Rigetto
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 08/05/2025, n. 3950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3950 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03950/2025REG.PROV.COLL.
N. 03586/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3586 del 2025, proposto da
NO OS, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Germano, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Prefettura della Provincia di Cosenza, Commissione Elettorale Circondariale di Paola, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, Sez. II, n. 789 del 2025, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella udienza pubblica speciale elettorale del giorno 8 maggio 2025 il Cons. Stefano Fantini e udito l’avvocato Marco Meduri in delega dell'avv. Francesco Germano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso notificato il 5 maggio 2025 e depositato in pari data la signora NO OS ha interposto appello nei confronti della sentenza 2 maggio 2025, n. 789 del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, Sez. II, che ha respinto il suo ricorso avverso il verbale della Commissione elettorale circondariale di Paola n. 97 del 26 aprile 2025, disponente la non ammissione alle consultazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio comunale di Scalea.
L’appellante si è candidata alla carica di consigliere comunale per la lista denominata “ Scalea Futura-Angelo Paravati Sindaco ”, ma la Commissione elettorale, pur ammettendo la lista, ha escluso la sua candidatura, per non essere stata regolarmente autenticata la sottoscrizione di accettazione della candidatura stessa.
2. – Con il ricorso in primo grado la signora NO ha dedotto l’illegittimità del provvedimento di esclusione della sua candidatura alla carica di consigliere comunale per violazione degli artt. 28, 32 e seguenti del d.P.R. n. 570 del 1960, dell’art. 21 del d.P.R. n. 445 del 2000, degli artt. 1 e 48 Cost., nonché per travisamento dei fatti, violazione del principio del soccorso istruttorio e del principio di affidamento, oltre che di quello del favor partecipationis , lamentando che il Segretario comunale del Comune di Scalea non le abbia segnalato l’omessa autenticazione della sottoscrizione della dichiarazione di accettazione della candidatura, consentendole così di regolarizzarla entro il termine di scadenza, fissato per le ore 12 del 26 aprile 2025, essendo presente, alle ore 11:52 del predetto giorno, nell’ufficio elettorale all’atto di presentazione della lista.
3. - La sentenza appellata ha respinto il ricorso nell’assunto che l’autenticazione della firma del cittadino che accetta la candidatura costituisca un elemento essenziale, e non, dunque, un vizio formale sanabile ex post con il soccorso istruttorio (di talché la mancanza od irritualità di detto elemento essenziale della fattispecie determina non la mera irregolarità, ma la nullità insanabile della sottoscrizione, e dunque dello stesso atto di presentazione delle candidature).
4.- Con il ricorso in appello la signora NO ha criticato la sentenza di prime cure, essenzialmente reiterando, alla stregua di motivi di critica della sentenza, le censure di primo grado.
5. - All’udienza pubblica speciale dell’8 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6.- Il primo motivo di appello deduce l’erroneità della statuizione di primo grado in tema di autenticazione della sottoscrizione della candidatura della appellante, incentrata sulla rigida affermazione che le norme in materia di autenticazione sono finalizzate a garantire la genuinità delle sottoscrizioni, nell’assunto che la sentenza non abbia tenuto conto delle peculiarità del caso di specie, e in particolare dell’esistenza di una “fuorviante” attestazione di regolare presentazione dei documenti da parte del Segretario comunale, in presenza della candidata poi esclusa, all’atto della presentazione della lista, nonché della presenza, in quel dato momento, degli avvocati Francesco Cristiani e Francesco Germano, abilitati all’autenticazione delle candidature. Deduce, in sintesi, l’appellante che era in condizione di emendare l’atto privo di autentica, sia mediante lo stesso Segretario comunale, sia mediante i soggetti preposti all’autentica, tutti presenti al momento della presentazione; precisa che le istruzioni ministeriali per la presentazione ed ammissione delle candidature per le elezioni del 2025 (alla pagina 72) raccomandano al Segretario comunale di fare rilevare le irregolarità, enucleando un affidamento meritevole di tutela; sussiste, del resto, l’onere imposto dalla norma al Segretario (art. 32, ultimo comma, del d.P.R. n. 570 del 1960) di rilasciare una “ricevuta dettagliata”, e dunque di effettuare una verifica puntuale circa la rispondenza tra quanto presentato e quanto dallo stesso dichiarato. Essendo tale controllo mancato, si è precluso all’appellante di emendare la dichiarazione, come sarebbe avvenuto per effetto di un minimale soccorso istruttorio; la presentazione della lista è infatti avvenuta alle ore 11:52 ed il termine scadeva alle 12.
