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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/07/2025, n. 1568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1568 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
- Dr. MA IE Presidente
- Dr. NA BA Giudice rel.
- Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2303/2025, introdotta da
TRA
16/11/1962), con il patrocinio dell'avv. LEONE Parte_1
FILIPPO CARLO;
E
(ON (CB), 02/04/1966), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
AL ER;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege- OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in in data Pt_1
06.06.1992 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 1992 atto n. 00356 Parte 2 Serie A06), e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
“
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. I coniugi rinunciano a qualsiasi forma di mantenimento futuro.
3. La casa coniugale, bene comune, viene temporaneamente assegnata alla moglie sig.ra
. Controparte_1
4. I coniugi, di comune accordo, venderanno la casa familiare (in proprietà indivisa tra loro) sita in Comune di Via Gregorio XIII n. 20 int. 7, identificato al N.C.E.U. del Pt_1 medesimo Comune alla partita 424159, foglio 358, particella 230, sub. 10, nonché il posto auto scoperto sito sempre nel medesimo Comune e medesima via, identificato al
N.C.E.U. del medesimo Comune alla partita 424159, foglio 358, particella 255, sub.
1. Il ricavato della vendita sarà così regolato: la somma necessaria per estinguere il mutuo in essere e gravante sull'abitazione; la restante parte verrà riconosciuta interamente a favore della sig.ra a titolo di versamento una tantum e anche quale CP_1 riconoscimento del danno patrimoniale e morale, un quantum quindi da cedere a favore della moglie, che accetta a totale tacitazione di ogni maggior pretesa economica, rinunciando così a proporre qualsivoglia azione, di qualsiasi natura, nei confronti del sig. Parte_1 5. Il sig. si impegna sin d'ora a mantenere un atteggiamento consono e conforme Pt_1 nel rispetto della persona della sig.ra e della figlia ”. CP_1 Per_1 Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione. Visti gli artt. 473 bis.47 e 51 c.p.c., ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1 Parte_1
16/11/1962) e (ON (CB), 02/04/1966), che hanno Controparte_1 contratto matrimonio in in data 06.06.1992 (trascritto nei registri degli atti di Pt_1 matrimonio del predetto Comune anno 1992 atto n. 00356 Parte 2 Serie A06), alle condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Roma, 02/07/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
NA BA MA IE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
- Dr. MA IE Presidente
- Dr. NA BA Giudice rel.
- Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2303/2025, introdotta da
TRA
16/11/1962), con il patrocinio dell'avv. LEONE Parte_1
FILIPPO CARLO;
E
(ON (CB), 02/04/1966), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
AL ER;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege- OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in in data Pt_1
06.06.1992 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 1992 atto n. 00356 Parte 2 Serie A06), e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
“
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. I coniugi rinunciano a qualsiasi forma di mantenimento futuro.
3. La casa coniugale, bene comune, viene temporaneamente assegnata alla moglie sig.ra
. Controparte_1
4. I coniugi, di comune accordo, venderanno la casa familiare (in proprietà indivisa tra loro) sita in Comune di Via Gregorio XIII n. 20 int. 7, identificato al N.C.E.U. del Pt_1 medesimo Comune alla partita 424159, foglio 358, particella 230, sub. 10, nonché il posto auto scoperto sito sempre nel medesimo Comune e medesima via, identificato al
N.C.E.U. del medesimo Comune alla partita 424159, foglio 358, particella 255, sub.
1. Il ricavato della vendita sarà così regolato: la somma necessaria per estinguere il mutuo in essere e gravante sull'abitazione; la restante parte verrà riconosciuta interamente a favore della sig.ra a titolo di versamento una tantum e anche quale CP_1 riconoscimento del danno patrimoniale e morale, un quantum quindi da cedere a favore della moglie, che accetta a totale tacitazione di ogni maggior pretesa economica, rinunciando così a proporre qualsivoglia azione, di qualsiasi natura, nei confronti del sig. Parte_1 5. Il sig. si impegna sin d'ora a mantenere un atteggiamento consono e conforme Pt_1 nel rispetto della persona della sig.ra e della figlia ”. CP_1 Per_1 Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione. Visti gli artt. 473 bis.47 e 51 c.p.c., ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1 Parte_1
16/11/1962) e (ON (CB), 02/04/1966), che hanno Controparte_1 contratto matrimonio in in data 06.06.1992 (trascritto nei registri degli atti di Pt_1 matrimonio del predetto Comune anno 1992 atto n. 00356 Parte 2 Serie A06), alle condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Roma, 02/07/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
NA BA MA IE