Ordinanza presidenziale 20 dicembre 2019
Sentenza 27 ottobre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 27/10/2021, n. 1288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1288 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/10/2021
N. 01288/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01203/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1203 del 2008, proposto da
EF TO, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Bucci, con domicilio eletto presso il suo studio in Dolo, via Cairoli, 129;
contro
Comune di Chioggia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Debora Perini e Umberto Balducci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 17114 del 27.3.2008, emesso dal Dirigente del Settore edilizia privata del Comune di Chioggia, di diniego di permesso edilizio in sanatoria-condono;
nonché di ogni altro atto ad esso connesso, presupposto o conseguente, ivi espressamente compresi a) il preavviso, ex art. 10 bis , l. n. 241/1990, del 7.11.2007, b) il parere negativo della C.E.C. del 18.11.2007; c) il verbale di Sopralluogo dei Vigili urbani del 12.7.2005;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Chioggia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza di smaltimento dell’arretrato del giorno 19 ottobre 2021, tenutasi ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis c.p.a., il dott. Paolo Nasini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, proprietario di un appezzamento di terreno sito in Chioggia (VE), via Foscarini, catastalmente individuato al Fg. 42, mapp. 790 e 843, ha realizzato, in mancanza della necessaria concessione edilizia, un fabbricato.
Con istanza recante il numero di protocollo comunale prot. n. 25281 del 3.04.2004, quindi, il ricorrente ha presentato al Comune di Chioggia domanda di condono edilizio ai sensi del d.l. n. 269 del 2003, avente ad oggetto la costruzione di nuovo fabbricato in lamiera con infissi in legno, di 80 mq, con destinazione d’uso residenziale.
In data 12 luglio 2005, la polizia Municipale di Chioggia, nel corso di un sopralluogo, ha accertato che:
- le opere erano diverse da quelle oggetto di condono nella fattispecie trattandosi di fabbricato con struttura portante in laterizio e copertura in legno a due falde e recinzione in cls con fondazione in c.a., asserendo che <<le opere oggetto di condono allo stato non sono più presenti>>;
- il fabbricato risultava avere dimensioni di mt. 10,00 x 9,40 x 4,50 di altezza massima al colmo, con struttura in mattoni alveolari tipo poroton da cm. 25 di spessore, su di una fondazione in platea di calcestruzzo armato e copertura in legno a due falde di cui manca solo il manto di tegole; internamente l'edificio risultava al grezzo avanzato, già diviso in stanze con tramezze in laterizio intonacate e con predisposti gli allacciamenti agli impianti elettrici ed idrico-sanitari; sul lato sud dell'area era stata realizzata una recinzione in cls alta cm.30 su di una fondazione continua; il manufatto risultava mascherato da una serie di lamiere in ferro ondulato di precario posizionamento (non risultavano assolutamente ossidate);
- la domanda di definizione illeciti edilizi con prot.n.25281/2004 risultava presentata per una struttura in lamiera posta sullo stesso sedime di quella rilevata, ma con dimensioni e forme diverse da quella realizzata;
- l'opera era stata realizzata in assenza del permesso di costruire in zona individuata, secondo il vigente PRG Z.O.P., "F.2" di rispetto delle infrastrutture territoriali, in violazione dell'art. 10, d.p.r. n. 380 del 2001 e in assenza di autorizzazione ambientale, ricadendo in area sottoposta a vincolo architettonico-ambientale ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004.
In data 18.9.2007, la Commissione edilizia, si è espressa negativamente sull’istanza di condono <<in quanto l'opera non risulta conforme per materiali e tipologia>>.
Con nota prot. n. 63205 del 7.11.2007, il Comune di Chioggia ha inviato il preavviso di diniego ex art. 10 bis , l. n. 241 del 1990, fondato sul fatto che:
- si tratta di opere realizzate dopo l’imposizione del vincolo ambientale e non conformi alle norme degli strumenti urbanistici, art. 13/A N.T.A. del P.r.g. vigente al momento della loro realizzazione (ex art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/03);
- al momento del sopralluogo del Comando di Polizia Locale, in data 17 luglio 2005, le opere accertate erano diverse da quelle oggetto di condono e nella fattispecie “fabbricato con struttura portante in laterizio e copertura in legno a due falde”, sicché le opere oggetto di condono non erano più presenti;
- la Commissione edilizia Comunale (CEC) aveva espresso parere contrario in quanto l’opera non risultava conforme per materiale e tipologia.
