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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 01/08/2025, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2169/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MACERATA
Il Tribunale civile di Macerata in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Canullo Presidente rel. ed est. dott.ssa Anna Wegher Giudice dott.ssa Silvia Grasselli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2169/2019 r.g. promossa con ricorso depositato in data 8.7.2019 e vertente
TRA
(c.f. ), rappr. e dif. dall'avv. Renata Poeta, in virtù di procura Parte_1 C.F._1 allegata alla memoria di costituzione di nuovo difensore del 9.9.2021, elett. dom. presso lo studio del difensore, in Civitanova Marche;
ricorrente
CONTRO
(c.f. ), rappr. e dif. dall'avv. Rosanna Cocci, in virtù di procura CP_1 C.F._2 allegata alla comparsa di costituzione e risposta, elett. dom. presso lo studio del difensore, in Fermo;
resistente
E NEI CONFRONTI DI avv. Mariagioia Squadroni, quale curatore speciale delle minori e in Persona_1 Persona_2 proprio;
e con l'intervento del P.M. in sede
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 1°.10.2024.
FATTO E DIRITTO
A seguito della sentenza parziale n. 1033/2020 emessa il 16.11.2020, con cui è stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Civitanova Marche il 22.4.2009 da e Parte_1
da cui sono nate (rispettivamente, il 16.12.2008 ed il 14.9.2011) le figlie e CP_1 R_ Per_2 il Tribunale deve pronunciarsi sulle ulteriori domande proposte.
Viene in rilievo, in primo luogo, la questione della disciplina dell'affidamento e del collocamento delle due figlie minori delle parti. pagina 1 di 15 Sebbene, infatti, nei rispettivi atti introduttivi l' e l' abbiano sul punto formulato le Pt_1 CP_1 medesime domande (conferma delle condizioni stabilite nella sentenza di separazione, resa dall'intestato Tribunale il 13.7.2018: affido condiviso ad entrambi i genitori con collocamento delle minori presso la madre e specifica disciplina del diritto di visita paterno), limitando il loro contrasto all'aspetto economico (avendo la ricorrente instato per l'aumento dell'importo del contributo posto a carico dell' per il mantenimento delle figlie, a fronte della contrapposta richiesta del resistente di CP_1 ridurre l'entità dell'assegno dallo stesso dovuto), nel corso dello svolgimento del processo sono emerse circostanze allarmanti relative alla condizione psicoaffettiva di entrambe le minori, le quali hanno richiesto molteplici ed articolati accertamenti (dapprima, l'acquisizione delle relazioni dei Servizi Sociali di Civitanova Marche e lo svolgimento di una indagine socio ambientale e sulla capacità genitoriale demandata ai medesimi Servizi in collaborazione con il competente Consultorio familiare e, in seguito, una consulenza tecnica d'ufficio di carattere psicologico), che hanno inevitabilmente prolungato la durata del procedimento.
Dal complesso di tutti gli elementi istruttori disponibili ed acquisiti agli atti è infatti emersa in maniera inequivocabile la profonda sofferenza psicologica in cui versano le minori, ben evincibile dal disagio che entrambe, sia pure in maniera diversa, esprimono, tanto da presentare attualmente una elevata probabilità di sviluppare una psicopatologia (come evidenziato dal CTU, dott.ssa Persona_3 nella consulenza espletata).
Invero, dall'espletata CTU (relazione di natura psicologica effettuata seguendo la metodologia e la procedura acclarata dalla più recente ricerca scientifica in materia di tutela dei minori e del loro rapporto con i genitori, del tutto esente da vizi logici e metodologici, e contraddistinta da linearità d'indagine, chiarezza espositiva ed esaustività d'analisi, nonché connotata da indubbio approfondimento di tutte le questioni sottese ai quesiti conferiti) ben si evince la complessità della situazione psicoaffettiva delle minori, sulla quale è innegabile che incida in maniera determinante l'elevatissima ed insanabile conflittualità esistente tra i genitori, di cui già dava eloquentemente conto la sentenza di separazione (emessa nel 2018), ma che negli anni, lungi dall'essersi sopita, appare per contro essersi acuita e, ormai, cronicizzata, senza che sia possibile intravedere la possibilità per le parti di trovare punti di incontro nell'ottica di tutelare l'interesse delle figlie minori.
In particolare, la relazione della dott.ssa ha illustrato in maniera precisa come le dinamiche Per_3 conflittuali tra i genitori influenzino il modo di vivere ed il comportamento delle figlie, da un lato quello oppositivo-provocatorio di , dall'altro quello ritirato e fobico di senza che alcuno R_ Per_2 dei genitori sia in grado di cogliere empaticamente lo stato delle minori, rimanendo entrambi concentrati su sé stessi e sulle reciproche recriminazioni di inadeguatezza genitoriale ed accuse all'altro di essere causa del malessere delle figlie.
Giova per vero soffermarsi sulle gravi difficoltà comportamentali che, ciascuna a suo modo, entrambe le minori hanno iniziato a manifestare negli anni, senza che siano emersi nel corso del procedimento sostanziali e stabili miglioramenti.
Quanto a , la CTU espletata ha consentito di appurare (tramite colloqui clinici e dall'esito R_ dell'esame psicodiagnostico) come la ragazza presenti un “quadro di predisposizione depressiva unitamente ad una difficoltà di coping e scarsa capacità nelle relazioni interpersonali e a condizioni di demoralizzazione” (pag. 43 e ss. della perizia): la minore manifesta un importante disadattamento anche alle convenzioni sociali e ai contesti, che si esprime nella messa in atto (anche a scuola) di comportamenti poco appropriati, oppositivi e ostili, e nella manifestazione del bisogno di distinguersi dagli altri e di essere riconosciuta immaginando di farlo mostrandosi eccessivamente bizzarra o aggressiva.
pagina 2 di 15 A livello interpersonale, presenta grandi difficoltà di avviare una socializzazione efficace ed R_ entrare in relazione all'altro in maniera autentica e intima, tendendo a tenersi a distanza dagli altri, che vengono percepiti come inaffidabili e quindi pericolosi per sé, derivandone di conseguenza una scarsità di amicizie e relazioni sociali.
La minore fa, inoltre, estrema fatica a progettare un percorso in maniera consapevole, prendendo le decisioni spesso in base agli stati d'animo del momento (come attesta il cambio di istituto scolastico avvenuto ad anno in corso).
Nel rapporto con i genitori, la situazione di è profondamente cambiata nel corso del R_ procedimento: dalle numerose relazioni dei Servizi Sociali del Comune di Civitanova Marche, versate in atti, accompagnate dalle dettagliate relazioni dell'educatrice domiciliare che segue le minori sin dal 2021, sono inizialmente emerse difficoltà nella relazione di entrambe le figlie con il padre, collegate sia all'atteggiamento denigratorio manifestato dall' (e dai suoi genitori) nei confronti dell' CP_1 Pt_1 alla presenza delle figlie (che hanno riferito di come il padre parlasse male della madre davanti a loro), che alla difficoltà del convenuto di gestire proficuamente il tempo trascorso con le minori (dalle relazioni dei Servizi Sociali e dell'educatrice domiciliare del febbraio, dell'agosto e del dicembre 2021 emerge come le minori riferissero di annoiarsi dal padre, tanto che nei finesettimana alternati di R_ spettanza paterna preferiva pernottare presso l'abitazione della nonna paterna, tendendo a fare costantemente uso del cellulare nelle occasioni in cui si tratteneva dal genitore); dai racconti effettuati sia da che da all'educatrice domiciliare si evinceva la percezione da parte delle minori R_ Per_2 di scarso interesse del padre nei loro confronti (in quanto, nei momenti in cui avevano bisogno di lui per un passaggio o un aiuto, egli affermava spesso di non avere tempo perché pieno di impegni: cfr. relazione educatrice del 27.8.2021) e la resistenza di nel recarsi dal genitore, riferendo la R_ ragazza di voler bene al padre, ma di annoiarsi con lui e di sentirsi a disagio per le domande sempre più incalzanti che questi le faceva sulla madre (cfr. relazione educatrice del 27.8.2021 ed anche del febbraio 2021); nel settembre del 2021, a seguito dell'ascolto delle minori presso il Tribunale per i Minorenni, si era persino rifiutata di recarsi dal padre il giorno stesso dell'ascolto (avendo pochi R_ giorni prima sentito la sorella riferire alla madre che il padre le aveva promesso l'acquisto di un monopattino ove avesse parlato bene di lui con il giudice: cfr. relazione dei Servizi Sociali del 28.8.2021).
Tuttavia, nel momento in cui è entrata nell'età adolescenziale, a partire all'incirca dalla fine del R_ 2021 (cfr. relazione educatrice domiciliare del 16.12.2021), è emersa una forte conflittualità con la figura materna, determinata bensì dalla difficoltà della nel gestire in via pressoché esclusiva le Pt_1 figlie (viepiù con i gravi problemi comportamentali di di cui si dirà infra), ma anche dalla Per_2 tendenza caratteriale della stessa a richiedere alle minori (a volte anche in modo disfunzionale, alzando la voce e minacciando punizioni) il rispetto delle regole e dalla fatica a favorire l'acquisizione di autonomia da parte delle figlie al di fuori del controllo materno, aspetti materni a cui sono conseguiti comportamenti oppositivi e ribelli di , la quale a volte riferiva di voler andare a vivere con il R_ padre considerandolo più “divertente” (cfr. relazione educatrice domiciliare del 16.12.2021).
Proprio per far fronte alle sempre maggiori problematiche comportamentali di (la quale ha ella R_ stessa ammesso dinanzi alla CTU dott.ssa di aver condotto in quel periodo una vita difficile, Per_3 consumando anche cannabis), da ottobre 2021 è stato attivato un percorso pedagogico, finalizzato al sostegno delle funzioni educative dei genitori rispetto alla relazione con le figlie, al quale la Pt_1 ha partecipato attivamente, mentre l' (ritenendo di non aver bisogno di nessun percorso perché, a CP_1 suo dire, l'unica persona necessitante di supporto era la moglie, atteggiamento invero manifestato e protratto per tutto il procedimento e connotato da profonda sfiducia anche verso l'operato dei Servizi) solo parzialmente, per pochi incontri, non presentandosi all'incontro successivo a quello del 13.10.2022 senza fornire alcun preavviso (cfr. relazione sul percorso pedagogico del 15.12.2022).
pagina 3 di 15 Dalla relazione della pedagogista è ben emerso il malessere interiore che viveva in quel periodo, R_ avendo la ragazzina raccontato alla professionista di avere attacchi di ansia prima di gare di atletica o di interrogazioni scolastiche, di non riuscire ad entrare in luoghi pubblici affollati senza essere accompagnata da qualcuno e di provare molta rabbia per il malessere emotivo che avvertiva in presenza dei genitori (cfr. relazione sul percorso pedagogico del 15.12.2022).
La relazione dell'educatrice domiciliare del 15.12.2022 dà inoltre conto del protrarsi dei litigi tra madre e figlia e dell'atteggiamento ambivalente manifestato da nei confronti dei genitori, tendendo da R_ un lato a ricercare la madre per affrontare situazioni sociali dinanzi a manifestazioni di ansia e, dall'altro lato, ad esprimere il bisogno di recarsi dal padre per evadere dalle regole imposte dalla madre.
Tra le fine del 2022 e l'inizio del 2023, tuttavia, è intervenuto un maggiore avvicinamento di al R_ padre, in concomitanza con una grave regressione comportamentale della sorella (che aveva Per_2 acuito il suo rapporto simbiotico con la madre), sino a che, il 16 maggio del 2023, a seguito di un acceso litigio con la madre, ha deciso di trasferirsi dal padre, accusando la di averla R_ Pt_1 malmenata e persino denunciandola.
Da quel momento, la relazione madre-figlia è rimasta compromessa, inizialmente in modo grave, come ben si evince dal contenuto dei colloqui effettuati dalla ragazzina con la dott.ssa in sede di Per_3 CTU, da cui traspare tutto il vissuto di rabbia espresso da nei confronti della madre R_ (accompagnato da accuse di violenza che non trovano tuttavia riscontri né nelle molteplici relazioni delle educatrici domiciliari versate in atti, né nelle informazioni assunte dalla dott.ssa con i Per_3 Servizi Sociali di Civitanova Marche proprio riguardo alle dichiarazioni rese dalla minore) ed il suo netto rifiuto di vederla.
Appare significativo evidenziare che nell'espletata CTU la dott.ssa ha condivisibilmente Per_3 evidenziato come anche in sia presente un conflitto interno nel tentativo di poter mantenere un R_ rapporto con entrambi i genitori, finendo la ragazzina, in assenza di adeguate risorse interiori, per essere triangolata nel conflitto genitoriale.
