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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/06/2025, n. 2779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2779 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
RG 11312/2024 + 12865/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Terza Civile
Il Giudice dott. Luca Martinat, preso atto delle disposizioni vigenti che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti (sul punto,
Cass., Sez. III, n. 37137/2022); preso atto, quindi, delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. per discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; preso atto, infine, che in forza della citata normativa la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. può essere depositata telematicamente nei successivi 30 giorni, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti);
Pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
In persona del Giudice Unico dott. Luca Martinat
1 nella causa di cui al RG n. 11312/2024 cui è stata riunita la causa di cui al RG n. 12865/2024 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Usseglio Parte_1
Min; attrice in opposizione in RG n. 11312/2024 contro
, rappresentato e difeso dall'avv.to Alberto Bava;
Controparte_1
attore in opposizione in RG n. 12865/2024
Studio , rappresentato e difeso dall'avv.to Elena Del Vecchio;
Controparte_2
convenuto in entrambi i giudizi riuniti
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, pagamento del compenso professionale del Ctu
all'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con termine per note scritte alli 03.06.2025 ore
8.30,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
- visto e richiamato integralmente l'atto di citazione con cui Parte_1
citava in giudizio nel procedimento RG n. 11312/2024 lo Studio Dott.
[...] CP_2
in opposizione al decreto ingiuntivo n. 3210/2024 con il quale era stata condannata a
[...]
pagare in solido con il la somma di € 14.267,88, oltre Controparte_1
interessi e spese di lite, a titolo di pagamento delle prestazioni professionali rese dal dott. CP_2
quale Ctu nominato nel procedimento di ATP svoltosi avanti al Tribunale di Torino Rg n.
13016/2022 e conclusosi a seguito di rinuncia agli atti del giudizio e relativa accettazione depositate in data 28.04.2023, rappresentando: 1) l'inammissibilità della procedura monitoria, posto che i compensi svolti quale Ctu possono essere liquidati solamente con l'apposita procedura
2 di liquidazione da parte del Giudice che ha nominato il Ctu;
2) che, tuttavia, il Ctu non aveva presentato istanza di liquidazione al Giudice dell'ATP; 3) l'eccessività della richiesta economica, atteso che nel corso delle operazioni peritali il Ctu aveva richiesto un compenso di € 3.000,00 oltre oneri di legge ed attesa l'attività professionale effettivamente svolta;
- visto e richiamato integralmente l'atto di citazione con cui il Controparte_1
citava in giudizio nel procedimento RG n. 12865/2024 lo in
[...] CP_1 Parte_2
opposizione al decreto ingiuntivo n. 3210/2024 con il quale era stato condannato a pagare in solido con la somma di € 14.267,88, oltre interessi e Parte_1
spese di lite, a titolo di pagamento delle prestazioni professionali rese dal dott. quale Ctu CP_2
nominato nel procedimento di ATP svoltosi avanti al Tribunale di Torino Rg n. 13016/2022 e conclusosi a seguito di rinuncia agli atti del giudizio e relativa accettazione depositate in data
28.04.2023, rappresentando: 1) l'eccessività della richiesta economica, atteso che nel corso delle operazioni peritali il Ctu aveva richiesto un compenso di € 3.000,00 oltre oneri di legge ed attesa l'attività professionale effettivamente svolta;
2) l'inammissibilità della procedura monitoria, posto che i compensi svolti quali Ctu possono essere liquidati solamente con l'apposita procedura di liquidazione da parte del Giudice che ha nominato il Ctu, di tal che le spese di lite liquidate dal
Giudice del monitorio sono per ciò solo non dovute in quanto inutile aggravamento dei costi in danno del debitore;
3) che si era espressamente Parte_1
impegnata nei confronti del Condominio a farsi carico della compenso del Ctu;
4) che il compenso spettante al convenuto deriva da un procedimento di ATP, ragion per cui l'unico soggetto gravato dell'obbligo di corresponsione del compenso è colui che ha dato inizio all'ATP, ovvero
[...]
