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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 07/03/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SAVONA
SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott. LUIGI ACQUARONE ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile sommaria n. 352.2024 R.C. CIV.
tra
con studio in Parte_1
Genova,
ivi elettivamente domiciliato in via Bacigalupo n. 4/15, presso il proprio studio che si difende in proprio;
RICORRENTE=
contro
, residente in [...], P_
elettivamente domiciliato in Loano, piazzale Mazzini n. 18/10, presso e nello studio dell'avv. Alessandro Garassini che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO=
******
CONCLUSIONI:
1 L'avv. di in proprio: “Piaccia al Ill.mo Parte_1 Parte_1
Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione o difesa: 1) accertare e dichiarare che il signor c.f. P_
deve al ricorrente Avv. di C.F._1 Parte_1
, c.f. , la somma a titolo di compenso di € Parte_1 C.F._2
1.594.073,00= (o la diversa somma meglio vista), oltre alle spese generali del 15% ex art. 2, comma 2, D.M. n. 55.2014, I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge, e al rimborso delle spese documentate pari a € 3.451,70=, oltre interessi moratori dal 13.2.2024; 2) per l'effetto, condannare il signor al pagamento a favore dell'Avv. di P_ Parte_1
della somma a titolo di compenso di € 1.594.073,00= (o la Parte_1
diversa somma meglio vista), oltre alle spese generali del 15% ex art. 2, comma 2, D.M. n. 55.2014, IVA e C.P.A. nella misura di legge, e al rimborso delle spese documentate pari a € 3.451,70=, oltre interessi moratori dal
13.2.2024 e rivalutazione monetaria;
3) accertare e dichiarare che il signor deve al ricorrente Avv. di P_ Parte_1
la somma pari a € 681,09= a titolo di interessi maturati nel Parte_1
periodo compreso dal 4.2.2019, data di anticipo da parte del ricorrente dell'importo di € 8.500,00= a titolo di contributi unificati ed il 22.5.2024, data del loro tardivo rimborso da parte del signor , oltre P_
rivalutazione monetaria, condannando per l'effetto il primo a rimborsare detta somma al secondo, comprensiva di rivalutazione monetaria;
4) ordinare la cancellazione ai sensi dell'art. 89, comma 2, C.P.C. dell'illazione offensiva e sconveniente che in una riga (a pag. 14 della memoria n. 2) controparte ha rivolto all'esponente parlando di infondati, non provati e non meglio precisati “danni” asseritamente causati dallo scrivente difensore all'ex cliente;
5) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali (D.M. n. 55.2014 come modificato dai D.M. n. 37.2018 e n.
2 147.2022) relativi al presente giudizio”.
L'avv. Alessandro Garassini per parte convenuta: “Voglia il Tribunale, contrariis reiectis, previe le declaratorie tutte del caso ivi compresa la declaratoria inerente alla qualificazione dei messaggi whatsapp 25.1.2022
e 9.6.2023, con richiamo a precedente nota del settembre 2019, quali preventivo formulato dall'avv. in via preliminare: per i motivi Parte_1
già illustrati nei precedenti atti, disporre la conversione della causa nel rito ordinario;
nel merito, ove ritenga di non disporre la conversione del rito, previe le declaratorie tutte del caso e previa rimessione della causa in istruttoria per l'ammissione e l'esperimento di C.T.U. tecnica volta a determinare il corretto ammontare delle competenze dovute al ricorrente, determinare l'ammontare di tali spettanze nella misura emergenda dalla
C.T.U. stessa;
sempre nel merito, ove ritenga di non rimettere la causa in istruttoria, dato atto e scomputando l'acconto già versato ante causam dal signor (€ 25.000,00= oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. di legge, P_
e così € 36.478,00= e del contributo unificato di € 1.500,00=, erroneamente gravato di oneri previdenziali ed I.V.A. e così complessivamente € 38.381,20=) nonché dell'avvenuto versamento nel corso del presente giudizio del rimborso dei contributi unificati anticipati dall'avv. (€ 8.500,00=), per le ragioni a più riprese esposte Parte_1
negli atti di questa difesa, anche facendo riferimento e tenuto conto della misura delle parcelle ipotizzabili così come indicata nella relazione peritale a firma e/o per le ragioni meglio viste e ritenute, Persona_1
determinare l'ammontare delle spettanze dell'avv. di Parte_1
in misura non superiore a quanto dal medesimo preventivato Parte_1
nelle proprie comunicazioni whatsapp 25.1.2022 e 9.6.2023, con richiamo a precedente nota del settembre 2019, indirizzate al signor P_
e cioè € 400.000,00= onnicomprensive di onorari pari a € 274.138,00=
3 oltre spese generali 15% (€ 41.120,70=), C.P.A. 4% (€ 12.610,25=) ed I.V.A.
22% come per legge (€ 72.131,19=), da ritenersi congrua e corretta e comunque frutto della determinazione della stessa parte ricorrente;
in ulteriore subordine, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenga che il preventivo di € 400.000,00= onnicomprensivi non “copra” le Parte_1
prestazioni professionali rese successivamente al 9.6.2023, determinare il valore di dette prestazioni successive sulla scorta dei criteri indicati nelle difese e/o di quelli meglio visti e ritenuti;
in ogni caso con vittoria P_
di spese e competenze del giudizio, da liquidarsi ai sensi dei medi della vigente tariffa forense con riferimento allo scaglione di valore da €
2.000,000,00= a € 4.000.000,00= o nella misura meglio vista e ritenuta, o in subordine con compensazione delle spese di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies C.P.C datato 14.2.2024, l'avv. Parte_1
di conveniva in giudizio davanti al Tribunale di
[...] Parte_1
Savona indicando quanto segue: aveva prestato attività P_
professionale nell'interesse dell' in una serie di controversie P_
promosse da Agenzia delle Entrate, , Controparte_2
Agenzia delle Entrate-Riscossione della Provincia di Savona, Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Genova e successivamente Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Savona e Ministero dell'Economia e delle
Finanze, Controparte_3 [...]
e, segnatamente, in. n. 22 processi tributari, di cui n. 12 Controparte_4
davanti alla di Savona, ora denominata Controparte_5
Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Savona, e n. 10 davanti alla
, ora denominata Corte di Controparte_6
Giustizia Tributaria di 2° grado della Liguria, n. 5 processi civili davanti al
Tribunale Civile di Savona (di cui n. 2 avanti la Sezione Esecuzioni Mobiliari
4 e n. 3 avanti la Sezione Civile con applicazione del rito del lavoro in materia antiriciclaggio, n. 2 procedimenti penali-tributari, il primo davanti al
Tribunale Penale di Genova e il secondo al Tribunale Penale di Savona, dopo il trasferimento per competenza disposto con sentenza del Tribunale
Penale di Genova, n. 5 procedimenti amministrativi tributari, volti a rispondere con deduzioni difensive agli atti di contestazione dell'Agenzia delle Entrate o ad inviti al contraddittorio del medesimo ente, n. 3 procedimenti stragiudiziali per scongiurare i pignoramenti esattoriali negli anni 2019 e 2022, che avevano coinvolto tre Istituti NCri e una società fiduciaria presso i quali il cliente aveva acceso conti correnti o deteneva investimenti e per recuperare ricorse per le ultime conciliazioni oltre alla trattativa con la sorella attuale amministratore Parte_2
delegato del Gruppo Orsero, per ottenere il supporto finanziario per raggiungere le ultime conciliazioni con l'Agenzia delle Entrate;
nelle difesa relativa alle vicende penalistiche era stato affiancato dagli avv. Franco
Vazio, Alessandra Mereu, Paolo Brin e Gabriella Bruzzone e, quanto ai contenziosi di natura civilistica l'avv. era stato Controparte_7
tenuto al corrente dei numerosi contenziosi;
oltre ai suddetti difensori avevano collaborato alla difesa tecnica dell' anche il suo P_
commercialista, ed il figlio la vicenda Controparte_8 Parte_3
principale che aveva coinvolto l' aveva avuto ad oggetto P_
contestazioni di asserita evasione fiscale quando era alla guida dell'omonimo gruppo industriale, operante nel settore del commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, nei periodi d'imposta compresi dal
2009 al 2016, con intervenuta acquisizione, a seguito delle indagini condotte dalla Guardia di Finanza nella casa dell'ex contabile del Gruppo
Orsero, , di una pennetta USB con all'interno la contabilità Persona_2
off shore del Gruppo Orsero e conseguente elevazione di contestazioni
5 che superavano le soglie di punibilità penali-tributarie e conseguente avvio anche di un processo penale inizialmente incardinato presso il Tribunale di
Genova e successivamente trasferito per competenza territoriale presso quello di un secondo filone di contestazioni, anch'esso di carattere CP_2
amministrativo tributario e penale-tributario aveva riguardato la presunzione avanzata dall'Agenzia delle Entrate che le somme che erano affluite dall'estero nel 2012 nella società immobiliare della famiglia
Immobiliare Ranzi Srl, fossero reddito tassabile (e non P_
meramente lo smobilizzo di risparmi, seppur esteri e non dichiarati) e così pure gli smobilizzi di denaro e/o le iscrizioni di poste contabili effettuate da tale società nel 2015 costituissero nuovamente reddito tassabile;
un terzo filone di contestazioni aveva riguardato l'irrogazione di sanzioni amministrative tributarie per il mancato monitoraggio fiscale nel quadro
RW delle dichiarazioni dei redditi delle attività finanziarie e patrimoniali estere (c.d. sanzioni RW); un quarto filone di contestazioni, in materia di antiriciclaggio, aveva riguardato l'irrogazione di sanzioni dal parte del
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Sezione Antiriciclaggio, per tre asseriti trasferimenti di denaro contante oltre la soglia di legge, ai sensi dell'art. 58 comma 1, D.L.vo n. 231.2007 vigente ratione temporis nell'anno
2016 (c.d. contestazioni antiriciclaggio); una quinta e ultima tipologia di contestazioni aveva infine avuto ad oggetto un'operazione di asserito abuso del diritto compiuta in relazione ad un società denominata RBA
Immobiliare Srl;
la sua attività difensiva si era protratta dal 14.12.2017 sino al 10.1.2024 (data di formale invio della lettera di dismissione dei mandati difensivi, che, in realtà erano già stati tutti portati a termine, tranne quelli relativi alle sanzioni amministrative in materia antiriciclaggio, pendenti dinanzi al Tribunale Civile di Savona, la cui linea difensiva era stata già impostata e la cui pretesa era stata sospesa dal Ministero
6 dell'Economia e delle Finanze); dalla prestazione professionale erano conseguiti notevoli successi, al punto che rispetto ad una pretesa iniziale complessivamente pari a € 14.972.489,57= il totale degli importi definiti o conciliati ammontava a € 3.271.953,81= e ciò era stato dovuto anche e soprattutto al lavoro effettuato volto a scomputare tutte le voci prive di rilevanza reddituale dalla contabilità off shore conservata nella pennetta
USB, escludere da tassazione numerosi smobilizzi di risparmi pregressi, accumulati dalla generazione precedente e trasferiti ad Immobiliare Ranzi
Srl, contenere le sanzioni RW entro la corretta quota di spettanza delle attività finanziarie e patrimoniali estere dell' (scomputando anche P_
in tal caso tutta una serie di voci prive di rilevanza, ed applicando correttamente i principi del cumulo giuridico a tutte le contestazioni che si erano susseguite nel corso degli anni), contestare le sanzioni antiriciclaggio in quanto illegittime e comunque imputabili ad altri soggetti che avevano materialmente ricevuto i trasferimenti di denaro contante in questione e definire in via conciliativa la pretesa tributaria rivolta a RBA
Immobiliare Srl;
l' era stato un cliente molto difficile da trattare P_
ed era stato molto complesso anche dialogare e interfacciarsi con i diversi professionisti coinvolti e rapportarsi con i quattro avvocati penalisti che erano stati via via da lui sostituiti;
il processo penale aveva visto come imputati, oltre all' anche altre n. 9 persone difese da diversi P_
avvocati e l'attività che era stata più complessa in termini di elaborazione e scambio di dati, volumi di documenti da consultare, proiezioni di calcoli delle diverse ipotesi di rimodulazione della pretesa impositiva era stata la trattativa conciliativa che aveva portato all'estinzione dei più importanti contenziosi tributari e del connesso procedimento penale;
inoltre, per ottenere la liquidità necessaria ad effettuare il pagamento delle ultime conciliazioni giudiziali, aveva dovuto anche mediare con la sorella del
7 cliente, che era a lui subentrata nella carica di Parte_2
Presidente, Amministratore delegato e Chief Executive Officer di Orsero
Spa; sussistevano i presupposti per la liquidazione del compenso a lui dovuto per le prestazioni professionali eseguite secondo il massimo di tariffa, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, nonché dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare e del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
mediante applicazione dei compensi massimi aveva diritto alla liquidazione dei seguenti importi per i vari procedimenti (analiticamente dettagliati con le specifiche attività espletate) in cui aveva tutelato l' di seguito indicati (detti P_
procedimenti vengono riportati seguendo l'ordine utilizzati dal legale nel sommario del proprio ricorso):
1) 1' processo tributario: Comm. Trib. Prov. SV, R.G.R. 318.2018, Imm.re
Ranzi 2012: € 36.548,00=;
2) 2' processo tributario: Comm. Trib. Prov. SV, R.G.R. 565/2018, sanzioni
RW 2006: € 19.075,70=;
3) 1' procedimento amministrativo tributario: deduzioni difensive sanzioni
RW 2007-2011: € 9.246,00=;
4) 3' processo tributario: Comm. Trib. Prov. SV, R.G.R. 128/2020, sanzioni
RW 2007-2011: € 23.901,90=;
5) 2' procedimento amministrativo tributario: risposta inviti al contraddittorio Irpef 2009-2014: € 249.671,00=;
6) 4' processo tributario: CTP SV, R.G.R. 106/2019, Irpef 2009 (pennetta
USB): € 47.397,00=;
8 7) 5' processo tributario: CTP SV, R.G.R. 107/2019, Irpef 2010 (pennetta
USB): € 36,458,00=;
8) 6' processo tributario: CTP SV, R.G.R. 109/2019, Irpef 2011 (pennetta
USB) € 36,458,00=;
9) 7' processo tributario: CTP SV, R.G.R. 108/2019, Irpef 2012 (pennetta
USB): € 36,458,00=;
10) 8' processo tributario: CTP SV, R.G.R. 111/2019, Irpef 2013 (pennetta
USB): € 28.046,00=;
11) 9' processo tributario: CTP SV, R.G.R. 110/2019, Irpef 2014 (pennetta
USB): € 28.046,00=;
12) 1' attività stragiudiziale: gestione pignoramento NC d'BA 2019: €
45.492,00=;
13) 1' processo civile: Trib. SV, R.G.E. 209/2021-1, pp3 € Parte_4
17.650,00=;
14) 2' processo civile: Trib. SV, R.G.N. 2091/2021, pp3 FIDOR 2020: €
33.686,00=;
15) 10' processo tributario: CTR Liguria, R.G.A. 1054/2020, Irpef 2009
(pennetta USB): € 92.441,00=;
16) 11' processo tributario: CTR Liguria, R.G.A. 1053/2020, Irpef 2010
(pennetta USB): € 71.108,35=;
17) 12' processo tributario: CTR Liguria, R.G.A. 1055/2020, Irpef 2011
(pennetta USB): € 71.108,35=;
18) 3' procedimento amministrativo tributario: invito al contraddittorio
Immobiliare Ranzi 2015: € 40.179,00=;
9 19) 13' processo tributario: CTR Liguria, R.G.A. 309/2022, Irpef 2012
(pennetta USB): € 71.108,35=;
20) 14' processo tributario: CTR. Liguria, R.G.A. 307/2022, Irpef 2013
(pennetta USB) € 54,699,80=;
21) 15' processo tributario: CTR Liguria, R.G.A. 308/2022, Irpef 2014
(pennetta USB): € 54,699,80=;
22) 16' processo tributario: CTP SV, R.G.R. 179/2021, Irpef 2015
(pennetta USB): € 47.395,90=;
23) 17' processo tributario: CTP SV, R.G.R. 177/2021, abuso del diritto
2015 (Immobiliare Ranzi) € 47.395,90=;
24) 18' processo tributario: CTR Liguria, R.G.A. 99/2021, sanzioni RW
2006-2011: € 33.231,00=;
25) 4' procedimento amministrativo tributario: deduzioni difensive su sanzioni RW 2012-2016: € 9.246,00=;
26) 5' procedimento amministrativo tributario: autotutela su sanzioni RW
2012-2016: € 9.246,00=;
27) 3', 4' e 5' processo civile: Trib. SV, prima R.G. n. 436-437-438/2021, poi R.G. n. 3209-3210-3211/2021, sanzioni antiriciclaggio;
€ 2.545,00= + €
4.358,00= + € 4.358,00= + € 8.505,00=;
28) 19' processo tributario: Corte di Giustizia Tributaria di 2' grado della
Liguria, R.G.A. 282/2022, Imm.le Ranzi 2012: € 56,159,65=;
29) 20' processo tributario: Corte di Giustizia Tributaria di 2' grado della
Liguria, R.G.A. 914/2022, Imm.le Ranzi 2015. € 33.331,00=;
10 30) 21' processo tributario: Corte di Giustizia Tributaria di 2' grado della
Liguria, R.G.A. 28/2023, abuso del diritto 2015: € 71.108,35=;
31) 22' processo tributario: Corte di Giustizia Tributaria di 1' grado di
Savona, R.G.R. 34/2023, abuso del diritto 2016: € 29.760,20=;
32) 2' attività stragiudiziale: gestione pignoramenti del 2022: €
44.856,00=;
33) 1' e 2' procedimento penale-tributario: prima Tribunale di Genova, con
R.G.N.R. 8566/2015/21, poi Tribunale di Savona con R.G.N.R.
2214/2021/21: € 5.674,00= + € 6.098,00= + € 6.098,00=+ € 6.098,00= + €
4.538,00= + € 6.098,00= + € 3.971,00=;
34) 3' attività stragiudiziale: mediazione con la sorella Parte_2
per il pagamento dell'importo dovuto per perfezionare l'ultima serie di conciliazioni: € 24.698,00=;
il tutto per complessivi € 1.598.044,50= oltre spese generali 15%, C.P.A
4% ed I.V.A. al 22% e, quindi, per € 2.311.737,96=;
l' nel corso degli anni aveva provveduto al pagamento del solo P_
importo di € 25.000,00= e lo studio legale aveva addirittura anticipato esborsi per pagamento di contributi unificati ed altro per complessivi €
11.951,70=
Concludeva, pertanto, chiedendo la condanna di al P_
pagamento dell'importo di € 1.598.044,00= oltre accessori per le prestazioni professionali eseguite ed al rimborso delle spese anticipate ammontanti a € 11.951,70=.
