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Ordinanza 28 marzo 2025
Ordinanza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, ordinanza 28/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
5224 / 2021 V.G.
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente rel.
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
nel ricorso promosso da
), con l'avv. GIRELLO ALESSIA Parte_1 CodiceFiscale_1
nei confronti di
), con l'avv. PAVONI EMANUELA Controparte_1 CodiceFiscale_2
con l'intervento di
Avv. Maria Grazia Gazzi in qualità di curatore speciale del minore Controparte_2
e con l'intervento del Pubblico Ministero
ha pronunciato il seguente
DECRETO
La ricorrente, in data 27 dicembre 2021 depositava ricorso per Parte_1
regolamentazione dell'affido del minore e successivamente anche istanza di Controparte_2
emissione di ordine di protezione nei confronti del compagno, Controparte_1
Dalla lettura del ricorso emergeva che alla fine dell'anno 2021 la sig. dopo aver Parte_1
presentato denuncia per maltrattamenti nei confronti del sig. si allontanava con il figlio CP_1
minore dalla casa familiare per rifugiarsi in un residence, ritenendo non più proseguibile la CP_2
convivenza con il compagno, a causa dei suoi atteggiamenti prevaricatori minacciosi e controllanti, nonché aggressivi. La relazione durava da circa vent'anni ( all'inizio della relazione la ricorrente aveva già un figlio di un anno, nato da precedente matrimonio, oggi maggiorenne, indipendente, e convivente con il nucleo e nasceva, parecchi anni dopo l'inizio Controparte_3 CP_2 della convivenza, nell'anno 2010. La ricorrente ha descritto una relazione caratterizzata sin dall'inizio da atteggiamenti impulsivi e prevaricatori del compagno, che è arrivato addirittura a minacciarla di morte (questo sette anni prima della denuncia sporta nel dicembre 2021), che ha instaurato in famiglia un clima molto pesante, di cui anche i ragazzi risentivano, somatizzandolo, e che ha visto il sig. aggredire fisicamente il figlio della sig. nell'aprile 2020. Il CP_1 Parte_1
tutto fino a quando, a seguito di una ennesima discussione svoltasi tra e Santo Stefano del Pt_2
2021, dopo che già la ricorrente aveva comunicato al compagno la volontà di separarsi, la sig.
dopo aver trascorso un periodo in montagna con i figli, decideva di non fare rientro a Parte_1
casa per non riprendere la convivenza con il compagno.
Con il proprio atto di costituzione il resistente ha puntualmente preso posizione in ordine ad ogni contestazione, in parte anche documentato la propria versione dei fatti, ricostruiti diversamente rispetto a quelli allegati dalla ricorrente.
Successivamente all'acquisizione di informazioni da parte dei Servizi Sociali, dei Carabinieri di
Siziano e del Centro Antiviolenza, e sentite le parti nel corso dell'udienza, il GI, dato atto della tensione ed aggressività manifestatasi anche nel corso dell'udienza, della difficoltà paterna a porre al centro l'interesse del minore, della particolare fragilità ( anche dal punto di vista della salute, poiché la ricorrente soffre da anni di fibromialgia) della ricorrente, affidava il minore all'Ente ed accoglieva l'istanza di emissione di ordine di protezione, ordinando al sig. ( CP_1
che era rimasto nella casa familiare incurante del fatto che il minore e la madre dovessero vivere in un residence) di allontanarsi dalla casa familiare e di non avvicinarsi alla ricorrente ed al minore, disponendo che i Servizi affidatari organizzassero incontri protetti ed osservati tra padre e figlio.
Veniva anche disposto che i Servizi avviassero interventi di educativa domiciliare, e una più approfondita indagine di carattere psicodiagnostico sul nucleo familiare.
All'esito dei primi colloqui con il nucleo i Servizi affidatari riferivano che:
“Ad oggi, la separazione tra i coniugi potrebbe essere una possibilità per di vivere diversamente il legame con CP_2
entrambi i genitori, sostenuto da professionisti che aiutino i genitori a riconoscersi ed assumersi le proprie responsabilità, divenendo figure adeguatamente supportive e protettive.
La sig.ra mediante i propri percorsi individuali (psicoterapia e centro antiviolenza), sembrerebbe aver Parte_1 iniziato un lavoro di cambiamento per fuoriuscire da una relazione che non le rendeva possibile tutelare i propri figli.
Il sig. ugualmente, dovrebbe lavorare sugli aspetti di irascibilità che sono stati descritti (diversamente dai CP_1 coniugi) ma soprattutto percepiti dal figlio, in modo da accogliere i vissuti di timore e disagio di . Per CP_2 assicurare a un buon modello di relazione padre-figlio infatti è necessario avviare un lavoro di presa di CP_2 consapevolezza delle proprie responsabilità sia come ex coniuge sia come padre.
oggi sembrerebbe bisognoso di essere accompagnato da professionisti nel legame con entrambi i genitori in CP_2 modo da mettere in parola aspetti difficili del passato e creare nuove condizioni per il futuro. Importante poter osservare nel rapporto con entrambi i genitori individualmente, dando ai due ex coniugi strumenti adeguati per CP_2 accedere al mondo emotivo del figlio: angosce, timori e incertezze” e proponevano prosecuzione ed avvio di diversi interventi.
Nel corso del procedimento si è manifestato un rapporto molto teso anche tra i difensori delle parti, che spesso hanno concentrato le loro schermaglie su vicende di non particolare rilievo, perdendo talvolta di vista le necessità legate alla gestione di un procedimento che vede la presenza di un minore già vittima della crisi familiare.
Veniva successivamente accolta l'istanza della ricorrente di proroga dell'ordine di protezione, con la seguente motivazione : “ Il GI osserva che talune condotte del medesimo, tenute anche successivamente all'avvio del presente procedimento, lungi dal potersi ritenere irrilevanti nella presente vicenda, denotano e confermano un atteggiamento concentrato su proprie esigenze che non tengono conto dell'interesse del nucleo familiare ma soprattutto del minore, che non convincono circa la capacità del padre di comprendere lo stato d'animo, le paure e le esigenze del figlio, e dunque che -a fronte del venir meno del divieto di avvicinamento – esiste il rischio
che il padre tenti di avvicinare il bambino senza rispettare la previsione di vederlo esclusivamente in spazio neutro, sentendosi tendenzialmente in grado di giustificare ogni propria condotta, anche alla luce delle critiche dal resistente mosse ai Servizi affidatari.Il sig. non ha modificato la propria residenza ( così che la sig. è in CP_1 Parte_1 difficoltà nel notificargli atti presso il nuovo domicilio) giustificando la circostanza con l'esigenza di mantenere una certa classe di merito nell'RCA. Allo stesso modo ha giustificato il fatto di non aver versato se non il giorno precedente
l'udienza le mensilità del contributo per il mantenimento per il figlio perché attendeva che si chiarisse l'importo, indicato in € 300,00 in motivazione e in € 350,00 in dispositivo, per errore materiale: orbene che cosa impediva al sig. di versare quantomeno la cifra più bassa?. Né può ritenersi giustificato il mancato versamento per CP_1 compensare il fatto che la moglie non versava la quota del mutuo, posto che sarebbe bastato un consulto con il difensore per chiarire che si tratta di somme per loro natura non compensabili.
Tali decisioni del resistente, seppur relative a circostanze solo apparentemente non collegate a condotte rilevanti ex
art. 342 bis c.c., di fatto denotano una totale autoreferenzialità del resistente che comporta conseguenze pregiudizievoli per l'integrità e libertà psicologica del resto del nucleo familiare, della cui tranquillità il resistente non dimostra avere interesse.
Il GI ritiene pertanto che sino all'avvio di una concreta presa in carico psicoterapeutica del padre e anche del minore, sia necessario mantenere in ambito protetto gli incontri padre – figlio e sia necessario garantire al minore che non corre il rischio di incursioni paterne (la cui impulsività pare di difficile gestione) nella sua quotidianità. “.
Contestualmente si stabiliva di effettuare TU ( “Considerata la necessità di approfondire con una accurata indagine anche psicodiagnostica la personalità della coppia genitoriale e le rispettive competenze genitoriali, le migliori modalità di affido, collocamento, frequentazione del minore, e considerato che i Servizi affidatari si stanno già occupando della gestione dello spazio neutro e dell'educativa domiciliare, apparendo in difficoltà nel dare avvio agli approfondimenti personologici richiesti, il GI ritiene di disporre TU psicodiagnostica sulla coppia genitoriale,
….In attesa del conferimento dell'incarico alla TU i Servizi affidatari dovranno proseguire con una frequenza di incontri in spazio neutro congrua e coerente con l'interesse del minore;
dovrà essere definita dai servizi affidatari una fascia oraria per una videochiamata o telefonata quotidiana padre -figlio, in orario che non interferisca con attività sportive del minore e che sia collocata indicativamente prima di cena;
in occasione degli interventi di educativa domiciliare la telefonata potrebbe avvenire in presenza dell'educatore.
I servizi affidatari dovranno attivarsi velocemente per la presa in carico psicologica del minore e per indicare al genitore che ancora non è seguito da uno psicoterapeuta, a quale specialista rivolgersi…Successivamente all'incarico alla TU i Servizi Sociali affidatari si coordineranno con la stessa per comunicare l'esito degli interventi avviati e per eventuali modifiche ove la TU lo ritenga opportuno.”).
La TU veniva svolta dalla neuropsichiatra infantile e psicoterapeuta dott.ssa Persona_1
La sig. non nominava un proprio consulente di parte. La medesima, evidentemente
[...] Parte_1
non fiduciosa nei confronti della TU, anziché nominare un consulente di parte anche in corso di
TU, che sicuramente l'avrebbe adeguatamente assistita con le competenze scientifiche necessarie anche a contrastare la TU ove ritenuto, ha invece deciso di registrare di nascosto alcune sedute.
La TU è stata depositata il giorno 1.2.2023 dopo concessione di gg 30 di proroga per organizzare e gestire il periodo natalizio ( nel corso della TU è stato superato lo spazio neutro e sono state disposte frequentazioni padre – figlio in presenza di educatrice, non essendo più in vigore il divieto di avvicinamento).
Nel frattempo il sig. veniva rinviato a giudizio per i maltrattamenti familiari denunciati Parte_1
dalla moglie e dal figlio maggiorenne della sig. Il minore risulta persona offesa Parte_1 CP_2
nel suddetto procedimento che si trova ancora in fase istruttoria alla data della redazione del presente decreto.
Parte ricorrente ha chiesto disporsi nullità/invalidità della consulenza per le motivazioni cui si rinvia ( parte ricorrente ha depositato diverse ed estese memorie sul punto), e che sono state riformulate nel verbale dell'udienza tenutasi il 23 febbraio 2023.
Il GI disponeva l'acquisizione delle registrazioni della TU e disponeva l'ascolto del minore.
Il minore, sentito in data 8.3.2023 ( si rinvia al verbale), appariva sostanzialmente sereno e non escludeva di continuare a vedere il padre anche senza educatrice, come già di fatto almeno in parte avveniva, seppure con una stretta limitazione dei tempi.
Parte ricorrente insisteva per la dichiarazione di nullità della TU e parte resistente per la sua piena e immediata applicazione ( incontri standard e liberi padre – figlio, come da conclusioni della TU nel mentre depositata) .
Il GI riteneva di acquisire le registrazioni effettuate durante la consulenza, disponeva la convocazione della TU (cfr. verbale del 9 maggio 2023) e l'acquisizione degli atti del procedimento penale avviato nei confronti del sig. CP_1 Nel contempo venivano mantenuti limitati incontri tra padre e figlio ( in particolare veniva stabilito che il minore trascorresse con il padre alcune ore durante la giornata del Lunedì dell'Angelo).
Con il provvedimento del 23 maggio 2023 il GI rigettava la richiesta di dichiarare nulla la
TU ; dava conto dell'ascolto e dell'esame delle registrazioni valutando gli specifici episodi evidenziati dalle parti;
confermava la necessità di proseguire con l'affido del minore all'Ente e della nomina del curatore speciale per il minore (veniva nominata curatrice speciale l'avv. Maria
Grazia Gazzi); riteneva di dover bilanciare, viste le opposte richieste delle parti e tenuto conto dell'allegata (e al momento anche perseguita penalmente) violenza domestica, sempre nell'interesse del minore anche a non interrompere i rapporti con il padre (è il caso di sottolineare che il minore non ha mai rifiutato di vedere il padre e che la TU ha sottolineato, così come i Servizi affidatari, la necessità che coltivi il legame) le modalità di frequentazione padre – figlio, consentendo CP_2
solo due incontri di due ore alla settimana, uno dei quali osservato dall'educatore.
Iniziava anche la presa in carico del minore da parte di una psicologa individuata dalle parti ( in particolare dalla madre) tra una rosa di nomi proposti in sede di TU ( su richiesta delle parti medesime).
Nella successiva udienza parte criticava la mancanza di ascolto da parte dei Servizi Parte_1 affidatari e metteva in dubbio l'imparzialità della psicologa che seguiva il minore. Parte CP_1 insisteva per l'applicazione delle previsioni della TU, rammentando che già dal mese di marzo la dott.ssa aveva previsto di inserire i pernotti presso il padre. L'avv. Girello ricordava che non Per_1
si era in presenza di un conflitto ma di violenza, e gli operatori presenti (psicologa del minore, curatrice speciale e servizi affidatari) ritenevano di dover ancora attendere per l'inserimento dei pernotti.
Veniva disposto aggiornamento da parte dei Servizi che, nella relazione del settembre 2023, davano atto di condotte paterne sopra le righe nei confronti degli operatori, accusati di rallentare l'approfondimento del rapporto con il figlio ( ancora una volta la madre lamentava che il figlio aveva timore del padre, soprattutto per il fatto che questi lo sgridava perché non rispondeva alle sue telefonate). Il sig. minacciava i Servizi di denunciarli per il fatto che non CP_1
facilitavano il rapporto, lamentandosi anche del turn over degli operatori.
Ad ottobre 2023 ( provv. 17.10.2023) il GI osservava: “ …che nulla appare modificato nell'atteggiamento del minore ( che si presenta sempre timido e dimesso ai servizi affidatari e che non riesce ancora ad aprirsi con la psicoterapeuta) che, però, ad esclusione dell'ansia provocata in particolare dal modo di porsi del padre nel corso delle telefonate non evidenzia situazioni di criticità derivanti dalla frequentazione con il genitore;
che nulla appare sostanzialmente modificato nella capacità paterna di gestire l'aggressività verbale quale reazione alla frustrazione né con il figlio ( perchè non risponde al telefono ) né con i servizi affidatari e che non pare rendersi conto
che occorre procedere con cautela considerato che nel procedimento penale a suo carico il figlio risulta CP_2 persona offesa, e che anche dalla lettura della relazione dello psicologo (ndr psicologo che segue il padre) si CP_4 evince la difficoltà nel moderare i toni quale tipica reazione alla frustrazione; che altresì nulla appare sostanzialmente modificato nell'atteggiamento della madre che a quasi due anni di distanza dall'interruzione della relazione tra le parti
e pur a fronte di tutti gli interventi posti in essere a tutela del minore ha mantenuto la propria convinzione di essere la sola in grado di “proteggere” (come se il figlio non avesse la capacità di maturare, di diventare autonomo , di CP_2 rafforzarsi), negando collaborazione e fiducia agli operatori che osino sottolineare la necessità di una evoluzione nel rapporto tra padre e figlio, possibile, ora, a seguito dell'interruzione della relazione disfunzionale tra i due genitori e che coinvolgeva anche il figlio;
che il GI non può non rilevare come la mancanza di collaborazione e fiducia verso gli operatori messi in campo, e l'atteggiamento dei difensori orientato principalmente a giustificare comportamenti sbagliati dei rispettivi assistiti, comporta il concreto rischio che la situazione psicofisica del minore si aggravi ulteriormente;
che non esistono elementi concreti ed attuali, emersi dalla valutazione degli incontri precedenti,
che non consentano di prevedere che il figlio trascorra con il padre un tempo minimamente congruo, che consenta la possibilità di programmare del tempo di qualità insieme ( ad esempio per fare una gita, per recarsi a vedere una partita di basket, per pranzare o cenare insieme, per accompagnare il figlio ad un allenamento ecc.) e che non possa evolvere, anche tenuto conto dell'età di , verso una frequentazione standard;
che appare opportuno, come CP_2 peraltro anche suggerito dai Servizi affidatari, prevedere una diversa organizzazione delle frequentazioni;
che pertanto può essere previsto, allo stato ed in attesa di una relazione maggiormente completa anche da parte del curatore speciale, che trascorra con il padre qualche ora in più al sabato rispetto alle ore attualmente programmate, al CP_2 fine di consentire a ed al padre di strutturare meglio la loro frequentazione e verificarne i risultati;
CP_2
ed ampliava dunque leggermente gli incontri del sabato, di qualche ora.
