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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/05/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI PRIMA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento contrassegnato con il n. 1086/2025 del ruolo generale V.G., avente ad oggetto “Altri istituti di volontaria giurisdizione e procedimenti camerali in materia di fallimento e procedure concorsuali - Reclamo avverso sentenza di apertura della Liquidazione giudiziale - art. 51 D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14”, fissato per la trattazione scritta per l'udienza collegiale del 16 aprile 2025 ed alla stessa riservato in decisione,
TRA
c.f. e P.IVA , in persona del legale rappresentante p.t., e Parte_1 P.IVA_1 [...]
(c.f. ), rappresentati e difesi, giusta procura alle liti Parte_2 C.F._1 rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce al reclamo, dall'avv. DOMENICO DI STASIO
(c.f. ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Caserta alla Via C.F._2
Ricciardi n. 32;
RECLAMANTI
E
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta procura alle liti NTroparte_1 C.F._3 rilasciata su foglio separato apposto in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. ANTONIO
CROCETTA (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in C.F._4
OL, Centro Direzionale Isola B3;
RECLAMATO
NONCHE'
1 LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE della società di fatto tra (P.IVA NTroparte_2
), (P.IVA ) e (c.f. P.IVA_2 Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
) (procedura pendente davanti al Tribunale di OL con il n. 7/2025), in C.F._1
persona del curatore, rappresentata e difesa, giusta autorizzazione del G.D., dott. Francesco Paolo Feo, con provvedimento in data 17/3/2025 e procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. BRUNO SELLITTI (c.f. ed C.F._5
elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in OL al Centro Direzionale Isola E/3;
RECLAMATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso promosso dinanzi al Tribunale di OL , premesso di essere titolare di un NTroparte_1 credito di lavoro a titolo di differenze retributive e TFR per € 52.481,66 nei confronti della
[...]
in virtù di sentenza passata in giudicato n. 4497/2024 emessa dal Tribunale di OL in suo CP_2
favore; e premesso, altresì, che: il sig. - socio di maggioranza e l.r.p.t. della Parte_2 [...]
- in data 21.1.2022 cessava dalla carica di amministratore unico, con nomina in sua CP_2
sostituzione del sig. ; in data 3.8.2022 veniva costituita la ditta , Parte_3 Parte_1
i cui soci sono (attuale amministratore unico della ditta e Parte_3 NTroparte_2 [...]
(attuale compagna del sig. ); l'attività esercitata dalle due NTroparte_3 Parte_2 società (“commercio di apparecchi elettronici” e vendita prodotti Sky) è la medesima;
l'attività di entrambe le società è tuttora esercitata presso la medesima unità locale sita in OL alla via Manzoni 93 ed è, di fatto, gestita dal sig. , sebbene egli formalmente non ricopra alcun ruolo Parte_2 all'interno della;
chiedeva di dichiarare aperta la liquidazione giudiziale della Parte_1
società di fatto esistente tra la la il sig. NTroparte_4 Parte_1 Parte_2
Il Tribunale di OL, con sentenza n. 13/2025, pubblicata in data 21.1.2025, “ritenuta la regolarità della notifica del ricorso, avvenuta a cura dell'ufficio all'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di posta elettronica certificata risultante dal Registro delle Imprese”, nella contumacia delle persone giuridiche e della persona fisica di cui all'istanza, dichiarava aperta la liquidazione giudiziale della società di fatto tra la la e il sig. NTroparte_4 Parte_1
NT
. Rilevava, nel merito, che l'istante era titolare di un credito nei confronti della Parte_2
in virtù di rapporto di lavoro intrattenuto con la predetta società sino al 27.3.2022; che, a seguito
[...] della costituzione in data 3.8.2022, la società era subentrata alla nell'attività Parte_1 _4
imprenditoriale presso cui era stato impiegato il suddetto creditore istante e che in virtù del trasferimento
2 d'azienda le due società erano responsabili in solido ex art. 2112 c.c. Rilevava anche che vi era sostanziale coincidenza nella compagine societaria, atteso che era socio al 60% della Parte_2
e sino 21.1.2022 suo amministratore unico, che a lui era subentrato nell'amministrazione della _4
il sig. , anche socio della insieme all'attuale compagna del _4 Parte_3 Parte_1 [...]
sig.ra e che l'attività esercitata dalle due società presso la medesima unità locale era Pt_2 CP_3 coincidente. Aggiungeva, infine, quanto ai presupposti per l'apertura della procedura, che la mancata costituzione delle società debitrici dimostrava il superamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 2
CCII, che era superata anche la soglia di cui all'art. 49 CCII e, infine, che lo stato di insolvenza si manifestava chiaramente dal mancato pagamento del credito dell'istante.
Avverso detta decisione hanno proposto reclamo ex art. 51 d.lgs. 14/2019 la società e Parte_1 [...]
, con ricorso tempestivamente depositato il 19.2.2025, lamentando, con un primo Parte_2 motivo, la mancata notifica dell'istanza di apertura della procedura nei confronti di entrambi i reclamanti e, con gli altri motivi di merito, l'insussistenza di un credito del sig. nei loro confronti (essendo CP_1 stata pronunciata la sentenza da lui invocata nei confronti della sola ), l'insussistenza dello stato _4 di insolvenza e dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2 CCII e, in ogni caso, l'insussistenza di una società di fatto tra essi reclamanti e la , implicitamente recepita dal Tribunale, senza nessuna _4 motivazione circa la ricorrenza nella fattispecie dei presupposti necessari per l'accertamento dell'istituto.
Costituendosi in giudizio sia la curatela che il creditore istante hanno chiesto il rigetto del reclamo, insistendo per la correttezza della decisione impugnata. In particolare la curatela della liquidazione giudiziale ha insistito per la sussistenza dei requisiti integranti una società di fatto, a suo dire emergenti chiaramente dai documenti di causa e dagli ulteriori accertamenti compiuti dopo l'apertura della procedura (tra cui gli interrogatori dei soci di entrambe le società), e in particolare dalle seguenti circostanze indiziarie: - la e la svolgevano la medesima attività di collaborazione _4 Parte_1
commerciale per Sky, nei medesimi locali di Via Manzoni 90/92/93 a OL e Via Ripuaria 48 in
Giugliano in Campania, utilizzando le medesime attrezzature;
- vi era continuità del magazzino merci tra la e la;
- vi era continuità dei dipendenti tra le due società, tra cui, ad esempio, il Parte_1 _4
dipendente transitato in forza alla senza soluzione di continuità; - Persona_1 Parte_1
dalla continuità della presenza del Sig. , già dipendente della società , suo Parte_3 _4
amministratore unico e socio della pagato direttamente da per la sua carica Parte_1 Parte_2
di amministratore della;
- dalla presenza nella compagine della e quale sua _4 Parte_1
amministratrice unica, della sig.ra attuale compagna di priva di competenze CP_3 Parte_2
lavorative e gestionali;
- dalla presenza di numerosi bonifici effettuati dal in favore della Parte_2
3 sig.ra con la causale “esigenze familiari”, riversati poi da questa nella società per CP_3 Parte_1 finanziare l'impresa; - dalla presenza di numerosi bonifici ricevuti dalla sig.ra con la causale CP_3
“spese amministrative”, non documentate e senza che la società abbia deliberato un compenso in suo favore per l'attività di amministratore;
- dalla presenza di un fondo patrimoniale comune rappresentato dalle proprietà del Sig. , acquistate con i proventi/utili della società e Parte_2 _4
conferiti nella società di fatto, al fine di pagare il lavoratore e finanziare la società Parte_3 [...]
; - dalla gestione esclusiva della società di fatto da parte di unico soggetto Pt_1 Parte_2
Con con capacità imprenditoriali, finanziarie e patrimoniali, alimentate nel tempo con i proventi della
, direttamente bonificate al
[...] Parte_2
All'udienza del 16.4.2025 il procedimento, svoltosi mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stato riservato per la decisione.