Si costituiva in giudizio che pur non contestando (salvo P_
alcune eccezioni) l'effettività delle prestazioni professionali espletate dal
11 ricorrente come descritte in ricorso negava la correttezza della quantificazione del credito azionato;
in via preliminare chiedeva procedersi a conversione del rito trattandosi di procedimento per il quale non risultava opportuno utilizzare il rito sommario;
rilevava che in assenza di preventivi da lui accettati non poteva essere applicato il tariffario nel massimo;
evidenziava non essere dovuto l'aumento ai massimi di tariffa per il P.T.T. ex art. 4 comma 1 bis della Tariffa del 2014 (che aveva inciso con l'applicazione massima nella misura del 30% per € 132.000,00= sul dovuto), la cui operatività dal 1.7.2019, tramite processo tributario telematico era divenuta obbligatoria, ex art. 16 del D.L. n. 119.2018: l'aumento, previsto nella tariffa del 2014, a partire dal 2019 (e tutti i ricorsi, tranne uno risalente al 2018, erano successivi al 2019) non poteva quindi applicarsi essendo lo strumento telematico l'unico praticabile e consentito dalla legge;
evidenziava che il legale aveva svolto attività non necessarie e/o non utili e, in particolare, l'assistenza stragiudiziale asseritamente prestata con riferimento agli inviti al contraddittorio 24.9.2018 per la quale era stato richiesto un compenso di € 249.671,00= (la partecipazione a detto contraddittorio era solo facoltativa e nel caso concreto era stata del tutto irrilevante e con esito negativo); in ogni caso semmai dovevano essere applicati i minimi di tariffa, pari a € 83.220,00=; sottolineava che molte delle attività effettuate risultavano sovrapponibili tra loro e/o in prosecuzione e le difese e le ragioni di diritto addotte a tutela del cliente erano sono sempre tra loro identiche, così come erano identiche tanto nei procedimenti tributari quanto nei procedimenti penali che negli accertamenti fiscali riferiti a fatti tra loro tutti connessi: ciò con riferimento ai ricorsi tributari, anche in relazione alla già citata attività di assistenza stragiudiziale per inviti al contraddittorio, per i procedimenti tributari davanti la di Savona, promossi Controparte_5
12 uno per ciascun anno fiscale e tutti con ricorsi introduttivi, tra loro praticamente omologhi, in data 4.2.2019 e con numeri di ruolo tra loro consecutivi, per i procedimenti di appello davanti la , Controparte_6
proposti con n. 3 ricorsi in data 16.12.2020, di identiche dimensioni ed analogo contenuto, rubricati con numero di ruolo consecutivi, allorquando, tra l'altro, era anche possibile procedere ad un unico ricorso cumulativo, per l'appello alla (il tutto senza considerare la Controparte_6
avvenuta moltiplicazione delle voce attinenti all'esame e studio pratica, la partecipazione alle udienze, la fase di trattazione quando le problematiche erano state le stesse e si erano esposte le medesime tesi difensive) nonché per i ricorsi amministrativi-tributari in materia di sanzioni RW
2006 e 2007-2011; quanto alle cause civili, le cause di impugnazione dei pignoramenti avevano avuto caratteristiche tra esse assimilabili e quanto al 3', 4' e 5' processo civile davanti il Tribunale di Savona in materia decreti e sanzioni antiriciclaggio, detti ricorsi erano stati riuniti per connessione soggettiva ed oggettiva con udienza di trattazione congiunta e successiva decisione unica;
quanto alle attività di assistenza stragiudiziale:
l'attività relativa alla rateazione NC d'BA non si era conclusa per mancanza di documentazione, asseritamente non resa da lui disponibile e non era, pertanto, in alcun modo applicabile la tariffazione massima e, quanto a quella inerente rapporti con la sorella ed altri familiari, Parte_2
non aveva ricevuto alcun mandato per recuperare la liquidità necessaria a definire gli strascichi degli ultimi contenziosi tributari e comunque non aveva avuto alcuna utilità; ancora erano state esposte voci di tariffa inesistenti e segnatamente: nei procedimenti IRPEF in appello era stato richiesto il pagamento, sia della fase decisionale, sia dell'aumento 25% per intervenuta conciliazione giudiziale (in presenza di conciliazione non poteva trovare applicazione il compenso per la fase decisionale) ed inoltre la
13 determinazione dell'aumento del 25% per conciliazione giudiziale risultava incomprensibile perché risultava applicato sull'intero ammontare del corrispettivo richiesto;
nella causa civile R.G. n. 3209.2021 celebrata davanti al Tribunale di Savona, la comparsa conclusionale era stata redatta dall'avv. Bruzzone;
quanto ai procedimenti penali-tributari non esisteva alcuna delega in favore dell'avv. e/o sua Parte_1
partecipazione alle udienze e l'attività avvenuta dinanzi al G.I.P, il patteggiamento nonché la partecipazione alle relative udienze, così come le successive attività e rapporti con il FUG, erano state tutte poste in essere dall'avv. Bruzzone.
Concludeva, quindi, chiedendo accertarsi la congruità delle tariffe applicate rispetto alle prestazioni rese e determinare l'equo compenso dovuto al legale.
Concessi alle parti i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 281 duodecies C.P.C, con ordinanza emessa a scioglimento di riserva in data 6.8.2024, il Giudicante ritenuta la causa di mero diritto e non necessitante di attività istruttoria, rinviava per assegnazione a sentenza assegnando alle parti i termini a ritroso per il deposito delle comparse conclusioni e delle memorie di replica e, all'udienza del 13.12.2024 la causa veniva spedita a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la causa, avente ad oggetto la liquidazione del compenso spettante all'avv. per le prestazioni professionali Parte_1
da lui rese in una pluralità di vertenze amministrative, tributarie, civili e penali nonché in occasione di attività stragiudiziali a favore di P_
, risultava di natura documentale e tale da potere essere decisa
[...]
anche a seguito della celebrazione del rito sommario.
14 Di fatto non è stata contestata dal convenuto l'effettività delle prestazioni professionali espletate dal ricorrente come descritte in ricorso (con le eccezioni del procedimento stragiudiziale avente ad oggetto mediazione con la sorella per il pagamento dell'importo dovuto con l'ultima serie di conciliazioni, supra indicato sub 34, ed ai procedimenti penali-tributari, supra indicati sub 33, per i quali l' ha negato di P_
avergli conferito il necessario mandato), né, almeno per alcuni dei procedimenti espletati, la astratta applicabilità in relazione al caso concreto dei parametri indicati in ricorso (con le ulteriori eccezioni di cui si dirà successivamente), ma la correttezza della quantificazione del credito azionato, caratterizzato dall'applicazione in ogni situazione dei massimi di tariffa, dalla maggiorazione (non dovuta) per il P.T.T, dalla presenza di attività, in molti casi, del tutto identiche e sovrapponibili ed addirittura inutili.
In primo luogo osserva il Giudicante che rappresenta principio consolidato quello per il quale in caso di successione di vigenza di in punto CP_9
quantificazione compensi spettante al professionista per l'attività da lui svolta nell'interesse del cliente, deve essere applicato in relazione al singolo procedimento, quello ratione temporis vigente al momento dell'esaurimento della specifica prestazione eseguita (ad es. Cass. n.
18680.2017; Cass. n. 18507.2018; Cass. Sez. Un. n. 33482.2022).
Il D.M. n. 147.2022 è entrato in vigore in data 23.10.2022 ragione per la quale in relazione ai procedimenti oggetto di causa conclusi (con sentenza o altro provvedimento definitorio) prima di tale data il compenso dovrà essere liquidato con applicazione del precedente D.M. n. 55.2014 e non di quello n. 147.2022 (a cui il ricorrente ha effettuato esclusivo) riferimento nel conteggio del dovuto) ed alla luce delle allegazioni del legale risultano essere state concluse dopo il 23.10.2022 solo le attività riferite ai
15 seguenti procedimenti: 18' processo tributario, Corte di Giustizia
Tributaria di 2' grado della Liguria, R.G.A. 99/2021, sanzioni RW 2006-
2011 (supra sub 24); 5' procedimento amministrativo tributario, autotutela su sanzioni RW 2012-2016 (supra sub 26); 3', 4' e 5' processo civile:
Tribunale Savona prima R.G. n. 436-437-438/2021, poi R.G. n. 3209-
3210-3211/2021, sanzioni antiriciclaggio (supra sub 27); 19' processo tributario, Corte di Giustizia Tributaria di 2' grado della Liguria, R.G.A.
282/2022, Immobiliare Ranzi 2012 (supra sub 28): 20' processo tributario, Corte di Giustizia Tributaria di 2' grado della Liguria, R.G.A.
914/2022, Immobiliare Ranzi 2015 (supra sub 29); 21' processo tributario, Corte di Giustizia Tributaria di 2' grado della Liguria, R.G.A.
28/2023, abuso del diritto 2015: (supra sub 30); 22' processo tributario,
Corte di Giustizia Tributaria di 1' grado di Savona, R.G.R. 34/2023, abuso del diritto 2016 (supra sub 31); 2' attività stragiudiziale, gestione pignoramenti del 2022 (supra sub 32); 3' attività stragiudiziale: mediazione con la sorella per il pagamento dell'importo Parte_2
dovuto per perfezionare l'ultima serie di conciliazioni (supra sub 34):
E' pacifico che in relazione agli incarichi a lui affidati ed agli esborsi che per l'esecuzione degli stessi il cliente avrebbe dovuto sostenere, l'avv.
[...]
non abbia redatto alcun preventivo e, a tale Parte_1
proposito, in assenza di redazione di formale atto contenente la quantificazione quantomeno presuntiva dei compensi che sarebbero derivati al legale dall'esecuzione delle prestazioni professionali, nessuna decisiva valenza probatoria può essere attribuita ai messaggi scambiati via whatsapp tra professionista e cliente.
Risulta, poi, a tale proposito, del tutto irrilevante (a prescindere dal fatto che il legale ben avrebbe potuto e dovuto procedere in tal senso ben potendo rifiutare le proprie prestazioni in caso di diniego dell' , il P_
16 fatto che la mancata redazione di preventivo e/o di accordo sullo stesso, sia avvenuto per colpa del professionista e/o del cliente: tale circostanza, invero, non può pregiudicare, in ogni caso, il diritto del legale al proprio compenso che trova la sua ragione di essere nel contratto di mandato professionale stipulato con il diretto interessato e nel successivo effettivo svolgimento della prestazione professionale (ex pluribus
Cass. n. 23893.2016; Cass. n. 8863.2021; Cass. n. 33193.2022): in sostanza il regolamento sui parametri e la relativa normativa trovano applicazione in assenza dell'accordo delle parti sul compenso e, allorquando esso non esista, deve essere, appunto, quantificato sulla base delle tabelle ministeriali.
Ciò premesso occorre preliminarmente indicare i criteri a cui questo
Giudicante intende attenersi ai fini della quantificazione degli importi dovuti al legale a titolo di compenso con riferimento alle varie problematiche insorte stabilendo dei punti fermi in ordine alla scelta dei valori di tariffa applicabili tra il minimo ed il massimo, alla maggiorazione del compenso richiesta dal legale ex art. 4 comma 1 bis della Tariffa del 2014, come modificato dal D.M. n. 147.2022 (P.T.T), alle debenza o meno di quanto richiesto per i procedimenti amministrativi tributari, alla determinazione della maggiorazione del compenso dovuto per la fase di discussione della causa in presenza di intervenuta conciliazione della vertenza e in ordine a quei procedimenti in relazione ai quali l' ha negato di avere conferito alcun mandato al legale P_
ricorrente e, segnatamente, i processi penali-tributari e l'attività stragiudiziale con la sorella . Parte_2
Il legale, ai fini della giustificazione dell'applicazione dei massimi tariffari, ha richiamato l'art. 4, comma 1 del D.M. n. 55.2014 e successive modificazioni che prevede che “(…) Ai fini della liquidazione del compenso
17 si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il Giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento (…)” ed ha sostenuto che l'attività da lui espletata ha avuto ad oggetto tematiche complesse di diritto tributario nazionale ed internazionale, diritto penale e tributario, diritto societario, diritto amministrativo in materia antiriciclaggio ed è stata caratterizzata da particolare urgenza e pregio, stante l'articolazione dei vari atti processuali compiuti e delle questioni ivi affrontate, ha avuto particolare importanza, anche tenuto conto della natura e del valore dell'affare e l'incidenza sul patrimonio del cliente ed ha avuto elevata intensità, come provato dalla anche dalla corrispondenza in atti, ed è stata resa anche ulteriormente complessa a causa del carattere e degli atteggiamenti dell' P_
Premesso che alcune delle argomentazioni indicate dal legale a sostegno dell'applicazione delle tariffe massime appaiono irrilevanti (il fatto che l'avv. di nella sua qualità di socio dello Studio Parte_1 Parte_1
Uckmar Associazione Professionale, si sia avvalso dell'assistenza di vari collaboratori avvocati di studio è circostanza assolutamente ininfluente, trattandosi di struttura evidentemente necessaria per potere gestire clienti peculiari e pratiche complesse e con problematiche variegate così
18 come è evidente che la conflittualità con il cliente e l'eventuale sussistenza di atteggiamenti di costui anche verso lo stesso legale e le controparti non impediscano al difensore, ancora più in un rapporto che ha avuto durata pluriennale, di rinunciare agli incarichi se riteneva che non vi fossero più le condizioni per proseguirli), risulta da un lato innegabile la assoluta complessità delle attività difensive espletate sviluppatesi in un pluralità di settori del diritto con la effettività di tutti gli aspetti di peculiarità, delicatezza e difficoltà meglio indicati ed analiticamente esposti e, dall'altro, non può tuttavia sottacersi, così come evidenziato dall' la parziale sovrapponibilità e ripetitività in relazione ai P_
differenti procedimenti delle attività difensive poste in essere caratterizzate, almeno in parte, dalle medesime argomentazioni e presupposti, così da non potersi giustificare l'applicazione del tariffario nel massimo.
D'altra parte, in assenza di specifico preventivo e/o convenzione intervenuta fra le parti sul compenso dovuto, il Giudicante deve necessariamente fare riferimento alle tariffe ed ai parametri ivi stabiliti con Decreto Ministeriale valutando l'attività concretamente prestata dal legale e, come detto, in mancanza di qualsivoglia pattuizione sull'applicazione dei paramenti massimi, non risulta plausibile alcuna liquidazione nel massimo ed appare corretto quantificare il compenso facendo utilizzo al più dei parametri medi (in tal senso la già citata Cass. n.
33193.2022). Inoltre va altresì rilevato che risultando la prestazione dell'avvocato di fatto e non di risultato, in assenza di comprovati elementi
(nel presente caso insussistenti) dai quali potere ricavare che il legale non abbia operato secondo diligenza e perizia, nessuna rilevanza può essere attribuita ai fini della quantificazione della spettanza del dovuto, all'eventuale mancanza di effettivi vantaggi ricevuti dal cliente
19 dall'operato del professionista, né alle scelte processuali da lui effettuate
(ciò anche con riferimento, in particolare, all'avvenuta presentazione di ricorso separati anzichè di un unico ricorso riferito a diverse questioni, in sede tributaria) .
Ritiene, pertanto, il Giudicante equo, tenuto conto del fatto che in ogni caso, di regola, ai fini dell'applicazione delle tariffe massime sarebbe comunque necessario, a tutela del cliente, un preventivo accordo tra questi ed il professionista (come detto nel nostro caso inesistente) e della stessa impostazione data dal legale nel ricorso introduttivo in punto tipologia delle questioni procedere di regola all'applicazione dei tariffari medi di tabella, con l'eccezione di quei procedimenti, di cui si dirà successivamente, in cui ulteriori elementi che saranno, in tal caso, volta per volta specificati, abbiano reso preferibile optare per una diversa ed inferiore quantificazione del dovuto (ciò vale in particolare per tutti i giudizi di appello celebrati dinanzi alla Controparte_6
che hanno avuto per oggetto esattamente le stesse questioni di mero diritto già trattate in primo grado) .
Passando alla questione della maggiorazione del compenso richiesta dal legale ex art. 4 comma 1 bis della Tariffa del 2014, come modificato dal
D.M. n. 147.2022, il quale statuisce che il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali applicabili è ulteriormente aumentato del
30% quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto, certamente essa non è applicabile ai procedimenti tributari radicati dopo il 24.10.2018 per i quali ai sensi dell'art. 16 bis comma 4 del D.L. n. 119.2018 “(…) le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati
20 nell'art. 7, comma 2, notificano e depositano gli atti processuali i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 163.2013, e nei successivi decreti di attuazione (…)”: in relazione, pertanto, ai procedimenti tributati di cui si discute detto aumento avrebbe al più potuto essere applicato per l'unico radicato prima del 24.10.2018 (segnatamente il 1' procedimento tributario supra indicato sub 1), ma il problema è superato poiché in quel procedimento il deposito degli atti non è avvenuto in via telematica.
Circa la richiesta di importi per i procedimenti qualificati come amministrativi-tributari osserva poi il Giudicante quanto segue.
L'art. 20 del D.M. n. 55.2014 e successive modifiche indica che l'attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l'attività giudiziale, che riveste una autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima, è di regola liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella.
L'avv. di ha richiesto la liquidazione di rilevantissimi Parte_1 Parte_1
importi riferiti a n. 5 procedimenti qualificati come “amministrativi tributari” in cui pertanto, una fase endoprocedimentale di tipo stragiudiziale è stata celebrata a seguito di atti di contestazione e/o inviti al contradditorio pre-accertamento e/o presentazione di istanza di autotutela ad opera del contribuente: dall'esame di tali atti si ricava, peraltro la scarsa rilevanza, degli stessi (almeno in alcuni casi) in relazione ai successivi sviluppi processuali intervenuti e la carenza di autonomia di tali atti processuali rispetto al successivo procedimento tributario poi celebrato.
Più specificamente, in relazione al 1' procedimento amministrativo tributario avente ad oggetto “deduzioni difensive sanzioni RW 2007-
2011”, è stata presentata solo memoria di n. 12 pagine contenente difese
21 poi sostanzialmente riproposte e meglio articolate nel successivo procedimento tributario derivato (docc. nn. 14 e 15 di fascicolo di parte ricorrente) e in relazione al 2' procedimento amministrativo tributario avente ad oggetto “risposte inviti al contraddittorio Irpef 2009-2014”, è stata presentata solo memoria di n. 12 pagine contenente difese poi sostanzialmente riproposte e meglio articolate nei successivi procedimenti tributari derivati (docc. nn. 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 di fascicolo di parte ricorrente).
Osserva il Giudicante che la Suprema Corte ha a più riprese statuito che l'art. 20 del D.M. n. 55.2014 deve essere interpretato nel senso che se è vero che i compensi previsti per le prestazioni stragiudiziali sono dovuti dal cliente anche quando il professionista abbia poi prestato la sua opera in un successivo giudizio, altrettanto è vero che al fine della loro concreta liquidazione è necessario sempre che dette prestazioni preventive non siano solo connesse e complementari con quelle giudiziali, così da costituirne il naturale completamento, ma rivelino, appunto, come dispone la norma richiamata, una concreta ed autonoma rilevanza rispetto all'attività giudiziale cosicchè ove detta autonoma rilevanza delle prestazioni stragiudiziali non sussista, all'avvocato compete solo il compenso per l'assistenza giudiziale, nella liquidazione della quale si potrà tener conto altresì dell'attività stragiudiziale prestata (da ricomprendersi nella fase di studio), in relazione all'importanza, alla natura, alla difficoltà ed al valore dell'affare (in tal senso ex pluribus Cass. Sez. Un. n.
17357.2009; Cass. n. 24682.2017; Cass. n. 21565.2020; Cass.
28855.2021; Cass. n. 40828.2021 e Cass. n. 8571.2023) e che spetta al
Giudice del merito l'accertamento della sussistenza della connessione o della complementarietà, o, viceversa, dell'autonomia, delle prestazioni in parola rispetto alle attività propriamente processuali.
22 Nei casi esaminati (con riferimento al 1' e al 2' procedimento amministrativo tributario) le contestazioni operate dall' P_0
negli inviti a comparire sono state poi richiamate nei successivi
[...]
avvisi di accertamento IRPEF e il difensore, come detto, in sede stragiudiziale si è limitato a depositare nell'interesse del cliente una stringata memoria (tenuto conto della complessità delle questione dibattute) poi integrata ed ampliata nei successivi ricorsi tributari: non ritiene, pertanto, il Giudicante in forza delle richiamate argomentazioni che possa essere riconosciuta autonomia della prestazione stragiudiziale, rispetto all'attività svolta in giudizio e che, pertanto, detta attività non possa essere oggetto di specifica liquidazione. in relazione al 3' procedimento amministrativo tributario avente ad oggetto “invito al contradditorio Immobiliare Ranzi 2015”, supra sub 18,
l'attività del legale si è limitata al deposito di una memoria di n. 7 pagine
(doc. n. 29 di fascicolo di parte ricorrente) e per tale motivo applicare il valore minimo di tabella per fase stragiudiziale;
in relazione al 4' procedimento amministrativo tributario avente ad oggetto “deduzioni difensive su sanzioni RW 2012-2016” e in relazione al
5' procedimento amministrativo tributario avente ad oggetto “autotutela su sanzioni RW 2012-2016”, essi sono da considerare in modo unitario essendo riferiti alla stessa contestazione poi definita con provvedimento di sgravio con riduzione della sanzione.
