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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 09/04/2025, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 246/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
- Ludovico Delle Vergini Presidente
- Carmine Capozzi Consigliere relatore
- Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 246/2025, con oggetto: RECLAMO
EX ART. 51 D. Lgs 14/2019- CCII, promossa
DA
(C.F. , residente in Montelupo Fio- Parte_1 C.F._1 rentino, Via del Piano n. 18, titolare dell'omonima impresa individuale (P.Iva n.
, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Lombardini (C.F. P.IVA_1
, pec fax: C.F._2 Email_1
02.39522351), con studio in Segrate, Via Monzese n. 21, giusta procura alle liti in calce al ricorso, con domicilio eletto presso la cancelleria della Corte d'Appello di
Firenze.
RECLAMANTE
CONTRO
pagina 1 di 14 (R.L.G. n.6/2025), in Controparte_1 persona del Curatore Dott.ssa con studio in Firenze, Via A. del Ca- Controparte_2 stagno n.16, autorizzata a stare in giudizio con provvedimento del G.D. del
23/02/2025, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Gori (Cod. Fisc.
– fax 0574.511139 – PEC vvocati. C.F._3 Em_2 Email_3 prato.it), ed elettivamente domiciliata in Firenze, Via A. del Castagno n.16, come da procura in calce alla comparsa di costituzione.
RECLAMATA
E
(C.F. , residente in [...]Controparte_3 C.F._4
Marittimo (LI), Via Dora Riparia n. 6, domiciliata per la lite in Livorno, Via Traversa
n. 2, presso l'Avv. Umberto Barbensi del Foro di Livorno (C.F.
; mail: ; pec: C.F._5 Email_4 Email_5 [...]
che la rappresenta e difende giusta procura alle Email_6 liti allegata al ricorso in primo grado, nonché C.F. Controparte_4 [...]
) e (C.F. ), domiciliate C.F._6 CP_5 CodiceFiscale_7 per la lite in Livorno, Scali Manzoni n. 19, presso lo studio dell'Avv. Gianluca Boiri- vant (C.F. - pec: C.F._8 Email_7 Email_8
dal quale sono rappresentate e difese in forza di procura allegata al ricorso
[...] in primo grado.
RECLAMATE
E
Pubblico Ministero – Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze
INTERVENUTO
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO:
Sentenza n. 8/2025 del Tribunale di FIRENZE pubblicata in data 9-1-2025.
CONCLUSIONI
pagina 2 di 14 Per la parte reclamante: “In rito - Accertare e dichiarare la nullità del decreto di convocazione emesso dal Giudice relatore in data 30.12.2024 e la violazione del diritto di difesa del Reclamante e per l'effetto revocare la sentenza n. 8/2025 di apertura della proce- dura di liquidazione giudiziale. Nel merito - accertare e dichiarare che il sig. Parte_2
titolare dell'omonima impresa individuale, non è soggetto alle disposizioni sulla liqui-
[...] dazione giudiziale in considerazione del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1 lett. d) CCII e per l'effetto revocare la sentenza n. 8/2025 di apertura della proce- dura di liquidazione giudiziale. In via istruttoria - Si chiede che l'Ecc.ma Corte voglia: a) disporre perizia contabile al fine di accertare il possesso congiunto da parte del Reclamante dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII;
b) ordinare l'acquisizione d'ufficio presso l' della documentazione relativa al compimento di Controparte_6 atti interruttivi della prescrizione. Con vittoria di spese e compensi”.
Per la curatela: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze - rigettare il reclamo avver- sario per i motivi esposti in atti;
- vinte le spese”.
Per , e “Voglia l'Ill.ma Controparte_3 Controparte_4 CP_5
Corte di Appello di Firenze rigettare il reclamo proposto dal sig. e respin- Parte_1
gere le richieste in rito, nel merito e in via istruttoria dallo stesso promosse nonché confer- mare l'esito del giudizio di primo grado. Con riserva di eccezioni e deduzioni, nonché di formulazione di ulteriori istanze istruttorie”.
Fatti di causa – Svolgimento del giudizio
1. Con sentenza n.8/2025, pubblicata il 9-1-2025, su ricorso congiunto di
[...]
, e il Tribunale di Firenze ha di- Parte_3 Controparte_4 CP_5 chiarato l'apertura della liquidazione giudiziale di Parte_1
2. Quest'ultimo ha proposto tempestivo reclamo ex art. 51 CCII, formulando, in sintesi, due motivi di impugnazione:
1) con il primo motivo, denuncia la sussistenza di un error in procedendo che aveva comportato la lesione del suo diritto di difesa, con conseguente nullità dell'in- tero procedimento e della sentenza.
pagina 3 di 14 Evidenzia, in particolare, che il Giudice relatore aveva esercitato la facoltà di abbreviare i termini di cui all'art. 41, commi 1 e 2 CCII, stabilendo in cinque i giorni che dovevano intercorrere tra la notifica del ricorso e del decreto di comparizione e la data d'udienza fissata al 7 gennaio 2025, in assenza di delega da parte del Presi- dente del Tribunale. Infatti, il provvedimento di designazione del Giudice relatore, pur menzionato nel fascicolo del procedimento unitario, non era in realtà presente, sicché in assenza del suddetto provvedimento di delega si deve ritenere che l'intero procedimento, celebrato con abbreviazione dei termini, sia affetto da nullità non sa- nabile con conseguente necessaria revoca della sentenza impugnata.
Denuncia, in ogni caso, che la tempistica del procedimento non gli aveva con- sentito di esercitare appieno il diritto di difesa: la notifica del ricorso e del decreto era stata eseguita il 31.12.2024 rispetto all'udienza fissata per il 7-1-2025; tuttavia, considerato che i giorni 1 e 6 gennaio sono festivi, e il 4 e 5 gennaio sono caduti quest'anno di sabato e domenica, aveva avuto soltanto due giorni per preparare le proprie difese.
