenuti
E
(C.F.: ) nata a [...], il Controparte_4 C.F._1
2 , in persona Controparte_5
del legale rappresentante pro tempore
Convenuti contumaci
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini di una migliore comprensione dei fatti di causa, giova premettere che, con ordinanza del 16.05.2022, il Giudice dell'Esecuzione di questo Tribunale ha sospeso la procedura esecutiva immobiliare recante R.G. Es. n. 83/2021, incoata da per il recupero della somma di € 60.262,09, Parte_1
dovutale dalla convenuta, in seguito all'accollo, da parte Controparte_4 di quest'ultima, di alcune quote di un mutuo contratto da , CP_6
relativamente a due cespiti di un immobile che la ha acquistato dal CP_4
giusta atto rogato in notar il 19.01.2006, rep. n. 8340/3105, CP_6 Per_1
iscritti al catasto dei fabbricati del Comune di Castellamare del Golfo al fg.
50 p.lla 2225 sub 34 e 780.
titolare dei crediti derivanti dai contratti di mutuo sottoscritti Parte_1
originariamente dal e, n.q. di creditore ipotecario, garanzie iscritte CP_6
presso la Conservatoria dei RR.II. di Trapani, rispettivamente, il 12.12.2001 ai nn. 24077/2683 in forza del contratto di mutuo del 10/12/2001 rep n. 2559
e il 12/12/2001 ai nn. 24078/2684. In forza del contratto di mutuo del
10/12/2002 rep n. 2560, ha notificato un atto di precetto alla CP_4
nonché un atto di pignoramento immobiliare nei confronti della
[...]
e del , proprietari Controparte_2 Controparte_1
dei cespiti cauzionali, in quanto gli immobili di cui trattasi sono stati sottoposti, dapprima, a sequestro preventivo per equivalente ex art. 321 c.p.p.
e 104 d.l. n. 271/89, disposto con provvedimento n. 409/2013 R.G.N.R.
1817/2013 R.G.G.I.P. del Tribunale di Trapani – e trascritto CP_7
l'8/10/2013 ai nn. 18676/15214, e, successivamente, a provvedimento di confisca, disposto con sentenza n. 284/2014 del Tribunale di Trapani – CP_7
, divenuta irrevocabile il 26/05/2016, e trascritta il 30/08/2016 ai nn.
[...]
16264/12715 in danno della sig.ra , quale Amministratore Controparte_4
3 della società fallita “Terre Vive S.r.l.”.
Con ordinanza del 16.05.2022, il G.E. ha sospeso la procedura esecutiva n.
R.G. Es. 83/2021, in seguito all'opposizione svolta dalle Amministrazioni pubbliche oggi convenute, dando alle parti termine sino al 10.6.2022 per l'introduzione dell'eventuale giudizio di merito.
Con atto di citazione dell'8.6.2022, e per essa Parte_1 Pt_2
(d'ora in avanti , ha introdotto la fase di merito del giudizio
[...] Parte_1
d'opposizione, contestando la motivazione addotta dal G.E. a sostegno della disposta sospensione della procedura esecutiva.
In particolare, nella prospettazione di parte attrice, il provvedimento di sospensione sarebbe erroneo, in quanto afferma la prevalenza della confisca penale sui diritti dei terzi creditori in danno dei quali la confisca è stata operata, dovendosi risolvere la questione relativa alla tutela dei diritti dei terzi in sede di incidente d'esecuzione, ma il G.E. avrebbe omesso di valutare le allegazioni documentali prodotte in sede esecutiva, avendo agito in Parte_1
sede di incidente d'esecuzione innanzi al G.I.P. di questo Tribunale, nel procedimento rubricato al n. 34/2017, ottenendo un provvedimento che ha riconosciuto la validità del diritto di credito ipotecario ai fini di una eventuale azione a tutela del credito. Parte attrice ha, pertanto, dedotto la legittimità dell'incoata espropriazione immobiliare, nonché la pignorabilità dei beni staggiti in quanto, quella disposta, è una confisca per equivalente
(donde, non troverebbe accoglimento il disposto del D.lgs. n. 159/2011), cioè una forma di confisca ordinaria, che darebbe luogo ad acquisto a titolo derivativo;
lo Stato è successore a titolo particolare nel diritto reale sul bene confiscato;
il creditore fondiario ha iscritto ipoteche in data antecedente alle trascrizioni del sequestro preventivo, di talchè le proprie ragioni di credito sarebbero preminenti rispetto al disposto sequestro. ha, inoltre, eccepito la correttezza dell'individuazione dei debitori Parte_1
esecutati e dei relativi procedimenti notificatori, nonché la sussistenza di un valido titolo esecutivo.