Circa, invece, la questione dei criteri di determinazione del compenso dovuto al legale in base all'art. 4, comma 6 del D.M. n. 55.2014, come modificato dal D.M. n. 147.2022, nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, che prevede che detto compenso è determinato nella misura pari a quello previsto per la fase decisionale, aumentato di un quarto, fermo quanto maturato per l'attività
23 precedentemente svolta” (e non più “fino ad un quarto”) la Suprema Corte ha definitivamente chiarito che nel caso in cui il giudizio venga concluso con una transazione, all'avvocato va riconosciuto un ulteriore compenso oltre a quello spettante per l'attività precedentemente svolta, e questo
è pari a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale, aumentato sino a un quarto (Cass. 17325.2023), ragione per la quale non può accogliersi l'impostazione secondo cui in tal caso va operato un raddoppio del compenso dovuto (così come si ricava dai conteggi del legale ricorrente) e con ulteriore aumento del 25%, dovendo detto aumento del 25% essere computato solo sull'importo liquidato dal
Giudice per la fase decisionale.
Quanto ai procedimenti per i quali l' ha negato di avere mai P_
conferito alcun mandato all'avv. e segnatamente Parte_1
il 1' e 2' procedimento penale-tributario: prima Tribunale di Genova
R.G.N.R. 8566/2015/21, poi Tribunale di Savona con R.G.N.R.
2214/2021/21 nelle loro varie fasi processuali e la 3' attività stragiudiziale avente ad oggetto la mediazione con Parte_2
(sorella di ) in riferimento al tentativo di recupero di liquidità per P_
fare fronte alla propria esposizione debitoria per i contenziosi tributari, per crediti verso la stessa anche in relazione a questioni di carattere successori, osserva il Giudicante quanto segue.
In ordine ai procedimenti penali-tributari il legale si è limitato a sostenere di avere coadiuvato indirettamente (ma in modo continuativo) i vari colleghi penalisti che si sono succeduti nelle difese dell (fatto P_
effettivamente comprovato dalla copiosa corrispondenza prodotta) presenziando altresì alle udienze più importanti e depositando memorie: non esiste, tuttavia, in atti alcuna nomina da parte di P_
all'avv. di per l'espletamento delle attività difensive Parte_1 Parte_1
24 penali nell'ambito degli indicati procedimenti, né sussiste alcuna concreta prova documentale di un suo diretto e formale coinvolgimento nelle difese.
Il legale si è limitato, a comprova di quanto da lui indicato, a richiamare, dal punto di vista documentale, le note a sua firma, quale sostituto processuale ex art. 102 C.P.P. dell'avv. Franco vizio, depositate all'udienza del 14.12.2020 nell'ambito del procedimento celebrato davanti al Tribunale di Genova con R.G.N.R. n. 8566/2015/21.
Peraltro la facoltà di nominare un sostituto processuale da parte del titolare della difesa ex art. 102 C.P.P. determina, a meno di diversi accordi in essere tra le parti e formalizzati, l'instaurazione di un rapporto diretto solo fra il delegante (il difensore che delega) ed il sostituto processuale ragione per la quale la liquidazione della parcella per l'attività espletata può essere richiesta esclusivamente dal primo e non dal sostituto processuale: in tal senso è stato altresì evidenziato che tale assunto non comporta una ingiustificata disparità di trattamento tra il sostituto di un difensore nominato ex art. 97, comma 4, C.P.P. e il sostituto, “con delega” del difensore d'ufficio o di fiducia, cui il diritto a tale liquidazione non è riconosciuto poiché, nel primo caso, stante l'assenza in udienza del difensore di ufficio o fiducia, il sostituto è nominato direttamente dal magistrato procedente, mentre, nel secondo caso, il sostituto interviene su delega del titolare della difesa dell'imputato, per cui il suo diritto al compenso per l'attività svolta inerisce al rapporto con il delegante.
In relazione pertanto alle attività asseritamente svolte in relazione alle varie fasi dei due procedimenti penali tributari nulla è dovuto.
Quanto alla 3' attività stragiudiziale avente ad oggetto la mediazione con
(sorella di ) in riferimento al tentativo di Parte_2 P_
recupero di liquidità per fare fronte alla propria esposizione debitoria per
25 i contenziosi tributari, per crediti verso la stessa anche in relazione a questioni di carattere successorio, parimenti non esiste alcuna prova documentale né del conferimento di uno specifico mandato né di attività espletato in tal senso: nulla risulta, quindi, dovuto.
Da ultimo in relazione al 3', 4' e 5' processo civile: Trib. SV, prima R.G. n.
436-437-438/2021, poi R.G. n. 3209-3210-3211/2021, sanzioni antiriciclaggio (supra sub 27) in relazione al quale il convenuto ha sostenuto non essere dovuto il compenso per la fase decisionale al ricorrente, secondo la stessa impostazione dell'avv. di Parte_1
la dismissione di tutti i mandati ricevuti dall' ha avuto Parte_1 P_
decorrenza dal 10.1.2024 e per tale motivo è certamente successiva a tale data la redazione degli atti processuali riferiti alla fase di decisione di quel procedimento che sono stati sottoscritti da altro legale: non può pertanto per tale procedimento essere riconosciuto il compenso per la fase di decisione.
Ciò premesso in linea generale, occorre ora procedere alla concreta liquidazione del compenso dovuto all'avv. di per Parte_1 Parte_1
l'attività espletata in relazione ai singoli procedimenti in cui ha difeso il convenuto , il tutto ancora una volta richiamando, quanto P_
alla numerazione dei procedimenti, anche per ragioni di semplicità, quella adottata dal ricorrente nel sommario del proprio ricorso con riferimento alle varie problematiche trattate e segnatamente: un primo filone, principale, avente ad oggetto contestazioni di evasione fiscale con superamento delle soglie di punibilità penali-tributarie e conseguente avvio di un processo penale e di procedimenti tributari di primo grado davanti alla e poi di Controparte_5
secondo grado davanti alla Controparte_6
(accertamenti da pennetta USB):
26 1' e 2' processo penale-tributario sub 33;
2' procedimento amministrativo tributario sub 5,
4' processo tributario sub 6,
5' processo tributario: sub 7;
6' processo tributario sub 8;
7' processo tributario: sub 9;
8' processo tributario: sub 10;
9' processo tributario sub 11;
10' processo tributario sub 15;
11' processo tributario sub 16;
12' processo tributario sub 17;
13' processo tributario sub 19;
14' processo tributario sub 20;
15' processo tributario sub 21;
16' processo tributario sub 22; un secondo filone di contestazioni di carattere amministrativo tributario e penale-tributario in punto presunzione avanzata dall'Agenzia delle Entrate secondo cui le somme che erano affluite dall'estero nel 2012 nella società immobiliare della famiglia Immobiliare Ranzi Srl, fossero reddito P_
tassabile:
1' procedimento tributario sub 1;
3' procedimento amministrativo tributario sub 18;
17' procedimento tributario sub 23;
19' procedimento tributario sub 28;
20' procedimento tributario sub 29;
21' procedimento tributario sub 30; un terzo filone di contestazioni riguardanti l'irrogazione di sanzioni amministrative tributarie per il mancato monitoraggio fiscale nel quadro
27 RW delle dichiarazioni dei redditi delle attività finanziarie e patrimoniali estere:
2' procedimento tributario sub 2;
1' procedimento amministrativo tributario sub 3;
3' procedimento tributario sub 4;
18' procedimento tributario sub 24;
4' procedimento amministrativo tributario sub 25;
5' procedimento amministrativo tributario sub 26; un quarto filone di contestazioni, in materia di antiriciclaggio, relativo all'irrogazione di sanzioni da parte del Ministero dell'Economia e delle
Finanze, per asseriti trasferimenti di denaro contante oltre la soglia di legge:
3', 4' e 5' processo civile in materia di antiriciclaggio sub 27; un quinto e ultimo filone afferente un'operazione di asserito abuso del diritto compiuta in relazione ad un società denominata RBA Immobiliare
Srl:
22' procedimento tributario sub 31: saranno poi esaminate separatamente le pretese del legale attinenti all'attività stragiudiziale espletata in ordine al pignoramento preso la
NC d'BA (sub 12), ai processi civili (sub 13 e 14), all'attività Pt_4
stragiudiziale espletata in ordine ai pignoramenti del 2022 (sub 32) e all'attività stragiudiziale espletata nei rapporti con (sub Parte_2
34).
Primo filone avente ad oggetto contestazioni di evasione fiscale con superamento delle soglie di punibilità penali-tributarie e conseguente avvio di un processo penale e di procedimenti tributari di primo grado davanti alla e poi di secondo grado davanti alla Controparte_5
Commissione Tributaria Regionale (accertamenti da pennetta USB);
28 1' e 2' processo penale-tributario: prima Tribunale di Genova R.G.N.R. n.
8566/2015/21 poi Tribunale di Savona R.G.N.R. 2214/2021/21 indicata supra sub 33: come già indicato in precedenza non esiste in atti alcuna nomina da parte dell' all'avv. di per l'espletamento delle P_ Parte_1 Parte_1
attività difensive penali nell'ambito di detti procedimenti, né sussiste alcuna concreta prova documentale di un suo diretto e formale coinvolgimento nelle difese ad eccezione delle note depositate, quale sostituto processuale ex art. 102 C.P.P. dell'avv. Franco vizio, all'udienza del 14.12.2020 nell'ambito del procedimento celebrato davanti al Tribunale di Genova con R.G.N.R. n. 8566/2015/21, attività che per i motivi già esposti non gli consente di richiedere all' alcun compenso: nulla va P_
pertanto liquidato per tali processi.
2' procedimento amministrativo tributario: inviti al contraddittorio per pretese relative agli anni dal 2009 al 2014 IRPEF, supra sub 5: valore vertenza da € 8.000.000,00= a € 16.000.000,00=; in relazione a tale procedimento stragiudiziale l'attività del legale si è limitata al deposito di una memoria di n. 12 pagine (doc. n. 16 di fascicolo di parte ricorrente) che non ha assunto alcuna autonoma rilevanza rispettivo alla successiva prestazione giudiziali e per tale motivo, per le ragioni già esposte in precedenza, non può essere riconosciuto alcun compenso.
4' processo tributario: Commissione Tributaria Savona, R.G.R. 106/2019,
Irpef 2009, supra sub 6: valore vertenza da € 2.000,000.00= a € 4.000.000,00=: applicazione valori medi di tabella D.M. n. 55.2014, comprensivi di fase cautelare: compenso da liquidarsi € 30.093,00=;
5' processo tributario: Commissione Tributaria Savona, R.G.R. 107/2019,
Irpef 2010, supra sub 7:
29 valore vertenza da € 1.000,000.00= a € 2.000.000,00=: valori medi di tabella D.M. n. 55.2014, comprensivi di fase cautelare: compenso da liquidarsi € 23.147,00=;
6' processo tributario;
Commissione Tributaria Provinciale Savona, R.G.R.
109/2019, Irpef 2011, supra sub 8: valore vertenza da € 1.000,000.00= a € 2.000.000,00=: valori medi di tabella D.M. n. 55.2014, comprensivi di fase cautelare: compenso da liquidarsi € 23.147,00=;
7' processo tributario: Commissione Tributaria Provinciale Savona, R.G.R.
108/2019, Irpef 2012, supra sub 9: valore vertenza da € 1.000,000.00= a € 2.000.000,00=: valori medi di tabella D.M. n. 55.2014, comprensivi di fase cautelare: compenso da liquidarsi € 23.147,00=;
8' processo tributario: Commissione Tributaria Provinciale Savona, R.G.R.
111/2019, Irpef 2013, supra sub 10: valore vertenza da € 500,000.00= a € 1.000.000,00=: valori medi di tabella
D.M. n. 55.2014, comprensivi di fase cautelare: compenso da liquidarsi €
17.805,00=
9' processo tributario: Commissione Tributaria Provinciale Savona, R.G.R.
110/2019, Irpef 2014, supra sub 11: valore vertenza da € 500.000.00= a € 1.000.000,00=: valori medi di tabella
D.M. n. 55.2014, comprensivi di fase cautelare: compenso da liquidarsi €
17.805,00=
10' processo tributario: , R.G.A. Controparte_6
1054/2020, Irpef 2009, supra sub 15: le difese proposte in causa di mero diritto altro non sono, di fatto, che una riproposizione di quelle già esposte in primo grado ed appare equo applicare un valore di tabella pari a quello mediano tra il minimo ed il
30 medio: valore vertenza da € 2.000,000.00= a € 4.000.000,00=: valori mediani tra il minimo ed il medio di tabella D.M. n. 55.2014, solo per le fasi di studio e di introduzione del giudizio (non essendo stata celebrata né la fase cautelare né quella istruttoria) con maggiorazione del compenso del 25% rispetto alla fase di decisione per l'intervenuta conciliazione giudiziale: compenso da liquidarsi € 18.794,00=
11' processo tributario: , R.G.A. Controparte_6
1053/2020, Irpef 2010, supra sub 16: le difese proposte in causa di mero diritto altro non sono, di fatto, che una riproposizione di quelle già esposte in primo grado ed appare equo applicare un valore di tabella pari a quello mediano tra il minimo ed il medio: valore vertenza da € 1.000,000.00= a € 2.000.000,00=: valori mediani tra il minimo ed il medio di tabella D.M. n. 55.2014, solo per le fasi di studio e di introduzione del giudizio (non essendo stata celebrata né la fase cautelare né quella istruttoria), con maggiorazione del compenso del 25% per la fase di decisione per l'intervenuta conciliazione giudiziale: compenso da liquidarsi € 14.452,00=;
12' processo tributario: , R.G.A. Controparte_6
1055/2020, Irpef 2011, supra sub 17; le difese proposte in causa di mero diritto altro non sono, di fatto, che una riproposizione di quelle già esposte in primo grado ed appare equo applicare un valore di tabella pari a quello mediano tra il minimo ed il medio: valore vertenza da € 1.000,000.00= a € 2.000.000,00=: valori mediani tra minimo e medio di tabella, solo per le fasi di studio e di introduzione del giudizio <(non essendo stata celebrata né la fase cautelare, né quella
31 istruttoria), con maggiorazione del compenso del 25% per la fase di decisione per l'intervenuta conciliazione giudiziale: compenso da liquidarsi
€ 14.452,00=;
13' processo tributario: , R.G.A. Controparte_6
309/2022, Irpef 2012, supra sub 19: le difese proposte in causa di mero diritto altro non sono, di fatto, che una riproposizione di quelle già esposte in primo grado ed appare equo applicare un valore di tabella pari a quello mediano tra il minimo ed il medio: valore vertenza da € 1.000,000.00= a € 2.000.000,00=: valori mediani tra i quelli minimi e medi di tabella D.M. n. 55.2014, solo per le fasi di studio e di introduzione del giudizio (non essendo stata celebrata né la fase cautelare né quella istruttoria), con maggiorazione del compenso del 25% per la fase di decisione per l'intervenuta conciliazione giudiziale: compenso da liquidarsi € 14.452,00=
14' processo tributario: , R.G.A. Controparte_6
307/2022, Irpef 2013, supra sub 20, le difese proposte in causa di mero diritto altro non sono, di fatto, che una riproposizione di quelle già esposte in primo grado ed appare equo applicare un valore di tabella pari a quello mediano tra il minimo ed il medio: valore vertenza da € 500,000.00= a € 1.000.000,00=: valori mediani tra quelli minimi e medi di tabella, D.M. n. 55.2014, solo per le fasi di studio e di introduzione del giudizio (non essendo stata celebrata né la fase cautelare né quella istruttoria), con maggiorazione del compenso del 25% per la fase di decisione per l'intervenuta conciliazione giudiziale: compenso da liquidarsi € 10.620,50=
15' processo tributario: , R.G.A. Controparte_6
32 308/2022, Irpef 2014, supra sub 21: le difese proposte in causa di mero diritto altro non sono, di fatto, che una riproposizione di quelle già esposte in primo grado ed appare equo applicare un valore di tabella pari a quello mediano tra il minimo ed il medio: valore vertenza da € 500,000.00= a € 1.000.000,00=: valori mediani tra quelli minimi e medi di tabella, D.M. n. 55.2014, solo per le fasi di studio e di introduzione del giudizio (non essendo stata celebrata né la fase cautelare né quella istruttoria), con maggiorazione del compenso del 25% per la fase di decisione per l'intervenuta conciliazione giudiziale: compenso da liquidarsi € 10.620,50=
16' processo tributario Commissione Tributaria Provinciale Savona, R.G.R.
179/2021, Irpef 2015, supra sub 22: valore vertenza da € 500,000.00= a € 1.000.000,00=: valori medi di tabella
D.M. n. 55.2014, comprensivi di fase cautelare: compenso da liquidarsi €
17.805,00=; secondo filone di contestazioni di carattere amministrativo tributario e penale-tributario in punto presunzione avanzata dall'Agenzia delle Entrate secondo cui le somme che erano affluite dall'estero nel 2012 nella società immobiliare della famiglia Immobiliare Ranzi Srl, fossero reddito P_
tassabile;
1' procedimento tributario: Commissione Tributaria Provinciale Savona,
R.G.R. 318/2018, Immobiliare Ranzi 2012, supra sub 1: valore vertenza da € 1.000,000.00= a € 2.000.000,00=: valori medi di tabella D.M. n. 55.2014 (non è stata celebrata la fase cautelare): compenso da liquidarsi € 18.702,00=
3' procedimento amministrativo tributario: risposta all'invito al contradittorio Immobiliare Ranzi 2015, supra sub 18: valore vertenza €
33 892.860,80=, assistenza stragiudiziale;
in relazione a tale procedimento l'attività del legale si è limitata al deposito di una memoria di n. 7 pagine (doc. n. 29 di fascicolo di parte ricorrente) e per tale motivo appare equo applicare il valore minimo di tabella per fase stragiudiziale, D.M. 55.2014: compenso da liquidarsi €
3.816,00=
17' procedimento tributario: Commissione Tributaria Provinciale Savona,
R.G.R. 177/2021, Immobiliare Ranzi, abuso del diritto 2015 sub 23: valore vertenza da € 1.000,000.00= a € 2.000.000,00=: valori medi di tabella D.M. n. 55.2014 (non risulta essere stata celebrata la fase cautelare): compenso da liquidarsi € 18.702,00=;
4' procedimento amministrativo tributario, avente ad oggetto “deduzioni difensive su sanzioni RW 2012-2016” supra sub 25 e 5' procedimento amministrativo tributario, avente ad oggetto “autotutela su sanzioni RW
2012-2016”, supra sub 26, valore vertenza € 401.794,00= assistenza stragiudiziale applicazione tabella D.M. n. 147.2022; essi sono da considerare in modo unitario essendo riferiti alla stessa contestazione poi definita con provvedimento di sgravio con riduzione della sanzione;
trattandosi di attività avvenute in tempi diversi anche se in parte sovrapponibili appare equo applicare i valori medi di tabella per uno solo dei due procedimenti: compenso da liquidarsi € 6.164,00= .
