Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 03/02/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE II CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott.ssa Valeria Albino Presidente
Dott. Lorenzo Pietro Fabris Consigliere
Dott. Alessandro Ferrini Giudice ausiliario rel.
Riuniti in camera di consiglio,
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di appello iscritto al n. R.G. 337/2023 avverso la sentenza n. 183/2023 emessa dal
Tribunale di Massa ex art. 281sexies cpc in data 10.03.2023
Tra
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Marco Carducci ed elettivamente domiciliata Parte_1
presso il suo studio in Massa (MS), Via Marina Vecchia n. 41
-APPELLANTE-
Contro
, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Controparte_1
Alessandro Stefanini, ed elettivamente domiciliato in Carrara (MS) presso il suo studio in Via Don
Minzoni n. 27
-APPELLATA-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello, in riforma della sentenza di primo grado, previa ammissione di prova per testi ed escussione del teste signora residente in [...]
Pontremoli,177, sui seguenti capitoli, preceduti dall'espressione “Vero che”: 1) il giorno 23.05.2021, alle ore 09,30 circa, mentre percorrevo, a bordo del mio autoveicolo, la via Pontremoli in Massa, vedevo, all'incirca all'altezza del civico n. 61 della citata via, l'attrice, signor che, Parte_1 transitando sul marciapiede lato monti della strada, in direzione dell'ospedale NOA, inciampava e cadeva rovinosamente a terra;
2) a seguito dell'accadimento di cui al capitolo precedente, arrestavo immediatamente la marcia del veicolo e, notando che la signora era visibilmente ferita al Pt_1
volto e agli arti, provvedevo a farla salire sull'autovettura e l'accompagnavo presso il pronto soccorso
3) nelle foto che mi vengono mostrate (all.
1, 2, 3 e 26 al fascicolo di primo grado) riconosco il luogo dell'incidente; nonché ammissione di CTU per la valutazione medico legale dei pregiudizi tutti subiti dall'appellante in conseguenza dei fatti lamentati, dichiarare il convenuto quale proprietario del marciapiede causa del Controparte_1
sinistro, responsabile, ex art. 2051 cod.civ. (o in subordine ex art. 2043 cod.civ.), dei fatti lamentati in narrativa e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento dei danni tutti subiti dall'attrice quantificati, sulla base delle tabelle 2021 elaborate dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano, in complessivi € 11.956,55=, di cui € 3.390,75= per I.T.P., € 7.998,00= per danno non patrimoniale, con personalizzazione massima, ed € 567,80= per spese mediche e medico-legali documentate, salva la somma maggiore, minore o anche diversamente determinata che sarà ritenuta provata e di giustizia.
Il tutto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata, dal fatto al saldo.
Sanzionare, ex art. 96 c.p.c., la mancata partecipazione alla negoziazione assistita da parte del convenuto e condannarlo altresì alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di Controparte_1 giudizio, nonché al rimborso della somma di € 2.131,00=, comprensiva di commissioni bancarie e oltre interessi di legge, pagata dall'appellante su richiesta di controparte ed in ottemperanza alla sentenza di primo grado. In subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del primo motivo d'appello, si chiede che l'adita Corte, in parziale riforma della sentenza appellata, voglia disporre la compensazione delle spese del giudizio di primo grado nonché del presente giudizio, alla luce del comportamento preprocessuale del convenuto (mancata partecipazione al procedimento di negoziazione assistita). Con condanna dell'appellata al rimborso della somma di € 2.131,00, comprensiva di commissioni bancarie e oltre interessi di legge, pagata dall'appellante su richiesta di controparte ed in ottemperanza alla sentenza di primo grado”.