Va, preliminarmente, dato atto della tempestività del reclamo, proposto dai soli reclamanti Parte_1
e nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza di apertura
[...] Parte_2
della liquidazione giudiziale in danno della società di fatto esistente tra essi e la NTroparte_4
Nel merito, il Tribunale ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale a carico della società di fatto tra la , la e il sig. sulla base delle seguenti _4 Parte_1 Parte_2
circostanze di fatto: il subentro della nella medesima attività d'impresa della e Parte_1 _4 nella sede sociale di quest'ultima presso la quale era addetto il creditore istante, la responsabilità solidale delle due società verso il creditore istante ai sensi dell'art. 2112 c.c. conseguente al trasferimento d'azienda e le interferenze soggettive di soci e amministratori nelle rispettive compagini sociali, tutte riconducibili al Parte_2
Ciò posto, vista anche l'espressa richiesta di accertamento dell'esistenza di una supersocietà di fatto tra i soggetti coinvolti nella procedura formulata dalla curatela nella propria comparsa di costituzione e atteso il carattere devolutivo del reclamo in esame - il quale non è limitato alla verifica della correttezza del provvedimento impugnato, ma si estende, sulla base della prospettazione dei fatti formulata dalle parti, alla valutazione delle domande da esse proposte -, ritiene il collegio di dover esaminare, in via preliminare e assorbente rispetto a tutte le altre questioni prospettate, quella della ricorrenza, nella fattispecie in esame, dei presupposti per configurare una cd. supersocietà di fatto tra le società
[...]
e il sig. , ossia della sussistenza tra di loro di una _4 Parte_1 Parte_2
società irregolare, a cui i suddetti partecipano per la realizzazione di uno scopo e di un'attività comune.
L'art. 256, commi 4 e 5, del C.C.I.I., dopo aver disposto al primo comma che “l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di una società appartenente ad uno dei tipi regolati
4 nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile produce l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale anche nei confronti dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili”, aggiunge che “Se dopo l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società risulta l'esistenza di altri soci illimitatamente responsabili, il Tribunale, su istanza del curatore, di un creditore, di un socio nei confronti del quale la procedura è già stata aperta o del pubblico ministero, dispone l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti dei medesimi. L'istanza può essere proposta anche dai soci e dai loro creditori personali. Allo stesso modo si procede quando, dopo
l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di un imprenditore individuale o di una società, risulta che l'impresa è riferibile ad una società di cui l'imprenditore o la società è socio illimitatamente responsabile”.
Il Codice della Crisi ha così recepito l'orientamento giurisprudenziale che, nel vigore dell'art. 147, comma 5, l.f., aveva ritenuto applicabile la suddetta norma non solo quando, dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale, risultasse che l'impresa è, in realtà, riferibile ad una società di fatto tra il fallito ed uno o più soci occulti, ma, in virtù di una sua interpretazione estensiva, anche laddove il socio già fallito sia una società, anche di capitali, che partecipi, con altre società o persone fisiche, ad una società di persone (cd. supersocietà di fatto) - non assoggettata ad altrui direzione e coordinamento (cfr. Cass., 4712/2021; Cass., 7903/2020; Cass., 10507/2016).
Sulla base dei canoni enucleati dalla medesima giurisprudenza di legittimità, l'esistenza di una società di fatto (occulta), nel rapporto fra i soci, postula la rigorosa dimostrazione - il cui onere grava sulla parte che ne invoca la sussistenza - del patto sociale e dei suoi elementi costitutivi, secondo il paradigma normativo di cui all'art. 2247 c.c.; con la conseguenza che, in mancanza della prova scritta del contratto di costituzione di una società di fatto o irregolare (non richiesta dalla legge ai fini della sua validità), grava sul giudice di merito l'accertamento, all'esito di una rigorosa valutazione compiuta anche tramite presunzioni o fatti esteriori sintomatici e concludenti, dell'esistenza di una struttura societaria, desumibile dall'esistenza di un fondo comune, costituito dai conferimenti (pur diseguali tra i vari soci) finalizzati (almeno nell'intento sociale perseguito da tutti o da alcuni dei soci stessi) all'esercizio congiunto di un'attività economica, con previsione di un'alea comune sui guadagni e sulle perdite (cfr.
Cass., 4385/2023; Cass., 20552/2022; Cass., 19234/2020, Cass. 33230/2019; Cass., 8981/2016; Cass.
5961/2010 e da ultimo in senso conforme Cass., 7105/2025).
Occorre, poi, che la supersocietà di fatto così accertata esprima una sua autonoma e propria insolvenza, alla cui verifica deve potersi giungere anche eventualmente muovendo - quale fatto indiziante - da quella di uno o più dei suoi soci di fatto, ma senza automatismi impliciti od accertamenti incidentali: trattasi,
5 infatti, dell'apertura della procedura concorsuale a carico dell'autonomo soggetto identificato nella supersocietà e solo successivamente ed eventualmente, in via automatica, dei suoi soci illimitatamente responsabili.
Il fenomeno societario invocato dal creditore istante, applicato dal Tribunale e ribadito dalle difese della curatela, quindi, per le sue caratteristiche “orizzontali”, si differenzia dalla diversa ipotesi di
“organizzazione verticale”, ricorrente tutte le volte in cui un “soggetto, sia esso persona fisica o giuridica, pone in essere un'attività di direzione e coordinamento dell'attività di altre società (di diritto
o di fatto) esclusivamente nel proprio interesse, contravvenendo, da una parte, ai principi di corretta gestione societaria ed imprenditoriale, e realizzando, dall'altra, il diverso fenomeno di un'impresa (di fatto o occulta) sussistente tra i soggetti che esercitano detta attività di direzione, con conseguente esclusione di una fattispecie di esercizio orizzontale di una comune attività d'impresa” (cfr. in tal senso da ultimo, Cass., 7105/2025, la quale, richiamando il proprio precedente n. 36378/2023, ha aggiunto che
«la circostanza che i singoli enti societari perseguano l'interesse delle persone fisiche che ne hanno il controllo, anche in via di fatto, è indice contrario dell'esistenza del fenomeno "supersocietario", venendo in rilievo, piuttosto, quale prova dell'esistenza di una holding di fatto, nei cui confronti il curatore del fallimento della società che vi è sottoposta può eventualmente agire per farne valere le responsabilità ex art. 2497 c.c. e che può, altresì, fallire autonomamente ed in via principale su richiesta di uno dei soggetti legittimati, ove ne siano accertati i presupposti soggettivi e lo stato d'insolvenza rispetto a debiti alla stessa imputabili»).
Tuttavia, con particolare riferimento alla gestione delle società nell'interesse proprio delle persone fisiche che ne hanno il controllo, anziché in quello comune, la pronuncia da ultimo citata, ha, altresì, dato atto del percorso ermeneutico evolutivo sul fenomeno della supersocietà di fatto affermatosi nella giurisprudenza della medesima Corte, il quale, incentrando l'attenzione sul momento genetico dell'attività e non sull'evoluzione concreta degli originari accordi, è approdato ad un “diverso e meno apodittico principio per cui…«l'abuso della società da parte di una o più persone, fisiche o giuridiche, che avendone il controllo la gestiscono nell'interesse proprio, benché costituisca in astratto un indizio contrario all'esistenza della cd. supersocietà di fatto e favorevole, piuttosto, alla individuazione di una holding di fatto, non esclude in concreto, di per sé, la sussistenza di un rapporto societario di fatto tra dette persone e la società abusata, ogni qualvolta all'iniziale affectio tra le prime e la seconda sia subentrato, per modifica o evoluzione degli originari accordi o per effetto di essi (art. 2497- septies
c.c.), l'esercizio di un abuso sulla società medesima, attraverso la violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale, da parte di chi, tra gli originari partecipi di un rapporto
6 societario di fatto con la società abusata, era in condizione di farlo (cfr. artt. 2497-sexies e 2359 c.c.)»
(Cass. 204/2024)” (cfr. Cass., 7105/2025, la quale in aderenza a tale principio riporta anche parte della motivazione della coeva Cass., 74/2024).
Applicando tali principi alla fattispecie in esame, osserva il collegio che il reclamo è fondato e va accolto, militando tutte le circostanze evidenziate dal creditore istante, dal Tribunale e, da ultimo, anche dalla curatela nel senso opposto a quello della configurazione di un accordo, sia ab initio che in itinere, tra la , la e il per l'esercizio in comune dell'attività di _4 Parte_1 Parte_2
impresa, volto a dividerne gli utili e le perdite.