19' procedimento tributario: , Controparte_6
R.G.R. 282/2022, Immobiliare Ranzi, Irpef 2012, supra sub 28; le difese proposte in causa di mero diritto altro non sono, di fatto, che una riproposizione di quelle già esposte in primo grado ed appare equo applicare un valore di tabella pari a quello mediano tra il minimo ed il medio e minimi per la fase cautelare;
34 valore vertenza da € 1.000,000.00= a € 2.000.000,00=: valori mediani tra minimi e medi di tabella per le fasi di studio, di introduzione e di istruzione del giudizio, con maggiorazione del compenso del 25% per la fase di decisione per l'intervenuta conciliazione giudiziale e minimi per la fase cautelare, D.M. n. 147.2022: compenso da liquidarsi € 21.851,00=
20' procedimento tributario: , Controparte_6
R.G.R. 914/2022, Immobiliare Ranzi, Irpef 2015, supra sub 29; le difese proposte in causa di mero diritto altro non sono, di fatto, che una riproposizione di quelle già esposte in primo grado ed appare equo applicare un valore di tabella pari a quello mediano tra il minimo ed il medio e minimi per la fase cautelare;
valore vertenza da € 260,000.00= a € 520.000,00=: valori mediani tra minimi e medi di tabella per le fasi di studio, di introduzione e di istruzione con maggiorazione del compenso del 25% per la fase di decisione per l'intervenuta conciliazione giudiziale e minimi per la fase cautelare, D.M. n. 147.2022: compenso da liquidarsi € 12.920,50=;
21' procedimento tributario: , Controparte_6
R.G.R. 28/2023, Immobiliare Ranzi, abuso del diritto, supra sub 30: le difese proposte in causa di mero diritto altro non sono, di fatto, che una riproposizione di quelle già esposte in primo grado ed appare equo applicare un valore di tabella pari a quello mediano tra il minimo ed il medio;
valore vertenza da € 1.000.000.00= a € 2.000.000,00=: valori medi di tabella, solo per le fasi di studio, di introduzione (non essendo stata celebrata quella né quella cautelare, né quella istruttoria), con maggiorazione del compenso del 25% per l'intervenuta conciliazione giudiziale, D.M. n. 147.2022: compenso da liquidarsi € 15.177,50=; terzo filone di contestazioni riguardanti l'irrogazione di sanzioni
35 amministrative tributarie per il mancato monitoraggio fiscale nel quadro
RW delle dichiarazioni dei redditi delle attività finanziarie e patrimoniali estere;
2' procedimento tributario: Commissione Tributaria Provinciale Savona,
R.G.R. 565/2018, sanzioni RW 2006, supra sub 2; valore vertenza da € 52.000.00= a € 260.000,00=: valori medi di tabella,
D.M. n. 55.2014: compenso da liquidarsi € 8.895,00=
1' procedimento amministrativo tributario: deduzioni difensive su sanzioni
RW 2007-2011, supra sub 3: valore vertenza da € 260.000,00= a €
520.000,00=: detto procedimento non ha assunto alcuna autonoma rilevanza rispettivo alla successiva prestazione giudiziali e per tale motivo, per motivi già esposti, non può essere riconosciuto alcun compenso.
3' procedimento tributario: Commissione Tributaria Provinciale Savona,
R.G.R. 128/2020, sanzioni RW n. TL9IR1200001/2020 anni 2007-2011, supra sub 4, valore vertenza da € 260.000,00= a € 520.000,00=: valori medi di tabella
D.M. n. 55.2014: compenso da liquidarsi € 11.065,00=;
18' procedimento tributario: , Controparte_6
R.G.R. 99/2021, sanzioni RW 2006-2011, supra sub 24; le difese proposte in causa di mero diritto altro non sono, di fatto, che una riproposizione di quelle già esposte in primo grado ed appare equo applicare un valore di tabella pari a quello mediano tra il minimo ed il medio;
valore vertenza da € 260.000,00= a € 520.000,00=: valori mediani tra quelli minimi e medi di tabella, solo per le fasi di studio, di introduzione
(non essendo stata celebrata, né la fase cautelare, né la fase istruttoria), con maggiorazione del compenso del 25% per la fase di decisione per l'intervenuta conciliazione giudiziale;
D.M. n. 147.2022: compenso da
36 liquidarsi € 6.981,50=; quarto filone di contestazioni, in materia di antiriciclaggio, relativo all'irrogazione di sanzioni da parte del Ministero dell'Economia e delle
Finanze, per asseriti trasferimenti di denaro contante oltre la soglia di legge;
3', 4' e 5' processo civile in materia di antiriciclaggio Tribunale di Savona,
R.G. nn. 436, 437 e 438/2021 poi R.G. nn. 3209, 3210 e 3211/2021, sanzioni antiriciclaggio, supra sub 27;
i tre procedimenti sono stati poi riuniti ragione per la quale vanno riconosciuti i compensi per ognuno di essi per la fase di studio e di introduzione ed uno unitario per le fasi istruttoria e di decisione per il procedimento una volta avvenuta la riunione, D.M. n. 147.2022:
decreto antiriciclaggio R.G. n. 436/2021 poi R.G. n. 3209/2021: valore vertenza da € 5.200,00= a € 26.000,00=, valori medi di tabella, solo per le fasi di studio, di introduzione, compenso da liquidarsi € 1.696,00=
decreto antiriciclaggio R.G. n. 437/2021 poi R.G. n. 3210/2021: valore vertenza da € 26.000,00= a € 52.000,00=, valori medi di tabella, solo per le fasi di studio, di introduzione, compenso da liquidarsi € 2.905,00=;
decreto antiriciclaggio R.G. n. 438/2021 poi R.G. n. 3211/2021: valore vertenza da € 26.000,00= a € 52.000,00, valori medi di tabella, solo per le fasi di studio, di introduzione, compenso da liquidarsi € 2.905,00=;
decreto antiriciclaggio successivamente alla riunione dei tre procedimenti: valore vertenza da € 52.000,00= a € 260.000,00, valori medi di tabella, solo per la fase di istruzione (non può essere riconosciuto alcun compenso per la fase di decisione celebrata in epoca successiva all'intervenuta dismissione del mandato da parte del legale): compenso da liquidarsi €
5.670,00=: compenso totale € 13.176,00=; quinto e ultimo filone afferente un'operazione di asserito abuso del diritto
37 compiuta in relazione ad una società denominata RBA Immobiliare Srl:
22' procedimento tributario: Commissione Tributaria Provinciale Savona,
R.G.R. 34/2013, abuso del diritto 2016, supra sub 31: valore vertenza da € 52.000,00= a € 260.000,00=: valori medi di tabella, solo per le fasi di studio, di introduzione (non essendo stata celebrata né la fase cautelare, nè quella istruttoria) con maggiorazione del compenso del 25% per la fase decisionale per l'intervenuta conciliazione giudiziale,
D.M. n. 147.2022: compenso da liquidarsi € 8.965,00=; ulteriori attività espletate:
1' attività stragiudiziale: gestione pignoramento NC d'BA 2019, supra sub 12: tale attività di tipo esattoriale ha avuto la finalità, poi non andata a buon fine, di ottenere la rateazione di cartelle di pagamento oggetto di pignoramento dei crediti presso terzi eseguito da Agenzia Entrate in data
11.11.2019 presso NC di BA: valore vertenza € 1.010.000,00=; compenso minimo per l'attività stragiudiziale da liquidarsi (tenuto conto del fatto che di fatto l'avvio della richiesta di rateazione neppure è avvenuto); D.M. n. 55.2014; compenso da liquidarsi, € 4.960,00=;
2' attività stragiudiziale: gestione pignoramenti del 2022, supra sub 32: tale attività di tipo esattoriale ha avuto la finalità, poi non andata a buon fine, di ottenere la interruzione e/o sospensione e/o rateazione di cartelle di pagamento oggetto di pignoramento dei crediti presso terzi eseguito da
Agenzia Entrate nel 2022 presso , e P_1 Controparte_12
NC d'BA e si è attuata attraverso una pluralità di adempimenti posti in essere dal legale tra l'ottobre 2022 ed il marzo 2023: valore vertenza €
996.790,00=; D.M. n. 147.2022; compenso minimo per l'attività stragiudiziale da liquidarsi (tenuto conto del fatto che di fatto l'avvio della richiesta di rateazione neppure è avvenuto) € 14.940,00=;
1' processo civile: Tribunale Savona R.G. Esec. n. 209/2021/1 2020, Pt_4
38 supra sub 13; valore vertenza da € 260.000,00= a € 520.000,00=;
2' processo civile: Tribunale ordinario Savona R.G. n. 2091/2021 Pt_4
2020, supra sub 14; valore vertenza da € 260.000,00= a € 520.000,00=; si tratta di due procedimenti strettamente correlati tra loro ed afferenti entrambi l'impugnazione del pignoramento per crediti versi terzi azionato da con la cartella n. 1038420200000137/00 Controparte_13
del 10.1.2020 derivato da n. 2 cartelle esattoriali del 12.10.2019; il primo dei due procedimenti è stato introdotto con il ricorso cautelare datato 31.3.2021 (n. 6 pagine), finalizzato ad ottenere la sospensione della esecutorietà del pignoramento ed è stato celebrato dinanzi al Giudice dell'esecuzione; nell'ambito di detto giudizio il G.E. si è limitato con decreto 7.4.2021 a fissare udienza di discussione sull'istanza cautelare per la data del 4.5.2021 e, all'esito di tale udienza (esaminata altresì la comparsa di risposta di ), con provvedimento Controparte_14
emesso in data 6.5.2021 ha sospeso il procedimento esecutivo, assegnando alla parte diligente il termine di legge per l'introduzione del giudizio di merito;
il secondo procedimento è che la fase di merito derivata dal primo (ha, quindi, avuto lo stesso oggetto e, segnatamente, l'accertamento dell'illegittimità del pignoramento che era alla base del procedimento esecutivo sospeso) è stato introdotto con atto di citazione in opposizione datato 3.8.2021 (n. 6 pagine)
e si fonda sugli stessi motivi già dedotti in sede di procedimento esecutivo e si è concluso con sentenza n. 872.2022 del Tribunale di Savona;
appare evidente la sostanziale sovrapposizione delle due attività procedimentali e per tale motivo ritiene il Giudice equo liquidare secondo i
39 parametri di legge, valori medi di tabella quello cautelare, iscritto per primo e celebrato di fronte al Giudice dell'esecuzione (con applicazione dei parametri previsti in tabella per i procedimenti cautelari, varie fasi ad eccezione di quella istruttoria non tenuta) e con i valori minimi di tabella il secondo e, pertanto:
1' processo civile: Tribunale Savona R.G. Esec. n. 209/2021/1 Fidor 2020, supra sub 13; valore vertenza da € 260.000,00= a € 520.000,00=, D.M. n.
55.2014; compenso da liquidarsi € 7.425,00=
2' processo civile: Tribunale ordinario Savona R.G. n. 2091/2021 Pt_4
, supra sub 14; valore vertenza da € 260.000,00= a € 520.000,00=;
[...]
compenso da liquidarsi € 12.678,00=
3' attività stragiudiziale avente ad oggetto la mediazione con
[...]
(sorella di ) in riferimento al tentativo di recupero di Parte_2 P_
liquidità per fare fronte alla propria esposizione debitoria per i contenziosi tributari, per crediti verso la stessa anche in relazione a questioni di carattere successorio, supra sub 34: in relazione a tale asserita attività non esiste alcuna prova e nulla è dovuto.
In relazione alle spese vive anticipate dal legale poi indicate nel ricorso in complessivi € 11.951,70= (esborso non contestato tempestivamente) risulta che medio tempore l abbia provveduto il pagamento di € 8.500,00= P_
con un residuo debito di € 3.951,70=.
Non esistono infine motivi per dichiarare l'offensività delle espressioni utilizzate dal legale dell' nei confronti della controparte e di cui P_
l'avv. di ha richiesto l'espunzione, risutando Parte_1 Parte_1
compatibili con l'espletamento del diritto di difesa.
In conclusione, in forza delle argomentazioni esposte in relazione ai vari procedimenti celebrati va condannato al pagamento a P_
favore dell'avv. di dei seguenti importi per le Parte_1 Parte_1
40 prestazioni professionali effettuate dal legale:
1) 1' processo tributario: Comm. Trib. Prov. SV, R.G.R. 318.2018, Imm.re
Ranzi 2012: € 18.702,00=;
2) 2' processo tributario: Comm. Trib. Prov. SV, R.G.R. 565/2018, sanzioni
RW 2006: € 8.895,00=;
3) 1' procedimento amministrativo tributario: deduzioni difensive sanzioni
RW 2007-2011: non è dovuto compenso;
4) 3' processo tributario: Comm. Trib. Prov. SV, R.G.R. 128/2020, sanzioni
RW 2007-2011: € 11.065,00=;
5) 2' procedimento amministrativo tributario: risposta inviti al contraddittorio Irpef 2009-2014: non è dovuto compenso;
6) 4' processo tributario: CTP SV, R.G.R. 106/2019, Irpef 2009 (pennetta
USB): € 30.093,00=;
7) 5' processo tributario: CTP SV, R.G.R. 107/2019, Irpef 2010 (pennetta
USB): € 23.147,00=;
8) 6' processo tributario: CTP SV, R.G.R. 109/2019, Irpef 2011 (pennetta
USB) € 23.147,00=;
9) 7' processo tributario: CTP SV, R.G.R. 108/2019, Irpef 2012 (pennetta
USB): € 23.147,00=;
10) 8' processo tributario: CTP SV, R.G.R. 111/2019, Irpef 2013 (pennetta
USB): € 17.805,00=;
11) 9' processo tributario: CTP SV, R.G.R. 110/2019, Irpef 2014 (pennetta
USB): € 17.805,00=;
41 12) 1' attività stragiudiziale: gestione pignoramento NC d'BA 2019: €
4.960,00=;
13) 1' processo civile: Trib. SV, R.G.E. 209/2021-1, pp3 € Parte_4
7.425,00=;
14) 2' processo civile: Trib. SV, R.G.N. 2091/2021, pp3 2020: € Pt_4
12.678,00=;
15) 10' processo tributario: CTR Liguria, R.G.A. 1054/2020, Irpef 2009
(pennetta USB): € 18.794,00=;
16) 11' processo tributario: CTR Liguria, R.G.A. 1053/2020, Irpef 2010
(pennetta USB): € 14.452,00=;
17) 12' processo tributario: CTR Liguria, R.G.A. 1055/2020, Irpef 2011
(pennetta USB): € 14.452,00=;
18) 3' procedimento amministrativo tributario: invito al contraddittorio
Immobiliare Ranzi 2015: € 3.816,00=;
19) 13' processo tributario: CTR Liguria, R.G.A. 309/2022, Irpef 2012
(pennetta USB): € 14.452,00=;
20) 14' processo tributario: CTR. Liguria, R.G.A. 307/2022, Irpef 2013
(pennetta USB): € 10.620,00=;
21) 15' processo tributario: CTR Liguria, R.G.A. 308/2022, Irpef 2014
(pennetta USB): € 10.620,00=;
22) 16' processo tributario: CTP SV, R.G.R. 179/2021, Irpef 2015
(pennetta USB): € 17.805,00=;
23) 17' processo tributario: CTP SV, R.G.R. 177/2021, abuso del diritto
2015 (Immobiliare Ranzi): € 18.702,00=;
42 24) 18' processo tributario: CTR Liguria, R.G.A. 99/2021, sanzioni RW
2006-2011: € 6.981,50=;
25) 4' procedimento amministrativo tributario: deduzioni difensive su sanzioni RW 2012-2016: € 6,164,00=;
26) 5' procedimento amministrativo tributario: autotutela su sanzioni RW
2012-2016: € 9.246,00=; non è dovuto compenso;
27) 3', 4' e 5' processo civile: Trib. SV, prima R.G. n. 436-437-438/2021, poi R.G. n. 3209-3210-3211/2021, sanzioni antiriciclaggio;
€ 13.176,00=;
28) 19' processo tributario: Corte di Giustizia Tributaria di 2' grado della
Liguria, R.G.A. 282/2022, Immobiliare Ranzi 2012: € 21.851,00=;
29) 20' processo tributario: Corte di Giustizia Tributaria di 2' grado della
Liguria, R.G.A. 914/2022, Immobiliare Ranzi 2015: € 12.920,50=;
30) 21' processo tributario: Corte di Giustizia Tributaria di 2' grado della
Liguria, R.G.A. 28/2023, abuso del diritto 2015: € 15.177,50=;
31) 22' processo tributario: Corte di Giustizia Tributaria di 1' grado di
Savona, R.G.R. 34/2023, abuso del diritto 2016: € 8.965,50=;
32) 2' attività stragiudiziale: gestione pignoramenti del 2022: €
14.940,00=;
33) 1' e 2' procedimento penale-tributario: prima Tribunale di Genova, con
R.G.N.R. 8566/2015/21, poi Tribunale di Savona con R.G.N.R.
2214/2021/21: non è dovuto compenso
34) 3' attività stragiudiziale: mediazione con la sorella Parte_2
per il pagamento dell'importo dovuto per perfezionare l'ultima serie di conciliazioni: non è dovuto compenso.
43 Il compenso dovuto per le prestazioni professionali eseguite ammonta quindi a complessivi € 419.392,50= e poiché a tale somma va poi detratto l'importo di € 25.000,00=, pacificamente già versato a titolo di acconto dall' al legale, il dovuto è pari a residui € 394.392,50=, su cui P_
dovranno poi essere computati spese generali 15%, C.P.A. ed I.V.A ed interessi moratori decorrenti dalla data della messa in mora (13.2.2024) fino al saldo effettivo.
Da ultimo non è stato contestato il fatto che il legale abbia anticipato all' esborsi per le vertenze per complessivi € 11.951,70= e che P_
l' in corso di causa (in data 22.5.2024) abbia provveduto al P_
pagamento della minore somma di € 8.500,00= con un residuo credito del legale pari a € 3.951.70= oltre interessi moratori decorrenti dalla data della messa in mora 13.2.2024 fino al saldo, oltre agli interessi moratori sulla somma di € 8.500,00= maturati per il periodo dal 13.2.2024 al
22.5.2024.
Non sussistono i presupposti per ordinare la cancellazione ai sensi dell'art. 89, comma 2, C.P.C. di espressioni utilizzate dal legale dell' nei suoi P_
atti difensivi di cui il ricorrente si è doluto essendo esse riconducibili all'esercizio di difesa.
Le spese processuali, tenuto conto dell'esistenza di un rilevante residuo credito dell'avv. anche se di gran lunga inferiore Parte_1
rispetto alla pretesa azionata, seguono la soccombenza e vanno accollate al convenuto e vanno liquidate in applicazione del D.M. n. P_
147.2022, tenuto conto del valore effettivo della vertenza, in base allo scaglione tra € 260.000,00= e € 520.000,00= (in tal senso ex pluribus
Cass. n. 18507.2018; Cass. n. 7224.2023; Cass. n. 28885.2023), valori massimi di tabella stante la complessità delle questioni trattate per le fasi
44 di studio e di introduzione e medi di tabella per le fasi di istruzione e di decisione (nessuna specifica attività istruttoria espletata e richiama nelle memorie conclusive delle argomentazioni già in precedenza esposte).
Sentenza esecutiva ex lege.
P. Q. M.
ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente decidendo,
CONDANNA
al pagamento a favore di avv. di P_ Parte_1
del residuo importo complessivo di € 394.392,50=, per Parte_1
compensi per le attività professionali svolte, oltre spese generali 15% su detta somma, C.P.A. ed I.V.A ed interessi moratori sulla somma complessivamente dovuta decorrenti dal 13.2.2024 fino al saldo effettivo;
CONDANNA
al pagamento a favore di avv. di P_ Parte_1
del residuo importo di € 3.951.70= per spese anticipate, Parte_1
oltre interessi moratori decorrenti dalla data 13.2.2024 fino al saldo, oltre agli interessi moratori sulla somma di € 8.500,00= maturati per il periodo dal 13.2.2024 al 22.5.2024;
CONDANNA al pagamento a favore di avv. di P_ Parte_1
delle spese di lite, che liquida in € 1.713,00= per esborsi e Parte_1
€ 25.398,00= per compensi, oltre spese generali 15% sui compensi, oltre I.V.A. e C.P.A.
Sentenza esecutiva.