Deve al contempo darsi conto del fatto che, successivamente alla emanazione dell'ordinanza del 3.4.2024 con cui sono stati modificati i provvedimenti temporanei ed urgenti vigenti disponendo il collocamento di presso il padre e la regolamentazione del diritto di visita materno (e di quello R_ paterno con la figlia rimasta collocata dalla madre) con la previsione di due incontri madre- Per_2 figlia settimanali, la ragazzina ha ripreso a vedere la madre alla presenza dell'educatrice domiciliare, evincendosi dalla relazione dell'educatrice domiciliare del 17.9.2024 (l'ultima disponibile in atti) lo svolgimento di tre incontri tra luglio ed agosto del 2024, in cui, pur essendosi palesati episodi di tensione tra la minore e la (determinati, per lo più, dall'atteggiamento eccessivamente critico, Pt_1 giudicante e a volte provocatorio assunto dalla madre nei confronti della ragazzina), vi sono stati anche momenti di serenità tra le stesse, che consentono plausibilmente di auspicare che attraverso la prosecuzione di incontri temporaneamente monitorati dai Servizi Sociali del Comune di Civitanova Marche (tramite la figura dell'educatrice domiciliare) e l'avvio da parte dei genitori e di di R_ percorsi adeguati, nei termini di cui si dirà infra, possa pervenirsi nell'interesse della minore al recupero di una relazione proficua tra la stessa e la madre, non potendosi trascurare come la Pt_1 abbia costituito per molti anni il principale punto di riferimento affettivo e materiale anche per la figlia primogenita (come ben si evince da tutte le relazioni dei Servizi Sociali versate in atti a partire dal 2021), la quale ha al contrario per molto tempo manifestato – come sopra evidenziato – difficoltà nel rapporto con il padre, in un'alternanza relazionale dai confini rigidi e netti in cui appare non esserci spazio per una contemporanea frequentazione sufficientemente serena di entrambi i genitori, che sente verosimilmente di non potersi permettere se non a costo di tradire il patto di lealtà in corso R_ ora con un genitore ed ora con l'altro. pagina 4 di 15 Venendo poi a la situazione della minore è apparsa ancora più critica rispetto a quella della Per_2 sorella maggiore.
Già a partire dall'estate del 2019 ha infatti iniziato a manifestare un grave disturbo alimentare Per_2 di tipo anoressico, con fobia e rifiuto del cibo solido, che ha reso necessario un ricovero presso l'ospedale LE di Ancona e l'attivazione di un percorso di sostegno psicologico (al quale il padre, inizialmente contrario, ha dato il proprio assenso tramite il legale: cfr. relazione dei Servizi Sociali del 15.2.2021); in seguito, le condizioni della minore hanno avuto un andamento altalenante, alternandosi periodi di miglioramento ad altri di forte regressione, accompagnati da ulteriori manifestazioni di grave disagio: in particolare, dalla relazione dell'educatore domiciliare dell'11.2.2021 si evince come la minore, pur a fronte di miglioramenti avvenuti in quel periodo nel suo disturbo alimentare, non solo continuasse ad adottare con la madre strategie ricattatorie legate al cibo per ottenere attenzioni (facendo leva sul timore materno di ricadute della bambina) e presentasse difficoltà legate allo studio (rifiuto di fare i compiti con crisi di pianto, fatica a stare seduta e concentrata per più di qualche minuto) ed alla gestione delle regole o dei rimproveri (dinanzi ai quali reagiva in modo brusco con scatti d'ira o provocando l'adulto), ma soprattutto avesse iniziato a manifestare degli importanti tic nervosi condizionanti la vita quotidiana, costituiti dalla necessità incontrollabile di ripetizione di una medesima sequenza di azioni durante le uscite con l'educatrice o al momento di entrare in casa, durante le quali non era possibile toccarla o intervenire in alcun modo, ovvero dalla riproduzione di stereotipie vocali o di lamenti qualora l'adulto le diceva cose a lei non gradite, o ancora dalla richiesta di essere ascoltata, guardata e lodata da tutti nel momento in cui parlava, manifestando nel caso ciò non accadesse urla e crisi isteriche.
I disturbi alimentari della minore si sono poi fortemente acuiti nell'anno 2022 (come si evince dalla relazione del Consultorio del luglio 2022 e dell'educatrice domiciliare del 28.3.2023), nel corso del quale è intervenuto un ulteriore ricovero ospedaliero, con presa in carico di presso il reparto Per_2
DCA dell'ospedale LE (con somministrazione di terapia farmacologica e visite periodiche), per poi improvvisamente migliorare a fine giugno del 2022 con la ripresa di un'alimentazione sufficientemente regolare, mantenendosi la situazione stabile sino al febbraio del 2023, quando è intervenuta una ulteriore grave regressione comportamentale nella minore (di cui dà atto la relazione dell'educatrice domiciliare del 28.3.2023), manifestatasi con atteggiamenti infantili ed una ricerca morbosa di affettività, di contatto fisico con la madre (da cui la minore pretendeva attenzioni esclusive, anche a discapito della sorella - nei cui confronti presentava forte gelosia -, e continue rassicurazioni, assumendo comportamenti da bambina piccola, persino nel tono della voce), oltre che con nuove difficoltà alimentari ed un aumento di oppositività, disattenzione, agitazione psicomotoria e tic nervosi.
La situazione risulta essersi mantenuta molto critica anche nell'anno 2024 (come attesta la relazione dell'educatrice domiciliare del 24.6.2024), con un ulteriore ricovero al LE tra febbraio e marzo e la manifestazione di un attacco di panico a maggio, per poi andare incontro ad un graduale miglioramento dal mese di giugno, sia sotto il profilo della fobia alimentare che di quello comportamentale, apparendo in quel periodo la minore più serena sia nei rapporti con i coetanei che con la figura materna.
pagina 5 di 15 In tale estremamente critico contesto e, soprattutto, nei momenti di riacutizzazione del suo disturbo alimentare, la minore ha sempre manifestato difficoltà a relazionarsi con il padre, in quanto dalla stessa ritenuto la causa delle sue difficoltà con il cibo (per non meglio precisate paure che il genitore le avrebbe provocato): sin dall'inizio del procedimento, le relazioni dei Servizi Sociali in atti hanno invero dato conto del rapporto non sereno di con il padre, ben evincibile dal fatto che la minore Per_2 riferiva alle educatrici domiciliari di recarsi da lui esclusivamente per poter vedere i cani presenti nell'abitazione paterna - condividendo la ragazzina con il genitore la passione per i cani (risultando peraltro dal racconto delle minori che l' detenga dei cani di razza in un terreno di Civitanova CP_1 Marche Alta di cui venderebbe le cucciolate) -, ma di annoiarsi con il genitore, il quale la domenica mattina, rimanendo a dormire fino a tardi, la avrebbe lasciata da sola a passare il tempo in attesa del suo risveglio a giocare con il cellulare.
Se, tuttavia, nella prima fase del procedimento la minore risultava vedere il padre con una certa regolarità, sebbene non con pieno trasporto emotivo, un primo grave momento di blocco si è avuto in seguito all'ascolto di dinanzi al Tribunale per i minorenni: la relazione dei Servizi Sociali del Per_2
6.9.2021 dà infatti conto di come la ragazzina, recatasi il pomeriggio del medesimo giorno dell'ascolto (1.9.2021) come di consueto dal padre, sia rientrata la sera a casa in lacrime, avendo raccontato alla madre (e, in seguito, anche alla psicologa che la segue, dott.ssa Silvia Girotti) che il padre l'aveva obbligata a riferirgli quanto dalla stessa raccontato al giudice la mattina stessa, per poi arrabbiarsi molto per alcune dichiarazioni rese dalla minore (in ordine al fatto di dormire sul divano o nello stesso letto del padre quando si recava da lui, essendo l'altra camera occupata dai cani), proferendo nei suoi confronti persino un augurio di morte, accompagnato da ulteriori rimproveri da parte del nonno paterno (che le avrebbe detto di non volerla più a casa sua).
In seguito a tale episodio, la minore aveva espresso il desiderio di non recarsi più dal padre senza tuttavia averlo poi messo in atto, risultando dalle successive relazioni dei Servizi Sociali e dell'educatrice domiciliare come avesse continuato a frequentare la casa paterna (sempre Per_2 motivata principalmente dal desiderio di vedere i cani). Tuttavia, in concomitanza con l'acuirsi dei suoi disturbi alimentari, nel 2022, la ragazzina non si è più recata dal padre in modo calendarizzato, sia per sua libera scelta (avendo iniziato a rifiutarsi di vederlo, lamentando sintomi di ansia correlati agli incontri con il genitore) che per volontà della madre la quale, in accordo con i sanitari, ha preferito farla rimanere nella propria abitazione per garantirle una routine alimentare e farmacologica adeguata e per non aggravarne le già delicate condizioni psico-fisiche (come riportato nella relazione dell'educatrice domiciliare del 15.12.2022).
Da quel momento, pertanto, la frequentazione padre-figlia si è interrotta, ma (come risulta dalle ultime due relazioni dei Servizi Sociali e dell'educatrice domiciliare disponibili, dell'agosto e del settembre 2024) grazie al supporto della psicologa dott.ssa Girotti e dei Servizi, pur esplicitando la sua Per_2 fatica di rivedere il genitore, è apparsa consapevole dell'importanza di stabilire un rapporto con lui, avendo gradualmente accettato di incontrarlo alla presenza dell'educatrice domiciliare;
si sono tuttavia svolti soltanto due incontri, anche alla presenza della sorella , uno nella primavera del 2024 (di R_ cui dà conto la relazione dei Servizi Sociali del 19.8.2024) ed uno (riferito dalla relazione dell'educatrice domiciliare del 17.9.2024) il 30 luglio del 2024, in cui la minore, benché apparsa all'educatrice serena, aveva tuttavia poi esplicitato l'ansia che le provocava il pensiero di rivedere il padre (legata alla paura della ripresa di disturbi fobici legati al cibo), avendo quindi interrotto gli incontri.
Del resto, la proposta degli operatori dei Servizi e dell'educatrice domiciliare di svolgere videochiamate tra padre e figlia, per non interrompere del tutto la relazione, non è stata accettata dall' che ha ritenuto le videochiamate inutili, attribuendo la responsabilità del rifiuto di CP_1 Per_2 di vederlo alla madre, la quale – a suo dire – manipolerebbe la minore.
pagina 6 di 15 Deve tuttavia al contempo darsi conto del fatto che l'incontro congiunto svoltosi dinanzi Parte_2 alla CTU, dott.ssa il 29.1.2024 è stato caratterizzato da un clima di serenità e Persona_3 spensieratezza, evidenziato e riferito dalla CTU, in cui la minore (al di là di un momento di risentimento, poi prontamente rientrato) è apparsa a proprio agio ed in sintonia con il padre, ben disposta anche ad accogliere i gesti di affetto ed i tentativi di vicinanza da questi messi in atto, avendo peraltro concluso l'incontro (iniziato con una manifestazione di preoccupazione da parte della minore) con la verbalizzazione di un sentimento di felicità; non ha invero saputo fornire spiegazioni Per_2 logiche e chiare all'assenza, nel quotidiano, di occasioni di incontro con il padre (essendosi limitata a giustificarla affermando: “certe volte non voglio uscire con lui, perché quando sto a casa, io lo so che si potrebbe pure uscire con lui, però io esco con mamma, poi certe volte vado da ”; pag. 34 Per_4 della CTU), apparendo significativa l'interpretazione data al riguardo dalla dott.ssa che ha Per_3 evidenziato che “la risposta che la minore fornisce sembra interpretabile più come una difficoltà per la stessa di far conciliare la relazione con la madre e quella con il padre, piuttosto che ad un netto rifiuto di vedere quest'ultimo, nonostante ci siano stati in passato dei comportamenti che il Sig. ha CP_1 messo in atto e che l'hanno fatta arrabbiare”.
Se, dunque, il vissuto di è apparso connotato da una crescente difficoltà nella relazione con il Per_2 padre, deve evidenziarsi come il rapporto con la madre sia apparso sempre caratterizzato da ambivalenza, perché da un lato la minore ha sempre visto nella madre il proprio esclusivo punto di riferimento, avendo instaurato con lei un rapporto simbiotico per cui la ragazzina (soprattutto nei suoi momenti di regressione comportamentale) è costantemente alla ricerca delle attenzioni e del consenso materno, ma dall'altro lato esprime a volte rabbia ed oppositività nei confronti della madre, ponendo in essere atteggiamenti provocatori e gesti impulsivi (in particolare, quando non vede soddisfatte le proprie aspettative di esclusività nella considerazione materna), che la fa fatica a gestire e che Pt_1 hanno sicuramente inciso anche sulla serenità della relazione tra sorelle e tra e la madre. R_
Al fine di descrivere in maniera esaustiva la difficile condizione della minore, vale la pena richiamare testualmente le considerazioni espresse nella espletata CTU sulla condizione psicoaffettiva di e Per_2 sul suo rapporto con i genitori (pag. 45 e ss.), laddove la dott.ssa dopo aver precisato che la Per_3 minore presenta “una severa compromissione dell'esame di realtà e delle funzioni cognitive a carico dell'organizzazione del pensiero, che risulta spesso disturbato” e pone in essere meccanismi difensivi nella forma del controllo e dell'evitamento (che assumono significato anche rispetto al disturbo alimentare con tratti fobici presentato), aggiunge che la ragazzina “sperimenta forti sentimenti di insicurezza sia verso se stessa che verso gli altri, ad esclusione della madre, che invece viene idealizzata, e da cui è dipendente, e percepita come unico rapporto sicuro dalla minore ma verso cui sperimenta in maniera ambivalente anche vissuti di ansia. Nel rapporto con le figure genitoriali
sembra essere incastrata tra il desiderio di mantenere rapporti con entrambi e il vincolo di Per_2 lealtà che sente nei confronti della madre, per cui si nega la possibilità di rapportarsi al padre, non senza una ripercussione in termini di benessere psicofisico”; l'idealizzazione della figura materna appare comportare, peraltro, “difficoltà nella minore di avere un pensiero proprio, differente da quello materno, che invece adotta aprioristicamente mancando della possibilità di un esame critico e personale circa la comprensione della realtà circostante” (pag. 30 della perizia). La ragazzina ha in sostanza “organizzato la sua visione del mondo e degli altri attraverso binari dicotomici: buono/cattivo e di conseguenza ne risulta un'idealizzazione o una svalutazione che si traduce in iper-investimento o disinvestimento emotivo. Tale categorizzazione si ripercuote a cascata anche nelle relazioni interpersonali, comprese quelle con i familiari” (così, alla pag. n. 31 della CTU).
pagina 7 di 15 In questo contesto di evidente e grave fragilità di entrambe le minori, conclamato dalle persistenti difficoltà relazionali che ognuna manifesta con un genitore ( con la madre e con il R_ Per_2 padre), assumono un ruolo decisivo le criticità emerse nella coppia genitoriale, che si stagliano evidenti già dal contenuto delle relazioni dei Servizi Sociali versate in atti e che sono risultate confermate dagli accertamenti e dalla approfondita valutazione svolta nella espletata CTU, la quale ha inequivocabilmente messo in evidenza il fatto che “sono presenti nella coppia genitoriale elementi di fragilità e una conflittualità che impedisce di fatto di strutturare una relazione genitoriale ed educativa condivisa e supportiva per le minori, tanto che si ravvisa una incapacità reciproca di costruire un contesto emotivo chiaro, definito, rassicurante e protettivo per le figlie. Manca, come già evidenziato in precedenza, la disponibilità nel rapportarsi all'altro nella misura in cui la si pensa diversamente, così come la possibilità di mettersi in discussione per comprendere la posizione dell'altro, dando origine ad una frattura della relazione che sembra irrecuperabile” (così, alla pagina n. 46 della CTU).