Con la relazione depositata il 19 dicembre 2023 i Servizi affidatari davano conto di una serie di incontri avvenuti al fine di comunicare a l'ampliamento della durata degli incontri del CP_2
sabato e l'eventuale possibilità di inserire un pernotto a casa paterna.
, alla comunicazione, avvenuta anche tramite colloquio con la curatrice speciale, CP_2
dell'ampliamento dell'orario, tendeva come al solito a cercare di limitare i tempi degli incontri.
Quando poi gli veniva comunicata la possibilità di pernottare per una volta presso il padre, egli riteneva di non sentirsi pronto, timoroso che gli tornassero in mente le discussioni del passato tra i genitori. Al momento del coinvolgimento paterno da parte della psicologa e della curatrice in questa progettazione, il padre reagiva malamente, negando di avere mai assunto determinati atteggiamenti, prendendosela anche con la curatrice, il tutto davanti al figlio così da provocarne il pianto e il timore che il padre se la potesse prendere con lui successivamente, per quanto aveva dichiarato.
Proseguivano i colloqui con le parti a cura dei Servizi che riferivano di una madre ancora estremamente spaventata dalle esperienze vissute e che dichiarava addirittura che in questa situazione temeva di “lasciarci le penne” , seppure invitata dagli operatori a cercare di differenziare i suoi vissuti emotivi da quelli di , che doveva essere libero di evolvere nel rapporto con il CP_2
padre. Nel corso dell'audizione del signor da parte dei Servizi risulta essere stata presente CP_1
anche la sua nuova compagna la quale ha interferito sulle questioni relative alla vicenda formulando domande e rilasciando le proprie impressioni, pur non avendo probabilmente mai neppure incontrato la signora Parte_1
I Servizi hanno comunque stabilito, concordandola con padre e figlio, una data in cui il minore avrebbe pernottato presso il padre.
Alla successiva udienza entrambi i genitori hanno evidenziato situazioni di criticità ricollegandole all'atteggiamento della controparte, senza riuscire a comprendere la situazione del minore invischiato in questa vicenda e mettendo nuovamente in discussione il ruolo della psicologa di
, contestando l'operato della curatrice speciale, e peraltro concordando una nuova CP_2
valutazione anche all'esito del periodo natalizio.
Nel permanere di atteggiamenti contrapposti tra le parti , entrambe estremamente rivendicative e critiche nei confronti degli operatori , subissati da continue richieste e contestazioni riguardo al loro operato, e da interferenze non comprensibili della compagna del sig. negli incontri CP_1 avvenuti tra il medesimo e i Servizi Sociali, tanto da aver indotto l'educatrice a modificare una relazione precedentemente depositata e visionata dal GI ( che ha ritenuto di segnalare la circostanza al Pubblico Ministero), sono proseguiti i monitoraggi legati principalmente alla valutazione dello stato psicofisico di in relazione alla programmazione di fine settimana CP_2
alternati presso il padre.
Si riporta un estratto del provvedimento collegiale depositato il 24 giugno 2024:
“… Sia alla Curatrice che ai Servizi affidatari ha dichiarato che il rapporto con il padre si sta CP_2
consolidando e che il tempo trascorso con il genitore ha aspetti positivi. Il Servizio affidatario e la curatrice speciale hanno notato il significativo cambiamento nell'atteggiamento di ( la CP_2
curatrice speciale riferisce che “ Il minore è apparso immediatamente più sereno e più loquace, rispetto
al passato;
si è espresso in modo maturo e responsabile ed ha manifestato empatia nei confronti degli operatori e del curatore….Ha dichiarato – con convinzione – che la relazione con il padre prosegue in modo positivo, che a volte è presente la di lui compagna con la quale ha una buona relazione, che non vi sono stati problemi in questo periodo di sperimentazione”). I Servizi affidatari hanno peraltro evidenti difficoltà nel gestire il rapporto con i genitori, i quali rivendicano ciascuno pretese opposte: la
madre ha manifestato, con continue richieste di sostituzione di numerosi operatori, da ultimo
addirittura della Curatrice, la totale sfiducia in qualsiasi operatore coinvolto, per il solo fatto che, progredendo con i tempi indicati dal Tribunale, si sono riavviati incontri e rapporti tra padre e figlio;
il
padre lamenta il mancato immediato “adempimento” di quanto indicato dalla TU, ignorando sia le motivazioni di carattere precauzionale alla base delle decisioni del Tribunale, che non può non considerare l'esistenza di un procedimento penale a carico del sig. che vede tra le persone CP_1 offese anche lo stesso , e che non vuole ignorare le difficoltà emotive del ragazzo.. …”. CP_2
Il GI ritiene opportuno evidenziare che ogni volta che alla sig. è stato riportato un Parte_1 riscontro positivo in relazione all'evoluzione dello stato psicofisico di e del suo atteggiamento ( CP_2
sostanzialmente più sicuro ed autonomo) verso il padre, la stessa ha reagito mettendo in discussione la verità di quanto riportatole, evidenziando l'incompetenza se non la partigianeria degli operatori, la mancanza di sensibilità nei confronti del figlio che veniva secondo lei costretto a dire cose in cui non credeva, tanto che il figlio stesso, quando tornava da lei dopo gli incontri con assistenti sociali,
psicologa o curatrice speciale ( così come era avvenuto in ambito di TU) si lamentava molto pesantemente per non essere stato compreso. Inoltre la ricorrente evidenziava che ogni volta che CP_2
doveva andare dal padre piangeva e che anche all'esito degli incontri il figlio lamentava gravi emicranie. Le recriminazioni materne sono avvenute almeno in una occasione anche davanti a , CP_2 in sede di incontro con la curatrice speciale.
Il Tribunale autorizzava nella scorsa estate 2024 un periodo di vacanze estive di con il CP_2
padre, invero riducendone la durata rispetto a quanto previsto dai Servizi affidatari e prevedendo un quotidiano controllo dello stato del minore da parte della curatrice e della madre (chiamate o videochiamate quotidiane), prevedendo altresì la possibilità del minore di tornare a casa immediatamente in caso di disagio.
Il periodo di vacanza non si è però svolto, avendo il minore comunicato al padre di non sentirsi pronto e non avendo il padre insistito per portare con sé il figlio. L'estate è comunque trascorsa con incontri regolari alternati come da programma.
Il GI aveva anche fissato un ulteriore ascolto del minore a inizio attività scolastica, in occasione del passaggio alla scuola superiore.
Nel corso dell'audizione, avvenuta a settembre 2024, il minore assumeva un atteggiamento molto chiuso, si toccava continuamente un occhio, rispondeva a fatica e a monosillabi, sicuramente intendeva dimostrare di essere ormai stanco del prolungarsi del procedimento che lo coinvolge. Ha efficacemente trasmesso, seppure solo con la postura o l'espressione, la sfiducia (peraltro manifestata spesso e alternativamente anche dai suoi genitori) nei confronti degli operatori che hanno partecipato e che si sono avvicendati in questo lungo percorso di accompagnamento del nucleo familiare nella gestione della crisi familiare. I genitori all'esito dell'ascolto hanno concentrato la loro attenzione sul discutere (senza trovare soluzione) su chi dovesse occuparsi di recuperare/accompagnare il minore al termine degli incontri con il padre il giovedì'.
Il GI ha disposto in ordine al periodo natalizio, depositando un provvedimento in data 18 dicembre 2024 ma comunicato dalla cancelleria nell'imminenza delle festività. A detta della madre il periodo è stato vissuto dal figlio in modo estremamente negativo e con pretese da parte paterne di imposizione di orari. Invero anche a fronte dell'invito della curatrice a rispettare la volontà di che voleva trascorre con la madre e il fratello la sera del 24 e la prima parte della giornata CP_2
del 25 dicembre, ciò non è avvenuto e è stato con il padre. Dopo le vacanze si sono svolti CP_2
ulteriori colloqui con i Servizi ed è emerso che i genitori ancora una volta non hanno ben condiviso le comunicazioni in ordine ad una visita di controllo per , fissata a seguito della visita di CP_2
giugno presso NPI e così la madre, a fronte della mancata condivisione da parte del padre del fissato appuntamento, a annullato la visita, pur avendo la madre stessa evidenziato che nel periodo natalizio aveva ripreso a soffrire di emicranie. CP_2
Nella relazione finale i Servizi affidatari ritengono che a causa della totale sfiducia manifestata nel corso del tempo da entrambe le parti e da ultimo in modo marcato dalla madre ( si rinvia alle mail inviate alla sig. ai Servizi, in cui gli stessi vengono accusati di aver rovinato le vacanze Parte_1 al figlio, che ha trascorso una vigilia ed un Natale “ tremendi “ con il padre, e in cui si augura alle operatrici tutto il male che loro hanno causato negli ultimi due anni ai figli ed a lei stessa) nonché dalle difficoltà di interazione anche con i difensori, nella specie da ultimo con il difensore materno, sia per l'Ente difficile poter garantire interventi a favore del nucleo ( anche perché da ultimo la ricorrente ha dichiarato che non avrebbe più accompagnato il figlio ai colloqui ed ha rifiutato di riprendere l'educativa domiciliare).
La curatrice speciale avv. Gazzi ha svolto un importante intervento a tutela del concreto interesse di , cercando di mediare tra le diverse interferenze genitoriali o dei difensori, cercando di CP_2
approfondire il rapporto con il minore, che però, così come con la psicoterapeuta che lo ha seguito sino allo scorso settembre, non ha inteso aprirsi con fiducia.
La curatrice speciale nelle note conclusive, cui si rinvia, ha ripercorso i passaggi della vicenda, con riferimento anche alle complesse personalità delle parti, al lavoro difficoltoso svolto a favore del minore, nel costante clima di sfiducia, ed infine della chiusura di , come verificata anche nel CP_2
corso dell'ultimo ascolto da parte del Tribunale. Aggiornata la documentazione reddituale dei genitori e dato atto delle richieste finali delle stesse, si evince che parte ricorrente chiede l'affido esclusivo del minore, mentre parte resistente e la curatrice speciale concludono per l'affido all'Ente. Per il resto le richieste delle parti non appaiono radicalmente diverse, in quanto anche la madre appare favorevole ad una previsione di frequentazioni tra ed il padre. CP_2
Non vanno concessi ulteriori termini per note, non risultando le questioni da ultimo sollevate in particolare dall'avv. Girello, determinanti ai fini della decisione.
Premessa, anche con riferimento all'allegazione di violenza domestica.
Sebbene a parte l'episodio in cui il padre avrebbe aggredito , il figlio maggiorenne della Per_2
sig. nel 2020 ( episodio oggetto di denuncia solo nel dicembre 2021), il sig. Parte_1 CP_1
non abbia mai agito violenza fisica verso o la ricorrente, è indubbio che madre e figlio CP_2
riportano atteggiamenti verbalmente aggressivi del resistente, un clima familiare pesante e faticoso durato nel tempo e fonte di sofferenza per il minore e per la madre. Da ultimo la madre lamenta anche la violenza economica, poichè il resistente non corrisponde la sua quota di spese extra e non versa il contributo previsto per il mantenimento di nei tempi stabiliti. CP_2
Nel presente procedimento né la madre, almeno formalmente, esclude la possibilità di rapporti tra padre e figlio, nè il minore ha mai rifiutato di relazionarsi con il padre, che infatti sta ormai frequentando regolarmente a fine settimana alternati e un giorno infrasettimanalmente. ha CP_2
invece difficoltà ad ipotizzare di restare con il padre più tempo ( per esempio per una significativa vacanza, anche se non riesce a spiegare perchè) ed ha sempre lamentato un certo fastidio per le telefonate paterne rivendicative o svolte nei momenti sbagliati.
In sede di TU non sono emersi segni di disagio di con il padre né nella valutazione CP_2
clinica, né nei test. Appare opportuno richiamare le conclusioni della curatrice speciale avv. Gazzi su : “… la Ctu così ha concluso: “ è un ragazzino intelligente e dalle buone capacità CP_2 CP_2
cognitive, esposto ad una educazione, di fatto, al momento, monoparentale che conduce ad un ovvio conflitto di lealtà. Nella modalità riservata che gli è propria esprime, negli scarsi ricordi cui accede, la richiesta di unire il mondo materno al mondo paterno di cui rischia, in una educazione monoparentale, di perdere le radici”.
Il curatore speciale ha avuto piena conferma, nelle occasioni di incontro, della persistente fragilità di
, ancora bloccato dal timore di scontentare, con le sue affermazioni, i genitori che lo hanno CP_2
schiacciato sotto il peso di un eterno conflitto di lealtà. Per quanto concerne il padre, ha sempre manifestato l'esigenza di contenere al minimo i tempi CP_2
di permanenza presso di lui, senza tuttavia mai esplicitarne con chiarezza i motivi, limitandosi a riferire
- con modi quasi impersonali ed inespressivi - di non avere voglia di frequentarlo e di avere paura delle aggressioni verbali che avrebbe già sperimentato durante la convivenza familiare.
Tuttavia, ha sempre confermato che gli incontri con il padre si sono svolti all'insegna della CP_2
tranquillità, con l'unica eccezione della giornata della Vigilia di Natale 2024, riferendo che il padre si sarebbe arrabbiato quando lui gli ha chiesto di poter restare con la madre (precisando però che il padre non lo ha aggredito ma si è limitato ad alzare un po' la voce, evitando successivamente il dialogo con lui).”
La madre, come detto non accompagnata da un consulente di parte nel percorso, ma dal difensore che non può avere le conoscenze scientifiche di uno psicoterapeuta o di un neuropsichiatra, e che svolge un ruolo del tutto diverso nel procedimento, non ha compreso e accettato i risultati della
TU, probabilmente perchè la dott.ssa ha evidenziato anche nei suoi confronti la presenza Per_1 di una forma di aggressività (definendola “aggressiva passiva”), seppure opposta a quella del padre. La dott.ssa ha riconosciuto la sofferenza materna e il suo diritto a “liberarsi” della Per_1
relazione, ma non ha condiviso con la madre la visione della stessa della figura paterna e delle sue caratteristiche, pur sottolineando l'esistenza di profili aggressivi nel padre, imputabili a una difficoltà nella gestione dello stress e delle frustrazioni.
