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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 19/02/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa
Licia Tomay ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2767/23 R.G.
Tra
, , difesi da se Parte_1 Parte_2 stessi ed elett.te dom.ti in Lavello presso lo studio legale del secondo.
Attori
e
, elett.te dom.ta in Melfi presso lo studio Controparte_1 dell'avv. Alessandra Perillo, che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Convenuta
Oggetto: compenso di avvocato ex art. 14 d. lgs. 150/2011.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 09.10.2024, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione notificato il 19.07.2023 gli avvocati
[...]
e hanno chiesto: “accertare e Parte_1 Parte_2 dichiarare la legittimazione passiva della sig.ra Controparte_1 per l'attività professionale svolta in suo favore nel giudizio di separazione n.874/2016 R.G.; • per l'effetto condannare la sig.ra
al pagamento della somma di Euro 12.214,52, Controparte_1 secondo le tariffe professionali, oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo o alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
• assegnare all'uopo le somme già pignorate e accantonate nella procedura esecutiva presso terzi n. 432/2021
R.G.Es.; • condannare la sig.ra alle spese di Controparte_1 lite, oltre IVA e CPA e spese generali come per legge”.
Hanno dedotto di aver difeso la convenuta nel procedimento di separazione personale sopra menzionato, definito con sentenza di questo Tribunale n. 888/2018 del 25.10.2018, con la quale è stata dichiarata la separazione dei coniugi, con addebito al marito e condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese processuali, con distrazione in favore degli avvocati e per Pt_1 Parte_2 dichiarato anticipo;
- che all'esito della pronuncia la cliente ha dichiarato di voler provvedere al pagamento delle competenze in favore dei propri difensori e ha versato due acconti, uno fatturato dall'avvocato per € 1.000,06, l'altro fatturato Pt_1 dall'avvocato per € 501,18; - che, in mancanza di Parte_2 ulteriori pagamenti, essi attori hanno notificato alla cliente atto di precetto e successivo atto di pignoramento presso terzi, ma l'esecuzione è stata dichiarata improcedibile per difetto di legittimazione passiva dell'esecutata, in mancanza di titolo esecutivo nei suoi confronti;
- che l'opposizione proposta da essi attori avverso il suddetto provvedimento del G.E. è stata dichiarata inammissibile;
- che, nonostante le valutazioni del
Tribunale in sede di regolamento delle spese del procedimento a quo, il giudizio di separazione è stato complesso, caratterizzato da corposa attività istruttoria nonché da attività stragiudiziale penale e dall'impegno dei difensori per arginare minacce e comportamenti violenti del convenuto nei confronti della coniuge e della figlia minore.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita , la Controparte_1 quale ha preliminarmente eccepito l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita.
Nel merito ha contestato la domanda e ne ha chiesto il rigetto deducendo: - l'esistenza di un accordo tra essa cliente e i difensori per il pagamento delle spese come liquidate nella sentenza di separazione;
- l'illegittimità dell'azione esecutiva esperita dai due legali nei suoi confronti;
- l'infondatezza della domanda di assegnazione delle somme pignorate in quella procedura, che peraltro sono state svincolate dal pignoramento e restituite all'avente diritto.
Ha rappresentato di aver subito, a causa della condotta degli attori, un danno patrimoniale per le spese sostenute per la difesa nella procedura esecutiva e per la terapia psicologica cui ha dovuto fare ricorso;
di avere subito infatti anche il danno biologico consistente in un disturbo d'ansia generalizzata, caratterizzato dalla presenza di attacchi di panico e calo del tono dell'umore, per cui nel mese di agosto 2022 ha dovuto iniziare un percorso psicoterapeutico, oltre al danno all'immagine derivante dal pignoramento presso terzi notificato dagli attori al titolare del supermercato in cui ella svolge mansioni di direttrice.