Se, già sul piano generale, le esplicite considerazioni testé riportate assumono carattere allarmante e paiono in sé preclusive per disporre un affido condiviso delle minori ad entrambi i genitori, in assenza di quella capacità comunicativa e di condivisione che appare substrato essenziale ed imprescindibile per poter attuare una bigenitorialità effettiva e non meramente sulla carta, risultano viepiù dirimenti le criticità che la dott.ssa ha riscontrato nella capacità genitoriale delle parti con riferimento alle Per_3 varie funzioni in cui essa si esplica, alla stregua di considerazioni molto chiare che il collegio condivide e che vale la pena riportare in tal sede integralmente.
Benché, infatti, entrambi i genitori, con maggior propensione per la figura materna e con alcune lacune da parte della figura paterna, siano in grado di provvedere alle esigenze primarie delle figlie, le ulteriori funzioni genitoriali appaiono carenti sia nella che nell' Pt_1 CP_1
In particolare, “la funzione affettiva, intesa come la capacità di sintonizzarsi con la sfera emotiva dell'altro, è altamente carente nella figura paterna e leggermente deficitaria nella figura materna: il Sig. sembra non avere consapevolezza dello stato emotivo in cui versano le figlie e, rimanendo CP_1 ad un livello di analisi altamente superficiale degli episodi e del comportamento altrui, riferisce che a suo avviso sta bene e che le sue eventuali difficoltà, così come quelle di siano R_ Per_2 unicamente da ricondurre al rapporto con la madre;
la Sig.ra di contro, nonostante spesso Pt_1 comprenda i bisogni e gli stati emotivi delle figlie rimane spesso rigida sulle sue posizioni e con particolare riferimento al rapporto delle minori con il padre manda spesso un doppio messaggio che genera ambivalenza e confusione nelle minori: se da un lato verbalizza la disponibilità che le figlie, in particolare , vedano il padre, dall'altro a livello implicito non favorisce un riavvicinamento Per_2 esprimendo un continuo disappunto per i comportamenti del Sig. . CP_1
Quanto alla peraltro, dalle relazioni dei Servizi Sociali è reiteratamente emersa la sua Pt_1 difficoltà a rispondere agli stati emotivi ed alle esigenze delle figlie (pur dalla stessa adeguatamente compresi) in maniera funzionale ed adeguata, essendosi palesato il discostamento tra la capacità di porsi in risonanza emotiva con le figlie e quella di fornire in modo continuativo una risposta adeguata alle necessità ed ai bisogni delle minori, che la ricorrente non riesce a mantenere per molto tempo, pur apparendo sempre disposta a mettersi in discussione ed ad accogliere le indicazioni ed i suggerimenti forniti dagli operatori e dai professionisti intervenuti sul nucleo familiare.
Inoltre, anche “la funzione normativa, intesa nella capacità di offrire regole e norme di comportamento congrue alla fase evolutiva delle figlie creando le premesse per la loro autonomia, appare altamente carente in entrambi i genitori: la Sig.ra presenta uno stile educativo di tipo autoritario […], Pt_1 caratterizzato da ipercontrollo e scarso supporto;
il Sig. presenta all'opposto uno stile educativo CP_1 di tipo permissivo […] che a tratti può risultare, come conseguenza, trascurante” (pag. 47 della CTU).
pagina 8 di 15 Al riguardo, giova evidenziare come dalle relazioni dei Servizi Sociali e dell'educatrice domiciliare in atti (si veda, in particolare, quella dell'educatrice del 28.3.2023) sia ben emersa la resistenza della a favorire un percorso di autonomia delle figlie, tendendo ella ad esprimere un bisogno di Pt_1 controllo e vicinanza tramite verbalizzazione di paure ed ansie rispetto a potenziali pericoli esterni;
d'altro canto, è emersa anche la passività dell' il quale, pur rivendicando una maggiore presenza CP_1 nel rapporto con le figlie ed un potenziamento del suo ruolo paterno, di fatto si è sottratto alle possibilità propostegli di trascorrere più tempo con le minori accampando non meglio precisati impegni (come risulta dalla relazione dell'educatrice domiciliare del 10.2.2021, che dà conto dell'accordo raggiunto nell'estate 2020 ad aumentare i pomeriggi di spettanza paterna, rispettato dall' solo per CP_1 un tempo limitato) e non attivandosi tempestivamente neppure laddove chiamato dalle stesse figlie (che hanno lamentato il disinteresse paterno riferendo che, qualora avevano bisogno del genitore per un aiuto o per un passaggio, l' rispondeva di non avere tempo perché pieno di impegni: cfr. relazione CP_1 educatrice domiciliare del 1.7.2021).
Infine, quanto all'aspetto della capacità genitoriale relativo alla funzione della capacità di promuovere il ruolo dell'altro genitore, favorendo la sua partecipazione alla vita delle figlie, cooperando attivamente nella genitorialità e salvaguardando i legami anche con la famiglia allargata, è evidente quanto essa sia altamente carente in entrambi i genitori, come condivisibilmente accertato dal CTU: sia la Sig.ra che il Sig. infatti, “operano continue e reciproche disconferme e Pt_1 CP_1 squalificazioni che non promuovono in alcun modo l'accesso delle figlie all'altra figura genitoriale. In presenza delle figlie, oltre che in occasione dei colloqui congiunti, infatti, avvengono continue squalifiche dell'altro genitore. che poi spesso vengono adottate dalle figlie stesse nel CP_2 riferirsi al padre, nel caso di , o alla madre, nel caso di ” (pag. 47 della perizia). Per_2 R_
In definitiva, il quadro che è emerso in maniera eloquente da tutti gli elementi acquisiti rivela una evidente incapacità dei genitori di garantire alle minori un percorso di crescita funzionale e sereno, posto che, malgrado gli interventi messi in atto negli anni tramite il supporto dei Servizi Sociali (nei cui confronti, peraltro, l' ha sempre manifestato chiusura e diffidenza, giungendo persino a CP_1 squalificarne apertamente l'operato della dott.ssa e tendendo a vivere ogni tentativo di CP_3 riflessione sollecitato dai Servizi come un attacco personale ed uno schieramento a favore della
, non si sono registrati miglioramenti della situazione, essendo al contrario intervenuto un Pt_1 peggioramento delle condizioni psichiche delle minori ed un acuirsi delle fratture nei rapporti familiari.
Le considerazioni che precedono inducono quindi il Tribunale a condividere pienamente quanto suggerito dal CTU circa la modalità di affido delle minori: le carenze nelle capacità genitoriali delle parti e l'incapacità, dalle stesse manifestata, di attuare una effettiva genitorialità condivisa rendono impraticabile l'adozione dell'affido condiviso, che si è rivelato di fatto non attuabile.
Giova richiamare le efficaci parole espresse al riguardo dalla dott.ssa che il Tribunale fa Per_3 integralmente proprie al fine di giustificare la deroga, nel caso di specie, al regime di affido condiviso:
“il perpetuarsi di una situazione di reciproca ed elevata conflittualità, la continua squalifica da parte di entrambi i genitori, la loro mancanza di capacità di sospendere il conflitto in ottica di salvaguardia del benessere delle figlie, la mancanza di disponibilità a cooperare per la costruzione condivisa di un progetto educativo rivolto alle minori, le numerose condotte disfunzionali adoperate da entrambi, nonché la mancanza di cambiamenti proficui a seguito di tutti gli interventi adoperati nel corso degli ultimi anni da parte dei Servizi Territoriali, hanno messo in luce una situazione che si ritiene difficilmente gestibile lasciando alle parti stesse la possibilità di gestire un affido condiviso, né per altro si ravvisa in nessuno dei due una più adeguata capacità dell'altro tale da far propendere per una forma di affido esclusivo”.
pagina 9 di 15 Per altro verso, la evidente necessità che la e la continuino ad essere monitorati, Pt_1 CP_1 sostenuti ed indirizzati verso opportuni percorsi per pervenire ad auspicabili miglioramenti nelle loro competenze genitoriali contribuisce a ritenere viepiù opportuno, in quanto maggiormente rispondente alla tutela delle minori, disporre (come suggerito dal CTU) che i Servizi Sociali del Comune di Civitanova Marche abbiano una funzione non già soltanto di vigilanza e supporto sul nucleo familiare – che, pure, va mantenuta –, bensì sostitutiva di attribuzioni genitoriali, le quali vanno sottratte dall'ambito della responsabilità genitoriale ed attribuite, appunto, ai Servizi;
in particolare, competerà ai Servizi affidatari, sentiti i genitori e, ove ritenuto opportuno, le minori, assumere le decisioni di maggiore interesse per le minori relative all'istruzione, alla salute, alla scelta della loro residenza, onde sopperire alla parziale inidoneità genitoriale manifestata da entrambe le parti e garantire che le decisioni nei predetti più importanti ambiti di vita delle ragazze siano assunte in maniera adeguata nell'ottica della loro migliore tutela (stante, peraltro, la particolare delicatezza dell'ambito della salute delle minori, entrambe affette da problematiche di carattere psichico o, comunque, psicologico).
Considerato, peraltro, che, se l'affidamento ai servizi sociali è disposto a conclusione del processo, nel regime previgente alla entrata in vigore della riforma operata dal D.lgs. 149/2022 (quale è quello nella specie applicabile) è preferibile apporre un termine, al fine di evidenziarne la natura provvisoria e temporanea, in conformità alla giurisprudenza CEDU (CASS., ord. n. 32290/2023), appare nel caso di specie opportuno prevedere una durata (quale quella massima prevista dall'art.
5-bis della L. 184/1983) di 24 mesi, onde disporre del tempo opportuno per consentire alla ed alla una piena Pt_1 CP_1 reintegra della loro capacità genitoriale, obiettivo per il raggiungimento del quale appaiono a ben vedere indispensabili i percorsi suggeriti dalla CTU e, in particolare, un percorso di sostegno alla genitorialità per ciascuno dei genitori ed un percorso di terapia familiare (per l'intero nucleo), finalizzati a consentire ai genitori di pervenire ad una ripresa funzionale dei rapporti tra i medesimi e tra gli stessi e le figlie, nonché di maturare una effettiva consapevolezza dell'importanza per una serena crescita psicofisica delle minori di poter avere accesso all'altro genitore, senza inopportune triangolazioni o conflitti di lealtà.
E', inoltre, particolarmente opportuno (come parimenti suggerito dal CTU) che la minore Per_2 continui il percorso psicologico già da tempo avviato e che anche intraprenda un proprio R_ percorso psicoterapeutico, alla luce degli allarmanti elementi di sofferenza psicologica dalla stessa manifestati, che paiono necessitare di adeguata rielaborazione.
Va precisato che l'avvio di tali percorsi è ovviamente incoercibile, ma appare indispensabile affinché le gravi criticità manifestate dalle parti nella loro capacità genitoriale possano essere il più possibile emendate e si possa pervenire ad una effettiva ed auspicabile genitorialità condivisa, nonché al miglioramento della condizione delle minori, sia sotto il profilo psicologico che nell'ambito della relazione con entrambi i genitori, obiettivo il cui mancato raggiungimento (esponendo e R_ Per_2 a rischio psicopatologico) potrà comportare l'adozione di provvedimenti più incisivi, in ordine alla responsabilità genitoriale delle parti o al collocamento delle minori stesse.
E' quindi opportuno, per mantenere un monitoraggio sulla condizione del nucleo familiare e, in particolare, delle minori, disporre l'apertura di un procedimento di vigilanza dinanzi al giudice tutelare ex art. 337 c.c.