45 Così deciso in Savona, oggi 7.3.2025
IL GIUDICE
Dott. LUIGI ACQUARONE
46
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SAVONA
SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott. LUIGI ACQUARONE ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile sommaria n. 352.2024 R.C. CIV.
tra
con studio in Parte_1
Genova,
ivi elettivamente domiciliato in via Bacigalupo n. 4/15, presso il proprio studio che si difende in proprio;
RICORRENTE=
contro
, residente in [...], P_
elettivamente domiciliato in Loano, piazzale Mazzini n. 18/10, presso e nello studio dell'avv. Alessandro Garassini che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO=
******
CONCLUSIONI:
1 L'avv. di in proprio: “Piaccia al Ill.mo Parte_1 Parte_1
Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione o difesa: 1) accertare e dichiarare che il signor c.f. P_
deve al ricorrente Avv. di C.F._1 Parte_1
, c.f. , la somma a titolo di compenso di € Parte_1 C.F._2
1.594.073,00= (o la diversa somma meglio vista), oltre alle spese generali del 15% ex art. 2, comma 2, D.M. n. 55.2014, I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge, e al rimborso delle spese documentate pari a € 3.451,70=, oltre interessi moratori dal 13.2.2024; 2) per l'effetto, condannare il signor al pagamento a favore dell'Avv. di P_ Parte_1
della somma a titolo di compenso di € 1.594.073,00= (o la Parte_1
diversa somma meglio vista), oltre alle spese generali del 15% ex art. 2, comma 2, D.M. n. 55.2014, IVA e C.P.A. nella misura di legge, e al rimborso delle spese documentate pari a € 3.451,70=, oltre interessi moratori dal
13.2.2024 e rivalutazione monetaria;
3) accertare e dichiarare che il signor deve al ricorrente Avv. di P_ Parte_1
la somma pari a € 681,09= a titolo di interessi maturati nel Parte_1
periodo compreso dal 4.2.2019, data di anticipo da parte del ricorrente dell'importo di € 8.500,00= a titolo di contributi unificati ed il 22.5.2024, data del loro tardivo rimborso da parte del signor , oltre P_
rivalutazione monetaria, condannando per l'effetto il primo a rimborsare detta somma al secondo, comprensiva di rivalutazione monetaria;
4) ordinare la cancellazione ai sensi dell'art. 89, comma 2, C.P.C. dell'illazione offensiva e sconveniente che in una riga (a pag. 14 della memoria n. 2) controparte ha rivolto all'esponente parlando di infondati, non provati e non meglio precisati “danni” asseritamente causati dallo scrivente difensore all'ex cliente;
5) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali (D.M. n. 55.2014 come modificato dai D.M. n. 37.2018 e n.
2 147.2022) relativi al presente giudizio”.
L'avv. Alessandro Garassini per parte convenuta: “Voglia il Tribunale, contrariis reiectis, previe le declaratorie tutte del caso ivi compresa la declaratoria inerente alla qualificazione dei messaggi whatsapp 25.1.2022
e 9.6.2023, con richiamo a precedente nota del settembre 2019, quali preventivo formulato dall'avv. in via preliminare: per i motivi Parte_1
già illustrati nei precedenti atti, disporre la conversione della causa nel rito ordinario;
nel merito, ove ritenga di non disporre la conversione del rito, previe le declaratorie tutte del caso e previa rimessione della causa in istruttoria per l'ammissione e l'esperimento di C.T.U. tecnica volta a determinare il corretto ammontare delle competenze dovute al ricorrente, determinare l'ammontare di tali spettanze nella misura emergenda dalla
C.T.U. stessa;
sempre nel merito, ove ritenga di non rimettere la causa in istruttoria, dato atto e scomputando l'acconto già versato ante causam dal signor (€ 25.000,00= oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. di legge, P_
e così € 36.478,00= e del contributo unificato di € 1.500,00=, erroneamente gravato di oneri previdenziali ed I.V.A. e così complessivamente € 38.381,20=) nonché dell'avvenuto versamento nel corso del presente giudizio del rimborso dei contributi unificati anticipati dall'avv. (€ 8.500,00=), per le ragioni a più riprese esposte Parte_1
negli atti di questa difesa, anche facendo riferimento e tenuto conto della misura delle parcelle ipotizzabili così come indicata nella relazione peritale a firma e/o per le ragioni meglio viste e ritenute, Persona_1
determinare l'ammontare delle spettanze dell'avv. di Parte_1
in misura non superiore a quanto dal medesimo preventivato Parte_1
nelle proprie comunicazioni whatsapp 25.1.2022 e 9.6.2023, con richiamo a precedente nota del settembre 2019, indirizzate al signor P_
e cioè € 400.000,00= onnicomprensive di onorari pari a € 274.138,00=
3 oltre spese generali 15% (€ 41.120,70=), C.P.A. 4% (€ 12.610,25=) ed I.V.A.
22% come per legge (€ 72.131,19=), da ritenersi congrua e corretta e comunque frutto della determinazione della stessa parte ricorrente;
in ulteriore subordine, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenga che il preventivo di € 400.000,00= onnicomprensivi non “copra” le Parte_1
prestazioni professionali rese successivamente al 9.6.2023, determinare il valore di dette prestazioni successive sulla scorta dei criteri indicati nelle difese e/o di quelli meglio visti e ritenuti;
in ogni caso con vittoria P_
di spese e competenze del giudizio, da liquidarsi ai sensi dei medi della vigente tariffa forense con riferimento allo scaglione di valore da €
2.000,000,00= a € 4.000.000,00= o nella misura meglio vista e ritenuta, o in subordine con compensazione delle spese di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies C.P.C datato 14.2.2024, l'avv. Parte_1
di conveniva in giudizio davanti al Tribunale di
[...] Parte_1
Savona indicando quanto segue: aveva prestato attività P_
professionale nell'interesse dell' in una serie di controversie P_
promosse da Agenzia delle Entrate, , Controparte_2
Agenzia delle Entrate-Riscossione della Provincia di Savona, Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Genova e successivamente Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Savona e Ministero dell'Economia e delle
Finanze, Controparte_3 [...]
e, segnatamente, in. n. 22 processi tributari, di cui n. 12 Controparte_4
davanti alla di Savona, ora denominata Controparte_5
Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Savona, e n. 10 davanti alla
, ora denominata Corte di Controparte_6
Giustizia Tributaria di 2° grado della Liguria, n. 5 processi civili davanti al
Tribunale Civile di Savona (di cui n. 2 avanti la Sezione Esecuzioni Mobiliari
4 e n. 3 avanti la Sezione Civile con applicazione del rito del lavoro in materia antiriciclaggio, n. 2 procedimenti penali-tributari, il primo davanti al
Tribunale Penale di Genova e il secondo al Tribunale Penale di Savona, dopo il trasferimento per competenza disposto con sentenza del Tribunale
Penale di Genova, n. 5 procedimenti amministrativi tributari, volti a rispondere con deduzioni difensive agli atti di contestazione dell'Agenzia delle Entrate o ad inviti al contraddittorio del medesimo ente, n. 3 procedimenti stragiudiziali per scongiurare i pignoramenti esattoriali negli anni 2019 e 2022, che avevano coinvolto tre Istituti NCri e una società fiduciaria presso i quali il cliente aveva acceso conti correnti o deteneva investimenti e per recuperare ricorse per le ultime conciliazioni oltre alla trattativa con la sorella attuale amministratore Parte_2
delegato del Gruppo Orsero, per ottenere il supporto finanziario per raggiungere le ultime conciliazioni con l'Agenzia delle Entrate;
nelle difesa relativa alle vicende penalistiche era stato affiancato dagli avv. Franco
Vazio, Alessandra Mereu, Paolo Brin e Gabriella Bruzzone e, quanto ai contenziosi di natura civilistica l'avv. era stato Controparte_7
tenuto al corrente dei numerosi contenziosi;
oltre ai suddetti difensori avevano collaborato alla difesa tecnica dell' anche il suo P_
commercialista, ed il figlio la vicenda Controparte_8 Parte_3
principale che aveva coinvolto l' aveva avuto ad oggetto P_
contestazioni di asserita evasione fiscale quando era alla guida dell'omonimo gruppo industriale, operante nel settore del commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, nei periodi d'imposta compresi dal
2009 al 2016, con intervenuta acquisizione, a seguito delle indagini condotte dalla Guardia di Finanza nella casa dell'ex contabile del Gruppo
Orsero, , di una pennetta USB con all'interno la contabilità Persona_2
off shore del Gruppo Orsero e conseguente elevazione di contestazioni
5 che superavano le soglie di punibilità penali-tributarie e conseguente avvio anche di un processo penale inizialmente incardinato presso il Tribunale di
Genova e successivamente trasferito per competenza territoriale presso quello di un secondo filone di contestazioni, anch'esso di carattere CP_2
amministrativo tributario e penale-tributario aveva riguardato la presunzione avanzata dall'Agenzia delle Entrate che le somme che erano affluite dall'estero nel 2012 nella società immobiliare della famiglia
Immobiliare Ranzi Srl, fossero reddito tassabile (e non P_
meramente lo smobilizzo di risparmi, seppur esteri e non dichiarati) e così pure gli smobilizzi di denaro e/o le iscrizioni di poste contabili effettuate da tale società nel 2015 costituissero nuovamente reddito tassabile;
un terzo filone di contestazioni aveva riguardato l'irrogazione di sanzioni amministrative tributarie per il mancato monitoraggio fiscale nel quadro
RW delle dichiarazioni dei redditi delle attività finanziarie e patrimoniali estere (c.d. sanzioni RW); un quarto filone di contestazioni, in materia di antiriciclaggio, aveva riguardato l'irrogazione di sanzioni dal parte del
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Sezione Antiriciclaggio, per tre asseriti trasferimenti di denaro contante oltre la soglia di legge, ai sensi dell'art. 58 comma 1, D.L.vo n. 231.2007 vigente ratione temporis nell'anno
2016 (c.d. contestazioni antiriciclaggio); una quinta e ultima tipologia di contestazioni aveva infine avuto ad oggetto un'operazione di asserito abuso del diritto compiuta in relazione ad un società denominata RBA
Immobiliare Srl;
la sua attività difensiva si era protratta dal 14.12.2017 sino al 10.1.2024 (data di formale invio della lettera di dismissione dei mandati difensivi, che, in realtà erano già stati tutti portati a termine, tranne quelli relativi alle sanzioni amministrative in materia antiriciclaggio, pendenti dinanzi al Tribunale Civile di Savona, la cui linea difensiva era stata già impostata e la cui pretesa era stata sospesa dal Ministero
6 dell'Economia e delle Finanze); dalla prestazione professionale erano conseguiti notevoli successi, al punto che rispetto ad una pretesa iniziale complessivamente pari a € 14.972.489,57= il totale degli importi definiti o conciliati ammontava a € 3.271.953,81= e ciò era stato dovuto anche e soprattutto al lavoro effettuato volto a scomputare tutte le voci prive di rilevanza reddituale dalla contabilità off shore conservata nella pennetta
USB, escludere da tassazione numerosi smobilizzi di risparmi pregressi, accumulati dalla generazione precedente e trasferiti ad Immobiliare Ranzi
Srl, contenere le sanzioni RW entro la corretta quota di spettanza delle attività finanziarie e patrimoniali estere dell' (scomputando anche P_
in tal caso tutta una serie di voci prive di rilevanza, ed applicando correttamente i principi del cumulo giuridico a tutte le contestazioni che si erano susseguite nel corso degli anni), contestare le sanzioni antiriciclaggio in quanto illegittime e comunque imputabili ad altri soggetti che avevano materialmente ricevuto i trasferimenti di denaro contante in questione e definire in via conciliativa la pretesa tributaria rivolta a RBA
Immobiliare Srl;
l' era stato un cliente molto difficile da trattare P_
ed era stato molto complesso anche dialogare e interfacciarsi con i diversi professionisti coinvolti e rapportarsi con i quattro avvocati penalisti che erano stati via via da lui sostituiti;
il processo penale aveva visto come imputati, oltre all' anche altre n. 9 persone difese da diversi P_
avvocati e l'attività che era stata più complessa in termini di elaborazione e scambio di dati, volumi di documenti da consultare, proiezioni di calcoli delle diverse ipotesi di rimodulazione della pretesa impositiva era stata la trattativa conciliativa che aveva portato all'estinzione dei più importanti contenziosi tributari e del connesso procedimento penale;
inoltre, per ottenere la liquidità necessaria ad effettuare il pagamento delle ultime conciliazioni giudiziali, aveva dovuto anche mediare con la sorella del
7 cliente, che era a lui subentrata nella carica di Parte_2
Presidente, Amministratore delegato e Chief Executive Officer di Orsero
Spa; sussistevano i presupposti per la liquidazione del compenso a lui dovuto per le prestazioni professionali eseguite secondo il massimo di tariffa, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, nonché dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare e del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
mediante applicazione dei compensi massimi aveva diritto alla liquidazione dei seguenti importi per i vari procedimenti (analiticamente dettagliati con le specifiche attività espletate) in cui aveva tutelato l' di seguito indicati (detti P_
procedimenti vengono riportati seguendo l'ordine utilizzati dal legale nel sommario del proprio ricorso):
1) 1' processo tributario: Comm. Trib. Prov. SV, R.G.R. 318.2018, Imm.re
Ranzi 2012: € 36.548,00=;
2) 2' processo tributario: Comm. Trib. Prov. SV, R.G.R. 565/2018, sanzioni
RW 2006: € 19.075,70=;
3) 1' procedimento amministrativo tributario: deduzioni difensive sanzioni
RW 2007-2011: € 9.246,00=;
4) 3' processo tributario: Comm. Trib. Prov. SV, R.G.R. 128/2020, sanzioni
RW 2007-2011: € 23.901,90=;
5) 2' procedimento amministrativo tributario: risposta inviti al contraddittorio Irpef 2009-2014: € 249.671,00=;
6) 4' processo tributario: CTP SV, R.G.R. 106/2019, Irpef 2009 (pennetta
USB): € 47.397,00=;
8 7) 5' processo tributario: CTP SV, R.G.R. 107/2019, Irpef 2010 (pennetta
USB): € 36,458,00=;
8) 6' processo tributario: CTP SV, R.G.R. 109/2019, Irpef 2011 (pennetta
USB) € 36,458,00=;
9) 7' processo tributario: CTP SV, R.G.R. 108/2019, Irpef 2012 (pennetta
USB): € 36,458,00=;
10) 8' processo tributario: CTP SV, R.G.R. 111/2019, Irpef 2013 (pennetta
USB): € 28.046,00=;
11) 9' processo tributario: CTP SV, R.G.R. 110/2019, Irpef 2014 (pennetta
USB): € 28.046,00=;
12) 1' attività stragiudiziale: gestione pignoramento NC d'BA 2019: €
45.492,00=;
13) 1' processo civile: Trib. SV, R.G.E. 209/2021-1, pp3 € Parte_4
17.650,00=;
14) 2' processo civile: Trib. SV, R.G.N. 2091/2021, pp3 FIDOR 2020: €
33.686,00=;
15) 10' processo tributario: CTR Liguria, R.G.A. 1054/2020, Irpef 2009
(pennetta USB): € 92.441,00=;
16) 11' processo tributario: CTR Liguria, R.G.A. 1053/2020, Irpef 2010
(pennetta USB): € 71.108,35=;
17) 12' processo tributario: CTR Liguria, R.G.A. 1055/2020, Irpef 2011
(pennetta USB): € 71.108,35=;
18) 3' procedimento amministrativo tributario: invito al contraddittorio
Immobiliare Ranzi 2015: € 40.179,00=;
9 19) 13' processo tributario: CTR Liguria, R.G.A. 309/2022, Irpef 2012
(pennetta USB): € 71.108,35=;
20) 14' processo tributario: CTR. Liguria, R.G.A. 307/2022, Irpef 2013
(pennetta USB) € 54,699,80=;
21) 15' processo tributario: CTR Liguria, R.G.A. 308/2022, Irpef 2014
(pennetta USB): € 54,699,80=;
22) 16' processo tributario: CTP SV, R.G.R. 179/2021, Irpef 2015
(pennetta USB): € 47.395,90=;
23) 17' processo tributario: CTP SV, R.G.R. 177/2021, abuso del diritto
2015 (Immobiliare Ranzi) € 47.395,90=;
24) 18' processo tributario: CTR Liguria, R.G.A. 99/2021, sanzioni RW
2006-2011: € 33.231,00=;
25) 4' procedimento amministrativo tributario: deduzioni difensive su sanzioni RW 2012-2016: € 9.246,00=;
26) 5' procedimento amministrativo tributario: autotutela su sanzioni RW
2012-2016: € 9.246,00=;
27) 3', 4' e 5' processo civile: Trib. SV, prima R.G. n. 436-437-438/2021, poi R.G. n. 3209-3210-3211/2021, sanzioni antiriciclaggio;
€ 2.545,00= + €
4.358,00= + € 4.358,00= + € 8.505,00=;
28) 19' processo tributario: Corte di Giustizia Tributaria di 2' grado della
Liguria, R.G.A. 282/2022, Imm.le Ranzi 2012: € 56,159,65=;
29) 20' processo tributario: Corte di Giustizia Tributaria di 2' grado della
Liguria, R.G.A. 914/2022, Imm.le Ranzi 2015. € 33.331,00=;
10 30) 21' processo tributario: Corte di Giustizia Tributaria di 2' grado della
Liguria, R.G.A. 28/2023, abuso del diritto 2015: € 71.108,35=;
31) 22' processo tributario: Corte di Giustizia Tributaria di 1' grado di
Savona, R.G.R. 34/2023, abuso del diritto 2016: € 29.760,20=;
32) 2' attività stragiudiziale: gestione pignoramenti del 2022: €
44.856,00=;
33) 1' e 2' procedimento penale-tributario: prima Tribunale di Genova, con
R.G.N.R. 8566/2015/21, poi Tribunale di Savona con R.G.N.R.
2214/2021/21: € 5.674,00= + € 6.098,00= + € 6.098,00=+ € 6.098,00= + €
4.538,00= + € 6.098,00= + € 3.971,00=;
34) 3' attività stragiudiziale: mediazione con la sorella Parte_2
per il pagamento dell'importo dovuto per perfezionare l'ultima serie di conciliazioni: € 24.698,00=;
il tutto per complessivi € 1.598.044,50= oltre spese generali 15%, C.P.A
4% ed I.V.A. al 22% e, quindi, per € 2.311.737,96=;
l' nel corso degli anni aveva provveduto al pagamento del solo P_
importo di € 25.000,00= e lo studio legale aveva addirittura anticipato esborsi per pagamento di contributi unificati ed altro per complessivi €
11.951,70=
Concludeva, pertanto, chiedendo la condanna di al P_
pagamento dell'importo di € 1.598.044,00= oltre accessori per le prestazioni professionali eseguite ed al rimborso delle spese anticipate ammontanti a € 11.951,70=.