Ha proposto domanda riconvenzionale di condanna degli attori al risarcimento del danno, quantificato in complessivi € 12.748,80, di cui € 2.748,80 a titolo di danno patrimoniale per spese legali e spese mediche ed € 10.000,00 a titolo di danno biologico per lesione all'integrità psichica e di danno morale e all'immagine, ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. Disposto il mutamento del rito, acquisita la documentazione prodotta, all'udienza del 09.10.2024, sostituita con il deposito di note scritte, le parti hanno concluso riportandosi alle rispettive domande eccezioni e deduzioni e la causa è stata riservata in decisione.
La domanda è procedibile.
A norma dell'art. 3 comma 1 d.l. 132/2014, convertito in legge
162/2014, la condizione di procedibilità ivi prevista “non si applica alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori” e la presente controversia riguarda, appunto, obbligazioni derivanti da contratto tra professionista e consumatore.
Secondo l'art. 14 del d. lgs. 150/2011, come modificato dal d. lgs. 149/2022, “le controversie previste dall'articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, e l'opposizione proposta a norma dell'articolo 645 del codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo”. Va poi richiamato l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui qualora, nell'ambito della controversia di cui all'art. 28 della l. n. 794 del 1942, il convenuto ampli l'oggetto del giudizio con la proposizione di una domanda (riconvenzionale, di compensazione o di accertamento pregiudiziale) non esorbitante dalla competenza del giudice adito ai sensi dell'art. 14 d.lgs. cit., la trattazione di quest'ultima dovrà avvenire, ove si presti ad un'istruttoria sommaria, con il rito semplificato (congiuntamente a quella proposta dal professionista) e, in caso contrario, con il rito ordinario a cognizione piena, previa separazione delle domande…” (Cass. sez. un. 4485/2018). Nella specie, la domanda riconvenzionale della convenuta può essere decisa in questa sede, poiché non necessita, come si dirà, di istruttoria orale o di accertamenti di natura tecnica.
Tanto premesso, deve essere esaminata la domanda principale.
Essa è fondata e va accolta, per quanto di ragione.
Non è controverso tra le parti il principio per cui “in virtù del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa, ex art. 93 c.p.c., si instaura, fra costui e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di prestazione
d'opera professionale fra il cliente vittorioso ed il suo procuratore, sicché rimane integra la facoltà di quest'ultimo di rivolgersi al cliente, oltre che per la parte del credito professionale che ecceda la somma liquidata dal giudice che gli sia stata corrisposta dalla parte soccombente, anche per l'intera somma dovutagli, per competenze professionali e spese, nonostante la distrazione disposta” (Cass. 14082/2021).
Sono inoltre pacifici tra le parti, e possono pertanto ritenersi dimostrati: l'esistenza del contratto di patrocinio;
lo svolgimento dell'incarico professionale;
le fasi processuali attraverso le quali si è articolata l'attività difensiva;
il pagamento da parte della cliente degli acconti specificati in citazione.
La convenuta ha invece contestato l'importo del compenso richiesto dalla controparte, avendo eccepito l'intervenuta pattuizione del compenso nella misura liquidata dalla sentenza che ha definito il processo a quo.
L'eccezione è rimasta sfornita di prova, ove si consideri che “ai sensi dell'art. 2233 c.c., come modificato dall'art. 2, d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2006, l'accordo di determinazione del compenso professionale tra avvocato e cliente deve rivestire la forma scritta "ad substantiam" a pena di nullità, senza che rilevi la disciplina introdotta dall'art. 13, comma 2, l. n. 247 del 2012, che, nell'innovare il solo profilo del momento della stipula del negozio individuato, di regola, nella data del conferimento dell'incarico, ha lasciato invariato quello sul requisito di forma, con la conseguenza che, da un lato, l'accordo, quando non trasfuso in un unico documento sottoscritto da entrambe le parti, si intende formato quando la proposta, redatta in forma solenne, sia seguita dall'accettazione nella medesima forma e, dall'altro, che la scrittura non può essere sostituita con mezzi probatori diversi e la prova per presunzioni semplici, al pari della testimonianza, sono ammissibili nei soli casi di perdita incolpevole del documento ex artt. 2724 e 2725 c.c.” (Cass. 717/2023).
