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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 22/05/2025, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1218/2024 R.G. tra
nato il [...], rapp.to e difeso dall'avv. Luigi Aloi Parte_1
RICORRENTE ed
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e Controparte_1 difeso dagli Avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
RESISTENTE
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno 21.05.2025.
Con ricorso ex art. 445-bis comma 6 c.p.c. depositato in data 08.05.2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe chiedeva il riconoscimento del proprio diritto all'indennità di accompagnamento contestando le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c..
Si costituiva in giudizio l' che eccepiva la inammissibilità della domanda e, nel merito, contestava CP_1 in fatto e diritto gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita mediante l'espletamento di nuova CTU medico-legale, è decisa con la presente sentenza.
* * *
1 Giova preliminarmente riportare il contenuto dell'art. 445-bis c.p.c., recante “Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, il quale dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. (…) 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. 7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
Ciò posto, ritiene il giudicante l'ammissibilità della domanda.
Il ricorrente, in particolare, ha osservato il termine (30 giorni) per la proposizione del dissenso
(depositato il 24.04.2024, a fronte del provvedimento del giudice di concessione del termine per proporre lo stesso, comunicato in data 11.04.2024) nonché l'ulteriore termine di 30 giorni (dal dissenso) per la valida proposizione del ricorso, iscritto il 08.05.2024.
Risulta inoltre rispettato il termine di cui all'art. 42, comma 3, l. n. 326/2003: l'iscrizione del ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. è avvenuta il 30.06.2023, entro il termine di sei mesi dalla comunicazione dell'esito della visita medica dinanzi alla Commissione (16.02.2023).
Venendo al merito del ricorso, occorre precisare che ai sensi della legge n° 18/80, la concessione dell'indennità di accompagnamento è subordinata alla sola esistenza della minorazione fisica dell'aspirante al riconoscimento del diritto, a nulla rilevando le condizioni socio-economiche in cui lo stesso versi;
il ricovero gratuito in Istituto è causa di esclusione del diritto di cui sia stata accertata la titolarità, ed ha valore ai soli fini della liquidazione della prestazione, non consentendosi che un soggetto usufruisca per lo stesso periodo di due forme di assistenza, sicché la prova del mancato ricovero deve essere fornita agli Enti preposti al pagamento delle prestazioni.
Nella specie il CTU, dott. chiamato a rivalutare il quadro patologico del Persona_1 ricorrente, ha riconosciuto che lo stesso, affetto da “DEPRESSIONE MAGGIORE CON
MANIFESTAZIONI PSICOTICHE” e da altre patologie somatiche indicate nella relazione, è incapace di svolgere autonomamente gli atti della vita quotidiana e abbisogna di assistenza continua a
2 far data dal 17 settembre 2018 (cfr. relazione depositata il 26.04.2025, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
Ritiene il giudicante di dover aderire alle motivazioni e alle conclusioni cui è pervenuto il CTU, atteso che le stesse risultano logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Pertanto, sussistono i requisiti sanitari richiesti per legge per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, ossia dal 28.12.2022.
Va osservato, inoltre, che in questa sede il giudice non può pronunciare sentenza di condanna al pagamento della prestazione, ma “deve limitarsi alla mera affermazione della sussistenza del requisito sanitario o al più condizionarne l'erogazione alla sussistenza degli altri requisiti extrasanitari” (cfr. Cass. n. 9876/19).
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico dell secondo la regola della CP_1 soccombenza.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno definitivamente poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
- dichiara che è in possesso del requisito sanitario per l'ottenimento Parte_1 dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 28.12.2022;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 1.700,00, oltre rimborso CP_1 forfettario spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, avv. Luigi Aloi;
- pone a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato decreto. CP_1
Catanzaro, li 22.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1218/2024 R.G. tra
nato il [...], rapp.to e difeso dall'avv. Luigi Aloi Parte_1
RICORRENTE ed
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e Controparte_1 difeso dagli Avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
RESISTENTE
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno 21.05.2025.
Con ricorso ex art. 445-bis comma 6 c.p.c. depositato in data 08.05.2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe chiedeva il riconoscimento del proprio diritto all'indennità di accompagnamento contestando le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c..
Si costituiva in giudizio l' che eccepiva la inammissibilità della domanda e, nel merito, contestava CP_1 in fatto e diritto gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita mediante l'espletamento di nuova CTU medico-legale, è decisa con la presente sentenza.
* * *
1 Giova preliminarmente riportare il contenuto dell'art. 445-bis c.p.c., recante “Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, il quale dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. (…) 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. 7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
Ciò posto, ritiene il giudicante l'ammissibilità della domanda.
Il ricorrente, in particolare, ha osservato il termine (30 giorni) per la proposizione del dissenso
(depositato il 24.04.2024, a fronte del provvedimento del giudice di concessione del termine per proporre lo stesso, comunicato in data 11.04.2024) nonché l'ulteriore termine di 30 giorni (dal dissenso) per la valida proposizione del ricorso, iscritto il 08.05.2024.
Risulta inoltre rispettato il termine di cui all'art. 42, comma 3, l. n. 326/2003: l'iscrizione del ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. è avvenuta il 30.06.2023, entro il termine di sei mesi dalla comunicazione dell'esito della visita medica dinanzi alla Commissione (16.02.2023).
Venendo al merito del ricorso, occorre precisare che ai sensi della legge n° 18/80, la concessione dell'indennità di accompagnamento è subordinata alla sola esistenza della minorazione fisica dell'aspirante al riconoscimento del diritto, a nulla rilevando le condizioni socio-economiche in cui lo stesso versi;
il ricovero gratuito in Istituto è causa di esclusione del diritto di cui sia stata accertata la titolarità, ed ha valore ai soli fini della liquidazione della prestazione, non consentendosi che un soggetto usufruisca per lo stesso periodo di due forme di assistenza, sicché la prova del mancato ricovero deve essere fornita agli Enti preposti al pagamento delle prestazioni.
Nella specie il CTU, dott. chiamato a rivalutare il quadro patologico del Persona_1 ricorrente, ha riconosciuto che lo stesso, affetto da “DEPRESSIONE MAGGIORE CON
MANIFESTAZIONI PSICOTICHE” e da altre patologie somatiche indicate nella relazione, è incapace di svolgere autonomamente gli atti della vita quotidiana e abbisogna di assistenza continua a
2 far data dal 17 settembre 2018 (cfr. relazione depositata il 26.04.2025, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
Ritiene il giudicante di dover aderire alle motivazioni e alle conclusioni cui è pervenuto il CTU, atteso che le stesse risultano logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Pertanto, sussistono i requisiti sanitari richiesti per legge per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, ossia dal 28.12.2022.
Va osservato, inoltre, che in questa sede il giudice non può pronunciare sentenza di condanna al pagamento della prestazione, ma “deve limitarsi alla mera affermazione della sussistenza del requisito sanitario o al più condizionarne l'erogazione alla sussistenza degli altri requisiti extrasanitari” (cfr. Cass. n. 9876/19).
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico dell secondo la regola della CP_1 soccombenza.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno definitivamente poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
- dichiara che è in possesso del requisito sanitario per l'ottenimento Parte_1 dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 28.12.2022;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 1.700,00, oltre rimborso CP_1 forfettario spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, avv. Luigi Aloi;
- pone a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato decreto. CP_1
Catanzaro, li 22.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
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