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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/06/2025, n. 4527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4527 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19750/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 19750/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 4 giugno 2025 innanzi al dott. Paola Barbara Folci, sono comparsi:
Per l'avv. SULPIZI ERIKA e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Cecchin Parte_1
Tognola Massimiliano
Per l'avv. PANARESE ANTONIO Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli depositati telematicamente
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Paola Barbara Folci
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Barbara Folci ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19750/2023 promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. SULPIZI ERIKA Parte_1 C.F._1
e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA THAULERO 1 ROSETO DEGLI ABRUZZI presso il difensore avv. SULPIZI ERIKA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
PANARESE ANTONIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO VENEZIA, 12 20121
presso il difensore avv. PANARESE ANTONIO CP_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda domande, eccezioni e richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso che la modificazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c., ad opera della legge 69/2009, esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione della causa.
xxx pagina 2 di 5 L'attore ha impugnato la delibera adottata dall'assemblea del in data Controparte_2
15 dicembre 2022, con riferimento ai punti 3 e 4 dell'ordine del giorno, deducendone la nullità o l'annullabilità.
In particolare:
• Al punto 3, l'assemblea ha approvato il consuntivo dei lavori di rifacimento delle facciate, realizzati nel contesto dell'incentivo fiscale c.d. “Bonus Facciate 90%”. L'attore ha lamentato la mancata consegna della documentazione tecnica inerente ai lavori e ha sostenuto che tale omissione avrebbe impedito ai condomini, e in particolare a sé medesimo, una valutazione consapevole e informata in sede deliberativa.
• Al punto 4, l'assemblea ha approvato il consuntivo e la ripartizione delle spese relative ai lavori di rifacimento dei pluviali condominiali. L'attore ha contestato la delibera affermando che la ripartizione delle spese adottata dall'amministratore – basata sul criterio millesimale di cui all'art. 1123 c.c. – fosse erronea. Secondo la prospettazione attorea, trattandosi di pluviali afferenti a lastrici solari di uso esclusivo, si sarebbe dovuto applicare l'art. 1126 c.c., con ripartizione delle spese nella misura di 1/3 al titolare del diritto esclusivo e 2/3 ai condomini sottostanti.
L'attore ha quindi chiesto al Tribunale di accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità della delibera nei suddetti punti, ritenendo che la stessa violi norme inderogabili del codice civile e sia stata adottata in assenza di adeguata informazione.
Tali doglianze non risultano fondate, per le ragioni che si esporranno ai successivi punti.
L'attore contesta l'applicazione del criterio legale di ripartizione ex art. 1123 c.c., ritenendo che la spesa per i pluviali andasse ripartita secondo il diverso criterio previsto dall'art. 1126 c.c., trattandosi –
a suo dire – di elementi funzionali a lastrici solari ad uso esclusivo.
La doglianza è infondata.
Come affermato da consolidata giurisprudenza (cfr. Cass. civ., sez. II, sent. n. 27154/2014), le gronde,
i doccioni e i canali di scarico delle acque meteoriche costituiscono beni comuni ex art. 1117 c.c., anche quando convoglino le acque piovane provenienti da terrazzi o lastrici solari in uso esclusivo. Tali impianti assolvono infatti a una funzione necessaria all'uso comune, essendo parte integrante del sistema di smaltimento delle acque dell'edificio nel suo complesso.
pagina 3 di 5 La proprietà esclusiva o l'uso esclusivo del lastrico non incide sulla natura condominiale dei pluviali, né legittima l'applicazione analogica dell'art. 1126 c.c., che si riferisce alle sole spese di riparazione del lastrico in sé, non di impianti autonomi di scarico.
Pertanto, la delibera che ha confermato il riparto delle spese sulla base dell'art. 1123 c.c. risulta pienamente conforme alla legge e immune da vizi.
Inoltre, nel caso di specie risulta documentalmente provato che la ripartizione delle spese per il rifacimento dei pluviali è stata già deliberata in via preventiva con delibera del 16.11.2021, mai impugnata dall'attore e dunque divenuta definitiva. La delibera oggetto di odierna impugnazione si è limitata a dare esecuzione a quanto già deciso, approvando il relativo consuntivo.
Ne consegue che, anche sotto il profilo procedurale, l'impugnazione è tardiva e inammissibile, in quanto volta a contestare ex post una decisione assembleare non più opponibile.
Sull'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.)
In ogni caso, l'attore non ha dimostrato un concreto e apprezzabile pregiudizio patrimoniale derivante dalla delibera impugnata. È principio consolidato (v. Cass. civ. n. 24961/2020) che non è ammissibile un'impugnazione fondata su un interesse astratto alla legalità della gestione condominiale, occorrendo invece la prova di un danno concreto, attuale e specificamente riferibile alla propria posizione patrimoniale. Detta prova non è stata offerta.
Sull'asserita mancata consegna della documentazione
Anche questa censura è priva di fondamento. Risulta in atti – e non specificamente contestato – che l'amministratore abbia trasmesso all'attore tutta la documentazione richiesta, sia prima che dopo l'assemblea (cfr. documenti 10, 26 e 27 del , circostanza peraltro confermata dallo stesso CP_1
attore in comunicazioni agli atti.