Nella specie, non è stato prodotto alcun accordo scritto, né proposta ed accettazione redatte per iscritto ed aventi ad oggetto la medesima somma (ad esempio, la notifica di una parcella e l'espressa accettazione della stessa da parte dell'obbligata), mentre non è stata neppure dedotta la perdita incolpevole del documento contenente l'accordo sul compenso.
È appena il caso di evidenziare che il precetto notificato dai legali alla cliente non può considerarsi proposta di accordo sul compenso, essendo atto prodromico all'esecuzione della condanna alle spese processuali, come liquidate nella sentenza di separazione.
Per le ragioni esposte l'eccezione è rigettata e va richiamato ed applicato il principio per cui “Qualora l'avvocato, dopo avere presentato al proprio cliente una parcella per il pagamento dei compensi ad esso spettanti, redatta in conformità ai minimi tabellari, successivamente richieda, per le stesse attività, un pagamento maggiore sulla base di una nuova parcella, il giudice di merito, richiesto della liquidazione, ben può valutare, salva
l'ipotesi in cui la prima parcella abbia carattere vincolante in quanto conforme ad un pregresso accordo o espressamente accettata dal cliente, se esistono elementi - discrezionalmente apprezzabili - che facciano ritenere giustificata e legittima la maggiore richiesta, fermo restando il necessario apprezzamento di congruità degli onorari richiesti sulla base ed in funzione dei parametri previsti dalla tariffa professionale, il quale, se adeguatamente motivato, non è sindacabile in sede di legittimità”
(Cass. 2575/2018).
Quanto alla determinazione del compenso, a giudizio del
Tribunale esso va quantificato nella misura liquidata dalla sentenza che ha definito il procedimento a quo.
Ciò non solo e non tanto perché gli attori hanno omesso di adempiere al proprio onere probatorio mediante la produzione dei relativi atti processuali - onde dimostrare che si sia trattato di un procedimento più complesso di quanto ritenuto in sentenza
-, ma soprattutto perché in sede di regolamento delle spese del procedimento di separazione il Tribunale, all'esito della compiuta delibazione degli atti di causa, ha dato atto dell'assenza di particolari questioni in fatto o in diritto.
Va inoltre tenuto conto della natura contumaciale della causa, nella quale il coniuge resistente, non costituendosi in giudizio, non ha contrastato l'attività assertiva e probatoria della difesa di parte ricorrente.
Per le ragioni esposte, il compenso spettante ai difensori deve essere quantificato in € 3.972,00 oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Tenuto conto degli acconti pacificamente ricevuti e della differenza chiesta in precetto dai due legali e confermata dalla cliente (v. atto di precetto e pec del 05.06.2023, entrambi in produzione ), la convenuta va condannata al pagamento CP_1 in favore degli attori della somma residua di complessivi €
3.925,92, già comprensiva di rimborso spese generali, iva e cpa, di cui € 1.529,20 in favore dell'avv. ed € 2.396,32 in Pt_1 favore dell'avv. , oltre gli interessi legali dalla domanda Parte_2 al soddisfo.
La domanda riconvenzionale di risarcimento del danno non può trovare accoglimento
Quanto al danno patrimoniale consistente nelle spese sostenute per la costituzione nell'opposizione agli atti esecutivi proposta dagli odierni attori, risulta dagli atti che l'odierna convenuta si è costituita con comparsa del 29.05.2022, allorché il G.E. aveva già dichiarato l'improcedibilità dell'esecuzione per il plateale difetto di legittimazione passiva della , attesa l'inesistenza CP_1 di un titolo esecutivo nei suoi confronti, ed aveva ordinato lo svincolo delle somme pignorate e la loro restituzione alla debitrice esecutata (v. ordinanza del 30.02.2022, in produzione convenuta).