Pa
5) di riservarsi di agire in regresso verso 7 Parte_1 Pt_1
[...]
per le somme eventualmente corrisposte al convenuto;
Parte_1
- viste e richiamate integralmente le comparse di costituzione e risposta con cui lo Studio
Dott. nei due giudizi riuniti contestava la fondatezza delle avversarie opposizioni, CP_2
rappresentando: 1) che il compenso di € 3.000,00 oltre oneri di legge richiesto dopo la rinuncia agli atti del giudizio era connesso esclusivamente alla volontà di non porre ostacoli alle parti in vista della rinuncia agli atti;
2) di essersi tuttavia visto offrire da Parte_1
la minor somma di € 1.000,00; 3) di esser stato pertanto costretto ad agire in via
[...]
monitoria per ottenere il pagamento del suo compenso, che è stato determinato in applicazione dei parametri di legge;
4) che il procedimento monitorio doveva ritenersi ammissibile in quanto il
3 Giudice dell'ATP a seguito della rinuncia agli atti non avrebbe più potuto liquidare il compenso al
CT, che dunque aveva diritto di agire in via monitoria, sicché erano dovute anche le spese legali della fase monitoria;
5) la congruità del compenso richiesto alla luce del valore della causa e dell'attività effettivamente svolta;
6) che il doveva essere ritenuto solidalmente CP_1
responsabile con la società attrice in quanto parte in causa;
- dato atto che il Giudice fissava nel solo giudizio RG n. 11312/2024 un'udienza precedente alla prima udienza di trattazione al fine di valutare la richiesta di 7 di Pt_1 [...]
di conseguire la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto Parte_1 Parte_1
opposto disposta in sede monitoria;
- rilevato che in occasione dell'udienza del 19.07.2024 fissata per detto incombente la difesa della società opponente eccepiva espressamente la decadenza del Ctu dal diritto di ottenere la liquidazione del compenso per non aver presentato la relativa istanza nel termine di 100 giorni dall'espletamento dell'incarico ex art. 71 TU spese di giustizia, eccezione rispetto a cui la difesa del convenuto rilevava: 1) l'infondatezza per aver il dott. formulato istanza di liquidazione al CP_2
Giudice dell'ATP in data 20.07.2023; 2) la tardività perché detta eccezione avrebbe dovuto essere formulata a pena di decadenza nell'atto di opposizione;
3) la rinuncia della società attrice a valersi della decadenza in forza dell'impegno di pagamento assunto con la comunicazione del 27.04.2023
(doc. n. 7 fascicolo monitorio);
- rilevato che con ordinanza 22.07.2023 il Tribunale accoglieva l'istanza di sospensione formulata dalla difesa di 7 di Pt_1 Parte_1
- dato atto che a questo punto i due procedimenti venivano riuniti in quanto oggettivamente e soggettivamente connessi, trattandosi delle due opposizioni al medesimo decreto ingiuntivo proposte dai due debitori ritenuti solidali dalla parte opposta;
- dato atto che nella propria memoria n. 1 il Condominio chiedeva di essere tenuto indenne Pa da 7 in relazione a qualsiasi somma eventualmente Pt_1 Parte_1
corrisposta al dott. CP_2
- rilevato che, non ammesse le prove dedotte dalle parti, il Giudice fissava udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti termine perentorio alli 03.06.2025 ore
8.30 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza:
RITENUTO
4 - che in via preliminare va osservata l'inammissibilità della domanda di manleva formulata dal nella propria memoria n. 1; CP_1
- che, infatti, “la riunione, ex art. 274 c.p.c., di cause connesse lascia sostanzialmente inalterata
l'autonomia dei giudizi per tutto quanto concerne la posizione assunta dalle parti in ciascuno di essi, con la conseguenza che gli atti e le statuizioni riferiti ad un processo non si ripercuotono sull'altro processo sol perché questo è stato riunito al primo;
