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Ordinanza 3 giugno 2025
Ordinanza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, ordinanza 03/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2467/2024
T R I B U N A L E D I T E R A M O
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Di Biase ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento per ATP ex art. 445 bis cpc iscritta al n. r.g. 2467/2024 avente ad oggetto riconoscimento del requisito sanitario atto alla percezione dell'assegno mensile di assistenza ex art. 13 L. 118/1971 e di cui all'udienza Cartolare del 21.05.2025,
promosso da:
(C.F.: , con il patrocinio dell'avv. DI CARLO Parte_1 C.F._1
MARINA, elettivamente domiciliato CORSO VALENTINI, 75, 64046 MONTORIO AL
VOMANO
RICORRENTE contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. CIPOLLETTI CHIARA, elettivamente CP_1 P.IVA_1
domiciliata presso VIA BERDAN 32, 64100 TERAMO
RESISTENTE
Premesso in fatto che con ricorso ex art. 445 bis Cod. Proc. Civ. ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe generalizzato proponeva domanda tesa al riconoscimento del requisito sanitario per l'attribuzione all'assegno mensile di assistenza ex art. 13 L. 118/1971;
Si contesta che, anche nella denegata ipotesi del riconoscimento dello stato invalidante richiesto, manca la prova della sussistenza del requisito reddituale che, relativamente all'assegno mensile di assistenza, prevede un reddito non superiore alla soglia stabilita ogni anno per legge, pari ad €. 5725,25 per l'anno
2024, elemento quest'ultimo imprescindibile per ottenere il corrispettivo economico della prestazione richiesta. che L' si è costituito in giudizio eccependo l'inammissibilità del ricorso per carenza di CP_1
interesse ad agire, contestando pure nel merito la domanda, va osservato quanto segue in ordine alle sollevate eccezioni al cospetto della giurisprudenza di legittimità in argomento di non costante e uniforme orientamento con riverberi pratici sulle pronunce del giudice ordinario del Lavoro sotto il profilo interpretativo.
E' principio di diritto pacifico e assodato che per proporre una domanda in sede giudiziaria, occorre l'interesse ad agire che va individuato e qualificato nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice. (Cass. Sez. lav. Ord. del 3.01.2019 n. 22,, Cass. Sez. 3, Sent. n. 5074 del 2007; Cass. Sent. n. 11010 del 19 agosto 2000).
Tale interesse, che costituisce un requisito indispensabile della domanda va analizzato, in linea generale, nel rispetto del principio ispiratore racchiuso nella norma di cui all'art. 100 c.p.c. così come commentato dalla giurisprudenza sopra richiamata.
Fermo restando che l'accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. è rivolto al conseguimento di una determinata prestazione e non può essere utilizzato, in caso di rigetto della domanda per insussistenza del relativo requisito sanitario, quale presupposto per l'ottenimento di una prestazione diversa, va pure evidenziato che il procedimento è volto all'accertamento giudiziale delle condizioni sanitarie e non può che essere sempre strumentale e preordinato all'adozione del provvedimento di attribuzione di una prestazione previdenziale o assistenziale, vincolante nei confronti del soggetto competente per l'erogazione ove sussistenti gli ulteriori presupposti, posto che l'accertamento dei requisiti giuridico-economici e anagrafico, devono essere comunque ritenuti sussistenti per il riconoscimento dei diritti corrispondenti allo stato di invalidità allegato dal ricorrente.
In base ad un primo indirizzo interpretativo, impresso dalla sentenza n. 6085/2014 della
Corte di Cassazione – Sez. Lavoro, tutte le questioni (anche preliminari) che esulino dall'accertamento del requisito sanitario non possono essere esaminate nel procedimento di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445 bis c.p.c., in quanto “il giudice adito con la istanza per ATP null'altro è legittimato a fare se non a procedere alla consulenza e gli è inibito di operare preliminarmente verifiche di sorta sugli altri requisiti, giacché il legislatore pone l'ATP come fase preliminare in cui passare “necessariamente”, quali che siano gli ostacoli che, nelle singole fattispecie, precluderebbero comunque il diritto alla prestazione richiesta.”
In ossequio a tale orientamento giurisprudenziale, qualsiasi controversia relativa a questioni che non riguardino l'aspetto eminentemente sanitario non può trovare ingresso nel giudizio ex art. 445 bis c.p.c., deputato esclusivamente all'accertamento delle condizioni sanitarie, e le relative questioni dovranno essere esaminate nell'ambito del giudizio ordinario a cognizione piena.