Ed infatti, già il creditore istante evidenziava, da un lato, che, dopo la cessazione del suo rapporto lavorativo, era intervenuto un trasferimento dell'azienda dalla alla , al fine di far _4 Parte_1
transitare tutte le attività e i dipendenti ancora in forza dalla cedente alla cessionaria, sotto il controllo e nell'esclusivo interesse del socio di maggioranza della , nonché suo precedente amministratore, _4
; e, dall'altro lato, che quest'ultimo, per non figurare personalmente nella nuova Parte_2
compagine societaria, ne aveva attribuito le quote al nuovo amministratore della cedente e alla _4
sua attuale compagna (la sig.ra , nominata contestualmente anche amministratrice della CP_3
cessionaria . Parte_1
Le circostanze anzidette sono state poste dallo stesso Tribunale a base della sua decisione, nella quale non è indicato nessun elemento concreto o indiziario dal quale desumere l'esistenza di un'affectio societatis tra la , la e il ma, piuttosto, è evidenziato, in senso _4 Parte_1 Parte_2
contraddittorio rispetto alla conclusione raggiunta, che tra le due menzionate società vi era stato un
“subentro”, a seguito del trasferimento dello specifico ramo d'azienda (“relativo all'attività cui è stato assegnato in modo costante e continuativo l'odierno ricorrente…”), con conseguente assorbimento dell'attività d'impresa (esercitata dalla cessionaria nei medesimi locali della cedente) e applicabilità della solidarietà di cui all'art. 2112 c.c.
In senso diverso non depongono neppure le circostanze evidenziate dalla curatela nella sua comparsa di costituzione, di seguito riportate: “la società di fatto tra , e Parte_2 CP_2 [...]
esiste ed è comprovata dai seguenti indici:
1. Dallo svolgimento della medesima attività di Parte_1
collaboratore commerciale di Sky;
2. Dall'esercizio dell'attività nei medesimi locali di Via Manzoni
90/92/93 OL e Via Ripuaria 48 Giugliano in Campania;
3. Dall'utilizzo delle medesime attrezzature;
4. Dalla continuità del magazzino merci in quanto non vi è traccia nella società dei Parte_1 beni inventariati nell'unità locale in via Manzoni 91/93; 5. Dalla continuità dei dipendenti.
[...]
dipendente della società è stato assunto in data 7/11/2022 in Per_1 CP_2 Parte_1
7 senza soluzione di continuità…;
6. Dalla continuità della presenza del Sig. già Parte_3
dipendente della società è socio della e collaboratore della stessa per CP_2 Parte_1
espressa ammissione dello stesso . Sprovvisto di mezzi finanziari deve ancora versare nelle casse Pt_3
delle società parte del capitale sociale. è pagato direttamente da Parte_1 Parte_3 [...]
dal suo conto personale come risulta dai bonifici, almeno dal 2015; 7. La sig.ra è la Pt_2 CP_3
compagna di e senza alcune competenze lavorative e di gestione ha assunto la carica di Parte_2
amministratore della società Vi sono numerosi bonifici effettuati dal in Parte_1 Parte_2 favore della sig.ra dal conto personale con la causale “esigenze familiari” che sono poi confluiti CP_3 nella società per finanziare l'impresa. La sig.ra ha ricevuto numerosi bonifici Parte_1 CP_3 dalla società con la causale “spese amministrative” non documentate e senza che la Parte_1
società abbia deliberato un compenso in suo favore per l'attività di amministratore.
8. Fondo patrimoniale comune: le proprietà del Sig. , acquistate con i proventi/utili della Parte_2
società sono stati conferiti nella società di fatto. Il Sig. ha pagato dal proprio CP_2 Parte_2 conto personale fin dall'anno 2015 il lavoratore per un importo complessivo di euro Parte_3
82.596,40 ed ha versato per interposta persona alla società l'importo di euro 12.000,00 Parte_1
per la finanza necessaria allo svolgimento dell'attività.
9. La società di fatto è gestita da Parte_2
unico soggetto con capacità imprenditoriali, finanziarie e patrimoniali che ha dotato la società
[...]
di fatto del patrimonio immobiliare e delle finanze necessarie per proseguire l'attività d'impresa.
Patrimonio e finanze che sono state alimentate nel tempo con i proventi della in quanto CP_2
come dichiarato da OR NE ed accertato dallo scrivente il sig. ha dichiarato redditi Parte_2
personali incompatibili con l'acquisto delle unità immobiliari, non ha mai percepito un compenso come amministratore e non sono stati mai distribuiti utili….Tuttavia, vi sono numerosi bonifici dalla società sul conto personale di per un importo complessivo dal 2015 al 2024 CP_2 Parte_2 di euro 264.000,00…Il Sig. ha versato per interposta persona, attraverso la Sig.ra Parte_2 CP_3 nella casse della società l'importo di euro 12.000 per fornire la finanza necessaria ad Parte_1 avviare la società nel mese di aprile 2023”.
L'intero impianto allegativo ed argomentativo del creditore istante e della curatela reclamata poggia, quindi, sulla prospettazione dell'esistenza di una società di fatto intervenuta tra la (cedente _4
l'azienda), la (cessionaria) e il sig. prefigurando condotte degli stessi Parte_1 Parte_2 soggetti consistenti sostanzialmente nello svuotamento dell'impresa gestita dalla mediante _4
trasferimento delle attività e dei dipendenti alla neo-costituita società , al fine di consentire Parte_1
a (socio di maggioranza della ) di continuare ad esercitare l'attività Parte_2 _4
8 pregressa tramite una nuova società a responsabilità limitata, senza le ingerenze economiche e societarie delle ex moglie (socia di minoranza della ), e senza, perciò, figurare personalmente né come _4 socio, né come amministratore. La cessione del ramo d'azienda alla quindi, sulla base Parte_1
delle stesse dichiarazioni rilasciate dalla sig.ra OR (ex moglie del al curatore, non era Parte_2 funzionale ad un esercizio comune o simultaneo dell'attività economica tra i soggetti coinvolti, bensì, sin dalle originarie intenzioni del a sottrarre alle pretese della sua ex moglie i proventi Parte_2 dell'attività economica esercitata con la società, nonché ad evitare sue ingerenze nell'amministrazione e gestione (“La società rappresentava l'unico sostentamento della famiglia e l'unica fonte di entrate. Fino
a quando siamo stati insieme mio marito si occupava in via esclusiva dell'amministrazione e della gestione degli utili”. Dopo la separazione coniugale nel 2012 la sig.ra OR NE ha continuato la propria attività lavorativa presso la società come lavoratrice dipendente, ma quando nel CP_2
2020 ha iniziato a far valere le proprie prerogative di socio chiedendo informazioni sulla ripartizione degli utili e l'accesso ai registri contabili veniva posta in cassa integrazione e successivamente licenziata. La Sig.ra OR riferiva di non esser stata mai convocata per l'approvazione dei bilanci per tutta la durata della società nonostante dai verbali di assemblea di approvazione dei bilanci annuali risultasse sempre la presenza della sig.ra OR NE e del sig. La Sig.ra OR, inoltre, Parte_2
ha riferito di essere stata solo convocata per il cambio di amministratore per l'assemblea del
31/12/2021, ove non ha partecipato, seppur ha chiesto inutilmente un rinvio della riunione a mezzo pec.
L'assemblea ha deliberato ugualmente la nomina del nuovo amministratore Tempo NTroparte_5 dopo, essenzialmente dopo l'inizio delle liti giudiziarie con la moglie sig.ra NE OR, il sig.
[...]
e costituì la (società che ha soci il sig. e la sig.ra Parte_2 Parte_1 Parte_3 [...]
, cioè l'attuale convivente del cfr. doc.14) al solo scopo di Parte_4 Parte_2 trasferire il pacchetto clienti e l'attività di impresa della (infatti la sig.ra OR ha pure CP_2
riferito al curatore di conoscere il Sig. attuale dipendente della società Persona_1 Parte_1
[...
che era un dipendente installatore dell' fino a quando aveva lavorato per la società…”, cfr. _4
comparsa di costituzione della curatela pagg. 4 e 5).