Inoltre, le possibilità di difesa, già così fortemente limitate, erano state ulterior- mente compresse dal fatto che:
(a) le ricorrenti avevano integrato la documentazione allegata al ricorso con ul- teriori documenti depositati con nota telematica del 7.1.2025 e di cui lui (privo di assistenza tecnica e che non poteva accedere al fascicolo telematico) aveva preso vi- sione soltanto nel corso dell'udienza dell'8.1.2025 dietro esibizione ordinata dal Giu- dice relatore;
(b) all'udienza del 7.1.2025 aveva chiesto un termine per replicare alle produ- zioni documentali esibite da controparte in udienza ma aveva ottenuto soltanto il rinvio dell'udienza al giorno successivo nel corso della quale le ricorrenti avevano prodotto ulteriori documenti che lui aveva potuto visionare solo al momento;
(c) non aveva avuto l'effettiva (e non formalistica) possibilità di esaminare e replicare analiticamente alle risultanze dell'istruttoria presso le cancellerie decreti ingiuntivi ed esecuzioni immobiliari ordinata dal Giudice all'esito dell'udienza del 7 gennaio 2025.
pagina 4 di 14 Assume, pertanto, il reclamante che l'esercizio del suo diritto di difesa era stato ingiustamente sacrificato a beneficio dell'inerzia delle ricorrenti che, pur avendo ti- toli esecutivi non contestati a partire dall'anno 2019, avevano presentato istanza di liquidazione giudiziale soltanto dieci giorni prima della scadenza del termine ex art. 33 CCII e che, pertanto, il tribunale, nell'esercitare la facoltà di abbreviazione dei termini di cui all'art. 41 CCII, aveva operato “un cattivo bilanciamento tra le ragioni di urgenza e le concrete possibilità di difesa del debitore che sono state gravemente pregiudicate. Il suddetto vizio in rito ha impedito al Reclamante, che in sede di udienza ha contestato l'eccessiva brevità dei termini a difesa concessi, di svolgere compiutamente le proprie difese, che si esporranno nei prossimi paragrafi, volte a dimostrare come non ricorrano i presupposti per l'emissione della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale”.
2) Con il secondo motivo, denuncia la violazione degli artt.2 e 121 CCII, sull'as- sunto di essere un'impresa minore. Evidenzia, al riguardo, che la sentenza impu- gnata ha ritenuto superato il limite di € 500.000,00 relativo all'indebitamento dell'impresa individuale, ma in realtà ciò non è corretto.
Ad ogni buon conto, dovendo dimostrare il possesso congiunto dei noti requi- siti di legge, ha dedotto:
- Sui ricavi. L'esame delle dichiarazioni dei redditi evidenzia ricavi pari a: €
10.560,00 nel 2023, € 0 nel 2022, € 11.250,00 nel 2021, € 54.712,00 nel 2020 ed € 72.145,00 nel 2019. Non è stato, pertanto, mai superato il limite dei ricavi lordi di € 200.000,00.
- Sull'attivo patrimoniale. L'esame delle dichiarazioni dei redditi e dei conti economici dimostra – secondo il reclamante - che in nessuno dei tre esercizi precedenti l'attivo patrimoniale imputabile all'impresa individuale sia mai stato superiore ad € 300.000,00. Assume, a tal fine, che non possono essere valutati i beni immobili e mobili di proprietà personale, estranei all'esercizio dell'attività d'impresa, e che in ogni caso il valore di tali beni, come risultante dalla perizia prodotta con il reclamo, era inferiore al noto parametro.
- Sui debiti. La sentenza di primo grado aveva valorizzato i seguenti crediti:
pagina 5 di 14 -
1. I crediti delle ricorrenti: (per € 35.982,85), ( € CP_3 CP_4
24.755,17) e (per € 9.213,49) per € 69.951,51. I crediti non sono conte- CP_5 stati.
-
2. I crediti dell' per € 270.739,60 come da Controparte_6 estratto delle cartelle/avvisi acquisito presso l' Controparte_7
. Tuttavia, secondo il reclamante, parte di questi crediti era prescritto.
[...]
Egli aveva ricevuto da un unico atto interruttivo della prescrizione rap- CP_8 presentato dalla notifica in data 22.6.2024 del preavviso di fermo ammini- strativo, sicché erano prescritti (per prescrizione quinquennale) tutti gli inte- ressi e le sanzioni, correlati ai crediti erariali, maturati oltre il quinquennio, nonché i contributi dovuti all' (pure soggetti a prescrizione quinquen- CP_9 nale).
L'ammontare complessivo dei crediti prescritti, secondo il reclamante,
[...] ad euro 53.798.03, con conseguente riduzione del debito verso Pt_4
l'Agente della Riscossione ad euro 216.941,57.
3.- Il credito di Banca AN 1884 S.p.A., ora Illimity BA quale cessio- naria, per € 246.357,79.
Secondo il reclamante, il creditore, all'esito dell'esecuzione immobiliare RGE
290/2019, aveva incassato la somma di € 50.221,10 e, quindi, il residuo cre- dito ammonta oggi al minor importo di € 196.136,69. Inoltre, trattandosi di credito estraneo all'attività dell'impresa individuale, in quanto assunto nella sua qualità di consumatore, esso non può rilevare ai fini de quibus. CP_1
4. Il credito dell'Avv. per € 65.591,76.
Anche questo debito, secondo il reclamante, è estraneo all'esercizio della sua attività d'impresa.
5. Il credito di per € 5.244,20. Parte_5
6.- Il credito di Banco OR per € 71.785,00.
Il debito è estraneo all'attività di impresa, essendo stato assunto quale consu- matore. Esso, quindi, è irrilevante ai fini del parametro di cui all'art. 2, comma
1, lett. d) CCII. Inoltre, il suddetto credito è stato quasi integralmente estinto pagina 6 di 14 a seguito dell'avvenuto incasso da parte del Banco OR della somma di
€ 73.967,43 nell'esecuzione RGE 290/2019, residuando il minor debito di €
6.494,68.
7. Il credito di RR BA per € 126.757,19. Il credito è estraneo all'attività imprenditoriale in quanto assunto quale consumatore.
3.- La curatela della liquidazione giudiziale, costituitasi in giudizio, ha conte- stato le censure mosse dal reclamante nei confronti della sentenza impugnata, di cui ha chiesto la conferma.
Ha osservato, fra l'altro, che il diritto di difesa del debitore era stato rispettato tant'è vero che il aveva potuto presenziare all'udienza e depositare docu- Pt_1 menti;
che la pretesa del reclamante, quanto ai requisiti dimensionali, di voler tenere distinti i beni personali e i debiti assunti quale consumatore dai beni impiegati nell'attività d'impresa e dai debiti assunti quale professionista era del tutto priva di pregio giuridico, come da pacifica giurisprudenza della Corte di Cassazione;
che, quanto all'attivo patrimoniale, il debitore non aveva consegnato il libro inventari ed il libro giornale, e non vi era prova che l'attivo non fosse superiore ad €.300.000,00, dovendosi considerare tutti i beni, mobili ed immobili comunque riconducibili al ri- corrente, mentre nel reclamo il ricorrente aveva menzionato solo i beni immobili e il bene mobile registrato ma non anche le disponibilità esistenti sui conti corrente e conti depositi, la cui esistenza era emersa a seguito di verifica ex art.492 bis cpc;
che il registro dei beni ammortizzabili riportava soltanto le pagine n.26 e 27 e, quindi, era incompleto ed inidoneo a fornire prova alcuna;
che, quanto ai debiti, alcuna prova vi era della prescrizione dei crediti tributari nei termini allegati nel ricorso, nessuno sgravio essendo stato riconosciuto dall'Agente della riscossione, e il debito verso Banca AN era stato assunto nell'attività di impresa, come allegato dallo stesso reclamante nel giudizio d'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla pre- detta banca.
