Articolo 3 della Legge 6 agosto 1926, n. 1365
Articolo 2Articolo 4
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3 settembre 1926
Art. 3.

Ai posti notarili, che si renderanno vacanti, si provvedera' mediante trasferimento dei notari in esercizio, e, in mancanza di questi, mediante nuove nomine.

I trasferimenti sono disposti con decreto Ministeriale, in seguito a concorso per titoli.

Gli avvisi per detti concorsi saranno pubblicati nel Bollettino del Ministero della giustizia, assegnandosi il termine di un mese da tale pubblicazione per la presentazione delle domande e per il pagamento della tassa di concorso.

Entrata in vigore il 3 settembre 1926
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