La normativa internazionale ( in particolare la Convenzione di Istanbul ) ed oggi anche nazionale ( seppure il presente procedimento sia stato instaurato prima della c.d. Riforma Cartabia) in tema di violenza domestica è nota al GI che, infatti, a fronte di un'allegazione di violenza e addirittura di un procedimento penale a carico del resistente ha ritenuto di valutare con estrema attenzione le conclusioni della TU in tema di riavvio delle frequentazioni, assunte in un momento invero precedente al rinvio a giudizio ( seppure la TU fosse a conoscenza del precedente e scaduto ordine di protezione). Le precauzioni adottate dal GI nella ripresa dei rapporti padre – figlio proprio con attenzione ai principi anche sovranazionali in tema di tutela dei minori dalla violenza, subita o assistita (nel tempo: divieto di avvicinamento;
spazio neutro;
valutazione della relazione e del minore in ctu;
educativa domiciliare;
solo due ore a settimana da solo con il padre;
introduzione di qualche ora in più e sperimentazione di un pernotto;
solo successivamente fine settimana alternati che il minore, a quel punto quattordicenne, non ha mai detto di voler interrompere) sono state ritenute deleterie e dannose da parte resistente che ha accusato il GI, ripetutamente, della non immediata applicazione del programma di riavvio dei rapporti indicato come urgente dalla TU.
Dette precauzioni sono peraltro state condivise anche dalla curatrice speciale, come si legge nel suo atto di costituzione, e successivamente anche dalla psicoterapeuta del minore, che pure ha sempre sostenuto la necessità che non perdesse il legame con il padre. CP_2
Il GI non ha trovato convincente la pretesa costantemente ripetuta ed evidenziata financo dall'attuale terapeuta del sig. circa il fatto che il ritardo nell'applicare il calendario CP_1
indicato dalla TU costituisca lesione del diritto alla bigenitorialità e cagioni, detto ritardo, il malessere e la disperazione paterna, arrivando forse a giustificarne certi eccessi. Invero il GI ha più volte inteso evidenziare la necessità che il padre comprendesse i profondi sentimenti e le paure del figlio, senza sottovalutarli, e la necessità di un percorso di sostegno per il minore per affrontarli, e in particolare la necessità di rispettare, soprattutto all'inizio, i tempi del bambino (ora ragazzo).
Il sig. ha ignorato l'esistenza di un procedimento penale e le allegazioni di violenza, CP_1
sostenendo la necessità di sottrarre per il maggior tempo possibile alla madre il minore al fine di liberarlo dal legame fusionale con la stessa e dal tentativo materno di escludere il padre dalla vita di
, e dunque ha condiviso con la TU l'importanza che fosse dato immediato avvio agli CP_2 incontri “standard” come previsti dalla dott.ssa Per_1
Il GI non ha ritenuto che tale posizione rappresentasse il miglior modo di tutelare il minore, che soprattutto al principio del procedimento, per età e situazione appena vissuta ( quantomeno nell'ultimo periodo, e per un minore poco importa che si tratti di mesi o di anni) risultava avere difficoltà ad esprimersi con il padre. Il minore aveva bisogno di essere compreso e protetto, almeno in attesa che anche il padre lavorasse sulle sue disfunzionalità anche nella relazione con il figlio ( quantomeno per non averlo tutelato quando alzava la voce o “discuteva” con la compagna o con il resto della famiglia) . Il bambino era, in particolare, spaventato dagli eccessi d'ira paterni che non sono certo frutto dell'invenzione materna, come più volte segnalato dai Servizi, dalla curatrice speciale, dalla stessa TU . Invero tali eccessi sono stati evidenziati anni addietro anche in ambito lavorativo da parte di colleghi del sig. che ha prontamente negato di aver assunto tali CP_1
atteggiamenti, ma ciò non toglie che i suoi colleghi hanno segnalato come egli abbia agito
“...utilizzando toni aggressivi, urlando e assumendo atteggiamenti fisici intimidatori…”(cfr. doc. 26 allegato alla costituzione di parte ). E se soggetti adulti ben possono gestire certi toni , o CP_1
ricondurli ad un aspetto del carattere che porta il sig. ad alzare la voce quando deve CP_1
affrontare una situazione stressante, questo non è ovviamente così semplice per un ragazzino ( soprattutto in presenza di una mamma che a sua volta subisce tale atteggiamento come una forma di violenza). Un altro aspetto che ha colpito il GI è la tendenza ( osservata durante l'ascolto delle registrazioni della TU ma anche negli incontri avanti ai Servizi affidatari) nel sig. ad CP_1 anticipare le risposte di , così come ancora poco spiegabile appare come sia riuscito ad CP_2
ottenere dagli operatori ( soggetti peraltro specializzati nel gestire determinate situazioni) che una educatrice rivedesse una relazione già depositata in atti, eliminando una parte non gradita al resistente, che anche in tale occasione “alzava la voce”. E' dunque evidente che è necessario che il sig. lavori ancora sul controllo di queste sue caratteristiche, invece di negarle di fronte CP_1 all'evidenza, per consentire che il rapporto con il figlio, che tali caratteristiche fatica a gestire e sentire come una semplice sfumatura del carattere paterno, sia effettivamente costruito sull'empatia e sulla fiducia, anzichè su frequentazioni imposte da un Tribunale.
La durata del procedimento e la prudenza nel prevedere i tempi della frequentazione è da ricollegare anche alla necessità di non abbandonare questo nucleo a se stesso, a tutelare il minore , a rafforzarlo nella sua personalità perché possa esprimere i suoi reali sentimenti e la sua reale volontà, per affrancarlo dal rischio di un conflitto di lealtà che non gli permette di crescere, rendersi indipendente, di esprimersi liberamente. Perché invero anche la mamma di necessita ancora CP_2 di sostegno nel suo percorso per affrancarsi dalla paura che ha nei confronti dell'ex compagno, che non vede come padre per (con tutto quello che la figura paterna deve rappresentare), ma CP_2
solo come un pericolo, come è stato per lei. Occorre comprendere che non è tutto cristallizzato al dicembre 2021. Invero il sig. ha seguito percorsi di sostegno e pare che anche CP_1
attualmente ne stia seguendo uno con la dott.ssa , Invece neppure la presenza dei Servizi, Per_3
della curatrice speciale, della psicologa e dello stesso Tribunale hanno in qualche modo rassicurato la sig. circa il fatto che potesse riprendere i rapporti con il padre con i dovuti Parte_1 CP_2
tempi e le dovute attenzioni (si pensi che il primo pernotto concordato tra il padre e CP_2
tredicenne è avvenuto dopo due anni dalla separazione dei genitori) Anzi, tutti i soggetti coinvolti sono stati riconosciuti dalla madre come altri elementi di pericolo per , essendo lei la sola in CP_2 grado di “proteggerlo” ( la ctu e tutti gli altri soggetti intervenuti hanno evidenziato la caratteristica materna tendente a non accettare punti di vista diversi dai suoi) . Sin da subito la madre ha messo in discussione anche gli interventi delle educatrici (si rammenta che a lungo gli incontri padre – figlio sono avvenuti in presenza di educatrice, che svolgeva ADM anche presso l'abitazione materna), spingendo la dott. , alla cui puntuale ed equilibrata relazione del 23 aprile 2023 ( CP_5
depositata con la nota di aggiornamento dai servizi di Siziano in data 9 maggio 2023) si rinvia, a non proseguire l'attività dopo l'accusa materna di aver registrato una conversazione avvenuta tra l'educatrice e la madre.
La sig. ha invero messo in discussione anche le capacità della psicologa dei Servizi e Parte_1
della curatrice speciale che hanno semplicemente osservato un atteggiamento più sereno del ragazzino all'esito di un ascolto, manifestando di non riuscire a tenere su piani diversi il suo rapporto con il resistente e il rapporto di con il padre ( rapporto che lei stessa ha più volte CP_2
affermato di voler salvaguardare), e di non essere in grado di non comunicare al figlio le proprie sofferenze o perplessità ( riferisce la curatrice speciale del minore: “ : All'esito dell'incontro, è entrata nella stanza la signora la quale - a fronte della restituzione della psicologa che Parte_1
ha esternato come sembrasse più sereno – ha affermato in presenza del minore: “ma voi CP_2
non potete sapere come stanno in realtà le cose, perché non potete rendervene conto in un'ora di colloquio”; non ha replicato, allontanando lo sguardo dalla madre”). CP_2
E' ad avviso del GI un vero peccato che entrambi i genitori non abbiano colto la grande opportunità che gli operatori messi a disposizione potevano fornire a ( ed ai genitori stessi) ; CP_2
una consulente neuropsichiatra e psicoterapeuta che ha una lunga esperienza nel settore, servizi ed educatori impegnati a fornire a un percorso di crescita protetto, una psicoterapeuta esperta e CP_2 che sino all'ultimo ha cercato uno spiraglio di alleanza terapeutica con , e che ha anche CP_2
espresso timore per il futuro sviluppo del ragazzo, timore che il GI, così come la curatrice speciale, condivide. E' possibile che i genitori temessero, affidandosi, di perdere il controllo disfunzionale che ciascuno di loro a modo proprio ha esercitato o esercita sul ragazzo.
sta comunque crescendo, e accompagnato da personale esperto potrebbe rafforzare il suo CP_2
carattere ( che peraltro non è così timido e chiuso come la madre continua a sottolineare, da ultimo anche esprimendo preoccupazione per l'ascolto del minore da parte del giudice), carattere che già gli consente di esprimersi con il padre (al punto da essere stato in grado di dirgli che non si sentiva di andare in vacanza estiva con lui) e potrebbe, aiutato adeguatamente, anche sentirsi libero di non assecondare e condividere tutte le paure materne verso la figura paterna, senza per questo temere di perdere la madre come punto di riferimento. (osserva la curatrice speciale:” Il rapporto di CP_2
con la madre è fusionale,… è sempre stata la madre a farsi portavoce con gli operatori e con il curatore
speciale dei desiderata del figlio, delle sue emozioni o dei suoi malesseri, così confermando quell'atteggiamento simbiotico e confusivo…Il curatore ed il Servizio Sociale hanno verificato che
diviene addirittura più spontaneo se gli viene chiesto di lasciare il cellulare in un'altra CP_2
stanza, a dimostrazione del timore del controllo materno su quanto egli riferisce nella stanza degli operatori”).
La attuali paure di riguardano il fatto che ancora lo infastidisce ( o lo spaventa) sentire il CP_2
padre che alza la voce o che, se si arrabbia, sta zitto e non gli parla. Ha ancora il ricordo dei genitori che litigavano (il padre che urlava più della madre). Si tratta di capire se poiché avverte CP_2
questo disagio, deve ancora credere che solo la madre lo può proteggere da un padre che, nella visione materna, ha manipolato tutti coloro che sono intervenuti per gestire la situazione. Dunque ci si deve chiedere se occorre accettare che non potrà trovare aiuto per affrontare questi CP_2
“timori”, o se si vuole che possa imparare, con il supporto di esperti, a gestire tali paure e a non rimanerne vittima, come purtroppo è capitato a sua madre ( e in parte a lui) per tanti anni. Neppure il timore materno che stando con il padre ne assuma comportamenti e atteggiamenti che la CP_2
stessa definisce aggressivi e manipolatori ha fondamento. Da un lato perché il ragazzo avrà un tempo con il padre che non consente una simile simbiosi ( si rammenta anzi che ciò che andrebbe evitato è proprio l'attuale “educazione monoparentale” materna), dall'altro perché CP_2
dovrebbe essere messo in grado di sviluppare una propria personalità ed un proprio carattere, prendendo le distanze, come deve accadere per ogni adolescente, da entrambi i genitori. E soprattutto, come ben evidenziato dai Servizi affidatari e dalla psicoterapeuta, è più che altro ora necessario accompagnare nella sua quotidianità, osservandola e controllandola.. CP_2
Affido, collocamento prevalente e frequentazioni con il genitore non collocatario.
Pare in questo momento che nessuno dei due genitori, invischiati ancora in modo totalizzante nella crisi di coppia e nell'intento di assumere il controllo sul minore ( ciascuno dei due per proteggerlo dall'altro) e impegnati ad interpretare tutto alla luce del “conflitto” o della “violenza”, riesca a comprendere che va aiutato a restarne fuori e ad andare avanti, in sicurezza, e a creare, se CP_2
potrà e come potrà, un rapporto più adulto e autonomo con entrambi i genitori. Dunque a crescere, potendolo fare senza restare impigliato nei ricordi ( negativi) di un ambiente e di un rapporto familiare che non esiste più da tempo.
L'ultimo evento, e tale solo in ordine di tempo, o comportamento, che si è osservato e che dimostra l'inadeguatezza di entrambi i genitori ad esercitare in autonomia la responsabilità genitoriale verso il figlio, è legato alla visita di controllo presso NPI che doveva effettuare a seguito di CP_2
quella svoltasi a giugno 2024 e alla quale il minore era stato accompagnato dal padre. All'esito della visita era stato previsto un controllo dopo circa sei mesi. Esplicative della difficoltà dei genitori nel tenere il focus sul minore sono le mail, sul punto, scambiate tra le parti e con i Servizi e la curatrice ( cui si rinvia) . Non solo i mal di testa di ancora vengono ricondotti dalla CP_2 madre al fatto che venga “costretto” a vedere il padre ( si ricorda che la madre stessa nelle CP_2
sue conclusioni propone visite più che articolate tra padre e figlio e che mai ha opposto il CP_2
rifiuto ad incontrare il padre), ma addirittura pur di rivendicare il proprio diritto a condurre il minore alla visita secondo un principio di alternanza che non sarebbe riconosciuto a lei ma solo al padre (a riprova che tutti parteggiano per il padre e sono contro la madre e ) la sig. CP_2
venuta a conoscenza della fissata visita solo perché contattata dall'ospedale, ha disdetto Parte_1 l'appuntamento. A fronte di davvero poco chiare spiegazioni ( nelle mail tra le due parti) del padre circa i motivi per cui questi non si era premurato di notiziare per tempo madre e servizi della data della visita di controllo, e dell'inutile innumerevole serie di mail a Servizi e curatrice in cui la madre ordina di riferire di che cosa fossero a conoscenza, risulta chiaramente che il padre non aveva nessuna intenzione di notiziare la madre, poiché voleva condurre lui il figlio alla visita ( non fidandosi della madre), con ciò ponendo in essere una condotta del tutto autoreferenziale e contraria all'interesse del minore. Infatti a causa della reazione innescata nella madre dalla disinformazione paterna, ( come dichiarato dalla madre ancora sofferente di emicranie) non ha potuto CP_2
sottoporsi al controllo, essendo stata la visita annullata.
Entrambi i genitori, ancora una volta, concentrati sulla spiegazione delle ragioni che ritengono giustificatrici dei rispettivi atteggiamenti, non hanno messo al centro l'interesse di . CP_2
Gli esempi di comportamenti simili avvenuti nel corso del procedimento son numerosi, soprattutto il continuo screditamento da parte di entrambe le parti degli operatori, per ragioni di fatto opposte, ha, ad avviso del GI, recato danno all'equilibrio psicofisico del minore (da ultimo il fallimento del percorso di sostegno psicologico, non supportato da parte dei genitori ed in particolare dalla madre).
Dunque sebbene il GI comprenda la preoccupazione dei Servizi affidatari nel proseguire nella gestione di questo difficile nucleo, il permanere di una inadeguatezza genitoriale nel comprendere le esigenze del minore e il fallimento dei programmi di supporto, anche a favore del ragazzo ( come ad esempio il percorso di sostegno psicologico per ), non può che CP_2 confermare l'affido del minore all'Ente, con limitazione della responsabilità genitoriale ex art. 333
c.p.c., invitando il Servizio a mantenere una chiara distanza da entrambe le parti, a sentire i genitori senza il supporto o la presenza di eventuali compagni, a svolgere i compiti affidati condividendo con tutte le parti lo scambio di eventuali mail, a chiarire ad entrambi i genitori, possibilmente via mail e contemporaneamente , le ragioni delle scelte che verranno effettuate.