4.- Si sono costituite in fase di reclamo anche le ricorrenti in primo grado, che hanno contestato punto per punto l'impugnativa, chiedendone il rigetto.
pagina 7 di 14 5.- Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa è stata trattenuta in decisione in data 8-4-2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
1.- Il reclamo è infondato e va respinto, con conferma della sentenza impu- gnata.
2.- In ordine al primo motivo, va considerato che, se anche in ipotesi il provve- dimento di delega al giudice relatore fosse mancato, la Corte non potrebbe che dare seguito e continuità all'orientamento del giudice di legittimità, formatosi in sede di applicazione dell'art.15 L.F., ma applicabile anche all'art.41 CCII, secondo cui “nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, il mancato rispetto del termine di quindici giorni che deve intercorrere tra la data di notifica del decreto di convoca- zione del debitore e la data dell'udienza (come previsto dalla nuova formulazione dell'art. 15, comma 3, l.fall.) e la sua mancata abbreviazione nelle forme rituali del decreto motivato sottoscritto dal presidente del tribunale, previste dall'art. 15, comma 5, l.fall., costituiscono cause di nullità astrattamente integranti la viola- zione del diritto di difesa, ma non determinano - ai sensi dell'art. 156 c.p.c., per il generale principio di raggiungimento dello scopo dell'atto - la nullità del decreto di convocazione se, il debitore, pur eccependo la nullità della notifica, abbia attiva- mente partecipato all'udienza, rendendo dichiarazioni in merito alle istanze di fal- limento, senza formulare, in tale sede, rilievi o riserve in ordine alla ristrettezza del termine concessogli, né fornendo specifiche indicazioni del pregiudizio eventual- mente determinatosi, sul piano probatorio, in ragione del minor tempo disponibile“
(cfr., da ultimo, Cass. civ. 31353/22).
Facendo applicazione di tale principio di diritto al caso di specie, deve rilevarsi che l'attuale reclamante ha partecipato all'udienza del 7-1-2025, fissata per la discus- sione del ricorso diretto all'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale, nulla eccependo in ordine ad eventuali violazioni del suo diritto di difesa, ma anzi difendendosi attivamente nel merito dell'iniziativa.
pagina 8 di 14 In particolare, in tale udienza, l'attuale reclamante deduceva che “ l'impresa non supera i limiti e che pertanto non è soggetta a liquidazione giudiziale” e produ- ceva: “dichiarazione sottoscritta del rag. nella quale si riferisce Persona_1 che l'ammontare dei debiti + istanti è pari a € 335.000 nonché che non sono CP_8 superate le soglie dell'attivo e dei ricavi”; “dichiarazioni dei redditi anni 21, 22 e 23”
e “atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo della Banca di AN”.
Aggiungeva che “il credito del Banco OR è stato oggetto di un progetto di distribuzione nella relativa esecuzione, diversa da quella promossa dalla Banca di
AN”.
Sempre in tale udienza si opponeva alle nuove produzioni delle ricorrenti e chiedeva termine per replicare contestando sin da subito l'attendibilità dei docu- menti.
All'esito di tale udienza, il Giudice delegato autorizzava entrambe le parti ad integrare la documentazione e rinviava “all'udienza di domani 8.01.2025 ore 12.30”.
All'udienza del 8-1-2025 il depositava: “verbale 11.03.2022 di appro- Pt_1 vazione del progetto di distribuzione nella esecuzione immobiliare n. 290/2019; memoria dell'avv. datata 24.04.2019 nella causa R.G. 173/2014; comparsa di CP_10 costituzione di nuovo difensore nella causa R.G. 173/2014; parcella avv. del CP_10
22.02.2012; foto messaggi telefono, intestazione citazione e ricevute di pagamento avv. in date 15.12.2008, 13.02.2009, 16.03.2009; preavviso con car- CP_10 CP_8 telle allegate. Cancellazione Visura CCIAA Maremma e Tirreno di cessazione CP_9 unità locale”. Dichiarava, inoltre, “che i crediti portati all'evidenza dagli avv.ti
e Barbensi non possono fungere da prova rispetto ai debiti;
che il fermo CP_11 amministrativo di cui si parla è un preavviso contestato e relativo a cartelle a far data dal 2000” e chiedeva “il rigetto del ricorso non riconoscendo i crediti dei ri- correnti”.
Soltanto all'esito di tale udienza, dopo aver prodotto i documenti sopra indicati e fatto verbalizzare quanto sopra riportato, aggiungeva: “Dichiara altresì che il ter- mine a difesa è stato eccessivamente breve e tale da non consentire di produrre
pagina 9 di 14 tutta la documentazione necessaria”. Senza tuttavia specificare quali altri docu- menti avrebbe voluto produrre e non aveva potuto produrre per la brevità del rinvio concesso dall'udienza del 7-1 a quella dell'8-1-2025.
In sintesi, sia pure nel contesto della celere trattazione del procedimento, giu- stificata dalla prossima scadenza (il 10-1-2025) del termine annuale ex art.33 CCII, il reclamante ha esplicato pienamente il proprio diritto di difesa e, quindi, il motivo in esame va respinto.
3.- Anche il secondo motivo di reclamo è infondato.
Il reclamante non contesta il proprio stato di insolvenza ma assume di essere un'impresa minore, al riguardo sostenendo, in sintesi, che, a differenza della legge fallimentare, ai fini della qualificazione de qua il CCII richiederebbe di escludere dall'attivo patrimoniale i beni personali, non impiegati nell'attività d'impresa, e i de- biti estranei all'attività d'impresa.
Secondo il reclamante il CCII avrebbe introdotto un cambio di prospettiva ri- spetto alla legge fallimentare e la distinzione tra natura imprenditoriale o consume- ristica dei debiti sarebbe stata già ampiamente valorizzata dalla giurisprudenza nel decidere se la persona fisica con una debitoria mista (costituita da debiti attinenti all'attività imprenditoriale e debiti ad essa estranei) possa accedere allo strumento di cui all'art. 67 CCII.
