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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 03/03/2025, n. 763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 763 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3134/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fiorenzo Zazzeri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3134/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROMEI Parte_1 C.F._1 STEFANO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. ROMEI STEFANO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRUCOLI Controparte_1 C.F._2 CARLO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FELICE FONTANA 42 50144 FIRENZEpresso il difensore avv. BRUCOLI CARLO (C.F. , con il patrocinio dell'avv. BRUCOLI Parte_2 C.F._3 CARLO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FELICE FONTANA 42 50144 FIRENZEpresso il difensore avv. BRUCOLI CARLO
MARIA RA TI (C.F. ) C.F._4
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio , e OT MA Parte_1 Controparte_1 Parte_2
IA con atto di citazione in cui veniva esposto: che il ereditava dal padre Parte_1 Per_1
, insieme alla seconda moglie dello stesso OT MA IA ( sposata dal dopo il
[...] Parte_1 decesso della madre dell'attore), un complesso di beni mobili ed immobili;
che il patrimonio ereditario veniva diviso con la sentenza n. 2784/16 di questo Tribunale,che assegnava in proprietà esclusiva alla OT abitazione di tipo ultrapopolare posta in Comune di Pelago, Via di Magnale n. 10, confinante su un lato con fabbricato bifamiliare di proprietà di e che Controparte_1 Parte_2 l'abitazione suddetta era sempre stata nel possesso della OT;
che il 10.7.20 il aveva preso Parte_1 cognizione di atto di precetto per € 22.443,17 fondato su ordinanza del 16.12.19 del Tribunale di Firenze che , accogliendo ricorso per denuncia di danno temuto presentato ai sensi dell'art. 1172 c.c. dal e dalla aveva ordinato alla OT ed al , che non si erano costituiti nel CP_1 Pt_2 Parte_1 procedimento, di eseguire le opere di messa in sicurezza dell'immobile di Via di Magnale n. 10 e condannato gli stessi a rimborsare in favore dei ricorrenti le spese di lite e di CTU ed aveva posto a loro carico la somma di € 500,00 per ogni settimana di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
che la sentenza n. 2784/16, non trascritta, era stata impugnata ed era stata confermata dalla sentenza della Corte di Appello n. 1202/22, passata in giudicato.
Il chiedeva pertanto che venisse accertato: che lo stesso non era responsabile dei fatti posti a Parte_1 fondamento del ricorso presentato da e e neppure del ritardo nell'adempimento di CP_1 Pt_2 quanto disposto con l'ordinanza del 16.12.19, quantomeno dal passaggio in giudicato della sentenza n. 1202/22; che nel rapporto interno unica responsabile dei fatti di cui al ricorso ex art. 1172 c.c. era la
OT, che pertanto doveva essere condannata a rimborsare in favore del quanto versato in Parte_1 favore di e . CP_1 Pt_2
Mentre la OT si rendeva contumace in giudizio il e la resistevano alla domanda CP_1 Pt_2 chiedendone il rigetto.
All'udienza del 29.2.24 , su istanza di parte attrice ,il Giudice modificava l'ordinanza del 16.12.19 riducendo la penale ad € 100,00 a settimana dal gennaio del 2021.
I convenuti presentavano reclamo al Collegio che con ordinanza dell'8.4.24 modificava l'ordinanza del 29.2.24 fissando la decorrenza della riduzione dell'importo dovuto ai sensi dell'art. 614bis c.p.c. dal febbraio del 2023.
La causa , non comparsa la OT a rispondere all'interrogatorio formale deferitole dall'attore ed assunte prove per testi, è stata quindi ritenuta in decisione.
Il ricorso cautelare veniva presentato da e deducendo che lo stato di abbandono in CP_1 Pt_2 cui si trovava l'immobile di proprietà dei convenuti , adiacente a quello di loro proprietà, determinava una situazione di pericolo per danni alle loro cose e per l'incolumità delle persone.
L'ordinanza del 16.12.19 che ha accolto il ricorso di e qualificato come proposto CP_1 Pt_2 ex art. 1172 c.c. e 700 c.p.c.- nei confronti del e della OT, ordinando loro di eseguire i Parte_1 lavori di messa in sicurezza dell'immobile di loro proprietà, in conformità col disposto dell'art. 669- octies c.p.c. comma 6 c.p.c. non ha fissato il termine per l'inizio del giudizio di merito, termine che in effetti non sussiste:peraltro, come stabilisce l'ultima parte del comma suddetto, ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito.Il provvedimento cautelare del 16.12.19 non è stato oggetto di reclamo.