La fase successiva concernente la verifica delle ulteriori condizioni poste dalla legge per il suo riconoscimento prevede che l'ente di previdenza proceda al pagamento della prestazione entro
120 giorni, previa verifica in sede amministrativa degli ulteriori requisiti al cospetto di elementi probatori che è necessariamente onere della parte interessata di fornire, quali quelli reddituali;
ove l'ente di previdenza non provveda alla liquidazione della prestazione, la parte istante sarà tenuta a proporre un nuovo giudizio a cognizione piena limitato alla verifica della esistenza di tutti i requisiti non sanitari prescritti dalla legge per il diritto alla prestazione richiesta. (Cass. n.
27010/2018; n. 6010/2014).
Secondo un contrapposto, successivo orientamento interpretativo, il giudice adito col procedimento di ATP ex art. 445 bis c.p.c. ha il potere, nel contesto del controllo della sussistenza dei presupposti processuali ex ufficio o su precipua eccezione, (quali la competenza, la ricorrenza di una delle ipotesi per le quali è previsto il ricorso alla procedura prevista dall'art. 445 bis, la presentazione della domanda amministrativa, del ricorso amministrativo, la tempestività del ricorso giudiziario), di accertare la sussistenza dell'interesse ad agire attraverso una preliminare valutazione dell'utilità dell'accertamento medico richiesto al fine del riconoscimento del diritto soggettivo sostanziale di cui l'istante si affermi titolare.
Attraverso tale preliminare controllo il giudicante in pratica indaga sulla effettiva sussistenza degli altri presupposti della prestazione previdenziale o assistenziale e, ove carenti e quindi non rinvenuti, si determinerebbe una pronuncia di declaratoria di carenza dell'utilità all'ottenimento della prestazione per la quale il ricorrente domanda l'accertamento tecnico. (Cass. Sent. n.ri
9755/2019; 16685/2018; 8533/2015; 5338/2014).
Tale orientamento dalla Suprema Corte è stato ribadito con la sentenza a S.U. n. 13/05/2021
n. 12903, nella quale sottolinea e viene ribadito come “il procedimento di ATP ha ad oggetto un accertamento giudiziale delle condizioni sanitarie, strumentale e preordinato all'adozione del provvedimento amministrativo dell'ente previdenziale di attribuzione di una prestazione, previdenziale o assistenziale, che dev'essere indicata nel ricorso e che, agli effetti dell'ammissibilità dell' il giudice adito ha il potere-dovere di accertare sommariamente, CP_2 oltre ai presupposti processuali, la sussistenza, oltre ai presupposti processuali, dell'interesse ad agire, da valutarsi in stretta correlazione con l'utilità dell'accertamento medico richiesto rispetto al riconoscimento del diritto soggettivo sostanziale di cui l'istante di affermi titolare, utilità che potrebbe difettare ove siano manifestamente carenti, con valutazione prima facie, altri presupposti della prestazione previdenziale o assistenziale in vista della quale il ricorrente domanda l'accertamento tecnico”.
Al cospetto di tale pronuncia che cristallizza l'orientamento giurisprudenziale adottabile, il giudice nella fase di ATP non deve esimersi dal valutare sommariamente la sussistenza o meno delle condizioni dell'azione e dei requisiti sostanziali per la concessione ed erogazione cui è finalizzato l'accertamento sanitario e pertanto, a fronte di una valutazione sommaria tipica della fase giudiziale, appaiono nel caso concreto evidenti i presupposti impeditivi alla prestazione richiesta e contenuta nella domanda che si riflettono sulla carenza di un interesse ad agire contenuto in essa, posto che il ricorrente non prova la sussistenza del requisito reddituale che, relativamente all'assegno mensile di assistenza, prevede un reddito non superiore alla soglia stabilita ogni anno per legge, pari ad €. 5.725,25 per l'anno 2024, quale elemento imprescindibile per ottenere il corrispettivo economico della prestazione richiesta.
Per converso l'ente resistente ha allegato prova documentale sul fatto che parte ricorrente risulta aver percepito nell'anno 2024 euro 4.281,20 al netto degli oneri fiscali a titolo di Naspi nonche' un reddito da lavoro, al lordo della contribuzione, pari ad euro 8.570,00 circa. (All. 1 e 2 memoria ). CP_1
Invero l'eventuale riconoscimento della invalidità richiesta in sede di ATP costituirebbe uno solo degli elementi della fattispecie costitutiva di un diritto e nel caso che occupa si evidenzia la carenza degli ulteriori requisiti di legge.
P.Q.M.
In accoglimento della eccezione di carenza di interesse ad agire, rilevata l'assenza di un interesse concreto tutelabile in capo alla ricorrente nonché la proposizione di domanda amministrativa, dichiara inammissibile il ricorso.
Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio in considerazione dei contrapposti orientamenti giurisprudenziali nonché per l'assoluta carenza di antigiuridicità del ricorrente e di suoi comportamenti colposi nel proporre l'azione.
Si comunichi anche al CTU nominato.
Teramo, 03/06/2025 Il Giudice On.