La valutazione della natura delle obbligazioni sarebbe quindi decisiva per ne- gare l'accesso alle procedure del consumatore alla persona fisica avente una debito- ria cd. “mista”: il diniego deriva infatti dalla circostanza che, accanto a debiti consu- meristici e che tali restano, vi siano anche debiti maturati nell'ambito dell'esercizio dell'attività imprenditoriale. Ma se nel negare l'accesso alla procedura ex art. 67 CCII la distinzione tra debiti “imprenditoriali” e “consumeristici” è valorizzata e posta alla base della soluzione data dalla giurisprudenza, costituirebbe un'asimmetria non giu- stificabile che – al contrario – tale distinzione venga integralmente annullata allor- ché bisogna stabilire se un'impresa sia da considerare “minore” o meno.
pagina 10 di 14 Se quindi la distinzione tra debiti “imprenditoriali” e “consumeristici” deve es- sere valorizzata, “ciò deve avvenire – secondo il reclamante – non solo quando si tratta di ammettere o meno la persona fisica ad una procedura riservata al consu- matore ma, analogamente, anche quando si deve valutare se un'impresa abbia i requisiti per accedere alle procedure concorsuali riservate alle imprese “maggiori”.
Diversamente opinando la persona fisica con debitoria mista subirebbe una disparità di trattamento perché, da una parte, l'esistenza di debiti “imprenditoriali” le impe- disce di accedere allo strumento ex art. 67 CCII ma, dall'altra, i debiti “consumeri- stici” vengono assimilati a quelli “imprenditoriali” ai fini della verifica dei limiti di- mensionali dell'impresa “minore”.
Tali assunti sono destituiti di fondamento.
La nozione di impresa minore è contenuta nell'art.2, co.1, lett.d) del CCII e tale disposizione, quando si tratti, come nel caso di specie, di imprenditore individuale, non pone (o presuppone) alcuna distinzione tra beni personali e beni aziendali, tra debiti assunti nell'attività d'impresa e debiti estranei all'attività d'impresa.
Non vi è, invero, alcuna discontinuità del Codice della Crisi di Impresa rispetto alla legge fallimentare. E conferma se ne trae dall'art.2 della legge delega per la ri- forma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza (L.55/17) che, per quanto qui rileva, ha previsto unicamente, quale principio generale, “l'assimila- zione del trattamento dell'imprenditore che dimostri di rivestire un profilo dimen- sionale inferiore a parametri predeterminati, ai sensi dell'articolo 1 del regio de- creto 16 marzo 1942, n. 267, a quello riservato a debitori civili, professionisti e consumatori, di cui all'articolo 9 della presente legge” (c.d. sovraindebitamento).
Il richiamo ai parametri predeterminati, di cui all'art.1 della L.267/1942, sot- tende il rinvio anche al modo in cui essi erano interpretati ed applicati dalla giuri- sprudenza di merito e di legittimità.
Del tutto fallace si rileva, pertanto, l'argomento tratto dalla giurisprudenza for- matasi sull'art.67 CCII, richiamata dal reclamante, che rileva unicamente ad altri fini
(ovvero per l'accesso agli strumenti di regolazione della insolvenza riservati al con- sumatore).
pagina 11 di 14 Deve darsi pertanto continuità all'insegnamento della Corte di Cassazione, ri- badito anche dopo l'entrata in vigore della legge sul sovraindebitamento, secondo cui ai fini de quibus “l'ordinamento italiano non distingue tra i debiti di un impren- ditore individuale, in ragione della natura civile o commerciale di essi, in quanto non consente limitazioni della garanzia patrimoniale in funzione della causa sot- tesa alle obbligazioni contratte, tutte ugualmente rilevanti sotto il profilo dell'espo- sizione del debitore al fallimento;
solo l'alterità soggettiva (ad esempio, in caso di impresa gestita tramite una società di capitale unipersonale) introduce un criterio diverso di imputazione dei rapporti obbligatori, in base al principio dell'autonomia patrimoniale perfetta” (cfr., fra le altre, Cass. civ. 8930-12; 1466-19).
Nel merito, è pacifico in base alle stesse allegazioni del reclamante che l'am- montare dei suoi debiti è ampiamente superiore alla soglia di 500 mila euro.
Infatti, anche in ipotesi prendendo per buona la minore quantificazione dei de- biti operata in sede di reclamo e, quindi, non considerando le pure pertinenti dedu- zioni contrarie del curatore della liquidazione giudiziale, il monte debiti è comunque pari ad euro 687.117,60 [euro 69.951,51 (debiti verso le ricorrenti) + euro 216.941,57
(debiti ) + euro 196.136,69 (debiti verso Banca di AN) + euro 65.591,76 CP_8
CP_1 (debiti verso avv. + euro 5.244,20 (debiti verso ) + euro 6.494,68 Parte_5
(debiti verso Banco OR) + euro 126.757,19 (debiti verso RR BA)].
Tanto basta al rigetto del reclamo.
Si può aggiungere, tuttavia, che il reclamante nemmeno ha offerto la prova, di cui era onerato, che l'attivo fosse inferiore ad euro 300.000,00, tenuto conto che nel reclamo ha quantificato il valore dei propri beni immobili e mobili registrati in euro
247.518,28, ma sulla base di una perizia (quanto ai beni immobili) risalente all'anno
2019; non ha denunciato al curatore l'esistenza di conti correnti, esistenza poi emersa in sede di verifiche ex art.492 bis cpc, con accertamenti ancora in corso;
non ha tenuto ex art.2214 c.c. il libro inventari e il libro giornale, senza dimostrare di essere un piccolo imprenditore, tanto non potendosi desumere ex se dall'iscrizione all'albo delle imprese artigiane;
ha prodotto, infine, il libro dei cespiti ammortizzabili pagina 12 di 14 in maniera parziale (solo 2 pagine), come contestato dalla curatela, e non nella sua integrità.
4. In conclusione, il reclamo va integralmente respinto, con conferma della sen- tenza impugnata.
Parte reclamante è condannata al pagamento delle spese di lite che, in difetto di notula in atti, sono liquidate nell'importo indicato in dispositivo (DM 55/14 e ss. mod.; parametri medi, fasi 1, 2, 4, parametro minimo fase 3, in assenza di istrutto- ria).
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico del reclamante del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, sezione seconda civile, definitivamente pronun- ciando, così provvede:
1) rigetta il reclamo;
2) condanna parte reclamante al pagamento delle spese di lite a favore della curatela della liquidazione giudiziale di , liquidate in euro 4.888,00 Parte_1 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (15%) ed accessori di legge (IVA e CAP, se dovuti);
3) condanna parte reclamante al pagamento delle spese di lite a favore di
[...]
, e liquidate in complessivi euro Parte_3 Controparte_4 CP_5
4.888,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (15%) ed acces- sori di legge (IVA e CAP, se dovuti).
Dà atto che sussistono a carico di parte reclamante i presupposti per il raddop- pio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
Manda alla Cancelleria per la notifica alle parti, per la comunicazione al tribu- nale e l'iscrizione nel registro delle imprese ex artt.45 e 51, comma 12 CCII.
Così deciso nella camera di consiglio del 8-4-2025.