Il giudizio di merito è stato iniziato dal con l'atto introduttivo della presente causa notificato Parte_1 nel febbraio del 2023.Con la causa di merito il chiede che venga accertato: che lo stesso non Parte_1 è mai stato e non era nella primavera del 2019, all'epoca di presentazione del ricorso,nel possesso dell'immobile di Via Magnale n. 10 e che quindi non poteva essere destinatario del provvedimento pagina 2 di 5 cautelare del 16.12.19; che in ogni caso il non aveva la possibilità materiale e giuridica di Parte_1 intervenire sull'immobile in quanto lo stesso era posseduto in via esclusiva dalla OT e per giunta era stato assegnato alla stessa in proprietà esclusiva con la sentenza n. 2784/16 di questo Tribunale;
che pertanto il non può essere tenuto al pagamento della penale di € 500,00 settimanale di cui Parte_1 all'ordinanza cautelare, quantomeno dal passaggio in giudicato della sentenza di appello;
il diritto del di essere rimborsato dalla OT di quanto tenuto a pagare a e Parte_1 CP_1 Pt_2
In sostanza il deduce la propria carenza di legittimazione passiva riguardo al procedimento Parte_1 cautelare.
Il e la resistono alla domanda eccependo che il non ha fatto valere le sue CP_1 Pt_2 Parte_1 ragioni prima della presente causa né con reclamo né con istanza di revoca o modifica ai sensi dell'art. 669decies c.p.c. e. altresì l'inopponibilità della pronuncia di primo grado nella causa di divisione che non era stata trascritta alla data del cautelare.
Già è stato rilevato che riguardo ai procedimenti cautelari di cui all'art. 669octies c.p.c. comma 6 , come quello in oggetto, non è fissato alcun termine per l'inizio del giudizio di merito.
Inoltre la giurisprudenza afferma il principio che il giudizio di merito susseguente ad un procedimento cautelare è rispetto a questo del tutto autonomo e come tale non è in nessuna misura dipendente dal suo esito: il processo di merito infatti mette capo ad una decisione che accerta un diritto e, se necessario, condanna, mentre il provvedimento cautelare è non decisorio ed è finalizzato a conservare l'utilità del futuro giudizio di merito(Cass. n. 1120/24).Così viene affermato che in tema di azioni di nunciazione il procedimento cautelare termina con l'ordinanza di accoglimento o rigetto del giudice monocratico o del collegio in caso di reclamo, mentre il successivo processo di cognizione richiede un'autonoma domanda di merito(Cass. 7260/15).
Pertanto il destinatario del provvedimento cautelare è senz'altro legittimato nel successivo giudizio di merito ad eccepire la propria carenza di legittimazione passiva, eccezione che evidentemente vale anche riguardo al provvedimento cautelare.
Con riferimento all'azione di danno temuto la giurisprudenza afferma il principio che è legittimato passivo non solo il titolare del diritto reale , ma anche il possessore e colui che, in ogni caso, abbia la disponibilità del bene da cui si assume derivi la situazione di pericolo di danno grave, in quanto l'obbligo di custodia e manutenzione sussiste in ragione dell'effettivo potere fisico sulla cosa(Cass. 5336/16; Cass. 345/01).Principio che può valere anche riguardo al provvedimento ex art. 700 c.p.c.
Risulta dagli atti che il bene in questione è entrato a far parte della comunione ereditaria instauratasi tra l'attore e la OT in seguito al decesso di . Persona_1
La causa di divisione tra gli eredi suddetti è stata definita in primo grado dalla sentenza n. 2784/16 di questo Tribunale che ha assegnato l'immobile in proprietà esclusiva alla OT.La sentenza è stata impugnata e riguardo all'assegnazione dei beni è stata confermata dalla sentenza della Corte di Appello n. 1202/22, passata in giudicato.
Ai fini della questione della legittimazione passiva del nel procedimento cautelare non Parte_1 rilevano né l'art. 282 c.p.c. né l'art. 757 c.c..