PER L'APPELLATA:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, adottato ogni provvedimento ritenuto opportuno e rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, rigettare l'appello proposto dalla Sig.ra in Parte_1
quanto infondato per i motivi esposti, e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 183/2023 del
10.03.2023. In ogni caso rigettare la domanda di parte attrice, con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'odierna appellante, con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinanzi al
Tribunale di Massa il chiedendone la condanna al risarcimento dei danni Controparte_1
conseguenti alla sua caduta, avvenuta in data 23.05.2021, intorno alle 09.30, mentre percorreva a piedi ed in direzione Viareggio – Carrara la Via Pontremoli in Comune di Massa utilizzando il marciapiede posto sul lato monti della ridetta strada, quando, giunta in prossimità del civico n. 61, cadeva rovinosamente a terra. L'appellante lamentava che la caduta fosse stata causata dalle condizioni del marciapiede di proprietà comunale che versava in pessimo stato di manutenzione e con il piano di calpestio sconnesso, oltre a presentarsi palesemente non a norma.
Si costituiva il contestando in toto la domanda attrice e, in particolar modo, Controparte_1 deduceva l'insussistenza di una qualunque responsabilità in capo alla convenuta per l'evento.
In seguito alla concessione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183, c. 6 c.p.c., l'odierna appellante produceva documenti, insisteva per l'ammissione di CTU medico legale e deduceva prova per testi, indicando a testimone il soggetto che aveva assistito ai fatti. Il Tribunale esaminate le istanze istruttorie riteneva le prove dedotte da parte attrice ininfluenti con questa motivazione: “in quanto non paiono formulate in maniera tale da dare conto delle modalità di accadimento, con particolare riguardo al determinismo causale dell'evento e alla sussistenza di eventuali circostanze idonee ad attenuare la percepibilità dello stato dei luoghi”.
Con ordinanza del 12.12.2022, il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza del 10.03.2023 per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c, concedendo alle parti termine per il deposito di note conclusive.
Il Tribunale con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. respingeva la domanda e condannava la parte attrice al pagamento delle spese di lite.
Avverso la predetta sentenza, con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1
appello per i motivi di seguito esposti in motivazione, concludendo come in epigrafe, affinché fosse accertata la responsabilità del Controparte_1
Si costituiva nel giudizio di appello il chiedendone l'integrale rigetto in quanto Controparte_1
infondato.
Il Consigliere istruttore con ordinanza del 11.07.2024 disponeva il rinvio per la decisione all'udienza del 22.10.2024, concedendo i termini di legge ex art. 352 cpc.
Con ordinanza del 24.10.2024 la causa era trattenuta in decisione, riservando la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante pone a fondamento dell'impugnazione due motivi e precisamente:
1.con il primo afferma l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale nel ritenere non provata la modalità della caduta e la conseguente erronea valutazione dei fatti;
censura l'affermazione del Tribunale per cui l'attore avrebbe omesso di dedurre tale prova, ed avrebbe ritenuto non sufficiente, ex art 244
c.p.c., la prova capitolata al n.1 della memoria istruttoria di parte attrice. Aggiunge che la pronuncia viola il disposto degli artt. 2697 cod.civ. e 112, 115, 116,244 e 253 c.p.c. non avendo il Giudice di primo grado ammesso una prova orale ritualmente formulata, né avendo applicato correttamente il principio di diritto relativo alla specificità della deduzione dei fatti da provare e neppure correlato i capitoli di prova alla documentazione. I capitoli dedotti erano specifici ed erano volti a dar prova dei seguenti fatti: l'inciampo nel luogo indicato, la caduta, il trasporto al pronto soccorso dopo il fatto, le condizioni del marciapiede nel punto in cui la caduta si è verificata, peraltro mai contestate dal convenuto.
2.con il secondo motivo, proposto in via subordinata, lamenta l'erronea condanna al pagamento delle spese di lite del giudizio, avendo il Giudice, nel pronunciarsi in argomento, omesso di valutare e considerare la mancata adesione del convenuto alla preliminare fase di Controparte_1
negoziazione assistita obbligatoria, e chiede la compensazione delle spese di lite.
I motivi dell'appello risultano infondati e la Corte ritiene di condividere le conclusioni rese dal
Tribunale.