Per le stesse ragioni, va confermato il mandato ai Servizi Sociali di vigilanza e supporto al nucleo familiare disposto dal giudice istruttore con ordinanza del 3.4.2024, affinché i Servizi predispongano tutti gli opportuni interventi di tutela in favore delle minori, mantenendo il servizio di educativa domiciliare per entrambe ed adoperandosi per favorire l'inizio o la prosecuzione dei percorsi suggeriti dal CTU, testé indicati, relazionando al giudice tutelare con cadenza trimestrale nell'ambito del procedimento di vigilanza che sarà aperto.
pagina 10 di 15 Ritiene il Tribunale che l'avvenuto consolidamento della attuale situazione relativa al collocamento delle minori ( dal padre e dalla madre) ne imponga il mantenimento, non sussistendo i R_ Per_2 presupposti per addivenire a diverse soluzioni, alla luce anche delle difficoltà manifestate da R_ nella ricostruzione della relazione con la madre e da nel rapporto con il padre, allo stato Per_2 rimaste irrisolte.
Per quanto concerne gli incontri di ciascuna minore con il genitore non collocatario, reputa il Tribunale che la disciplina libera e quasi paritaria proposta dal CTU non sia al momento praticabile, alla luce delle gravi difficoltà che risultano persistere nel rapporto, da un lato, di con la madre e, R_ dall'altro lato, di con il padre, emerse invariate dalle ultime relazioni in atti dei Servizi Sociali Per_2 del Comune di Civitanova Marche.
Appare invero maggiormente opportuno, al fine di consentire il ripristino quanto prima possibile di una relazione proficua e serena di ciascuna minore con il genitore non collocatario, mantenere lo svolgimento degli incontri alla presenza dell'educatore domiciliare, il quale potrà monitorare gli incontri e mediare nel corso di essi la relazione tra il genitore e ciascuna figlia minore, onde favorirne il pieno recupero.
Sarà compito dei Servizi Sociali predisporre un calendario di incontri tra la madre e e tra il R_ padre e nonché tra le due sorelle, questi ultimi da svolgersi (alla luce del rapporto più sereno Per_2 che è apparso esistente tra le ragazze) settimanalmente alla presenza dell'educatore domiciliare per i primi due mesi, dovendosi poi procedere (laddove ne sussistano i presupposti) ad una liberalizzazione.
Appare opportuno prevedere che gli incontri tra il padre e e tra la madre e si svolgano Per_2 R_ con una frequenza almeno settimanale e rimangano con modalità protetta (alla presenza dell'educatore domiciliare) per un periodo di sei mesi, decorso il quale, laddove ne sussistano i presupposti, sarà possibile procedere ad una graduale liberalizzazione, sempre sotto il monitoraggio dei Servizi Sociali del Comune di Civitanova Marche.
Per quanto concerne, infine, l'aspetto relativo all'obbligo dei genitori di mantenimento delle figlie minori, il fatto che le due sorelle siano collocate ciascuna presso un genitore diverso, nonché la non significativa differenza esistente tra la condizione economica della e quella dell' Pt_1 CP_1 (entrambe risultate estremamente modeste, tanto da essere le parti ammesse provvisoriamente al patrocinio a spese dello Stato), rendono opportuno confermare quanto previsto con ordinanza del 3.4.2024, dovendo ciascun genitore provvedere al mantenimento ordinario della figlia con lo stesso convivente.
Le spese straordinarie relative alle due minori continueranno ad essere sostenute da entrambi i genitori in pari quota, dovendosi per la loro disciplina fare riferimento al protocollo in vigore presso il distretto di Corte di Appello di Ancona, approvato il 10.7.2024.
L'esito del giudizio (che vede sulla principale questione controversa – modalità di affido delle minori – l'adozione di una misura limitativa delle attribuzioni genitoriali) giustifica l'integrale compensazione tra le parti (ivi compreso il curatore speciale delle minori) delle spese di lite.
Le spese di CTU, come provvisoriamente liquidate in atti, vanno poste in via definitiva a carico di ed ciascuno per la metà, dovendo disporsi che la quota dovuta da Parte_1 CP_1 ciascuna parte sia posta direttamente a carico dello Stato, essendo le parti provvisoriamente ammesse al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 2169/2019 R.G., disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
pagina 11 di 15 - disciplina lo scioglimento del matrimonio contratto da nata a [...] il Parte_1 24.2.1979 e nato ad [...] il [...], alle seguenti condizioni: CP_1
1) dispone l'affido ai Servizi Sociali del Comune di Civitanova Marche delle minori e R_ Per_2
con funzione sostitutiva di attribuzioni genitoriali;
in particolare, competerà ai Servizi affidatari,
[...] sentiti i genitori e, ove ritenuto opportuno, le minori, assumere le decisioni di maggiore interesse per le minori stesse relative all'istruzione, alla salute, alla scelta della loro residenza;
l'affido avrà durata di 24 mesi;
2) dispone che la minore resti collocata presso il padre e che la minore Persona_1 Persona_2 resti collocata presso la madre;
3) conferma l'assegnazione della casa coniugale sita a Civitanova Marche, via Giovanni XXIII n. 74, a
Parte_1
4) conferma il mandato ai Servizi Sociali del Comune di Civitanova Marche di vigilanza e supporto al nucleo familiare disposto con ordinanza del 3.4.2024, affinché i Servizi predispongano tutti gli opportuni interventi di tutela in favore delle minori, mantenendo il servizio di educativa domiciliare per entrambe ed adoperandosi per favorire l'inizio o la prosecuzione dei percorsi suggeriti dal CTU, come indicati in motivazione, relazionando al giudice tutelare con cadenza trimestrale nell'ambito del procedimento di vigilanza da aprirsi ai sensi dell'art. 337 c.c.;
5) dispone che gli incontri tra la minore e la madre e la minore ed il padre si svolgano, R_ Per_2 per sei mesi, alla presenza dell'educatore domiciliare con una frequenza almeno settimanale, secondo un calendario che sarà cura dei Servizi Sociali di Civitanova Marche predisporre, sentite le parti;
decorsi sei mesi, laddove ne sussistano i presupposti, sarà possibile procedere ad una graduale liberalizzazione degli incontri, sempre sotto il monitoraggio dei Servizi Sociali del Comune di Civitanova Marche;
6) dispone che i Servizi Sociali del Comune di Civitanova Marche organizzino incontri tra le due sorelle e da svolgersi con frequenza almeno settimanale alla presenza dell'educatore R_ Per_2 domiciliare per i primi due mesi, dovendosi poi procedere (laddove ne sussistano i presupposti) ad una liberalizzazione;
7) dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento ordinario della figlia con lo stesso convivente. Ciascun genitore sosterrà in pari quota le spese straordinarie necessarie per le figlie, regolamentate ai sensi del Protocollo vigente presso il distretto della Corte di Appello di Ancona, approvato il 10.7.2024.
Le spese straordinarie vengono suddivise tra spese che richiedono il preventivo consenso di entrambi i genitori e spese che, al contrario, non richiedono il previo accordo.
Qualora la singola spesa straordinaria sia subordinata al consenso di entrambi i genitori, il genitore che ravvisa la necessità o l'opportunità dell'esborso dovrà provvedere a inviare per iscritto (via sms, whatsapp, e-mail, pec) all'altro la richiesta di approvazione della spesa da affrontare, con espressa indicazione dell'importo previsto.
Entro il termine di giorni 10 (dieci) dal ricevimento, l'altra parte dovrà esprimere il proprio consenso o dissenso motivato;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta, salva in ogni caso la diversa valutazione del giudice.
Il genitore che non ha anticipato la spesa dovrà provvedere al rimborso entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura o ricevuta di spesa, salvo diverso accordo.
pagina 12 di 15 Per consentire ad entrambi i genitori eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, ciascuno dovrà richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti fiscali (fatture e/o ricevute), intestati al figlio, relativi all'impegno di spesa sostenuto entro il 31 marzo di ogni anno successivo all'anno di imposta.
1. SPESE MEDICHE
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, prescritti dal medico o pediatra di famiglia ed erogati dal servizio sanitario nazionale;
- visite anche specialistiche (comprese cure dentistiche, ortodontiche - con eventuale acquisto di apparecchi - oculistiche e ortopediche) e spese sanitarie, indifferibili o urgenti;
- interventi chirurgici indifferibili o urgenti sia presso strutture pubbliche che convenzionate;
- farmaci o parafarmaci prescritti da medico curante o specialista e presidi/ ausili medico sanitari obbligatori, Covid o altre malattie simili (mascherine, tamponi, detergenti, disinfettanti ecc.);
- farmaci necessari per patologie con necessità di cura immediata;
- acquisto di occhiali o lenti a contatto e relativi liquidi, come prescritti da specialista;
- supporti ortopedici come prescritti da specialisti;
- cicli di psicoterapia, logopedia e altre terapie a sostegno dei figli, se prescritti dal medico curante;
- ticket sanitari.
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, non prescritti dal medico o non erogati dal servizio sanitario nazionale;
- interventi chirurgici, visite specialistiche e spese sanitarie non urgenti o non indifferibili;
- cure dentistiche, ortodontiche (compreso acquisto di apparecchi non urgenti), oculistiche e sanitarie non effettuate tramite servizio sanitario nazionale, se non indifferibili e urgenti;
- acquisto di presidi ortopedici non erogati dal servizio sanitario nazionale;
- cicli di psicoterapia e logopedia e altre terapie a sostegno dei figli, non prescritti dal medico curante o pediatra.
2. SPESE SCOLASTICHE:
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- retta di asilo nido, se già frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- tasse scolastiche o contribuzioni comunque dovute previste da istituti pubblici per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado;
- tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private e rette scolastiche per la frequenza di istituti privati, se già frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- libri scolastici, assicurazione, materiale di corredo scolastico e cancelleria di inizio anno per la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado (sia istituti pubblici che privati), compresa dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva, tecnica e informatica;
- libri di testo universitari, materiale tecnico e informatico, compresa la dotazione richiesta dall'Università;
pagina 13 di 15 - alloggio universitario, se già fruito prima della disgregazione del nucleo fa-miliare;
- gite scolastiche e uscite didattiche senza pernottamento;
- trasporto pubblico casa/ scuola;
- mensa (solo la parte non relativa al vitto o, in caso non sia quantificata, il 50 % del costo mensile, dovendosi comunque ritenere ordinaria la spesa relativa al vitto).
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- retta di asilo nido, se non frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- tasse scolastiche per la frequenza di istituti privati (scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado), tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private, costi di iscrizione, retta e costi per la frequenza del conservatorio (compreso acquisto strumenti e materiale), se non frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- alloggio universitario, se non già fruito anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- master e corsi di specializzazione anche all'estero;
- gite scolastiche e viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernotta-mento, viaggi di studio e soggiorno all'estero per motivi di studio e di apprendi-mento delle lingue straniere;
- corsi di recupero e lezioni private;
- pre-scuola e doposcuola, se l'esigenza nasce in conseguenza della disgregazione del nucleo familiare;
- preparazione di concorsi ed esami di abilitazione, stage e tirocini, compresi libri e pernotti fuori sede;
- corsi di lingua straniera e informatica e spese per le relative certificazioni.
3. SPESE EXTRASCOLASTICHE, PER ATTIVITÀ LUDICO-RICREATIVE E PERSONALI
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- attività sportiva, artistica, musicale, ricreativa o scoutistica già presente ante disgregazione del nucleo familiare (compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento);
- bollo, assicurazione e manutenzione ordinaria e straordinaria per mezzo di trasporto acquistato di comune accordo;
- frequenza di centri estivi per esigenze lavorative dei genitori;
- babysitter, ove già esistente nell'organizzazione familiare;
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- attività sportiva, ricreativa o scoutistica iniziata dopo la disgregazione del nucleo familiare (compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento);
- acquisto di strumenti musicali, telefono cellulare, computer e altri supporti informatici, se non conseguenti all'attività ricreativa o scolastica già concordata fra i genitori;
- vacanze trascorse in assenza dei genitori;
- conseguimento della patente di guida (esami, tasse, visita medica e corsi);
- acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
pagina 14 di 15 - organizzazione di eventi e cerimonie riguardanti i figli (a titolo esemplificativo sacramenti, feste di compleanno, feste di diploma, feste di laurea, ecc.);
- attività sociali (a titolo esemplificativo, concerti, abbonamenti teatrali, sportivi e per balneazione estiva);
- babysitter, ove non già esistente nell'organizzazione familiare anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- frequenza di centri estivi.
- invita le parti ad intraprendere i percorsi indicati in parte motiva;
- compensa integralmente tra tutte le parti di causa le spese di lite;
- pone in via definitiva a carico di ed ciascuno per la metà, le spese di Parte_1 CP_1 CTU, come liquidate in atti, disponendo che la quota dovuta da ciascuna parte sia posta direttamente a carico dello Stato, essendo le parti provvisoriamente ammesse al gratuito patrocinio;
- dispone l'apertura di un procedimento di vigilanza dinanzi al giudice tutelare del Tribunale di Macerata ai sensi dell'art. 337 c.c.
Così deciso in Macerata, il 28.7.2025.
Il Presidente rel ed est.