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Carmine Capozzi Ludovico Delle Vergini
pagina 13 di 14 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente proces- suale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
- Ludovico Delle Vergini Presidente
- Carmine Capozzi Consigliere relatore
- Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 246/2025, con oggetto: RECLAMO
EX ART. 51 D. Lgs 14/2019- CCII, promossa
DA
(C.F. , residente in Montelupo Fio- Parte_1 C.F._1 rentino, Via del Piano n. 18, titolare dell'omonima impresa individuale (P.Iva n.
, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Lombardini (C.F. P.IVA_1
, pec fax: C.F._2 Email_1
02.39522351), con studio in Segrate, Via Monzese n. 21, giusta procura alle liti in calce al ricorso, con domicilio eletto presso la cancelleria della Corte d'Appello di
Firenze.
RECLAMANTE
CONTRO
pagina 1 di 14 (R.L.G. n.6/2025), in Controparte_1 persona del Curatore Dott.ssa con studio in Firenze, Via A. del Ca- Controparte_2 stagno n.16, autorizzata a stare in giudizio con provvedimento del G.D. del
23/02/2025, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Gori (Cod. Fisc.
– fax 0574.511139 – PEC vvocati. C.F._3 Em_2 Email_3 prato.it), ed elettivamente domiciliata in Firenze, Via A. del Castagno n.16, come da procura in calce alla comparsa di costituzione.
RECLAMATA
E
(C.F. , residente in [...]Controparte_3 C.F._4
Marittimo (LI), Via Dora Riparia n. 6, domiciliata per la lite in Livorno, Via Traversa
n. 2, presso l'Avv. Umberto Barbensi del Foro di Livorno (C.F.
; mail: ; pec: C.F._5 Email_4 Email_5 [...]
che la rappresenta e difende giusta procura alle Email_6 liti allegata al ricorso in primo grado, nonché C.F. Controparte_4 [...]
) e (C.F. ), domiciliate C.F._6 CP_5 CodiceFiscale_7 per la lite in Livorno, Scali Manzoni n. 19, presso lo studio dell'Avv. Gianluca Boiri- vant (C.F. - pec: C.F._8 Email_7 Email_8
dal quale sono rappresentate e difese in forza di procura allegata al ricorso
[...] in primo grado.
RECLAMATE
E
Pubblico Ministero – Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze
INTERVENUTO
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO:
Sentenza n. 8/2025 del Tribunale di FIRENZE pubblicata in data 9-1-2025.
CONCLUSIONI
pagina 2 di 14 Per la parte reclamante: “In rito - Accertare e dichiarare la nullità del decreto di convocazione emesso dal Giudice relatore in data 30.12.2024 e la violazione del diritto di difesa del Reclamante e per l'effetto revocare la sentenza n. 8/2025 di apertura della proce- dura di liquidazione giudiziale. Nel merito - accertare e dichiarare che il sig. Parte_2
titolare dell'omonima impresa individuale, non è soggetto alle disposizioni sulla liqui-
[...] dazione giudiziale in considerazione del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1 lett. d) CCII e per l'effetto revocare la sentenza n. 8/2025 di apertura della proce- dura di liquidazione giudiziale. In via istruttoria - Si chiede che l'Ecc.ma Corte voglia: a) disporre perizia contabile al fine di accertare il possesso congiunto da parte del Reclamante dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII;
b) ordinare l'acquisizione d'ufficio presso l' della documentazione relativa al compimento di Controparte_6 atti interruttivi della prescrizione. Con vittoria di spese e compensi”.
Per la curatela: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze - rigettare il reclamo avver- sario per i motivi esposti in atti;
- vinte le spese”.
Per , e “Voglia l'Ill.ma Controparte_3 Controparte_4 CP_5
Corte di Appello di Firenze rigettare il reclamo proposto dal sig. e respin- Parte_1
gere le richieste in rito, nel merito e in via istruttoria dallo stesso promosse nonché confer- mare l'esito del giudizio di primo grado. Con riserva di eccezioni e deduzioni, nonché di formulazione di ulteriori istanze istruttorie”.
Fatti di causa – Svolgimento del giudizio
1. Con sentenza n.8/2025, pubblicata il 9-1-2025, su ricorso congiunto di
[...]
, e il Tribunale di Firenze ha di- Parte_3 Controparte_4 CP_5 chiarato l'apertura della liquidazione giudiziale di Parte_1
2. Quest'ultimo ha proposto tempestivo reclamo ex art. 51 CCII, formulando, in sintesi, due motivi di impugnazione:
1) con il primo motivo, denuncia la sussistenza di un error in procedendo che aveva comportato la lesione del suo diritto di difesa, con conseguente nullità dell'in- tero procedimento e della sentenza.
pagina 3 di 14 Evidenzia, in particolare, che il Giudice relatore aveva esercitato la facoltà di abbreviare i termini di cui all'art. 41, commi 1 e 2 CCII, stabilendo in cinque i giorni che dovevano intercorrere tra la notifica del ricorso e del decreto di comparizione e la data d'udienza fissata al 7 gennaio 2025, in assenza di delega da parte del Presi- dente del Tribunale. Infatti, il provvedimento di designazione del Giudice relatore, pur menzionato nel fascicolo del procedimento unitario, non era in realtà presente, sicché in assenza del suddetto provvedimento di delega si deve ritenere che l'intero procedimento, celebrato con abbreviazione dei termini, sia affetto da nullità non sa- nabile con conseguente necessaria revoca della sentenza impugnata.
Denuncia, in ogni caso, che la tempistica del procedimento non gli aveva con- sentito di esercitare appieno il diritto di difesa: la notifica del ricorso e del decreto era stata eseguita il 31.12.2024 rispetto all'udienza fissata per il 7-1-2025; tuttavia, considerato che i giorni 1 e 6 gennaio sono festivi, e il 4 e 5 gennaio sono caduti quest'anno di sabato e domenica, aveva avuto soltanto due giorni per preparare le proprie difese.