Oltretutto, la costituzione è avvenuta nonostante l'inesistenza della notifica del ricorso in opposizione agli atti esecutivi e la correlata inammissibilità dell'opposizione medesima (v. ordinanza del G.E. del 21.05.2023, in produzione convenuta), sicché deve ritenersi che la convenuta abbia concorso in misura prevalente nella produzione del danno patrimoniale lamentato.
Quanto al danno patrimoniale derivante dalle spese di psicoterapia e ai danni non patrimoniali derivanti dalla lesione all'integrità psichica, dalla sofferenza morale e dalla lesione dell'immagine, la convenuta non ha provveduto a dimostrare il nesso causale tra la condotta degli odierni attori e i danni stessi.
La prova testimoniale articolata non è idonea allo scopo, avendo la convenuta offerto di provare con testimoni soltanto la propria volontà di provvedere al pagamento delle spese liquidate in sentenza (peraltro mai, ad oggi, eseguito), manifestata ai legali nel mese di giugno 2021, ed il rifiuto di questi di rinunciare al pignoramento presso terzi già notificato, non invece l'insorgenza dei disturbi di natura psichica e le conseguenze negative patite nelle relazioni sociali e di lavoro.
Anche la relazione di consulenza prodotta in atti non fornisce la prova dell'effettiva insorgenza dei disturbi come conseguenza dell'azione esecutiva intrapresa dai due legali, atteso che essa, anzitutto, dà atto che “La SI.ra .. ha iniziato Parte_3 un percorso di Psicoterapia Cognitivo Comportamentale in data
23/08/2022…”, dunque in epoca successiva alla notifica del pignoramento ed alla conclusione della vicenda esecutiva, sostanzialmente definita dal g.e. fin dal 30.02.2022.
La relazione, inoltre, riporta una serie di eventi riferiti dalla paziente alla psicoterapeuta ed accerta uno stato di ansia derivante da difficoltà economiche generali e dal timore di non riuscire a sostenere le spese correnti e di mantenimento proprio e della figlia, come tale non univocamente riconducibile, sul piano causale, alla inammissibile azione esecutiva esercitata nei suoi confronti.
In mancanza di prova sul nesso di causalità tra la condotta e il danno, è stata disattesa la richiesta di c.t.u. formulata dalla convenuta.
Per le ragioni esposte, la domanda riconvenzionale è rigettata.
Il parziale accoglimento della domanda principale e il rigetto della domanda riconvenzionale giustificano la compensazione tra le parti, in ragione della metà, delle spese processuali, liquidate per l'intero come in dispositivo specificato, nella misura minima per la mancanza di istruttoria, l'assenza di particolari questioni di fatto o diritto e la sommarietà del rito.
La restante metà va posta a carico della convenuta per il principio di causalità e per la prevalente soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e nei Parte_1 Parte_2 confronti di con atto di citazione del 19.07.2023 Controparte_1
e sulla domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita così provvede:
1) accoglie per quanto di ragione la domanda principale e per l'effetto condanna la convenuta al pagamento in favore degli attori della somma complessiva di € 3.925,92, già comprensiva di rimborso spese generali, iva e cpa, di cui €
1.529,20 in favore dell'avv. ed € 2.396,32 in favore Pt_1 dell'avv. , oltre gli interessi legali dalla domanda al Parte_2 soddisfo;
2) rigetta la domanda riconvenzionale;
3) condanna la convenuta al pagamento in favore degli attori della metà delle spese processuali, che liquida per l'intero in
€ 281,21 per esborsi ed € 1.278,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
4) dichiara compensata tra le parti la restante metà delle spese processuali, come sopra liquidate per l'intero.
