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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/11/2025, n. 2248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2248 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 1906/ 2025
TRA
nata a [...] il [...] Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. CIMMINO GABRIELE presso il cui studio elettivamente domicilia in Indirizzo Telematico Ricorrente E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall' avv.to MENAFRA GIUSEPPINA con il quale elettivament e domicilia in VIA MEZZACAPO 221/B SALA CONSILINA Resistente
NONCHE'
, in persona del Controparte_2
Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Azzano, ed elettivamente domiciliato a Napoli (NA) in Via de Gasperi n. 55 presso l'Avvocatura I.N.P.S.; Resistente RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo, ritualmente depositato e notificato, parte ricorrente ha chiesto l'annullamento della intimazione di pagamento indicata in relazione all'avviso di pagamento anch'esso indicato in ricorso. Si sono costituiti l' e l'INPS chiedendo il rigetto del ricorso per le Controparte_1 motivazioni di cui alla memoria difensiva. La presente sentenza viene emessa a seguito di riserva assunta ex art. 127 ter c.p.c. all'esito del deposito di note. In via pregiudiziale, si deve rilevare che, da una interpretazione complessiva dell'atto si evince che vengono impugnati solamente i crediti previdenziali 1 indicati nella intimazione di pagamento in relazione all'avviso di addebito indicato in dispositivo, nessun problema ponendosi, quindi, in ordine alla giurisdizione ed alla competenza del presente giudice. Ancora in via pregiudiziale deve rilevarsi che nel caso di specie non si deve dichiarare la nullità dell'atto introduttivo (questione che, come è noto, è rilevabile anche d'ufficio) poiché, in base ad una lettura complessiva dello stesso, possono ritenersi sufficientemente determinati il petitum e la causa petendi (cfr. anche Cass.SS.UU. 6140/93 e 8839/02: “Per aversi nullita' del ricorso introduttivo di cui all'art. 414 cod. proc. civ., non e' sufficiente l'omessa indicazione in modo formale dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, ma e' necessario che sia omesso o del tutto incerto il "petitum" sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, da compiersi anche d'ufficio e anche in grado di appello (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva escluso la nullita' del ricorso introduttivo per la errata indicazione del contratto collettivo applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio e per la mancata specificazione del tipo di contratto di arruolamento a tempo indeterminato invocato dal ricorrente).”. In particolare risultano sufficientemente individuati gli atti impugnati cioè la intimazione di pagamento e l' atto presupposto e le relative motivazioni. Sempre in via pregiudiziale si deve osservare, pur riconoscendo la controversia della questione, che la espressa previsione del fatto che la (ente pubblico economico) dal 1 luglio Controparte_1
2017 subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, dell'Equitalia, poiché disciplina, al di là di ogni considerazione in merito alla ricostruzione della natura della vicenda in parola, le conseguenze sui rapporti processuali pendenti, stabilendo espressamente il subentro del nuovo soggetto, ad avviso del presente giudice comporta l'automatica prosecuzione del giudizio con la medesima. Si tratta infatti di una successione ex lege e, quindi, necessariamente conosciuta dal giudice non essendo necessaria una dichiarazione di natura “negoziale” per proseguire (o interrompere) il giudizio. Ancora in via pregiudiziale si deve osservare che, poiché si contesta sia la sussistenza del credito, oggetto della intimazione di pagamento e degli atti presupposti, che degli asseriti vizi dei medesimi atti, deve affermarsi sia la legittimazione passiva dell'INPS che della , già Equitalia Controparte_1
(cfr. anche Cass. 3242/07:” Nell'ambito del contenzioso tributario perché il concessionario alla riscossione sia l'unico legittimato a contraddire non è sufficiente che sia oggetto di ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale un atto da lui formato, ma è necessario che si deduca che tale atto è viziato da errori a lui imputabili. Deve trattarsi, cioè, di vizi propri della cartella di pagamento e dell'avviso di mora. Rientra fra queste ipotesi la emissione di avviso di mora non preceduto dalla (rituale) notifica dell'atto impositivo. Il concessionario, infatti, deve accertarsi della esistenza e ritualità di tale notifica prima di emettere l'avviso di mora. Deriva, da quanto precede, pertanto, che è inammissibile il ricorso proposto soltanto avverso l'ufficio impositore qualora venga dedotta la illegittimità dell'avviso di mora per omessa pregressa notifica dell'avviso di accertamento. (Nella specie, in cui il
2 giudizio di primo grado e di appello si erano svolti unicamente nel contraddittorio dell'Ufficio finanziario, la Suprema Corte, in applicazione del principio di cui sopra, ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata per inammissibilità del ricorso introduttivo).“). In relazione alla legittimazione dell'ente titolare del credito in ordine alle censure relative appunto alla sussistenza dello stesso cfr. anche Cass. 5532/08. Appare, a questo punto, opportuno premettere che la Corte di legittimità ha elaborato uno "schema" di tutela e di rimedi esperibili che può essere utilizzato anche nella materia che si sta esaminando, come per l'appunto si desume dalla sentenza n. 21863/2004, anche se quest' ultima ha specificatamente trattato solo l'aspetto dell'opposizione agli atti esecutivi. I rimedi esperibili sono: a) l' opposizione per motivi inerenti il merito della pretesa o per vizi di formazione del ruolo ex art. 24, commi 5° e 6° d.leg.vo n.46/99, da proporsi entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica dell' avviso;