Orbene, tutte le argomentazioni esposte dai reclamati smentiscono la tesi avanzata dell'esistenza di una supersocietà di fatto e depongono, piuttosto, nel senso del depauperamento e svuotamento della società
in favore della neocostituita , al fine di consentire esclusivamente a quest'ultima il _4 Parte_1
perseguimento della (unica) attività.
D'altro canto, anche il passaggio dei dipendenti senza soluzione di continuità da una società ad un'altra e la continuità nel magazzino (evidenziati dal curatore) avvalorano l'inesistenza di un'attività in comune
9 tra le due società, facendo propendere per un reale trasferimento d'azienda, con conseguente subentro della cessionaria nell'attività, nel magazzino, nei dipendenti e nei locali della cedente.
L'esercizio comune dell'attività negli stessi locali, con utilizzo delle stesse attrezzature, poi, è stata dedotta dal curatore in modo del tutto generico e privo di qualsiasi riscontro probatorio.
Non vi è, infatti, agli atti nessun documento che attesti che le due società hanno operato promiscuamente e congiuntamente dopo l'intervenuta cessione, e la suddetta circostanza risulta il frutto di una mera deduzione difensiva, di fatto indimostrata: gli stessi files allegati alla produzione del curatore denominati
“fatture”, in realtà, non contengono copia delle fatture emesse, bensì prospetti su files excell compilati dallo stesso curatore, inidonei a dimostrare l'esercizio congiunto e coevo dell'attività d'impresa da parte delle due società.
La stessa posizione del sig. come prospettata dalla curatela e dal creditore istante, dimostra, Parte_2
al più, il suo ruolo di amministratore di fatto di entrambe le società o la sua titolarità di una holding unipersonale di fatto, ma non già l'esistenza di una supersocietà di fatto, da lui costituita unitamente alle due società coinvolte e, quindi, la sua qualità di socio illimitatamente responsabile di questa.
Lo stesso fondo patrimoniale comune, che è stato individuato dal curatore nei beni del Parte_2
acquistati con i proventi della e confluiti nella società di fatto in quanto necessari a finanziare la _4
nuova attività della attraverso lasciti effettuati dal alla nuova compagna e da Parte_1 Parte_2
questa (in qualità di socia di maggioranza) riversati nella nuova società, di fatto non rappresenta un
“fondo comune”, bensì configura una serie di attività di depauperamento e distrazione compiute dal
[...]
in danno della , idonee eventualmente a fondare profili di responsabilità del soggetto Pt_2 _4
quale amministratore di fatto di entrambe le società.
In altri termini, nelle circostanze indicate dal creditore istante e dal curatore non si ravvisano gli elementi indiziari di una società di fatto e la volontà dei distinti soggetti coinvolti nella procedura di collaborare e di operare nell'interesse comune, al fine di realizzare lo scopo sociale, atteso che, dopo la costituzione della nuova società, la non ha di fatto svolto nessuna attività comune, né ha partecipato, seppure _4
in misura diseguale, ai profitti dell'attività svolta dalla cessionaria o dalla occulta supersocietà di fatto tra di esse realizzata.
Ritiene, quindi, il Collegio che ci si trovi piuttosto di fronte all'attuazione di un disegno imprenditoriale secondo cui la è stata costituita al preciso scopo di farla subentrare nella gestione Parte_1 dell'azienda ceduta dalla , al fine di esautorare quest'ultima da qualsiasi attività e provento, _4 secondo la precisa volontà del (socio di maggioranza della ) di proseguire l'attività Parte_2 _4
d'impresa con una nuova società, di cui non faceva più parte la ex moglie.
10 Né, in senso contrario, può far deporre la riconducibilità delle due società a soggetti legati fiduciariamente al non avendo le imprese operato nel corso degli anni come un'unica grande Parte_2
impresa, con unicità di gestione e coincidenza di interessi ed essendosi piuttosto susseguite nella gestione dei beni aziendali, transitati dall'una all'altra società.
In mancanza di altre istanze, anche subordinate, formulate dal creditore o dal curatore, sulla base delle considerazioni che precedono, il reclamo proposto dalla società e da Parte_1 Parte_2
va accolto e la sentenza dichiarativa di apertura della liquidazione giudiziale della società di
[...]
fatto esistente tra loro e la pronunciata dal Tribunale di OL con sentenza n. NTroparte_4
13/2025, va revocata.
Dalla revoca della sentenza di apertura della procedura nei confronti della società di fatto tra la
[...]
la e consegue, poi, ai sensi dell'art. 53, quarto _4 Parte_1 Parte_2 comma, C.C.I.I. l'obbligo per tutti gli anzidetti soggetti di gestire il proprio patrimonio sotto la vigilanza del curatore nominato fino al momento del passaggio in giudicato della presente sentenza, mediante informazione al curatore stesso, con cadenza mensile, di tutte le operazioni economiche, patrimoniali e finanziarie compiute, nonché mediante il deposito, presso la cancelleria del Tribunale di OL, con la medesima frequenza, di una relazione dettagliata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria delle due società e del in proprio. Parte_2
Alla luce del novellato art. 147 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (nella formulazione introdotta dall'art. 366, comma 1, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, in vigore dal 16 marzo 2019, ai sensi di quanto disposto dall'art. 389, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 14/2019), infine, “In caso di revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, le spese della procedura e il compenso del curatore sono a carico del creditore istante quando ha chiesto con colpa la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
sono a carico del debitore, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. La Corte di Appello, quando revoca la liquidazione giudiziale, accerta se l'apertura della procedura è imputabile al creditore o al debitore”.
Nella fattispecie in esame, considerato che il creditore istante aveva chiesto l'apertura della procedura nei confronti della società di fatto tra i reclamanti e la società sulla base di circostanze di fatto _4
rivelatesi chiaramente inidonee a dimostrare la ricorrenza del fenomeno societario invocato, ritiene la
Corte che l'apertura della stessa sia imputabile al creditore istante.
Le spese di lite tra i reclamanti e i reclamati, e la Liquidazione Giudiziale della società NTroparte_1 di fatto tra e ”, seguono la NTroparte_4 Parte_1 Parte_2
soccombenza della curatela e del creditore istante, che hanno entrambi insistito per la conferma della
11 sentenza reclamata e la sussistenza dei presupposti della supersocietà di fatto, con condanna solidale dei reclamati nella misura liquidata in dispositivo in favore dei reclamanti, assistiti dal medesimo difensore e aventi sostanzialmente la medesima posizione processuale, secondo i valori tra i minimi e i medi delle tabelle di riferimento allegate al DM 147/2022, sulla base dei parametri fissati per le cause di valore indeterminato (cfr. Cass. S.U. 16300/2007; Cass. 10277/2014 e Cass. 1346/2013).
P.Q.M.
La Corte di Appello di OL, definitivamente pronunciando, in accoglimento del reclamo, così provvede:
a) revoca la sentenza dichiarativa di apertura della liquidazione giudiziale n. 13/2025, pubblicata in data
21.1.2025, emessa dal Tribunale di OL in danno della società di fatto costituita tra la _4
la ;
[...] Parte_1 Parte_2
b) dispone l'obbligo per la la e in NTroparte_4 Parte_1 Parte_2
proprio di informare il curatore nominato, con cadenza mensile, di tutte le operazioni economiche, patrimoniali e finanziarie compiute sul loro patrimonio (sociale e personale), nonché di depositare, presso la cancelleria del Tribunale di OL, con la medesima frequenza, una relazione dettagliata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria sociale e personale;
c) dichiara che l'apertura della procedura è imputabile al creditore procedente;
d) condanna i reclamati, e la Liquidazione Giudiziale della società di fatto tra NTroparte_1 [...]
