TRIB
Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 30/06/2025, n. 1597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1597 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
- Prima Sezione Civile -
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Anna Carbonara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3722 del R.G. 2020,
TRA
, assistito e difeso dall'avv. MASTRANGELO PIETRO, come da procura Parte_1 in calce al ricorso introduttivo,
ATTORE
E
, assistita e difesa dall'avv. GUGLIELMI MARIA ROSARIA, come da Controparte_1 procura in calce alla comparsa di costituzione,
CONVENUTA
NONCHÉ
, , nato l'[...], , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
, , nata il [...] Controparte_5 Controparte_6
, , , CP_7 Controparte_8 Controparte_9 [...]
, , nato il [...], , nata il CP_10 Controparte_3 Controparte_11
27.8.1980, , CP_12 Controparte_13
CONVENUTI CONTUMACI
All'udienza del 15.4.2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte, le parti precisavano le conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate nei propri scritti difensivi.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con l'atto introduttivo del giudizio , premetteva che: Parte_1
- con sentenza n. 1943/2006 il Tribunale di Taranto, decidendo sulla domanda principale proposta da
(e proseguita dopo la di lui morte dai figli e Controparte_14 Persona_1 CP_14
1 nonché su quella riconvenzionale proposta da , ha determinato la linea di Per_2 Parte_1 confine tra i due fondi della parti in causa nella “linea tracciata dal CTU dott. Persona_3 negli allegati planimetrici alla relazione di consulenza depositata il 05/04/2005 (“Tav. 6, per il quadro di unione, e Tavv. 7 e 8 per i dettagli ingranditi”)”, ponendo a carico degli attori il CP_14 seguente obbligo di fare: "estirpazione degli alberi di agrumi compresi nel “filare terminale EST”, Per come meglio individuato nella innanzi richiamata C.T.U. Del Dr. , nonché Per_3 condannandoli al pagamento delle spese processuali in favore dell'odierno ricorrente, liquidati in complessivi € 4.848,00 di cui € 113,00 per esborsi , € 1.385,00 per diritti e € 3.350,00 per onorari,
IVA e CAP come per legge e ponendo definitivamente a carico dei le spese di C.T.U.; CP_14
- e decedevano il 24.01.2006 lasciando a loro superstiti, Persona_1 Persona_5 quali eredi legittimi, la zia paterna nonché gli zii materni , Persona_6 CP_15
, , , i quali, con atto del Controparte_16 Controparte_17 Controparte_4 Controparte_5
21/12/2006, Rep. n. 78478 racc. n. 16887, registrato Taranto il 28/12/2006 al n. 4103/S1, ricevuto dal
Notaio di Massafra (TA), accettavano con beneficio d'inventario l'eredità di Persona_7 Per_1
e con atto del 21/12/2006, Rep. n. 78477 racc. n. 16886, registrato Taranto il 28/12/2006
[...] al n. 4102/S1, ricevuto dal Notaio di Massafra (TA), accettavano con beneficio Persona_7
d'inventario l'eredità di Persona_5
- con verbale di inventario del 26 aprile 2007 (Repertorio n. 725, Raccolta n. 380, registrato a Mantova il 27 aprile 2007 al n. 3223 serie 1 T) e verbale di inventario del 26 aprile 2007 (Repertorio n. 726,
Raccolta n. 381, registrato a Mantova il 27 aprile 2007 al n. 3224 serie 1 T) dinanzi al Notaio
di Porto Mantovano (MN), alla presenza dell'avv. Maria Rosaria Gugliemi, Persona_8 rappresentante per procura speciale dei suddetti eredi legittimi, veniva redatto l'inventario in cui venivano indicate, tra le passività dell'asse ereditario, le spese legali dovute all'avv. Mastrangelo in virtù della suddetta sentenza;
- in data 01/04/2008 decedeva , lasciando quali eredi legittimi le figlie Controparte_16 [...]
e ; in data 31/08/09 decedeva lo zio materno CP_6 Controparte_10 CP_15 lasciando quali eredi legittimi la vedova e i figli (nato a [...] CP_7 Controparte_3 il 09.11.1964), , e ; in data Controparte_8 Controparte_9 Controparte_11
17/12/09 la sentenza n. 1943/06 veniva notificata in forma esecutiva agli zii materni di Per_1
e ossia ai signori , ,
[...] Persona_5 Controparte_17 Controparte_4 CP_3
2 nonché infine alle figlie della zia materna , signore CP_5 Controparte_16 Controparte_6
e e in data 21/01/2013 veniva ai medesimi notificato l'atto di precetto del Controparte_10
10/01/2013; in data 16-17/01/2013 la sentenza predetta veniva notificata, in forma esecutiva, in uno all'atto di precetto del 10/01/2013, agli eredi dello zio materno , ossia alla vedova CP_15
e ai figli (nato a [...] il [...]), , CP_7 Controparte_3 Controparte_8 [...]
e ; H) in data 12/02/2013 la sentenza predetta veniva notificata, in CP_9 Controparte_11 forma esecutiva, in uno all'atto di precetto del 10/01/2013 alla zia paterna , la quale Persona_6 decedeva successivamente alla notifica della sentenza e i cui eredi legittimi tutti rinunciavano alla eredità, come da relazione del Notaio in data 21.05.2013 decedeva Per_9 Controparte_17 lasciando quali eredi legittimi i signori , (nato a [...] Controparte_2 Controparte_3 il 18.11.1974) e ; Controparte_1
- il ricorrente, con atto di precetto notificato in data 14/06/2018 – 01/08/2018, intimava agli eredi dei de quibus di pagare in solido la somma complessiva di € 6.864,23 in proprio favore per spese e competenze legali sino ad allora maturate, il tutto oltre agli interessi maturandi sino al soddisfo e alle spese e competenze successive per l'eventuale esecuzione oltre Iva e Cap come per legge e, a fronte del mancato pagamento di quanto intimato, il creditore procedeva alla notifica Parte_1 dell'atto di pignoramento immobiliare sulle quote pro-indiviso dei beni immobili dei de quibus e precisamente sui seguenti beni: - unità immobiliare sita nel Comune di Massafra alla via San
Leopoldo Mandic (in catasto Viale Guglielmo Marconi) n. 37, piano S, edificio B, Catasto dei
Fabbricati, sezione Urbana, foglio 48, particella 1206, sub 36; cat. C/6, classe seconda, 42 mq, rendita euro 78,09;- unità immobiliare sita nel Comune di Massafra;
Catasto dei Terreni, foglio 68, particella
127, seminativo di quarta classe, are 04.21, reddito dominicale € 0,72, reddito agrario € 0,72; - unità immobiliare sita nel Comune di Massafra;
Catasto dei Terreni, foglio 82, particella 55, fabbricato rurale, are 00.76; - unità immobiliare sita nel Comune di Massafra;
Catasto dei Terreni, foglio 82, particella 79, orto di prima classe, are 24.62, reddito dominicale € 50,86, reddito agrario € 25,43; - unità immobiliare sita nel Comune di Taranto;
Catasto dei Terreni, foglio 161, particella 104, agrumeto di classe U, are 01.06.70, reddito dominicale € 440,85, reddito agrario € 137,76; - unità immobiliare sita nel Comune di Taranto;
Catasto dei Terreni, foglio 161, particella 88, agrumeto di classe U, are 52.90, reddito dominicale € 218,56, reddito agrario € 68,30;
- la procedura esecutiva immobiliare veniva iscritta al R.G.E. n. 444/2018 presso il Tribunale di
Taranto ed il creditore procedente, odierno ricorrente, depositava telematicamente la documentazione
3 di rito;
- con relazione del 22/11/2019 l'Ausiliario avv. evidenziava una serie di criticità in CP_18 ordine alla mancanza di continuità nelle trascrizioni e alla mancata trascrizione del pignoramento sulla quota di alcuni degli eredi legittimi di , di e di Controparte_16 Controparte_17 CP_15
;
[...]