ne consegue che la invalida costituzione della parte in uno dei processi riuniti non viene sanata dalla regolare costituzione della medesima parte in altro successivo processo quando i due processi siano riuniti, e che il provvedimento ammissivo di prova nel processo validamente instaurato determina - in mancanza di impugnazione - il giudicato implicito solo in detto processo e non in entrambi” (Cass., Sez. III, sentenza n. 19652/2004): nel caso di specie, dunque, il Condominio non poteva formulare una domanda di manleva verso la società
7 perché i due attori non sono parte del medesimo procedimento stante l'autonomia Pt_1
concettuale dei due giudizi riuniti;
- che, in altre parole, il Condominio per la proposizione di una valida domanda di manleva avrebbe dovuto chiedere al Tribunale l'autorizzazione alla chiamata in causa di quale Parte_1
terzo nel giudizio in cui il Condominio ha assunto la veste di attore in opposizione, istanza tuttavia non svolta, e che non può essere surrettiziamente introdotta a seguito della riunione dei due procedimenti, posto che non è parte, malgrado la riunione, del procedimento di Parte_1
opposizione instaurato dal Condominio;
- che, nel merito, la domanda di pagamento del dott. è improponibile in quanto CP_2
decaduta ex artt. 2969 c.c. e 71 TU spese di giustizia;
- che al riguardo va premesso che il secondo comma dell'art. 71 TU spese di giustizia così dispone la domanda per la liquidazione del compenso del CT “è presentata, a pena di decadenza: trascorsi cento giorni dalla data della testimonianza, o dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato”;
- che il successivo art. 168 prevede che “la liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell'indennità di custodia è effettuata con decreto di pagamento, motivato, del magistrato che procede”;
- che nel caso di specie l'attività del CT è terminata in data 27.04.2023 (fatto pacifico) a seguito della rinuncia agli atti del giudizio da parte di 7 e relativa accettazione da parte Pt_1
5 del Condominio, mentre il giudizio è stato dichiarato formalmente estinto dal Giudice dell'ATP solamente in data 06.06.2024;
- che nei 100 giorni successivi alla cessazione dell'incarico (27.04.2023), quando il procedimento era ancora pendente non essendo ancora intervenuta l'ordinanza di estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c. da parte del Giudice dell'ATP, il CT non ha presentato idonea istanza di liquidazione al Giudice dell'ATP, tale non potendo essere considerata la email inviata in data
20.07.2023 direttamente al Giudice dell'ATP sulla sua casella di posta elettronica, trattandosi di una richiesta di informazione del tutto informale inoltrata dal CT direttamente al Giudice senza deposito nel fascicolo d'ufficio di una formale istanza di liquidazione;
- che, in particolare, il dott. nella predetta email rappresentava al Giudice quanto CP_2
processualmente occorso e le sue difficoltà ad ottenere il pagamento del compenso da Pt_1
7, e chiedeva quindi delucidazione sulla sua possibilità di poter presentare istanza di liquidazione del compenso, ricevendo sempre via email risposta dal Giudice, che rappresentava la sua impossibilità a liquidare la parcella a seguito della definizione stragiudiziale della controversia;
- che, dunque, tale email non può essere considerata idonea domanda di liquidazione del compenso ex art. 71 TU spese di giustizia, mancando dei necessari requisiti di forma (l'istanza avrebbe dovuto essere depositata nel fascicolo d'ufficio e non certo trasmessa personalmente via email al Giudice) ma anche di sostanza (in concreto il CT domandava al Giudice come comportarsi per ottenere il pagamento del compenso, sicché neppure è stata formulata un'istanza informale di liquidazione);