Anche i difensori vanno invitati ad aiutare i propri assistiti a non vivere la situazione come un conflitto con i Servizi, che sono invece il soggetto che il Tribunale ritiene adeguato ad occuparsi del minore in attesa che i genitori completino percorsi di aiuto nella genitorialità ( e nella gestione delle proprie ancora presenti fragilità) e dimostrino di sapere concretamente tutelare l'effettivo interesse di , interesse che sopra si è cercato di descrivere. CP_2
La durata dell'affido all'Ente è allo stato indicata in due anni. Conseguenza automatica dell'affido all'Ente è l'apertura di una Vigilanza, con obbligo per i Servizi di depositare semestralmente una relazione sull'andamento dei percorsi e dello stato di benessere psicofisico del minore al Giudice Tutelare, evidenziando eventuali criticità.
Il GI ritiene inoltre di nominare un curatore del minore, perché collabori con i Servizi affidatari in ordine agli interventi da effettuare a sostegno del minore e perché a sua volta suggerisca la necessità di ulteriori interventi, comunicando a la facoltà di esprimere al CP_2
curatore ogni sua esigenza o disagio. Si ritiene pertanto di nominare, anche come curatore, l'avv.
Gazzi, che già conosce il minore e le dinamiche genitoriali.
In ordine ai compiti attribuiti ai Sevizi affidatari, oltre alle decisioni da assumere nell'interesse di con riguardo alla salute, all'educazione, alle attività extrascolastiche ed alle questioni CP_2
burocratiche ed anagrafiche, sempre previo ascolto dei genitori e in caso di mancato accordo tra i medesimi, si evidenzia l'importanza di verificare che non vengano interrotti i rapporti padre -figlio e che il minore venga adeguatamente monitorato in NPI per le emicranie di cui soffre. Il Servizio affidatario verificherà quindi che il minore svolga gli accertamenti presso NPI e richiederà all'ospedale di inviare la relazione sugli accertamenti effettuati e da effettuare. In particolare provvederà a ridefinire l'appuntamento annullato dalla madre e inviterà il medico che ha preso in carico il minore ad effettuare un colloquio separato con ciascuno dei genitori (e possibilmente non in presenza del minore) in modo che entrambi possano rispondere alle domande di interesse ai fini della presa in carico e dell'individuazione di una eventuale cura a favore di . CP_2
Allo stato non si ritiene di poter imporre al minore un percorso di sostegno psicologico, pur ritenendolo il GI assolutamente indispensabile per aiutare in questa fase della sua CP_2
crescita, poiché a , che ha già compiuto 15 anni, il percorso può essere solo suggerito. Si CP_2 auspica pertanto che i genitori considerino a loro volta l'importanza di suggerire a detto CP_2 sostegno. Sarà dunque cura dei Servizi affidatari rinnovare a l'invito e la proposta a seguire CP_2
un percorso psicologico, nel corso di colloqui periodici ( senza gravare eccessivamente il minore) finalizzati anche a verificare il suo stato psicofisico. L'eventuale psicoterapeuta potrà essere la stessa dott.ssa o altro terapeuta che potrà essere individuato dall'Ente, ove i genitori non Per_4
raggiungano un accordo sul nome, anche a fronte della presentazione da parte dei Servizi e con la collaborazione del curatore, di una rosa di nomi.
Inoltre l'Ente affidatario , tramite colloqui periodici con i genitori, anche in presenza del curatore del minore, verificherà se la quotidianità di si svolga serenamente e come procedono il CP_2 percorso scolastico, sportivo e sociale. Il curatore potrà anche prendere contatti con la scuola ,se ritenuto opportuno.
I genitori, ove non intendano concordare tra loro, via mail, sempre da condividere con i Servizi e il curatore, le questioni relative alle attività scolastiche ed extrascolastiche esprimeranno le rispettive istanze ai Servizi affidatari che, effettuati i necessari approfondimenti, assumeranno la decisione maggiormente conforme all'interesse del minore, che pure potranno sentire eventualmente anche con videochiamata o tramite il curatore.
Qualora uno dei genitori ritenga che il figlio necessiti di richiami in ordine a determinate abitudini
( ad esempio eccessivo uso del cellulare o dei social) ove non riesca in modo adeguato e pacato ad affrontare l'argomento con il figlio, segnalerà immediatamente il problema ai Servizi affidatari, posto che l'alternativa potrà solo essere una linea educativa comune stabilita in accordo tra le parti e comunque da comunicare ai Servizi affidatari.
Qualora i Servizi affidatari o il curatore verifichino che la situazione di presenta criticità, CP_2
dopo aver sentito i genitori ed aver condiviso eventuali soluzioni, provvederanno, ove i genitori non collaborino, a segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni e al
Giudice Tutelare ex art. 337 c.c..
resterà allo stato collocato presso la madre a cui va confermata l'assegnazione della casa CP_2
familiare di cui entrambe le parti stanno pagando la rispettiva quota di mutuo.
In ordine alle frequentazioni padre - figlio il GI ritiene che nonostante ad ogni rientro a casa materna la sig. riferisca stati di ansia e sconforto di , possa trarre Parte_1 CP_2 CP_2 beneficio dall'interagire con il padre, figura che non ha, per , caratteristiche di pericolosità CP_2
tale da doverla escludere dalla sua vita.
Contr Quanto alle modalità di frequentazione, premesso che non vi è motivo di proseguire con , salva rivalutazione sul punto in futuro da parte dei Servizi affidatari, il GI condivide tendenzialmente la prospettazione materna, che nelle conclusioni rassegnate propone una adeguata interazione tra padre e figlio. Andrà solo previsto un infrasettimanale anche nella settimana che termina con il fine settimana paterno, come peraltro già avviene. Quanto alla richiesta paterna di aggiungere un ulteriore pomeriggio di frequentazione infrasettimanale nella settimana che termina con il fine settimana materno, si ritiene di lasciare a padre e figlio la possibilità di concordarla, ovviamente previo avviso alla madre. Appare corretta la previsione che nell'infrasettimanale il padre prelevi il figlio da scuola e la madre lo recuperi dopo l'allenamento ( poiché se necessario potrà chiedere un passaggio anche a qualche altro genitore o al coach) salvo che si tratti di giornate in cui il ragazzo non si allena e quindi potrà rimanere anche a cena dal padre che a quel punto provvederà a riaccompagnarlo dalla madre. I pomeriggi con il padre dovranno essere individuati (in anticipo naturalmente e secondo un calendario condiviso e noto ai Servizi) in giornate in cui il sig. non dovrà essere CP_1
fisicamente sul luogo di lavoro. Nel caso in cui il padre non possa più lavorare in smart working, i tempi dei pomeriggi infrasettimanali dovranno essere rimodulati, tramite i Servizi, in relazione alla presenza effettiva del padre .
Nei fine settimana di sua competenza il padre si occuperà di prelevare e riportare a casa materna il figlio.
I periodi di vacanza verranno suddivisi come da proposta materna, salvo diverso accordo.
Entrambi i genitori dovranno tenere conto dell'esigenza di di vedere anche i suoi amici nel CP_2
corso del fine settimana.
Ciascun genitore potrà sentire il figlio, quando si trova con l'altro genitore, per una telefonata o videochiamata quotidiana in orario che tenga opportunamente conto delle abitudini e degli impegni del minore.
Previsione di penale in caso di mancata collaborazione genitoriale ex art. 614 bis cpc:
Dato atto che nel corso del procedimento nessuna delle parti ha mostrato di aver compreso l'effettivo ruolo dei Servizi affidatari e che questi ultimi, per svolgere al meglio le attività demandate devono poter contare sulla collaborazione dei genitori, il GI ritiene di disporre che qualora un genitore non si attenga, senza adeguata motivazione e documentato impedimento, alle indicazioni dei Servizi circa il fatto di condurre il minore ai colloqui periodici che i Servizi disporranno e, ove si riesca a riavviarlo, al percorso psicologico per , , dovrà corrispondere, CP_2 per ogni appuntamento mancato, l'importo di € 200,00 ai sensi dell'articolo 614 bis c.p.c., da versare per metà all'altro genitore e per metà su un libretto ( o secondo altra modalità ritenuta più idonea dal curatore) intestato al figlio.
Contributo al mantenimento per : CP_2
In ordine al contributo al mantenimento del minore a carico paterno si osserva che dall'esame degli estratti dei conti correnti depositati dalle parti (sebbene la ricorrente pur senza aver chiesto l'autorizzazione al Tribunale, abbia depositato documentazione in parte oscurata) e dalle buste paga, emerge che entrambi i genitori non sono in condizioni economiche tanto precarie quanto hanno rappresentato sino ad oggi al Tribunale. In particolare la ricorrente riceve sovvenzioni periodiche anche di un certo rilievo dal fratello ed effettua diversi versamenti in contanti, mentre il resistente guadagna mensilmente, senza contare la tredicesima ed altri versamenti in assegni non meglio interpretabili, almeno € 2.300,00 al mese. Il padre si concede, seppure abbia spese di rata auto, rata mutuo e affitto, anche viaggi e ristoranti e pertanto non pare essere in stato di indigenza a causa delle spese che deve sostenere per contribuire al mantenimento del figlio. In particolare non
è facile ricostruire la partecipazione alle spese extra assegno (alcune delle quali neppure necessitano di accordo e come le spese per libri scolastici appaiono correttamente documentate dalla madre), mentre si evince dall'esame degli estratti conto che con eccessiva facilità il riesistente invece di versare il contributo al mantenimento entro il 5 di ogni mese lo versa anche dopo la metà del mese.
Si rammenta che anche il ritardato adempimento comporta la possibilità di ottenere (anche senza dover ricorrere al provvedimento del giudice) il pagamento diretto da parte del datore di lavoro.
Considerato che la madre attualmente svolge un'attività lavorativa, ma è anche lei gravata dalla rata di mutuo, e tenuto conto del fatto che è nel frattempo cresciuto e che le sue esigenze come CP_2
notorio sono aumentate (dal settembre 2024 frequenta una scuola superiore), appare corretto prevedere quale contributo al suo mantenimento la somma mensile di € 350,00, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre alla suddivisione tra le parti delle spese extra assegno come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia, al 50% ciascuna.
Spetterà interamente alla madre l'assegno unico per il minore, in quanto prevalente collocataria.
Spese di lite:
Le spese di lite vanno compensate tra le parti, considerato che parte ricorrente risulta soccombente in merito alla domanda di affido esclusivo del figlio, ma ha visto accolta la sua domanda di emissione di misure di protezione. Le parti concordano, da ultimo, in ordine a collocamento prevalente e assegnazione casa familiare, nonché in ordine alle frequentazioni che non sono particolarmente difformi nelle linee principali, ed infine in ordine al contributo al mantenimento nessuna delle richieste delle parti viene completamente accolta.
Le spese da riconoscere a favore della curatrice speciale, a carico dell'Erario, verranno liquidate con separato provvedimento, valutata la domanda. Le spese di TU, disposta d'ufficio dal Tribunale, vengono liquidate come da separato provvedimento e poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa e respinta:
-affida, per il periodo di due anni salva anticipata soluzione delle criticità che hanno indotto la decisione, il minore all'Ente (Comune di residenza del minore) e ai Servizi Controparte_2
Sociali competenti che assumeranno, sentiti i genitori e in caso di loro disaccordo, tutte le decisioni significative in ordine alla salute ( compresi controlli presso NPI: cfr. motivazione) , all'educazione, alle attività extrascolastiche ed alle questioni di carattere burocratico ed anagrafico relative al minore, come meglio indicato nella motivazione, organizzando incontri periodici con il minore e, separatamente, con i genitori, sia per verificare lo stato psicofisico del minore (con approfondimenti sulla sua attività scolastica, sportiva, sociale) sia per invitarlo a seguire un percorso psicologico (cfr. motivazione); dispone che in caso di criticità e mancata collaborazione dei genitori in ordine a iniziative da assumere a tutela del minore i Servizi segnalino la situazione alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni e al Giudice Tutelare ( che dovrà comunque ricevere le relazioni semestrali) ex art. 337 c.c.;
-nomina curatore del minore l'avv. Maria Grazia Gazzi, perché collabori con i Servizi, soprattutto in relazione ai controlli presso NPI, inviti il minore a rappresentarle eventuali esigenze o disagi, partecipi agli incontri tra e i Servizi, assuma se necessario informazioni presso la scuola CP_2
frequentata e segnali di concerto con i Servizi eventuali criticità al Giudice Tutelare;
-invita i genitori a proseguire percorsi di sostegno psicologico e alla genitorialità;
-v. l'art. 614 bis c.p.c. prevede che il genitore che non conduca il figlio agli appuntamenti fissati dai Servizi affidatari o alle sedute di psicoterapia qualora vengano riavviate, senza giustificato motivo, versi, per ogni mancato accompagnamento, la somma di € 200,00, per metà all'altro genitore e per metà su libretto postale intestato al figlio (o in altra più adeguata forma da individuarsi a cura del curatore del minore);
- colloca il minore prevalentemente presso la madre, a cui assegna la casa familiare;
-dispone che il padre possa frequentare il figlio secondo il seguente schema:
a fine settimana alternati dal venerdì uscita da scuola di o se il padre lavora, dal termine CP_2 dell'orario di lavoro sino alle ore 18,00 della domenica;
durante la settimana un pomeriggio sino all'accompagnamento all'allenamento di basket o sino a dopo cena (attualmente il giovedì); in quest'ultimo caso sarà il padre a riaccompagnare a casa il figlio;
nella settimana che termina con il fine settimana materno ed il padre potranno concordare, CP_2
comunicandolo per tempo alla madre, un eventuale altro pomeriggio;
qualora il padre non possa lavorare in smart working, il giorno infrasettimanale potrà essere concordemente modificato e comunque anche l'orario rivisto compatibilmente con la presenza paterna;
i genitori sono invitati, nei fine settimana di competenza, a consentire al minore di condividere del tempo anche con i pari;
le vacanze scolastiche natalizie e pasquali saranno divise a metà e trascorse con ciascun genitore secondo il criterio dell'alternanza;
durante l'estate ciascun genitore potrà trascorrere con il minore due settimane anche non consecutive di vacanza, da individuare entro la fine di maggio. Si invita il padre a concordare con l'organizzazione delle due settimane in questione, tenendo conto dell'eventuale preferenza CP_2
del figlio per le due settimane non consecutive.
-ciascun genitore potrà effettuare al figlio, quando si trova con l'altro genitore, una telefonata o videochiamata quotidiana in orario compatibile con le esigenze del minore;
-dichiara il padre tenuto a contribuire al mantenimento del figlio versando alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 350,00 mensili, rivalutabile annualmente in base ali indici
ISTAT;
-dichiara entrambi i genitori tenuti a sostenere, nella misura del 50% ciascuno, le spese extra assegno relative al minore secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia;
-dispone che l'intero assegno unico sia percepito dalla madre, prevalente collocataria;
-compensa le spese di lite;
-provvede con separato provvedimento per la liquidazione dei compensi della curatrice speciale del minore, ammesso al gratuito patrocinio;
-pone le spese di TU, liquidate come da separato provvedimento, a carico dele parti nella misura del 50% ciascuna. Manda la Cancelleria di comunicare il presente decreto ai Servizi Sociali competenti per il territorio di Siziano ed al Giudice Tutelare in sede, per l'apertura della Vigilanza ex articolo 337
c.c.
Pavia camera di consiglio del 14 marzo 2025.