Si costituiva in giudizio che pur non contestando (salvo P_
alcune eccezioni) l'effettività delle prestazioni professionali espletate dal
11 ricorrente come descritte in ricorso negava la correttezza della quantificazione del credito azionato;
in via preliminare chiedeva procedersi a conversione del rito trattandosi di procedimento per il quale non risultava opportuno utilizzare il rito sommario;
rilevava che in assenza di preventivi da lui accettati non poteva essere applicato il tariffario nel massimo;
evidenziava non essere dovuto l'aumento ai massimi di tariffa per il P.T.T. ex art. 4 comma 1 bis della Tariffa del 2014 (che aveva inciso con l'applicazione massima nella misura del 30% per € 132.000,00= sul dovuto), la cui operatività dal 1.7.2019, tramite processo tributario telematico era divenuta obbligatoria, ex art. 16 del D.L. n. 119.2018: l'aumento, previsto nella tariffa del 2014, a partire dal 2019 (e tutti i ricorsi, tranne uno risalente al 2018, erano successivi al 2019) non poteva quindi applicarsi essendo lo strumento telematico l'unico praticabile e consentito dalla legge;
evidenziava che il legale aveva svolto attività non necessarie e/o non utili e, in particolare, l'assistenza stragiudiziale asseritamente prestata con riferimento agli inviti al contraddittorio 24.9.2018 per la quale era stato richiesto un compenso di € 249.671,00= (la partecipazione a detto contraddittorio era solo facoltativa e nel caso concreto era stata del tutto irrilevante e con esito negativo); in ogni caso semmai dovevano essere applicati i minimi di tariffa, pari a € 83.220,00=; sottolineava che molte delle attività effettuate risultavano sovrapponibili tra loro e/o in prosecuzione e le difese e le ragioni di diritto addotte a tutela del cliente erano sono sempre tra loro identiche, così come erano identiche tanto nei procedimenti tributari quanto nei procedimenti penali che negli accertamenti fiscali riferiti a fatti tra loro tutti connessi: ciò con riferimento ai ricorsi tributari, anche in relazione alla già citata attività di assistenza stragiudiziale per inviti al contraddittorio, per i procedimenti tributari davanti la di Savona, promossi Controparte_5
12 uno per ciascun anno fiscale e tutti con ricorsi introduttivi, tra loro praticamente omologhi, in data 4.2.2019 e con numeri di ruolo tra loro consecutivi, per i procedimenti di appello davanti la , Controparte_6
proposti con n. 3 ricorsi in data 16.12.2020, di identiche dimensioni ed analogo contenuto, rubricati con numero di ruolo consecutivi, allorquando, tra l'altro, era anche possibile procedere ad un unico ricorso cumulativo, per l'appello alla (il tutto senza considerare la Controparte_6
avvenuta moltiplicazione delle voce attinenti all'esame e studio pratica, la partecipazione alle udienze, la fase di trattazione quando le problematiche erano state le stesse e si erano esposte le medesime tesi difensive) nonché per i ricorsi amministrativi-tributari in materia di sanzioni RW
2006 e 2007-2011; quanto alle cause civili, le cause di impugnazione dei pignoramenti avevano avuto caratteristiche tra esse assimilabili e quanto al 3', 4' e 5' processo civile davanti il Tribunale di Savona in materia decreti e sanzioni antiriciclaggio, detti ricorsi erano stati riuniti per connessione soggettiva ed oggettiva con udienza di trattazione congiunta e successiva decisione unica;
quanto alle attività di assistenza stragiudiziale:
l'attività relativa alla rateazione NC d'BA non si era conclusa per mancanza di documentazione, asseritamente non resa da lui disponibile e non era, pertanto, in alcun modo applicabile la tariffazione massima e, quanto a quella inerente rapporti con la sorella ed altri familiari, Parte_2
non aveva ricevuto alcun mandato per recuperare la liquidità necessaria a definire gli strascichi degli ultimi contenziosi tributari e comunque non aveva avuto alcuna utilità; ancora erano state esposte voci di tariffa inesistenti e segnatamente: nei procedimenti IRPEF in appello era stato richiesto il pagamento, sia della fase decisionale, sia dell'aumento 25% per intervenuta conciliazione giudiziale (in presenza di conciliazione non poteva trovare applicazione il compenso per la fase decisionale) ed inoltre la
13 determinazione dell'aumento del 25% per conciliazione giudiziale risultava incomprensibile perché risultava applicato sull'intero ammontare del corrispettivo richiesto;
nella causa civile R.G. n. 3209.2021 celebrata davanti al Tribunale di Savona, la comparsa conclusionale era stata redatta dall'avv. Bruzzone;
quanto ai procedimenti penali-tributari non esisteva alcuna delega in favore dell'avv. e/o sua Parte_1
partecipazione alle udienze e l'attività avvenuta dinanzi al G.I.P, il patteggiamento nonché la partecipazione alle relative udienze, così come le successive attività e rapporti con il FUG, erano state tutte poste in essere dall'avv. Bruzzone.
Concludeva, quindi, chiedendo accertarsi la congruità delle tariffe applicate rispetto alle prestazioni rese e determinare l'equo compenso dovuto al legale.
Concessi alle parti i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 281 duodecies C.P.C, con ordinanza emessa a scioglimento di riserva in data 6.8.2024, il Giudicante ritenuta la causa di mero diritto e non necessitante di attività istruttoria, rinviava per assegnazione a sentenza assegnando alle parti i termini a ritroso per il deposito delle comparse conclusioni e delle memorie di replica e, all'udienza del 13.12.2024 la causa veniva spedita a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la causa, avente ad oggetto la liquidazione del compenso spettante all'avv. per le prestazioni professionali Parte_1
da lui rese in una pluralità di vertenze amministrative, tributarie, civili e penali nonché in occasione di attività stragiudiziali a favore di P_
, risultava di natura documentale e tale da potere essere decisa
[...]
anche a seguito della celebrazione del rito sommario.
14 Di fatto non è stata contestata dal convenuto l'effettività delle prestazioni professionali espletate dal ricorrente come descritte in ricorso (con le eccezioni del procedimento stragiudiziale avente ad oggetto mediazione con la sorella per il pagamento dell'importo dovuto con l'ultima serie di conciliazioni, supra indicato sub 34, ed ai procedimenti penali-tributari, supra indicati sub 33, per i quali l' ha negato di P_
avergli conferito il necessario mandato), né, almeno per alcuni dei procedimenti espletati, la astratta applicabilità in relazione al caso concreto dei parametri indicati in ricorso (con le ulteriori eccezioni di cui si dirà successivamente), ma la correttezza della quantificazione del credito azionato, caratterizzato dall'applicazione in ogni situazione dei massimi di tariffa, dalla maggiorazione (non dovuta) per il P.T.T, dalla presenza di attività, in molti casi, del tutto identiche e sovrapponibili ed addirittura inutili.
In primo luogo osserva il Giudicante che rappresenta principio consolidato quello per il quale in caso di successione di vigenza di in punto CP_9
quantificazione compensi spettante al professionista per l'attività da lui svolta nell'interesse del cliente, deve essere applicato in relazione al singolo procedimento, quello ratione temporis vigente al momento dell'esaurimento della specifica prestazione eseguita (ad es. Cass. n.
18680.2017; Cass. n. 18507.2018; Cass. Sez. Un. n. 33482.2022).
Il D.M. n. 147.2022 è entrato in vigore in data 23.10.2022 ragione per la quale in relazione ai procedimenti oggetto di causa conclusi (con sentenza o altro provvedimento definitorio) prima di tale data il compenso dovrà essere liquidato con applicazione del precedente D.M. n. 55.2014 e non di quello n. 147.2022 (a cui il ricorrente ha effettuato esclusivo) riferimento nel conteggio del dovuto) ed alla luce delle allegazioni del legale risultano essere state concluse dopo il 23.10.2022 solo le attività riferite ai
15 seguenti procedimenti: 18' processo tributario, Corte di Giustizia
Tributaria di 2' grado della Liguria, R.G.A. 99/2021, sanzioni RW 2006-
2011 (supra sub 24); 5' procedimento amministrativo tributario, autotutela su sanzioni RW 2012-2016 (supra sub 26); 3', 4' e 5' processo civile:
Tribunale Savona prima R.G. n. 436-437-438/2021, poi R.G. n. 3209-
3210-3211/2021, sanzioni antiriciclaggio (supra sub 27); 19' processo tributario, Corte di Giustizia Tributaria di 2' grado della Liguria, R.G.A.
282/2022, Immobiliare Ranzi 2012 (supra sub 28): 20' processo tributario, Corte di Giustizia Tributaria di 2' grado della Liguria, R.G.A.
914/2022, Immobiliare Ranzi 2015 (supra sub 29); 21' processo tributario, Corte di Giustizia Tributaria di 2' grado della Liguria, R.G.A.
28/2023, abuso del diritto 2015: (supra sub 30); 22' processo tributario,
Corte di Giustizia Tributaria di 1' grado di Savona, R.G.R. 34/2023, abuso del diritto 2016 (supra sub 31); 2' attività stragiudiziale, gestione pignoramenti del 2022 (supra sub 32); 3' attività stragiudiziale: mediazione con la sorella per il pagamento dell'importo Parte_2
dovuto per perfezionare l'ultima serie di conciliazioni (supra sub 34):
E' pacifico che in relazione agli incarichi a lui affidati ed agli esborsi che per l'esecuzione degli stessi il cliente avrebbe dovuto sostenere, l'avv.
[...]
non abbia redatto alcun preventivo e, a tale Parte_1
proposito, in assenza di redazione di formale atto contenente la quantificazione quantomeno presuntiva dei compensi che sarebbero derivati al legale dall'esecuzione delle prestazioni professionali, nessuna decisiva valenza probatoria può essere attribuita ai messaggi scambiati via whatsapp tra professionista e cliente.
Risulta, poi, a tale proposito, del tutto irrilevante (a prescindere dal fatto che il legale ben avrebbe potuto e dovuto procedere in tal senso ben potendo rifiutare le proprie prestazioni in caso di diniego dell' , il P_
16 fatto che la mancata redazione di preventivo e/o di accordo sullo stesso, sia avvenuto per colpa del professionista e/o del cliente: tale circostanza, invero, non può pregiudicare, in ogni caso, il diritto del legale al proprio compenso che trova la sua ragione di essere nel contratto di mandato professionale stipulato con il diretto interessato e nel successivo effettivo svolgimento della prestazione professionale (ex pluribus
Cass. n. 23893.2016; Cass. n. 8863.2021; Cass. n. 33193.2022): in sostanza il regolamento sui parametri e la relativa normativa trovano applicazione in assenza dell'accordo delle parti sul compenso e, allorquando esso non esista, deve essere, appunto, quantificato sulla base delle tabelle ministeriali.
Ciò premesso occorre preliminarmente indicare i criteri a cui questo
Giudicante intende attenersi ai fini della quantificazione degli importi dovuti al legale a titolo di compenso con riferimento alle varie problematiche insorte stabilendo dei punti fermi in ordine alla scelta dei valori di tariffa applicabili tra il minimo ed il massimo, alla maggiorazione del compenso richiesta dal legale ex art. 4 comma 1 bis della Tariffa del 2014, come modificato dal D.M. n. 147.2022 (P.T.T), alle debenza o meno di quanto richiesto per i procedimenti amministrativi tributari, alla determinazione della maggiorazione del compenso dovuto per la fase di discussione della causa in presenza di intervenuta conciliazione della vertenza e in ordine a quei procedimenti in relazione ai quali l' ha negato di avere conferito alcun mandato al legale P_
ricorrente e, segnatamente, i processi penali-tributari e l'attività stragiudiziale con la sorella . Parte_2
Il legale, ai fini della giustificazione dell'applicazione dei massimi tariffari, ha richiamato l'art. 4, comma 1 del D.M. n. 55.2014 e successive modificazioni che prevede che “(…) Ai fini della liquidazione del compenso
17 si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il Giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento (…)” ed ha sostenuto che l'attività da lui espletata ha avuto ad oggetto tematiche complesse di diritto tributario nazionale ed internazionale, diritto penale e tributario, diritto societario, diritto amministrativo in materia antiriciclaggio ed è stata caratterizzata da particolare urgenza e pregio, stante l'articolazione dei vari atti processuali compiuti e delle questioni ivi affrontate, ha avuto particolare importanza, anche tenuto conto della natura e del valore dell'affare e l'incidenza sul patrimonio del cliente ed ha avuto elevata intensità, come provato dalla anche dalla corrispondenza in atti, ed è stata resa anche ulteriormente complessa a causa del carattere e degli atteggiamenti dell' P_
Premesso che alcune delle argomentazioni indicate dal legale a sostegno dell'applicazione delle tariffe massime appaiono irrilevanti (il fatto che l'avv. di nella sua qualità di socio dello Studio Parte_1 Parte_1
Uckmar Associazione Professionale, si sia avvalso dell'assistenza di vari collaboratori avvocati di studio è circostanza assolutamente ininfluente, trattandosi di struttura evidentemente necessaria per potere gestire clienti peculiari e pratiche complesse e con problematiche variegate così
18 come è evidente che la conflittualità con il cliente e l'eventuale sussistenza di atteggiamenti di costui anche verso lo stesso legale e le controparti non impediscano al difensore, ancora più in un rapporto che ha avuto durata pluriennale, di rinunciare agli incarichi se riteneva che non vi fossero più le condizioni per proseguirli), risulta da un lato innegabile la assoluta complessità delle attività difensive espletate sviluppatesi in un pluralità di settori del diritto con la effettività di tutti gli aspetti di peculiarità, delicatezza e difficoltà meglio indicati ed analiticamente esposti e, dall'altro, non può tuttavia sottacersi, così come evidenziato dall' la parziale sovrapponibilità e ripetitività in relazione ai P_
differenti procedimenti delle attività difensive poste in essere caratterizzate, almeno in parte, dalle medesime argomentazioni e presupposti, così da non potersi giustificare l'applicazione del tariffario nel massimo.
D'altra parte, in assenza di specifico preventivo e/o convenzione intervenuta fra le parti sul compenso dovuto, il Giudicante deve necessariamente fare riferimento alle tariffe ed ai parametri ivi stabiliti con Decreto Ministeriale valutando l'attività concretamente prestata dal legale e, come detto, in mancanza di qualsivoglia pattuizione sull'applicazione dei paramenti massimi, non risulta plausibile alcuna liquidazione nel massimo ed appare corretto quantificare il compenso facendo utilizzo al più dei parametri medi (in tal senso la già citata Cass. n.
33193.2022). Inoltre va altresì rilevato che risultando la prestazione dell'avvocato di fatto e non di risultato, in assenza di comprovati elementi
(nel presente caso insussistenti) dai quali potere ricavare che il legale non abbia operato secondo diligenza e perizia, nessuna rilevanza può essere attribuita ai fini della quantificazione della spettanza del dovuto, all'eventuale mancanza di effettivi vantaggi ricevuti dal cliente
19 dall'operato del professionista, né alle scelte processuali da lui effettuate
(ciò anche con riferimento, in particolare, all'avvenuta presentazione di ricorso separati anzichè di un unico ricorso riferito a diverse questioni, in sede tributaria) .
Ritiene, pertanto, il Giudicante equo, tenuto conto del fatto che in ogni caso, di regola, ai fini dell'applicazione delle tariffe massime sarebbe comunque necessario, a tutela del cliente, un preventivo accordo tra questi ed il professionista (come detto nel nostro caso inesistente) e della stessa impostazione data dal legale nel ricorso introduttivo in punto tipologia delle questioni procedere di regola all'applicazione dei tariffari medi di tabella, con l'eccezione di quei procedimenti, di cui si dirà successivamente, in cui ulteriori elementi che saranno, in tal caso, volta per volta specificati, abbiano reso preferibile optare per una diversa ed inferiore quantificazione del dovuto (ciò vale in particolare per tutti i giudizi di appello celebrati dinanzi alla Controparte_6
che hanno avuto per oggetto esattamente le stesse questioni di mero diritto già trattate in primo grado) .
Passando alla questione della maggiorazione del compenso richiesta dal legale ex art. 4 comma 1 bis della Tariffa del 2014, come modificato dal
D.M. n. 147.2022, il quale statuisce che il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali applicabili è ulteriormente aumentato del
30% quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto, certamente essa non è applicabile ai procedimenti tributari radicati dopo il 24.10.2018 per i quali ai sensi dell'art. 16 bis comma 4 del D.L. n. 119.2018 “(…) le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati
20 nell'art. 7, comma 2, notificano e depositano gli atti processuali i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 163.2013, e nei successivi decreti di attuazione (…)”: in relazione, pertanto, ai procedimenti tributati di cui si discute detto aumento avrebbe al più potuto essere applicato per l'unico radicato prima del 24.10.2018 (segnatamente il 1' procedimento tributario supra indicato sub 1), ma il problema è superato poiché in quel procedimento il deposito degli atti non è avvenuto in via telematica.
Circa la richiesta di importi per i procedimenti qualificati come amministrativi-tributari osserva poi il Giudicante quanto segue.
L'art. 20 del D.M. n. 55.2014 e successive modifiche indica che l'attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l'attività giudiziale, che riveste una autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima, è di regola liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella.
L'avv. di ha richiesto la liquidazione di rilevantissimi Parte_1 Parte_1
importi riferiti a n. 5 procedimenti qualificati come “amministrativi tributari” in cui pertanto, una fase endoprocedimentale di tipo stragiudiziale è stata celebrata a seguito di atti di contestazione e/o inviti al contradditorio pre-accertamento e/o presentazione di istanza di autotutela ad opera del contribuente: dall'esame di tali atti si ricava, peraltro la scarsa rilevanza, degli stessi (almeno in alcuni casi) in relazione ai successivi sviluppi processuali intervenuti e la carenza di autonomia di tali atti processuali rispetto al successivo procedimento tributario poi celebrato.
Più specificamente, in relazione al 1' procedimento amministrativo tributario avente ad oggetto “deduzioni difensive sanzioni RW 2007-
2011”, è stata presentata solo memoria di n. 12 pagine contenente difese
21 poi sostanzialmente riproposte e meglio articolate nel successivo procedimento tributario derivato (docc. nn. 14 e 15 di fascicolo di parte ricorrente) e in relazione al 2' procedimento amministrativo tributario avente ad oggetto “risposte inviti al contraddittorio Irpef 2009-2014”, è stata presentata solo memoria di n. 12 pagine contenente difese poi sostanzialmente riproposte e meglio articolate nei successivi procedimenti tributari derivati (docc. nn. 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 di fascicolo di parte ricorrente).
Osserva il Giudicante che la Suprema Corte ha a più riprese statuito che l'art. 20 del D.M. n. 55.2014 deve essere interpretato nel senso che se è vero che i compensi previsti per le prestazioni stragiudiziali sono dovuti dal cliente anche quando il professionista abbia poi prestato la sua opera in un successivo giudizio, altrettanto è vero che al fine della loro concreta liquidazione è necessario sempre che dette prestazioni preventive non siano solo connesse e complementari con quelle giudiziali, così da costituirne il naturale completamento, ma rivelino, appunto, come dispone la norma richiamata, una concreta ed autonoma rilevanza rispetto all'attività giudiziale cosicchè ove detta autonoma rilevanza delle prestazioni stragiudiziali non sussista, all'avvocato compete solo il compenso per l'assistenza giudiziale, nella liquidazione della quale si potrà tener conto altresì dell'attività stragiudiziale prestata (da ricomprendersi nella fase di studio), in relazione all'importanza, alla natura, alla difficoltà ed al valore dell'affare (in tal senso ex pluribus Cass. Sez. Un. n.
17357.2009; Cass. n. 24682.2017; Cass. n. 21565.2020; Cass.
28855.2021; Cass. n. 40828.2021 e Cass. n. 8571.2023) e che spetta al
Giudice del merito l'accertamento della sussistenza della connessione o della complementarietà, o, viceversa, dell'autonomia, delle prestazioni in parola rispetto alle attività propriamente processuali.
22 Nei casi esaminati (con riferimento al 1' e al 2' procedimento amministrativo tributario) le contestazioni operate dall' P_0
negli inviti a comparire sono state poi richiamate nei successivi
[...]
avvisi di accertamento IRPEF e il difensore, come detto, in sede stragiudiziale si è limitato a depositare nell'interesse del cliente una stringata memoria (tenuto conto della complessità delle questione dibattute) poi integrata ed ampliata nei successivi ricorsi tributari: non ritiene, pertanto, il Giudicante in forza delle richiamate argomentazioni che possa essere riconosciuta autonomia della prestazione stragiudiziale, rispetto all'attività svolta in giudizio e che, pertanto, detta attività non possa essere oggetto di specifica liquidazione. in relazione al 3' procedimento amministrativo tributario avente ad oggetto “invito al contradditorio Immobiliare Ranzi 2015”, supra sub 18,
l'attività del legale si è limitata al deposito di una memoria di n. 7 pagine
(doc. n. 29 di fascicolo di parte ricorrente) e per tale motivo applicare il valore minimo di tabella per fase stragiudiziale;
in relazione al 4' procedimento amministrativo tributario avente ad oggetto “deduzioni difensive su sanzioni RW 2012-2016” e in relazione al
5' procedimento amministrativo tributario avente ad oggetto “autotutela su sanzioni RW 2012-2016”, essi sono da considerare in modo unitario essendo riferiti alla stessa contestazione poi definita con provvedimento di sgravio con riduzione della sanzione.