Alessandra Canullo
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MACERATA
Il Tribunale civile di Macerata in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Canullo Presidente rel. ed est. dott.ssa Anna Wegher Giudice dott.ssa Silvia Grasselli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2169/2019 r.g. promossa con ricorso depositato in data 8.7.2019 e vertente
TRA
(c.f. ), rappr. e dif. dall'avv. Renata Poeta, in virtù di procura Parte_1 C.F._1 allegata alla memoria di costituzione di nuovo difensore del 9.9.2021, elett. dom. presso lo studio del difensore, in Civitanova Marche;
ricorrente
CONTRO
(c.f. ), rappr. e dif. dall'avv. Rosanna Cocci, in virtù di procura CP_1 C.F._2 allegata alla comparsa di costituzione e risposta, elett. dom. presso lo studio del difensore, in Fermo;
resistente
E NEI CONFRONTI DI avv. Mariagioia Squadroni, quale curatore speciale delle minori e in Persona_1 Persona_2 proprio;
e con l'intervento del P.M. in sede
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 1°.10.2024.
FATTO E DIRITTO
A seguito della sentenza parziale n. 1033/2020 emessa il 16.11.2020, con cui è stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Civitanova Marche il 22.4.2009 da e Parte_1
da cui sono nate (rispettivamente, il 16.12.2008 ed il 14.9.2011) le figlie e CP_1 R_ Per_2 il Tribunale deve pronunciarsi sulle ulteriori domande proposte.
Viene in rilievo, in primo luogo, la questione della disciplina dell'affidamento e del collocamento delle due figlie minori delle parti. pagina 1 di 15 Sebbene, infatti, nei rispettivi atti introduttivi l' e l' abbiano sul punto formulato le Pt_1 CP_1 medesime domande (conferma delle condizioni stabilite nella sentenza di separazione, resa dall'intestato Tribunale il 13.7.2018: affido condiviso ad entrambi i genitori con collocamento delle minori presso la madre e specifica disciplina del diritto di visita paterno), limitando il loro contrasto all'aspetto economico (avendo la ricorrente instato per l'aumento dell'importo del contributo posto a carico dell' per il mantenimento delle figlie, a fronte della contrapposta richiesta del resistente di CP_1 ridurre l'entità dell'assegno dallo stesso dovuto), nel corso dello svolgimento del processo sono emerse circostanze allarmanti relative alla condizione psicoaffettiva di entrambe le minori, le quali hanno richiesto molteplici ed articolati accertamenti (dapprima, l'acquisizione delle relazioni dei Servizi Sociali di Civitanova Marche e lo svolgimento di una indagine socio ambientale e sulla capacità genitoriale demandata ai medesimi Servizi in collaborazione con il competente Consultorio familiare e, in seguito, una consulenza tecnica d'ufficio di carattere psicologico), che hanno inevitabilmente prolungato la durata del procedimento.
Dal complesso di tutti gli elementi istruttori disponibili ed acquisiti agli atti è infatti emersa in maniera inequivocabile la profonda sofferenza psicologica in cui versano le minori, ben evincibile dal disagio che entrambe, sia pure in maniera diversa, esprimono, tanto da presentare attualmente una elevata probabilità di sviluppare una psicopatologia (come evidenziato dal CTU, dott.ssa Persona_3 nella consulenza espletata).
Invero, dall'espletata CTU (relazione di natura psicologica effettuata seguendo la metodologia e la procedura acclarata dalla più recente ricerca scientifica in materia di tutela dei minori e del loro rapporto con i genitori, del tutto esente da vizi logici e metodologici, e contraddistinta da linearità d'indagine, chiarezza espositiva ed esaustività d'analisi, nonché connotata da indubbio approfondimento di tutte le questioni sottese ai quesiti conferiti) ben si evince la complessità della situazione psicoaffettiva delle minori, sulla quale è innegabile che incida in maniera determinante l'elevatissima ed insanabile conflittualità esistente tra i genitori, di cui già dava eloquentemente conto la sentenza di separazione (emessa nel 2018), ma che negli anni, lungi dall'essersi sopita, appare per contro essersi acuita e, ormai, cronicizzata, senza che sia possibile intravedere la possibilità per le parti di trovare punti di incontro nell'ottica di tutelare l'interesse delle figlie minori.
In particolare, la relazione della dott.ssa ha illustrato in maniera precisa come le dinamiche Per_3 conflittuali tra i genitori influenzino il modo di vivere ed il comportamento delle figlie, da un lato quello oppositivo-provocatorio di , dall'altro quello ritirato e fobico di senza che alcuno R_ Per_2 dei genitori sia in grado di cogliere empaticamente lo stato delle minori, rimanendo entrambi concentrati su sé stessi e sulle reciproche recriminazioni di inadeguatezza genitoriale ed accuse all'altro di essere causa del malessere delle figlie.
Giova per vero soffermarsi sulle gravi difficoltà comportamentali che, ciascuna a suo modo, entrambe le minori hanno iniziato a manifestare negli anni, senza che siano emersi nel corso del procedimento sostanziali e stabili miglioramenti.
Quanto a , la CTU espletata ha consentito di appurare (tramite colloqui clinici e dall'esito R_ dell'esame psicodiagnostico) come la ragazza presenti un “quadro di predisposizione depressiva unitamente ad una difficoltà di coping e scarsa capacità nelle relazioni interpersonali e a condizioni di demoralizzazione” (pag. 43 e ss. della perizia): la minore manifesta un importante disadattamento anche alle convenzioni sociali e ai contesti, che si esprime nella messa in atto (anche a scuola) di comportamenti poco appropriati, oppositivi e ostili, e nella manifestazione del bisogno di distinguersi dagli altri e di essere riconosciuta immaginando di farlo mostrandosi eccessivamente bizzarra o aggressiva.
pagina 2 di 15 A livello interpersonale, presenta grandi difficoltà di avviare una socializzazione efficace ed R_ entrare in relazione all'altro in maniera autentica e intima, tendendo a tenersi a distanza dagli altri, che vengono percepiti come inaffidabili e quindi pericolosi per sé, derivandone di conseguenza una scarsità di amicizie e relazioni sociali.
La minore fa, inoltre, estrema fatica a progettare un percorso in maniera consapevole, prendendo le decisioni spesso in base agli stati d'animo del momento (come attesta il cambio di istituto scolastico avvenuto ad anno in corso).
Nel rapporto con i genitori, la situazione di è profondamente cambiata nel corso del R_ procedimento: dalle numerose relazioni dei Servizi Sociali del Comune di Civitanova Marche, versate in atti, accompagnate dalle dettagliate relazioni dell'educatrice domiciliare che segue le minori sin dal 2021, sono inizialmente emerse difficoltà nella relazione di entrambe le figlie con il padre, collegate sia all'atteggiamento denigratorio manifestato dall' (e dai suoi genitori) nei confronti dell' CP_1 Pt_1 alla presenza delle figlie (che hanno riferito di come il padre parlasse male della madre davanti a loro), che alla difficoltà del convenuto di gestire proficuamente il tempo trascorso con le minori (dalle relazioni dei Servizi Sociali e dell'educatrice domiciliare del febbraio, dell'agosto e del dicembre 2021 emerge come le minori riferissero di annoiarsi dal padre, tanto che nei finesettimana alternati di R_ spettanza paterna preferiva pernottare presso l'abitazione della nonna paterna, tendendo a fare costantemente uso del cellulare nelle occasioni in cui si tratteneva dal genitore); dai racconti effettuati sia da che da all'educatrice domiciliare si evinceva la percezione da parte delle minori R_ Per_2 di scarso interesse del padre nei loro confronti (in quanto, nei momenti in cui avevano bisogno di lui per un passaggio o un aiuto, egli affermava spesso di non avere tempo perché pieno di impegni: cfr. relazione educatrice del 27.8.2021) e la resistenza di nel recarsi dal genitore, riferendo la R_ ragazza di voler bene al padre, ma di annoiarsi con lui e di sentirsi a disagio per le domande sempre più incalzanti che questi le faceva sulla madre (cfr. relazione educatrice del 27.8.2021 ed anche del febbraio 2021); nel settembre del 2021, a seguito dell'ascolto delle minori presso il Tribunale per i Minorenni, si era persino rifiutata di recarsi dal padre il giorno stesso dell'ascolto (avendo pochi R_ giorni prima sentito la sorella riferire alla madre che il padre le aveva promesso l'acquisto di un monopattino ove avesse parlato bene di lui con il giudice: cfr. relazione dei Servizi Sociali del 28.8.2021).
Tuttavia, nel momento in cui è entrata nell'età adolescenziale, a partire all'incirca dalla fine del R_ 2021 (cfr. relazione educatrice domiciliare del 16.12.2021), è emersa una forte conflittualità con la figura materna, determinata bensì dalla difficoltà della nel gestire in via pressoché esclusiva le Pt_1 figlie (viepiù con i gravi problemi comportamentali di di cui si dirà infra), ma anche dalla Per_2 tendenza caratteriale della stessa a richiedere alle minori (a volte anche in modo disfunzionale, alzando la voce e minacciando punizioni) il rispetto delle regole e dalla fatica a favorire l'acquisizione di autonomia da parte delle figlie al di fuori del controllo materno, aspetti materni a cui sono conseguiti comportamenti oppositivi e ribelli di , la quale a volte riferiva di voler andare a vivere con il R_ padre considerandolo più “divertente” (cfr. relazione educatrice domiciliare del 16.12.2021).
Proprio per far fronte alle sempre maggiori problematiche comportamentali di (la quale ha ella R_ stessa ammesso dinanzi alla CTU dott.ssa di aver condotto in quel periodo una vita difficile, Per_3 consumando anche cannabis), da ottobre 2021 è stato attivato un percorso pedagogico, finalizzato al sostegno delle funzioni educative dei genitori rispetto alla relazione con le figlie, al quale la Pt_1 ha partecipato attivamente, mentre l' (ritenendo di non aver bisogno di nessun percorso perché, a CP_1 suo dire, l'unica persona necessitante di supporto era la moglie, atteggiamento invero manifestato e protratto per tutto il procedimento e connotato da profonda sfiducia anche verso l'operato dei Servizi) solo parzialmente, per pochi incontri, non presentandosi all'incontro successivo a quello del 13.10.2022 senza fornire alcun preavviso (cfr. relazione sul percorso pedagogico del 15.12.2022).
pagina 3 di 15 Dalla relazione della pedagogista è ben emerso il malessere interiore che viveva in quel periodo, R_ avendo la ragazzina raccontato alla professionista di avere attacchi di ansia prima di gare di atletica o di interrogazioni scolastiche, di non riuscire ad entrare in luoghi pubblici affollati senza essere accompagnata da qualcuno e di provare molta rabbia per il malessere emotivo che avvertiva in presenza dei genitori (cfr. relazione sul percorso pedagogico del 15.12.2022).
La relazione dell'educatrice domiciliare del 15.12.2022 dà inoltre conto del protrarsi dei litigi tra madre e figlia e dell'atteggiamento ambivalente manifestato da nei confronti dei genitori, tendendo da R_ un lato a ricercare la madre per affrontare situazioni sociali dinanzi a manifestazioni di ansia e, dall'altro lato, ad esprimere il bisogno di recarsi dal padre per evadere dalle regole imposte dalla madre.
Tra le fine del 2022 e l'inizio del 2023, tuttavia, è intervenuto un maggiore avvicinamento di al R_ padre, in concomitanza con una grave regressione comportamentale della sorella (che aveva Per_2 acuito il suo rapporto simbiotico con la madre), sino a che, il 16 maggio del 2023, a seguito di un acceso litigio con la madre, ha deciso di trasferirsi dal padre, accusando la di averla R_ Pt_1 malmenata e persino denunciandola.
Da quel momento, la relazione madre-figlia è rimasta compromessa, inizialmente in modo grave, come ben si evince dal contenuto dei colloqui effettuati dalla ragazzina con la dott.ssa in sede di Per_3 CTU, da cui traspare tutto il vissuto di rabbia espresso da nei confronti della madre R_ (accompagnato da accuse di violenza che non trovano tuttavia riscontri né nelle molteplici relazioni delle educatrici domiciliari versate in atti, né nelle informazioni assunte dalla dott.ssa con i Per_3 Servizi Sociali di Civitanova Marche proprio riguardo alle dichiarazioni rese dalla minore) ed il suo netto rifiuto di vederla.
Appare significativo evidenziare che nell'espletata CTU la dott.ssa ha condivisibilmente Per_3 evidenziato come anche in sia presente un conflitto interno nel tentativo di poter mantenere un R_ rapporto con entrambi i genitori, finendo la ragazzina, in assenza di adeguate risorse interiori, per essere triangolata nel conflitto genitoriale.