Potenza 19.02.2025
Il Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa
Licia Tomay ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2767/23 R.G.
Tra
, , difesi da se Parte_1 Parte_2 stessi ed elett.te dom.ti in Lavello presso lo studio legale del secondo.
Attori
e
, elett.te dom.ta in Melfi presso lo studio Controparte_1 dell'avv. Alessandra Perillo, che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Convenuta
Oggetto: compenso di avvocato ex art. 14 d. lgs. 150/2011.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 09.10.2024, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione notificato il 19.07.2023 gli avvocati
[...]
e hanno chiesto: “accertare e Parte_1 Parte_2 dichiarare la legittimazione passiva della sig.ra Controparte_1 per l'attività professionale svolta in suo favore nel giudizio di separazione n.874/2016 R.G.; • per l'effetto condannare la sig.ra
al pagamento della somma di Euro 12.214,52, Controparte_1 secondo le tariffe professionali, oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo o alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
• assegnare all'uopo le somme già pignorate e accantonate nella procedura esecutiva presso terzi n. 432/2021
R.G.Es.; • condannare la sig.ra alle spese di Controparte_1 lite, oltre IVA e CPA e spese generali come per legge”.
Hanno dedotto di aver difeso la convenuta nel procedimento di separazione personale sopra menzionato, definito con sentenza di questo Tribunale n. 888/2018 del 25.10.2018, con la quale è stata dichiarata la separazione dei coniugi, con addebito al marito e condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese processuali, con distrazione in favore degli avvocati e per Pt_1 Parte_2 dichiarato anticipo;
- che all'esito della pronuncia la cliente ha dichiarato di voler provvedere al pagamento delle competenze in favore dei propri difensori e ha versato due acconti, uno fatturato dall'avvocato per € 1.000,06, l'altro fatturato Pt_1 dall'avvocato per € 501,18; - che, in mancanza di Parte_2 ulteriori pagamenti, essi attori hanno notificato alla cliente atto di precetto e successivo atto di pignoramento presso terzi, ma l'esecuzione è stata dichiarata improcedibile per difetto di legittimazione passiva dell'esecutata, in mancanza di titolo esecutivo nei suoi confronti;
- che l'opposizione proposta da essi attori avverso il suddetto provvedimento del G.E. è stata dichiarata inammissibile;
- che, nonostante le valutazioni del
Tribunale in sede di regolamento delle spese del procedimento a quo, il giudizio di separazione è stato complesso, caratterizzato da corposa attività istruttoria nonché da attività stragiudiziale penale e dall'impegno dei difensori per arginare minacce e comportamenti violenti del convenuto nei confronti della coniuge e della figlia minore.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita , la Controparte_1 quale ha preliminarmente eccepito l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita.
Nel merito ha contestato la domanda e ne ha chiesto il rigetto deducendo: - l'esistenza di un accordo tra essa cliente e i difensori per il pagamento delle spese come liquidate nella sentenza di separazione;
- l'illegittimità dell'azione esecutiva esperita dai due legali nei suoi confronti;
- l'infondatezza della domanda di assegnazione delle somme pignorate in quella procedura, che peraltro sono state svincolate dal pignoramento e restituite all'avente diritto.
Ha rappresentato di aver subito, a causa della condotta degli attori, un danno patrimoniale per le spese sostenute per la difesa nella procedura esecutiva e per la terapia psicologica cui ha dovuto fare ricorso;
di avere subito infatti anche il danno biologico consistente in un disturbo d'ansia generalizzata, caratterizzato dalla presenza di attacchi di panico e calo del tono dell'umore, per cui nel mese di agosto 2022 ha dovuto iniziare un percorso psicoterapeutico, oltre al danno all'immagine derivante dal pignoramento presso terzi notificato dagli attori al titolare del supermercato in cui ella svolge mansioni di direttrice.