Circa, invece, la questione dei criteri di determinazione del compenso dovuto al legale in base all'art. 4, comma 6 del D.M. n. 55.2014, come modificato dal D.M. n. 147.2022, nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, che prevede che detto compenso è determinato nella misura pari a quello previsto per la fase decisionale, aumentato di un quarto, fermo quanto maturato per l'attività
23 precedentemente svolta” (e non più “fino ad un quarto”) la Suprema Corte ha definitivamente chiarito che nel caso in cui il giudizio venga concluso con una transazione, all'avvocato va riconosciuto un ulteriore compenso oltre a quello spettante per l'attività precedentemente svolta, e questo
è pari a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale, aumentato sino a un quarto (Cass. 17325.2023), ragione per la quale non può accogliersi l'impostazione secondo cui in tal caso va operato un raddoppio del compenso dovuto (così come si ricava dai conteggi del legale ricorrente) e con ulteriore aumento del 25%, dovendo detto aumento del 25% essere computato solo sull'importo liquidato dal
Giudice per la fase decisionale.
Quanto ai procedimenti per i quali l' ha negato di avere mai P_
conferito alcun mandato all'avv. e segnatamente Parte_1
il 1' e 2' procedimento penale-tributario: prima Tribunale di Genova
R.G.N.R. 8566/2015/21, poi Tribunale di Savona con R.G.N.R.
2214/2021/21 nelle loro varie fasi processuali e la 3' attività stragiudiziale avente ad oggetto la mediazione con Parte_2
(sorella di ) in riferimento al tentativo di recupero di liquidità per P_
fare fronte alla propria esposizione debitoria per i contenziosi tributari, per crediti verso la stessa anche in relazione a questioni di carattere successori, osserva il Giudicante quanto segue.
In ordine ai procedimenti penali-tributari il legale si è limitato a sostenere di avere coadiuvato indirettamente (ma in modo continuativo) i vari colleghi penalisti che si sono succeduti nelle difese dell (fatto P_
effettivamente comprovato dalla copiosa corrispondenza prodotta) presenziando altresì alle udienze più importanti e depositando memorie: non esiste, tuttavia, in atti alcuna nomina da parte di P_
all'avv. di per l'espletamento delle attività difensive Parte_1 Parte_1
24 penali nell'ambito degli indicati procedimenti, né sussiste alcuna concreta prova documentale di un suo diretto e formale coinvolgimento nelle difese.
Il legale si è limitato, a comprova di quanto da lui indicato, a richiamare, dal punto di vista documentale, le note a sua firma, quale sostituto processuale ex art. 102 C.P.P. dell'avv. Franco vizio, depositate all'udienza del 14.12.2020 nell'ambito del procedimento celebrato davanti al Tribunale di Genova con R.G.N.R. n. 8566/2015/21.
Peraltro la facoltà di nominare un sostituto processuale da parte del titolare della difesa ex art. 102 C.P.P. determina, a meno di diversi accordi in essere tra le parti e formalizzati, l'instaurazione di un rapporto diretto solo fra il delegante (il difensore che delega) ed il sostituto processuale ragione per la quale la liquidazione della parcella per l'attività espletata può essere richiesta esclusivamente dal primo e non dal sostituto processuale: in tal senso è stato altresì evidenziato che tale assunto non comporta una ingiustificata disparità di trattamento tra il sostituto di un difensore nominato ex art. 97, comma 4, C.P.P. e il sostituto, “con delega” del difensore d'ufficio o di fiducia, cui il diritto a tale liquidazione non è riconosciuto poiché, nel primo caso, stante l'assenza in udienza del difensore di ufficio o fiducia, il sostituto è nominato direttamente dal magistrato procedente, mentre, nel secondo caso, il sostituto interviene su delega del titolare della difesa dell'imputato, per cui il suo diritto al compenso per l'attività svolta inerisce al rapporto con il delegante.
In relazione pertanto alle attività asseritamente svolte in relazione alle varie fasi dei due procedimenti penali tributari nulla è dovuto.
Quanto alla 3' attività stragiudiziale avente ad oggetto la mediazione con
(sorella di ) in riferimento al tentativo di Parte_2 P_
recupero di liquidità per fare fronte alla propria esposizione debitoria per
25 i contenziosi tributari, per crediti verso la stessa anche in relazione a questioni di carattere successorio, parimenti non esiste alcuna prova documentale né del conferimento di uno specifico mandato né di attività espletato in tal senso: nulla risulta, quindi, dovuto.
Da ultimo in relazione al 3', 4' e 5' processo civile: Trib. SV, prima R.G. n.
436-437-438/2021, poi R.G. n. 3209-3210-3211/2021, sanzioni antiriciclaggio (supra sub 27) in relazione al quale il convenuto ha sostenuto non essere dovuto il compenso per la fase decisionale al ricorrente, secondo la stessa impostazione dell'avv. di Parte_1
la dismissione di tutti i mandati ricevuti dall' ha avuto Parte_1 P_
decorrenza dal 10.1.2024 e per tale motivo è certamente successiva a tale data la redazione degli atti processuali riferiti alla fase di decisione di quel procedimento che sono stati sottoscritti da altro legale: non può pertanto per tale procedimento essere riconosciuto il compenso per la fase di decisione.
Ciò premesso in linea generale, occorre ora procedere alla concreta liquidazione del compenso dovuto all'avv. di per Parte_1 Parte_1
l'attività espletata in relazione ai singoli procedimenti in cui ha difeso il convenuto , il tutto ancora una volta richiamando, quanto P_
alla numerazione dei procedimenti, anche per ragioni di semplicità, quella adottata dal ricorrente nel sommario del proprio ricorso con riferimento alle varie problematiche trattate e segnatamente: un primo filone, principale, avente ad oggetto contestazioni di evasione fiscale con superamento delle soglie di punibilità penali-tributarie e conseguente avvio di un processo penale e di procedimenti tributari di primo grado davanti alla e poi di Controparte_5
secondo grado davanti alla Controparte_6
(accertamenti da pennetta USB):
26 1' e 2' processo penale-tributario sub 33;
2' procedimento amministrativo tributario sub 5,
4' processo tributario sub 6,
5' processo tributario: sub 7;
6' processo tributario sub 8;
7' processo tributario: sub 9;
8' processo tributario: sub 10;
9' processo tributario sub 11;
10' processo tributario sub 15;
11' processo tributario sub 16;
12' processo tributario sub 17;
13' processo tributario sub 19;
14' processo tributario sub 20;
15' processo tributario sub 21;
16' processo tributario sub 22; un secondo filone di contestazioni di carattere amministrativo tributario e penale-tributario in punto presunzione avanzata dall'Agenzia delle Entrate secondo cui le somme che erano affluite dall'estero nel 2012 nella società immobiliare della famiglia Immobiliare Ranzi Srl, fossero reddito P_
tassabile:
1' procedimento tributario sub 1;
3' procedimento amministrativo tributario sub 18;
17' procedimento tributario sub 23;
19' procedimento tributario sub 28;
20' procedimento tributario sub 29;
21' procedimento tributario sub 30; un terzo filone di contestazioni riguardanti l'irrogazione di sanzioni amministrative tributarie per il mancato monitoraggio fiscale nel quadro
27 RW delle dichiarazioni dei redditi delle attività finanziarie e patrimoniali estere:
2' procedimento tributario sub 2;
1' procedimento amministrativo tributario sub 3;
3' procedimento tributario sub 4;
18' procedimento tributario sub 24;
4' procedimento amministrativo tributario sub 25;
5' procedimento amministrativo tributario sub 26; un quarto filone di contestazioni, in materia di antiriciclaggio, relativo all'irrogazione di sanzioni da parte del Ministero dell'Economia e delle
Finanze, per asseriti trasferimenti di denaro contante oltre la soglia di legge:
3', 4' e 5' processo civile in materia di antiriciclaggio sub 27; un quinto e ultimo filone afferente un'operazione di asserito abuso del diritto compiuta in relazione ad un società denominata RBA Immobiliare
Srl:
22' procedimento tributario sub 31: saranno poi esaminate separatamente le pretese del legale attinenti all'attività stragiudiziale espletata in ordine al pignoramento preso la
NC d'BA (sub 12), ai processi civili (sub 13 e 14), all'attività Pt_4
stragiudiziale espletata in ordine ai pignoramenti del 2022 (sub 32) e all'attività stragiudiziale espletata nei rapporti con (sub Parte_2
34).
Primo filone avente ad oggetto contestazioni di evasione fiscale con superamento delle soglie di punibilità penali-tributarie e conseguente avvio di un processo penale e di procedimenti tributari di primo grado davanti alla e poi di secondo grado davanti alla Controparte_5
Commissione Tributaria Regionale (accertamenti da pennetta USB);
28 1' e 2' processo penale-tributario: prima Tribunale di Genova R.G.N.R. n.
8566/2015/21 poi Tribunale di Savona R.G.N.R. 2214/2021/21 indicata supra sub 33: come già indicato in precedenza non esiste in atti alcuna nomina da parte dell' all'avv. di per l'espletamento delle P_ Parte_1 Parte_1
attività difensive penali nell'ambito di detti procedimenti, né sussiste alcuna concreta prova documentale di un suo diretto e formale coinvolgimento nelle difese ad eccezione delle note depositate, quale sostituto processuale ex art. 102 C.P.P. dell'avv. Franco vizio, all'udienza del 14.12.2020 nell'ambito del procedimento celebrato davanti al Tribunale di Genova con R.G.N.R. n. 8566/2015/21, attività che per i motivi già esposti non gli consente di richiedere all' alcun compenso: nulla va P_
pertanto liquidato per tali processi.
2' procedimento amministrativo tributario: inviti al contraddittorio per pretese relative agli anni dal 2009 al 2014 IRPEF, supra sub 5: valore vertenza da € 8.000.000,00= a € 16.000.000,00=; in relazione a tale procedimento stragiudiziale l'attività del legale si è limitata al deposito di una memoria di n. 12 pagine (doc. n. 16 di fascicolo di parte ricorrente) che non ha assunto alcuna autonoma rilevanza rispettivo alla successiva prestazione giudiziali e per tale motivo, per le ragioni già esposte in precedenza, non può essere riconosciuto alcun compenso.
4' processo tributario: Commissione Tributaria Savona, R.G.R. 106/2019,
Irpef 2009, supra sub 6: valore vertenza da € 2.000,000.00= a € 4.000.000,00=: applicazione valori medi di tabella D.M. n. 55.2014, comprensivi di fase cautelare: compenso da liquidarsi € 30.093,00=;
5' processo tributario: Commissione Tributaria Savona, R.G.R. 107/2019,
Irpef 2010, supra sub 7:
29 valore vertenza da € 1.000,000.00= a € 2.000.000,00=: valori medi di tabella D.M. n. 55.2014, comprensivi di fase cautelare: compenso da liquidarsi € 23.147,00=;
6' processo tributario;
Commissione Tributaria Provinciale Savona, R.G.R.
109/2019, Irpef 2011, supra sub 8: valore vertenza da € 1.000,000.00= a € 2.000.000,00=: valori medi di tabella D.M. n. 55.2014, comprensivi di fase cautelare: compenso da liquidarsi € 23.147,00=;
7' processo tributario: Commissione Tributaria Provinciale Savona, R.G.R.
108/2019, Irpef 2012, supra sub 9: valore vertenza da € 1.000,000.00= a € 2.000.000,00=: valori medi di tabella D.M. n. 55.2014, comprensivi di fase cautelare: compenso da liquidarsi € 23.147,00=;
8' processo tributario: Commissione Tributaria Provinciale Savona, R.G.R.
111/2019, Irpef 2013, supra sub 10: valore vertenza da € 500,000.00= a € 1.000.000,00=: valori medi di tabella
D.M. n. 55.2014, comprensivi di fase cautelare: compenso da liquidarsi €
17.805,00=
9' processo tributario: Commissione Tributaria Provinciale Savona, R.G.R.
110/2019, Irpef 2014, supra sub 11: valore vertenza da € 500.000.00= a € 1.000.000,00=: valori medi di tabella
D.M. n. 55.2014, comprensivi di fase cautelare: compenso da liquidarsi €
17.805,00=
10' processo tributario: , R.G.A. Controparte_6
1054/2020, Irpef 2009, supra sub 15: le difese proposte in causa di mero diritto altro non sono, di fatto, che una riproposizione di quelle già esposte in primo grado ed appare equo applicare un valore di tabella pari a quello mediano tra il minimo ed il
30 medio: valore vertenza da € 2.000,000.00= a € 4.000.000,00=: valori mediani tra il minimo ed il medio di tabella D.M. n. 55.2014, solo per le fasi di studio e di introduzione del giudizio (non essendo stata celebrata né la fase cautelare né quella istruttoria) con maggiorazione del compenso del 25% rispetto alla fase di decisione per l'intervenuta conciliazione giudiziale: compenso da liquidarsi € 18.794,00=
11' processo tributario: , R.G.A. Controparte_6
1053/2020, Irpef 2010, supra sub 16: le difese proposte in causa di mero diritto altro non sono, di fatto, che una riproposizione di quelle già esposte in primo grado ed appare equo applicare un valore di tabella pari a quello mediano tra il minimo ed il medio: valore vertenza da € 1.000,000.00= a € 2.000.000,00=: valori mediani tra il minimo ed il medio di tabella D.M. n. 55.2014, solo per le fasi di studio e di introduzione del giudizio (non essendo stata celebrata né la fase cautelare né quella istruttoria), con maggiorazione del compenso del 25% per la fase di decisione per l'intervenuta conciliazione giudiziale: compenso da liquidarsi € 14.452,00=;
12' processo tributario: , R.G.A. Controparte_6
1055/2020, Irpef 2011, supra sub 17; le difese proposte in causa di mero diritto altro non sono, di fatto, che una riproposizione di quelle già esposte in primo grado ed appare equo applicare un valore di tabella pari a quello mediano tra il minimo ed il medio: valore vertenza da € 1.000,000.00= a € 2.000.000,00=: valori mediani tra minimo e medio di tabella, solo per le fasi di studio e di introduzione del giudizio <(non essendo stata celebrata né la fase cautelare, né quella
31 istruttoria), con maggiorazione del compenso del 25% per la fase di decisione per l'intervenuta conciliazione giudiziale: compenso da liquidarsi
€ 14.452,00=;
13' processo tributario: , R.G.A. Controparte_6
309/2022, Irpef 2012, supra sub 19: le difese proposte in causa di mero diritto altro non sono, di fatto, che una riproposizione di quelle già esposte in primo grado ed appare equo applicare un valore di tabella pari a quello mediano tra il minimo ed il medio: valore vertenza da € 1.000,000.00= a € 2.000.000,00=: valori mediani tra i quelli minimi e medi di tabella D.M. n. 55.2014, solo per le fasi di studio e di introduzione del giudizio (non essendo stata celebrata né la fase cautelare né quella istruttoria), con maggiorazione del compenso del 25% per la fase di decisione per l'intervenuta conciliazione giudiziale: compenso da liquidarsi € 14.452,00=
14' processo tributario: , R.G.A. Controparte_6
307/2022, Irpef 2013, supra sub 20, le difese proposte in causa di mero diritto altro non sono, di fatto, che una riproposizione di quelle già esposte in primo grado ed appare equo applicare un valore di tabella pari a quello mediano tra il minimo ed il medio: valore vertenza da € 500,000.00= a € 1.000.000,00=: valori mediani tra quelli minimi e medi di tabella, D.M. n. 55.2014, solo per le fasi di studio e di introduzione del giudizio (non essendo stata celebrata né la fase cautelare né quella istruttoria), con maggiorazione del compenso del 25% per la fase di decisione per l'intervenuta conciliazione giudiziale: compenso da liquidarsi € 10.620,50=
15' processo tributario: , R.G.A. Controparte_6
32 308/2022, Irpef 2014, supra sub 21: le difese proposte in causa di mero diritto altro non sono, di fatto, che una riproposizione di quelle già esposte in primo grado ed appare equo applicare un valore di tabella pari a quello mediano tra il minimo ed il medio: valore vertenza da € 500,000.00= a € 1.000.000,00=: valori mediani tra quelli minimi e medi di tabella, D.M. n. 55.2014, solo per le fasi di studio e di introduzione del giudizio (non essendo stata celebrata né la fase cautelare né quella istruttoria), con maggiorazione del compenso del 25% per la fase di decisione per l'intervenuta conciliazione giudiziale: compenso da liquidarsi € 10.620,50=
16' processo tributario Commissione Tributaria Provinciale Savona, R.G.R.
179/2021, Irpef 2015, supra sub 22: valore vertenza da € 500,000.00= a € 1.000.000,00=: valori medi di tabella
D.M. n. 55.2014, comprensivi di fase cautelare: compenso da liquidarsi €
17.805,00=; secondo filone di contestazioni di carattere amministrativo tributario e penale-tributario in punto presunzione avanzata dall'Agenzia delle Entrate secondo cui le somme che erano affluite dall'estero nel 2012 nella società immobiliare della famiglia Immobiliare Ranzi Srl, fossero reddito P_
tassabile;
1' procedimento tributario: Commissione Tributaria Provinciale Savona,
R.G.R. 318/2018, Immobiliare Ranzi 2012, supra sub 1: valore vertenza da € 1.000,000.00= a € 2.000.000,00=: valori medi di tabella D.M. n. 55.2014 (non è stata celebrata la fase cautelare): compenso da liquidarsi € 18.702,00=
3' procedimento amministrativo tributario: risposta all'invito al contradittorio Immobiliare Ranzi 2015, supra sub 18: valore vertenza €
33 892.860,80=, assistenza stragiudiziale;
in relazione a tale procedimento l'attività del legale si è limitata al deposito di una memoria di n. 7 pagine (doc. n. 29 di fascicolo di parte ricorrente) e per tale motivo appare equo applicare il valore minimo di tabella per fase stragiudiziale, D.M. 55.2014: compenso da liquidarsi €
3.816,00=
17' procedimento tributario: Commissione Tributaria Provinciale Savona,
R.G.R. 177/2021, Immobiliare Ranzi, abuso del diritto 2015 sub 23: valore vertenza da € 1.000,000.00= a € 2.000.000,00=: valori medi di tabella D.M. n. 55.2014 (non risulta essere stata celebrata la fase cautelare): compenso da liquidarsi € 18.702,00=;
4' procedimento amministrativo tributario, avente ad oggetto “deduzioni difensive su sanzioni RW 2012-2016” supra sub 25 e 5' procedimento amministrativo tributario, avente ad oggetto “autotutela su sanzioni RW
2012-2016”, supra sub 26, valore vertenza € 401.794,00= assistenza stragiudiziale applicazione tabella D.M. n. 147.2022; essi sono da considerare in modo unitario essendo riferiti alla stessa contestazione poi definita con provvedimento di sgravio con riduzione della sanzione;
trattandosi di attività avvenute in tempi diversi anche se in parte sovrapponibili appare equo applicare i valori medi di tabella per uno solo dei due procedimenti: compenso da liquidarsi € 6.164,00= .