Alla luce della soccombenza, le spese del giudizio vanno poste a carico dell'attore, in favore del e si liquidano come da dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa civile RG 19750/2023 ogni altra istanza disattesa così provvede:
1. Rigetta l'impugnazione proposta da avverso la delibera assembleare del Parte_1
del 15 dicembre 2022; Controparte_2
pagina 4 di 5 2. Condanna l'attore al pagamento delle spese di lite e di mediazione che liquida in euro 30,00 per spese ed € 4.500,00 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, CPA e IVA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 4 giugno 2025
Il Giudice dott. Paola Barbara Folci
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 19750/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 4 giugno 2025 innanzi al dott. Paola Barbara Folci, sono comparsi:
Per l'avv. SULPIZI ERIKA e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Cecchin Parte_1
Tognola Massimiliano
Per l'avv. PANARESE ANTONIO Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli depositati telematicamente
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Paola Barbara Folci
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Barbara Folci ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19750/2023 promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. SULPIZI ERIKA Parte_1 C.F._1
e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA THAULERO 1 ROSETO DEGLI ABRUZZI presso il difensore avv. SULPIZI ERIKA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
PANARESE ANTONIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO VENEZIA, 12 20121
presso il difensore avv. PANARESE ANTONIO CP_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda domande, eccezioni e richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso che la modificazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c., ad opera della legge 69/2009, esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione della causa.
xxx pagina 2 di 5 L'attore ha impugnato la delibera adottata dall'assemblea del in data Controparte_2
15 dicembre 2022, con riferimento ai punti 3 e 4 dell'ordine del giorno, deducendone la nullità o l'annullabilità.
In particolare:
• Al punto 3, l'assemblea ha approvato il consuntivo dei lavori di rifacimento delle facciate, realizzati nel contesto dell'incentivo fiscale c.d. “Bonus Facciate 90%”. L'attore ha lamentato la mancata consegna della documentazione tecnica inerente ai lavori e ha sostenuto che tale omissione avrebbe impedito ai condomini, e in particolare a sé medesimo, una valutazione consapevole e informata in sede deliberativa.
• Al punto 4, l'assemblea ha approvato il consuntivo e la ripartizione delle spese relative ai lavori di rifacimento dei pluviali condominiali. L'attore ha contestato la delibera affermando che la ripartizione delle spese adottata dall'amministratore – basata sul criterio millesimale di cui all'art. 1123 c.c. – fosse erronea. Secondo la prospettazione attorea, trattandosi di pluviali afferenti a lastrici solari di uso esclusivo, si sarebbe dovuto applicare l'art. 1126 c.c., con ripartizione delle spese nella misura di 1/3 al titolare del diritto esclusivo e 2/3 ai condomini sottostanti.
L'attore ha quindi chiesto al Tribunale di accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità della delibera nei suddetti punti, ritenendo che la stessa violi norme inderogabili del codice civile e sia stata adottata in assenza di adeguata informazione.
Tali doglianze non risultano fondate, per le ragioni che si esporranno ai successivi punti.
L'attore contesta l'applicazione del criterio legale di ripartizione ex art. 1123 c.c., ritenendo che la spesa per i pluviali andasse ripartita secondo il diverso criterio previsto dall'art. 1126 c.c., trattandosi –
a suo dire – di elementi funzionali a lastrici solari ad uso esclusivo.
La doglianza è infondata.
Come affermato da consolidata giurisprudenza (cfr. Cass. civ., sez. II, sent. n. 27154/2014), le gronde,
i doccioni e i canali di scarico delle acque meteoriche costituiscono beni comuni ex art. 1117 c.c., anche quando convoglino le acque piovane provenienti da terrazzi o lastrici solari in uso esclusivo. Tali impianti assolvono infatti a una funzione necessaria all'uso comune, essendo parte integrante del sistema di smaltimento delle acque dell'edificio nel suo complesso.
pagina 3 di 5 La proprietà esclusiva o l'uso esclusivo del lastrico non incide sulla natura condominiale dei pluviali, né legittima l'applicazione analogica dell'art. 1126 c.c., che si riferisce alle sole spese di riparazione del lastrico in sé, non di impianti autonomi di scarico.
Pertanto, la delibera che ha confermato il riparto delle spese sulla base dell'art. 1123 c.c. risulta pienamente conforme alla legge e immune da vizi.
Inoltre, nel caso di specie risulta documentalmente provato che la ripartizione delle spese per il rifacimento dei pluviali è stata già deliberata in via preventiva con delibera del 16.11.2021, mai impugnata dall'attore e dunque divenuta definitiva. La delibera oggetto di odierna impugnazione si è limitata a dare esecuzione a quanto già deciso, approvando il relativo consuntivo.
Ne consegue che, anche sotto il profilo procedurale, l'impugnazione è tardiva e inammissibile, in quanto volta a contestare ex post una decisione assembleare non più opponibile.
Sull'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.)
In ogni caso, l'attore non ha dimostrato un concreto e apprezzabile pregiudizio patrimoniale derivante dalla delibera impugnata. È principio consolidato (v. Cass. civ. n. 24961/2020) che non è ammissibile un'impugnazione fondata su un interesse astratto alla legalità della gestione condominiale, occorrendo invece la prova di un danno concreto, attuale e specificamente riferibile alla propria posizione patrimoniale. Detta prova non è stata offerta.
Sull'asserita mancata consegna della documentazione
Anche questa censura è priva di fondamento. Risulta in atti – e non specificamente contestato – che l'amministratore abbia trasmesso all'attore tutta la documentazione richiesta, sia prima che dopo l'assemblea (cfr. documenti 10, 26 e 27 del , circostanza peraltro confermata dallo stesso CP_1
attore in comunicazioni agli atti.
Alla luce della soccombenza, le spese del giudizio vanno poste a carico dell'attore, in favore del e si liquidano come da dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa civile RG 19750/2023 ogni altra istanza disattesa così provvede:
1. Rigetta l'impugnazione proposta da avverso la delibera assembleare del Parte_1
del 15 dicembre 2022; Controparte_2
pagina 4 di 5 2. Condanna l'attore al pagamento delle spese di lite e di mediazione che liquida in euro 30,00 per spese ed € 4.500,00 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, CPA e IVA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 4 giugno 2025
Il Giudice dott. Paola Barbara Folci
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