- il pignoramento non veniva trascritto contro (coniuge superstite di CP_12 CP_16
e (coniuge superstite di ), in quanto il credito era
[...] Controparte_13 Controparte_17 nei loro confronti prescritto;
era interesse dell'odierno ricorrente accertare la titolarità in capo agli stessi del titolo di comproprietà dei beni pignorati, ai fini della notifica dell'avviso ex art. 599;
- tutti gli eredi legittimi di , , avevano accettato CP_15 Controparte_16 Controparte_17
l'eredità dei propri ascendenti (che avevano accettato a loro volta, con beneficio di inventario, l'eredità dei ) e compiuto atti che avevano comportato l'accettazione dell'eredità; in particolare, con CP_14 ricorsi del 24/03/2010 , in proprio e quale procuratore speciale di Controparte_6 CP_10
(entrambe eredi di ), unitamente agli altri zii di e
[...] Controparte_16 Persona_5
chiedeva al Tribunale di Mantova l'autorizzazione a dare esecuzione alla sentenza n. Per_1
1943/2006 del Tribunale di Taranto;
, si costituiva nella procedura ex art. 612 c.p.c., Controparte_1 promossa dall'odierno deducente per l'esecuzione dell'obbligo di fare stabilito nella sentenza de qua, dichiarandosi “erede legittima di ”; i beni ereditari sono posseduti dai chiamati Controparte_17 predetti.
Sulla base di dette premesse, conveniva in giudizio Controparte_1 Controparte_2
(nato a [...] il [...]) (eredi legittimi di , Controparte_3 Controparte_17
(zii materni dei fratelli ), Controparte_4 Controparte_5 Per_1
CP_7 Controparte_8 Controparte_9 Controparte_11
(nato a [...] il [...]) (eredi legittimi di ) CP_19 CP_15
(eredi legittimi di , Controparte_6 Controparte_10 Controparte_16
e allo scopo di sentire accertare che: CP_12 Controparte_13
- e a seguito della apertura della successione Persona_5 Persona_1 conseguente alla morte dei loro genitori e si immisero nel Controparte_14 CP_17 possesso dei beni ereditari, anche con la prosecuzione del processo conclusosi con la sentenza n.
1943/2006 del Tribunale di Taranto, e pertanto, dichiarare che gli stessi ebbero ad accettare l'eredità loro devoluta per legge;
4 - e accettarono con beneficio di inventario Controparte_4 Controparte_5
l'eredità di e di;
Persona_5 Persona_1
- accettò con beneficio di inventario l'eredità di e di Controparte_16 Persona_5
e che gli eredi della stessa, e Persona_1 Controparte_10 Controparte_6 hanno accettato tacitamente la successione materna;
- aveva accettato con beneficio di inventario l'eredità di e di CP_15 Persona_5
e che gli eredi dello stesso (nato a [...] Persona_1 CP_7 Controparte_3 il 09.11.1964), , e , hanno Controparte_8 Controparte_9 Controparte_11 accettato tacitamente la successione paterna;
- accertare che , dopo aver accettato l'eredità relitta da e CP_15 Persona_5 con beneficio di inventario e aver compiuto atti incompatibili con la Persona_1 volontà di rinunciare, aveva dato mandato alla propria figlia di amministrare i Controparte_8 suoi beni e che la stessa, in forza di detta procura, aveva rinunciato alla eredità relitta da Per_2
e con conseguente dichiarazione di nullità della anzidetta rinuncia per la Persona_1 causale di cui sopra;
- aveva accettato con beneficio di inventario l'eredità dei signori Controparte_17 Per_5
e e che gli eredi dello stesso ,
[...] Persona_1 Controparte_13 CP_2
(nato a [...] il [...]), e hanno accettato
[...] Controparte_3 Controparte_1 tacitamente la successione paterna;
- aveva accettato con beneficio di inventario l'eredità dei signori Persona_6 Per_5
e e che sia i figli , ,
[...] Persona_1 Controparte_20 Controparte_21
, che i nipoti ( , figlia di;
Controparte_22 Persona_10 Controparte_20 [...]
e figli di ) di hanno CP_23 CP_24 Controparte_21 Persona_6 rinunciato all'eredità della stessa;
- il tutto, con ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di Taranto di provvedere, ai sensi di legge, alla trascrizione dell'emananda sentenza, con esonero da ogni responsabilità;
- i crediti di nei confronti di e di Parte_1 CP_12 Controparte_13
(comproprietari dei beni relitti dai germani ) si sono estinti per prescrizione e che mentre CP_14
non ha diritto di procedere esecutivamente contro di essi in base al titolo Parte_1 dedotto, costoro hanno diritto alla convocazione prevista dall'art. 600 c.p.c..
Costituendosi in giudizio, la resistente aderendo alle domande di parte ricorrente, Controparte_1 deduceva di essere erede legittima di avente causa dei germani Controparte_17 Per_1
e che in data 31.08.2009 decedeva , lasciando a sé
[...] Persona_5 CP_15
5 superstiti (nato a [...] il [...]), CP_7 Controparte_3 Controparte_8
, i quali giuridicamente subentravano nella posizione Controparte_9 Controparte_11 del de cuius di erede accettante con beneficio di inventario l'eredità dei germani e che CP_14 tuttavia, in data 17.04.2009, , quale procuratore generale di , in Controparte_8 CP_15 virtù di atto pubblico del 13.02.2009, a rogito della dott.ssa , notaio in Taranto, Persona_11 in nome e per conto del suo mandante, aveva rinunciato all'eredità beneficiata dei germani . CP_14
Detta rinuncia, seppur annotata presso il Registro delle successioni del Tribunale di Mantova ai nn.
1482/09 e 1481/09, non spiegava alcun effetto sulla posizione del , il quale aveva compiuto CP_3 atti compatibili con la volontà espressa nell'accettazione dell'eredità beneficiata;
che non si opponeva all'esecuzione della richiamata sentenza aderendo, altresì, alle richieste formulate dalla difesa di nel ricorso notificato, avendo interesse ad accertare la continuità delle trascrizioni, Parte_1 onde procedere alla vendita dei beni ereditari.
Mutato il rito, ex art. 702 ter comma 2 c.p.c., con successiva ordinanza del 2.3.2022 veniva dichiarata la contumacia dei resistenti, che, pur ricevendo rituale notifica degli atti introduttivi, non si costituivano in giudizio.