Inoltre, le possibilità di difesa, già così fortemente limitate, erano state ulterior- mente compresse dal fatto che:
(a) le ricorrenti avevano integrato la documentazione allegata al ricorso con ul- teriori documenti depositati con nota telematica del 7.1.2025 e di cui lui (privo di assistenza tecnica e che non poteva accedere al fascicolo telematico) aveva preso vi- sione soltanto nel corso dell'udienza dell'8.1.2025 dietro esibizione ordinata dal Giu- dice relatore;
(b) all'udienza del 7.1.2025 aveva chiesto un termine per replicare alle produ- zioni documentali esibite da controparte in udienza ma aveva ottenuto soltanto il rinvio dell'udienza al giorno successivo nel corso della quale le ricorrenti avevano prodotto ulteriori documenti che lui aveva potuto visionare solo al momento;
(c) non aveva avuto l'effettiva (e non formalistica) possibilità di esaminare e replicare analiticamente alle risultanze dell'istruttoria presso le cancellerie decreti ingiuntivi ed esecuzioni immobiliari ordinata dal Giudice all'esito dell'udienza del 7 gennaio 2025.
pagina 4 di 14 Assume, pertanto, il reclamante che l'esercizio del suo diritto di difesa era stato ingiustamente sacrificato a beneficio dell'inerzia delle ricorrenti che, pur avendo ti- toli esecutivi non contestati a partire dall'anno 2019, avevano presentato istanza di liquidazione giudiziale soltanto dieci giorni prima della scadenza del termine ex art. 33 CCII e che, pertanto, il tribunale, nell'esercitare la facoltà di abbreviazione dei termini di cui all'art. 41 CCII, aveva operato “un cattivo bilanciamento tra le ragioni di urgenza e le concrete possibilità di difesa del debitore che sono state gravemente pregiudicate. Il suddetto vizio in rito ha impedito al Reclamante, che in sede di udienza ha contestato l'eccessiva brevità dei termini a difesa concessi, di svolgere compiutamente le proprie difese, che si esporranno nei prossimi paragrafi, volte a dimostrare come non ricorrano i presupposti per l'emissione della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale”.
2) Con il secondo motivo, denuncia la violazione degli artt.2 e 121 CCII, sull'as- sunto di essere un'impresa minore. Evidenzia, al riguardo, che la sentenza impu- gnata ha ritenuto superato il limite di € 500.000,00 relativo all'indebitamento dell'impresa individuale, ma in realtà ciò non è corretto.
Ad ogni buon conto, dovendo dimostrare il possesso congiunto dei noti requi- siti di legge, ha dedotto:
- Sui ricavi. L'esame delle dichiarazioni dei redditi evidenzia ricavi pari a: €
10.560,00 nel 2023, € 0 nel 2022, € 11.250,00 nel 2021, € 54.712,00 nel 2020 ed € 72.145,00 nel 2019. Non è stato, pertanto, mai superato il limite dei ricavi lordi di € 200.000,00.
- Sull'attivo patrimoniale. L'esame delle dichiarazioni dei redditi e dei conti economici dimostra – secondo il reclamante - che in nessuno dei tre esercizi precedenti l'attivo patrimoniale imputabile all'impresa individuale sia mai stato superiore ad € 300.000,00. Assume, a tal fine, che non possono essere valutati i beni immobili e mobili di proprietà personale, estranei all'esercizio dell'attività d'impresa, e che in ogni caso il valore di tali beni, come risultante dalla perizia prodotta con il reclamo, era inferiore al noto parametro.
- Sui debiti. La sentenza di primo grado aveva valorizzato i seguenti crediti:
pagina 5 di 14 -
1. I crediti delle ricorrenti: (per € 35.982,85), ( € CP_3 CP_4
24.755,17) e (per € 9.213,49) per € 69.951,51. I crediti non sono conte- CP_5 stati.
-
2. I crediti dell' per € 270.739,60 come da Controparte_6 estratto delle cartelle/avvisi acquisito presso l' Controparte_7
. Tuttavia, secondo il reclamante, parte di questi crediti era prescritto.
[...]
Egli aveva ricevuto da un unico atto interruttivo della prescrizione rap- CP_8 presentato dalla notifica in data 22.6.2024 del preavviso di fermo ammini- strativo, sicché erano prescritti (per prescrizione quinquennale) tutti gli inte- ressi e le sanzioni, correlati ai crediti erariali, maturati oltre il quinquennio, nonché i contributi dovuti all' (pure soggetti a prescrizione quinquen- CP_9 nale).
L'ammontare complessivo dei crediti prescritti, secondo il reclamante,
[...] ad euro 53.798.03, con conseguente riduzione del debito verso Pt_4
l'Agente della Riscossione ad euro 216.941,57.
3.- Il credito di Banca AN 1884 S.p.A., ora Illimity BA quale cessio- naria, per € 246.357,79.
Secondo il reclamante, il creditore, all'esito dell'esecuzione immobiliare RGE
290/2019, aveva incassato la somma di € 50.221,10 e, quindi, il residuo cre- dito ammonta oggi al minor importo di € 196.136,69. Inoltre, trattandosi di credito estraneo all'attività dell'impresa individuale, in quanto assunto nella sua qualità di consumatore, esso non può rilevare ai fini de quibus. CP_1
4. Il credito dell'Avv. per € 65.591,76.
Anche questo debito, secondo il reclamante, è estraneo all'esercizio della sua attività d'impresa.
5. Il credito di per € 5.244,20. Parte_5
6.- Il credito di Banco OR per € 71.785,00.
Il debito è estraneo all'attività di impresa, essendo stato assunto quale consu- matore. Esso, quindi, è irrilevante ai fini del parametro di cui all'art. 2, comma
1, lett. d) CCII. Inoltre, il suddetto credito è stato quasi integralmente estinto pagina 6 di 14 a seguito dell'avvenuto incasso da parte del Banco OR della somma di
€ 73.967,43 nell'esecuzione RGE 290/2019, residuando il minor debito di €
6.494,68.
7. Il credito di RR BA per € 126.757,19. Il credito è estraneo all'attività imprenditoriale in quanto assunto quale consumatore.
3.- La curatela della liquidazione giudiziale, costituitasi in giudizio, ha conte- stato le censure mosse dal reclamante nei confronti della sentenza impugnata, di cui ha chiesto la conferma.
Ha osservato, fra l'altro, che il diritto di difesa del debitore era stato rispettato tant'è vero che il aveva potuto presenziare all'udienza e depositare docu- Pt_1 menti;
che la pretesa del reclamante, quanto ai requisiti dimensionali, di voler tenere distinti i beni personali e i debiti assunti quale consumatore dai beni impiegati nell'attività d'impresa e dai debiti assunti quale professionista era del tutto priva di pregio giuridico, come da pacifica giurisprudenza della Corte di Cassazione;
che, quanto all'attivo patrimoniale, il debitore non aveva consegnato il libro inventari ed il libro giornale, e non vi era prova che l'attivo non fosse superiore ad €.300.000,00, dovendosi considerare tutti i beni, mobili ed immobili comunque riconducibili al ri- corrente, mentre nel reclamo il ricorrente aveva menzionato solo i beni immobili e il bene mobile registrato ma non anche le disponibilità esistenti sui conti corrente e conti depositi, la cui esistenza era emersa a seguito di verifica ex art.492 bis cpc;
che il registro dei beni ammortizzabili riportava soltanto le pagine n.26 e 27 e, quindi, era incompleto ed inidoneo a fornire prova alcuna;
che, quanto ai debiti, alcuna prova vi era della prescrizione dei crediti tributari nei termini allegati nel ricorso, nessuno sgravio essendo stato riconosciuto dall'Agente della riscossione, e il debito verso Banca AN era stato assunto nell'attività di impresa, come allegato dallo stesso reclamante nel giudizio d'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla pre- detta banca.