(Dott. Marco Di Biase)
T R I B U N A L E D I T E R A M O
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Di Biase ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento per ATP ex art. 445 bis cpc iscritta al n. r.g. 2467/2024 avente ad oggetto riconoscimento del requisito sanitario atto alla percezione dell'assegno mensile di assistenza ex art. 13 L. 118/1971 e di cui all'udienza Cartolare del 21.05.2025,
promosso da:
(C.F.: , con il patrocinio dell'avv. DI CARLO Parte_1 C.F._1
MARINA, elettivamente domiciliato CORSO VALENTINI, 75, 64046 MONTORIO AL
VOMANO
RICORRENTE contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. CIPOLLETTI CHIARA, elettivamente CP_1 P.IVA_1
domiciliata presso VIA BERDAN 32, 64100 TERAMO
RESISTENTE
Premesso in fatto che con ricorso ex art. 445 bis Cod. Proc. Civ. ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe generalizzato proponeva domanda tesa al riconoscimento del requisito sanitario per l'attribuzione all'assegno mensile di assistenza ex art. 13 L. 118/1971;
Si contesta che, anche nella denegata ipotesi del riconoscimento dello stato invalidante richiesto, manca la prova della sussistenza del requisito reddituale che, relativamente all'assegno mensile di assistenza, prevede un reddito non superiore alla soglia stabilita ogni anno per legge, pari ad €. 5725,25 per l'anno
2024, elemento quest'ultimo imprescindibile per ottenere il corrispettivo economico della prestazione richiesta. che L' si è costituito in giudizio eccependo l'inammissibilità del ricorso per carenza di CP_1
interesse ad agire, contestando pure nel merito la domanda, va osservato quanto segue in ordine alle sollevate eccezioni al cospetto della giurisprudenza di legittimità in argomento di non costante e uniforme orientamento con riverberi pratici sulle pronunce del giudice ordinario del Lavoro sotto il profilo interpretativo.
E' principio di diritto pacifico e assodato che per proporre una domanda in sede giudiziaria, occorre l'interesse ad agire che va individuato e qualificato nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice. (Cass. Sez. lav. Ord. del 3.01.2019 n. 22,, Cass. Sez. 3, Sent. n. 5074 del 2007; Cass. Sent. n. 11010 del 19 agosto 2000).
Tale interesse, che costituisce un requisito indispensabile della domanda va analizzato, in linea generale, nel rispetto del principio ispiratore racchiuso nella norma di cui all'art. 100 c.p.c. così come commentato dalla giurisprudenza sopra richiamata.
Fermo restando che l'accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. è rivolto al conseguimento di una determinata prestazione e non può essere utilizzato, in caso di rigetto della domanda per insussistenza del relativo requisito sanitario, quale presupposto per l'ottenimento di una prestazione diversa, va pure evidenziato che il procedimento è volto all'accertamento giudiziale delle condizioni sanitarie e non può che essere sempre strumentale e preordinato all'adozione del provvedimento di attribuzione di una prestazione previdenziale o assistenziale, vincolante nei confronti del soggetto competente per l'erogazione ove sussistenti gli ulteriori presupposti, posto che l'accertamento dei requisiti giuridico-economici e anagrafico, devono essere comunque ritenuti sussistenti per il riconoscimento dei diritti corrispondenti allo stato di invalidità allegato dal ricorrente.
In base ad un primo indirizzo interpretativo, impresso dalla sentenza n. 6085/2014 della
Corte di Cassazione – Sez. Lavoro, tutte le questioni (anche preliminari) che esulino dall'accertamento del requisito sanitario non possono essere esaminate nel procedimento di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445 bis c.p.c., in quanto “il giudice adito con la istanza per ATP null'altro è legittimato a fare se non a procedere alla consulenza e gli è inibito di operare preliminarmente verifiche di sorta sugli altri requisiti, giacché il legislatore pone l'ATP come fase preliminare in cui passare “necessariamente”, quali che siano gli ostacoli che, nelle singole fattispecie, precluderebbero comunque il diritto alla prestazione richiesta.”
In ossequio a tale orientamento giurisprudenziale, qualsiasi controversia relativa a questioni che non riguardino l'aspetto eminentemente sanitario non può trovare ingresso nel giudizio ex art. 445 bis c.p.c., deputato esclusivamente all'accertamento delle condizioni sanitarie, e le relative questioni dovranno essere esaminate nell'ambito del giudizio ordinario a cognizione piena.