4 Costituendosi in giudizio con comparsa del 29.09.2022, il
[...]
, l' , Controparte_1 Controparte_2
e l' , hanno avversato le Controparte_3
deduzioni in diritto poste a fondamento della domanda di Parte_1
rappresentando, innanzitutto, l'impignorabilità dei beni staggiti, in quanto trattasi di beni sottoposti a confisca, istituto che prevarrebbe sul pignoramento immobiliare a prescindere dall'ordine temporale di espletamento delle formalità pubblicitarie, citando all'uopo precedenti di legittimità atti a suffragare la propria deduzione, e rappresentando come la confisca determinerebbe l'insorgenza del vincolo di destinazione a finalità pubbliche, dacché i beni confiscati andrebbero equiparati a beni demaniali, ovvero del patrimonio indisponibile dello Stato, in quanto , il provvedimento di confisca
è stato trascritto prima del pignoramento.
Inoltre il Dicastero e gli Enti convenuti hanno rappresentato che, il provvedimento di confisca è stato trascritto prima del pignoramento, reiterando l'eccezione già spiegata in sede esecutiva afferente all'erronea individuazione del debitore esecutato, che andrebbe esclusivamente individuato nella dacché discenderebbe la nullità/inammissibilità CP_4
e improcedibilità del pignoramento.
Pertanto, le parti convenute costituite hanno chiesto al Tribunale di rigettare integralmente le domande proposte.
Seppur ritualmente citate, e Controparte_4 [...]
non si sono costituite, di talchè ne va Controparte_5
dichiarata la contumacia.
La causa, in seguito all'assegnazione dei termini ex art. 183, sesto comma,
c.p.c., è stata istruita documentalmente, e rinviata per discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c., con l'assegnazione dei termini ex art. 127-ter cpc sino al
17.04.2025.
Così compendiate le opposte deduzioni delle parti, in via preliminare, si ritiene dover decidere in applicazione del principio processuale della "ragione
5 più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. – la quale, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., di guisa che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata
- senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. Cass. n.
9936/2014 e Cass. n. 12002/2014).