L'art. 282 c.p.c. stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti e riguarda solo le pronunce condannatorie e non quelle dichiarative o costitutive(Cass. 12872/21).
L'art. 757 c.c. riguardo agli effetti della divisione dispone che ogni coerede è reputato solo e immediato successore in tutti i beni componenti la sua quota o a lui pervenuti dalla successione , anche per acquisto all'incanto, e si considera come se non avesse mai avuto la proprietà degli altri beni ereditari.
Tale norma sancisce l'efficacia retroattiva della divisione , ma tale efficacia , come chiarisce Cass. SU pagina 3 di 5 n. 25021/19, ha il fine di assicurare continuità tra la posizione giuridica del defunto e quella dell'erede cui è attribuito il bene diviso ed opera solo per quanto riguarda l'acquisto della titolarità dei beni assegnati e non cancella gli altri effetti della comunione e le situazioni attive e passive acquisite dal condividente o dai terzi durante lo stato di comunione( così i frutti già separati al momento della divisione sono di proprietà di tutti i partecipanti, in conformità del disposto degli artt. 820 e 821 c.c.-
Cass.2975/21) :in sostanza l'efficacia retroattiva della divisione non incide sulla natura costitutiva e traslativa della divisione.
Ne consegue che solamente col passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Appello che ha confermato la divisione operata con la sentenza di primo grado è venuta meno la legittimazione passiva del quale comproprietario del bene. Parte_1
Il ha eccepito altresì la propria carenza di legittimazione passiva in quanto non sarebbe stato Parte_1 nel possesso del bene, utilizzato in via esclusiva dalla OT , che non avrebbe consentito allo stesso di usarlo.
La tesi difensiva non è fondata.
Quel che rileva in relazione al provvedimento cautelare è che il , quale erede Parte_1 comproprietario , a prescindere dall'uso effettivo del bene, per quanto concerne gli interventi strutturali necessari per la messa in sicurezza dell'immobile poteva certamente attivarsi anche in sede giudiziale( art. 1105 comma 4 c.c.) nei confronti dell'altra comproprietaria per porre in esecuzione tali interventi .
Il è quindi legittimato passivo riguardo all'esecuzione del provvedimento cautelare fino al Parte_1 passaggio in giudicato della sentenza che ha definito il processo di divisione.
Né rileva che del bene in questione , pignorato nel settembre del 2020 da e in CP_1 Pt_2 ragione del loro credito, nell'ambito della procedura esecutiva sia stato nominato custode l' : la CP_2 nomina del custode non fa venire meno infatti l'obbligo di intervento dei proprietari per la messa in sicurezza dell'immobile in ragione del provvedimento giudiziale di cui gli stessi sono stati destinatari.
In corso di causa il ha chiesto la riduzione della penale ex art. 614bis c.p.c. ad € 100,00 al Parte_1 mese in quanto il e la non si sono mai attivati per ottenere l'attuazione del CP_1 Pt_2 provvedimento cautelare, bensì, esclusivamente , con atto di precetto dell'1.6.20( doc. 3 att.), per conseguire il pagamento delle spese del procedimento cautelare e della penale ex art. 614bis c.p.c.
Il giudice istruttore con ordinanza ex art. 669 decies c.p.c. ha ridotto la penale ad € 100,00 alla settimana dal gennaio del 2021.
Il provvedimento è stato oggetto di reclamo e la penale è stata ridotta ad € 100,00 alla settimana dal febbraio del 2023.
Il risulta peraltro obbligato a pagare la penale solo fino al gennaio del 2023, allorché è Parte_1 passata in giudicato la sentenza della Corte di Appello ( doc. 12 att).
Per il resto l'ordinanza deve quindi intendersi confermata.