Il difensore di parte ricorrente, quindi, ha inviato delle osservazioni, evidenziando come:
a) non vi era stata una demolizione con nuova costruzione, in quanto erano state eseguite "necessarie" opere di "rifodera interna", che la stessa amministrazione (e la A.U.L.S.S.) avrebbe imposto al fine dell'abitabilità finale e che erano state realizzate alla luce della facoltà di completamento ex art. 35, comma 8, l. n. 47 del 1985, dovendosi ritenere la costruzione residenziale "completata" quando sia arrivata allo stato "grezzo", nelle sue strutture volumetriche e nelle sue tamponature, determinanti la sua sagoma esterna e la sua volumetria;
b) le opere di coibentazione interna non necessitano di una concessione edilizia autonoma, bensì semplicemente della autorizzazione edilizia, trattandosi di intervento di manutenzione straordinaria di opera esistente, avente funzione igienico-sanitaria e indispensabile.
In data 2.4.2008, il Comune di Chioggia ha notificato il diniego di condono motivato ribadendo le medesime argomentazioni indicate nella comunicazione di motivi ostativi e precisando che le osservazioni di parte ricorrente non sono accoglibili <<in quanto le opere eseguite non possono essere considerate come un completamento funzionale, ma come una ricostruzione dell’immobile con caratteristiche diverse da quelle originali>>.
Avverso i provvedimenti indicati in epigrafe, pertanto, parte ricorrente ha proposto impugnazione, con ricorso depositato in data 24 giugno 2008, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:
1. secondo parte ricorrente, il provvedimento sarebbe illegittimo in quanto le osservazioni ex art. 10 bis inviate al Comune avrebbero dovuto essere esaminate e valutate anche dalla CEC, al fine di un'eventuale revisione del parere da essa precedentemente emesso;
2. secondo parte ricorrente, il presupposto ostativo (ex art. 32, d.l. n. 269 del 2004) addotto a motivazione del diniego a) non sarebbe stato precisato e b) sembrerebbe non rientrare nemmeno in quei vincoli statali o regionali che, soli, possono impedire l'accoglimento dell'istanza di condono; in particolare, il vincolo derivante dal P.G.R. sarebbe superabile con parere ex art. 32, l. n. 47 del 1985, se non, addirittura, già decaduto, mentre non risulterebbe alcun vincolo ambientale ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, nonché dell’art. 32, d.l. n. 269 del 2003, il cui comma 27, lett. d), fa riferimento esclusivamente ai vincoli ambientali di fonte statale o regionale, vincoli che il provvedimento impugnato non individuerebbe in modo preciso;
3. per quanto concerne il contrasto con l’art. 13/a delle N.T.A. del P.R.G., parte ricorrente lamenta l’omessa precisa indicazione della disposizione effettivamente violata; in merito al parere negativo della C.E.C., non sarebbe stato esplicitato il parametro rispetto al quale valutare la ritenuta non conformità della tipologia dei materiali della costruzione.
4. il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo in quanto fondato su una ricostruzione fattuale errata, poiché non vi sarebbe alcuna "nuova" costruzione, il ricorrente avendo esclusivamente realizzato una cosiddetta "rifodera interna" in mattoni (per ragioni di risparmio energetico e igienico-sanitarie), necessaria per ottenere il certificato di agibilità (post condono); la realizzazione della rifodera e l’eliminazione delle lamiere esterne, in tal senso, non avrebbe determinato un mutamento o un aumento di volumetria o della sagoma dell'opera oggetto del condono edilizio in essere; rileverebbe, invece, il fatto che l'opera fosse stata "finita", cioè completata nelle sue strutture essenziali (tanto quelle laterali, che la copertura), con quella identità di volumetria, di sagoma e di sedime, esistenti all'epoca stabilita dalla normativa e della domanda di sanatoria; la tamponatura, peraltro, costituirebbe un intervento di manutenzione straordinaria, ex art. 3, lett. b), del T.U. dell'Edilizia; l’intervento in questione sarebbe stato ammissibile ai sensi dell’art. 35, comma 8, l. 28 febbraio 1985, n. 47.