Il motivo è infondato.
La giurisprudenza di questo Consiglio di Stato è consolidata nel ritenere la legittimità dell’esclusione del candidato consigliere comunale la cui dichiarazione di accettazione della candidatura sia risultata priva di autenticazione come prescritto dall’art. 32, comma 9, n. 2, del d.P.R. n. 570 del 1960, escludendo la possibilità del soccorso istruttorio atteso che, stante la formalità ed il grado di rigore che improntano il procedimento di autenticazione delle firme dei cittadini che accettano la candidatura in una competizione elettorale, l’autenticazione stessa costituisce una forma sostanziale dell’atto, indefettibile ed insostituibile, che non ammette equipollenti, e la cui mancanza non è integrabile aliunde .
In particolare, è stato ritenuto che le invalidità che inficiano il procedimento di autenticazione delle firme dei cittadini che accettano la candidatura non assumono un rilievo meramente formale, in quanto le minute regole da esse presidiate mirano a garantire la genuinità delle sottoscrizioni, impedendo abusi e contraffazioni, con la conseguenza che l’autenticazione, seppure distinta sul piano materiale dalla sottoscrizione, rappresenta un elemento essenziale della presentazione della candidatura e non un semplice elemento di prova volto ad evitare che le sottoscrizioni siano raccolte antecedentemente al termine legale (Cons. Stato, II, 15 settembre 2021, n. 6307; II, 25 maggio 2022, nn. 4198 e 4199; II, 26 aprile 2023, n. 4210).
Ne consegue che i principi di regolarizzazione degli errori formali e del favor partecipationis risultano recessivi rispetto alla regola cogente della necessaria e sicura identificazione dei candidati, funzionale anche alla celerità del procedimento elettorale.
Ciò comporta altresì che non può traslarsi sul Segretario comunale una forma di controllo della regolarità della dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura presentata dal candidato, limitandosi, invero, l’ultimo comma del più volte citato art. 32 del d.P.R. n. 570 del 1960 a stabilire che (il Segretario comunale) « rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l’ora della presentazione, e provvede a rimetterli entro lo stesso giorno alla Commissione elettorale circondariale competente per territorio », senza dunque prevedere alcun controllo contenutistico.
Peraltro, le firme dei moduli di accettazione delle candidature a cariche elettive devono essere autenticate secondo le formalità stabilite dall’art. 21 del d.P.R. n. 445 del 2000, sì che il mancato rispetto di dette formalità rende insanabilmente invalida la sottoscrizione.
7. – Il secondo motivo deduce poi la violazione dell’art. 33, ultimo comma, del d.P.R. n. 570 del 1960, nella considerazione che la Commissione elettorale circondariale di Paola avrebbe dovuto chiedere all’appellante l’integrazione dell’autentica della sottoscrizione, anziché escluderla dalla competizione elettorale.
Anche tale motivo è infondato.
Infatti non è postulabile la sussistenza di un obbligo di soccorso istruttorio in relazione a formalità indefettibili, pena la violazione della par condicio tra i candidati e del principio di autoresponsabilità; ciò anche in ragione della particolare natura del procedimento elettorale, caratterizzato da una stringente esigenza di celerità e di tempestiva definizione, secondo scansioni cronologiche normativamente definite (Cons. Stato, II, 24 maggio 2024, n. 4648). Più chiaramente, il soccorso istruttorio non può essere utilizzato se non in forma residuale ed a fini di mera regolarizzazione (Cons. Stato, II, 20 settembre 2021, n. 6411).
La facoltà di integrazione prevista dall’art. 33, ultimo comma, del d.P.R. n. 570 del 1960 è riferibile alle sole ipotesi di irregolarità relative a documenti comunque presentati in termini e non è estensibile alla nullità insanabile della candidatura incompleta.
8. - Alla stregua di quanto esposto, l’appello va respinto, con conferma della sentenza di primo grado.
Non v’è luogo a provvedere sulle spese di giudizio, attesa la mancata costituzione della parte intimata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Diego Sabatino, Presidente
Stefano Fantini, Consigliere, Estensore
Alberto Urso, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Fantini | Diego Sabatino |
IL SEGRETARIO