Con ordinanza del 11.10.2022 veniva dichiarata l'interruzione del processo a seguito del decesso della convenuta contumace come attestato dall'Ufficiale Controparte_5
Giudiziario nella relata di notifica del provvedimento di ammissione dell'interrogatorio formale, ex art. 292 c.p.c.. la causa veniva successivamente riassunta dalla parte ricorrente mediante rituale notifica dell'atto di riassunzione agli eredi di Controparte_5
Passando al merito della controversia, occorre in via preliminare richiamare la giurisprudenza di legittimità, nella parte in cui chiarisce che, qualora sia sottoposto a pignoramento un diritto reale su un bene immobile di provenienza ereditaria e l'accettazione dell'eredità non sia stata trascritta a cura dell'erede-debitore esecutato, “(…)ma vi sia un atto da cui risulti un'accettazione tacita di eredità, ai sensi dell'art. 476 c.c., potrà procedere alla sua trascrizione anche il creditore pignorante, dopo la trascrizione del pignoramento, ma prima della vendita. Tuttavia, la trascrizione sarà possibile quando si tratti di atto trascrivibile ai sensi dell'art. 2648 c.c., comma 3, cioè risultante da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, ovviamente anche se non riferito al bene pignorato, purché avente ad oggetto un bene dell'eredità della cui accettazione si tratta. In tale eventualità, il creditore procedente potrà procedere, eventualmente in un termine assegnato dal giudice
6 dell'esecuzione (ovvero, qualora si tratti di esecuzione esattoriale, come nel caso di specie, prima che l'agente della riscossione disponga la vendita ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 78 e segg.),
a trascrivere l'acquisto mortis causa per accettazione tacita da parte del debitore esecutato esibendo al conservatore il titolo formale da cui risulta l'atto comportante accettazione.
(…) gli atti che, secondo la legge (cfr. artt. 477 e 478 c.c.) o secondo la giurisprudenza, comportano accettazione tacita dell'eredità, non può sottacersi che non sempre, pur se rilevanti ai sensi dell'art.
476 c.c., saranno contenuti in un atto pubblico o in una scrittura privata autenticata, potendo consistere anche in comportamenti concludenti. In tale eventualità, non si potrà procedere immediatamente alla trascrizione dell'accettazione. Questa sarà possibile soltanto a seguito di sentenza che accerti l'acquisto della qualità di erede e di beni ereditari, sulla base di atti aventi valore di accettazione tacita. Analoghe a quella da ultimo considerata sono, ai fini dell'impossibilità di procedere immediatamente alla trascrizione dell'acquisto mortis causa, o comunque di far risultare lo stesso dai pubblici registri, le ipotesi in cui l'acquisto della qualità di erede consegue ai fatti di cui all'art. 485 c.c. (possesso dei beni ereditari non seguito da inventario o dalla dichiarazione
a norma dell'art. 484) ovvero a quelli di cui all'art. 527 c.c. (sottrazione di beni ereditari).
Anche in tali ultime eventualità, mancando un atto trascrivibile ai sensi dell'art. 2648 c.c., la trascrizione dell'acquisto mortis causa presuppone comunque che intervenga una sentenza che accerti l'acquisto ope legis della qualità di erede”. (vedi Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 11638 del
26/05/2014)
In linea generale, l'accettazione espressa consiste in una esplicita dichiarazione di volontà, ancorché non recettizia, mentre la c.d. accettazione tacita richiede, ai sensi dell'art. 476 c.c., la presenza di presupposti, ossia che il chiamato effettui un atto che: 1) presuppone necessariamente la sua volontà di accettare;
2) non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.
L'accettazione tacita dell'eredità può desumersi, ex articolo 476 del c.c., dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato con la quale venga posto in essere un atto di gestione incompatibile con la volontà di rinunciare all'eredità e non altrimenti giustificabile se non nell'assunzione della qualità di erede, cioè un comportamento tale da presupporre necessariamente la volontà di accettare l'eredità, secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire d'una persona normale (Cass. civ. Sez. II, 27/06/2005, n. 13738).
Ciò premesso, passando all'esame del merito della controversia, sussistono nella fattispecie i presupposti per l'accoglimento della domanda volta all'accertamento in capo a e Persona_5
7 , della qualità di eredi di e . Persona_1 Controparte_14 CP_17
Nella fattispecie in esame, idonea alla prova della accettazione tacita della eredità paterna e materna appare con tutta evidenza la condotta di e i quali hanno Persona_1 Persona_5 proseguito un'azione (giudizio n. 5301/1990 R.G.A.C.) a difesa della proprietà (conclusasi con la sentenza n. 1943/2006 cit.), in relazione ad un bene che era in comproprietà tra i due defunti genitori, svolgendo un'attività non altrimenti giustificabile se non con l'assunzione della veste di erede (vedi
Cassazione Sez. L - , Sentenza n. 1183 del 18/01/2017) e, precipuamente, la prosecuzione di un'azione giudiziaria, che, in quanto diretta alla difesa della proprietà, non rientra negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 c.c.. Trattandosi di “azione che travalica il semplice mantenimento dello stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della successione, il chiamato non avrebbe diritto di proporle e, proponendole, dimostra di avere accettato la qualità di erede.” (vedi Cassazione Sez. 2 -, Ordinanza n. 14499 del 06/06/2018).
Alla luce di quanto sinora esposto, risulta pertanto comprovato che e Persona_1 Per_5 abbiano tacitamente accettato ai sensi dell'art. 476 c.c. l'eredità di e
[...] Controparte_14
CP_17
Inammissibile si palesa la domanda di accertamento dell'accettazione con beneficio di inventario dell'eredità di e da parte di nata a Persona_5 Persona_1 Controparte_4
Massafra il 27.03.1942, nata a [...] il [...], Controparte_5 CP_16 nata a [...] il [...], nato a [...] il [...],
[...] CP_15 CP_17 nato a [...] il [...] e nata a [...] il [...], per difetto
[...] Persona_6 di interesse ad agire, in quanto il creditore odierno ricorrente dispone di atti trascrivibili ai sensi dell'art. 2648 c.c., comma 3.
Sul punto, giova, tuttavia rilevare, in accoglimento della domanda sul punto formulata dalla parte ricorrente, che priva di efficacia è la rinunzia all'eredità di e espressa Persona_5 Per_1 da , in quanto il padre era già divenuto erede dei predetti fratelli , posto Controparte_8 CP_14 che aveva già accettato con beneficio d'inventario l'eredità dei germani CP_15 CP_14
(v. atti pubblici del 21.12.2006, già richiamati). agiva in detto caso, quando ancora Controparte_8 il padre era in vita, quale procuratore generale dello stesso in virtù di atto pubblico del 13.02.2009 a rogito del Notaio Avv. , repertorio n. 125.B23, Raccolta n. 20002, registrato in Persona_11
8 Taranto il 17.02.2009 al n. 1024, con atti annotati ai nn. 1482/09 e 1481/09 del Registro delle successioni presso Tribunale di Mantova.
Deve, inoltre, ritenersi accertato che e quali eredi Controparte_10 Controparte_6 legittime di deceduta in Massafra il 01.04.2008, hanno accettato tacitamente la Controparte_16 successione materna, ai sensi dell'art. 476 c.c., avendo le stesse posto in essere un atto non altrimenti giustificabile se non con l'assunzione della qualità di eredi e, precipuamente, avendo le stesse depositato presso il Tribunale di Mantova, in data 05.06.2008, istanza di autorizzazione alla vendita dei beni ereditari ai sensi dell'art. 493 c.c. (il quale, letteralmente prevede che sia “l'erede” che ha accettato con beneficio d'inventario a dover subordinare l'alienazione o la sottoposizione a pegno o ipoteca dei beni ereditari o la transizione avente ad oggetto i medesimi beni, all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, pena la decadenza dal beneficio d'inventario).