Si è costituito in giudizio il Comune di Chioggia, contestando l’ammissibilità e fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Le parti hanno depositato memorie difensive.
All’esito dell’udienza di smaltimento dell’arretrato del 19 ottobre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Sulla eccezione di parziale inammissibilità del ricorso sollevata dal Comune di Chioggia con riferimento agli atti endoprocedimentali impugnati.
L’eccezione di parziale inammissibilità del ricorso sollevata dal Comune di Chioggia è infondata, in quanto parte ricorrente ha impugnato gli atti endoprocedimentali (non in via autonoma, ma) unitamente al provvedimento lesivo (in questo senso, ex plurimis , T.A.R. Lombardia, sez. II, 05 marzo 2020, n.439).
2. Nel merito.
Preliminarmente, occorre rammentare il principio giurisprudenziale in forza del quale <<nell'ambito di un giudizio amministrativo, in presenza di un atto plurimotivato è sufficiente il riscontro della legittimità di una delle autonome ragioni giustificatrici della decisione amministrativa, per condurre al rigetto dell'intero ricorso in considerazione del fatto che anche in caso di fondatezza degli ulteriori motivi di doglianza riferiti alle distinte rationes decidendi poste a fondamento del provvedimento amministrativo, questo non potrebbe comunque essere annullato in quanto sorretto da un'autonoma ragione giustificatrice confermata>> (Cons. Stato, sez. IV, 30/08/2021, n.6115, Cons. Stato, sez. VI, 18 febbraio 2021, n. 1468; sez. VI, 10 aprile 2020, n. 2366; sez. V, 12 marzo 2020, n. 1762; 12 febbraio 2020, n. 1101).
Nel caso di specie, risulta assorbente la questione relativa alla sostanziale difformità del fabbricato, così come indicato nella richiesta di condono, rispetto a quello esistente al momento dell’adozione del provvedimento impugnato, per come accertato e descritto a seguito del sopralluogo del Comando di Polizia Locale, in data 17 luglio 2005.
È pacifico, infatti, che il manufatto in questione, al momento del sopralluogo, presentasse una serie di elementi difformi rispetto al fabbricato descritto e documentato nell’istanza di sanatoria.
D’altronde, come dedotto nel quarto motivo di ricorso ricordato nella parte in fatto che precede, parte ricorrente asserisce la sostanziale identità dei due fabbricati, ritenendo le difformità rilevate mere modifiche necessarie per ottenere il certificato di agibilità (post condono) e comunque legittimate dalla previsione dell’art. 35, comma 8 ( rectius comma 14, nella versione vigente ratione temporis ), l. n. 47 del 1985.
Ai sensi di tale disposizione, d’altronde, <<decorsi centoventi giorni dalla presentazione della domanda e, comunque, dopo il versamento della seconda rata dell'oblazione, il presentatore dell'istanza di concessione o autorizzazione in sanatoria può completare sotto la propria responsabilità le opere di cui all'art. 31 non comprese tra quelle indicate dall'art. 33. A tal fine l'interessato notifica al comune il proprio intendimento, allegando perizia giurata ovvero documentazione avente data certa in ordine allo stato dei lavori abusivi, ed inizia i lavori non prima di trenta giorni dalla data della notificazione>>.
La norma consente, eccezionalmente, l’esecuzione di opere, ma nei limiti e previo puntuale espletamento della procedura sopra indicata.