Ha proposto domanda riconvenzionale di condanna degli attori al risarcimento del danno, quantificato in complessivi € 12.748,80, di cui € 2.748,80 a titolo di danno patrimoniale per spese legali e spese mediche ed € 10.000,00 a titolo di danno biologico per lesione all'integrità psichica e di danno morale e all'immagine, ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. Disposto il mutamento del rito, acquisita la documentazione prodotta, all'udienza del 09.10.2024, sostituita con il deposito di note scritte, le parti hanno concluso riportandosi alle rispettive domande eccezioni e deduzioni e la causa è stata riservata in decisione.
La domanda è procedibile.
A norma dell'art. 3 comma 1 d.l. 132/2014, convertito in legge
162/2014, la condizione di procedibilità ivi prevista “non si applica alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori” e la presente controversia riguarda, appunto, obbligazioni derivanti da contratto tra professionista e consumatore.
Secondo l'art. 14 del d. lgs. 150/2011, come modificato dal d. lgs. 149/2022, “le controversie previste dall'articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, e l'opposizione proposta a norma dell'articolo 645 del codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo”. Va poi richiamato l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui qualora, nell'ambito della controversia di cui all'art. 28 della l. n. 794 del 1942, il convenuto ampli l'oggetto del giudizio con la proposizione di una domanda (riconvenzionale, di compensazione o di accertamento pregiudiziale) non esorbitante dalla competenza del giudice adito ai sensi dell'art. 14 d.lgs. cit., la trattazione di quest'ultima dovrà avvenire, ove si presti ad un'istruttoria sommaria, con il rito semplificato (congiuntamente a quella proposta dal professionista) e, in caso contrario, con il rito ordinario a cognizione piena, previa separazione delle domande…” (Cass. sez. un. 4485/2018). Nella specie, la domanda riconvenzionale della convenuta può essere decisa in questa sede, poiché non necessita, come si dirà, di istruttoria orale o di accertamenti di natura tecnica.
Tanto premesso, deve essere esaminata la domanda principale.
Essa è fondata e va accolta, per quanto di ragione.
Non è controverso tra le parti il principio per cui “in virtù del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa, ex art. 93 c.p.c., si instaura, fra costui e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di prestazione
d'opera professionale fra il cliente vittorioso ed il suo procuratore, sicché rimane integra la facoltà di quest'ultimo di rivolgersi al cliente, oltre che per la parte del credito professionale che ecceda la somma liquidata dal giudice che gli sia stata corrisposta dalla parte soccombente, anche per l'intera somma dovutagli, per competenze professionali e spese, nonostante la distrazione disposta” (Cass. 14082/2021).
Sono inoltre pacifici tra le parti, e possono pertanto ritenersi dimostrati: l'esistenza del contratto di patrocinio;
lo svolgimento dell'incarico professionale;
le fasi processuali attraverso le quali si è articolata l'attività difensiva;
il pagamento da parte della cliente degli acconti specificati in citazione.
La convenuta ha invece contestato l'importo del compenso richiesto dalla controparte, avendo eccepito l'intervenuta pattuizione del compenso nella misura liquidata dalla sentenza che ha definito il processo a quo.
L'eccezione è rimasta sfornita di prova, ove si consideri che “ai sensi dell'art. 2233 c.c., come modificato dall'art. 2, d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2006, l'accordo di determinazione del compenso professionale tra avvocato e cliente deve rivestire la forma scritta "ad substantiam" a pena di nullità, senza che rilevi la disciplina introdotta dall'art. 13, comma 2, l. n. 247 del 2012, che, nell'innovare il solo profilo del momento della stipula del negozio individuato, di regola, nella data del conferimento dell'incarico, ha lasciato invariato quello sul requisito di forma, con la conseguenza che, da un lato, l'accordo, quando non trasfuso in un unico documento sottoscritto da entrambe le parti, si intende formato quando la proposta, redatta in forma solenne, sia seguita dall'accettazione nella medesima forma e, dall'altro, che la scrittura non può essere sostituita con mezzi probatori diversi e la prova per presunzioni semplici, al pari della testimonianza, sono ammissibili nei soli casi di perdita incolpevole del documento ex artt. 2724 e 2725 c.c.” (Cass. 717/2023).