La valutazione di tale elemento di prova, in uno alla mancata comparizione delle parti CP_10
e all'assunzione dell'interrogatorio formale, ammesso con ordinanza del
[...] Controparte_6
02.03.2022, consente di ritenere ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio, ai sensi dell'art. 232 c.p.c.; pertanto, deve concludersi che e eredi di Controparte_10 Controparte_6 CP_16
hanno accettato tacitamente la successione materna.
[...]
Quanto alla diversa domanda di accertamento dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità di da parte della moglie e dei figli (nato a [...] il CP_15 CP_7 Controparte_3
09.11.1964), e la stessa non può Controparte_8 Controparte_9 Controparte_11 trovare accoglimento, in quanto risulta istruita, neppure sul piano documentale;
tanto meno la prova del “possesso” può fondarsi sulla mancata presentazione degli stessi a rendere interrogatorio formale sul capitolo “vero che (…) ha/hanno accettato tacitamente la successione del marito/paterna e si
è/sono immessi nel possesso dei beni ereditari”, in assenza di una specifica descrizione dell'attività svolta da ciascuna parte quale manifestazione di un potere di fatto sul bene.
Risulta, invece, accertato, in accoglimento della domanda di parte ricorrente, che Controparte_2
e eredi legittimi di deceduto in data Controparte_3 Controparte_1 Controparte_17
21.05.2013, hanno accettato tacitamente la successione del loro dante causa, posto che, come risultante dalle risultanze della competente conservatoria dei registri immobiliari (vedi certificazione notarile allegata al ricorso introduttivo a firma del notaio i predetti non si Persona_12
9 limitavano a porre in essere atti di natura meramente fiscale, quale la denunzia di successione, ma provvedevano alla intestazione (pro quota) a loro degli immobili oggetto di pignoramento, in quanto rientranti nel patrimonio del de cuius.
Opportuno risulta, sul punto, il richiamo al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in virtù del quale “L'accettazione tacita di eredità può essere desunta dal comportamento del chiamato che ponga in essere atti che non abbiano solo natura meramente fiscale, quale la denuncia di successione, ma che siano, al contempo, fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile, per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi. Soltanto chi intenda accettare l'eredità, in effetti, assume l'onere di effettuare la voltura catastale e di attuare il passaggio della proprietà dal de cuius a sé stesso (Cass. sez. 6, Ord. n. 11478 del 30/04/2021; Cass. n. 7075/1999; n. 5226/2002; n. 10796/2009).
A conferma del dato probatorio desumibile dalla voltura catastale degli immobili, soccorre la mancata presentazione di e all'interrogatorio formale loro ritualmente Controparte_2 Controparte_3 deferito, nonché le dichiarazioni confessorie rese dalla sorella nella parte in cui ha Controparte_1 ammesso “che io ed i miei fratelli abbiamo accettato quali eredi di la Controparte_17 successione paterna, noi, ossia tutti gli eredi di , paghiamo le tasse e l'IMU di Controparte_17 tutti i beni, però non usufruiamo dei beni medesimi".
Il tenore di detta deposizione costituisce confessione giudiziale ai sensi dell'art. 228 c.p.c. con specifico riguardo alla posizione di e, al contempo, elemento indiziario utile a Controparte_1 suffragare ciò che, comunque, risulta documentalmente accertato con riferimento alla posizione di Con
, e , ai sensi dell'art. 232 comma 1 c.p.c.. Controparte_13 Controparte_3 Controparte_2
Alla luce delle suesposte considerazioni, deve ritenersi accertato che Controparte_1 CP_3
e accertarono tacitamente la successione paterna.
[...] Controparte_2
Inammissibile è la domanda di accertamento della accettazione tacita dell'eredità di CP_17 da parte del coniuge;
parimenti inammissibili sono le domande di
[...] Controparte_13 accertamento della estinzione per prescrizione dei crediti del ricorrente nei confronti della stessa e di
. Non risulta sussistere in concreto un interesse ad agire in capo al ricorrente su dette CP_12
10 domande, in quanto non funzionali all'esazione del credito, non risultando che l'azione esecutiva sia stata esercitata anche nei loro confronti.
Per il medesimo ordine di ragioni, si palesa l'inammissibilità della domanda di accertamento della rinuncia all'eredità da parte dei figli e dei nipoti di , non risultando che Persona_6
l'azione esecutiva sia stata esercitata anche nei loro confronti.
Alle argomentazioni che precedono consegue l'accoglimento parziale della domanda di parte ricorrente.
La trascrizione dell'accettazione dell'eredità non deve essere ordinata in questa sede, spettando al ricorrente provvedervi sulla scorta di questa sentenza, ai sensi dell'art. 2648 comma 3 c.c.;
In ragione del tenore della decisione, della soccombenza reciproca e del contegno processuale delle parti, le spese processuali vengono integralmente compensate tra le parti medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto in composizione monocratica, nella persona del Giudice Anna Carbonara, ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
(nato a [...] il [...]), Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
[...] Controparte_6 CP_7 Controparte_8 Controparte_9
, (nato a [...] il [...]),
[...] Controparte_10 Controparte_3 [...]
e accoglie per quanto di effettiva ragione CP_11 CP_12 Controparte_13
e per l'effetto così provvede:
- accerta e dichiara che (nato a [...] il [...], C.F.: Persona_5
) e (nata a [...] il [...], C.F.: C.F._1 Persona_1
, ebbero ad accettare tacitamente l'eredità dei genitori C.F._2 Controparte_14
(nato a [...] il [...], C.F.: ) e (nata a [...] il C.F._3 CP_17
12.10.2019 C.F.: C.F. ); C.F._4
- accerta e dichiara che , nata a [...] il [...]) e , Controparte_10 Controparte_6 nata a [...] il [...], hanno accettato tacitamente l'eredità di deceduta Controparte_16
l'01.04.2008;
- dichiara l'inefficacia delle rinunzie alle eredità di e espresse da Persona_5 Per_1
11 nata a [...] il [...] - quale procuratore generale di Controparte_8 CP_15 nato a Massafra il [...], in [...] atto pubblico del 13.02.2009 a rogito del Notaio Avv.
, repertorio n. 125.B23, Raccolta n. 20002, registrato in Taranto il 17.02.2009 al Persona_11
n. 1024 – con atti iscritti nel Registro delle Successioni del Tribunale di Mantova in data 17.4.2019 rispettivamente ai nn. 1482/2009 e n. 1481/2009;
- accerta e dichiara che nata a [...] il [...], , nato a Controparte_2 Controparte_3
Massafra il 18/11/1974, e nata a [...] il [...], hanno accettato Controparte_1 tacitamente l'eredità di , nato a [...] il [...], deceduto il 22 maggio Controparte_17
2013;
- rigetta ogni altra domanda.
- spese compensate.
Taranto, 30 giugno 2025.