b) la opposizione ex art.29, da qualificarsi come opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c., per omessa o inesistente notifica dell'avviso o per fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo, che può essere proposta in ogni tempo fino all'espropriazione e può riguardare anche la prescrizione;
c) l'opposizione ex art.29, da qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c., per dedurre vizi di notifica o di regolarità formale della cartella, da proporsi nel termine perentorio di 20 giorni dalla notifica della cartella esattoriale stessa. La presente impugnazione deve, quindi, ritenersi ammissibile. Orbene risulta non specificamente contestato e, comunque, emerge dagli atti depositati che l'avviso di addebito 371 2014 00156217 52 000, atto presupposto della intimazione di pagamento oggetto della presente controversia, è stato revocato dalla sentenza n° 699/2025 di questo tribunale. Con riferimento all'onere della prova appare superfluo sottolineare che:” In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorchè sia convenuto in giudizio di accertamento negativo. Ne consegue che nel giudizio promosso da una società per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall'INPS sulla base di verbale ispettivo, incombe sull'Istituto previdenziale la prova dei fatti costitutivi del credito preteso, rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha escluso che incombesse sulla società promotrice del giudizio di accertamento negativo del credito contributivo dell'INPS l'onere di provare l'inesistenza, dovendosi escludere che alle dichiarazioni dei lavoratori riportate nel verbale ispettivo potesse attribuirsi efficacia probatoria). (cfr. Cass. 12108/2010). Nessuna prova è stata, quindi, data nel presente giudizio del fondamento della pretesa contributiva essendo venuto meno l'atto presupposto. Non può che conseguirne la illegittimità del provvedimento impugnato in relazione all'atto presupposto. Al riguardo anche qualora la sentenza in parola non fosse passata in giudicato sarebbe comunque esecutiva facendo venir meno l'efficacia dell'atto presupposto (nessun ulteriore approfondimento è quindi necessario al riguardo).
3 Sotto questo profilo per ragioni di mera completezza si rileva che il venir meno dell'efficacia dell'atto presupposto non può che determinare la revoca della intimazione di pagamento per la parte in cui allo stesso si riferisce (cfr. anche Tribunale Salerno sez. lav., 05/12/2019, n.2809:”L'intimazione di pagamento assolve due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto, consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda funzione è eventuale, ha natura sostanziale, e consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva, ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale. Pertanto il contribuente, il quale lamenti che la notificazione dell'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti prodromici, ha la possibilità di promuovere l'azione nei confronti del solo ente concessionario eccependo unicamente la nullità dell'atto consequenziale o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto ( non notificato) per contestare radicalmente la pretesa contributiva.”). Non sembra poi applicabile a crediti previdenziali il regime di cui all' art. 1 commi 537-543 della L. 228/12, dettato per i crediti tributari, dato che comunque la previsione di una decadenza, limitando il diritto di difesa costituzionalmente tutelato, non è, come è noto, suscettibile di interpretazione analogica e quindi non potrebbe essere estesa ai crediti previdenziali (a prescindere da altre questioni relative alla interpretazione della norma in parola). Comunque ed il rilievo appare tranchant, nel caso in esame vi è stata una successiva intimazione di pagamento che determina evidentemente l'interesse ad agire. Ogni altra argomentazione svolta dalle parti risulta assorbita dalle considerazioni che precedono. Le spese del giudizio debbono seguire la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo nei confronti di tutti i resistenti. In particolare non può non rilevarsi che l' nonostante l'annullamento Controparte_1 dell'avviso di addebito ha chiesto il rigetto del ricorso nel presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica definitivamente pronunziando ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede, accoglie il ricorso e per l'effetto:
1) revoca l'intimazione di pagamento n° 07120250015621752000 in relazione al credito di cui all' avviso di addebito n° 37120140015621752000 formato dall'I.N.P.S;
2)condanna in solido l'INPS e l' Controparte_3
, in persona dei legali rappresentanti p.t., al pagamento delle spese
[...]
4 processuali che liquida in complessivi € 1560,00, oltre spese generali del 15
% e oneri di legge, con attribuzione per distrazione;
3) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c.. Torre Annunziata 12/11/2025
IL GIUDICE
(dott. Giovanni Favi)
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