”, in solido tra loro, al pagamento, in favore dei _4 Parte_1 Parte_2 reclamanti, delle spese di lite, che si liquidano in € 174,00 per spese documentate e nella complessiva somma di € 6.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in OL il 30 aprile 2025
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
12
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott. Fulvio Dacomo Presidente dott. Antonio Mungo Consigliere dott.ssa Federica Salvatore Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento contrassegnato con il n. 1086/2025 del ruolo generale V.G., avente ad oggetto “Altri istituti di volontaria giurisdizione e procedimenti camerali in materia di fallimento e procedure concorsuali - Reclamo avverso sentenza di apertura della Liquidazione giudiziale - art. 51 D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14”, fissato per la trattazione scritta per l'udienza collegiale del 16 aprile 2025 ed alla stessa riservato in decisione,
TRA
c.f. e P.IVA , in persona del legale rappresentante p.t., e Parte_1 P.IVA_1 [...]
(c.f. ), rappresentati e difesi, giusta procura alle liti Parte_2 C.F._1 rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce al reclamo, dall'avv. DOMENICO DI STASIO
(c.f. ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Caserta alla Via C.F._2
Ricciardi n. 32;
RECLAMANTI
E
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta procura alle liti NTroparte_1 C.F._3 rilasciata su foglio separato apposto in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. ANTONIO
CROCETTA (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in C.F._4
OL, Centro Direzionale Isola B3;
RECLAMATO
NONCHE'
1 LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE della società di fatto tra (P.IVA NTroparte_2
), (P.IVA ) e (c.f. P.IVA_2 Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
) (procedura pendente davanti al Tribunale di OL con il n. 7/2025), in C.F._1
persona del curatore, rappresentata e difesa, giusta autorizzazione del G.D., dott. Francesco Paolo Feo, con provvedimento in data 17/3/2025 e procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi apposta in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. BRUNO SELLITTI (c.f. ed C.F._5
elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in OL al Centro Direzionale Isola E/3;
RECLAMATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso promosso dinanzi al Tribunale di OL , premesso di essere titolare di un NTroparte_1 credito di lavoro a titolo di differenze retributive e TFR per € 52.481,66 nei confronti della
[...]
in virtù di sentenza passata in giudicato n. 4497/2024 emessa dal Tribunale di OL in suo CP_2
favore; e premesso, altresì, che: il sig. - socio di maggioranza e l.r.p.t. della Parte_2 [...]
- in data 21.1.2022 cessava dalla carica di amministratore unico, con nomina in sua CP_2
sostituzione del sig. ; in data 3.8.2022 veniva costituita la ditta , Parte_3 Parte_1
i cui soci sono (attuale amministratore unico della ditta e Parte_3 NTroparte_2 [...]
(attuale compagna del sig. ); l'attività esercitata dalle due NTroparte_3 Parte_2 società (“commercio di apparecchi elettronici” e vendita prodotti Sky) è la medesima;
l'attività di entrambe le società è tuttora esercitata presso la medesima unità locale sita in OL alla via Manzoni 93 ed è, di fatto, gestita dal sig. , sebbene egli formalmente non ricopra alcun ruolo Parte_2 all'interno della;
chiedeva di dichiarare aperta la liquidazione giudiziale della Parte_1
società di fatto esistente tra la la il sig. NTroparte_4 Parte_1 Parte_2
Il Tribunale di OL, con sentenza n. 13/2025, pubblicata in data 21.1.2025, “ritenuta la regolarità della notifica del ricorso, avvenuta a cura dell'ufficio all'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di posta elettronica certificata risultante dal Registro delle Imprese”, nella contumacia delle persone giuridiche e della persona fisica di cui all'istanza, dichiarava aperta la liquidazione giudiziale della società di fatto tra la la e il sig. NTroparte_4 Parte_1
NT
. Rilevava, nel merito, che l'istante era titolare di un credito nei confronti della Parte_2
in virtù di rapporto di lavoro intrattenuto con la predetta società sino al 27.3.2022; che, a seguito
[...] della costituzione in data 3.8.2022, la società era subentrata alla nell'attività Parte_1 _4
imprenditoriale presso cui era stato impiegato il suddetto creditore istante e che in virtù del trasferimento
2 d'azienda le due società erano responsabili in solido ex art. 2112 c.c. Rilevava anche che vi era sostanziale coincidenza nella compagine societaria, atteso che era socio al 60% della Parte_2
e sino 21.1.2022 suo amministratore unico, che a lui era subentrato nell'amministrazione della _4
il sig. , anche socio della insieme all'attuale compagna del _4 Parte_3 Parte_1 [...]
sig.ra e che l'attività esercitata dalle due società presso la medesima unità locale era Pt_2 CP_3 coincidente. Aggiungeva, infine, quanto ai presupposti per l'apertura della procedura, che la mancata costituzione delle società debitrici dimostrava il superamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 2
CCII, che era superata anche la soglia di cui all'art. 49 CCII e, infine, che lo stato di insolvenza si manifestava chiaramente dal mancato pagamento del credito dell'istante.
Avverso detta decisione hanno proposto reclamo ex art. 51 d.lgs. 14/2019 la società e Parte_1 [...]
, con ricorso tempestivamente depositato il 19.2.2025, lamentando, con un primo Parte_2 motivo, la mancata notifica dell'istanza di apertura della procedura nei confronti di entrambi i reclamanti e, con gli altri motivi di merito, l'insussistenza di un credito del sig. nei loro confronti (essendo CP_1 stata pronunciata la sentenza da lui invocata nei confronti della sola ), l'insussistenza dello stato _4 di insolvenza e dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2 CCII e, in ogni caso, l'insussistenza di una società di fatto tra essi reclamanti e la , implicitamente recepita dal Tribunale, senza nessuna _4 motivazione circa la ricorrenza nella fattispecie dei presupposti necessari per l'accertamento dell'istituto.
Costituendosi in giudizio sia la curatela che il creditore istante hanno chiesto il rigetto del reclamo, insistendo per la correttezza della decisione impugnata. In particolare la curatela della liquidazione giudiziale ha insistito per la sussistenza dei requisiti integranti una società di fatto, a suo dire emergenti chiaramente dai documenti di causa e dagli ulteriori accertamenti compiuti dopo l'apertura della procedura (tra cui gli interrogatori dei soci di entrambe le società), e in particolare dalle seguenti circostanze indiziarie: - la e la svolgevano la medesima attività di collaborazione _4 Parte_1
commerciale per Sky, nei medesimi locali di Via Manzoni 90/92/93 a OL e Via Ripuaria 48 in
Giugliano in Campania, utilizzando le medesime attrezzature;
- vi era continuità del magazzino merci tra la e la;
- vi era continuità dei dipendenti tra le due società, tra cui, ad esempio, il Parte_1 _4
dipendente transitato in forza alla senza soluzione di continuità; - Persona_1 Parte_1
dalla continuità della presenza del Sig. , già dipendente della società , suo Parte_3 _4
amministratore unico e socio della pagato direttamente da per la sua carica Parte_1 Parte_2
di amministratore della;
- dalla presenza nella compagine della e quale sua _4 Parte_1
amministratrice unica, della sig.ra attuale compagna di priva di competenze CP_3 Parte_2
lavorative e gestionali;
- dalla presenza di numerosi bonifici effettuati dal in favore della Parte_2
3 sig.ra con la causale “esigenze familiari”, riversati poi da questa nella società per CP_3 Parte_1 finanziare l'impresa; - dalla presenza di numerosi bonifici ricevuti dalla sig.ra con la causale CP_3
“spese amministrative”, non documentate e senza che la società abbia deliberato un compenso in suo favore per l'attività di amministratore;
- dalla presenza di un fondo patrimoniale comune rappresentato dalle proprietà del Sig. , acquistate con i proventi/utili della società e Parte_2 _4
conferiti nella società di fatto, al fine di pagare il lavoratore e finanziare la società Parte_3 [...]
; - dalla gestione esclusiva della società di fatto da parte di unico soggetto Pt_1 Parte_2
Con con capacità imprenditoriali, finanziarie e patrimoniali, alimentate nel tempo con i proventi della
, direttamente bonificate al
[...] Parte_2
All'udienza del 16.4.2025 il procedimento, svoltosi mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stato riservato per la decisione.