Il Giudice
Anna Carbonara
12
- Prima Sezione Civile -
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Anna Carbonara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3722 del R.G. 2020,
TRA
, assistito e difeso dall'avv. MASTRANGELO PIETRO, come da procura Parte_1 in calce al ricorso introduttivo,
ATTORE
E
, assistita e difesa dall'avv. GUGLIELMI MARIA ROSARIA, come da Controparte_1 procura in calce alla comparsa di costituzione,
CONVENUTA
NONCHÉ
, , nato l'[...], , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
, , nata il [...] Controparte_5 Controparte_6
, , , CP_7 Controparte_8 Controparte_9 [...]
, , nato il [...], , nata il CP_10 Controparte_3 Controparte_11
27.8.1980, , CP_12 Controparte_13
CONVENUTI CONTUMACI
All'udienza del 15.4.2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte, le parti precisavano le conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate nei propri scritti difensivi.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con l'atto introduttivo del giudizio , premetteva che: Parte_1
- con sentenza n. 1943/2006 il Tribunale di Taranto, decidendo sulla domanda principale proposta da
(e proseguita dopo la di lui morte dai figli e Controparte_14 Persona_1 CP_14
1 nonché su quella riconvenzionale proposta da , ha determinato la linea di Per_2 Parte_1 confine tra i due fondi della parti in causa nella “linea tracciata dal CTU dott. Persona_3 negli allegati planimetrici alla relazione di consulenza depositata il 05/04/2005 (“Tav. 6, per il quadro di unione, e Tavv. 7 e 8 per i dettagli ingranditi”)”, ponendo a carico degli attori il CP_14 seguente obbligo di fare: "estirpazione degli alberi di agrumi compresi nel “filare terminale EST”, Per come meglio individuato nella innanzi richiamata C.T.U. Del Dr. , nonché Per_3 condannandoli al pagamento delle spese processuali in favore dell'odierno ricorrente, liquidati in complessivi € 4.848,00 di cui € 113,00 per esborsi , € 1.385,00 per diritti e € 3.350,00 per onorari,
IVA e CAP come per legge e ponendo definitivamente a carico dei le spese di C.T.U.; CP_14
- e decedevano il 24.01.2006 lasciando a loro superstiti, Persona_1 Persona_5 quali eredi legittimi, la zia paterna nonché gli zii materni , Persona_6 CP_15
, , , i quali, con atto del Controparte_16 Controparte_17 Controparte_4 Controparte_5
21/12/2006, Rep. n. 78478 racc. n. 16887, registrato Taranto il 28/12/2006 al n. 4103/S1, ricevuto dal
Notaio di Massafra (TA), accettavano con beneficio d'inventario l'eredità di Persona_7 Per_1
e con atto del 21/12/2006, Rep. n. 78477 racc. n. 16886, registrato Taranto il 28/12/2006
[...] al n. 4102/S1, ricevuto dal Notaio di Massafra (TA), accettavano con beneficio Persona_7
d'inventario l'eredità di Persona_5
- con verbale di inventario del 26 aprile 2007 (Repertorio n. 725, Raccolta n. 380, registrato a Mantova il 27 aprile 2007 al n. 3223 serie 1 T) e verbale di inventario del 26 aprile 2007 (Repertorio n. 726,
Raccolta n. 381, registrato a Mantova il 27 aprile 2007 al n. 3224 serie 1 T) dinanzi al Notaio
di Porto Mantovano (MN), alla presenza dell'avv. Maria Rosaria Gugliemi, Persona_8 rappresentante per procura speciale dei suddetti eredi legittimi, veniva redatto l'inventario in cui venivano indicate, tra le passività dell'asse ereditario, le spese legali dovute all'avv. Mastrangelo in virtù della suddetta sentenza;
- in data 01/04/2008 decedeva , lasciando quali eredi legittimi le figlie Controparte_16 [...]
e ; in data 31/08/09 decedeva lo zio materno CP_6 Controparte_10 CP_15 lasciando quali eredi legittimi la vedova e i figli (nato a [...] CP_7 Controparte_3 il 09.11.1964), , e ; in data Controparte_8 Controparte_9 Controparte_11
17/12/09 la sentenza n. 1943/06 veniva notificata in forma esecutiva agli zii materni di Per_1
e ossia ai signori , ,
[...] Persona_5 Controparte_17 Controparte_4 CP_3
2 nonché infine alle figlie della zia materna , signore CP_5 Controparte_16 Controparte_6
e e in data 21/01/2013 veniva ai medesimi notificato l'atto di precetto del Controparte_10
10/01/2013; in data 16-17/01/2013 la sentenza predetta veniva notificata, in forma esecutiva, in uno all'atto di precetto del 10/01/2013, agli eredi dello zio materno , ossia alla vedova CP_15
e ai figli (nato a [...] il [...]), , CP_7 Controparte_3 Controparte_8 [...]
e ; H) in data 12/02/2013 la sentenza predetta veniva notificata, in CP_9 Controparte_11 forma esecutiva, in uno all'atto di precetto del 10/01/2013 alla zia paterna , la quale Persona_6 decedeva successivamente alla notifica della sentenza e i cui eredi legittimi tutti rinunciavano alla eredità, come da relazione del Notaio in data 21.05.2013 decedeva Per_9 Controparte_17 lasciando quali eredi legittimi i signori , (nato a [...] Controparte_2 Controparte_3 il 18.11.1974) e ; Controparte_1
- il ricorrente, con atto di precetto notificato in data 14/06/2018 – 01/08/2018, intimava agli eredi dei de quibus di pagare in solido la somma complessiva di € 6.864,23 in proprio favore per spese e competenze legali sino ad allora maturate, il tutto oltre agli interessi maturandi sino al soddisfo e alle spese e competenze successive per l'eventuale esecuzione oltre Iva e Cap come per legge e, a fronte del mancato pagamento di quanto intimato, il creditore procedeva alla notifica Parte_1 dell'atto di pignoramento immobiliare sulle quote pro-indiviso dei beni immobili dei de quibus e precisamente sui seguenti beni: - unità immobiliare sita nel Comune di Massafra alla via San
Leopoldo Mandic (in catasto Viale Guglielmo Marconi) n. 37, piano S, edificio B, Catasto dei
Fabbricati, sezione Urbana, foglio 48, particella 1206, sub 36; cat. C/6, classe seconda, 42 mq, rendita euro 78,09;- unità immobiliare sita nel Comune di Massafra;
Catasto dei Terreni, foglio 68, particella
127, seminativo di quarta classe, are 04.21, reddito dominicale € 0,72, reddito agrario € 0,72; - unità immobiliare sita nel Comune di Massafra;
Catasto dei Terreni, foglio 82, particella 55, fabbricato rurale, are 00.76; - unità immobiliare sita nel Comune di Massafra;
Catasto dei Terreni, foglio 82, particella 79, orto di prima classe, are 24.62, reddito dominicale € 50,86, reddito agrario € 25,43; - unità immobiliare sita nel Comune di Taranto;
Catasto dei Terreni, foglio 161, particella 104, agrumeto di classe U, are 01.06.70, reddito dominicale € 440,85, reddito agrario € 137,76; - unità immobiliare sita nel Comune di Taranto;
Catasto dei Terreni, foglio 161, particella 88, agrumeto di classe U, are 52.90, reddito dominicale € 218,56, reddito agrario € 68,30;
- la procedura esecutiva immobiliare veniva iscritta al R.G.E. n. 444/2018 presso il Tribunale di
Taranto ed il creditore procedente, odierno ricorrente, depositava telematicamente la documentazione
3 di rito;
- con relazione del 22/11/2019 l'Ausiliario avv. evidenziava una serie di criticità in CP_18 ordine alla mancanza di continuità nelle trascrizioni e alla mancata trascrizione del pignoramento sulla quota di alcuni degli eredi legittimi di , di e di Controparte_16 Controparte_17 CP_15
;
[...]
