Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 08/04/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 466/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 466/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 31 gennaio 2025 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Selene Sontacchi
e
SC LI (c.f. ) C.F._2 con l'Avv. Michela Faustini
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio in Fornace (TN) in data 8 maggio 2004, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Fornace, Parte II, Serie A, N. 1, Anno 2004,
1
Per 2007) ed (a Rovereto – TN in data 17 maggio 2015).
Le parti hanno allegato che il sig. è socio delle società Euro Porfidi s.r.l. e Pt_1
Barchi s.r.l. (v. doc. 5 allegato al ricorso) mentre la sig.ra AR lavora part-time presso la Società Gioel s.r.l. con stipendio mensile di € 800,00 (v. doc. 6 allegato al ricorso).
I coniugi hanno rappresentato di aver fissato la loro residenza familiare in un immobile di proprietà della sig.ra AR sito a Fornace in via S. Martino n. 13; il sig. , in accordo con la sig.ra AR, ha lasciato la casa coniugale nel mese Pt_1
di aprile 2024 trasferendosi nell'abitazione paterna sita a Fornace in via della Marela
n. 17. Le parti hanno dato atto che il sig. è proprietario esclusivo di un Pt_1
immobile in Melta di Gardolo, attualmente libero.
I ricorrenti hanno allegato di essere intestatari di un conto corrente comune - sul quale vengono accreditati anche l'assegno provinciale e l'assegno unico - che rimarrà intestato al solo sig. , ripartendo il relativo saldo tra i coniugi;
Pt_1
ciascuna parte, inoltre, è titolare di un conto corrente personale.
Le parti hanno dato atto del deterioramento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rappresentando che è definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis e che la convivenza è divenuta intollerabile senza possibilità di riconciliazione.
I coniugi hanno, quindi, deciso di separarsi consensualmente come da seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati, fermi gli obblighi di legge;
2. Il sig. si impegna a chiedere il cambio di residenza entro la prima Pt_1 settimana di febbraio 2025 nell'immobile ove fisserà la propria dimora. Per
3. I figli ed sono affidati in maniera condivisa ai genitori, con Per_1 collocazione prevalente presso l'abitazione della madre;
essi manterranno la propria residenza anagrafica presso l'abitazione materna, sita in Fornace, ove tuttora risiedono.
4. Quanto ai tempi di permanenza dei figli col padre, le parti concordano che essi staranno con lui a fine settimana alternati dal venerdì dopo la scuola al lunedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola, o dalla madre se sarà giorno di
2 vacanza scolastica. Nella settimana in cui il weekend è di competenza della madre,
i figli rimarranno con il padre due giorni infrasettimanali individuati stabilmente nel martedì e nel giovedì, in ambedue i casi a partire dalle 17.00 sino al mattino successivo;
nella settimana in cui il weekend è di competenza del padre, i figli rimarranno con quest'ultimo un giorno infrasettimanale, stabilmente individuato nel mercoledì, a partire dalle 17.30 sino al mattino successivo. Nelle giornate di rispettiva competenza, ciascun genitore si farà carico della gestione delle attività scolastiche ed extrascolastiche dei due figli, cercando di garantire il più possibile la propria presenza personale, ed affidandoli a familiari o persone di fiducia nel caso di contemporaneità di impegni dei figli, impossibilità o altri impegni urgenti dei genitori. I figli staranno col padre, inoltre, metà vacanze natalizie (in via alternata dal 24 dicembre al 30 dicembre pomeriggio e dal 30 dicembre sera al rientro al 6 gennaio) e metà di quelle pasquali (alternando di anno in anno la
Pasqua con la Pasquetta) e tre settimane anche non consecutive durante l'estate.
Lo stesso sarà per la madre e durante detti periodi verrà sospeso il protocollo di visita del resto dell'anno; dette settimane verranno indicate da un genitore all'altro entro la fine del mese di aprile di ogni anno.
