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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/11/2025, n. 6864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6864 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 3090/2012
All'udienza collegiale del giorno 19/11/2025 ore 11:25
Presidente Dott. NT IN
Consigliere Dott. Raffaele Miele
Consigliere Relatore Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. LIBERATORE ROBERTO
Appellato/i
Controparte_1 CP_2
Avv. BERGAMINI LUCA
Avv COLOMBO LA presente
Controparte_3
Avv. TIBURZI
[...]
CP_4
Avv. MAGLIO SERGIO
CP_5
Avv.
NO VI
Avv.
DE AL AN
Avv. TINTI NN MARIA
ROMA CAPITALE
Avv. D'OTTAVI LUIGI avv Bozzoni in sost.
Controparte_6
Avv. MAGLIO SERGIO
CP_7
Avv.
ST SE
Avv.
1 Controparte_8
Avv.
Controparte_9
Avv.
LI NN NQ DI CP_2
Avv. BERGAMINI
[...]
NQ DI CP_10 CP_2
Avv. BERGAMINI
[...]
NQ DI EREDE CP_11
Avv. BERGAMINI
[...]
NQ DI EREDE Controparte_12
Avv. BERGAMINI CP_13
[...] CP_1
Avv. BERGAMINI
[...]
CP_14
Avv. BERGAMINI LUCA
Avv COLOMBO LA presente
CP_10
Avv. BERGAMINI
[...]
CP_11
Avv. BERGAMINI
[...]
Controparte_12
Avv. BERGAMINI
[...]
Controparte_15
Avv.
EURO APPALTI SRL
Avv.
Sono presenti per la pratica forense la dott tessera nr P 80409 e la dott. Controparte_16 tessera P 80660 entrambe ordine avvocati di Roma Controparte_17
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc. Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
NT IN
MA RI NN
Assistente giudiziario
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. NT IN Presidente dott. Raffaele Miele Consigliere dott. Luca Ponzillo Consigliere rel.
all'esito della camera di consiglio all'udienza del 19.11.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA
Nelle cause civili in grado d'appello riunite, iscritte al numero 3090 e numero 3270 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2012, vertenti
TRA
( ), Parte_1 CodiceFiscale_1 CP_4
(c.f. ) E ( ) P.IVA_1 Controparte_6 CodiceFiscale_2
APPELLANTI
E
( ), LI NN Controparte_1 CodiceFiscale_3
), ( ), CodiceFiscale_4 CP_10 CodiceFiscale_5 [...]
( ) e CP_11 CodiceFiscale_6 Controparte_12
) rappresentati e difesi dagli avv.ti Luca Bergamini e Claudio CodiceFiscale_7
Colombo giusta delega in atti. APPELLATI
, NO VI, DE AL AN, ROMA CP_5
CAPITALE, , ST SE, CP_7 Controparte_3
, e
[...] Controparte_8 Controparte_9
APPELLATI
OGGETTO: appello contro la sentenza n.7468/2011 pubblicata in data 11.04.2011 dal
Tribunale di Roma.
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Ragioni in fatto e diritto della decisione
§ 1. - Con atti di citazione in appello , e Parte_1 CP_4 Controparte_6 hanno evocato in giudizio le parti processuali indicate in epigrafe tra cui CP_1
, LI NN, , e ,
[...] CP_10 CP_11 Controparte_12 prossimi congiunti di chiedendo la riforma della sentenza appellata Persona_1
n.7468/2011 emessa dal Tribunale di Roma resa a definizione del procedimento di primo grado r.g.n.5728/2006.
§ 2. - Instaurato il contraddittorio e rigettata l'istanza di inibitoria i procedimenti riuniti sono stati interrotti all'udienza del 28.06.2016 stante sopravvenuto fallimento della CP_4
§ 3. - , LI NN, , e Controparte_1 CP_10 CP_11
hanno quindi depositato in data 19.11.2024 istanza di estinzione dei Controparte_12 giudizi ex art.307 ultimo comma c.p.c. essendo invano decorso il termine di tre mesi per la prosecuzione o riassunzione dei giudizi.
§ 4. – Instaurato ritualmente il contraddittorio per la declaratoria di estinzione nessuno si è costituito - ad eccezione di Roma Capitale comparsa in udienza - quindi riscontrato il decorso dei tre mesi di cui all'art.305 c.p.c. deve procedersi ai sensi dell'ultimo comma dell'art.307
c.p.c. per cui “l'estinzione opera di diritto ed è dichiarata anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio”.
Quanto alla richiesta di attestazione di passaggio in giudicato della sentenza di primo grado – considerato che il presente provvedimento è a sua volta impugnabile - deve rimandarsi all'art.124 disp.att.c.p.c. per cui la certificazione di passaggio in giudicato risulta essere di competenza esclusiva del cancelliere.
§ 5. — Le spese debbono essere dichiarate irripetibili e restano a carico di coloro che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nei procedimenti riuniti di cui in epigrafe e sugli appelli proposti da , e avverso la sentenza Parte_1 CP_4 Controparte_6 di primo grado n.7468/2011 pubblicata in data 11.04.2011 dal Tribunale di Roma, così provvede:
1) Dichiara l'estinzione dei giudizi riuniti n.3090/2012 e n.3270/2012.
2) Nulla sulle spese.
Roma, 19.11.25
Il consigliere est. dott. Luca Ponzillo Il Presidente
dott. NT IN
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