Orbene, mette conto evidenziare che, in linea generale, in relazione al sequestro di cui all'art. 321 c.p.p. e alla confisca ex art. 240 c.p., oggetto del presente giudizio, difettano sia una disciplina specifica in relazione ai rapporti tra le relative misure di prevenzione e il processo esecutivo, come contenuta nel codice antimafia, nonché pure un richiamo esplicito a tale disciplina, come quello di cui all'art. 104 bis co. 1 quater d.a. c.p.p., sicchè detto vuoto normativo è stato colmato nell'evoluzione giurisprudenziale, attraverso due orientamenti contrapposti, che ruotano intorno a due presupposti differenti, ovvero che l'acquisto dello Stato mediante la misura reale avvenga a titolo originario o piuttosto a titolo derivativo. Secondo tale ultimo orientamento, posto che la ratio non è quella di ottenere l'acquisto del bene bensì una finalità repressiva di sottrarre i beni alla disponibilità dell'indagato o imputato, si realizzerebbe una successione particolare in favore dello Stato e quindi il criterio di risoluzione della controversia in merito ai rapporti tra sequestro e confisca e procedura esecutiva si risolverebbe in base al criterio del c.d. “ordo temporalis” delle formalità pubblicitarie secondo gli artt. 2643, 2644, 2808,
2915 c.c. (cfr. in questo senso, Cass. Civ., Sez. 1, 5988/1997, per la quale “La confisca, sia essa quella regolata dagli artt. 236 e 240 c.p., quale misura di sicurezza, sia quella disciplinata come vera e propria sanzione o surrogato di sanzione da alcune leggi speciali (soprattutto in materia fiscale), e sia quella avente - infine - duplice carattere preventivo e repressivo, dà luogo ad un acquisto in favore dello Stato, del bene confiscato, non altrimenti definibile che come "derivativo", proprio in quanto esso non prescinde dal rapporto già esistente fra quel bene ed il precedente titolare, ma anzi un tale rapporto
6 "presuppone" ed un tal rapporto è volto a fare venir meno, per ragioni di prevenzione e/o di politica criminale, con l'attuare il trasferimento del diritto, dal privato condannato o indiziato di appartenenza ad associazioni mafiose, allo Stato.”; Cass. pen. sez. 3, Sentenza n. 51043 del 2018, per la quale
“l'opponibilità del vincolo penale al terzo acquirente in sede esecutiva dipende dalla trascrizione del sequestro, che deve essere antecedente a quella del pignoramento immobiliare, venendo così a rappresentare il presupposto per la confisca anche successivamente all'acquisto. Diversamente, se la trascrizione del sequestro è successiva, il bene deve ritenersi appartenere al terzo «pleno iure» con conseguente impossibilità della confisca posteriore all'acquisto»; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 28242 del 10/12/2020 per la quale: “La speciale disciplina dettata dall'art. 55 del d.lgs. n. 159 del 2011
(Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), come modificata dalla l. n. 161 del 2017, è applicabile esclusivamente alle ipotesi di confisca ivi previste o da norme che esplicitamente vi rinviano (come l'art. 104 bis disp. att. c.p.p.), con conseguente prevalenza dell'istituto penalistico sui diritti reali dei terzi che, solo se di buona fede, possono vedere tutelate le loro ragioni in sede di procedimento di prevenzione o di esecuzione penale;
viceversa, la predetta disciplina non è suscettibile di applicazione analogica
a tipologie di confisca diverse, per le quali, nei rapporti con le procedure esecutive civili, vige il principio generale della successione temporale delle formalità nei pubblici registri, sicché, ai sensi dell'art. 2915 c.c.,
l'opponibilità del vincolo penale al terzo acquirente in executivis dipende dalla trascrizione del sequestro (ex art. 104 disp. att. c.p.p.) che, se successiva all'acquisto, impedisce la posteriore confisca del bene acquisito dal terzo
"pleno iure”).
A tale orientamento, si è contrapposto quello per il quale trattasi di acquisto a titolo originario, sicché l'esecuzione già iniziata è improseguibile, indipendentemente dal fatto che la misura sia stata trascritta dopo la trascrizione del pignoramento, fatta salva la tutela dell'eventuale
7 aggiudicatario, e il creditore, anche quando vanti un diritto di prelazione anteriore alla misura penale, potrà soddisfarsi in via posticipata alla fase successiva alla confisca e solo in sede di liquidazione penale laddove il creditore potrà far valere il proprio ius praelationis (cfr. sul punto, Cass. pen.
Sez. 3, Sentenza n. 42464 del 10/06/2015 per la quale “L'esecuzione, già iniziata, è improseguibile fin dal momento del sequestro preventivo, anche quando il sequestro è posteriore all'ipoteca o al pignoramento”. Cass. civ.