Deve al contempo darsi conto del fatto che, successivamente alla emanazione dell'ordinanza del 3.4.2024 con cui sono stati modificati i provvedimenti temporanei ed urgenti vigenti disponendo il collocamento di presso il padre e la regolamentazione del diritto di visita materno (e di quello R_ paterno con la figlia rimasta collocata dalla madre) con la previsione di due incontri madre- Per_2 figlia settimanali, la ragazzina ha ripreso a vedere la madre alla presenza dell'educatrice domiciliare, evincendosi dalla relazione dell'educatrice domiciliare del 17.9.2024 (l'ultima disponibile in atti) lo svolgimento di tre incontri tra luglio ed agosto del 2024, in cui, pur essendosi palesati episodi di tensione tra la minore e la (determinati, per lo più, dall'atteggiamento eccessivamente critico, Pt_1 giudicante e a volte provocatorio assunto dalla madre nei confronti della ragazzina), vi sono stati anche momenti di serenità tra le stesse, che consentono plausibilmente di auspicare che attraverso la prosecuzione di incontri temporaneamente monitorati dai Servizi Sociali del Comune di Civitanova Marche (tramite la figura dell'educatrice domiciliare) e l'avvio da parte dei genitori e di di R_ percorsi adeguati, nei termini di cui si dirà infra, possa pervenirsi nell'interesse della minore al recupero di una relazione proficua tra la stessa e la madre, non potendosi trascurare come la Pt_1 abbia costituito per molti anni il principale punto di riferimento affettivo e materiale anche per la figlia primogenita (come ben si evince da tutte le relazioni dei Servizi Sociali versate in atti a partire dal 2021), la quale ha al contrario per molto tempo manifestato – come sopra evidenziato – difficoltà nel rapporto con il padre, in un'alternanza relazionale dai confini rigidi e netti in cui appare non esserci spazio per una contemporanea frequentazione sufficientemente serena di entrambi i genitori, che sente verosimilmente di non potersi permettere se non a costo di tradire il patto di lealtà in corso R_ ora con un genitore ed ora con l'altro. pagina 4 di 15 Venendo poi a la situazione della minore è apparsa ancora più critica rispetto a quella della Per_2 sorella maggiore.
Già a partire dall'estate del 2019 ha infatti iniziato a manifestare un grave disturbo alimentare Per_2 di tipo anoressico, con fobia e rifiuto del cibo solido, che ha reso necessario un ricovero presso l'ospedale LE di Ancona e l'attivazione di un percorso di sostegno psicologico (al quale il padre, inizialmente contrario, ha dato il proprio assenso tramite il legale: cfr. relazione dei Servizi Sociali del 15.2.2021); in seguito, le condizioni della minore hanno avuto un andamento altalenante, alternandosi periodi di miglioramento ad altri di forte regressione, accompagnati da ulteriori manifestazioni di grave disagio: in particolare, dalla relazione dell'educatore domiciliare dell'11.2.2021 si evince come la minore, pur a fronte di miglioramenti avvenuti in quel periodo nel suo disturbo alimentare, non solo continuasse ad adottare con la madre strategie ricattatorie legate al cibo per ottenere attenzioni (facendo leva sul timore materno di ricadute della bambina) e presentasse difficoltà legate allo studio (rifiuto di fare i compiti con crisi di pianto, fatica a stare seduta e concentrata per più di qualche minuto) ed alla gestione delle regole o dei rimproveri (dinanzi ai quali reagiva in modo brusco con scatti d'ira o provocando l'adulto), ma soprattutto avesse iniziato a manifestare degli importanti tic nervosi condizionanti la vita quotidiana, costituiti dalla necessità incontrollabile di ripetizione di una medesima sequenza di azioni durante le uscite con l'educatrice o al momento di entrare in casa, durante le quali non era possibile toccarla o intervenire in alcun modo, ovvero dalla riproduzione di stereotipie vocali o di lamenti qualora l'adulto le diceva cose a lei non gradite, o ancora dalla richiesta di essere ascoltata, guardata e lodata da tutti nel momento in cui parlava, manifestando nel caso ciò non accadesse urla e crisi isteriche.
I disturbi alimentari della minore si sono poi fortemente acuiti nell'anno 2022 (come si evince dalla relazione del Consultorio del luglio 2022 e dell'educatrice domiciliare del 28.3.2023), nel corso del quale è intervenuto un ulteriore ricovero ospedaliero, con presa in carico di presso il reparto Per_2
DCA dell'ospedale LE (con somministrazione di terapia farmacologica e visite periodiche), per poi improvvisamente migliorare a fine giugno del 2022 con la ripresa di un'alimentazione sufficientemente regolare, mantenendosi la situazione stabile sino al febbraio del 2023, quando è intervenuta una ulteriore grave regressione comportamentale nella minore (di cui dà atto la relazione dell'educatrice domiciliare del 28.3.2023), manifestatasi con atteggiamenti infantili ed una ricerca morbosa di affettività, di contatto fisico con la madre (da cui la minore pretendeva attenzioni esclusive, anche a discapito della sorella - nei cui confronti presentava forte gelosia -, e continue rassicurazioni, assumendo comportamenti da bambina piccola, persino nel tono della voce), oltre che con nuove difficoltà alimentari ed un aumento di oppositività, disattenzione, agitazione psicomotoria e tic nervosi.
La situazione risulta essersi mantenuta molto critica anche nell'anno 2024 (come attesta la relazione dell'educatrice domiciliare del 24.6.2024), con un ulteriore ricovero al LE tra febbraio e marzo e la manifestazione di un attacco di panico a maggio, per poi andare incontro ad un graduale miglioramento dal mese di giugno, sia sotto il profilo della fobia alimentare che di quello comportamentale, apparendo in quel periodo la minore più serena sia nei rapporti con i coetanei che con la figura materna.
pagina 5 di 15 In tale estremamente critico contesto e, soprattutto, nei momenti di riacutizzazione del suo disturbo alimentare, la minore ha sempre manifestato difficoltà a relazionarsi con il padre, in quanto dalla stessa ritenuto la causa delle sue difficoltà con il cibo (per non meglio precisate paure che il genitore le avrebbe provocato): sin dall'inizio del procedimento, le relazioni dei Servizi Sociali in atti hanno invero dato conto del rapporto non sereno di con il padre, ben evincibile dal fatto che la minore Per_2 riferiva alle educatrici domiciliari di recarsi da lui esclusivamente per poter vedere i cani presenti nell'abitazione paterna - condividendo la ragazzina con il genitore la passione per i cani (risultando peraltro dal racconto delle minori che l' detenga dei cani di razza in un terreno di Civitanova CP_1 Marche Alta di cui venderebbe le cucciolate) -, ma di annoiarsi con il genitore, il quale la domenica mattina, rimanendo a dormire fino a tardi, la avrebbe lasciata da sola a passare il tempo in attesa del suo risveglio a giocare con il cellulare.
Se, tuttavia, nella prima fase del procedimento la minore risultava vedere il padre con una certa regolarità, sebbene non con pieno trasporto emotivo, un primo grave momento di blocco si è avuto in seguito all'ascolto di dinanzi al Tribunale per i minorenni: la relazione dei Servizi Sociali del Per_2
6.9.2021 dà infatti conto di come la ragazzina, recatasi il pomeriggio del medesimo giorno dell'ascolto (1.9.2021) come di consueto dal padre, sia rientrata la sera a casa in lacrime, avendo raccontato alla madre (e, in seguito, anche alla psicologa che la segue, dott.ssa Silvia Girotti) che il padre l'aveva obbligata a riferirgli quanto dalla stessa raccontato al giudice la mattina stessa, per poi arrabbiarsi molto per alcune dichiarazioni rese dalla minore (in ordine al fatto di dormire sul divano o nello stesso letto del padre quando si recava da lui, essendo l'altra camera occupata dai cani), proferendo nei suoi confronti persino un augurio di morte, accompagnato da ulteriori rimproveri da parte del nonno paterno (che le avrebbe detto di non volerla più a casa sua).
In seguito a tale episodio, la minore aveva espresso il desiderio di non recarsi più dal padre senza tuttavia averlo poi messo in atto, risultando dalle successive relazioni dei Servizi Sociali e dell'educatrice domiciliare come avesse continuato a frequentare la casa paterna (sempre Per_2 motivata principalmente dal desiderio di vedere i cani). Tuttavia, in concomitanza con l'acuirsi dei suoi disturbi alimentari, nel 2022, la ragazzina non si è più recata dal padre in modo calendarizzato, sia per sua libera scelta (avendo iniziato a rifiutarsi di vederlo, lamentando sintomi di ansia correlati agli incontri con il genitore) che per volontà della madre la quale, in accordo con i sanitari, ha preferito farla rimanere nella propria abitazione per garantirle una routine alimentare e farmacologica adeguata e per non aggravarne le già delicate condizioni psico-fisiche (come riportato nella relazione dell'educatrice domiciliare del 15.12.2022).
Da quel momento, pertanto, la frequentazione padre-figlia si è interrotta, ma (come risulta dalle ultime due relazioni dei Servizi Sociali e dell'educatrice domiciliare disponibili, dell'agosto e del settembre 2024) grazie al supporto della psicologa dott.ssa Girotti e dei Servizi, pur esplicitando la sua Per_2 fatica di rivedere il genitore, è apparsa consapevole dell'importanza di stabilire un rapporto con lui, avendo gradualmente accettato di incontrarlo alla presenza dell'educatrice domiciliare;
si sono tuttavia svolti soltanto due incontri, anche alla presenza della sorella , uno nella primavera del 2024 (di R_ cui dà conto la relazione dei Servizi Sociali del 19.8.2024) ed uno (riferito dalla relazione dell'educatrice domiciliare del 17.9.2024) il 30 luglio del 2024, in cui la minore, benché apparsa all'educatrice serena, aveva tuttavia poi esplicitato l'ansia che le provocava il pensiero di rivedere il padre (legata alla paura della ripresa di disturbi fobici legati al cibo), avendo quindi interrotto gli incontri.
Del resto, la proposta degli operatori dei Servizi e dell'educatrice domiciliare di svolgere videochiamate tra padre e figlia, per non interrompere del tutto la relazione, non è stata accettata dall' che ha ritenuto le videochiamate inutili, attribuendo la responsabilità del rifiuto di CP_1 Per_2 di vederlo alla madre, la quale – a suo dire – manipolerebbe la minore.
pagina 6 di 15 Deve tuttavia al contempo darsi conto del fatto che l'incontro congiunto svoltosi dinanzi Parte_2 alla CTU, dott.ssa il 29.1.2024 è stato caratterizzato da un clima di serenità e Persona_3 spensieratezza, evidenziato e riferito dalla CTU, in cui la minore (al di là di un momento di risentimento, poi prontamente rientrato) è apparsa a proprio agio ed in sintonia con il padre, ben disposta anche ad accogliere i gesti di affetto ed i tentativi di vicinanza da questi messi in atto, avendo peraltro concluso l'incontro (iniziato con una manifestazione di preoccupazione da parte della minore) con la verbalizzazione di un sentimento di felicità; non ha invero saputo fornire spiegazioni Per_2 logiche e chiare all'assenza, nel quotidiano, di occasioni di incontro con il padre (essendosi limitata a giustificarla affermando: “certe volte non voglio uscire con lui, perché quando sto a casa, io lo so che si potrebbe pure uscire con lui, però io esco con mamma, poi certe volte vado da ”; pag. 34 Per_4 della CTU), apparendo significativa l'interpretazione data al riguardo dalla dott.ssa che ha Per_3 evidenziato che “la risposta che la minore fornisce sembra interpretabile più come una difficoltà per la stessa di far conciliare la relazione con la madre e quella con il padre, piuttosto che ad un netto rifiuto di vedere quest'ultimo, nonostante ci siano stati in passato dei comportamenti che il Sig. ha CP_1 messo in atto e che l'hanno fatta arrabbiare”.
Se, dunque, il vissuto di è apparso connotato da una crescente difficoltà nella relazione con il Per_2 padre, deve evidenziarsi come il rapporto con la madre sia apparso sempre caratterizzato da ambivalenza, perché da un lato la minore ha sempre visto nella madre il proprio esclusivo punto di riferimento, avendo instaurato con lei un rapporto simbiotico per cui la ragazzina (soprattutto nei suoi momenti di regressione comportamentale) è costantemente alla ricerca delle attenzioni e del consenso materno, ma dall'altro lato esprime a volte rabbia ed oppositività nei confronti della madre, ponendo in essere atteggiamenti provocatori e gesti impulsivi (in particolare, quando non vede soddisfatte le proprie aspettative di esclusività nella considerazione materna), che la fa fatica a gestire e che Pt_1 hanno sicuramente inciso anche sulla serenità della relazione tra sorelle e tra e la madre. R_
Al fine di descrivere in maniera esaustiva la difficile condizione della minore, vale la pena richiamare testualmente le considerazioni espresse nella espletata CTU sulla condizione psicoaffettiva di e Per_2 sul suo rapporto con i genitori (pag. 45 e ss.), laddove la dott.ssa dopo aver precisato che la Per_3 minore presenta “una severa compromissione dell'esame di realtà e delle funzioni cognitive a carico dell'organizzazione del pensiero, che risulta spesso disturbato” e pone in essere meccanismi difensivi nella forma del controllo e dell'evitamento (che assumono significato anche rispetto al disturbo alimentare con tratti fobici presentato), aggiunge che la ragazzina “sperimenta forti sentimenti di insicurezza sia verso se stessa che verso gli altri, ad esclusione della madre, che invece viene idealizzata, e da cui è dipendente, e percepita come unico rapporto sicuro dalla minore ma verso cui sperimenta in maniera ambivalente anche vissuti di ansia. Nel rapporto con le figure genitoriali
sembra essere incastrata tra il desiderio di mantenere rapporti con entrambi e il vincolo di Per_2 lealtà che sente nei confronti della madre, per cui si nega la possibilità di rapportarsi al padre, non senza una ripercussione in termini di benessere psicofisico”; l'idealizzazione della figura materna appare comportare, peraltro, “difficoltà nella minore di avere un pensiero proprio, differente da quello materno, che invece adotta aprioristicamente mancando della possibilità di un esame critico e personale circa la comprensione della realtà circostante” (pag. 30 della perizia). La ragazzina ha in sostanza “organizzato la sua visione del mondo e degli altri attraverso binari dicotomici: buono/cattivo e di conseguenza ne risulta un'idealizzazione o una svalutazione che si traduce in iper-investimento o disinvestimento emotivo. Tale categorizzazione si ripercuote a cascata anche nelle relazioni interpersonali, comprese quelle con i familiari” (così, alla pag. n. 31 della CTU).
pagina 7 di 15 In questo contesto di evidente e grave fragilità di entrambe le minori, conclamato dalle persistenti difficoltà relazionali che ognuna manifesta con un genitore ( con la madre e con il R_ Per_2 padre), assumono un ruolo decisivo le criticità emerse nella coppia genitoriale, che si stagliano evidenti già dal contenuto delle relazioni dei Servizi Sociali versate in atti e che sono risultate confermate dagli accertamenti e dalla approfondita valutazione svolta nella espletata CTU, la quale ha inequivocabilmente messo in evidenza il fatto che “sono presenti nella coppia genitoriale elementi di fragilità e una conflittualità che impedisce di fatto di strutturare una relazione genitoriale ed educativa condivisa e supportiva per le minori, tanto che si ravvisa una incapacità reciproca di costruire un contesto emotivo chiaro, definito, rassicurante e protettivo per le figlie. Manca, come già evidenziato in precedenza, la disponibilità nel rapportarsi all'altro nella misura in cui la si pensa diversamente, così come la possibilità di mettersi in discussione per comprendere la posizione dell'altro, dando origine ad una frattura della relazione che sembra irrecuperabile” (così, alla pagina n. 46 della CTU).