Va, preliminarmente, dato atto della tempestività del reclamo, proposto dai soli reclamanti Parte_1
e nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza di apertura
[...] Parte_2
della liquidazione giudiziale in danno della società di fatto esistente tra essi e la NTroparte_4
Nel merito, il Tribunale ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale a carico della società di fatto tra la , la e il sig. sulla base delle seguenti _4 Parte_1 Parte_2
circostanze di fatto: il subentro della nella medesima attività d'impresa della e Parte_1 _4 nella sede sociale di quest'ultima presso la quale era addetto il creditore istante, la responsabilità solidale delle due società verso il creditore istante ai sensi dell'art. 2112 c.c. conseguente al trasferimento d'azienda e le interferenze soggettive di soci e amministratori nelle rispettive compagini sociali, tutte riconducibili al Parte_2
Ciò posto, vista anche l'espressa richiesta di accertamento dell'esistenza di una supersocietà di fatto tra i soggetti coinvolti nella procedura formulata dalla curatela nella propria comparsa di costituzione e atteso il carattere devolutivo del reclamo in esame - il quale non è limitato alla verifica della correttezza del provvedimento impugnato, ma si estende, sulla base della prospettazione dei fatti formulata dalle parti, alla valutazione delle domande da esse proposte -, ritiene il collegio di dover esaminare, in via preliminare e assorbente rispetto a tutte le altre questioni prospettate, quella della ricorrenza, nella fattispecie in esame, dei presupposti per configurare una cd. supersocietà di fatto tra le società
[...]
e il sig. , ossia della sussistenza tra di loro di una _4 Parte_1 Parte_2
società irregolare, a cui i suddetti partecipano per la realizzazione di uno scopo e di un'attività comune.
L'art. 256, commi 4 e 5, del C.C.I.I., dopo aver disposto al primo comma che “l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di una società appartenente ad uno dei tipi regolati
4 nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile produce l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale anche nei confronti dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili”, aggiunge che “Se dopo l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società risulta l'esistenza di altri soci illimitatamente responsabili, il Tribunale, su istanza del curatore, di un creditore, di un socio nei confronti del quale la procedura è già stata aperta o del pubblico ministero, dispone l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti dei medesimi. L'istanza può essere proposta anche dai soci e dai loro creditori personali. Allo stesso modo si procede quando, dopo
l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di un imprenditore individuale o di una società, risulta che l'impresa è riferibile ad una società di cui l'imprenditore o la società è socio illimitatamente responsabile”.
Il Codice della Crisi ha così recepito l'orientamento giurisprudenziale che, nel vigore dell'art. 147, comma 5, l.f., aveva ritenuto applicabile la suddetta norma non solo quando, dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale, risultasse che l'impresa è, in realtà, riferibile ad una società di fatto tra il fallito ed uno o più soci occulti, ma, in virtù di una sua interpretazione estensiva, anche laddove il socio già fallito sia una società, anche di capitali, che partecipi, con altre società o persone fisiche, ad una società di persone (cd. supersocietà di fatto) - non assoggettata ad altrui direzione e coordinamento (cfr. Cass., 4712/2021; Cass., 7903/2020; Cass., 10507/2016).
Sulla base dei canoni enucleati dalla medesima giurisprudenza di legittimità, l'esistenza di una società di fatto (occulta), nel rapporto fra i soci, postula la rigorosa dimostrazione - il cui onere grava sulla parte che ne invoca la sussistenza - del patto sociale e dei suoi elementi costitutivi, secondo il paradigma normativo di cui all'art. 2247 c.c.; con la conseguenza che, in mancanza della prova scritta del contratto di costituzione di una società di fatto o irregolare (non richiesta dalla legge ai fini della sua validità), grava sul giudice di merito l'accertamento, all'esito di una rigorosa valutazione compiuta anche tramite presunzioni o fatti esteriori sintomatici e concludenti, dell'esistenza di una struttura societaria, desumibile dall'esistenza di un fondo comune, costituito dai conferimenti (pur diseguali tra i vari soci) finalizzati (almeno nell'intento sociale perseguito da tutti o da alcuni dei soci stessi) all'esercizio congiunto di un'attività economica, con previsione di un'alea comune sui guadagni e sulle perdite (cfr.
Cass., 4385/2023; Cass., 20552/2022; Cass., 19234/2020, Cass. 33230/2019; Cass., 8981/2016; Cass.
5961/2010 e da ultimo in senso conforme Cass., 7105/2025).
Occorre, poi, che la supersocietà di fatto così accertata esprima una sua autonoma e propria insolvenza, alla cui verifica deve potersi giungere anche eventualmente muovendo - quale fatto indiziante - da quella di uno o più dei suoi soci di fatto, ma senza automatismi impliciti od accertamenti incidentali: trattasi,
5 infatti, dell'apertura della procedura concorsuale a carico dell'autonomo soggetto identificato nella supersocietà e solo successivamente ed eventualmente, in via automatica, dei suoi soci illimitatamente responsabili.
Il fenomeno societario invocato dal creditore istante, applicato dal Tribunale e ribadito dalle difese della curatela, quindi, per le sue caratteristiche “orizzontali”, si differenzia dalla diversa ipotesi di
“organizzazione verticale”, ricorrente tutte le volte in cui un “soggetto, sia esso persona fisica o giuridica, pone in essere un'attività di direzione e coordinamento dell'attività di altre società (di diritto
o di fatto) esclusivamente nel proprio interesse, contravvenendo, da una parte, ai principi di corretta gestione societaria ed imprenditoriale, e realizzando, dall'altra, il diverso fenomeno di un'impresa (di fatto o occulta) sussistente tra i soggetti che esercitano detta attività di direzione, con conseguente esclusione di una fattispecie di esercizio orizzontale di una comune attività d'impresa” (cfr. in tal senso da ultimo, Cass., 7105/2025, la quale, richiamando il proprio precedente n. 36378/2023, ha aggiunto che
«la circostanza che i singoli enti societari perseguano l'interesse delle persone fisiche che ne hanno il controllo, anche in via di fatto, è indice contrario dell'esistenza del fenomeno "supersocietario", venendo in rilievo, piuttosto, quale prova dell'esistenza di una holding di fatto, nei cui confronti il curatore del fallimento della società che vi è sottoposta può eventualmente agire per farne valere le responsabilità ex art. 2497 c.c. e che può, altresì, fallire autonomamente ed in via principale su richiesta di uno dei soggetti legittimati, ove ne siano accertati i presupposti soggettivi e lo stato d'insolvenza rispetto a debiti alla stessa imputabili»).
Tuttavia, con particolare riferimento alla gestione delle società nell'interesse proprio delle persone fisiche che ne hanno il controllo, anziché in quello comune, la pronuncia da ultimo citata, ha, altresì, dato atto del percorso ermeneutico evolutivo sul fenomeno della supersocietà di fatto affermatosi nella giurisprudenza della medesima Corte, il quale, incentrando l'attenzione sul momento genetico dell'attività e non sull'evoluzione concreta degli originari accordi, è approdato ad un “diverso e meno apodittico principio per cui…«l'abuso della società da parte di una o più persone, fisiche o giuridiche, che avendone il controllo la gestiscono nell'interesse proprio, benché costituisca in astratto un indizio contrario all'esistenza della cd. supersocietà di fatto e favorevole, piuttosto, alla individuazione di una holding di fatto, non esclude in concreto, di per sé, la sussistenza di un rapporto societario di fatto tra dette persone e la società abusata, ogni qualvolta all'iniziale affectio tra le prime e la seconda sia subentrato, per modifica o evoluzione degli originari accordi o per effetto di essi (art. 2497- septies
c.c.), l'esercizio di un abuso sulla società medesima, attraverso la violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale, da parte di chi, tra gli originari partecipi di un rapporto
6 societario di fatto con la società abusata, era in condizione di farlo (cfr. artt. 2497-sexies e 2359 c.c.)»
(Cass. 204/2024)” (cfr. Cass., 7105/2025, la quale in aderenza a tale principio riporta anche parte della motivazione della coeva Cass., 74/2024).