L'attore ha chiesto la condanna della OT a rimborsare allo stesso quanto tenuto a pagare in favore di e per la penale in oggetto. CP_1 CP_3
In effetti l'istruttoria processuale ha confermato che dopo il decesso di la OT ha Persona_1 utilizzato in via esclusiva l'immobile in oggetto e che all'attore non era consentito di accedere allo stesso . Rileva in particolare con riferimento alla questione in esame che con lettera raccomandata del
23.7.20( doc. 10 att.), dopo la notifica del precetto di e i legali del CP_1 Pt_2 Parte_1 hanno sollecitato la OT a porre in esecuzione l'ordinanza cautelare.
pagina 4 di 5 In ragione di tali elementi appare fondata la richiesta del di ottenere il rimborso da parte Parte_1 della OT di quanto eventualmente( in effetti gli stessi risultano aver intrapreso l'esecuzione forzata per il loro credito sul bene assegnato alla OT) pagato in favore di e a titolo di CP_1 Pt_2 penale: ciò , alla luce di quanto è stato esposto, per il periodo successivo al luglio del 2020.
La parziale reciproca soccombenza e le peculiarità della fattispecie e delle questioni esaminate giustificano la compensazione delle spese nella misura di un quarto tra l'attore ed i convenuti e per i quali vengono liquidate in € 8.000,00 per compenso oltre €. 1.200,00 per CP_1 Pt_2 spese generali, per complessivi € 9.200,00 e nella misura della metà tra l'attore e la OT, spese che vengono liquidate in € 624,17 per spese, € 7.000,00 per compenso ed € 1.050,00 per spese generali , per complessivi € 8.674,17.
PQM
Il Tribunale dichiara che non è tenuto a pagare la penale di cui all'ordinanza del Parte_1
16.12.19 dal passaggio in giudicato della sentenza n. 1202/22 della Corte di Appello di Firenze;
conferma per il resto l'ordinanza del 16.12.19; condanna OT MA IA a rimborsare a Parte_1
quanto eventualmente obbligato a pagare in favore di e
[...] Controparte_1 [...] a titolo di penale per l'ordinanza del 16.12.19 dall'agosto del 2020; condanna Parte_2 Parte_1
a rimborsare in favore di e , previa compensazione
[...] Controparte_1 Parte_2 nella misura di un quarto, le spese di lite che liquida in complessivi 9.200,00; condanna OT MA
IA a rimborsare in favore di , previa compensazione nella misura della metà, Parte_1 le spese di lite che liquida in complessivi € 8.674,17.
Firenze, 1 marzo 2025
Il Giudice
dott. Fiorenzo Zazzeri
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fiorenzo Zazzeri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3134/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROMEI Parte_1 C.F._1 STEFANO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. ROMEI STEFANO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRUCOLI Controparte_1 C.F._2 CARLO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FELICE FONTANA 42 50144 FIRENZEpresso il difensore avv. BRUCOLI CARLO (C.F. , con il patrocinio dell'avv. BRUCOLI Parte_2 C.F._3 CARLO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA FELICE FONTANA 42 50144 FIRENZEpresso il difensore avv. BRUCOLI CARLO
MARIA RA TI (C.F. ) C.F._4
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio , e OT MA Parte_1 Controparte_1 Parte_2
IA con atto di citazione in cui veniva esposto: che il ereditava dal padre Parte_1 Per_1
, insieme alla seconda moglie dello stesso OT MA IA ( sposata dal dopo il
[...] Parte_1 decesso della madre dell'attore), un complesso di beni mobili ed immobili;
che il patrimonio ereditario veniva diviso con la sentenza n. 2784/16 di questo Tribunale,che assegnava in proprietà esclusiva alla OT abitazione di tipo ultrapopolare posta in Comune di Pelago, Via di Magnale n. 10, confinante su un lato con fabbricato bifamiliare di proprietà di e che Controparte_1 Parte_2 l'abitazione suddetta era sempre stata nel possesso della OT;
che il 10.7.20 il aveva preso Parte_1 cognizione di atto di precetto per € 22.443,17 fondato su ordinanza del 16.12.19 del Tribunale di Firenze che , accogliendo ricorso per denuncia di danno temuto presentato ai sensi dell'art. 1172 c.c. dal e dalla aveva ordinato alla OT ed al , che non si erano costituiti nel CP_1 Pt_2 Parte_1 procedimento, di eseguire le opere di messa in sicurezza dell'immobile di Via di Magnale n. 10 e condannato gli stessi a rimborsare in favore dei ricorrenti le spese di lite e di CTU ed aveva posto a loro carico la somma di € 500,00 per ogni settimana di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
che la sentenza n. 2784/16, non trascritta, era stata impugnata ed era stata confermata dalla sentenza della Corte di Appello n. 1202/22, passata in giudicato.
