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Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 02/06/2025, n. 689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 689 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E N E V E N T O II SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Benevento, dott.ssa Ida Moretti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1458 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, riservata in decisione all'udienza del 12.11.2024 e vertente
TRA
, nato il [...] a [...], Parte_1
e , nata il [...] a [...] Parte_2
(BN), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. COCCO ACHILLE ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in opposizione;
opponenti
E nato il [...] a [...], rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. FEDERICO CAMILLO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione;
opposto
FATTO
Con il decreto ingiuntivo n. 79/2020 chiedeva ingiungersi il pagamento di CP_1
complessivi € 15.000,00 in virtù di n. 5 effetti cambiari sottoscritti dal Parte_1
, quale debitore principale, nonché da quale avallante,
[...] Parte_2
allegando i cinque effetti cambiari da € 3.000,00 ciascuno con scadenze differenziate: al 30.08.2016, al 30.12.2016, al 30.06.2017, al 30.12.2017 e al 30.06.2018.
Con atto di citazione regolarmente notificato, i predetti e Parte_1 Pt_2
si opponevano al citato decreto ingiuntivo eccependo preliminarmente
1 l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, quindi, deducendo in ordine all'abusivo riempimento di cambiali firmate in bianco e consegnate tutte nei primi giorni del mese di giugno 2016
(per come comprovato dalle marche applicate dietro ogni singolo effetto, tutte stampate il 28/05/2016) a garanzia per il pagamento della fornitura di piantine da ortaggio effettuata dal e con espresso impegno che in caso di mancato CP_1
pagamento quest'ultimo avrebbe provveduto al loro riempimento indicando su ognuna l'importo di € 500,00 (cinquecento/00) e una con scadenza trimestrale a decorrere dal mese di agosto 2016; gli opponenti, inoltre, deducevano di aver regolarmente pagato la fornitura secondo le scadenze pattuite, ma che a seguito dei pagamenti effettuati il sig. non aveva loro restituito le cambiali firmate in bianco, approfittando Controparte_1
della buona fede degli opponenti ai quali diceva che avrebbe provveduto lui a strapparle ad ogni singolo pagamento e - a sostegno della veridicità della propria tesi - evidenziavano di aver regolarmente ricevuto le forniture anche negli anni successivi al
2016, invocando la responsabilità aggravata della controparte ex art. 96 c.p.c., nonché la sospensione della provvisoria esecuzione già concessa al decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza dell'1.2.2021, dichiarata la contumacia di parte opposta, il precedente
G.I. accoglieva l'istanza ex art. 649 c.p.c.
Espletata la prova testimoniale nei termini articolati dall'opponente, la causa veniva rinviata direttamente per la precisazione delle conclusioni.
Nelle more della citata udienza (ma successivamente all'espletamento della prova testimoniale) si costituiva in giudizio parte opposta contestando l'avversa opposizione e richiedendo la condanna degli opponenti al risarcimento danni ex art. 96 c.p.c., ritenendo meramente dilatorio il presente giudizio.
Introitata la causa in decisione all'udienza che era stata prefissata al termine della prova testimoniale, con ordinanza del 4.1.2024 – stante l'intervenuta costituzione tardiva di parte opposta - veniva rimessa sul ruolo ritenendo necessario procedere ad una CTU grafologica, come pure più volte richiesta dagli opponenti.
Espletata anche la CTU grafologica, all'udienza del 12.11.2024 la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione, previa precisazione delle conclusioni delle parti
(che si riportavano ai rispettivi atti) e concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2 DIRITTO
Preliminarmente, considerato che parte opposta ribadiva la propria eccezione preliminare, occorre ribadire quanto già evidenziato dal precedente G.I. nell'ordinanza dell'1.2.2021: nei procedimenti monitori e nella successiva fase di opposizione la negoziazione assistita è esclusa (art. 3, co. 3, lett. 'a', d.l. 132/2014, conv., con modificazioni, dalla l. 162/2014).
Nel merito, però, l'opposizione è fondata e – per l'effetto – merita accoglimento.
In primo luogo, infatti, non ci si può esimere dall'evidenziare che – a fronte di una circostanziata opposizione specificamente fondata anche sulle marche da bollo apposte sulle cambiali azionate (dalle quali si desumeva la veridicità della tesi degli opponenti in ordine alla loro contestuale emissione nel 2016) – nulla veniva specificamente contestato da parte opposta, che – costituendosi tardivamente solo dopo che era già stata espletata anche la prova testimoniale – si limitava a dedurre solo nei termini che seguono:
“Con il presente atto si costituisce nel presente giudizio, l'avvocato Camillo
Federico quale difensore e procuratore del Sig. che impugna e Controparte_1
contesta tutto quanto ex adverso pretestuosamente dedotto, prodotto ed eccepito, in quanto destituito di ogni fondamento in fatto e in diritto. Con il presente atto si chiede altresì all'On. Giudicante di condannare la parte ricorrente alla refusione delle spese del presente giudizio e al risarcimento danni ex Art 96 c.p.c; avendo il ricorrente manifestamente introdotto il presente giudizio solo per fini dilatori, con attribuzione delle spese al procuratore antistatario.”
In mancanza di specifica contestazione, quindi, la causa – a ben vedere - poteva essere decisa anche semplicemente in applicazione dell'art. 115 c.p.c., ma – considerato il valore probatorio degli effetti cambiari e considerato che i due testi attorei escussi (che confermavano integralmente la tesi difensiva degli opponenti) erano il figlio ed il nipote degli opponenti – si riteneva opportuno procedere anche con la CTU grafologica, nei termini tempestivamente richiesti da parte opponente.
Come è noto, infatti, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 247 c.p.c., la
Corte Costituzionale (con la sentenza n. 248/1974) ha ben evidenziato che l'aprioristica valutazione negativa di credibilità violava l'art. 24 Cost., limitando ingiustificatamente il diritto alla prova, ma deve essere affidata al prudente
3 apprezzamento del Giudice la valutazione delle dichiarazioni rese dai testi legati da vincolo di coniugio o di parentela, valutazione da compiersi a posteriori, caso per caso.
Nel caso in esame la tesi difensiva degli opponenti era sorretta (oltre che dalle citate dichiarazioni testimoniali) solo dalla data delle marche apposte sulle cambiali azionate
(come specificamente argomentato da parte opponente e non specificamente contestato da parte opposta) di talchè appariva opportuno procedere anche con la CTU grafologica pur ripetutamente richiesta da parte opponente.
Orbene, la CTU espletata accertava:
“- le sottoscrizioni presenti (nell'apposita casella contenente la sigla FIRMA), a nome di “ ” sono riconducibili alla gestualità autografa di Parte_1
. Parte_1
– le sottoscrizioni presenti (nell'apposita casella contenente la sigla FIRMA), a nome di “ ” sono riconducibili alla gestualità autografa di Parte_2
. Parte_2
– La grafia di riempimento delle cambiali, (ad esclusione delle sottoscrizioni dei sigg.rri e nell'apposita casella contenente la Parte_1 Parte_2
sigla FIRMA) è riconducibile alla gestualità autografa di (cfr. pag. Controparte_1
74 della CTU).
Alla luce della data stampata sulle marche da bollo (tutte stampate il 28/05/2016 e con orario progressivo), delle dichiarazioni testimoniali raccolte (cfr. verbale di udienza del 26.5.2022), dei predetti esiti della CTU grafologica e della mancata specifica contestazione della tesi attorea da parte dell'opposto (solo in sede di memoria di replica ex art. 190 c.p.c. questi articolava le proprie contestazioni, in particolare ritenendo non attendibili i due testi escussi avendo indicato quale luogo di CP_ pagamento uno la stazione vicino alla Casa circondariale di Benevento e l'altro la
CP_ stazione vicino ai Vigili del Fuoco, dimenticando che a Benevento la Casa
Circondariale ed i Vigili del Fuoco sono siti nella stessa zona e sono equidistanti dalla
CP_ predetta stazione ), quindi, deve ritenersi condivisibile la tesi difensiva attorea: le cambiali venivano rilasciate tutte nella medesima data, nel 2016, a mera garanzia dei pagamenti che poi avvenivano in contanti (come dichiarato dai testimoni) e – soprattutto – venivano riempite dall'odierno opposto con somme più elevate di quelle pattuite.
4 Come è noto, infatti, “A norma dell'art. 14 della legge cambiaria, l'emissione di un titolo, oggettivamente cambiario, in bianco, accompagnato da un accordo diretto a riempirne le lacune, è lecita e valida e validamente il portatore può esercitare il potere di riempimento, facendo acquisire al titolo medesimo il valore di cambiale.
Pertanto, la contrarietà del riempimento agli accordi non comporta la mancata acquisizione del valore di cambiale, ma soltanto l'opponibilità della violazione del patto di riempimento e nei soli confronti del portatore in mala fede, gravando sull'emittente l'onere di provare l'eventuale violazione dell'accordo di riempimento”
(cfr. ex multis Cass. n. 10007 del 14.11.1996, in senso conforme anche Cassa. N.
10405 del 18.7.20021).
Nel caso in esame l'emittente (odierno opponente) per quanto testè argomentato provava compiutamente non solo la violazione dell'accordo di riempimento, ma anche l'intervenuto pagamento dell'obbligazione a garanzia della quale venivano rilasciati gli effetti cambiari azionati, di talchè l'opposizione merita pieno accoglimento con condanna di parte opposta al rimborso delle spese di lite come liquidate direttamente in dispositivo ex D.M. 147/2022.
P.Q.M.
il Tribunale di Benevento, ogni altra domanda o eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In accoglimento dell'opposizione spiegata, revoca il decreto ingiuntivo n. 79/2020;
2) CONDANNA rimborsare direttamente in favore dell'Avv. Controparte_1
ACHILLE COCCO (dichiaratosi anticipatario) le spese di lite che si liquidano in €
145,50 per CU e diritti e complessivi € 5.077,00 per compensi (di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria ed €
1.701,00 per la fase decisionale), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge;
5 3) Pone le spese di CTU come già liquidate definitivamente a carico di parte opposta, che dovrà rimborsarle a chi le ha anticipate.
Benevento, 02/06/2025
Il Giudice
(dott. ssa Ida Moretti)
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 L'emittente di una cambiale, cui sia richiesto il pagamento in base al titolo completato dal prenditore, ove eccepisca la violazione della convenzione di riempimento deve fornire la prova sia del contenuto della convenzione che della sua violazione per il modo in cui il riempimento è stato effettuato. Nell'ipotesi in cui, offerta la prova dell'esistenza di un accordo limitativo della facoltà di riempimento del titolo ad una certa somma, si voglia escludere che anche questa sia dovuta, deve darsi la prova che neppure un tale credito fosse mai sorto o che esso fosse stato successivamente pagato (nella specie la
S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito con cui, provata la violazione della convenzione di riempimento, era stata integralmente rigettata la domanda di pagamento senza accertare se il credito era venuto a esistenza e per quale ammontare)