Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 15/04/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Causa n. 1984/2023
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c.
Oggi 15/04/2025, innanzi al giudice dott. AleSAndro Gasparini, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante Piattaforma Teams: per la parte ricorrente l'avv. Ricca Kevin per la parte convenuta il dott. Lo Guarro
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza. La difesa di parte ricorrente in particolare sottolinea che la diffida in atti ha interrotto il decorso della prescrizione quinquennale per l'annualità più risalente. Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza steSA mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio pronuncia, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la presente sentenza.
Il Giudice
Dott. AleSAndro Gasparini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. AleSAndro Gasparini, all'udienza del 15/04/2025, svoltasi con le modalità
previste dall'art. 127-bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 1984 / 2023 RCL promoSA con ricorso depositato il 29/11/2023 avente ad oggetto: carta docente/contratti a termine/discriminazione da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RICCA Parte_1 C.F._1
FULVIO e dell'avv. RICCA KEVIN, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
Email_1 Email_2
contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), con il patrocinio ex Controparte_2 P.IVA_2
art. 417-bis c.p.c. del dott. elettivamente domiciliato in Indirizzo Persona_1
Telematico Email_3
Motivi della decisione
1.Con ricorso depositato il 29.11.2023 ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
esponendo di essere insegnante con contratto a tempo indeterminato Controparte_1
dal 1.9.2023 e di avere prestato servizio in forza di reiterati contratti a termine negli anni e nei periodi analiticamente indicati nell'atto introduttivo. Ha chiesto pertanto accogliersi le seguenti conclusioni: “1) in via principale, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente Dott.SA
, ad usufruire della c.d. “carta elettronica” prevista dall'art. 1, comma 121, Parte_1
della L. 107/2015, per le annualità scolastiche 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021 – 2021/2022
1 - 2022/2023, e conseguentemente condannare il in favore Controparte_1
della dott.SA alla corresponsione del beneficio tramite la carta elettronica Parte_1 prevista dall'art. 1, comma 121, della L. 107/2015, per le annualità scolastiche 2018/2019 -
2019/2020 - 2020/2021 – 2021/2022 - 2022/2023 per un totale pari ad € 2.500,00 oltre, se dovuti, interessi legali e rivalutazione nei limiti di cui all'art. 16, 6 comma L. n. 412 del 1991 con decorrenza da ciascun anno di riferimento;
2) In via subordinata previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta Docenti” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/2019 - 2019/2020 -
2020/2021 – 2021/2022 - 2022/2023, condannarsi il al pagamento Controparte_1 della somma di € 2.500,00 o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c. 3) con vittoria di spese diritti ed onorari, oltre rimborso forfettario, iva e cpa, con attribuzione ai procuratori che si dichiarano antistatari”.
2. Si è costituito il ed ha chiesto, previa riunione ad altri Controparte_1
procedimenti, il rigetto del ricorso avversario, sostenendo che il quadro normativo di riferimento non consente la concessione del bonus docenti al personale docente assunto a tempo determinato. In via subordinata, il ha chiesto, nel caso di riconoscimento del diritto CP_1 vantato da parte ricorrente, che la condanna fosse limitata all'attribuzione della Carta del
Docente per gli anni di riferimento, tenuto conto della natura vincolata dell'utilizzo della Carta;
ha eccepito il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria previsto dall'art. 22, comma 36, della legge n.724/1994; ha altresì chiesto di dichiarare la compensazione delle spese di lite stante la novità della questione ovvero per le ulteriori circostanze in fatto e in diritto riguardanti la specifica controversia, nonché di dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto vantato da parte ricorrente, oltre all'eventuale parziale ceSAzione della materia del contendere in ragione della normativa sopravvenuta.