Il chiedeva pertanto che venisse accertato: che lo stesso non era responsabile dei fatti posti a Parte_1 fondamento del ricorso presentato da e e neppure del ritardo nell'adempimento di CP_1 Pt_2 quanto disposto con l'ordinanza del 16.12.19, quantomeno dal passaggio in giudicato della sentenza n. 1202/22; che nel rapporto interno unica responsabile dei fatti di cui al ricorso ex art. 1172 c.c. era la
OT, che pertanto doveva essere condannata a rimborsare in favore del quanto versato in Parte_1 favore di e . CP_1 Pt_2
Mentre la OT si rendeva contumace in giudizio il e la resistevano alla domanda CP_1 Pt_2 chiedendone il rigetto.
All'udienza del 29.2.24 , su istanza di parte attrice ,il Giudice modificava l'ordinanza del 16.12.19 riducendo la penale ad € 100,00 a settimana dal gennaio del 2021.
I convenuti presentavano reclamo al Collegio che con ordinanza dell'8.4.24 modificava l'ordinanza del 29.2.24 fissando la decorrenza della riduzione dell'importo dovuto ai sensi dell'art. 614bis c.p.c. dal febbraio del 2023.
La causa , non comparsa la OT a rispondere all'interrogatorio formale deferitole dall'attore ed assunte prove per testi, è stata quindi ritenuta in decisione.
Il ricorso cautelare veniva presentato da e deducendo che lo stato di abbandono in CP_1 Pt_2 cui si trovava l'immobile di proprietà dei convenuti , adiacente a quello di loro proprietà, determinava una situazione di pericolo per danni alle loro cose e per l'incolumità delle persone.
L'ordinanza del 16.12.19 che ha accolto il ricorso di e qualificato come proposto CP_1 Pt_2 ex art. 1172 c.c. e 700 c.p.c.- nei confronti del e della OT, ordinando loro di eseguire i Parte_1 lavori di messa in sicurezza dell'immobile di loro proprietà, in conformità col disposto dell'art. 669- octies c.p.c. comma 6 c.p.c. non ha fissato il termine per l'inizio del giudizio di merito, termine che in effetti non sussiste:peraltro, come stabilisce l'ultima parte del comma suddetto, ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito.Il provvedimento cautelare del 16.12.19 non è stato oggetto di reclamo.
Il giudizio di merito è stato iniziato dal con l'atto introduttivo della presente causa notificato Parte_1 nel febbraio del 2023.Con la causa di merito il chiede che venga accertato: che lo stesso non Parte_1 è mai stato e non era nella primavera del 2019, all'epoca di presentazione del ricorso,nel possesso dell'immobile di Via Magnale n. 10 e che quindi non poteva essere destinatario del provvedimento pagina 2 di 5 cautelare del 16.12.19; che in ogni caso il non aveva la possibilità materiale e giuridica di Parte_1 intervenire sull'immobile in quanto lo stesso era posseduto in via esclusiva dalla OT e per giunta era stato assegnato alla stessa in proprietà esclusiva con la sentenza n. 2784/16 di questo Tribunale;
che pertanto il non può essere tenuto al pagamento della penale di € 500,00 settimanale di cui Parte_1 all'ordinanza cautelare, quantomeno dal passaggio in giudicato della sentenza di appello;
il diritto del di essere rimborsato dalla OT di quanto tenuto a pagare a e Parte_1 CP_1 Pt_2
In sostanza il deduce la propria carenza di legittimazione passiva riguardo al procedimento Parte_1 cautelare.
Il e la resistono alla domanda eccependo che il non ha fatto valere le sue CP_1 Pt_2 Parte_1 ragioni prima della presente causa né con reclamo né con istanza di revoca o modifica ai sensi dell'art. 669decies c.p.c. e. altresì l'inopponibilità della pronuncia di primo grado nella causa di divisione che non era stata trascritta alla data del cautelare.
Già è stato rilevato che riguardo ai procedimenti cautelari di cui all'art. 669octies c.p.c. comma 6 , come quello in oggetto, non è fissato alcun termine per l'inizio del giudizio di merito.
