Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 05/05/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale di Lecce n.1450 del 21.04.2023 Oggetto: ricalcolo pensione con inclusione degli emolumenti extra-mensili nella retribuzione pensionabile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia previdenziale, in grado di appello, tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Cannoletta Parte_1
Appellante
e
rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Raho CP_1
Appellato
FATTO
Con ricorso depositato in data 27.03.2020, -premesso che con sentenza n. Parte_1
1257/2013 il Tribunale di Lecce aveva riconosciuto il diritto alla riliquidazione della pensione VO, di cui era titolare sin dal gennaio 2007, con l'inclusione degli emolumenti extramensili (13° mensilità) nella retribuzione pensionabile per i periodi di contribuzione figurativa per disoccupazione (1995-
1997), condannando l' al pagamento del dovuto con decorrenza dal 8.05.2009- esponeva che a CP_1
seguito di azione esecutiva, con pignoramento presso terzi, aveva ottenuto le differenze pensionistiche spettanti sino al maggio 2014.
Considerato che
l' non aveva adeguato l'importo CP_2 della pensione per il periodo successivo, chiedeva accertarsi il diritto all'adeguamento suddetto, con la condanna dell' al pagamento delle differenze pensionistiche maturate dall'1.06.2014 al CP_1
31.12.2019, quantificate in € 6.668,98.
L' rimaneva contumace. CP_1
1
di parte (corrispondente alla pensione “al calcolo”), sicché ogni eventuale differenza a credito sarebbe stata, comunque, ampiamente inferiore rispetto a quanto indicato in ricorso. Per tali ragioni riteneva di non potere disporre consulenza tecnica d'ufficio in quanto meramente esplorativa.
Avverso tale decisione ha proposto appello censurandola nella parte in Parte_1
cui il Tribunale aveva ritenuto insufficienti i conteggi allegati al ricorso, senza considerare che il ricorrente non aveva applicato propri criteri di calcolo, ma si era limitato a prendere atto dell'aggiornamento riportato nell'estratto conto “carpe” in cui, successivamente all'azione esecutiva, risultava la retribuzione pensionabile per i periodi di contribuzione figurativa relativa agli anni 1995,
1996 e 1997. Ha, inoltre, ritenuto errata la decisione nella parte in cui il Tribunale non aveva considerato che il calcolo delle differenze pensionistiche doveva essere effettuato con riferimento alla pensione a calcolo. Ha chiesto la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado.
Si è costituito l' che ha contestato gli avversi assunti e ha chiesto il rigetto dell'appello. CP_1
All'udienza del 21.03.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
Come anticipato in premessa, con la sentenza n. 1257/2013, passata in giudicato, il Tribunale di Lecce ha riconosciuto il diritto dell'appellante alla rideterminazione del trattamento pensionistico con inclusione degli emolumenti extramensili (13° mensilità) nella base di calcolo della retribuzione pensionabile per i periodi coperti da contribuzione figurativa per disoccupazione negli anni 1995,
1996 e 1997.
L'appellante si duole che il Tribunale abbia ritenuto non sufficientemente provata la domanda, nonostante che, successivamente all'azione esecutiva intrapresa dal pensionato, l'estratto “carpe”
(che prima del pignoramento presso terzi non conteneva alcun dato retributivo in relazione agli anni
1995-1997) riportasse, per i periodi di contribuzione figurativa per disoccupazione, la indicazione di una retribuzione pensionabile in base alla quale, poi, erano stati sviluppati i conteggi allegati al ricorso.
2 Considerati gli argomenti svolti nei motivi di appello e valutata la documentazione in atti, la Corte ha ritenuto necessario disporre consulenza tecnica d'ufficio per l'accertamento delle eventuali differenze pensionistiche spettanti all'appellante, in forza del giudicato di cui alla sentenza n. 1257/2013.
Nell'elaborato peritale depositato il 12.02.2025, il consulente incaricato -verificato il mancato adeguamento della pensione rispetto ai criteri indicati nella sentenza n. 1257/2013- ha provveduto a sviluppare un primo calcolo degli importi spettanti, tenendo conto delle risultanze dell'estratto
“carpe” prodotto da parte appellante nel presente grado di giudizio, quantificando le differenze pensionistiche spettanti dall'1.06.2014 al 31.12.2024 in misura pari a € 6.218,60.
L' ha presentato proprie osservazioni avverso le provvisorie conclusioni peritali, evidenziando CP_1 che l'estratto “carpe” utilizzato dal consulente era privo di valere certificativo e veniva utilizzato solo per simulazioni di calcolo da utenti esterni con dati per loro natura modificabili;
ha quindi chiesto il ricalcolo delle differenze pensionistiche in applicazione dei criteri previsti dall'art. 8 l.n. 155/81.
Il consulente, prendendo atto dei rilievi dell' , ha provveduto ad un nuovo conteggio, nel CP_2 rispetto dei criteri previsti dall'art. 8 l.n. 155/81, ricavando la retribuzione pensionabile utile per i periodi di disoccupazione relativi agli anni in oggetto dai dati riportati nell'estratto conto con riferimento all'anno 1994 (in cui risultava anche un periodo di Cassa Integrazione), quantificando le differenze pensionistiche spettanti dall'1.06.2014 al 31.12.2024 in misura pari a € 2.386,68.
Il conteggio da ultimo sviluppato dal consulente incaricato in applicazione dell'art. 8 l. n. 155/81 - che fa riferimento, per il calcolo della contribuzione figurativa, a un concetto di retribuzione che rimanda a quella effettivamente percepita nel periodo precedente al periodo di disoccupazione, considerata in tutte le sue componenti, anche non aventi natura di emolumento ordinario (cfr. in tal senso ex plurimis Cass. n. 1631/2004; n. 17502/2009 e, in motivazione, Cass. n. 6161/2018)- appare conforme ai criteri di legge e non è stato fatto oggetto di specifica contestazione da parte dell'appellante.
Deve pertanto riconoscersi il diritto dell'appellante alla riliquidazione della pensione VO in godimento, mediante computo della retribuzione mensile di riferimento per i periodi di contribuzione figurativa per disoccupazione, per come accertato in forza del giudicato intercorso tra le parti con sentenza del Tribunale di Lecce n. 1257/2013; per l'effetto, l' deve essere condannato al CP_1 pagamento dei ratei differenziali spettanti a tale titolo, quantificati, dall'1.06.2014 al dicembre 2024, in € 2.386,68 oltre interessi o se maggiore rivalutazione monetaria, oltre differenze sui ratei maturati e maturandi.
Le spese doppio grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
3 Le spese di ctu, liquidate in sperato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce- Sezione lavoro visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 18.07.2024 da nei confronti di avverso la sentenza del 21.04.2023 n. Parte_1 CP_1
1450 del Tribunale di Lecce, così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara il diritto dell'appellante alla riliquidazione della pensione
VO in godimento mediante computo della retribuzione mensile di riferimento per i periodi di contribuzione figurativa per disoccupazione tenendo conto del giudicato intercorso tra le parti con sentenza del Tribunale di Lecce n. 1257/2013; condanna l' a pagare, a titolo di ratei differenziali dall'1.06.2014 al dicembre 2024, l'importo CP_1 di € 2.386,68 oltre interessi o se maggiore rivalutazione monetaria, nonché le differenze per i ratei successivi;
condanna l'appellato al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in € 886,00 per il primo grado e in € 1.458,00 per il secondo grado, oltre accessori e rimborso spese forfettarie (15%) come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Antonio Cannoletta.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di ctu liquidate in separato decreto. CP_1
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 21/03/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Luisa Santo Dott. Gennaro Lombardi
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