Nella specie, non è stato prodotto alcun accordo scritto, né proposta ed accettazione redatte per iscritto ed aventi ad oggetto la medesima somma (ad esempio, la notifica di una parcella e l'espressa accettazione della stessa da parte dell'obbligata), mentre non è stata neppure dedotta la perdita incolpevole del documento contenente l'accordo sul compenso.
È appena il caso di evidenziare che il precetto notificato dai legali alla cliente non può considerarsi proposta di accordo sul compenso, essendo atto prodromico all'esecuzione della condanna alle spese processuali, come liquidate nella sentenza di separazione.
Per le ragioni esposte l'eccezione è rigettata e va richiamato ed applicato il principio per cui “Qualora l'avvocato, dopo avere presentato al proprio cliente una parcella per il pagamento dei compensi ad esso spettanti, redatta in conformità ai minimi tabellari, successivamente richieda, per le stesse attività, un pagamento maggiore sulla base di una nuova parcella, il giudice di merito, richiesto della liquidazione, ben può valutare, salva
l'ipotesi in cui la prima parcella abbia carattere vincolante in quanto conforme ad un pregresso accordo o espressamente accettata dal cliente, se esistono elementi - discrezionalmente apprezzabili - che facciano ritenere giustificata e legittima la maggiore richiesta, fermo restando il necessario apprezzamento di congruità degli onorari richiesti sulla base ed in funzione dei parametri previsti dalla tariffa professionale, il quale, se adeguatamente motivato, non è sindacabile in sede di legittimità”
(Cass. 2575/2018).
Quanto alla determinazione del compenso, a giudizio del
Tribunale esso va quantificato nella misura liquidata dalla sentenza che ha definito il procedimento a quo.
Ciò non solo e non tanto perché gli attori hanno omesso di adempiere al proprio onere probatorio mediante la produzione dei relativi atti processuali - onde dimostrare che si sia trattato di un procedimento più complesso di quanto ritenuto in sentenza
-, ma soprattutto perché in sede di regolamento delle spese del procedimento di separazione il Tribunale, all'esito della compiuta delibazione degli atti di causa, ha dato atto dell'assenza di particolari questioni in fatto o in diritto.
Va inoltre tenuto conto della natura contumaciale della causa, nella quale il coniuge resistente, non costituendosi in giudizio, non ha contrastato l'attività assertiva e probatoria della difesa di parte ricorrente.
Per le ragioni esposte, il compenso spettante ai difensori deve essere quantificato in € 3.972,00 oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Tenuto conto degli acconti pacificamente ricevuti e della differenza chiesta in precetto dai due legali e confermata dalla cliente (v. atto di precetto e pec del 05.06.2023, entrambi in produzione ), la convenuta va condannata al pagamento CP_1 in favore degli attori della somma residua di complessivi €
3.925,92, già comprensiva di rimborso spese generali, iva e cpa, di cui € 1.529,20 in favore dell'avv. ed € 2.396,32 in Pt_1 favore dell'avv. , oltre gli interessi legali dalla domanda Parte_2 al soddisfo.
La domanda riconvenzionale di risarcimento del danno non può trovare accoglimento
Quanto al danno patrimoniale consistente nelle spese sostenute per la costituzione nell'opposizione agli atti esecutivi proposta dagli odierni attori, risulta dagli atti che l'odierna convenuta si è costituita con comparsa del 29.05.2022, allorché il G.E. aveva già dichiarato l'improcedibilità dell'esecuzione per il plateale difetto di legittimazione passiva della , attesa l'inesistenza CP_1 di un titolo esecutivo nei suoi confronti, ed aveva ordinato lo svincolo delle somme pignorate e la loro restituzione alla debitrice esecutata (v. ordinanza del 30.02.2022, in produzione convenuta).