Inoltre la giurisprudenza afferma il principio che il giudizio di merito susseguente ad un procedimento cautelare è rispetto a questo del tutto autonomo e come tale non è in nessuna misura dipendente dal suo esito: il processo di merito infatti mette capo ad una decisione che accerta un diritto e, se necessario, condanna, mentre il provvedimento cautelare è non decisorio ed è finalizzato a conservare l'utilità del futuro giudizio di merito(Cass. n. 1120/24).Così viene affermato che in tema di azioni di nunciazione il procedimento cautelare termina con l'ordinanza di accoglimento o rigetto del giudice monocratico o del collegio in caso di reclamo, mentre il successivo processo di cognizione richiede un'autonoma domanda di merito(Cass. 7260/15).
Pertanto il destinatario del provvedimento cautelare è senz'altro legittimato nel successivo giudizio di merito ad eccepire la propria carenza di legittimazione passiva, eccezione che evidentemente vale anche riguardo al provvedimento cautelare.
Con riferimento all'azione di danno temuto la giurisprudenza afferma il principio che è legittimato passivo non solo il titolare del diritto reale , ma anche il possessore e colui che, in ogni caso, abbia la disponibilità del bene da cui si assume derivi la situazione di pericolo di danno grave, in quanto l'obbligo di custodia e manutenzione sussiste in ragione dell'effettivo potere fisico sulla cosa(Cass. 5336/16; Cass. 345/01).Principio che può valere anche riguardo al provvedimento ex art. 700 c.p.c.
Risulta dagli atti che il bene in questione è entrato a far parte della comunione ereditaria instauratasi tra l'attore e la OT in seguito al decesso di . Persona_1
La causa di divisione tra gli eredi suddetti è stata definita in primo grado dalla sentenza n. 2784/16 di questo Tribunale che ha assegnato l'immobile in proprietà esclusiva alla OT.La sentenza è stata impugnata e riguardo all'assegnazione dei beni è stata confermata dalla sentenza della Corte di Appello n. 1202/22, passata in giudicato.
Ai fini della questione della legittimazione passiva del nel procedimento cautelare non Parte_1 rilevano né l'art. 282 c.p.c. né l'art. 757 c.c..
L'art. 282 c.p.c. stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti e riguarda solo le pronunce condannatorie e non quelle dichiarative o costitutive(Cass. 12872/21).
L'art. 757 c.c. riguardo agli effetti della divisione dispone che ogni coerede è reputato solo e immediato successore in tutti i beni componenti la sua quota o a lui pervenuti dalla successione , anche per acquisto all'incanto, e si considera come se non avesse mai avuto la proprietà degli altri beni ereditari.
Tale norma sancisce l'efficacia retroattiva della divisione , ma tale efficacia , come chiarisce Cass. SU pagina 3 di 5 n. 25021/19, ha il fine di assicurare continuità tra la posizione giuridica del defunto e quella dell'erede cui è attribuito il bene diviso ed opera solo per quanto riguarda l'acquisto della titolarità dei beni assegnati e non cancella gli altri effetti della comunione e le situazioni attive e passive acquisite dal condividente o dai terzi durante lo stato di comunione( così i frutti già separati al momento della divisione sono di proprietà di tutti i partecipanti, in conformità del disposto degli artt. 820 e 821 c.c.-
Cass.2975/21) :in sostanza l'efficacia retroattiva della divisione non incide sulla natura costitutiva e traslativa della divisione.
Ne consegue che solamente col passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Appello che ha confermato la divisione operata con la sentenza di primo grado è venuta meno la legittimazione passiva del quale comproprietario del bene. Parte_1
Il ha eccepito altresì la propria carenza di legittimazione passiva in quanto non sarebbe stato Parte_1 nel possesso del bene, utilizzato in via esclusiva dalla OT , che non avrebbe consentito allo stesso di usarlo.
La tesi difensiva non è fondata.
Quel che rileva in relazione al provvedimento cautelare è che il , quale erede Parte_1 comproprietario , a prescindere dall'uso effettivo del bene, per quanto concerne gli interventi strutturali necessari per la messa in sicurezza dell'immobile poteva certamente attivarsi anche in sede giudiziale( art. 1105 comma 4 c.c.) nei confronti dell'altra comproprietaria per porre in esecuzione tali interventi .