4.- Si sono costituite in fase di reclamo anche le ricorrenti in primo grado, che hanno contestato punto per punto l'impugnativa, chiedendone il rigetto.
pagina 7 di 14 5.- Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa è stata trattenuta in decisione in data 8-4-2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
1.- Il reclamo è infondato e va respinto, con conferma della sentenza impu- gnata.
2.- In ordine al primo motivo, va considerato che, se anche in ipotesi il provve- dimento di delega al giudice relatore fosse mancato, la Corte non potrebbe che dare seguito e continuità all'orientamento del giudice di legittimità, formatosi in sede di applicazione dell'art.15 L.F., ma applicabile anche all'art.41 CCII, secondo cui “nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, il mancato rispetto del termine di quindici giorni che deve intercorrere tra la data di notifica del decreto di convoca- zione del debitore e la data dell'udienza (come previsto dalla nuova formulazione dell'art. 15, comma 3, l.fall.) e la sua mancata abbreviazione nelle forme rituali del decreto motivato sottoscritto dal presidente del tribunale, previste dall'art. 15, comma 5, l.fall., costituiscono cause di nullità astrattamente integranti la viola- zione del diritto di difesa, ma non determinano - ai sensi dell'art. 156 c.p.c., per il generale principio di raggiungimento dello scopo dell'atto - la nullità del decreto di convocazione se, il debitore, pur eccependo la nullità della notifica, abbia attiva- mente partecipato all'udienza, rendendo dichiarazioni in merito alle istanze di fal- limento, senza formulare, in tale sede, rilievi o riserve in ordine alla ristrettezza del termine concessogli, né fornendo specifiche indicazioni del pregiudizio eventual- mente determinatosi, sul piano probatorio, in ragione del minor tempo disponibile“
(cfr., da ultimo, Cass. civ. 31353/22).
Facendo applicazione di tale principio di diritto al caso di specie, deve rilevarsi che l'attuale reclamante ha partecipato all'udienza del 7-1-2025, fissata per la discus- sione del ricorso diretto all'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale, nulla eccependo in ordine ad eventuali violazioni del suo diritto di difesa, ma anzi difendendosi attivamente nel merito dell'iniziativa.
pagina 8 di 14 In particolare, in tale udienza, l'attuale reclamante deduceva che “ l'impresa non supera i limiti e che pertanto non è soggetta a liquidazione giudiziale” e produ- ceva: “dichiarazione sottoscritta del rag. nella quale si riferisce Persona_1 che l'ammontare dei debiti + istanti è pari a € 335.000 nonché che non sono CP_8 superate le soglie dell'attivo e dei ricavi”; “dichiarazioni dei redditi anni 21, 22 e 23”
e “atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo della Banca di AN”.
Aggiungeva che “il credito del Banco OR è stato oggetto di un progetto di distribuzione nella relativa esecuzione, diversa da quella promossa dalla Banca di
AN”.
Sempre in tale udienza si opponeva alle nuove produzioni delle ricorrenti e chiedeva termine per replicare contestando sin da subito l'attendibilità dei docu- menti.
All'esito di tale udienza, il Giudice delegato autorizzava entrambe le parti ad integrare la documentazione e rinviava “all'udienza di domani 8.01.2025 ore 12.30”.
All'udienza del 8-1-2025 il depositava: “verbale 11.03.2022 di appro- Pt_1 vazione del progetto di distribuzione nella esecuzione immobiliare n. 290/2019; memoria dell'avv. datata 24.04.2019 nella causa R.G. 173/2014; comparsa di CP_10 costituzione di nuovo difensore nella causa R.G. 173/2014; parcella avv. del CP_10
22.02.2012; foto messaggi telefono, intestazione citazione e ricevute di pagamento avv. in date 15.12.2008, 13.02.2009, 16.03.2009; preavviso con car- CP_10 CP_8 telle allegate. Cancellazione Visura CCIAA Maremma e Tirreno di cessazione CP_9 unità locale”. Dichiarava, inoltre, “che i crediti portati all'evidenza dagli avv.ti
e Barbensi non possono fungere da prova rispetto ai debiti;
che il fermo CP_11 amministrativo di cui si parla è un preavviso contestato e relativo a cartelle a far data dal 2000” e chiedeva “il rigetto del ricorso non riconoscendo i crediti dei ri- correnti”.
Soltanto all'esito di tale udienza, dopo aver prodotto i documenti sopra indicati e fatto verbalizzare quanto sopra riportato, aggiungeva: “Dichiara altresì che il ter- mine a difesa è stato eccessivamente breve e tale da non consentire di produrre
pagina 9 di 14 tutta la documentazione necessaria”. Senza tuttavia specificare quali altri docu- menti avrebbe voluto produrre e non aveva potuto produrre per la brevità del rinvio concesso dall'udienza del 7-1 a quella dell'8-1-2025.
In sintesi, sia pure nel contesto della celere trattazione del procedimento, giu- stificata dalla prossima scadenza (il 10-1-2025) del termine annuale ex art.33 CCII, il reclamante ha esplicato pienamente il proprio diritto di difesa e, quindi, il motivo in esame va respinto.
3.- Anche il secondo motivo di reclamo è infondato.
Il reclamante non contesta il proprio stato di insolvenza ma assume di essere un'impresa minore, al riguardo sostenendo, in sintesi, che, a differenza della legge fallimentare, ai fini della qualificazione de qua il CCII richiederebbe di escludere dall'attivo patrimoniale i beni personali, non impiegati nell'attività d'impresa, e i de- biti estranei all'attività d'impresa.
Secondo il reclamante il CCII avrebbe introdotto un cambio di prospettiva ri- spetto alla legge fallimentare e la distinzione tra natura imprenditoriale o consume- ristica dei debiti sarebbe stata già ampiamente valorizzata dalla giurisprudenza nel decidere se la persona fisica con una debitoria mista (costituita da debiti attinenti all'attività imprenditoriale e debiti ad essa estranei) possa accedere allo strumento di cui all'art. 67 CCII.