Presidente est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
.
.
SECONDA SEZIONE CIVILE
5224 / 2021 V.G.
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente rel.
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
nel ricorso promosso da
), con l'avv. GIRELLO ALESSIA Parte_1 CodiceFiscale_1
nei confronti di
), con l'avv. PAVONI EMANUELA Controparte_1 CodiceFiscale_2
con l'intervento di
Avv. Maria Grazia Gazzi in qualità di curatore speciale del minore Controparte_2
e con l'intervento del Pubblico Ministero
ha pronunciato il seguente
DECRETO
La ricorrente, in data 27 dicembre 2021 depositava ricorso per Parte_1
regolamentazione dell'affido del minore e successivamente anche istanza di Controparte_2
emissione di ordine di protezione nei confronti del compagno, Controparte_1
Dalla lettura del ricorso emergeva che alla fine dell'anno 2021 la sig. dopo aver Parte_1
presentato denuncia per maltrattamenti nei confronti del sig. si allontanava con il figlio CP_1
minore dalla casa familiare per rifugiarsi in un residence, ritenendo non più proseguibile la CP_2
convivenza con il compagno, a causa dei suoi atteggiamenti prevaricatori minacciosi e controllanti, nonché aggressivi. La relazione durava da circa vent'anni ( all'inizio della relazione la ricorrente aveva già un figlio di un anno, nato da precedente matrimonio, oggi maggiorenne, indipendente, e convivente con il nucleo e nasceva, parecchi anni dopo l'inizio Controparte_3 CP_2 della convivenza, nell'anno 2010. La ricorrente ha descritto una relazione caratterizzata sin dall'inizio da atteggiamenti impulsivi e prevaricatori del compagno, che è arrivato addirittura a minacciarla di morte (questo sette anni prima della denuncia sporta nel dicembre 2021), che ha instaurato in famiglia un clima molto pesante, di cui anche i ragazzi risentivano, somatizzandolo, e che ha visto il sig. aggredire fisicamente il figlio della sig. nell'aprile 2020. Il CP_1 Parte_1
tutto fino a quando, a seguito di una ennesima discussione svoltasi tra e Santo Stefano del Pt_2
2021, dopo che già la ricorrente aveva comunicato al compagno la volontà di separarsi, la sig.
dopo aver trascorso un periodo in montagna con i figli, decideva di non fare rientro a Parte_1
casa per non riprendere la convivenza con il compagno.
Con il proprio atto di costituzione il resistente ha puntualmente preso posizione in ordine ad ogni contestazione, in parte anche documentato la propria versione dei fatti, ricostruiti diversamente rispetto a quelli allegati dalla ricorrente.
Successivamente all'acquisizione di informazioni da parte dei Servizi Sociali, dei Carabinieri di
Siziano e del Centro Antiviolenza, e sentite le parti nel corso dell'udienza, il GI, dato atto della tensione ed aggressività manifestatasi anche nel corso dell'udienza, della difficoltà paterna a porre al centro l'interesse del minore, della particolare fragilità ( anche dal punto di vista della salute, poiché la ricorrente soffre da anni di fibromialgia) della ricorrente, affidava il minore all'Ente ed accoglieva l'istanza di emissione di ordine di protezione, ordinando al sig. ( CP_1
che era rimasto nella casa familiare incurante del fatto che il minore e la madre dovessero vivere in un residence) di allontanarsi dalla casa familiare e di non avvicinarsi alla ricorrente ed al minore, disponendo che i Servizi affidatari organizzassero incontri protetti ed osservati tra padre e figlio.
Veniva anche disposto che i Servizi avviassero interventi di educativa domiciliare, e una più approfondita indagine di carattere psicodiagnostico sul nucleo familiare.
All'esito dei primi colloqui con il nucleo i Servizi affidatari riferivano che:
“Ad oggi, la separazione tra i coniugi potrebbe essere una possibilità per di vivere diversamente il legame con CP_2
entrambi i genitori, sostenuto da professionisti che aiutino i genitori a riconoscersi ed assumersi le proprie responsabilità, divenendo figure adeguatamente supportive e protettive.
La sig.ra mediante i propri percorsi individuali (psicoterapia e centro antiviolenza), sembrerebbe aver Parte_1 iniziato un lavoro di cambiamento per fuoriuscire da una relazione che non le rendeva possibile tutelare i propri figli.
Il sig. ugualmente, dovrebbe lavorare sugli aspetti di irascibilità che sono stati descritti (diversamente dai CP_1 coniugi) ma soprattutto percepiti dal figlio, in modo da accogliere i vissuti di timore e disagio di . Per CP_2 assicurare a un buon modello di relazione padre-figlio infatti è necessario avviare un lavoro di presa di CP_2 consapevolezza delle proprie responsabilità sia come ex coniuge sia come padre.
oggi sembrerebbe bisognoso di essere accompagnato da professionisti nel legame con entrambi i genitori in CP_2 modo da mettere in parola aspetti difficili del passato e creare nuove condizioni per il futuro. Importante poter osservare nel rapporto con entrambi i genitori individualmente, dando ai due ex coniugi strumenti adeguati per CP_2 accedere al mondo emotivo del figlio: angosce, timori e incertezze” e proponevano prosecuzione ed avvio di diversi interventi.
Nel corso del procedimento si è manifestato un rapporto molto teso anche tra i difensori delle parti, che spesso hanno concentrato le loro schermaglie su vicende di non particolare rilievo, perdendo talvolta di vista le necessità legate alla gestione di un procedimento che vede la presenza di un minore già vittima della crisi familiare.
Veniva successivamente accolta l'istanza della ricorrente di proroga dell'ordine di protezione, con la seguente motivazione : “ Il GI osserva che talune condotte del medesimo, tenute anche successivamente all'avvio del presente procedimento, lungi dal potersi ritenere irrilevanti nella presente vicenda, denotano e confermano un atteggiamento concentrato su proprie esigenze che non tengono conto dell'interesse del nucleo familiare ma soprattutto del minore, che non convincono circa la capacità del padre di comprendere lo stato d'animo, le paure e le esigenze del figlio, e dunque che -a fronte del venir meno del divieto di avvicinamento – esiste il rischio
che il padre tenti di avvicinare il bambino senza rispettare la previsione di vederlo esclusivamente in spazio neutro, sentendosi tendenzialmente in grado di giustificare ogni propria condotta, anche alla luce delle critiche dal resistente mosse ai Servizi affidatari.Il sig. non ha modificato la propria residenza ( così che la sig. è in CP_1 Parte_1 difficoltà nel notificargli atti presso il nuovo domicilio) giustificando la circostanza con l'esigenza di mantenere una certa classe di merito nell'RCA. Allo stesso modo ha giustificato il fatto di non aver versato se non il giorno precedente
l'udienza le mensilità del contributo per il mantenimento per il figlio perché attendeva che si chiarisse l'importo, indicato in € 300,00 in motivazione e in € 350,00 in dispositivo, per errore materiale: orbene che cosa impediva al sig. di versare quantomeno la cifra più bassa?. Né può ritenersi giustificato il mancato versamento per CP_1 compensare il fatto che la moglie non versava la quota del mutuo, posto che sarebbe bastato un consulto con il difensore per chiarire che si tratta di somme per loro natura non compensabili.
Tali decisioni del resistente, seppur relative a circostanze solo apparentemente non collegate a condotte rilevanti ex
art. 342 bis c.c., di fatto denotano una totale autoreferenzialità del resistente che comporta conseguenze pregiudizievoli per l'integrità e libertà psicologica del resto del nucleo familiare, della cui tranquillità il resistente non dimostra avere interesse.
Il GI ritiene pertanto che sino all'avvio di una concreta presa in carico psicoterapeutica del padre e anche del minore, sia necessario mantenere in ambito protetto gli incontri padre – figlio e sia necessario garantire al minore che non corre il rischio di incursioni paterne (la cui impulsività pare di difficile gestione) nella sua quotidianità. “.
Contestualmente si stabiliva di effettuare TU ( “Considerata la necessità di approfondire con una accurata indagine anche psicodiagnostica la personalità della coppia genitoriale e le rispettive competenze genitoriali, le migliori modalità di affido, collocamento, frequentazione del minore, e considerato che i Servizi affidatari si stanno già occupando della gestione dello spazio neutro e dell'educativa domiciliare, apparendo in difficoltà nel dare avvio agli approfondimenti personologici richiesti, il GI ritiene di disporre TU psicodiagnostica sulla coppia genitoriale,
….In attesa del conferimento dell'incarico alla TU i Servizi affidatari dovranno proseguire con una frequenza di incontri in spazio neutro congrua e coerente con l'interesse del minore;
dovrà essere definita dai servizi affidatari una fascia oraria per una videochiamata o telefonata quotidiana padre -figlio, in orario che non interferisca con attività sportive del minore e che sia collocata indicativamente prima di cena;
in occasione degli interventi di educativa domiciliare la telefonata potrebbe avvenire in presenza dell'educatore.
I servizi affidatari dovranno attivarsi velocemente per la presa in carico psicologica del minore e per indicare al genitore che ancora non è seguito da uno psicoterapeuta, a quale specialista rivolgersi…Successivamente all'incarico alla TU i Servizi Sociali affidatari si coordineranno con la stessa per comunicare l'esito degli interventi avviati e per eventuali modifiche ove la TU lo ritenga opportuno.”).
La TU veniva svolta dalla neuropsichiatra infantile e psicoterapeuta dott.ssa Persona_1
La sig. non nominava un proprio consulente di parte. La medesima, evidentemente
[...] Parte_1
non fiduciosa nei confronti della TU, anziché nominare un consulente di parte anche in corso di
TU, che sicuramente l'avrebbe adeguatamente assistita con le competenze scientifiche necessarie anche a contrastare la TU ove ritenuto, ha invece deciso di registrare di nascosto alcune sedute.
La TU è stata depositata il giorno 1.2.2023 dopo concessione di gg 30 di proroga per organizzare e gestire il periodo natalizio ( nel corso della TU è stato superato lo spazio neutro e sono state disposte frequentazioni padre – figlio in presenza di educatrice, non essendo più in vigore il divieto di avvicinamento).
Nel frattempo il sig. veniva rinviato a giudizio per i maltrattamenti familiari denunciati Parte_1
dalla moglie e dal figlio maggiorenne della sig. Il minore risulta persona offesa Parte_1 CP_2
nel suddetto procedimento che si trova ancora in fase istruttoria alla data della redazione del presente decreto.
Parte ricorrente ha chiesto disporsi nullità/invalidità della consulenza per le motivazioni cui si rinvia ( parte ricorrente ha depositato diverse ed estese memorie sul punto), e che sono state riformulate nel verbale dell'udienza tenutasi il 23 febbraio 2023.
Il GI disponeva l'acquisizione delle registrazioni della TU e disponeva l'ascolto del minore.
Il minore, sentito in data 8.3.2023 ( si rinvia al verbale), appariva sostanzialmente sereno e non escludeva di continuare a vedere il padre anche senza educatrice, come già di fatto almeno in parte avveniva, seppure con una stretta limitazione dei tempi.
Parte ricorrente insisteva per la dichiarazione di nullità della TU e parte resistente per la sua piena e immediata applicazione ( incontri standard e liberi padre – figlio, come da conclusioni della TU nel mentre depositata) .
Il GI riteneva di acquisire le registrazioni effettuate durante la consulenza, disponeva la convocazione della TU (cfr. verbale del 9 maggio 2023) e l'acquisizione degli atti del procedimento penale avviato nei confronti del sig. CP_1 Nel contempo venivano mantenuti limitati incontri tra padre e figlio ( in particolare veniva stabilito che il minore trascorresse con il padre alcune ore durante la giornata del Lunedì dell'Angelo).
Con il provvedimento del 23 maggio 2023 il GI rigettava la richiesta di dichiarare nulla la
TU ; dava conto dell'ascolto e dell'esame delle registrazioni valutando gli specifici episodi evidenziati dalle parti;
confermava la necessità di proseguire con l'affido del minore all'Ente e della nomina del curatore speciale per il minore (veniva nominata curatrice speciale l'avv. Maria
Grazia Gazzi); riteneva di dover bilanciare, viste le opposte richieste delle parti e tenuto conto dell'allegata (e al momento anche perseguita penalmente) violenza domestica, sempre nell'interesse del minore anche a non interrompere i rapporti con il padre (è il caso di sottolineare che il minore non ha mai rifiutato di vedere il padre e che la TU ha sottolineato, così come i Servizi affidatari, la necessità che coltivi il legame) le modalità di frequentazione padre – figlio, consentendo CP_2
solo due incontri di due ore alla settimana, uno dei quali osservato dall'educatore.
Iniziava anche la presa in carico del minore da parte di una psicologa individuata dalle parti ( in particolare dalla madre) tra una rosa di nomi proposti in sede di TU ( su richiesta delle parti medesime).
Nella successiva udienza parte criticava la mancanza di ascolto da parte dei Servizi Parte_1 affidatari e metteva in dubbio l'imparzialità della psicologa che seguiva il minore. Parte CP_1 insisteva per l'applicazione delle previsioni della TU, rammentando che già dal mese di marzo la dott.ssa aveva previsto di inserire i pernotti presso il padre. L'avv. Girello ricordava che non Per_1
si era in presenza di un conflitto ma di violenza, e gli operatori presenti (psicologa del minore, curatrice speciale e servizi affidatari) ritenevano di dover ancora attendere per l'inserimento dei pernotti.
Veniva disposto aggiornamento da parte dei Servizi che, nella relazione del settembre 2023, davano atto di condotte paterne sopra le righe nei confronti degli operatori, accusati di rallentare l'approfondimento del rapporto con il figlio ( ancora una volta la madre lamentava che il figlio aveva timore del padre, soprattutto per il fatto che questi lo sgridava perché non rispondeva alle sue telefonate). Il sig. minacciava i Servizi di denunciarli per il fatto che non CP_1
facilitavano il rapporto, lamentandosi anche del turn over degli operatori.
Ad ottobre 2023 ( provv. 17.10.2023) il GI osservava: “ …che nulla appare modificato nell'atteggiamento del minore ( che si presenta sempre timido e dimesso ai servizi affidatari e che non riesce ancora ad aprirsi con la psicoterapeuta) che, però, ad esclusione dell'ansia provocata in particolare dal modo di porsi del padre nel corso delle telefonate non evidenzia situazioni di criticità derivanti dalla frequentazione con il genitore;
che nulla appare sostanzialmente modificato nella capacità paterna di gestire l'aggressività verbale quale reazione alla frustrazione né con il figlio ( perchè non risponde al telefono ) né con i servizi affidatari e che non pare rendersi conto
che occorre procedere con cautela considerato che nel procedimento penale a suo carico il figlio risulta CP_2 persona offesa, e che anche dalla lettura della relazione dello psicologo (ndr psicologo che segue il padre) si CP_4 evince la difficoltà nel moderare i toni quale tipica reazione alla frustrazione; che altresì nulla appare sostanzialmente modificato nell'atteggiamento della madre che a quasi due anni di distanza dall'interruzione della relazione tra le parti
e pur a fronte di tutti gli interventi posti in essere a tutela del minore ha mantenuto la propria convinzione di essere la sola in grado di “proteggere” (come se il figlio non avesse la capacità di maturare, di diventare autonomo , di CP_2 rafforzarsi), negando collaborazione e fiducia agli operatori che osino sottolineare la necessità di una evoluzione nel rapporto tra padre e figlio, possibile, ora, a seguito dell'interruzione della relazione disfunzionale tra i due genitori e che coinvolgeva anche il figlio;
che il GI non può non rilevare come la mancanza di collaborazione e fiducia verso gli operatori messi in campo, e l'atteggiamento dei difensori orientato principalmente a giustificare comportamenti sbagliati dei rispettivi assistiti, comporta il concreto rischio che la situazione psicofisica del minore si aggravi ulteriormente;
che non esistono elementi concreti ed attuali, emersi dalla valutazione degli incontri precedenti,
che non consentano di prevedere che il figlio trascorra con il padre un tempo minimamente congruo, che consenta la possibilità di programmare del tempo di qualità insieme ( ad esempio per fare una gita, per recarsi a vedere una partita di basket, per pranzare o cenare insieme, per accompagnare il figlio ad un allenamento ecc.) e che non possa evolvere, anche tenuto conto dell'età di , verso una frequentazione standard;
che appare opportuno, come CP_2 peraltro anche suggerito dai Servizi affidatari, prevedere una diversa organizzazione delle frequentazioni;
che pertanto può essere previsto, allo stato ed in attesa di una relazione maggiormente completa anche da parte del curatore speciale, che trascorra con il padre qualche ora in più al sabato rispetto alle ore attualmente programmate, al CP_2 fine di consentire a ed al padre di strutturare meglio la loro frequentazione e verificarne i risultati;
CP_2
ed ampliava dunque leggermente gli incontri del sabato, di qualche ora.