La fase successiva concernente la verifica delle ulteriori condizioni poste dalla legge per il suo riconoscimento prevede che l'ente di previdenza proceda al pagamento della prestazione entro
120 giorni, previa verifica in sede amministrativa degli ulteriori requisiti al cospetto di elementi probatori che è necessariamente onere della parte interessata di fornire, quali quelli reddituali;
ove l'ente di previdenza non provveda alla liquidazione della prestazione, la parte istante sarà tenuta a proporre un nuovo giudizio a cognizione piena limitato alla verifica della esistenza di tutti i requisiti non sanitari prescritti dalla legge per il diritto alla prestazione richiesta. (Cass. n.
27010/2018; n. 6010/2014).
Secondo un contrapposto, successivo orientamento interpretativo, il giudice adito col procedimento di ATP ex art. 445 bis c.p.c. ha il potere, nel contesto del controllo della sussistenza dei presupposti processuali ex ufficio o su precipua eccezione, (quali la competenza, la ricorrenza di una delle ipotesi per le quali è previsto il ricorso alla procedura prevista dall'art. 445 bis, la presentazione della domanda amministrativa, del ricorso amministrativo, la tempestività del ricorso giudiziario), di accertare la sussistenza dell'interesse ad agire attraverso una preliminare valutazione dell'utilità dell'accertamento medico richiesto al fine del riconoscimento del diritto soggettivo sostanziale di cui l'istante si affermi titolare.
Attraverso tale preliminare controllo il giudicante in pratica indaga sulla effettiva sussistenza degli altri presupposti della prestazione previdenziale o assistenziale e, ove carenti e quindi non rinvenuti, si determinerebbe una pronuncia di declaratoria di carenza dell'utilità all'ottenimento della prestazione per la quale il ricorrente domanda l'accertamento tecnico. (Cass. Sent. n.ri
9755/2019; 16685/2018; 8533/2015; 5338/2014).
Tale orientamento dalla Suprema Corte è stato ribadito con la sentenza a S.U. n. 13/05/2021
n. 12903, nella quale sottolinea e viene ribadito come “il procedimento di ATP ha ad oggetto un accertamento giudiziale delle condizioni sanitarie, strumentale e preordinato all'adozione del provvedimento amministrativo dell'ente previdenziale di attribuzione di una prestazione, previdenziale o assistenziale, che dev'essere indicata nel ricorso e che, agli effetti dell'ammissibilità dell' il giudice adito ha il potere-dovere di accertare sommariamente, CP_2 oltre ai presupposti processuali, la sussistenza, oltre ai presupposti processuali, dell'interesse ad agire, da valutarsi in stretta correlazione con l'utilità dell'accertamento medico richiesto rispetto al riconoscimento del diritto soggettivo sostanziale di cui l'istante di affermi titolare, utilità che potrebbe difettare ove siano manifestamente carenti, con valutazione prima facie, altri presupposti della prestazione previdenziale o assistenziale in vista della quale il ricorrente domanda l'accertamento tecnico”.
Al cospetto di tale pronuncia che cristallizza l'orientamento giurisprudenziale adottabile, il giudice nella fase di ATP non deve esimersi dal valutare sommariamente la sussistenza o meno delle condizioni dell'azione e dei requisiti sostanziali per la concessione ed erogazione cui è finalizzato l'accertamento sanitario e pertanto, a fronte di una valutazione sommaria tipica della fase giudiziale, appaiono nel caso concreto evidenti i presupposti impeditivi alla prestazione richiesta e contenuta nella domanda che si riflettono sulla carenza di un interesse ad agire contenuto in essa, posto che il ricorrente non prova la sussistenza del requisito reddituale che, relativamente all'assegno mensile di assistenza, prevede un reddito non superiore alla soglia stabilita ogni anno per legge, pari ad €. 5.725,25 per l'anno 2024, quale elemento imprescindibile per ottenere il corrispettivo economico della prestazione richiesta.
Per converso l'ente resistente ha allegato prova documentale sul fatto che parte ricorrente risulta aver percepito nell'anno 2024 euro 4.281,20 al netto degli oneri fiscali a titolo di Naspi nonche' un reddito da lavoro, al lordo della contribuzione, pari ad euro 8.570,00 circa. (All. 1 e 2 memoria ). CP_1
Invero l'eventuale riconoscimento della invalidità richiesta in sede di ATP costituirebbe uno solo degli elementi della fattispecie costitutiva di un diritto e nel caso che occupa si evidenzia la carenza degli ulteriori requisiti di legge.
P.Q.M.
In accoglimento della eccezione di carenza di interesse ad agire, rilevata l'assenza di un interesse concreto tutelabile in capo alla ricorrente nonché la proposizione di domanda amministrativa, dichiara inammissibile il ricorso.
Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio in considerazione dei contrapposti orientamenti giurisprudenziali nonché per l'assoluta carenza di antigiuridicità del ricorrente e di suoi comportamenti colposi nel proporre l'azione.
Si comunichi anche al CTU nominato.
Teramo, 03/06/2025 Il Giudice On.
(Dott. Marco Di Biase)