5. Il sig. verserà in favore dei figli, quale contributo al loro mantenimento, Pt_1
fino al raggiungimento della loro autosufficienza economica, la somma mensile di
€ 400,00 cadauno, entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese a partire dal mese di febbraio 2025 e verrà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat;
detto importo
Per verrà versato, per quanto riguarda , a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente della sig.ra AR;
per quanto riguarda , invece, detto importo Per_1 verrà versato nella misura di € 300,00 sul conto corrente della sig.ra AR e nella misura di € 100,00 sul conto corrente personale di;
anche la sig.ra AR Per_1 verserà sul conto corrente personale di la somma di € 100,00 mensili con Per_1
cui il ragazzo, quasi maggiorenne, farà fronte alle proprie spese (ad esempio ricarica telefono, uscite con gli amici, regali, benzina del motorino, ecc…).
6. I coniugi suddivideranno le spese straordinarie dei figli nella misura del 70% al padre e del 30% alla madre;
al fine dell'individuazione delle voci rientranti in detta categoria, nonché delle modalità di determinazione e rimborso delle stesse, essi si
3 riportano alla regolamentazione del CNF che si allega (all.7); Verranno concordate dai coniugi tutte le spese che singolarmente supereranno l'importo di €. 100,00;
7. Il sig. verserà in favore della moglie, quale contributo al suo Pt_1 mantenimento, la somma mensile di € 400,00 entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese a partire dal mese di febbraio 2025; detto importo verrà versato a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente della sig.ra AR e verrà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat;
detto pagamento viene concordato tra i coniugi sulla base della situazione reddituale attuale della moglie come da documentazione allegata al presente ricorso. Qualora vi fossero pertanto futuri incrementi o decrementi reddituali, il contributo al mantenimento per la moglie sarà rideterminato laddove ne sussista il presupposto, in conformità al generale principio di legge del “rebus sic stantibus”.
8. Gli assegni provinciali al nucleo e l'assegno unico universale verranno percepiti integralmente dalla GNa AR, ed ella chiederà che il loro accredito avvenga sul suo attuale conto corrente personale;
nel frattempo il GN , che Pt_1
rimarrà intestatario del conto ove attualmente vengono accreditati, li girerà alla moglie entro giorni 3 dal loro accredito.
9. Per il periodo di un anno dalla sottoscrizione del presente ricorso congiunto coniugi si impegnano a non far frequentare ai figli eventuali nuovi compagni;
10. Il rimborso della spesa sostenuta per l'impianto fotovoltaico della casa fu famigliare sarà accreditato sul conto corrente personale della sig.ra AR, proprietaria esclusiva dell'immobile ove sono stati posizionati i relativi pannelli;
lo stesso vale per il ricavato dell'energia prodotta.
11. L'autovettura in uso alla moglie modello Mercedes classe A targa GF870NX
(all.8) cointestata ai coniugi, rimarrà nella disponibilità della moglie;
le parti, al fine di definire i rapporti patrimoniali connessi a tale veicolo, in ottica di prevenzione di ogni futuro contenzioso, concordano:
i) il trasferimento dell'autovettura in proprietà esclusiva alla GNa AR. Il passaggio di proprietà avverrà a cura e spese della GNa AR medesima, entro il termine di trenta giorni dalla data di emissione della sentenza di separazione.
Resta ferma l'applicabilità a detto trasferimento dei benefici fiscali di cui all'art. 19 Legge 6 marzo 1987, n. 74;
4 ii) a far data dal mese di febbraio 2025, le parti pagheranno a metà ciascuno, sino al suo esaurimento ivi inclusa la rata finale di riscatto, i ratei del finanziamento acceso per detto acquisto. A tal fine, la GNa AR si impegna a rimborsare al marito il 50% dell'importo della rata che egli anticiperà mensilmente per intero alla finanziaria, entro il giorno successivo alla scadenza della rata stessa. Il prezzo del riscatto verrà invece corrisposto anticipatamente dalla GNa AR, per la quota del 50% di sua spettanza, al GN , il quale provvederà una volta Pt_1 intervenuto tale accredito a versare alla finanziaria l'intero prezzo dovuto come da previsioni contrattuali (all. 9);
12. Le spese legali del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti;
si dichiara che la sig.ra AR per il presente procedimento ha chiesto di essere ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato giusta domanda di data
20.12.2024”.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
Il Tribunale, dato atto che le condizioni sopra riportate non trovano ostacolo nella legge e non pregiudicano l'interesse della prole e rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate;
visti gli artt. 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c.; omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate integralmente nella presente sentenza;
ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 2 aprile 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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