Il Tribunale non ha ritenuto idonea a provare il fatto costitutivo della domanda la prova formulata nel capitolo 1 in quanto: “Nel caso di specie l'attore ha omesso di dedurre tale prova, poiché a tal fine non può ritenersi sufficiente, ex art 244 c.p.c., l'unico capitolo dedotto nella seconda memoria istruttoria, laddove si afferma “il giorno 23.05.2021, alle ore 09,30 circa, mentre percorrevo, a bordo del mio autoveicolo, la via Pontremoli in Massa, vedevo, all'incirca all'altezza del civico n. 61 della citata via, l'attrice, signor che, transitando sul marciapiede lato monti della strada, in Parte_1 direzione dell'ospedale NOA, inciampava e cadeva rovinosamente a terra” (pag. 3 della sentenza). il Giudice rileva ancora: “Nulla è descritto, in tale capitolazione, in ordine alle modalità della caduta
(l'inciampo è fatto generico, che può essere anche autogenerato e non è necessariamente legato alla cosa oggetto di custodia) di talché difetta ogni indicazione in ordine all'unico elemento che la parte attrice era tenuta a provare, ciò che la caduta sia connessa alle caratteristiche del bene custodito”
(pag. 3 della sentenza).
Il Tribunale, inoltre, ha aggiunto che gli altri capitoli di prova, contengono delle valutazioni deduttive dell'automobilista che ha percepito da lontano la caduta e poi ha soccorso parte attrice e sono ininfluenti ai fini dell'assolvimento di detto onere.
La Corte osserva che, come anche recentemente è stato ribadito dalla Suprema Corte (Cass. ordinanza n. 33212/ 2021), in tema dell'art. 2051 c.c., è sempre richiesta la prova del nesso causale e cioè la dimostrazione, a carico del danneggiato, dell'esatta dinamica, con specifico riferimento all'efficienza causale della res rispetto alla condotta della danneggiata. La Corte di Cassazione recentemente ha ribadito il principio con la sentenza della III sezione, 23/5/2023, n. 14228 secondo cui: “…ai sensi dell'art. 2051 c.c., i presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia, i quali, in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, devono essere provati dal danneggiato”. Il primo presupposto si integra, in base alla previsione testuale della citata norma codicistica, quando l'evento dannoso è «cagionato» dalla cosa, nel senso che esso è causalmente ascrivibile al fatto della cosa. Incombe, invece, sul custode, sempre ai sensi dell'art.2051 cod. civ., la prova (liberatoria) della sussistenza del “caso fortuito”, quale fatto (impeditivo del diritto al risarcimento) che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita.
In base ai principi sull'onere della prova la prova del nesso causale grava sulla parte danneggiata.
La Corte ritiene che il Tribunale abbia fatto buon uso dei principi richiamati dalla Cassazione, posto che la capitolazione dedotta in ordine alle modalità della caduta è assolutamente generica, tanto più che l'unico teste che la parte attrice intendeva escutere è un automobilista che percorreva, a bordo del suo autoveicolo, la via Pontremoli in Massa, chiamato a deporre sul fatto di aver visto, all'incirca all'altezza del civico n. 61 della citata via, quindi dalla strada, l'attrice, che, transitando Parte_1
sul marciapiede lato monti della strada inciampava e a riconoscere le fotografie prodotte (all. 1, 2, 3
e 26 al fascicolo di parte attrice). Ebbene, le foto n. 1, 2 e 3 su cui il teste era chiamato a deporre rappresentano un tratto di marciapiede piuttosto lungo, dissestato in più punti ed in modo diverso, raffigurando in alcuni punti dell'erba circondata da un contorno quadrato in cemento, in alcuni punti del sedime in terra battuta piuttosto lineare, in altri punti del cemento rialzato dissestato;
la foto 2 raffigura una signora, quasi ad indicare il luogo della caduta, in prossimità di un tratto neppure dissestato. Non è stato allegato quale sia stata, tra i diversi punti di cui sopra del marciapiede, la causa specifica del dedotto inciampo, apparendo quindi in effetti la deduzione probatoria assai generica, tanto più che il dissesto è ampiamente visibile e il sinistro è avvenuto in data 23.05.2021, alle ore
09,30 circa, e quindi in pieno giorno e luminosità, con avvistabilità e quindi prevedibilità del dedotto pericolo.
Si ricorda, ancora, che nel caso di cose inerti, quali sono il marciapiedi ed il manto stradale, infatti, il danno da caduta si verifica sempre con la necessaria interazione della condotta umana, la quale è elemento che necessariamente interviene nella serie causale che porta alla verificazione dell'evento.
