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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 28/03/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
II SEZIONE CIVILE così composto: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Germana Maffei Giudice dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice relatore ed est. riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3430 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, (CF , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Eugenio Bisceglia;
ricorrente
E
, (CF ), nato a [...] il [...], rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'avv. Mafalda Manuela Carino;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ricorrente, premesso di aver intrattenuto una relazione more uxorio con CP_1
successivamente interrotta, che dalla predetta unione era nata (il 30.07.23), chiedeva Per_1 disporsi l'affidamento condiviso della figlia minore, il collocamento presso di sé, oltre alla regolamentazione in via d'urgenza ai sensi dell'art. 473-bis.15 c.p.c. del diritto di visita con il padre nei termini di cui al ricorso escludendo il pernottamento in ragione della tenera età di e un Per_1
contributo al mantenimento nella misura indicata.
Parte resistente, nel costituirsi in giudizio, aderiva alla domanda di affido condiviso e di collocamento della minore presso la madre, opponendosi ai provvedimenti indifferibili quanto all'esclusione del pernotto, in mancanza di prova in ordine ad un pregiudizio imminente e irreparabile per la minore, chiedendo disporsi la regolamentazione del diritto di visita nei termini indicati, nonché un contributo al mantenimento di minore importo rispetto a quello richiesto.
All'udienza del 7.1.2025 il Tribunale adottava i provvedimenti provvisori e urgenti in conformità all'accordo raggiunto dalle parti.
All'udienza del 14.3.2025 le parti, comparse personalmente, davano atto di essersi riconciliate e di aver ripreso regolarmente la convivenza, pertanto, la causa veniva riservata in decisione sulle conclusioni rassegnate a verbale.
************************
Il Collegio, preso atto di quanto dichiarato dalle parti e rappresentato al verbale d'udienza del
14.3.2025, in cui le stesse davano atto di essersi riconciliate e chiedevano pronunciarsi la declaratoria di cessazione della materia del contendere, deve disporsi in conformità.
Spese compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Cosenza, 26/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Antonio Giovanni Provazza Dott. Andrea Palma
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
II SEZIONE CIVILE così composto: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Germana Maffei Giudice dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice relatore ed est. riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3430 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, (CF , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Eugenio Bisceglia;
ricorrente
E
, (CF ), nato a [...] il [...], rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'avv. Mafalda Manuela Carino;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ricorrente, premesso di aver intrattenuto una relazione more uxorio con CP_1
successivamente interrotta, che dalla predetta unione era nata (il 30.07.23), chiedeva Per_1 disporsi l'affidamento condiviso della figlia minore, il collocamento presso di sé, oltre alla regolamentazione in via d'urgenza ai sensi dell'art. 473-bis.15 c.p.c. del diritto di visita con il padre nei termini di cui al ricorso escludendo il pernottamento in ragione della tenera età di e un Per_1
contributo al mantenimento nella misura indicata.
Parte resistente, nel costituirsi in giudizio, aderiva alla domanda di affido condiviso e di collocamento della minore presso la madre, opponendosi ai provvedimenti indifferibili quanto all'esclusione del pernotto, in mancanza di prova in ordine ad un pregiudizio imminente e irreparabile per la minore, chiedendo disporsi la regolamentazione del diritto di visita nei termini indicati, nonché un contributo al mantenimento di minore importo rispetto a quello richiesto.
All'udienza del 7.1.2025 il Tribunale adottava i provvedimenti provvisori e urgenti in conformità all'accordo raggiunto dalle parti.
All'udienza del 14.3.2025 le parti, comparse personalmente, davano atto di essersi riconciliate e di aver ripreso regolarmente la convivenza, pertanto, la causa veniva riservata in decisione sulle conclusioni rassegnate a verbale.
************************
Il Collegio, preso atto di quanto dichiarato dalle parti e rappresentato al verbale d'udienza del
14.3.2025, in cui le stesse davano atto di essersi riconciliate e chiedevano pronunciarsi la declaratoria di cessazione della materia del contendere, deve disporsi in conformità.
Spese compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Cosenza, 26/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Antonio Giovanni Provazza Dott. Andrea Palma