Con la relazione depositata il 19 dicembre 2023 i Servizi affidatari davano conto di una serie di incontri avvenuti al fine di comunicare a l'ampliamento della durata degli incontri del CP_2
sabato e l'eventuale possibilità di inserire un pernotto a casa paterna.
, alla comunicazione, avvenuta anche tramite colloquio con la curatrice speciale, CP_2
dell'ampliamento dell'orario, tendeva come al solito a cercare di limitare i tempi degli incontri.
Quando poi gli veniva comunicata la possibilità di pernottare per una volta presso il padre, egli riteneva di non sentirsi pronto, timoroso che gli tornassero in mente le discussioni del passato tra i genitori. Al momento del coinvolgimento paterno da parte della psicologa e della curatrice in questa progettazione, il padre reagiva malamente, negando di avere mai assunto determinati atteggiamenti, prendendosela anche con la curatrice, il tutto davanti al figlio così da provocarne il pianto e il timore che il padre se la potesse prendere con lui successivamente, per quanto aveva dichiarato.
Proseguivano i colloqui con le parti a cura dei Servizi che riferivano di una madre ancora estremamente spaventata dalle esperienze vissute e che dichiarava addirittura che in questa situazione temeva di “lasciarci le penne” , seppure invitata dagli operatori a cercare di differenziare i suoi vissuti emotivi da quelli di , che doveva essere libero di evolvere nel rapporto con il CP_2
padre. Nel corso dell'audizione del signor da parte dei Servizi risulta essere stata presente CP_1
anche la sua nuova compagna la quale ha interferito sulle questioni relative alla vicenda formulando domande e rilasciando le proprie impressioni, pur non avendo probabilmente mai neppure incontrato la signora Parte_1
I Servizi hanno comunque stabilito, concordandola con padre e figlio, una data in cui il minore avrebbe pernottato presso il padre.
Alla successiva udienza entrambi i genitori hanno evidenziato situazioni di criticità ricollegandole all'atteggiamento della controparte, senza riuscire a comprendere la situazione del minore invischiato in questa vicenda e mettendo nuovamente in discussione il ruolo della psicologa di
, contestando l'operato della curatrice speciale, e peraltro concordando una nuova CP_2
valutazione anche all'esito del periodo natalizio.
Nel permanere di atteggiamenti contrapposti tra le parti , entrambe estremamente rivendicative e critiche nei confronti degli operatori , subissati da continue richieste e contestazioni riguardo al loro operato, e da interferenze non comprensibili della compagna del sig. negli incontri CP_1 avvenuti tra il medesimo e i Servizi Sociali, tanto da aver indotto l'educatrice a modificare una relazione precedentemente depositata e visionata dal GI ( che ha ritenuto di segnalare la circostanza al Pubblico Ministero), sono proseguiti i monitoraggi legati principalmente alla valutazione dello stato psicofisico di in relazione alla programmazione di fine settimana CP_2
alternati presso il padre.
Si riporta un estratto del provvedimento collegiale depositato il 24 giugno 2024:
“… Sia alla Curatrice che ai Servizi affidatari ha dichiarato che il rapporto con il padre si sta CP_2
consolidando e che il tempo trascorso con il genitore ha aspetti positivi. Il Servizio affidatario e la curatrice speciale hanno notato il significativo cambiamento nell'atteggiamento di ( la CP_2
curatrice speciale riferisce che “ Il minore è apparso immediatamente più sereno e più loquace, rispetto
al passato;
si è espresso in modo maturo e responsabile ed ha manifestato empatia nei confronti degli operatori e del curatore….Ha dichiarato – con convinzione – che la relazione con il padre prosegue in modo positivo, che a volte è presente la di lui compagna con la quale ha una buona relazione, che non vi sono stati problemi in questo periodo di sperimentazione”). I Servizi affidatari hanno peraltro evidenti difficoltà nel gestire il rapporto con i genitori, i quali rivendicano ciascuno pretese opposte: la
madre ha manifestato, con continue richieste di sostituzione di numerosi operatori, da ultimo
addirittura della Curatrice, la totale sfiducia in qualsiasi operatore coinvolto, per il solo fatto che, progredendo con i tempi indicati dal Tribunale, si sono riavviati incontri e rapporti tra padre e figlio;
il
padre lamenta il mancato immediato “adempimento” di quanto indicato dalla TU, ignorando sia le motivazioni di carattere precauzionale alla base delle decisioni del Tribunale, che non può non considerare l'esistenza di un procedimento penale a carico del sig. che vede tra le persone CP_1 offese anche lo stesso , e che non vuole ignorare le difficoltà emotive del ragazzo.. …”. CP_2
Il GI ritiene opportuno evidenziare che ogni volta che alla sig. è stato riportato un Parte_1 riscontro positivo in relazione all'evoluzione dello stato psicofisico di e del suo atteggiamento ( CP_2
sostanzialmente più sicuro ed autonomo) verso il padre, la stessa ha reagito mettendo in discussione la verità di quanto riportatole, evidenziando l'incompetenza se non la partigianeria degli operatori, la mancanza di sensibilità nei confronti del figlio che veniva secondo lei costretto a dire cose in cui non credeva, tanto che il figlio stesso, quando tornava da lei dopo gli incontri con assistenti sociali,
psicologa o curatrice speciale ( così come era avvenuto in ambito di TU) si lamentava molto pesantemente per non essere stato compreso. Inoltre la ricorrente evidenziava che ogni volta che CP_2
doveva andare dal padre piangeva e che anche all'esito degli incontri il figlio lamentava gravi emicranie. Le recriminazioni materne sono avvenute almeno in una occasione anche davanti a , CP_2 in sede di incontro con la curatrice speciale.
Il Tribunale autorizzava nella scorsa estate 2024 un periodo di vacanze estive di con il CP_2
padre, invero riducendone la durata rispetto a quanto previsto dai Servizi affidatari e prevedendo un quotidiano controllo dello stato del minore da parte della curatrice e della madre (chiamate o videochiamate quotidiane), prevedendo altresì la possibilità del minore di tornare a casa immediatamente in caso di disagio.
Il periodo di vacanza non si è però svolto, avendo il minore comunicato al padre di non sentirsi pronto e non avendo il padre insistito per portare con sé il figlio. L'estate è comunque trascorsa con incontri regolari alternati come da programma.
Il GI aveva anche fissato un ulteriore ascolto del minore a inizio attività scolastica, in occasione del passaggio alla scuola superiore.
Nel corso dell'audizione, avvenuta a settembre 2024, il minore assumeva un atteggiamento molto chiuso, si toccava continuamente un occhio, rispondeva a fatica e a monosillabi, sicuramente intendeva dimostrare di essere ormai stanco del prolungarsi del procedimento che lo coinvolge. Ha efficacemente trasmesso, seppure solo con la postura o l'espressione, la sfiducia (peraltro manifestata spesso e alternativamente anche dai suoi genitori) nei confronti degli operatori che hanno partecipato e che si sono avvicendati in questo lungo percorso di accompagnamento del nucleo familiare nella gestione della crisi familiare. I genitori all'esito dell'ascolto hanno concentrato la loro attenzione sul discutere (senza trovare soluzione) su chi dovesse occuparsi di recuperare/accompagnare il minore al termine degli incontri con il padre il giovedì'.
Il GI ha disposto in ordine al periodo natalizio, depositando un provvedimento in data 18 dicembre 2024 ma comunicato dalla cancelleria nell'imminenza delle festività. A detta della madre il periodo è stato vissuto dal figlio in modo estremamente negativo e con pretese da parte paterne di imposizione di orari. Invero anche a fronte dell'invito della curatrice a rispettare la volontà di che voleva trascorre con la madre e il fratello la sera del 24 e la prima parte della giornata CP_2
del 25 dicembre, ciò non è avvenuto e è stato con il padre. Dopo le vacanze si sono svolti CP_2
ulteriori colloqui con i Servizi ed è emerso che i genitori ancora una volta non hanno ben condiviso le comunicazioni in ordine ad una visita di controllo per , fissata a seguito della visita di CP_2
giugno presso NPI e così la madre, a fronte della mancata condivisione da parte del padre del fissato appuntamento, a annullato la visita, pur avendo la madre stessa evidenziato che nel periodo natalizio aveva ripreso a soffrire di emicranie. CP_2
Nella relazione finale i Servizi affidatari ritengono che a causa della totale sfiducia manifestata nel corso del tempo da entrambe le parti e da ultimo in modo marcato dalla madre ( si rinvia alle mail inviate alla sig. ai Servizi, in cui gli stessi vengono accusati di aver rovinato le vacanze Parte_1 al figlio, che ha trascorso una vigilia ed un Natale “ tremendi “ con il padre, e in cui si augura alle operatrici tutto il male che loro hanno causato negli ultimi due anni ai figli ed a lei stessa) nonché dalle difficoltà di interazione anche con i difensori, nella specie da ultimo con il difensore materno, sia per l'Ente difficile poter garantire interventi a favore del nucleo ( anche perché da ultimo la ricorrente ha dichiarato che non avrebbe più accompagnato il figlio ai colloqui ed ha rifiutato di riprendere l'educativa domiciliare).
La curatrice speciale avv. Gazzi ha svolto un importante intervento a tutela del concreto interesse di , cercando di mediare tra le diverse interferenze genitoriali o dei difensori, cercando di CP_2
approfondire il rapporto con il minore, che però, così come con la psicoterapeuta che lo ha seguito sino allo scorso settembre, non ha inteso aprirsi con fiducia.
La curatrice speciale nelle note conclusive, cui si rinvia, ha ripercorso i passaggi della vicenda, con riferimento anche alle complesse personalità delle parti, al lavoro difficoltoso svolto a favore del minore, nel costante clima di sfiducia, ed infine della chiusura di , come verificata anche nel CP_2
corso dell'ultimo ascolto da parte del Tribunale. Aggiornata la documentazione reddituale dei genitori e dato atto delle richieste finali delle stesse, si evince che parte ricorrente chiede l'affido esclusivo del minore, mentre parte resistente e la curatrice speciale concludono per l'affido all'Ente. Per il resto le richieste delle parti non appaiono radicalmente diverse, in quanto anche la madre appare favorevole ad una previsione di frequentazioni tra ed il padre. CP_2
Non vanno concessi ulteriori termini per note, non risultando le questioni da ultimo sollevate in particolare dall'avv. Girello, determinanti ai fini della decisione.
Premessa, anche con riferimento all'allegazione di violenza domestica.
Sebbene a parte l'episodio in cui il padre avrebbe aggredito , il figlio maggiorenne della Per_2
sig. nel 2020 ( episodio oggetto di denuncia solo nel dicembre 2021), il sig. Parte_1 CP_1
non abbia mai agito violenza fisica verso o la ricorrente, è indubbio che madre e figlio CP_2
riportano atteggiamenti verbalmente aggressivi del resistente, un clima familiare pesante e faticoso durato nel tempo e fonte di sofferenza per il minore e per la madre. Da ultimo la madre lamenta anche la violenza economica, poichè il resistente non corrisponde la sua quota di spese extra e non versa il contributo previsto per il mantenimento di nei tempi stabiliti. CP_2
Nel presente procedimento né la madre, almeno formalmente, esclude la possibilità di rapporti tra padre e figlio, nè il minore ha mai rifiutato di relazionarsi con il padre, che infatti sta ormai frequentando regolarmente a fine settimana alternati e un giorno infrasettimanalmente. ha CP_2
invece difficoltà ad ipotizzare di restare con il padre più tempo ( per esempio per una significativa vacanza, anche se non riesce a spiegare perchè) ed ha sempre lamentato un certo fastidio per le telefonate paterne rivendicative o svolte nei momenti sbagliati.
In sede di TU non sono emersi segni di disagio di con il padre né nella valutazione CP_2
clinica, né nei test. Appare opportuno richiamare le conclusioni della curatrice speciale avv. Gazzi su : “… la Ctu così ha concluso: “ è un ragazzino intelligente e dalle buone capacità CP_2 CP_2
cognitive, esposto ad una educazione, di fatto, al momento, monoparentale che conduce ad un ovvio conflitto di lealtà. Nella modalità riservata che gli è propria esprime, negli scarsi ricordi cui accede, la richiesta di unire il mondo materno al mondo paterno di cui rischia, in una educazione monoparentale, di perdere le radici”.
Il curatore speciale ha avuto piena conferma, nelle occasioni di incontro, della persistente fragilità di
, ancora bloccato dal timore di scontentare, con le sue affermazioni, i genitori che lo hanno CP_2
schiacciato sotto il peso di un eterno conflitto di lealtà. Per quanto concerne il padre, ha sempre manifestato l'esigenza di contenere al minimo i tempi CP_2
di permanenza presso di lui, senza tuttavia mai esplicitarne con chiarezza i motivi, limitandosi a riferire
- con modi quasi impersonali ed inespressivi - di non avere voglia di frequentarlo e di avere paura delle aggressioni verbali che avrebbe già sperimentato durante la convivenza familiare.
Tuttavia, ha sempre confermato che gli incontri con il padre si sono svolti all'insegna della CP_2
tranquillità, con l'unica eccezione della giornata della Vigilia di Natale 2024, riferendo che il padre si sarebbe arrabbiato quando lui gli ha chiesto di poter restare con la madre (precisando però che il padre non lo ha aggredito ma si è limitato ad alzare un po' la voce, evitando successivamente il dialogo con lui).”
La madre, come detto non accompagnata da un consulente di parte nel percorso, ma dal difensore che non può avere le conoscenze scientifiche di uno psicoterapeuta o di un neuropsichiatra, e che svolge un ruolo del tutto diverso nel procedimento, non ha compreso e accettato i risultati della
TU, probabilmente perchè la dott.ssa ha evidenziato anche nei suoi confronti la presenza Per_1 di una forma di aggressività (definendola “aggressiva passiva”), seppure opposta a quella del padre. La dott.ssa ha riconosciuto la sofferenza materna e il suo diritto a “liberarsi” della Per_1
relazione, ma non ha condiviso con la madre la visione della stessa della figura paterna e delle sue caratteristiche, pur sottolineando l'esistenza di profili aggressivi nel padre, imputabili a una difficoltà nella gestione dello stress e delle frustrazioni.