19' procedimento tributario: , Controparte_6
R.G.R. 282/2022, Immobiliare Ranzi, Irpef 2012, supra sub 28; le difese proposte in causa di mero diritto altro non sono, di fatto, che una riproposizione di quelle già esposte in primo grado ed appare equo applicare un valore di tabella pari a quello mediano tra il minimo ed il medio e minimi per la fase cautelare;
34 valore vertenza da € 1.000,000.00= a € 2.000.000,00=: valori mediani tra minimi e medi di tabella per le fasi di studio, di introduzione e di istruzione del giudizio, con maggiorazione del compenso del 25% per la fase di decisione per l'intervenuta conciliazione giudiziale e minimi per la fase cautelare, D.M. n. 147.2022: compenso da liquidarsi € 21.851,00=
20' procedimento tributario: , Controparte_6
R.G.R. 914/2022, Immobiliare Ranzi, Irpef 2015, supra sub 29; le difese proposte in causa di mero diritto altro non sono, di fatto, che una riproposizione di quelle già esposte in primo grado ed appare equo applicare un valore di tabella pari a quello mediano tra il minimo ed il medio e minimi per la fase cautelare;
valore vertenza da € 260,000.00= a € 520.000,00=: valori mediani tra minimi e medi di tabella per le fasi di studio, di introduzione e di istruzione con maggiorazione del compenso del 25% per la fase di decisione per l'intervenuta conciliazione giudiziale e minimi per la fase cautelare, D.M. n. 147.2022: compenso da liquidarsi € 12.920,50=;
21' procedimento tributario: , Controparte_6
R.G.R. 28/2023, Immobiliare Ranzi, abuso del diritto, supra sub 30: le difese proposte in causa di mero diritto altro non sono, di fatto, che una riproposizione di quelle già esposte in primo grado ed appare equo applicare un valore di tabella pari a quello mediano tra il minimo ed il medio;
valore vertenza da € 1.000.000.00= a € 2.000.000,00=: valori medi di tabella, solo per le fasi di studio, di introduzione (non essendo stata celebrata quella né quella cautelare, né quella istruttoria), con maggiorazione del compenso del 25% per l'intervenuta conciliazione giudiziale, D.M. n. 147.2022: compenso da liquidarsi € 15.177,50=; terzo filone di contestazioni riguardanti l'irrogazione di sanzioni
35 amministrative tributarie per il mancato monitoraggio fiscale nel quadro
RW delle dichiarazioni dei redditi delle attività finanziarie e patrimoniali estere;
2' procedimento tributario: Commissione Tributaria Provinciale Savona,
R.G.R. 565/2018, sanzioni RW 2006, supra sub 2; valore vertenza da € 52.000.00= a € 260.000,00=: valori medi di tabella,
D.M. n. 55.2014: compenso da liquidarsi € 8.895,00=
1' procedimento amministrativo tributario: deduzioni difensive su sanzioni
RW 2007-2011, supra sub 3: valore vertenza da € 260.000,00= a €
520.000,00=: detto procedimento non ha assunto alcuna autonoma rilevanza rispettivo alla successiva prestazione giudiziali e per tale motivo, per motivi già esposti, non può essere riconosciuto alcun compenso.
3' procedimento tributario: Commissione Tributaria Provinciale Savona,
R.G.R. 128/2020, sanzioni RW n. TL9IR1200001/2020 anni 2007-2011, supra sub 4, valore vertenza da € 260.000,00= a € 520.000,00=: valori medi di tabella
D.M. n. 55.2014: compenso da liquidarsi € 11.065,00=;
18' procedimento tributario: , Controparte_6
R.G.R. 99/2021, sanzioni RW 2006-2011, supra sub 24; le difese proposte in causa di mero diritto altro non sono, di fatto, che una riproposizione di quelle già esposte in primo grado ed appare equo applicare un valore di tabella pari a quello mediano tra il minimo ed il medio;
valore vertenza da € 260.000,00= a € 520.000,00=: valori mediani tra quelli minimi e medi di tabella, solo per le fasi di studio, di introduzione
(non essendo stata celebrata, né la fase cautelare, né la fase istruttoria), con maggiorazione del compenso del 25% per la fase di decisione per l'intervenuta conciliazione giudiziale;
D.M. n. 147.2022: compenso da
36 liquidarsi € 6.981,50=; quarto filone di contestazioni, in materia di antiriciclaggio, relativo all'irrogazione di sanzioni da parte del Ministero dell'Economia e delle
Finanze, per asseriti trasferimenti di denaro contante oltre la soglia di legge;
3', 4' e 5' processo civile in materia di antiriciclaggio Tribunale di Savona,
R.G. nn. 436, 437 e 438/2021 poi R.G. nn. 3209, 3210 e 3211/2021, sanzioni antiriciclaggio, supra sub 27;
i tre procedimenti sono stati poi riuniti ragione per la quale vanno riconosciuti i compensi per ognuno di essi per la fase di studio e di introduzione ed uno unitario per le fasi istruttoria e di decisione per il procedimento una volta avvenuta la riunione, D.M. n. 147.2022:
decreto antiriciclaggio R.G. n. 436/2021 poi R.G. n. 3209/2021: valore vertenza da € 5.200,00= a € 26.000,00=, valori medi di tabella, solo per le fasi di studio, di introduzione, compenso da liquidarsi € 1.696,00=
decreto antiriciclaggio R.G. n. 437/2021 poi R.G. n. 3210/2021: valore vertenza da € 26.000,00= a € 52.000,00=, valori medi di tabella, solo per le fasi di studio, di introduzione, compenso da liquidarsi € 2.905,00=;
decreto antiriciclaggio R.G. n. 438/2021 poi R.G. n. 3211/2021: valore vertenza da € 26.000,00= a € 52.000,00, valori medi di tabella, solo per le fasi di studio, di introduzione, compenso da liquidarsi € 2.905,00=;
decreto antiriciclaggio successivamente alla riunione dei tre procedimenti: valore vertenza da € 52.000,00= a € 260.000,00, valori medi di tabella, solo per la fase di istruzione (non può essere riconosciuto alcun compenso per la fase di decisione celebrata in epoca successiva all'intervenuta dismissione del mandato da parte del legale): compenso da liquidarsi €
5.670,00=: compenso totale € 13.176,00=; quinto e ultimo filone afferente un'operazione di asserito abuso del diritto
37 compiuta in relazione ad una società denominata RBA Immobiliare Srl:
22' procedimento tributario: Commissione Tributaria Provinciale Savona,
R.G.R. 34/2013, abuso del diritto 2016, supra sub 31: valore vertenza da € 52.000,00= a € 260.000,00=: valori medi di tabella, solo per le fasi di studio, di introduzione (non essendo stata celebrata né la fase cautelare, nè quella istruttoria) con maggiorazione del compenso del 25% per la fase decisionale per l'intervenuta conciliazione giudiziale,
D.M. n. 147.2022: compenso da liquidarsi € 8.965,00=; ulteriori attività espletate:
1' attività stragiudiziale: gestione pignoramento NC d'BA 2019, supra sub 12: tale attività di tipo esattoriale ha avuto la finalità, poi non andata a buon fine, di ottenere la rateazione di cartelle di pagamento oggetto di pignoramento dei crediti presso terzi eseguito da Agenzia Entrate in data
11.11.2019 presso NC di BA: valore vertenza € 1.010.000,00=; compenso minimo per l'attività stragiudiziale da liquidarsi (tenuto conto del fatto che di fatto l'avvio della richiesta di rateazione neppure è avvenuto); D.M. n. 55.2014; compenso da liquidarsi, € 4.960,00=;
2' attività stragiudiziale: gestione pignoramenti del 2022, supra sub 32: tale attività di tipo esattoriale ha avuto la finalità, poi non andata a buon fine, di ottenere la interruzione e/o sospensione e/o rateazione di cartelle di pagamento oggetto di pignoramento dei crediti presso terzi eseguito da
Agenzia Entrate nel 2022 presso , e P_1 Controparte_12
NC d'BA e si è attuata attraverso una pluralità di adempimenti posti in essere dal legale tra l'ottobre 2022 ed il marzo 2023: valore vertenza €
996.790,00=; D.M. n. 147.2022; compenso minimo per l'attività stragiudiziale da liquidarsi (tenuto conto del fatto che di fatto l'avvio della richiesta di rateazione neppure è avvenuto) € 14.940,00=;
1' processo civile: Tribunale Savona R.G. Esec. n. 209/2021/1 2020, Pt_4
38 supra sub 13; valore vertenza da € 260.000,00= a € 520.000,00=;
2' processo civile: Tribunale ordinario Savona R.G. n. 2091/2021 Pt_4
2020, supra sub 14; valore vertenza da € 260.000,00= a € 520.000,00=; si tratta di due procedimenti strettamente correlati tra loro ed afferenti entrambi l'impugnazione del pignoramento per crediti versi terzi azionato da con la cartella n. 1038420200000137/00 Controparte_13
del 10.1.2020 derivato da n. 2 cartelle esattoriali del 12.10.2019; il primo dei due procedimenti è stato introdotto con il ricorso cautelare datato 31.3.2021 (n. 6 pagine), finalizzato ad ottenere la sospensione della esecutorietà del pignoramento ed è stato celebrato dinanzi al Giudice dell'esecuzione; nell'ambito di detto giudizio il G.E. si è limitato con decreto 7.4.2021 a fissare udienza di discussione sull'istanza cautelare per la data del 4.5.2021 e, all'esito di tale udienza (esaminata altresì la comparsa di risposta di ), con provvedimento Controparte_14
emesso in data 6.5.2021 ha sospeso il procedimento esecutivo, assegnando alla parte diligente il termine di legge per l'introduzione del giudizio di merito;
il secondo procedimento è che la fase di merito derivata dal primo (ha, quindi, avuto lo stesso oggetto e, segnatamente, l'accertamento dell'illegittimità del pignoramento che era alla base del procedimento esecutivo sospeso) è stato introdotto con atto di citazione in opposizione datato 3.8.2021 (n. 6 pagine)
e si fonda sugli stessi motivi già dedotti in sede di procedimento esecutivo e si è concluso con sentenza n. 872.2022 del Tribunale di Savona;
appare evidente la sostanziale sovrapposizione delle due attività procedimentali e per tale motivo ritiene il Giudice equo liquidare secondo i
39 parametri di legge, valori medi di tabella quello cautelare, iscritto per primo e celebrato di fronte al Giudice dell'esecuzione (con applicazione dei parametri previsti in tabella per i procedimenti cautelari, varie fasi ad eccezione di quella istruttoria non tenuta) e con i valori minimi di tabella il secondo e, pertanto:
1' processo civile: Tribunale Savona R.G. Esec. n. 209/2021/1 Fidor 2020, supra sub 13; valore vertenza da € 260.000,00= a € 520.000,00=, D.M. n.
55.2014; compenso da liquidarsi € 7.425,00=
2' processo civile: Tribunale ordinario Savona R.G. n. 2091/2021 Pt_4
, supra sub 14; valore vertenza da € 260.000,00= a € 520.000,00=;
[...]
compenso da liquidarsi € 12.678,00=
3' attività stragiudiziale avente ad oggetto la mediazione con
[...]
(sorella di ) in riferimento al tentativo di recupero di Parte_2 P_
liquidità per fare fronte alla propria esposizione debitoria per i contenziosi tributari, per crediti verso la stessa anche in relazione a questioni di carattere successorio, supra sub 34: in relazione a tale asserita attività non esiste alcuna prova e nulla è dovuto.
In relazione alle spese vive anticipate dal legale poi indicate nel ricorso in complessivi € 11.951,70= (esborso non contestato tempestivamente) risulta che medio tempore l abbia provveduto il pagamento di € 8.500,00= P_
con un residuo debito di € 3.951,70=.
Non esistono infine motivi per dichiarare l'offensività delle espressioni utilizzate dal legale dell' nei confronti della controparte e di cui P_
l'avv. di ha richiesto l'espunzione, risutando Parte_1 Parte_1
compatibili con l'espletamento del diritto di difesa.
In conclusione, in forza delle argomentazioni esposte in relazione ai vari procedimenti celebrati va condannato al pagamento a P_
favore dell'avv. di dei seguenti importi per le Parte_1 Parte_1
40 prestazioni professionali effettuate dal legale:
1) 1' processo tributario: Comm. Trib. Prov. SV, R.G.R. 318.2018, Imm.re
Ranzi 2012: € 18.702,00=;
2) 2' processo tributario: Comm. Trib. Prov. SV, R.G.R. 565/2018, sanzioni
RW 2006: € 8.895,00=;
3) 1' procedimento amministrativo tributario: deduzioni difensive sanzioni
RW 2007-2011: non è dovuto compenso;
4) 3' processo tributario: Comm. Trib. Prov. SV, R.G.R. 128/2020, sanzioni
RW 2007-2011: € 11.065,00=;
5) 2' procedimento amministrativo tributario: risposta inviti al contraddittorio Irpef 2009-2014: non è dovuto compenso;
6) 4' processo tributario: CTP SV, R.G.R. 106/2019, Irpef 2009 (pennetta
USB): € 30.093,00=;
7) 5' processo tributario: CTP SV, R.G.R. 107/2019, Irpef 2010 (pennetta
USB): € 23.147,00=;
8) 6' processo tributario: CTP SV, R.G.R. 109/2019, Irpef 2011 (pennetta
USB) € 23.147,00=;
9) 7' processo tributario: CTP SV, R.G.R. 108/2019, Irpef 2012 (pennetta
USB): € 23.147,00=;
10) 8' processo tributario: CTP SV, R.G.R. 111/2019, Irpef 2013 (pennetta
USB): € 17.805,00=;
11) 9' processo tributario: CTP SV, R.G.R. 110/2019, Irpef 2014 (pennetta
USB): € 17.805,00=;
41 12) 1' attività stragiudiziale: gestione pignoramento NC d'BA 2019: €
4.960,00=;
13) 1' processo civile: Trib. SV, R.G.E. 209/2021-1, pp3 € Parte_4
7.425,00=;
14) 2' processo civile: Trib. SV, R.G.N. 2091/2021, pp3 2020: € Pt_4
12.678,00=;
15) 10' processo tributario: CTR Liguria, R.G.A. 1054/2020, Irpef 2009
(pennetta USB): € 18.794,00=;
16) 11' processo tributario: CTR Liguria, R.G.A. 1053/2020, Irpef 2010
(pennetta USB): € 14.452,00=;
17) 12' processo tributario: CTR Liguria, R.G.A. 1055/2020, Irpef 2011
(pennetta USB): € 14.452,00=;
18) 3' procedimento amministrativo tributario: invito al contraddittorio
Immobiliare Ranzi 2015: € 3.816,00=;
19) 13' processo tributario: CTR Liguria, R.G.A. 309/2022, Irpef 2012
(pennetta USB): € 14.452,00=;
20) 14' processo tributario: CTR. Liguria, R.G.A. 307/2022, Irpef 2013
(pennetta USB): € 10.620,00=;
21) 15' processo tributario: CTR Liguria, R.G.A. 308/2022, Irpef 2014
(pennetta USB): € 10.620,00=;
22) 16' processo tributario: CTP SV, R.G.R. 179/2021, Irpef 2015
(pennetta USB): € 17.805,00=;
23) 17' processo tributario: CTP SV, R.G.R. 177/2021, abuso del diritto
2015 (Immobiliare Ranzi): € 18.702,00=;
42 24) 18' processo tributario: CTR Liguria, R.G.A. 99/2021, sanzioni RW
2006-2011: € 6.981,50=;
25) 4' procedimento amministrativo tributario: deduzioni difensive su sanzioni RW 2012-2016: € 6,164,00=;
26) 5' procedimento amministrativo tributario: autotutela su sanzioni RW
2012-2016: € 9.246,00=; non è dovuto compenso;
27) 3', 4' e 5' processo civile: Trib. SV, prima R.G. n. 436-437-438/2021, poi R.G. n. 3209-3210-3211/2021, sanzioni antiriciclaggio;
€ 13.176,00=;
28) 19' processo tributario: Corte di Giustizia Tributaria di 2' grado della
Liguria, R.G.A. 282/2022, Immobiliare Ranzi 2012: € 21.851,00=;
29) 20' processo tributario: Corte di Giustizia Tributaria di 2' grado della
Liguria, R.G.A. 914/2022, Immobiliare Ranzi 2015: € 12.920,50=;
30) 21' processo tributario: Corte di Giustizia Tributaria di 2' grado della
Liguria, R.G.A. 28/2023, abuso del diritto 2015: € 15.177,50=;
31) 22' processo tributario: Corte di Giustizia Tributaria di 1' grado di
Savona, R.G.R. 34/2023, abuso del diritto 2016: € 8.965,50=;
32) 2' attività stragiudiziale: gestione pignoramenti del 2022: €
14.940,00=;
33) 1' e 2' procedimento penale-tributario: prima Tribunale di Genova, con
R.G.N.R. 8566/2015/21, poi Tribunale di Savona con R.G.N.R.
2214/2021/21: non è dovuto compenso
34) 3' attività stragiudiziale: mediazione con la sorella Parte_2
per il pagamento dell'importo dovuto per perfezionare l'ultima serie di conciliazioni: non è dovuto compenso.
43 Il compenso dovuto per le prestazioni professionali eseguite ammonta quindi a complessivi € 419.392,50= e poiché a tale somma va poi detratto l'importo di € 25.000,00=, pacificamente già versato a titolo di acconto dall' al legale, il dovuto è pari a residui € 394.392,50=, su cui P_
dovranno poi essere computati spese generali 15%, C.P.A. ed I.V.A ed interessi moratori decorrenti dalla data della messa in mora (13.2.2024) fino al saldo effettivo.
Da ultimo non è stato contestato il fatto che il legale abbia anticipato all' esborsi per le vertenze per complessivi € 11.951,70= e che P_
l' in corso di causa (in data 22.5.2024) abbia provveduto al P_
pagamento della minore somma di € 8.500,00= con un residuo credito del legale pari a € 3.951.70= oltre interessi moratori decorrenti dalla data della messa in mora 13.2.2024 fino al saldo, oltre agli interessi moratori sulla somma di € 8.500,00= maturati per il periodo dal 13.2.2024 al
22.5.2024.
Non sussistono i presupposti per ordinare la cancellazione ai sensi dell'art. 89, comma 2, C.P.C. di espressioni utilizzate dal legale dell' nei suoi P_
atti difensivi di cui il ricorrente si è doluto essendo esse riconducibili all'esercizio di difesa.
Le spese processuali, tenuto conto dell'esistenza di un rilevante residuo credito dell'avv. anche se di gran lunga inferiore Parte_1
rispetto alla pretesa azionata, seguono la soccombenza e vanno accollate al convenuto e vanno liquidate in applicazione del D.M. n. P_
147.2022, tenuto conto del valore effettivo della vertenza, in base allo scaglione tra € 260.000,00= e € 520.000,00= (in tal senso ex pluribus
Cass. n. 18507.2018; Cass. n. 7224.2023; Cass. n. 28885.2023), valori massimi di tabella stante la complessità delle questioni trattate per le fasi
44 di studio e di introduzione e medi di tabella per le fasi di istruzione e di decisione (nessuna specifica attività istruttoria espletata e richiama nelle memorie conclusive delle argomentazioni già in precedenza esposte).
Sentenza esecutiva ex lege.
P. Q. M.
ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente decidendo,
CONDANNA
al pagamento a favore di avv. di P_ Parte_1
del residuo importo complessivo di € 394.392,50=, per Parte_1
compensi per le attività professionali svolte, oltre spese generali 15% su detta somma, C.P.A. ed I.V.A ed interessi moratori sulla somma complessivamente dovuta decorrenti dal 13.2.2024 fino al saldo effettivo;
CONDANNA
al pagamento a favore di avv. di P_ Parte_1
del residuo importo di € 3.951.70= per spese anticipate, Parte_1
oltre interessi moratori decorrenti dalla data 13.2.2024 fino al saldo, oltre agli interessi moratori sulla somma di € 8.500,00= maturati per il periodo dal 13.2.2024 al 22.5.2024;
CONDANNA al pagamento a favore di avv. di P_ Parte_1
delle spese di lite, che liquida in € 1.713,00= per esborsi e Parte_1
€ 25.398,00= per compensi, oltre spese generali 15% sui compensi, oltre I.V.A. e C.P.A.
Sentenza esecutiva.
45 Così deciso in Savona, oggi 7.3.2025
IL GIUDICE
Dott. LUIGI ACQUARONE
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