- il pignoramento non veniva trascritto contro (coniuge superstite di CP_12 CP_16
e (coniuge superstite di ), in quanto il credito era
[...] Controparte_13 Controparte_17 nei loro confronti prescritto;
era interesse dell'odierno ricorrente accertare la titolarità in capo agli stessi del titolo di comproprietà dei beni pignorati, ai fini della notifica dell'avviso ex art. 599;
- tutti gli eredi legittimi di , , avevano accettato CP_15 Controparte_16 Controparte_17
l'eredità dei propri ascendenti (che avevano accettato a loro volta, con beneficio di inventario, l'eredità dei ) e compiuto atti che avevano comportato l'accettazione dell'eredità; in particolare, con CP_14 ricorsi del 24/03/2010 , in proprio e quale procuratore speciale di Controparte_6 CP_10
(entrambe eredi di ), unitamente agli altri zii di e
[...] Controparte_16 Persona_5
chiedeva al Tribunale di Mantova l'autorizzazione a dare esecuzione alla sentenza n. Per_1
1943/2006 del Tribunale di Taranto;
, si costituiva nella procedura ex art. 612 c.p.c., Controparte_1 promossa dall'odierno deducente per l'esecuzione dell'obbligo di fare stabilito nella sentenza de qua, dichiarandosi “erede legittima di ”; i beni ereditari sono posseduti dai chiamati Controparte_17 predetti.
Sulla base di dette premesse, conveniva in giudizio Controparte_1 Controparte_2
(nato a [...] il [...]) (eredi legittimi di , Controparte_3 Controparte_17
(zii materni dei fratelli ), Controparte_4 Controparte_5 Per_1
CP_7 Controparte_8 Controparte_9 Controparte_11
(nato a [...] il [...]) (eredi legittimi di ) CP_19 CP_15
(eredi legittimi di , Controparte_6 Controparte_10 Controparte_16
e allo scopo di sentire accertare che: CP_12 Controparte_13
- e a seguito della apertura della successione Persona_5 Persona_1 conseguente alla morte dei loro genitori e si immisero nel Controparte_14 CP_17 possesso dei beni ereditari, anche con la prosecuzione del processo conclusosi con la sentenza n.
1943/2006 del Tribunale di Taranto, e pertanto, dichiarare che gli stessi ebbero ad accettare l'eredità loro devoluta per legge;
4 - e accettarono con beneficio di inventario Controparte_4 Controparte_5
l'eredità di e di;
Persona_5 Persona_1
- accettò con beneficio di inventario l'eredità di e di Controparte_16 Persona_5
e che gli eredi della stessa, e Persona_1 Controparte_10 Controparte_6 hanno accettato tacitamente la successione materna;
- aveva accettato con beneficio di inventario l'eredità di e di CP_15 Persona_5
e che gli eredi dello stesso (nato a [...] Persona_1 CP_7 Controparte_3 il 09.11.1964), , e , hanno Controparte_8 Controparte_9 Controparte_11 accettato tacitamente la successione paterna;
- accertare che , dopo aver accettato l'eredità relitta da e CP_15 Persona_5 con beneficio di inventario e aver compiuto atti incompatibili con la Persona_1 volontà di rinunciare, aveva dato mandato alla propria figlia di amministrare i Controparte_8 suoi beni e che la stessa, in forza di detta procura, aveva rinunciato alla eredità relitta da Per_2
e con conseguente dichiarazione di nullità della anzidetta rinuncia per la Persona_1 causale di cui sopra;
- aveva accettato con beneficio di inventario l'eredità dei signori Controparte_17 Per_5
e e che gli eredi dello stesso ,
[...] Persona_1 Controparte_13 CP_2
(nato a [...] il [...]), e hanno accettato
[...] Controparte_3 Controparte_1 tacitamente la successione paterna;
- aveva accettato con beneficio di inventario l'eredità dei signori Persona_6 Per_5
e e che sia i figli , ,
[...] Persona_1 Controparte_20 Controparte_21
, che i nipoti ( , figlia di;
Controparte_22 Persona_10 Controparte_20 [...]
e figli di ) di hanno CP_23 CP_24 Controparte_21 Persona_6 rinunciato all'eredità della stessa;
- il tutto, con ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di Taranto di provvedere, ai sensi di legge, alla trascrizione dell'emananda sentenza, con esonero da ogni responsabilità;
- i crediti di nei confronti di e di Parte_1 CP_12 Controparte_13
(comproprietari dei beni relitti dai germani ) si sono estinti per prescrizione e che mentre CP_14
non ha diritto di procedere esecutivamente contro di essi in base al titolo Parte_1 dedotto, costoro hanno diritto alla convocazione prevista dall'art. 600 c.p.c..
Costituendosi in giudizio, la resistente aderendo alle domande di parte ricorrente, Controparte_1 deduceva di essere erede legittima di avente causa dei germani Controparte_17 Per_1
e che in data 31.08.2009 decedeva , lasciando a sé
[...] Persona_5 CP_15
5 superstiti (nato a [...] il [...]), CP_7 Controparte_3 Controparte_8
, i quali giuridicamente subentravano nella posizione Controparte_9 Controparte_11 del de cuius di erede accettante con beneficio di inventario l'eredità dei germani e che CP_14 tuttavia, in data 17.04.2009, , quale procuratore generale di , in Controparte_8 CP_15 virtù di atto pubblico del 13.02.2009, a rogito della dott.ssa , notaio in Taranto, Persona_11 in nome e per conto del suo mandante, aveva rinunciato all'eredità beneficiata dei germani . CP_14
Detta rinuncia, seppur annotata presso il Registro delle successioni del Tribunale di Mantova ai nn.
1482/09 e 1481/09, non spiegava alcun effetto sulla posizione del , il quale aveva compiuto CP_3 atti compatibili con la volontà espressa nell'accettazione dell'eredità beneficiata;
che non si opponeva all'esecuzione della richiamata sentenza aderendo, altresì, alle richieste formulate dalla difesa di nel ricorso notificato, avendo interesse ad accertare la continuità delle trascrizioni, Parte_1 onde procedere alla vendita dei beni ereditari.
Mutato il rito, ex art. 702 ter comma 2 c.p.c., con successiva ordinanza del 2.3.2022 veniva dichiarata la contumacia dei resistenti, che, pur ricevendo rituale notifica degli atti introduttivi, non si costituivano in giudizio.