La valutazione della natura delle obbligazioni sarebbe quindi decisiva per ne- gare l'accesso alle procedure del consumatore alla persona fisica avente una debito- ria cd. “mista”: il diniego deriva infatti dalla circostanza che, accanto a debiti consu- meristici e che tali restano, vi siano anche debiti maturati nell'ambito dell'esercizio dell'attività imprenditoriale. Ma se nel negare l'accesso alla procedura ex art. 67 CCII la distinzione tra debiti “imprenditoriali” e “consumeristici” è valorizzata e posta alla base della soluzione data dalla giurisprudenza, costituirebbe un'asimmetria non giu- stificabile che – al contrario – tale distinzione venga integralmente annullata allor- ché bisogna stabilire se un'impresa sia da considerare “minore” o meno.
pagina 10 di 14 Se quindi la distinzione tra debiti “imprenditoriali” e “consumeristici” deve es- sere valorizzata, “ciò deve avvenire – secondo il reclamante – non solo quando si tratta di ammettere o meno la persona fisica ad una procedura riservata al consu- matore ma, analogamente, anche quando si deve valutare se un'impresa abbia i requisiti per accedere alle procedure concorsuali riservate alle imprese “maggiori”.
Diversamente opinando la persona fisica con debitoria mista subirebbe una disparità di trattamento perché, da una parte, l'esistenza di debiti “imprenditoriali” le impe- disce di accedere allo strumento ex art. 67 CCII ma, dall'altra, i debiti “consumeri- stici” vengono assimilati a quelli “imprenditoriali” ai fini della verifica dei limiti di- mensionali dell'impresa “minore”.
Tali assunti sono destituiti di fondamento.
La nozione di impresa minore è contenuta nell'art.2, co.1, lett.d) del CCII e tale disposizione, quando si tratti, come nel caso di specie, di imprenditore individuale, non pone (o presuppone) alcuna distinzione tra beni personali e beni aziendali, tra debiti assunti nell'attività d'impresa e debiti estranei all'attività d'impresa.
Non vi è, invero, alcuna discontinuità del Codice della Crisi di Impresa rispetto alla legge fallimentare. E conferma se ne trae dall'art.2 della legge delega per la ri- forma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza (L.55/17) che, per quanto qui rileva, ha previsto unicamente, quale principio generale, “l'assimila- zione del trattamento dell'imprenditore che dimostri di rivestire un profilo dimen- sionale inferiore a parametri predeterminati, ai sensi dell'articolo 1 del regio de- creto 16 marzo 1942, n. 267, a quello riservato a debitori civili, professionisti e consumatori, di cui all'articolo 9 della presente legge” (c.d. sovraindebitamento).
Il richiamo ai parametri predeterminati, di cui all'art.1 della L.267/1942, sot- tende il rinvio anche al modo in cui essi erano interpretati ed applicati dalla giuri- sprudenza di merito e di legittimità.
Del tutto fallace si rileva, pertanto, l'argomento tratto dalla giurisprudenza for- matasi sull'art.67 CCII, richiamata dal reclamante, che rileva unicamente ad altri fini
(ovvero per l'accesso agli strumenti di regolazione della insolvenza riservati al con- sumatore).
pagina 11 di 14 Deve darsi pertanto continuità all'insegnamento della Corte di Cassazione, ri- badito anche dopo l'entrata in vigore della legge sul sovraindebitamento, secondo cui ai fini de quibus “l'ordinamento italiano non distingue tra i debiti di un impren- ditore individuale, in ragione della natura civile o commerciale di essi, in quanto non consente limitazioni della garanzia patrimoniale in funzione della causa sot- tesa alle obbligazioni contratte, tutte ugualmente rilevanti sotto il profilo dell'espo- sizione del debitore al fallimento;
solo l'alterità soggettiva (ad esempio, in caso di impresa gestita tramite una società di capitale unipersonale) introduce un criterio diverso di imputazione dei rapporti obbligatori, in base al principio dell'autonomia patrimoniale perfetta” (cfr., fra le altre, Cass. civ. 8930-12; 1466-19).
Nel merito, è pacifico in base alle stesse allegazioni del reclamante che l'am- montare dei suoi debiti è ampiamente superiore alla soglia di 500 mila euro.
Infatti, anche in ipotesi prendendo per buona la minore quantificazione dei de- biti operata in sede di reclamo e, quindi, non considerando le pure pertinenti dedu- zioni contrarie del curatore della liquidazione giudiziale, il monte debiti è comunque pari ad euro 687.117,60 [euro 69.951,51 (debiti verso le ricorrenti) + euro 216.941,57
(debiti ) + euro 196.136,69 (debiti verso Banca di AN) + euro 65.591,76 CP_8
CP_1 (debiti verso avv. + euro 5.244,20 (debiti verso ) + euro 6.494,68 Parte_5
(debiti verso Banco OR) + euro 126.757,19 (debiti verso RR BA)].
Tanto basta al rigetto del reclamo.
Si può aggiungere, tuttavia, che il reclamante nemmeno ha offerto la prova, di cui era onerato, che l'attivo fosse inferiore ad euro 300.000,00, tenuto conto che nel reclamo ha quantificato il valore dei propri beni immobili e mobili registrati in euro
247.518,28, ma sulla base di una perizia (quanto ai beni immobili) risalente all'anno
2019; non ha denunciato al curatore l'esistenza di conti correnti, esistenza poi emersa in sede di verifiche ex art.492 bis cpc, con accertamenti ancora in corso;
non ha tenuto ex art.2214 c.c. il libro inventari e il libro giornale, senza dimostrare di essere un piccolo imprenditore, tanto non potendosi desumere ex se dall'iscrizione all'albo delle imprese artigiane;
ha prodotto, infine, il libro dei cespiti ammortizzabili pagina 12 di 14 in maniera parziale (solo 2 pagine), come contestato dalla curatela, e non nella sua integrità.
4. In conclusione, il reclamo va integralmente respinto, con conferma della sen- tenza impugnata.
Parte reclamante è condannata al pagamento delle spese di lite che, in difetto di notula in atti, sono liquidate nell'importo indicato in dispositivo (DM 55/14 e ss. mod.; parametri medi, fasi 1, 2, 4, parametro minimo fase 3, in assenza di istrutto- ria).
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico del reclamante del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, sezione seconda civile, definitivamente pronun- ciando, così provvede:
1) rigetta il reclamo;
2) condanna parte reclamante al pagamento delle spese di lite a favore della curatela della liquidazione giudiziale di , liquidate in euro 4.888,00 Parte_1 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (15%) ed accessori di legge (IVA e CAP, se dovuti);
3) condanna parte reclamante al pagamento delle spese di lite a favore di
[...]
, e liquidate in complessivi euro Parte_3 Controparte_4 CP_5
4.888,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (15%) ed acces- sori di legge (IVA e CAP, se dovuti).
Dà atto che sussistono a carico di parte reclamante i presupposti per il raddop- pio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
Manda alla Cancelleria per la notifica alle parti, per la comunicazione al tribu- nale e l'iscrizione nel registro delle imprese ex artt.45 e 51, comma 12 CCII.
Così deciso nella camera di consiglio del 8-4-2025.
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Carmine Capozzi Ludovico Delle Vergini
pagina 13 di 14 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente proces- suale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 14 di 14