- che, pertanto, assente la richiesta di liquidazione nel termine di 100 giorni dall'espletamento dell'incarico pur nella formale pendenza del procedimento, allora la domanda formulata in sede monitoria deve intendersi decaduta ex art. 71 TU spese di giustizia, non essendo applicabile la giurisprudenza citata dalla difesa di relativa alla possibilità per il CT di ottenere un CP_2
decreto ingiuntivo per il pagamento del proprio compenso successivamente alla definizione del giudizio nel quale ha prestato la propria opera qualora non via abbia provveduto il giudice che lo aveva nominato;
- che detta giurisprudenza afferma che il Giudice, una volta definito il giudizio e regolato con sentenza l'onere delle spese processuali, non ha più il potere di provvedere alla liquidazione dei compensi in favore del consulente tecnico d'ufficio e, pertanto, ove emesso, tale provvedimento risulta abnorme;
6 - che, di conseguenza, la suddetta giurisprudenza (da ultima Cass. n. 6934/2023) ammette la possibilità per il Ctu di agire in sede ordinaria e quindi anche in sede monitoria per il pagamento del proprio compenso, ma tale possibilità è sempre riferita ad ipotesi in cui il Ctu aveva tempestivamente formulato la propria istanza di liquidazione del compenso al Giudice che aveva provveduto a nominarlo (oppure quando al momento della definizione del giudizio non era ancora decorso il termine decadenziale di 100 giorni dall'espletamento dell'incarico peritale), Giudice che, tuttavia, per svariate ragioni, non aveva provveduto a liquidarlo prima della definizione del giudizio;
- che, allora, in questi casi la giurisprudenza consente al Ctu di agire in sede ordinaria in quanto aveva presentato tempestiva istanza ex art. 71 TU spese di giustizia oppure in quanto non era ancora trascorso il termine decadenziale di 100 giorni prescritto dall'art. 71 TU spese di giustizia, sicché, non essendo maturata alcuna decadenza in suo danno ma non potendo più il
Giudice a quo provvedere alla sua liquidazione (solitamente per aver già definito la causa con sentenza oppure con ordinanza di estinzione o con verbale di conciliazione, con conseguente venire meno del potere giurisdizionale), allora al Ctu è consentito agire in sede ordinaria;
- che, tuttavia, nella fattispecie in esame il dott. ben avrebbe potuto formalmente CP_2
formulare l'istanza di liquidazione al Giudice che lo aveva nominato posto che nei 100 giorni successivi alla conclusione delle operazioni peritali il procedimento risultava ancora pendente in assenza di provvedimento di estinzione da parte del Giudice dell'ATP (provvedimento che sarebbe intervento oltre 13 mesi dopo): in caso di rigetto dell'istanza, il dott. avrebbe CP_2
potuto proporre l'opposizione disciplinata dal TU spese di giustizia;
- che, dunque, deve ritenersi maturata la decadenza ex art. 71, comma secondo, TU spese di giustizia, la cui maturazione preclude definitivamente la successiva proposizione di un giudizio in sede ordinaria in forza della maggioritaria giurisprudenza che questo Tribunale intende seguire;
- che, infatti, "In tema di spese di giustizia, il diritto al pagamento delle spettanze dell'ausiliario del magistrato va esercitato mediante istanza di liquidazione da formularsi nel termine di cento giorni dal compimento delle operazioni previsto, a pena di decadenza sostanziale, dall'art. 71 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sicché, verificatasi detta decadenza, è preclusa all'ausiliario la proposizione di una domanda di riconoscimento del compenso, tanto nelle forme del processo civile ordinario quanto nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002" (Cass. n.
