Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/06/2025, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 879/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di OL OR, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Cristiana Satta Giudice rel. e est. dott. Fulvio Mastro Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 879 del Ruolo Generale della Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025 riservata in decisione all'udienza cartolare dell'08.05.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto e vertente
TRA
, c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Luigi Ciriello, presso il cui studio elettivamente domicilia in Aversa (CE), alla piazza
Duomo n.40, giusta procura in atti;
E
, c.f.: , rappresentato e difeso da sé Controparte_1 C.F._2 stesso, presso il cui studio elettivamente domicilia in Melito di OL (NA), al corso
Europa n.434
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di OL OR
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza dell'08.05.2025, tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 03.03.2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in OL il 05.07.2012, di aver posto fine alla propria convivenza con separazione consensuale, e precisando che dalla loro unione era nato un figlio, minorenne, chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al congiunto ricorso.
All'udienza dell'08.05.2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c. e ribadivano la loro volontà di divorziare, producendo dichiarazione sottoscritta con la quale dichiaravano di rinunciare alla partecipazione all'udienza e confermavano la volontà di non riconciliarsi e di divorziare alle condizioni indicate nel ricorso. Quindi, il relatore riservava la causa al collegio per la decisione, sul visto del PM apposto in data 01.04.2025.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Infatti, risulta sussistente la condizione di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
898/70, e successive modifiche, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di OL OR
(avvenuta il 30.09.2022) nel procedimento di separazione consensuale conclusosi con decreto di omologa (recante n. cron. 9951/2022) emesso il 30.09.2022; entrambe le parti hanno concordemente dichiarato che lo stato di separazione risulta ininterrotto da quella data, per cui si deve ritenere impossibile la ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Quanto alle statuizioni accessorie, i coniugi hanno chiesto di confermare quelle di cui alla sentenza di separazione che di seguito si riportano: Le predette condizioni non sono contrarie a norme imperative e risultano conformi all'interesse della prole;
pertanto, possono essere poste a fondamento della presente decisione.
Devono altresì disporsi le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di OL OR, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia, alle condizioni di cui in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite, la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi
(c.f.: ) e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Controparte_1
), contratto in OL il 05.07.2012 (atto n. 137, Parte II, serie C.F._2 A, anno 2012);
- ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della
Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile e ai sensi dell'art. 10 legge 1/12/1970 n. 898;
- nulla per le spese.
Così deciso in Aversa, in camera di consiglio del 28.5.25
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro