Articolo 36 terdecies del Codice delle assicurazioni private
Articolo 58Articolo 59 bis
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16 giugno 2023
Art. 36-terdecies. (( (Adeguatezza delle riserve tecniche) )) (( 1. L'IVASS puo' richiedere all'impresa di dimostrare l'adeguatezza del livello delle proprie riserve tecniche, l'applicabilita' e la pertinenza dei metodi utilizzati nonche' l'adeguatezza dei sottostanti dati statistici utilizzati.
2. L'IVASS, nel caso di cui il calcolo delle riserve tecniche dell'impresa non sia conforme alle previsioni degli articoli da 36-bis a 36-duodecies, puo' richiedere all'impresa di incrementare l'importo delle riserve tecniche fino all'ammontare calcolato nel rispetto di quanto previsto da tali articoli. ))
Entrata in vigore il 16 giugno 2023