Sez. 3, n. 30990/2018 per la quale: “Gli effetti della confisca penale, di qualunque natura, del bene ipotecato ai sensi dell'art. 12-sexies del d.l. n. 306 del 1992, convertito in l. n. 306 del 1992, prevalgono sui diritti dei terzi creditori del soggetto in danno del quale la confisca stessa è operata, anche se si tratti di diritti reali di garanzia iscritti anteriormente, con il solo limite dell'intervenuto trasferimento del bene pignorato prima della confisca, essendo sufficiente che il vincolo venga apposto quando il bene è ancora di proprietà del condannato sussistendo il solo limite dell'intervenuto trasferimento del bene pignorato prima della confisca.”;
Deve, poi, darsi atto che il Legislatore è intervenuto da ultimo con il Codice della crisi che, nel settore delle procedure concorsuali, ha affermato la prevalenza della misura reale penale, ove ai sensi dell'art. 317 CCI i criteri di prevalenza vanno ricercati nella disciplina di cui al d.lgs 159/11 che all'art. 55 prevede che “Le procedure esecutive si estinguono in relazione ai beni per
i quali interviene un provvedimento definitivo di confisca” nonché la modifica all'art 104 bis c. 1 bis disp att c.p.p , per il quale “in caso di sequestro disposto ai sensi dell'articolo 321, comma 2, c.p.p. o di confisca ai fini della tutela dei terzi e nei rapporti con la procedura di liquidazione giudiziaria si applicano, altresì, le disposizioni di cui al titolo IV del Libro I del citato decreto legislativo”.
Così ricostruita la vicenda processuale, ritiene il Tribunale di dover prestare adesione all'orientamento secondo il quale anche per il periodo anteriore alla
8 entrata in vigore del codice della crisi va applicato il principio della prevalenza della misura reale rispetto alla procedura esecutiva individuale.
Applicando tali principi al caso di specie, deve osservarsi che, indipendentemente dall'ordine delle trascrizioni invocato da e in Parte_1
disparte qualsivoglia considerazione in ordine alle ulteriori questioni dedotte dalle parti, la domanda di parte attrice deve rigettarsi, essendo la confisca antecedente al pignoramento, giusta sentenza n. 284/2014 di questo Tribunale, trascritta il 30.08.2016.
Inoltre, anche volendo aderire all'altro costrutto interpretativo sopra riportato,
e quindi dando valenza all'ordo temporalis delle trascrizioni, a differenza di quanto dedotto da parte attrice, gli atti da prendere in considerazione sono la trascrizione della confisca e dell'atto di pignoramento immobiliare, e non anche la trascrizione delle ipoteche iscritte dall'istituto di credito che, precedentemente, era titolare del credito. Ed invero, la trascrizione del pignoramento è occorsa in epoca successiva, tanto a quella del provvedimento di sequestro ex art. 321 c.p., quanto della confisca ex art. 240
c.p., dacché emerge ulteriormente l'infondatezza della domanda attorea.
In definitiva, la domanda proposta da e per essa, quale Parte_1
mandataria, va rigettata. Parte_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi dei parametri minimi indicati dal D.M.147/2022, per lo scaglione di riferimento di valore della controversia così come indicato in atto di citazione, in complessivi €
7.052,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, al pagamento delle quali va condannata e per essa, n.q. di mandataria, Parte_1 Pt_2
in favore dei convenuti.
[...]
Va, da ultimo, disposta la compensazione delle spese di lite tra le parti convenute contumaci.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria eccezione, difesa o istanza disattesa, definitivamente pronunciando:
9 Rigetta la domanda Proposta da e per essa, n.q. di Parte_1
mandataria, Parte_2
condanna e per essa, n.q. di mandataria, al Parte_1 Parte_2
pagamento delle spese di lite in favore del Controparte_1
in persona del Ministro in carica;
[...] Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] [...]
, in persona del legale rappresentante Controparte_3
pro tempore, che si liquidano in complessivi € 7.052,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
compensa le spese di lite tra le parti convenute contumaci.
Trapani, 17/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaela Chirco
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
28 gennaio 1967;