La normativa internazionale ( in particolare la Convenzione di Istanbul ) ed oggi anche nazionale ( seppure il presente procedimento sia stato instaurato prima della c.d. Riforma Cartabia) in tema di violenza domestica è nota al GI che, infatti, a fronte di un'allegazione di violenza e addirittura di un procedimento penale a carico del resistente ha ritenuto di valutare con estrema attenzione le conclusioni della TU in tema di riavvio delle frequentazioni, assunte in un momento invero precedente al rinvio a giudizio ( seppure la TU fosse a conoscenza del precedente e scaduto ordine di protezione). Le precauzioni adottate dal GI nella ripresa dei rapporti padre – figlio proprio con attenzione ai principi anche sovranazionali in tema di tutela dei minori dalla violenza, subita o assistita (nel tempo: divieto di avvicinamento;
spazio neutro;
valutazione della relazione e del minore in ctu;
educativa domiciliare;
solo due ore a settimana da solo con il padre;
introduzione di qualche ora in più e sperimentazione di un pernotto;
solo successivamente fine settimana alternati che il minore, a quel punto quattordicenne, non ha mai detto di voler interrompere) sono state ritenute deleterie e dannose da parte resistente che ha accusato il GI, ripetutamente, della non immediata applicazione del programma di riavvio dei rapporti indicato come urgente dalla TU.
Dette precauzioni sono peraltro state condivise anche dalla curatrice speciale, come si legge nel suo atto di costituzione, e successivamente anche dalla psicoterapeuta del minore, che pure ha sempre sostenuto la necessità che non perdesse il legame con il padre. CP_2
Il GI non ha trovato convincente la pretesa costantemente ripetuta ed evidenziata financo dall'attuale terapeuta del sig. circa il fatto che il ritardo nell'applicare il calendario CP_1
indicato dalla TU costituisca lesione del diritto alla bigenitorialità e cagioni, detto ritardo, il malessere e la disperazione paterna, arrivando forse a giustificarne certi eccessi. Invero il GI ha più volte inteso evidenziare la necessità che il padre comprendesse i profondi sentimenti e le paure del figlio, senza sottovalutarli, e la necessità di un percorso di sostegno per il minore per affrontarli, e in particolare la necessità di rispettare, soprattutto all'inizio, i tempi del bambino (ora ragazzo).
Il sig. ha ignorato l'esistenza di un procedimento penale e le allegazioni di violenza, CP_1
sostenendo la necessità di sottrarre per il maggior tempo possibile alla madre il minore al fine di liberarlo dal legame fusionale con la stessa e dal tentativo materno di escludere il padre dalla vita di
, e dunque ha condiviso con la TU l'importanza che fosse dato immediato avvio agli CP_2 incontri “standard” come previsti dalla dott.ssa Per_1
Il GI non ha ritenuto che tale posizione rappresentasse il miglior modo di tutelare il minore, che soprattutto al principio del procedimento, per età e situazione appena vissuta ( quantomeno nell'ultimo periodo, e per un minore poco importa che si tratti di mesi o di anni) risultava avere difficoltà ad esprimersi con il padre. Il minore aveva bisogno di essere compreso e protetto, almeno in attesa che anche il padre lavorasse sulle sue disfunzionalità anche nella relazione con il figlio ( quantomeno per non averlo tutelato quando alzava la voce o “discuteva” con la compagna o con il resto della famiglia) . Il bambino era, in particolare, spaventato dagli eccessi d'ira paterni che non sono certo frutto dell'invenzione materna, come più volte segnalato dai Servizi, dalla curatrice speciale, dalla stessa TU . Invero tali eccessi sono stati evidenziati anni addietro anche in ambito lavorativo da parte di colleghi del sig. che ha prontamente negato di aver assunto tali CP_1
atteggiamenti, ma ciò non toglie che i suoi colleghi hanno segnalato come egli abbia agito
“...utilizzando toni aggressivi, urlando e assumendo atteggiamenti fisici intimidatori…”(cfr. doc. 26 allegato alla costituzione di parte ). E se soggetti adulti ben possono gestire certi toni , o CP_1
ricondurli ad un aspetto del carattere che porta il sig. ad alzare la voce quando deve CP_1
affrontare una situazione stressante, questo non è ovviamente così semplice per un ragazzino ( soprattutto in presenza di una mamma che a sua volta subisce tale atteggiamento come una forma di violenza). Un altro aspetto che ha colpito il GI è la tendenza ( osservata durante l'ascolto delle registrazioni della TU ma anche negli incontri avanti ai Servizi affidatari) nel sig. ad CP_1 anticipare le risposte di , così come ancora poco spiegabile appare come sia riuscito ad CP_2
ottenere dagli operatori ( soggetti peraltro specializzati nel gestire determinate situazioni) che una educatrice rivedesse una relazione già depositata in atti, eliminando una parte non gradita al resistente, che anche in tale occasione “alzava la voce”. E' dunque evidente che è necessario che il sig. lavori ancora sul controllo di queste sue caratteristiche, invece di negarle di fronte CP_1 all'evidenza, per consentire che il rapporto con il figlio, che tali caratteristiche fatica a gestire e sentire come una semplice sfumatura del carattere paterno, sia effettivamente costruito sull'empatia e sulla fiducia, anzichè su frequentazioni imposte da un Tribunale.
La durata del procedimento e la prudenza nel prevedere i tempi della frequentazione è da ricollegare anche alla necessità di non abbandonare questo nucleo a se stesso, a tutelare il minore , a rafforzarlo nella sua personalità perché possa esprimere i suoi reali sentimenti e la sua reale volontà, per affrancarlo dal rischio di un conflitto di lealtà che non gli permette di crescere, rendersi indipendente, di esprimersi liberamente. Perché invero anche la mamma di necessita ancora CP_2 di sostegno nel suo percorso per affrancarsi dalla paura che ha nei confronti dell'ex compagno, che non vede come padre per (con tutto quello che la figura paterna deve rappresentare), ma CP_2
solo come un pericolo, come è stato per lei. Occorre comprendere che non è tutto cristallizzato al dicembre 2021. Invero il sig. ha seguito percorsi di sostegno e pare che anche CP_1
attualmente ne stia seguendo uno con la dott.ssa , Invece neppure la presenza dei Servizi, Per_3
della curatrice speciale, della psicologa e dello stesso Tribunale hanno in qualche modo rassicurato la sig. circa il fatto che potesse riprendere i rapporti con il padre con i dovuti Parte_1 CP_2
tempi e le dovute attenzioni (si pensi che il primo pernotto concordato tra il padre e CP_2
tredicenne è avvenuto dopo due anni dalla separazione dei genitori) Anzi, tutti i soggetti coinvolti sono stati riconosciuti dalla madre come altri elementi di pericolo per , essendo lei la sola in CP_2 grado di “proteggerlo” ( la ctu e tutti gli altri soggetti intervenuti hanno evidenziato la caratteristica materna tendente a non accettare punti di vista diversi dai suoi) . Sin da subito la madre ha messo in discussione anche gli interventi delle educatrici (si rammenta che a lungo gli incontri padre – figlio sono avvenuti in presenza di educatrice, che svolgeva ADM anche presso l'abitazione materna), spingendo la dott. , alla cui puntuale ed equilibrata relazione del 23 aprile 2023 ( CP_5
depositata con la nota di aggiornamento dai servizi di Siziano in data 9 maggio 2023) si rinvia, a non proseguire l'attività dopo l'accusa materna di aver registrato una conversazione avvenuta tra l'educatrice e la madre.
La sig. ha invero messo in discussione anche le capacità della psicologa dei Servizi e Parte_1
della curatrice speciale che hanno semplicemente osservato un atteggiamento più sereno del ragazzino all'esito di un ascolto, manifestando di non riuscire a tenere su piani diversi il suo rapporto con il resistente e il rapporto di con il padre ( rapporto che lei stessa ha più volte CP_2
affermato di voler salvaguardare), e di non essere in grado di non comunicare al figlio le proprie sofferenze o perplessità ( riferisce la curatrice speciale del minore: “ : All'esito dell'incontro, è entrata nella stanza la signora la quale - a fronte della restituzione della psicologa che Parte_1
ha esternato come sembrasse più sereno – ha affermato in presenza del minore: “ma voi CP_2
non potete sapere come stanno in realtà le cose, perché non potete rendervene conto in un'ora di colloquio”; non ha replicato, allontanando lo sguardo dalla madre”). CP_2
E' ad avviso del GI un vero peccato che entrambi i genitori non abbiano colto la grande opportunità che gli operatori messi a disposizione potevano fornire a ( ed ai genitori stessi) ; CP_2
una consulente neuropsichiatra e psicoterapeuta che ha una lunga esperienza nel settore, servizi ed educatori impegnati a fornire a un percorso di crescita protetto, una psicoterapeuta esperta e CP_2 che sino all'ultimo ha cercato uno spiraglio di alleanza terapeutica con , e che ha anche CP_2
espresso timore per il futuro sviluppo del ragazzo, timore che il GI, così come la curatrice speciale, condivide. E' possibile che i genitori temessero, affidandosi, di perdere il controllo disfunzionale che ciascuno di loro a modo proprio ha esercitato o esercita sul ragazzo.
sta comunque crescendo, e accompagnato da personale esperto potrebbe rafforzare il suo CP_2
carattere ( che peraltro non è così timido e chiuso come la madre continua a sottolineare, da ultimo anche esprimendo preoccupazione per l'ascolto del minore da parte del giudice), carattere che già gli consente di esprimersi con il padre (al punto da essere stato in grado di dirgli che non si sentiva di andare in vacanza estiva con lui) e potrebbe, aiutato adeguatamente, anche sentirsi libero di non assecondare e condividere tutte le paure materne verso la figura paterna, senza per questo temere di perdere la madre come punto di riferimento. (osserva la curatrice speciale:” Il rapporto di CP_2
con la madre è fusionale,… è sempre stata la madre a farsi portavoce con gli operatori e con il curatore
speciale dei desiderata del figlio, delle sue emozioni o dei suoi malesseri, così confermando quell'atteggiamento simbiotico e confusivo…Il curatore ed il Servizio Sociale hanno verificato che
diviene addirittura più spontaneo se gli viene chiesto di lasciare il cellulare in un'altra CP_2
stanza, a dimostrazione del timore del controllo materno su quanto egli riferisce nella stanza degli operatori”).
La attuali paure di riguardano il fatto che ancora lo infastidisce ( o lo spaventa) sentire il CP_2
padre che alza la voce o che, se si arrabbia, sta zitto e non gli parla. Ha ancora il ricordo dei genitori che litigavano (il padre che urlava più della madre). Si tratta di capire se poiché avverte CP_2
questo disagio, deve ancora credere che solo la madre lo può proteggere da un padre che, nella visione materna, ha manipolato tutti coloro che sono intervenuti per gestire la situazione. Dunque ci si deve chiedere se occorre accettare che non potrà trovare aiuto per affrontare questi CP_2
“timori”, o se si vuole che possa imparare, con il supporto di esperti, a gestire tali paure e a non rimanerne vittima, come purtroppo è capitato a sua madre ( e in parte a lui) per tanti anni. Neppure il timore materno che stando con il padre ne assuma comportamenti e atteggiamenti che la CP_2
stessa definisce aggressivi e manipolatori ha fondamento. Da un lato perché il ragazzo avrà un tempo con il padre che non consente una simile simbiosi ( si rammenta anzi che ciò che andrebbe evitato è proprio l'attuale “educazione monoparentale” materna), dall'altro perché CP_2
dovrebbe essere messo in grado di sviluppare una propria personalità ed un proprio carattere, prendendo le distanze, come deve accadere per ogni adolescente, da entrambi i genitori. E soprattutto, come ben evidenziato dai Servizi affidatari e dalla psicoterapeuta, è più che altro ora necessario accompagnare nella sua quotidianità, osservandola e controllandola.. CP_2
Affido, collocamento prevalente e frequentazioni con il genitore non collocatario.
Pare in questo momento che nessuno dei due genitori, invischiati ancora in modo totalizzante nella crisi di coppia e nell'intento di assumere il controllo sul minore ( ciascuno dei due per proteggerlo dall'altro) e impegnati ad interpretare tutto alla luce del “conflitto” o della “violenza”, riesca a comprendere che va aiutato a restarne fuori e ad andare avanti, in sicurezza, e a creare, se CP_2
potrà e come potrà, un rapporto più adulto e autonomo con entrambi i genitori. Dunque a crescere, potendolo fare senza restare impigliato nei ricordi ( negativi) di un ambiente e di un rapporto familiare che non esiste più da tempo.
L'ultimo evento, e tale solo in ordine di tempo, o comportamento, che si è osservato e che dimostra l'inadeguatezza di entrambi i genitori ad esercitare in autonomia la responsabilità genitoriale verso il figlio, è legato alla visita di controllo presso NPI che doveva effettuare a seguito di CP_2
quella svoltasi a giugno 2024 e alla quale il minore era stato accompagnato dal padre. All'esito della visita era stato previsto un controllo dopo circa sei mesi. Esplicative della difficoltà dei genitori nel tenere il focus sul minore sono le mail, sul punto, scambiate tra le parti e con i Servizi e la curatrice ( cui si rinvia) . Non solo i mal di testa di ancora vengono ricondotti dalla CP_2 madre al fatto che venga “costretto” a vedere il padre ( si ricorda che la madre stessa nelle CP_2
sue conclusioni propone visite più che articolate tra padre e figlio e che mai ha opposto il CP_2
rifiuto ad incontrare il padre), ma addirittura pur di rivendicare il proprio diritto a condurre il minore alla visita secondo un principio di alternanza che non sarebbe riconosciuto a lei ma solo al padre (a riprova che tutti parteggiano per il padre e sono contro la madre e ) la sig. CP_2
venuta a conoscenza della fissata visita solo perché contattata dall'ospedale, ha disdetto Parte_1 l'appuntamento. A fronte di davvero poco chiare spiegazioni ( nelle mail tra le due parti) del padre circa i motivi per cui questi non si era premurato di notiziare per tempo madre e servizi della data della visita di controllo, e dell'inutile innumerevole serie di mail a Servizi e curatrice in cui la madre ordina di riferire di che cosa fossero a conoscenza, risulta chiaramente che il padre non aveva nessuna intenzione di notiziare la madre, poiché voleva condurre lui il figlio alla visita ( non fidandosi della madre), con ciò ponendo in essere una condotta del tutto autoreferenziale e contraria all'interesse del minore. Infatti a causa della reazione innescata nella madre dalla disinformazione paterna, ( come dichiarato dalla madre ancora sofferente di emicranie) non ha potuto CP_2
sottoporsi al controllo, essendo stata la visita annullata.
Entrambi i genitori, ancora una volta, concentrati sulla spiegazione delle ragioni che ritengono giustificatrici dei rispettivi atteggiamenti, non hanno messo al centro l'interesse di . CP_2
Gli esempi di comportamenti simili avvenuti nel corso del procedimento son numerosi, soprattutto il continuo screditamento da parte di entrambe le parti degli operatori, per ragioni di fatto opposte, ha, ad avviso del GI, recato danno all'equilibrio psicofisico del minore (da ultimo il fallimento del percorso di sostegno psicologico, non supportato da parte dei genitori ed in particolare dalla madre).
Dunque sebbene il GI comprenda la preoccupazione dei Servizi affidatari nel proseguire nella gestione di questo difficile nucleo, il permanere di una inadeguatezza genitoriale nel comprendere le esigenze del minore e il fallimento dei programmi di supporto, anche a favore del ragazzo ( come ad esempio il percorso di sostegno psicologico per ), non può che CP_2 confermare l'affido del minore all'Ente, con limitazione della responsabilità genitoriale ex art. 333
c.p.c., invitando il Servizio a mantenere una chiara distanza da entrambe le parti, a sentire i genitori senza il supporto o la presenza di eventuali compagni, a svolgere i compiti affidati condividendo con tutte le parti lo scambio di eventuali mail, a chiarire ad entrambi i genitori, possibilmente via mail e contemporaneamente , le ragioni delle scelte che verranno effettuate.