Il è quindi legittimato passivo riguardo all'esecuzione del provvedimento cautelare fino al Parte_1 passaggio in giudicato della sentenza che ha definito il processo di divisione.
Né rileva che del bene in questione , pignorato nel settembre del 2020 da e in CP_1 Pt_2 ragione del loro credito, nell'ambito della procedura esecutiva sia stato nominato custode l' : la CP_2 nomina del custode non fa venire meno infatti l'obbligo di intervento dei proprietari per la messa in sicurezza dell'immobile in ragione del provvedimento giudiziale di cui gli stessi sono stati destinatari.
In corso di causa il ha chiesto la riduzione della penale ex art. 614bis c.p.c. ad € 100,00 al Parte_1 mese in quanto il e la non si sono mai attivati per ottenere l'attuazione del CP_1 Pt_2 provvedimento cautelare, bensì, esclusivamente , con atto di precetto dell'1.6.20( doc. 3 att.), per conseguire il pagamento delle spese del procedimento cautelare e della penale ex art. 614bis c.p.c.
Il giudice istruttore con ordinanza ex art. 669 decies c.p.c. ha ridotto la penale ad € 100,00 alla settimana dal gennaio del 2021.
Il provvedimento è stato oggetto di reclamo e la penale è stata ridotta ad € 100,00 alla settimana dal febbraio del 2023.
Il risulta peraltro obbligato a pagare la penale solo fino al gennaio del 2023, allorché è Parte_1 passata in giudicato la sentenza della Corte di Appello ( doc. 12 att).
Per il resto l'ordinanza deve quindi intendersi confermata.
L'attore ha chiesto la condanna della OT a rimborsare allo stesso quanto tenuto a pagare in favore di e per la penale in oggetto. CP_1 CP_3
In effetti l'istruttoria processuale ha confermato che dopo il decesso di la OT ha Persona_1 utilizzato in via esclusiva l'immobile in oggetto e che all'attore non era consentito di accedere allo stesso . Rileva in particolare con riferimento alla questione in esame che con lettera raccomandata del
23.7.20( doc. 10 att.), dopo la notifica del precetto di e i legali del CP_1 Pt_2 Parte_1 hanno sollecitato la OT a porre in esecuzione l'ordinanza cautelare.
pagina 4 di 5 In ragione di tali elementi appare fondata la richiesta del di ottenere il rimborso da parte Parte_1 della OT di quanto eventualmente( in effetti gli stessi risultano aver intrapreso l'esecuzione forzata per il loro credito sul bene assegnato alla OT) pagato in favore di e a titolo di CP_1 Pt_2 penale: ciò , alla luce di quanto è stato esposto, per il periodo successivo al luglio del 2020.
La parziale reciproca soccombenza e le peculiarità della fattispecie e delle questioni esaminate giustificano la compensazione delle spese nella misura di un quarto tra l'attore ed i convenuti e per i quali vengono liquidate in € 8.000,00 per compenso oltre €. 1.200,00 per CP_1 Pt_2 spese generali, per complessivi € 9.200,00 e nella misura della metà tra l'attore e la OT, spese che vengono liquidate in € 624,17 per spese, € 7.000,00 per compenso ed € 1.050,00 per spese generali , per complessivi € 8.674,17.
PQM
Il Tribunale dichiara che non è tenuto a pagare la penale di cui all'ordinanza del Parte_1
16.12.19 dal passaggio in giudicato della sentenza n. 1202/22 della Corte di Appello di Firenze;
conferma per il resto l'ordinanza del 16.12.19; condanna OT MA IA a rimborsare a Parte_1
quanto eventualmente obbligato a pagare in favore di e
[...] Controparte_1 [...] a titolo di penale per l'ordinanza del 16.12.19 dall'agosto del 2020; condanna Parte_2 Parte_1
a rimborsare in favore di e , previa compensazione
[...] Controparte_1 Parte_2 nella misura di un quarto, le spese di lite che liquida in complessivi 9.200,00; condanna OT MA
IA a rimborsare in favore di , previa compensazione nella misura della metà, Parte_1 le spese di lite che liquida in complessivi € 8.674,17.
Firenze, 1 marzo 2025
Il Giudice
dott. Fiorenzo Zazzeri
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