Nella normalità delle cose, un bene statico non è, di per sé, in grado di ingenerare alcun processo causale e non è, quindi, in grado di provocare la caduta di una persona. Se ciò si verifica, quindi, in prima approssimazione, è perché il danneggiato non ha tenuto un comportamento minimamente prudente e diligente. Si tratta di una presunzione semplice, che ammette prova contraria ex art. 2727
c.c. Questa può dirsi assolta quando la cosa inerte, per la sua particolare posizione o per difetti intrinseci, presenta profili di pericolosità tali da determinare un alto rischio di pregiudizio valutata nel contesto di normale interazione con la realtà circostante (Cass. 11152/23; Cass. 16527/03 e Cass.
20601/10), tanto che l'evento prodotto risulti conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (Cass. 11526/17; Cass. 4277/14; Cass. 7125/13). La pericolosità della cosa deve essere valutata in relazione ai doveri di attenzione imposti all'utente. Secondo la giurisprudenza, bisogna operare un bilanciamento tra i “doveri di precauzione e cautela”, posti in capo sia al custode che a colui che entri in contatto con la cosa.
Nel caso, in esame, come condivisibilmente affermato dal Tribunale parte attrice non ha fornito la prova di tale pericolosità e del “nesso di causalità” tra la cosa in custodia e l'evento danno, in quanto il capitolo di prova articolato non fornisce né le modalità della caduta in relazione al preciso stato dei luoghi in cui detta caduta sarebbe occorsa né alla sussistenza di nesso fra il bene e l'evento, e quindi deve ritenersi inammissibile.
Neppure, può condividersi l'assunto dell'appellante, il quale deduce che l'inciampo riferito dall'attrice e percepito dal testimone deve ritenersi fatto sufficiente a dimostrare il nesso di causa. La
Corte rileva al contrario che il termine inciampo non è indicativo della strada insidiosa, ma soprattutto, come osservato anche dal Tribunale, non consente di fornire la prova del nesso tra la cosa e l'evento dannoso se non circostanziato in modo specifico nei suoi connotati di luogo.
In merito al secondo motivo di impugnazione circa la mancata adesione alla negoziazione assistita da parte dell'appellato, che secondo l'appellante avrebbe giustificato l'accoglimento della richiesta di compensazione delle spese di lite, questa Corte sottolinea che, come affermato da Cassazione
2.02.2023, ordinanza n. 3184, la mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione porta le conseguenze di cui all'art. 8, comma 4 bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, ma non determina la compensazione delle spese processuali. Il Tribunale ha applicato condivisibilmente il principio di soccombenza.
Conclusivamente l'appello deve essere respinto, con conferma della impugnata sentenza.
Le spese di lite del grado, che si liquidano come in dispositivo in applicazione del DM 55/2014 aggiornato al DM 147/2022, seguono la soccombenza dell'appellante a favore della convenuta e si liquidano in misura prossima ai minimi considerata la semplicità della controversia, con l'esclusione della fase istruttoria.
Per effetto del rigetto dell'appello deve darsi atto che sussistono nel caso concreto le condizioni, previste dal comma 1- quater (quale introdotto dall'art. 17 della legge 24.12.2012 n. 228) dell'art. 13 del T.U. di cui al D.P.R. 30.5.2002 n. 115, per il “raddoppio” del relativo contributo unificato.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza del Tribunale di Massa
183/2023 ex art. 281 sexies cpc del 10.03.2023 così decide:
- Rigetta l'appello proposto da nei confronti della sentenza nr. 183/2023 Parte_1
pubblicata il 10.03.2023 del Tribunale di Massa, per i motivi sopra indicati;
- Condanna alla refusione delle spese di lite a favore dell'appellato Parte_1 CP_1
che sono liquidate nella misura di euro 2.300,00, oltre spese generali e accessori di
[...]
legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo
13, comma 1 bis.
Genova, 7 gennaio 2025
Il Giudice Aus. Est. Il Presidente
Dr. Alessandro Ferrini Dr.ssa Valeria Albino