Applicando tali principi alla fattispecie in esame, osserva il collegio che il reclamo è fondato e va accolto, militando tutte le circostanze evidenziate dal creditore istante, dal Tribunale e, da ultimo, anche dalla curatela nel senso opposto a quello della configurazione di un accordo, sia ab initio che in itinere, tra la , la e il per l'esercizio in comune dell'attività di _4 Parte_1 Parte_2
impresa, volto a dividerne gli utili e le perdite.
Ed infatti, già il creditore istante evidenziava, da un lato, che, dopo la cessazione del suo rapporto lavorativo, era intervenuto un trasferimento dell'azienda dalla alla , al fine di far _4 Parte_1
transitare tutte le attività e i dipendenti ancora in forza dalla cedente alla cessionaria, sotto il controllo e nell'esclusivo interesse del socio di maggioranza della , nonché suo precedente amministratore, _4
; e, dall'altro lato, che quest'ultimo, per non figurare personalmente nella nuova Parte_2
compagine societaria, ne aveva attribuito le quote al nuovo amministratore della cedente e alla _4
sua attuale compagna (la sig.ra , nominata contestualmente anche amministratrice della CP_3
cessionaria . Parte_1
Le circostanze anzidette sono state poste dallo stesso Tribunale a base della sua decisione, nella quale non è indicato nessun elemento concreto o indiziario dal quale desumere l'esistenza di un'affectio societatis tra la , la e il ma, piuttosto, è evidenziato, in senso _4 Parte_1 Parte_2
contraddittorio rispetto alla conclusione raggiunta, che tra le due menzionate società vi era stato un
“subentro”, a seguito del trasferimento dello specifico ramo d'azienda (“relativo all'attività cui è stato assegnato in modo costante e continuativo l'odierno ricorrente…”), con conseguente assorbimento dell'attività d'impresa (esercitata dalla cessionaria nei medesimi locali della cedente) e applicabilità della solidarietà di cui all'art. 2112 c.c.
In senso diverso non depongono neppure le circostanze evidenziate dalla curatela nella sua comparsa di costituzione, di seguito riportate: “la società di fatto tra , e Parte_2 CP_2 [...]
esiste ed è comprovata dai seguenti indici:
1. Dallo svolgimento della medesima attività di Parte_1
collaboratore commerciale di Sky;
2. Dall'esercizio dell'attività nei medesimi locali di Via Manzoni
90/92/93 OL e Via Ripuaria 48 Giugliano in Campania;
3. Dall'utilizzo delle medesime attrezzature;
4. Dalla continuità del magazzino merci in quanto non vi è traccia nella società dei Parte_1 beni inventariati nell'unità locale in via Manzoni 91/93; 5. Dalla continuità dei dipendenti.
[...]
dipendente della società è stato assunto in data 7/11/2022 in Per_1 CP_2 Parte_1
7 senza soluzione di continuità…;
6. Dalla continuità della presenza del Sig. già Parte_3
dipendente della società è socio della e collaboratore della stessa per CP_2 Parte_1
espressa ammissione dello stesso . Sprovvisto di mezzi finanziari deve ancora versare nelle casse Pt_3
delle società parte del capitale sociale. è pagato direttamente da Parte_1 Parte_3 [...]
dal suo conto personale come risulta dai bonifici, almeno dal 2015; 7. La sig.ra è la Pt_2 CP_3
compagna di e senza alcune competenze lavorative e di gestione ha assunto la carica di Parte_2
amministratore della società Vi sono numerosi bonifici effettuati dal in Parte_1 Parte_2 favore della sig.ra dal conto personale con la causale “esigenze familiari” che sono poi confluiti CP_3 nella società per finanziare l'impresa. La sig.ra ha ricevuto numerosi bonifici Parte_1 CP_3 dalla società con la causale “spese amministrative” non documentate e senza che la Parte_1
società abbia deliberato un compenso in suo favore per l'attività di amministratore.
8. Fondo patrimoniale comune: le proprietà del Sig. , acquistate con i proventi/utili della Parte_2
società sono stati conferiti nella società di fatto. Il Sig. ha pagato dal proprio CP_2 Parte_2 conto personale fin dall'anno 2015 il lavoratore per un importo complessivo di euro Parte_3
82.596,40 ed ha versato per interposta persona alla società l'importo di euro 12.000,00 Parte_1
per la finanza necessaria allo svolgimento dell'attività.
9. La società di fatto è gestita da Parte_2
unico soggetto con capacità imprenditoriali, finanziarie e patrimoniali che ha dotato la società
[...]
di fatto del patrimonio immobiliare e delle finanze necessarie per proseguire l'attività d'impresa.
Patrimonio e finanze che sono state alimentate nel tempo con i proventi della in quanto CP_2
come dichiarato da OR NE ed accertato dallo scrivente il sig. ha dichiarato redditi Parte_2
personali incompatibili con l'acquisto delle unità immobiliari, non ha mai percepito un compenso come amministratore e non sono stati mai distribuiti utili….Tuttavia, vi sono numerosi bonifici dalla società sul conto personale di per un importo complessivo dal 2015 al 2024 CP_2 Parte_2 di euro 264.000,00…Il Sig. ha versato per interposta persona, attraverso la Sig.ra Parte_2 CP_3 nella casse della società l'importo di euro 12.000 per fornire la finanza necessaria ad Parte_1 avviare la società nel mese di aprile 2023”.
L'intero impianto allegativo ed argomentativo del creditore istante e della curatela reclamata poggia, quindi, sulla prospettazione dell'esistenza di una società di fatto intervenuta tra la (cedente _4
l'azienda), la (cessionaria) e il sig. prefigurando condotte degli stessi Parte_1 Parte_2 soggetti consistenti sostanzialmente nello svuotamento dell'impresa gestita dalla mediante _4
trasferimento delle attività e dei dipendenti alla neo-costituita società , al fine di consentire Parte_1
a (socio di maggioranza della ) di continuare ad esercitare l'attività Parte_2 _4
8 pregressa tramite una nuova società a responsabilità limitata, senza le ingerenze economiche e societarie delle ex moglie (socia di minoranza della ), e senza, perciò, figurare personalmente né come _4 socio, né come amministratore. La cessione del ramo d'azienda alla quindi, sulla base Parte_1
delle stesse dichiarazioni rilasciate dalla sig.ra OR (ex moglie del al curatore, non era Parte_2 funzionale ad un esercizio comune o simultaneo dell'attività economica tra i soggetti coinvolti, bensì, sin dalle originarie intenzioni del a sottrarre alle pretese della sua ex moglie i proventi Parte_2 dell'attività economica esercitata con la società, nonché ad evitare sue ingerenze nell'amministrazione e gestione (“La società rappresentava l'unico sostentamento della famiglia e l'unica fonte di entrate. Fino
a quando siamo stati insieme mio marito si occupava in via esclusiva dell'amministrazione e della gestione degli utili”. Dopo la separazione coniugale nel 2012 la sig.ra OR NE ha continuato la propria attività lavorativa presso la società come lavoratrice dipendente, ma quando nel CP_2
2020 ha iniziato a far valere le proprie prerogative di socio chiedendo informazioni sulla ripartizione degli utili e l'accesso ai registri contabili veniva posta in cassa integrazione e successivamente licenziata. La Sig.ra OR riferiva di non esser stata mai convocata per l'approvazione dei bilanci per tutta la durata della società nonostante dai verbali di assemblea di approvazione dei bilanci annuali risultasse sempre la presenza della sig.ra OR NE e del sig. La Sig.ra OR, inoltre, Parte_2
ha riferito di essere stata solo convocata per il cambio di amministratore per l'assemblea del
31/12/2021, ove non ha partecipato, seppur ha chiesto inutilmente un rinvio della riunione a mezzo pec.
L'assemblea ha deliberato ugualmente la nomina del nuovo amministratore Tempo NTroparte_5 dopo, essenzialmente dopo l'inizio delle liti giudiziarie con la moglie sig.ra NE OR, il sig.
[...]
e costituì la (società che ha soci il sig. e la sig.ra Parte_2 Parte_1 Parte_3 [...]
, cioè l'attuale convivente del cfr. doc.14) al solo scopo di Parte_4 Parte_2 trasferire il pacchetto clienti e l'attività di impresa della (infatti la sig.ra OR ha pure CP_2
riferito al curatore di conoscere il Sig. attuale dipendente della società Persona_1 Parte_1
[...
che era un dipendente installatore dell' fino a quando aveva lavorato per la società…”, cfr. _4
comparsa di costituzione della curatela pagg. 4 e 5).