3. Le domande di parte ricorrente sono in parte fondate e devono essere accolte nei termini di seguito precisati.
4.La Corte di CaSAzione (sentenza n. 29961/2023 del 27.10.2023), decidendo su rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., in funzione dichiaratamente nomofilattica, sulla base di articolate argomentazioni che si intendono qui richiamate ex art. 118 disp. att. ha fiSAto il seguente principio di diritto: “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche,
2 ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del1999, senza che rilevi l'omeSA presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
Irrilevante a tale fine il numero delle ore svolte e dunque il richiamo al part-time dei docenti di ruolo (punto 7.2 motivazione), l'inidoneità per motivi di salute, il comando, il distacco, la presa di servizio ad anno iniziato (punto 7.3 motivazione), trattandosi di situazioni peculiari che non possono essere invocate al fine di effettuare la comparazione con i precari, nonché il dato normativo dei 180 giorni che per le finalità per cui è previsto non costituisce valido metro di paragone per le valutazioni neceSArie per definire il senso di annualità di una didattica (punto
7.5 motivazione).
5.Lo Stato italiano ha emanato l'art. 15 DL 69/2023 (pubblicato il 13.6.2023), per il quale: “la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge
13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”. La norma non trova applicazione alle supplenze sino al termine delle attività didattiche. Non appare pertanto possibile dichiarare la parziale ceSAzione della materia del contendere, come richiesto dalla resistente.
6. La ricorrente, al momento della pronuncia della presente sentenza, come confermato dall'amministrazione convenuta, docente “interna” al sistema delle docenze scolastiche, in quanto immeSA in ruolo dal 1.9.2023, ha comprovato dai contratti e dallo stato matricolare allegati di avere svolto incarichi annuali conformi ai parametri fiSAti dalla S.C. (iniziati prima del 31.12 fino al 30.6 o al 31.8) negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023.
7. Tuttavia quanto all'a. s. 2018/2019 deve dichiararsi intervenuta la prescrizione quinquennale, tempestivamente eccepita dall'amministrazione convenuta. Secondo l'orientamento seguito da questo Giudice (sent. 651/2024 del 24.10.2024, RG 1838/2023, in senso analogo Corte
d'Appello di Milano, sent. 873/2024 del 31.10.2024, sent. 720/2024, 99/2024; sembra confermare il principio anche Corte d'Appello di Venezia, sent. 96/2025), in base alle coordinate interpretative fornite dalla pronuncia della CaSAzione richiamata (punto 20.1 della motivazione), il termine di prescrizione quinquennale decorre ordinariamente dal 1.9 o dalla data successiva di decorrenza del contratto e quindi nel caso di specie dal 5.10.2018: quindi la diffida del 26.10.2023 (doc. 8 ricorrente) è tardiva, risultando il diritto prescritto alla data del
5.10.2023.
3 8. La CaSAzione, quanto alle modalità concrete di riconoscimento ed attuazione del diritto spettante ai docenti a tempo determinato, ha fiSAto il seguente principio di diritto: “Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di eSA e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”. L'equiparazione del trattamento del lavoratore a tempo determinato a quello dei docenti di ruolo può avvenire, per quanto riguarda i docenti ancora “interni” al sistema scolastico esclusivamente tramite l'adempimento in forma specifica e cioè mediante l'assegnazione materiale della “carta docenti”, poiché solo attraverso il suo utilizzo può essere osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad eSA legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.).
9. L'importo di € 500 deve essere maggiorato degli interessi o rivalutazione, secondo i criteri dettati dall'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in ragione della natura e del valore della controversia, considerata l'attività difensiva svolta (studio, introduttiva, decisionale in unica udienza senza istruttoria), la natura seriale del contenzioso, secondo i parametri di cui al DM 55/14 s. m. i.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1. in parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui tramite Carta Elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015 per gli anni scolastici: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
2. condanna il convenuto ad erogare a parte ricorrente la prestazione oggetto di CP_1
causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata sulla
4 Carta Docente, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
3. condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte CP_1 ricorrente, liquidate in complessivi € 1030,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA, oltre rimborso CU di € 49,00, con distrazione a favore dei procuratori antistatari.
Verona, 15.4.2025
IL GIUDICE
Dott. AleSAndro Gasparini
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