Se, già sul piano generale, le esplicite considerazioni testé riportate assumono carattere allarmante e paiono in sé preclusive per disporre un affido condiviso delle minori ad entrambi i genitori, in assenza di quella capacità comunicativa e di condivisione che appare substrato essenziale ed imprescindibile per poter attuare una bigenitorialità effettiva e non meramente sulla carta, risultano viepiù dirimenti le criticità che la dott.ssa ha riscontrato nella capacità genitoriale delle parti con riferimento alle Per_3 varie funzioni in cui essa si esplica, alla stregua di considerazioni molto chiare che il collegio condivide e che vale la pena riportare in tal sede integralmente.
Benché, infatti, entrambi i genitori, con maggior propensione per la figura materna e con alcune lacune da parte della figura paterna, siano in grado di provvedere alle esigenze primarie delle figlie, le ulteriori funzioni genitoriali appaiono carenti sia nella che nell' Pt_1 CP_1
In particolare, “la funzione affettiva, intesa come la capacità di sintonizzarsi con la sfera emotiva dell'altro, è altamente carente nella figura paterna e leggermente deficitaria nella figura materna: il Sig. sembra non avere consapevolezza dello stato emotivo in cui versano le figlie e, rimanendo CP_1 ad un livello di analisi altamente superficiale degli episodi e del comportamento altrui, riferisce che a suo avviso sta bene e che le sue eventuali difficoltà, così come quelle di siano R_ Per_2 unicamente da ricondurre al rapporto con la madre;
la Sig.ra di contro, nonostante spesso Pt_1 comprenda i bisogni e gli stati emotivi delle figlie rimane spesso rigida sulle sue posizioni e con particolare riferimento al rapporto delle minori con il padre manda spesso un doppio messaggio che genera ambivalenza e confusione nelle minori: se da un lato verbalizza la disponibilità che le figlie, in particolare , vedano il padre, dall'altro a livello implicito non favorisce un riavvicinamento Per_2 esprimendo un continuo disappunto per i comportamenti del Sig. . CP_1
Quanto alla peraltro, dalle relazioni dei Servizi Sociali è reiteratamente emersa la sua Pt_1 difficoltà a rispondere agli stati emotivi ed alle esigenze delle figlie (pur dalla stessa adeguatamente compresi) in maniera funzionale ed adeguata, essendosi palesato il discostamento tra la capacità di porsi in risonanza emotiva con le figlie e quella di fornire in modo continuativo una risposta adeguata alle necessità ed ai bisogni delle minori, che la ricorrente non riesce a mantenere per molto tempo, pur apparendo sempre disposta a mettersi in discussione ed ad accogliere le indicazioni ed i suggerimenti forniti dagli operatori e dai professionisti intervenuti sul nucleo familiare.
Inoltre, anche “la funzione normativa, intesa nella capacità di offrire regole e norme di comportamento congrue alla fase evolutiva delle figlie creando le premesse per la loro autonomia, appare altamente carente in entrambi i genitori: la Sig.ra presenta uno stile educativo di tipo autoritario […], Pt_1 caratterizzato da ipercontrollo e scarso supporto;
il Sig. presenta all'opposto uno stile educativo CP_1 di tipo permissivo […] che a tratti può risultare, come conseguenza, trascurante” (pag. 47 della CTU).
pagina 8 di 15 Al riguardo, giova evidenziare come dalle relazioni dei Servizi Sociali e dell'educatrice domiciliare in atti (si veda, in particolare, quella dell'educatrice del 28.3.2023) sia ben emersa la resistenza della a favorire un percorso di autonomia delle figlie, tendendo ella ad esprimere un bisogno di Pt_1 controllo e vicinanza tramite verbalizzazione di paure ed ansie rispetto a potenziali pericoli esterni;
d'altro canto, è emersa anche la passività dell' il quale, pur rivendicando una maggiore presenza CP_1 nel rapporto con le figlie ed un potenziamento del suo ruolo paterno, di fatto si è sottratto alle possibilità propostegli di trascorrere più tempo con le minori accampando non meglio precisati impegni (come risulta dalla relazione dell'educatrice domiciliare del 10.2.2021, che dà conto dell'accordo raggiunto nell'estate 2020 ad aumentare i pomeriggi di spettanza paterna, rispettato dall' solo per CP_1 un tempo limitato) e non attivandosi tempestivamente neppure laddove chiamato dalle stesse figlie (che hanno lamentato il disinteresse paterno riferendo che, qualora avevano bisogno del genitore per un aiuto o per un passaggio, l' rispondeva di non avere tempo perché pieno di impegni: cfr. relazione CP_1 educatrice domiciliare del 1.7.2021).
Infine, quanto all'aspetto della capacità genitoriale relativo alla funzione della capacità di promuovere il ruolo dell'altro genitore, favorendo la sua partecipazione alla vita delle figlie, cooperando attivamente nella genitorialità e salvaguardando i legami anche con la famiglia allargata, è evidente quanto essa sia altamente carente in entrambi i genitori, come condivisibilmente accertato dal CTU: sia la Sig.ra che il Sig. infatti, “operano continue e reciproche disconferme e Pt_1 CP_1 squalificazioni che non promuovono in alcun modo l'accesso delle figlie all'altra figura genitoriale. In presenza delle figlie, oltre che in occasione dei colloqui congiunti, infatti, avvengono continue squalifiche dell'altro genitore. che poi spesso vengono adottate dalle figlie stesse nel CP_2 riferirsi al padre, nel caso di , o alla madre, nel caso di ” (pag. 47 della perizia). Per_2 R_
In definitiva, il quadro che è emerso in maniera eloquente da tutti gli elementi acquisiti rivela una evidente incapacità dei genitori di garantire alle minori un percorso di crescita funzionale e sereno, posto che, malgrado gli interventi messi in atto negli anni tramite il supporto dei Servizi Sociali (nei cui confronti, peraltro, l' ha sempre manifestato chiusura e diffidenza, giungendo persino a CP_1 squalificarne apertamente l'operato della dott.ssa e tendendo a vivere ogni tentativo di CP_3 riflessione sollecitato dai Servizi come un attacco personale ed uno schieramento a favore della
, non si sono registrati miglioramenti della situazione, essendo al contrario intervenuto un Pt_1 peggioramento delle condizioni psichiche delle minori ed un acuirsi delle fratture nei rapporti familiari.
Le considerazioni che precedono inducono quindi il Tribunale a condividere pienamente quanto suggerito dal CTU circa la modalità di affido delle minori: le carenze nelle capacità genitoriali delle parti e l'incapacità, dalle stesse manifestata, di attuare una effettiva genitorialità condivisa rendono impraticabile l'adozione dell'affido condiviso, che si è rivelato di fatto non attuabile.
Giova richiamare le efficaci parole espresse al riguardo dalla dott.ssa che il Tribunale fa Per_3 integralmente proprie al fine di giustificare la deroga, nel caso di specie, al regime di affido condiviso:
“il perpetuarsi di una situazione di reciproca ed elevata conflittualità, la continua squalifica da parte di entrambi i genitori, la loro mancanza di capacità di sospendere il conflitto in ottica di salvaguardia del benessere delle figlie, la mancanza di disponibilità a cooperare per la costruzione condivisa di un progetto educativo rivolto alle minori, le numerose condotte disfunzionali adoperate da entrambi, nonché la mancanza di cambiamenti proficui a seguito di tutti gli interventi adoperati nel corso degli ultimi anni da parte dei Servizi Territoriali, hanno messo in luce una situazione che si ritiene difficilmente gestibile lasciando alle parti stesse la possibilità di gestire un affido condiviso, né per altro si ravvisa in nessuno dei due una più adeguata capacità dell'altro tale da far propendere per una forma di affido esclusivo”.
pagina 9 di 15 Per altro verso, la evidente necessità che la e la continuino ad essere monitorati, Pt_1 CP_1 sostenuti ed indirizzati verso opportuni percorsi per pervenire ad auspicabili miglioramenti nelle loro competenze genitoriali contribuisce a ritenere viepiù opportuno, in quanto maggiormente rispondente alla tutela delle minori, disporre (come suggerito dal CTU) che i Servizi Sociali del Comune di Civitanova Marche abbiano una funzione non già soltanto di vigilanza e supporto sul nucleo familiare – che, pure, va mantenuta –, bensì sostitutiva di attribuzioni genitoriali, le quali vanno sottratte dall'ambito della responsabilità genitoriale ed attribuite, appunto, ai Servizi;
in particolare, competerà ai Servizi affidatari, sentiti i genitori e, ove ritenuto opportuno, le minori, assumere le decisioni di maggiore interesse per le minori relative all'istruzione, alla salute, alla scelta della loro residenza, onde sopperire alla parziale inidoneità genitoriale manifestata da entrambe le parti e garantire che le decisioni nei predetti più importanti ambiti di vita delle ragazze siano assunte in maniera adeguata nell'ottica della loro migliore tutela (stante, peraltro, la particolare delicatezza dell'ambito della salute delle minori, entrambe affette da problematiche di carattere psichico o, comunque, psicologico).
Considerato, peraltro, che, se l'affidamento ai servizi sociali è disposto a conclusione del processo, nel regime previgente alla entrata in vigore della riforma operata dal D.lgs. 149/2022 (quale è quello nella specie applicabile) è preferibile apporre un termine, al fine di evidenziarne la natura provvisoria e temporanea, in conformità alla giurisprudenza CEDU (CASS., ord. n. 32290/2023), appare nel caso di specie opportuno prevedere una durata (quale quella massima prevista dall'art.
5-bis della L. 184/1983) di 24 mesi, onde disporre del tempo opportuno per consentire alla ed alla una piena Pt_1 CP_1 reintegra della loro capacità genitoriale, obiettivo per il raggiungimento del quale appaiono a ben vedere indispensabili i percorsi suggeriti dalla CTU e, in particolare, un percorso di sostegno alla genitorialità per ciascuno dei genitori ed un percorso di terapia familiare (per l'intero nucleo), finalizzati a consentire ai genitori di pervenire ad una ripresa funzionale dei rapporti tra i medesimi e tra gli stessi e le figlie, nonché di maturare una effettiva consapevolezza dell'importanza per una serena crescita psicofisica delle minori di poter avere accesso all'altro genitore, senza inopportune triangolazioni o conflitti di lealtà.
E', inoltre, particolarmente opportuno (come parimenti suggerito dal CTU) che la minore Per_2 continui il percorso psicologico già da tempo avviato e che anche intraprenda un proprio R_ percorso psicoterapeutico, alla luce degli allarmanti elementi di sofferenza psicologica dalla stessa manifestati, che paiono necessitare di adeguata rielaborazione.
Va precisato che l'avvio di tali percorsi è ovviamente incoercibile, ma appare indispensabile affinché le gravi criticità manifestate dalle parti nella loro capacità genitoriale possano essere il più possibile emendate e si possa pervenire ad una effettiva ed auspicabile genitorialità condivisa, nonché al miglioramento della condizione delle minori, sia sotto il profilo psicologico che nell'ambito della relazione con entrambi i genitori, obiettivo il cui mancato raggiungimento (esponendo e R_ Per_2 a rischio psicopatologico) potrà comportare l'adozione di provvedimenti più incisivi, in ordine alla responsabilità genitoriale delle parti o al collocamento delle minori stesse.
E' quindi opportuno, per mantenere un monitoraggio sulla condizione del nucleo familiare e, in particolare, delle minori, disporre l'apertura di un procedimento di vigilanza dinanzi al giudice tutelare ex art. 337 c.c.