Con ordinanza del 11.10.2022 veniva dichiarata l'interruzione del processo a seguito del decesso della convenuta contumace come attestato dall'Ufficiale Controparte_5
Giudiziario nella relata di notifica del provvedimento di ammissione dell'interrogatorio formale, ex art. 292 c.p.c.. la causa veniva successivamente riassunta dalla parte ricorrente mediante rituale notifica dell'atto di riassunzione agli eredi di Controparte_5
Passando al merito della controversia, occorre in via preliminare richiamare la giurisprudenza di legittimità, nella parte in cui chiarisce che, qualora sia sottoposto a pignoramento un diritto reale su un bene immobile di provenienza ereditaria e l'accettazione dell'eredità non sia stata trascritta a cura dell'erede-debitore esecutato, “(…)ma vi sia un atto da cui risulti un'accettazione tacita di eredità, ai sensi dell'art. 476 c.c., potrà procedere alla sua trascrizione anche il creditore pignorante, dopo la trascrizione del pignoramento, ma prima della vendita. Tuttavia, la trascrizione sarà possibile quando si tratti di atto trascrivibile ai sensi dell'art. 2648 c.c., comma 3, cioè risultante da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, ovviamente anche se non riferito al bene pignorato, purché avente ad oggetto un bene dell'eredità della cui accettazione si tratta. In tale eventualità, il creditore procedente potrà procedere, eventualmente in un termine assegnato dal giudice
6 dell'esecuzione (ovvero, qualora si tratti di esecuzione esattoriale, come nel caso di specie, prima che l'agente della riscossione disponga la vendita ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 78 e segg.),
a trascrivere l'acquisto mortis causa per accettazione tacita da parte del debitore esecutato esibendo al conservatore il titolo formale da cui risulta l'atto comportante accettazione.
(…) gli atti che, secondo la legge (cfr. artt. 477 e 478 c.c.) o secondo la giurisprudenza, comportano accettazione tacita dell'eredità, non può sottacersi che non sempre, pur se rilevanti ai sensi dell'art.
476 c.c., saranno contenuti in un atto pubblico o in una scrittura privata autenticata, potendo consistere anche in comportamenti concludenti. In tale eventualità, non si potrà procedere immediatamente alla trascrizione dell'accettazione. Questa sarà possibile soltanto a seguito di sentenza che accerti l'acquisto della qualità di erede e di beni ereditari, sulla base di atti aventi valore di accettazione tacita. Analoghe a quella da ultimo considerata sono, ai fini dell'impossibilità di procedere immediatamente alla trascrizione dell'acquisto mortis causa, o comunque di far risultare lo stesso dai pubblici registri, le ipotesi in cui l'acquisto della qualità di erede consegue ai fatti di cui all'art. 485 c.c. (possesso dei beni ereditari non seguito da inventario o dalla dichiarazione
a norma dell'art. 484) ovvero a quelli di cui all'art. 527 c.c. (sottrazione di beni ereditari).
Anche in tali ultime eventualità, mancando un atto trascrivibile ai sensi dell'art. 2648 c.c., la trascrizione dell'acquisto mortis causa presuppone comunque che intervenga una sentenza che accerti l'acquisto ope legis della qualità di erede”. (vedi Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 11638 del
26/05/2014)
In linea generale, l'accettazione espressa consiste in una esplicita dichiarazione di volontà, ancorché non recettizia, mentre la c.d. accettazione tacita richiede, ai sensi dell'art. 476 c.c., la presenza di presupposti, ossia che il chiamato effettui un atto che: 1) presuppone necessariamente la sua volontà di accettare;
2) non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.
L'accettazione tacita dell'eredità può desumersi, ex articolo 476 del c.c., dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato con la quale venga posto in essere un atto di gestione incompatibile con la volontà di rinunciare all'eredità e non altrimenti giustificabile se non nell'assunzione della qualità di erede, cioè un comportamento tale da presupporre necessariamente la volontà di accettare l'eredità, secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire d'una persona normale (Cass. civ. Sez. II, 27/06/2005, n. 13738).
Ciò premesso, passando all'esame del merito della controversia, sussistono nella fattispecie i presupposti per l'accoglimento della domanda volta all'accertamento in capo a e Persona_5
7 , della qualità di eredi di e . Persona_1 Controparte_14 CP_17
Nella fattispecie in esame, idonea alla prova della accettazione tacita della eredità paterna e materna appare con tutta evidenza la condotta di e i quali hanno Persona_1 Persona_5 proseguito un'azione (giudizio n. 5301/1990 R.G.A.C.) a difesa della proprietà (conclusasi con la sentenza n. 1943/2006 cit.), in relazione ad un bene che era in comproprietà tra i due defunti genitori, svolgendo un'attività non altrimenti giustificabile se non con l'assunzione della veste di erede (vedi
Cassazione Sez. L - , Sentenza n. 1183 del 18/01/2017) e, precipuamente, la prosecuzione di un'azione giudiziaria, che, in quanto diretta alla difesa della proprietà, non rientra negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 c.c.. Trattandosi di “azione che travalica il semplice mantenimento dello stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della successione, il chiamato non avrebbe diritto di proporle e, proponendole, dimostra di avere accettato la qualità di erede.” (vedi Cassazione Sez. 2 -, Ordinanza n. 14499 del 06/06/2018).
Alla luce di quanto sinora esposto, risulta pertanto comprovato che e Persona_1 Per_5 abbiano tacitamente accettato ai sensi dell'art. 476 c.c. l'eredità di e
[...] Controparte_14
CP_17
Inammissibile si palesa la domanda di accertamento dell'accettazione con beneficio di inventario dell'eredità di e da parte di nata a Persona_5 Persona_1 Controparte_4
Massafra il 27.03.1942, nata a [...] il [...], Controparte_5 CP_16 nata a [...] il [...], nato a [...] il [...],
[...] CP_15 CP_17 nato a [...] il [...] e nata a [...] il [...], per difetto
[...] Persona_6 di interesse ad agire, in quanto il creditore odierno ricorrente dispone di atti trascrivibili ai sensi dell'art. 2648 c.c., comma 3.
Sul punto, giova, tuttavia rilevare, in accoglimento della domanda sul punto formulata dalla parte ricorrente, che priva di efficacia è la rinunzia all'eredità di e espressa Persona_5 Per_1 da , in quanto il padre era già divenuto erede dei predetti fratelli , posto Controparte_8 CP_14 che aveva già accettato con beneficio d'inventario l'eredità dei germani CP_15 CP_14
(v. atti pubblici del 21.12.2006, già richiamati). agiva in detto caso, quando ancora Controparte_8 il padre era in vita, quale procuratore generale dello stesso in virtù di atto pubblico del 13.02.2009 a rogito del Notaio Avv. , repertorio n. 125.B23, Raccolta n. 20002, registrato in Persona_11
8 Taranto il 17.02.2009 al n. 1024, con atti annotati ai nn. 1482/09 e 1481/09 del Registro delle successioni presso Tribunale di Mantova.
Deve, inoltre, ritenersi accertato che e quali eredi Controparte_10 Controparte_6 legittime di deceduta in Massafra il 01.04.2008, hanno accettato tacitamente la Controparte_16 successione materna, ai sensi dell'art. 476 c.c., avendo le stesse posto in essere un atto non altrimenti giustificabile se non con l'assunzione della qualità di eredi e, precipuamente, avendo le stesse depositato presso il Tribunale di Mantova, in data 05.06.2008, istanza di autorizzazione alla vendita dei beni ereditari ai sensi dell'art. 493 c.c. (il quale, letteralmente prevede che sia “l'erede” che ha accettato con beneficio d'inventario a dover subordinare l'alienazione o la sottoposizione a pegno o ipoteca dei beni ereditari o la transizione avente ad oggetto i medesimi beni, all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, pena la decadenza dal beneficio d'inventario).