Al riguardo, occorre rammentare l’insegnamento secondo il quale <<in presenza di manufatti abusivi non sanati né condonati, gli interventi ulteriori (pur se riconducibili, nella loro oggettività, alle categorie della manutenzione straordinaria, della ristrutturazione o della costruzione di opere costituenti pertinenze urbanistiche), ripetono le caratteristiche d’illiceità dell'opera abusiva cui ineriscono strutturalmente, giacché la presentazione della domanda di condono non autorizza l'interessato a completare ad libitum e men che mai a trasformare o ampliare i manufatti oggetto di siffatta richiesta, stante la permanenza dell’illecito fino alla sanatoria. Da ciò discende appunto l’impossibilità della prosecuzione dei lavori abusivi a completamento di opere che, fino al momento d’eventuali sanatorie, sono e restano comunque illecite, donde l’obbligo del Comune di ordinarne (come nella specie) la demolizione, tranne che tal prosecuzione avvenga nel rispetto delle procedure poste dall'art. 35 della l. 28 febbraio 1985 n. 47, ancora applicabile grazie ai rinvii operati dalla successiva legislazione condonistica e che, a queste condizioni, non esclude la definizione del condono (cfr., per tutti, Cons. St., VI, 14 agosto 2015 n. 3943; id., II, 5 dicembre 2019 n. 8314)>> (Cons. Stato, sez. VI, 10 giugno 2021, n. 4473).
Secondo Cons. Stato, sez. VI, 12 ottobre 2020, n. 6060 <<i medesimi principi circa il carattere di stretta interpretazione delle speciali norme in tema di condono, con conseguente inammissibilità del tentativo di estensione analogica oltre il chiaro perimetro normativo, valgono anche con riferimento all’invocata mutabilità delle opere che sarebbe consentita dall’art 35…..In linea generale, in presenza di manufatti abusivi non sanati né condonati, gli interventi ulteriori (sia pure riconducibili, nella loro oggettività, alle categorie della manutenzione straordinaria del restauro e/o del risanamento conservativo, della ristrutturazione, della realizzazione di opere costituenti pertinenze urbanistiche), ripetono le caratteristiche di illegittimità dell'opera principale alla quale ineriscono strutturalmente, sicché non può ammettersi la prosecuzione dei lavori abusivi a completamento di opere che, fino al momento di eventuali sanatorie, devono ritenersi comunque abusive, con conseguente obbligo del Comune di ordinarne la demolizione; ciò non significa negare in assoluto la possibilità di intervenire su immobili rispetto ai quali pende istanza di condono, ma solo affermare che, a pena di assoggettamento alla medesima sanzione prevista per l'immobile abusivo cui ineriscono, ciò deve avvenire nel rispetto delle procedure di legge, ovvero segnatamente dell' art. 35, l. n. 47 del 1985, ancora applicabile per effetto dei rinvii operati dalla successiva legislazione condonistica>>.
Nel caso di specie, dagli atti di causa risulta una modifica sia della superficie (94 mq anziché 80), sia dei materiali, che della sagoma del fabbricato (come si evince dal tetto a falde che ha sostituito quello in lamiera piatto, evidenziato nella documentazione fotografica allegata alla richiesta di condono), e, più in generale, la consistenza delle opere poste in essere e dell’immobile come descritto nel verbale di sopralluogo, rispetto a quello oggetto di istanza di condono, impediscono di ricondurre le modifiche in questione all’ipotesi del “mero completamento”.
In ogni caso, quand’anche si potessero sussumere le opere contestate nell’ipotesi del “mero completamento”, è dirimente il fatto che parte ricorrente non abbia in alcun modo dimostrato di aver rispettato puntualmente l’iter procedurale disciplinato dall’art. 35 citato: in particolare, non risulta che il ricorrente abbia notificato, in via preventiva, al Comune il proprio intendimento, allegando perizia giurata ovvero documentazione avente data certa in ordine allo stato dei lavori abusivi, e iniziato i lavori non prima di trenta giorni dalla data della notificazione.
Risulta, infatti, dagli atti, solo la comunicazione da parte del TO del 8 agosto 2005, successiva però all’esecuzione dei lavori, e successiva altresì al sopralluogo effettuato dalla Polizia Municipale in data 12 luglio 2005 e alla conseguente ordinanza di sospensione lavori del 25 luglio 2005.
Quanto sopra esposto, pertanto, è sufficiente ad escludere la condonabilità dell’opera, con conseguente rigetto del ricorso.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Marco Rinaldi, Presidente
Paolo Nasini, Referendario, Estensore
Luca Emanuele Ricci, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Marco Rinaldi |
IL SEGRETARIO