Orbene, tutte le argomentazioni esposte dai reclamati smentiscono la tesi avanzata dell'esistenza di una supersocietà di fatto e depongono, piuttosto, nel senso del depauperamento e svuotamento della società
in favore della neocostituita , al fine di consentire esclusivamente a quest'ultima il _4 Parte_1
perseguimento della (unica) attività.
D'altro canto, anche il passaggio dei dipendenti senza soluzione di continuità da una società ad un'altra e la continuità nel magazzino (evidenziati dal curatore) avvalorano l'inesistenza di un'attività in comune
9 tra le due società, facendo propendere per un reale trasferimento d'azienda, con conseguente subentro della cessionaria nell'attività, nel magazzino, nei dipendenti e nei locali della cedente.
L'esercizio comune dell'attività negli stessi locali, con utilizzo delle stesse attrezzature, poi, è stata dedotta dal curatore in modo del tutto generico e privo di qualsiasi riscontro probatorio.
Non vi è, infatti, agli atti nessun documento che attesti che le due società hanno operato promiscuamente e congiuntamente dopo l'intervenuta cessione, e la suddetta circostanza risulta il frutto di una mera deduzione difensiva, di fatto indimostrata: gli stessi files allegati alla produzione del curatore denominati
“fatture”, in realtà, non contengono copia delle fatture emesse, bensì prospetti su files excell compilati dallo stesso curatore, inidonei a dimostrare l'esercizio congiunto e coevo dell'attività d'impresa da parte delle due società.
La stessa posizione del sig. come prospettata dalla curatela e dal creditore istante, dimostra, Parte_2
al più, il suo ruolo di amministratore di fatto di entrambe le società o la sua titolarità di una holding unipersonale di fatto, ma non già l'esistenza di una supersocietà di fatto, da lui costituita unitamente alle due società coinvolte e, quindi, la sua qualità di socio illimitatamente responsabile di questa.
Lo stesso fondo patrimoniale comune, che è stato individuato dal curatore nei beni del Parte_2
acquistati con i proventi della e confluiti nella società di fatto in quanto necessari a finanziare la _4
nuova attività della attraverso lasciti effettuati dal alla nuova compagna e da Parte_1 Parte_2
questa (in qualità di socia di maggioranza) riversati nella nuova società, di fatto non rappresenta un
“fondo comune”, bensì configura una serie di attività di depauperamento e distrazione compiute dal
[...]
in danno della , idonee eventualmente a fondare profili di responsabilità del soggetto Pt_2 _4
quale amministratore di fatto di entrambe le società.
In altri termini, nelle circostanze indicate dal creditore istante e dal curatore non si ravvisano gli elementi indiziari di una società di fatto e la volontà dei distinti soggetti coinvolti nella procedura di collaborare e di operare nell'interesse comune, al fine di realizzare lo scopo sociale, atteso che, dopo la costituzione della nuova società, la non ha di fatto svolto nessuna attività comune, né ha partecipato, seppure _4
in misura diseguale, ai profitti dell'attività svolta dalla cessionaria o dalla occulta supersocietà di fatto tra di esse realizzata.
Ritiene, quindi, il Collegio che ci si trovi piuttosto di fronte all'attuazione di un disegno imprenditoriale secondo cui la è stata costituita al preciso scopo di farla subentrare nella gestione Parte_1 dell'azienda ceduta dalla , al fine di esautorare quest'ultima da qualsiasi attività e provento, _4 secondo la precisa volontà del (socio di maggioranza della ) di proseguire l'attività Parte_2 _4
d'impresa con una nuova società, di cui non faceva più parte la ex moglie.
10 Né, in senso contrario, può far deporre la riconducibilità delle due società a soggetti legati fiduciariamente al non avendo le imprese operato nel corso degli anni come un'unica grande Parte_2
impresa, con unicità di gestione e coincidenza di interessi ed essendosi piuttosto susseguite nella gestione dei beni aziendali, transitati dall'una all'altra società.
In mancanza di altre istanze, anche subordinate, formulate dal creditore o dal curatore, sulla base delle considerazioni che precedono, il reclamo proposto dalla società e da Parte_1 Parte_2
va accolto e la sentenza dichiarativa di apertura della liquidazione giudiziale della società di
[...]
fatto esistente tra loro e la pronunciata dal Tribunale di OL con sentenza n. NTroparte_4
13/2025, va revocata.
Dalla revoca della sentenza di apertura della procedura nei confronti della società di fatto tra la
[...]
la e consegue, poi, ai sensi dell'art. 53, quarto _4 Parte_1 Parte_2 comma, C.C.I.I. l'obbligo per tutti gli anzidetti soggetti di gestire il proprio patrimonio sotto la vigilanza del curatore nominato fino al momento del passaggio in giudicato della presente sentenza, mediante informazione al curatore stesso, con cadenza mensile, di tutte le operazioni economiche, patrimoniali e finanziarie compiute, nonché mediante il deposito, presso la cancelleria del Tribunale di OL, con la medesima frequenza, di una relazione dettagliata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria delle due società e del in proprio. Parte_2
Alla luce del novellato art. 147 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (nella formulazione introdotta dall'art. 366, comma 1, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, in vigore dal 16 marzo 2019, ai sensi di quanto disposto dall'art. 389, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 14/2019), infine, “In caso di revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, le spese della procedura e il compenso del curatore sono a carico del creditore istante quando ha chiesto con colpa la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
sono a carico del debitore, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. La Corte di Appello, quando revoca la liquidazione giudiziale, accerta se l'apertura della procedura è imputabile al creditore o al debitore”.
Nella fattispecie in esame, considerato che il creditore istante aveva chiesto l'apertura della procedura nei confronti della società di fatto tra i reclamanti e la società sulla base di circostanze di fatto _4
rivelatesi chiaramente inidonee a dimostrare la ricorrenza del fenomeno societario invocato, ritiene la
Corte che l'apertura della stessa sia imputabile al creditore istante.
Le spese di lite tra i reclamanti e i reclamati, e la Liquidazione Giudiziale della società NTroparte_1 di fatto tra e ”, seguono la NTroparte_4 Parte_1 Parte_2
soccombenza della curatela e del creditore istante, che hanno entrambi insistito per la conferma della
11 sentenza reclamata e la sussistenza dei presupposti della supersocietà di fatto, con condanna solidale dei reclamati nella misura liquidata in dispositivo in favore dei reclamanti, assistiti dal medesimo difensore e aventi sostanzialmente la medesima posizione processuale, secondo i valori tra i minimi e i medi delle tabelle di riferimento allegate al DM 147/2022, sulla base dei parametri fissati per le cause di valore indeterminato (cfr. Cass. S.U. 16300/2007; Cass. 10277/2014 e Cass. 1346/2013).
P.Q.M.
La Corte di Appello di OL, definitivamente pronunciando, in accoglimento del reclamo, così provvede:
a) revoca la sentenza dichiarativa di apertura della liquidazione giudiziale n. 13/2025, pubblicata in data
21.1.2025, emessa dal Tribunale di OL in danno della società di fatto costituita tra la _4
la ;
[...] Parte_1 Parte_2
b) dispone l'obbligo per la la e in NTroparte_4 Parte_1 Parte_2
proprio di informare il curatore nominato, con cadenza mensile, di tutte le operazioni economiche, patrimoniali e finanziarie compiute sul loro patrimonio (sociale e personale), nonché di depositare, presso la cancelleria del Tribunale di OL, con la medesima frequenza, una relazione dettagliata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria sociale e personale;
c) dichiara che l'apertura della procedura è imputabile al creditore procedente;
d) condanna i reclamati, e la Liquidazione Giudiziale della società di fatto tra NTroparte_1 [...]
”, in solido tra loro, al pagamento, in favore dei _4 Parte_1 Parte_2 reclamanti, delle spese di lite, che si liquidano in € 174,00 per spese documentate e nella complessiva somma di € 6.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in OL il 30 aprile 2025
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
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