Anche i difensori vanno invitati ad aiutare i propri assistiti a non vivere la situazione come un conflitto con i Servizi, che sono invece il soggetto che il Tribunale ritiene adeguato ad occuparsi del minore in attesa che i genitori completino percorsi di aiuto nella genitorialità ( e nella gestione delle proprie ancora presenti fragilità) e dimostrino di sapere concretamente tutelare l'effettivo interesse di , interesse che sopra si è cercato di descrivere. CP_2
La durata dell'affido all'Ente è allo stato indicata in due anni. Conseguenza automatica dell'affido all'Ente è l'apertura di una Vigilanza, con obbligo per i Servizi di depositare semestralmente una relazione sull'andamento dei percorsi e dello stato di benessere psicofisico del minore al Giudice Tutelare, evidenziando eventuali criticità.
Il GI ritiene inoltre di nominare un curatore del minore, perché collabori con i Servizi affidatari in ordine agli interventi da effettuare a sostegno del minore e perché a sua volta suggerisca la necessità di ulteriori interventi, comunicando a la facoltà di esprimere al CP_2
curatore ogni sua esigenza o disagio. Si ritiene pertanto di nominare, anche come curatore, l'avv.
Gazzi, che già conosce il minore e le dinamiche genitoriali.
In ordine ai compiti attribuiti ai Sevizi affidatari, oltre alle decisioni da assumere nell'interesse di con riguardo alla salute, all'educazione, alle attività extrascolastiche ed alle questioni CP_2
burocratiche ed anagrafiche, sempre previo ascolto dei genitori e in caso di mancato accordo tra i medesimi, si evidenzia l'importanza di verificare che non vengano interrotti i rapporti padre -figlio e che il minore venga adeguatamente monitorato in NPI per le emicranie di cui soffre. Il Servizio affidatario verificherà quindi che il minore svolga gli accertamenti presso NPI e richiederà all'ospedale di inviare la relazione sugli accertamenti effettuati e da effettuare. In particolare provvederà a ridefinire l'appuntamento annullato dalla madre e inviterà il medico che ha preso in carico il minore ad effettuare un colloquio separato con ciascuno dei genitori (e possibilmente non in presenza del minore) in modo che entrambi possano rispondere alle domande di interesse ai fini della presa in carico e dell'individuazione di una eventuale cura a favore di . CP_2
Allo stato non si ritiene di poter imporre al minore un percorso di sostegno psicologico, pur ritenendolo il GI assolutamente indispensabile per aiutare in questa fase della sua CP_2
crescita, poiché a , che ha già compiuto 15 anni, il percorso può essere solo suggerito. Si CP_2 auspica pertanto che i genitori considerino a loro volta l'importanza di suggerire a detto CP_2 sostegno. Sarà dunque cura dei Servizi affidatari rinnovare a l'invito e la proposta a seguire CP_2
un percorso psicologico, nel corso di colloqui periodici ( senza gravare eccessivamente il minore) finalizzati anche a verificare il suo stato psicofisico. L'eventuale psicoterapeuta potrà essere la stessa dott.ssa o altro terapeuta che potrà essere individuato dall'Ente, ove i genitori non Per_4
raggiungano un accordo sul nome, anche a fronte della presentazione da parte dei Servizi e con la collaborazione del curatore, di una rosa di nomi.
Inoltre l'Ente affidatario , tramite colloqui periodici con i genitori, anche in presenza del curatore del minore, verificherà se la quotidianità di si svolga serenamente e come procedono il CP_2 percorso scolastico, sportivo e sociale. Il curatore potrà anche prendere contatti con la scuola ,se ritenuto opportuno.
I genitori, ove non intendano concordare tra loro, via mail, sempre da condividere con i Servizi e il curatore, le questioni relative alle attività scolastiche ed extrascolastiche esprimeranno le rispettive istanze ai Servizi affidatari che, effettuati i necessari approfondimenti, assumeranno la decisione maggiormente conforme all'interesse del minore, che pure potranno sentire eventualmente anche con videochiamata o tramite il curatore.
Qualora uno dei genitori ritenga che il figlio necessiti di richiami in ordine a determinate abitudini
( ad esempio eccessivo uso del cellulare o dei social) ove non riesca in modo adeguato e pacato ad affrontare l'argomento con il figlio, segnalerà immediatamente il problema ai Servizi affidatari, posto che l'alternativa potrà solo essere una linea educativa comune stabilita in accordo tra le parti e comunque da comunicare ai Servizi affidatari.
Qualora i Servizi affidatari o il curatore verifichino che la situazione di presenta criticità, CP_2
dopo aver sentito i genitori ed aver condiviso eventuali soluzioni, provvederanno, ove i genitori non collaborino, a segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni e al
Giudice Tutelare ex art. 337 c.c..
resterà allo stato collocato presso la madre a cui va confermata l'assegnazione della casa CP_2
familiare di cui entrambe le parti stanno pagando la rispettiva quota di mutuo.
In ordine alle frequentazioni padre - figlio il GI ritiene che nonostante ad ogni rientro a casa materna la sig. riferisca stati di ansia e sconforto di , possa trarre Parte_1 CP_2 CP_2 beneficio dall'interagire con il padre, figura che non ha, per , caratteristiche di pericolosità CP_2
tale da doverla escludere dalla sua vita.
Contr Quanto alle modalità di frequentazione, premesso che non vi è motivo di proseguire con , salva rivalutazione sul punto in futuro da parte dei Servizi affidatari, il GI condivide tendenzialmente la prospettazione materna, che nelle conclusioni rassegnate propone una adeguata interazione tra padre e figlio. Andrà solo previsto un infrasettimanale anche nella settimana che termina con il fine settimana paterno, come peraltro già avviene. Quanto alla richiesta paterna di aggiungere un ulteriore pomeriggio di frequentazione infrasettimanale nella settimana che termina con il fine settimana materno, si ritiene di lasciare a padre e figlio la possibilità di concordarla, ovviamente previo avviso alla madre. Appare corretta la previsione che nell'infrasettimanale il padre prelevi il figlio da scuola e la madre lo recuperi dopo l'allenamento ( poiché se necessario potrà chiedere un passaggio anche a qualche altro genitore o al coach) salvo che si tratti di giornate in cui il ragazzo non si allena e quindi potrà rimanere anche a cena dal padre che a quel punto provvederà a riaccompagnarlo dalla madre. I pomeriggi con il padre dovranno essere individuati (in anticipo naturalmente e secondo un calendario condiviso e noto ai Servizi) in giornate in cui il sig. non dovrà essere CP_1
fisicamente sul luogo di lavoro. Nel caso in cui il padre non possa più lavorare in smart working, i tempi dei pomeriggi infrasettimanali dovranno essere rimodulati, tramite i Servizi, in relazione alla presenza effettiva del padre .
Nei fine settimana di sua competenza il padre si occuperà di prelevare e riportare a casa materna il figlio.
I periodi di vacanza verranno suddivisi come da proposta materna, salvo diverso accordo.
Entrambi i genitori dovranno tenere conto dell'esigenza di di vedere anche i suoi amici nel CP_2
corso del fine settimana.
Ciascun genitore potrà sentire il figlio, quando si trova con l'altro genitore, per una telefonata o videochiamata quotidiana in orario che tenga opportunamente conto delle abitudini e degli impegni del minore.
Previsione di penale in caso di mancata collaborazione genitoriale ex art. 614 bis cpc:
Dato atto che nel corso del procedimento nessuna delle parti ha mostrato di aver compreso l'effettivo ruolo dei Servizi affidatari e che questi ultimi, per svolgere al meglio le attività demandate devono poter contare sulla collaborazione dei genitori, il GI ritiene di disporre che qualora un genitore non si attenga, senza adeguata motivazione e documentato impedimento, alle indicazioni dei Servizi circa il fatto di condurre il minore ai colloqui periodici che i Servizi disporranno e, ove si riesca a riavviarlo, al percorso psicologico per , , dovrà corrispondere, CP_2 per ogni appuntamento mancato, l'importo di € 200,00 ai sensi dell'articolo 614 bis c.p.c., da versare per metà all'altro genitore e per metà su un libretto ( o secondo altra modalità ritenuta più idonea dal curatore) intestato al figlio.
Contributo al mantenimento per : CP_2
In ordine al contributo al mantenimento del minore a carico paterno si osserva che dall'esame degli estratti dei conti correnti depositati dalle parti (sebbene la ricorrente pur senza aver chiesto l'autorizzazione al Tribunale, abbia depositato documentazione in parte oscurata) e dalle buste paga, emerge che entrambi i genitori non sono in condizioni economiche tanto precarie quanto hanno rappresentato sino ad oggi al Tribunale. In particolare la ricorrente riceve sovvenzioni periodiche anche di un certo rilievo dal fratello ed effettua diversi versamenti in contanti, mentre il resistente guadagna mensilmente, senza contare la tredicesima ed altri versamenti in assegni non meglio interpretabili, almeno € 2.300,00 al mese. Il padre si concede, seppure abbia spese di rata auto, rata mutuo e affitto, anche viaggi e ristoranti e pertanto non pare essere in stato di indigenza a causa delle spese che deve sostenere per contribuire al mantenimento del figlio. In particolare non
è facile ricostruire la partecipazione alle spese extra assegno (alcune delle quali neppure necessitano di accordo e come le spese per libri scolastici appaiono correttamente documentate dalla madre), mentre si evince dall'esame degli estratti conto che con eccessiva facilità il riesistente invece di versare il contributo al mantenimento entro il 5 di ogni mese lo versa anche dopo la metà del mese.
Si rammenta che anche il ritardato adempimento comporta la possibilità di ottenere (anche senza dover ricorrere al provvedimento del giudice) il pagamento diretto da parte del datore di lavoro.
Considerato che la madre attualmente svolge un'attività lavorativa, ma è anche lei gravata dalla rata di mutuo, e tenuto conto del fatto che è nel frattempo cresciuto e che le sue esigenze come CP_2
notorio sono aumentate (dal settembre 2024 frequenta una scuola superiore), appare corretto prevedere quale contributo al suo mantenimento la somma mensile di € 350,00, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre alla suddivisione tra le parti delle spese extra assegno come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia, al 50% ciascuna.
Spetterà interamente alla madre l'assegno unico per il minore, in quanto prevalente collocataria.
Spese di lite:
Le spese di lite vanno compensate tra le parti, considerato che parte ricorrente risulta soccombente in merito alla domanda di affido esclusivo del figlio, ma ha visto accolta la sua domanda di emissione di misure di protezione. Le parti concordano, da ultimo, in ordine a collocamento prevalente e assegnazione casa familiare, nonché in ordine alle frequentazioni che non sono particolarmente difformi nelle linee principali, ed infine in ordine al contributo al mantenimento nessuna delle richieste delle parti viene completamente accolta.
Le spese da riconoscere a favore della curatrice speciale, a carico dell'Erario, verranno liquidate con separato provvedimento, valutata la domanda. Le spese di TU, disposta d'ufficio dal Tribunale, vengono liquidate come da separato provvedimento e poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa e respinta:
-affida, per il periodo di due anni salva anticipata soluzione delle criticità che hanno indotto la decisione, il minore all'Ente (Comune di residenza del minore) e ai Servizi Controparte_2
Sociali competenti che assumeranno, sentiti i genitori e in caso di loro disaccordo, tutte le decisioni significative in ordine alla salute ( compresi controlli presso NPI: cfr. motivazione) , all'educazione, alle attività extrascolastiche ed alle questioni di carattere burocratico ed anagrafico relative al minore, come meglio indicato nella motivazione, organizzando incontri periodici con il minore e, separatamente, con i genitori, sia per verificare lo stato psicofisico del minore (con approfondimenti sulla sua attività scolastica, sportiva, sociale) sia per invitarlo a seguire un percorso psicologico (cfr. motivazione); dispone che in caso di criticità e mancata collaborazione dei genitori in ordine a iniziative da assumere a tutela del minore i Servizi segnalino la situazione alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni e al Giudice Tutelare ( che dovrà comunque ricevere le relazioni semestrali) ex art. 337 c.c.;
-nomina curatore del minore l'avv. Maria Grazia Gazzi, perché collabori con i Servizi, soprattutto in relazione ai controlli presso NPI, inviti il minore a rappresentarle eventuali esigenze o disagi, partecipi agli incontri tra e i Servizi, assuma se necessario informazioni presso la scuola CP_2
frequentata e segnali di concerto con i Servizi eventuali criticità al Giudice Tutelare;
-invita i genitori a proseguire percorsi di sostegno psicologico e alla genitorialità;
-v. l'art. 614 bis c.p.c. prevede che il genitore che non conduca il figlio agli appuntamenti fissati dai Servizi affidatari o alle sedute di psicoterapia qualora vengano riavviate, senza giustificato motivo, versi, per ogni mancato accompagnamento, la somma di € 200,00, per metà all'altro genitore e per metà su libretto postale intestato al figlio (o in altra più adeguata forma da individuarsi a cura del curatore del minore);
- colloca il minore prevalentemente presso la madre, a cui assegna la casa familiare;
-dispone che il padre possa frequentare il figlio secondo il seguente schema:
a fine settimana alternati dal venerdì uscita da scuola di o se il padre lavora, dal termine CP_2 dell'orario di lavoro sino alle ore 18,00 della domenica;
durante la settimana un pomeriggio sino all'accompagnamento all'allenamento di basket o sino a dopo cena (attualmente il giovedì); in quest'ultimo caso sarà il padre a riaccompagnare a casa il figlio;
nella settimana che termina con il fine settimana materno ed il padre potranno concordare, CP_2
comunicandolo per tempo alla madre, un eventuale altro pomeriggio;
qualora il padre non possa lavorare in smart working, il giorno infrasettimanale potrà essere concordemente modificato e comunque anche l'orario rivisto compatibilmente con la presenza paterna;
i genitori sono invitati, nei fine settimana di competenza, a consentire al minore di condividere del tempo anche con i pari;
le vacanze scolastiche natalizie e pasquali saranno divise a metà e trascorse con ciascun genitore secondo il criterio dell'alternanza;
durante l'estate ciascun genitore potrà trascorrere con il minore due settimane anche non consecutive di vacanza, da individuare entro la fine di maggio. Si invita il padre a concordare con l'organizzazione delle due settimane in questione, tenendo conto dell'eventuale preferenza CP_2
del figlio per le due settimane non consecutive.
-ciascun genitore potrà effettuare al figlio, quando si trova con l'altro genitore, una telefonata o videochiamata quotidiana in orario compatibile con le esigenze del minore;
-dichiara il padre tenuto a contribuire al mantenimento del figlio versando alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 350,00 mensili, rivalutabile annualmente in base ali indici
ISTAT;
-dichiara entrambi i genitori tenuti a sostenere, nella misura del 50% ciascuno, le spese extra assegno relative al minore secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia;
-dispone che l'intero assegno unico sia percepito dalla madre, prevalente collocataria;
-compensa le spese di lite;
-provvede con separato provvedimento per la liquidazione dei compensi della curatrice speciale del minore, ammesso al gratuito patrocinio;
-pone le spese di TU, liquidate come da separato provvedimento, a carico dele parti nella misura del 50% ciascuna. Manda la Cancelleria di comunicare il presente decreto ai Servizi Sociali competenti per il territorio di Siziano ed al Giudice Tutelare in sede, per l'apertura della Vigilanza ex articolo 337
c.c.
Pavia camera di consiglio del 14 marzo 2025.
Presidente est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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