La valutazione di tale elemento di prova, in uno alla mancata comparizione delle parti CP_10
e all'assunzione dell'interrogatorio formale, ammesso con ordinanza del
[...] Controparte_6
02.03.2022, consente di ritenere ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio, ai sensi dell'art. 232 c.p.c.; pertanto, deve concludersi che e eredi di Controparte_10 Controparte_6 CP_16
hanno accettato tacitamente la successione materna.
[...]
Quanto alla diversa domanda di accertamento dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità di da parte della moglie e dei figli (nato a [...] il CP_15 CP_7 Controparte_3
09.11.1964), e la stessa non può Controparte_8 Controparte_9 Controparte_11 trovare accoglimento, in quanto risulta istruita, neppure sul piano documentale;
tanto meno la prova del “possesso” può fondarsi sulla mancata presentazione degli stessi a rendere interrogatorio formale sul capitolo “vero che (…) ha/hanno accettato tacitamente la successione del marito/paterna e si
è/sono immessi nel possesso dei beni ereditari”, in assenza di una specifica descrizione dell'attività svolta da ciascuna parte quale manifestazione di un potere di fatto sul bene.
Risulta, invece, accertato, in accoglimento della domanda di parte ricorrente, che Controparte_2
e eredi legittimi di deceduto in data Controparte_3 Controparte_1 Controparte_17
21.05.2013, hanno accettato tacitamente la successione del loro dante causa, posto che, come risultante dalle risultanze della competente conservatoria dei registri immobiliari (vedi certificazione notarile allegata al ricorso introduttivo a firma del notaio i predetti non si Persona_12
9 limitavano a porre in essere atti di natura meramente fiscale, quale la denunzia di successione, ma provvedevano alla intestazione (pro quota) a loro degli immobili oggetto di pignoramento, in quanto rientranti nel patrimonio del de cuius.
Opportuno risulta, sul punto, il richiamo al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in virtù del quale “L'accettazione tacita di eredità può essere desunta dal comportamento del chiamato che ponga in essere atti che non abbiano solo natura meramente fiscale, quale la denuncia di successione, ma che siano, al contempo, fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile, per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi. Soltanto chi intenda accettare l'eredità, in effetti, assume l'onere di effettuare la voltura catastale e di attuare il passaggio della proprietà dal de cuius a sé stesso (Cass. sez. 6, Ord. n. 11478 del 30/04/2021; Cass. n. 7075/1999; n. 5226/2002; n. 10796/2009).
A conferma del dato probatorio desumibile dalla voltura catastale degli immobili, soccorre la mancata presentazione di e all'interrogatorio formale loro ritualmente Controparte_2 Controparte_3 deferito, nonché le dichiarazioni confessorie rese dalla sorella nella parte in cui ha Controparte_1 ammesso “che io ed i miei fratelli abbiamo accettato quali eredi di la Controparte_17 successione paterna, noi, ossia tutti gli eredi di , paghiamo le tasse e l'IMU di Controparte_17 tutti i beni, però non usufruiamo dei beni medesimi".
Il tenore di detta deposizione costituisce confessione giudiziale ai sensi dell'art. 228 c.p.c. con specifico riguardo alla posizione di e, al contempo, elemento indiziario utile a Controparte_1 suffragare ciò che, comunque, risulta documentalmente accertato con riferimento alla posizione di Con
, e , ai sensi dell'art. 232 comma 1 c.p.c.. Controparte_13 Controparte_3 Controparte_2
Alla luce delle suesposte considerazioni, deve ritenersi accertato che Controparte_1 CP_3
e accertarono tacitamente la successione paterna.
[...] Controparte_2
Inammissibile è la domanda di accertamento della accettazione tacita dell'eredità di CP_17 da parte del coniuge;
parimenti inammissibili sono le domande di
[...] Controparte_13 accertamento della estinzione per prescrizione dei crediti del ricorrente nei confronti della stessa e di
. Non risulta sussistere in concreto un interesse ad agire in capo al ricorrente su dette CP_12
10 domande, in quanto non funzionali all'esazione del credito, non risultando che l'azione esecutiva sia stata esercitata anche nei loro confronti.
Per il medesimo ordine di ragioni, si palesa l'inammissibilità della domanda di accertamento della rinuncia all'eredità da parte dei figli e dei nipoti di , non risultando che Persona_6
l'azione esecutiva sia stata esercitata anche nei loro confronti.
Alle argomentazioni che precedono consegue l'accoglimento parziale della domanda di parte ricorrente.
La trascrizione dell'accettazione dell'eredità non deve essere ordinata in questa sede, spettando al ricorrente provvedervi sulla scorta di questa sentenza, ai sensi dell'art. 2648 comma 3 c.c.;
In ragione del tenore della decisione, della soccombenza reciproca e del contegno processuale delle parti, le spese processuali vengono integralmente compensate tra le parti medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto in composizione monocratica, nella persona del Giudice Anna Carbonara, ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
(nato a [...] il [...]), Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
[...] Controparte_6 CP_7 Controparte_8 Controparte_9
, (nato a [...] il [...]),
[...] Controparte_10 Controparte_3 [...]
e accoglie per quanto di effettiva ragione CP_11 CP_12 Controparte_13
e per l'effetto così provvede:
- accerta e dichiara che (nato a [...] il [...], C.F.: Persona_5
) e (nata a [...] il [...], C.F.: C.F._1 Persona_1
, ebbero ad accettare tacitamente l'eredità dei genitori C.F._2 Controparte_14
(nato a [...] il [...], C.F.: ) e (nata a [...] il C.F._3 CP_17
12.10.2019 C.F.: C.F. ); C.F._4
- accerta e dichiara che , nata a [...] il [...]) e , Controparte_10 Controparte_6 nata a [...] il [...], hanno accettato tacitamente l'eredità di deceduta Controparte_16
l'01.04.2008;
- dichiara l'inefficacia delle rinunzie alle eredità di e espresse da Persona_5 Per_1
11 nata a [...] il [...] - quale procuratore generale di Controparte_8 CP_15 nato a Massafra il [...], in [...] atto pubblico del 13.02.2009 a rogito del Notaio Avv.
, repertorio n. 125.B23, Raccolta n. 20002, registrato in Taranto il 17.02.2009 al Persona_11
n. 1024 – con atti iscritti nel Registro delle Successioni del Tribunale di Mantova in data 17.4.2019 rispettivamente ai nn. 1482/2009 e n. 1481/2009;
- accerta e dichiara che nata a [...] il [...], , nato a Controparte_2 Controparte_3
Massafra il 18/11/1974, e nata a [...] il [...], hanno accettato Controparte_1 tacitamente l'eredità di , nato a [...] il [...], deceduto il 22 maggio Controparte_17
2013;
- rigetta ogni altra domanda.
- spese compensate.
Taranto, 30 giugno 2025.
Il Giudice
Anna Carbonara
12