Per le stesse ragioni, va confermato il mandato ai Servizi Sociali di vigilanza e supporto al nucleo familiare disposto dal giudice istruttore con ordinanza del 3.4.2024, affinché i Servizi predispongano tutti gli opportuni interventi di tutela in favore delle minori, mantenendo il servizio di educativa domiciliare per entrambe ed adoperandosi per favorire l'inizio o la prosecuzione dei percorsi suggeriti dal CTU, testé indicati, relazionando al giudice tutelare con cadenza trimestrale nell'ambito del procedimento di vigilanza che sarà aperto.
pagina 10 di 15 Ritiene il Tribunale che l'avvenuto consolidamento della attuale situazione relativa al collocamento delle minori ( dal padre e dalla madre) ne imponga il mantenimento, non sussistendo i R_ Per_2 presupposti per addivenire a diverse soluzioni, alla luce anche delle difficoltà manifestate da R_ nella ricostruzione della relazione con la madre e da nel rapporto con il padre, allo stato Per_2 rimaste irrisolte.
Per quanto concerne gli incontri di ciascuna minore con il genitore non collocatario, reputa il Tribunale che la disciplina libera e quasi paritaria proposta dal CTU non sia al momento praticabile, alla luce delle gravi difficoltà che risultano persistere nel rapporto, da un lato, di con la madre e, R_ dall'altro lato, di con il padre, emerse invariate dalle ultime relazioni in atti dei Servizi Sociali Per_2 del Comune di Civitanova Marche.
Appare invero maggiormente opportuno, al fine di consentire il ripristino quanto prima possibile di una relazione proficua e serena di ciascuna minore con il genitore non collocatario, mantenere lo svolgimento degli incontri alla presenza dell'educatore domiciliare, il quale potrà monitorare gli incontri e mediare nel corso di essi la relazione tra il genitore e ciascuna figlia minore, onde favorirne il pieno recupero.
Sarà compito dei Servizi Sociali predisporre un calendario di incontri tra la madre e e tra il R_ padre e nonché tra le due sorelle, questi ultimi da svolgersi (alla luce del rapporto più sereno Per_2 che è apparso esistente tra le ragazze) settimanalmente alla presenza dell'educatore domiciliare per i primi due mesi, dovendosi poi procedere (laddove ne sussistano i presupposti) ad una liberalizzazione.
Appare opportuno prevedere che gli incontri tra il padre e e tra la madre e si svolgano Per_2 R_ con una frequenza almeno settimanale e rimangano con modalità protetta (alla presenza dell'educatore domiciliare) per un periodo di sei mesi, decorso il quale, laddove ne sussistano i presupposti, sarà possibile procedere ad una graduale liberalizzazione, sempre sotto il monitoraggio dei Servizi Sociali del Comune di Civitanova Marche.
Per quanto concerne, infine, l'aspetto relativo all'obbligo dei genitori di mantenimento delle figlie minori, il fatto che le due sorelle siano collocate ciascuna presso un genitore diverso, nonché la non significativa differenza esistente tra la condizione economica della e quella dell' Pt_1 CP_1 (entrambe risultate estremamente modeste, tanto da essere le parti ammesse provvisoriamente al patrocinio a spese dello Stato), rendono opportuno confermare quanto previsto con ordinanza del 3.4.2024, dovendo ciascun genitore provvedere al mantenimento ordinario della figlia con lo stesso convivente.
Le spese straordinarie relative alle due minori continueranno ad essere sostenute da entrambi i genitori in pari quota, dovendosi per la loro disciplina fare riferimento al protocollo in vigore presso il distretto di Corte di Appello di Ancona, approvato il 10.7.2024.
L'esito del giudizio (che vede sulla principale questione controversa – modalità di affido delle minori – l'adozione di una misura limitativa delle attribuzioni genitoriali) giustifica l'integrale compensazione tra le parti (ivi compreso il curatore speciale delle minori) delle spese di lite.
Le spese di CTU, come provvisoriamente liquidate in atti, vanno poste in via definitiva a carico di ed ciascuno per la metà, dovendo disporsi che la quota dovuta da Parte_1 CP_1 ciascuna parte sia posta direttamente a carico dello Stato, essendo le parti provvisoriamente ammesse al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 2169/2019 R.G., disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
pagina 11 di 15 - disciplina lo scioglimento del matrimonio contratto da nata a [...] il Parte_1 24.2.1979 e nato ad [...] il [...], alle seguenti condizioni: CP_1
1) dispone l'affido ai Servizi Sociali del Comune di Civitanova Marche delle minori e R_ Per_2
con funzione sostitutiva di attribuzioni genitoriali;
in particolare, competerà ai Servizi affidatari,
[...] sentiti i genitori e, ove ritenuto opportuno, le minori, assumere le decisioni di maggiore interesse per le minori stesse relative all'istruzione, alla salute, alla scelta della loro residenza;
l'affido avrà durata di 24 mesi;
2) dispone che la minore resti collocata presso il padre e che la minore Persona_1 Persona_2 resti collocata presso la madre;
3) conferma l'assegnazione della casa coniugale sita a Civitanova Marche, via Giovanni XXIII n. 74, a
Parte_1
4) conferma il mandato ai Servizi Sociali del Comune di Civitanova Marche di vigilanza e supporto al nucleo familiare disposto con ordinanza del 3.4.2024, affinché i Servizi predispongano tutti gli opportuni interventi di tutela in favore delle minori, mantenendo il servizio di educativa domiciliare per entrambe ed adoperandosi per favorire l'inizio o la prosecuzione dei percorsi suggeriti dal CTU, come indicati in motivazione, relazionando al giudice tutelare con cadenza trimestrale nell'ambito del procedimento di vigilanza da aprirsi ai sensi dell'art. 337 c.c.;
5) dispone che gli incontri tra la minore e la madre e la minore ed il padre si svolgano, R_ Per_2 per sei mesi, alla presenza dell'educatore domiciliare con una frequenza almeno settimanale, secondo un calendario che sarà cura dei Servizi Sociali di Civitanova Marche predisporre, sentite le parti;
decorsi sei mesi, laddove ne sussistano i presupposti, sarà possibile procedere ad una graduale liberalizzazione degli incontri, sempre sotto il monitoraggio dei Servizi Sociali del Comune di Civitanova Marche;
6) dispone che i Servizi Sociali del Comune di Civitanova Marche organizzino incontri tra le due sorelle e da svolgersi con frequenza almeno settimanale alla presenza dell'educatore R_ Per_2 domiciliare per i primi due mesi, dovendosi poi procedere (laddove ne sussistano i presupposti) ad una liberalizzazione;
7) dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento ordinario della figlia con lo stesso convivente. Ciascun genitore sosterrà in pari quota le spese straordinarie necessarie per le figlie, regolamentate ai sensi del Protocollo vigente presso il distretto della Corte di Appello di Ancona, approvato il 10.7.2024.
Le spese straordinarie vengono suddivise tra spese che richiedono il preventivo consenso di entrambi i genitori e spese che, al contrario, non richiedono il previo accordo.
Qualora la singola spesa straordinaria sia subordinata al consenso di entrambi i genitori, il genitore che ravvisa la necessità o l'opportunità dell'esborso dovrà provvedere a inviare per iscritto (via sms, whatsapp, e-mail, pec) all'altro la richiesta di approvazione della spesa da affrontare, con espressa indicazione dell'importo previsto.
Entro il termine di giorni 10 (dieci) dal ricevimento, l'altra parte dovrà esprimere il proprio consenso o dissenso motivato;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta, salva in ogni caso la diversa valutazione del giudice.
Il genitore che non ha anticipato la spesa dovrà provvedere al rimborso entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura o ricevuta di spesa, salvo diverso accordo.
pagina 12 di 15 Per consentire ad entrambi i genitori eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, ciascuno dovrà richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti fiscali (fatture e/o ricevute), intestati al figlio, relativi all'impegno di spesa sostenuto entro il 31 marzo di ogni anno successivo all'anno di imposta.
1. SPESE MEDICHE
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, prescritti dal medico o pediatra di famiglia ed erogati dal servizio sanitario nazionale;
- visite anche specialistiche (comprese cure dentistiche, ortodontiche - con eventuale acquisto di apparecchi - oculistiche e ortopediche) e spese sanitarie, indifferibili o urgenti;
- interventi chirurgici indifferibili o urgenti sia presso strutture pubbliche che convenzionate;
- farmaci o parafarmaci prescritti da medico curante o specialista e presidi/ ausili medico sanitari obbligatori, Covid o altre malattie simili (mascherine, tamponi, detergenti, disinfettanti ecc.);
- farmaci necessari per patologie con necessità di cura immediata;
- acquisto di occhiali o lenti a contatto e relativi liquidi, come prescritti da specialista;
- supporti ortopedici come prescritti da specialisti;
- cicli di psicoterapia, logopedia e altre terapie a sostegno dei figli, se prescritti dal medico curante;
- ticket sanitari.
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, non prescritti dal medico o non erogati dal servizio sanitario nazionale;
- interventi chirurgici, visite specialistiche e spese sanitarie non urgenti o non indifferibili;
- cure dentistiche, ortodontiche (compreso acquisto di apparecchi non urgenti), oculistiche e sanitarie non effettuate tramite servizio sanitario nazionale, se non indifferibili e urgenti;
- acquisto di presidi ortopedici non erogati dal servizio sanitario nazionale;
- cicli di psicoterapia e logopedia e altre terapie a sostegno dei figli, non prescritti dal medico curante o pediatra.
2. SPESE SCOLASTICHE:
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- retta di asilo nido, se già frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- tasse scolastiche o contribuzioni comunque dovute previste da istituti pubblici per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado;
- tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private e rette scolastiche per la frequenza di istituti privati, se già frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- libri scolastici, assicurazione, materiale di corredo scolastico e cancelleria di inizio anno per la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado (sia istituti pubblici che privati), compresa dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva, tecnica e informatica;
- libri di testo universitari, materiale tecnico e informatico, compresa la dotazione richiesta dall'Università;
pagina 13 di 15 - alloggio universitario, se già fruito prima della disgregazione del nucleo fa-miliare;
- gite scolastiche e uscite didattiche senza pernottamento;
- trasporto pubblico casa/ scuola;
- mensa (solo la parte non relativa al vitto o, in caso non sia quantificata, il 50 % del costo mensile, dovendosi comunque ritenere ordinaria la spesa relativa al vitto).
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- retta di asilo nido, se non frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- tasse scolastiche per la frequenza di istituti privati (scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado), tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private, costi di iscrizione, retta e costi per la frequenza del conservatorio (compreso acquisto strumenti e materiale), se non frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- alloggio universitario, se non già fruito anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- master e corsi di specializzazione anche all'estero;
- gite scolastiche e viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernotta-mento, viaggi di studio e soggiorno all'estero per motivi di studio e di apprendi-mento delle lingue straniere;
- corsi di recupero e lezioni private;
- pre-scuola e doposcuola, se l'esigenza nasce in conseguenza della disgregazione del nucleo familiare;
- preparazione di concorsi ed esami di abilitazione, stage e tirocini, compresi libri e pernotti fuori sede;
- corsi di lingua straniera e informatica e spese per le relative certificazioni.
3. SPESE EXTRASCOLASTICHE, PER ATTIVITÀ LUDICO-RICREATIVE E PERSONALI
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- attività sportiva, artistica, musicale, ricreativa o scoutistica già presente ante disgregazione del nucleo familiare (compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento);
- bollo, assicurazione e manutenzione ordinaria e straordinaria per mezzo di trasporto acquistato di comune accordo;
- frequenza di centri estivi per esigenze lavorative dei genitori;
- babysitter, ove già esistente nell'organizzazione familiare;
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- attività sportiva, ricreativa o scoutistica iniziata dopo la disgregazione del nucleo familiare (compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento);
- acquisto di strumenti musicali, telefono cellulare, computer e altri supporti informatici, se non conseguenti all'attività ricreativa o scolastica già concordata fra i genitori;
- vacanze trascorse in assenza dei genitori;
- conseguimento della patente di guida (esami, tasse, visita medica e corsi);
- acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
pagina 14 di 15 - organizzazione di eventi e cerimonie riguardanti i figli (a titolo esemplificativo sacramenti, feste di compleanno, feste di diploma, feste di laurea, ecc.);
- attività sociali (a titolo esemplificativo, concerti, abbonamenti teatrali, sportivi e per balneazione estiva);
- babysitter, ove non già esistente nell'organizzazione familiare anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- frequenza di centri estivi.
- invita le parti ad intraprendere i percorsi indicati in parte motiva;
- compensa integralmente tra tutte le parti di causa le spese di lite;
- pone in via definitiva a carico di ed ciascuno per la metà, le spese di Parte_1 CP_1 CTU, come liquidate in atti, disponendo che la quota dovuta da ciascuna parte sia posta direttamente a carico dello Stato, essendo le parti provvisoriamente ammesse al gratuito patrocinio;
- dispone l'apertura di un procedimento di vigilanza dinanzi al giudice tutelare del Tribunale di Macerata ai sensi dell'art. 337 c.c.
Così deciso in Macerata, il 28.7.2025.
Il Presidente rel ed est.
Alessandra Canullo
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