Oltretutto, la costituzione è avvenuta nonostante l'inesistenza della notifica del ricorso in opposizione agli atti esecutivi e la correlata inammissibilità dell'opposizione medesima (v. ordinanza del G.E. del 21.05.2023, in produzione convenuta), sicché deve ritenersi che la convenuta abbia concorso in misura prevalente nella produzione del danno patrimoniale lamentato.
Quanto al danno patrimoniale derivante dalle spese di psicoterapia e ai danni non patrimoniali derivanti dalla lesione all'integrità psichica, dalla sofferenza morale e dalla lesione dell'immagine, la convenuta non ha provveduto a dimostrare il nesso causale tra la condotta degli odierni attori e i danni stessi.
La prova testimoniale articolata non è idonea allo scopo, avendo la convenuta offerto di provare con testimoni soltanto la propria volontà di provvedere al pagamento delle spese liquidate in sentenza (peraltro mai, ad oggi, eseguito), manifestata ai legali nel mese di giugno 2021, ed il rifiuto di questi di rinunciare al pignoramento presso terzi già notificato, non invece l'insorgenza dei disturbi di natura psichica e le conseguenze negative patite nelle relazioni sociali e di lavoro.
Anche la relazione di consulenza prodotta in atti non fornisce la prova dell'effettiva insorgenza dei disturbi come conseguenza dell'azione esecutiva intrapresa dai due legali, atteso che essa, anzitutto, dà atto che “La SI.ra .. ha iniziato Parte_3 un percorso di Psicoterapia Cognitivo Comportamentale in data
23/08/2022…”, dunque in epoca successiva alla notifica del pignoramento ed alla conclusione della vicenda esecutiva, sostanzialmente definita dal g.e. fin dal 30.02.2022.
La relazione, inoltre, riporta una serie di eventi riferiti dalla paziente alla psicoterapeuta ed accerta uno stato di ansia derivante da difficoltà economiche generali e dal timore di non riuscire a sostenere le spese correnti e di mantenimento proprio e della figlia, come tale non univocamente riconducibile, sul piano causale, alla inammissibile azione esecutiva esercitata nei suoi confronti.
In mancanza di prova sul nesso di causalità tra la condotta e il danno, è stata disattesa la richiesta di c.t.u. formulata dalla convenuta.
Per le ragioni esposte, la domanda riconvenzionale è rigettata.
Il parziale accoglimento della domanda principale e il rigetto della domanda riconvenzionale giustificano la compensazione tra le parti, in ragione della metà, delle spese processuali, liquidate per l'intero come in dispositivo specificato, nella misura minima per la mancanza di istruttoria, l'assenza di particolari questioni di fatto o diritto e la sommarietà del rito.
La restante metà va posta a carico della convenuta per il principio di causalità e per la prevalente soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e nei Parte_1 Parte_2 confronti di con atto di citazione del 19.07.2023 Controparte_1
e sulla domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita così provvede:
1) accoglie per quanto di ragione la domanda principale e per l'effetto condanna la convenuta al pagamento in favore degli attori della somma complessiva di € 3.925,92, già comprensiva di rimborso spese generali, iva e cpa, di cui €
1.529,20 in favore dell'avv. ed € 2.396,32 in favore Pt_1 dell'avv. , oltre gli interessi legali dalla domanda al Parte_2 soddisfo;
2) rigetta la domanda riconvenzionale;
3) condanna la convenuta al pagamento in favore degli attori della metà delle spese processuali, che liquida per l'intero in
€ 281,21 per esborsi ed € 1.278,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
4) dichiara compensata tra le parti la restante metà delle spese processuali, come sopra liquidate per l'intero.
Potenza 19.02.2025
Il Giudice