4373/2015; principio da ultimo ribadito anche da Cass. n. 18797/2023);
7 - che, dunque, l'onere di chiedere la liquidazione del compenso entro 100 giorni dal compimento dell'incarico attiene alla proponibilità della domanda all'Autorità giudiziaria, il cui mancato rispetto determina pertanto l'impossibilità di accedere alla tutela giurisdizionale, questione che è quindi rilevabile d'ufficio indipendentemente dall'eccezione della parte, che qui è stata comunque formulata dalla difesa di 7; Pt_1
- che, infatti, è stato anche di recente ribadito che “il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 168 tratteggia
i caratteri del provvedimento di liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato. Si tratta di un provvedimento che ha natura giurisdizionale, e non amministrativa;
che viene pronunciato non
d'ufficio, ma su espressa domanda dell'interessato, da presentare entro un termine di decadenza;
che ha forma di decreto inaudita altera parte;
che viene comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero;
che è titolo provvisoriamente esecutivo;
e che, infine, è impugnabile unicamente con il ricorso in opposizione ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 e D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15. In tale struttura normativa del procedimento di liquidazione, è agevole desumere altresì che la decadenza stabilita dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 71, comma 2, ha funzione di ordine pubblico processuale. Con la pronuncia che chiude il processo, il giudice deve, infatti, anche decidere definitivamente, in applicazione del principio di soccombenza, su quale parte gravi l'onere delle spese anticipate per il pagamento del compenso preventivamente liquidato all'ausiliare. Se il giudice definisce il giudizio e regola in sentenza l'onere delle spese processuali prima di aver liquidato il compenso spettante all'ausiliare, secondo l'interpretazione di questa Corte egli non ha più il potere di provvedere a tanto
(Cass. Sez. 6-2, n. 37480 del 2021; Sez. 6-2, n. 20478 del 2017; Sez. Lav. n. 28299 del 2009). Al che consegue che la tempestiva presentazione della domanda di liquidazione, prescritta dall'art. dall'art.
71, comma 2, cit., può riverberare i suoi effetti anche sulla sollecita definizione del processo … La previsione del D.P.R. n. 115 del 2002, comma 2 dell'art. 71, secondo cui la domanda di liquidazione delle spettanze deve essere presentata a pena di decadenza entro cento giorni dal compimento delle operazioni, rispondendo ad un canone di razionale scansione dei tempi procedimentali l'esigenza di conoscere tempestivamente i costi necessari per lo svolgimento del giudizio, opera per tutti gli ausiliari del magistrato, ovvero per il perito, il consulente tecnico, l'interprete, il traduttore e qualunque altro soggetto competente, in una determinata arte o professione o comunque idoneo al compimento di atti, che il magistrato può nominare a norma di legge" (Cass. n. 18797/2023);
- che, dunque, trattandosi di ordine pubblico processuale, la decadenza può essere rilevata anche d'ufficio;
8 - che, del resto, l'art. 71 TU spese di giustizia si applica anche alla materia penale, ove non vi è di solito una controparte privata che possa eccepire l'intervenuta decadenza, fatto che tuttavia non impedisce al Giudice tardivamente adito di rilevare d'ufficio la decadenza e di dichiarare inammissibile l'istanza di liquidazione tardivamente depositata;
- che, ad esempio, Cass. n. 14906/2024 ha ritenuto corretta la decisione del GIP adottata d'ufficio che ha dichiarato la decadenza ex art. 71 TU spese di giustizia in relazione al compenso spettante agli amministratori giudiziari di beni sequestrati in processi penali per reati di mafia
(nello stesso senso anche Cass. n. 11577/2017);
- che, ancora, Cass. n. 22030/2018 ha ritenuto corretta la decisione del PM adottata d'ufficio che ha dichiarato la decadenza ex art. 71 TU spese di giustizia in relazione al compenso spettante ad un Ctu da lui nominato (nello stesso senso, Cass. n. 28952/2011; Cass. n. 22030/2018; Tribunale
La Spezia, 20/07/2010);
- che lo stesso principio vale in materia di giustizia amministrativa (T.A.R. Napoli, sez. IV,
n.85/2019 e n. 6474/2018);
- che, infine, va aggiunto per completezza che la Corte costituzionale, con ordinanza n.
306/2012, ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 71, comma 2, TU spese di giustizia in riferimento alla Cost., art. 3, affermando che il termine dettato dalla norma in esame, avente la durata di cento giorni, a partire dal compimento di un atto (la conclusione delle operazioni peritali) svolto dal medesimo soggetto in danno del quale il termine stesso decorre, non risulta essere talmente breve da costituire un serio impedimento all'esercizio del diritto sottostante;
né la disposizione censurata realizza un irragionevole bilanciamento di interessi costituzionalmente tutelati, rispondendo, invece, ad un canone di razionale scansione dei tempi procedimentali l'esigenza di conoscere tempestivamente i costi necessari per lo svolgimento del giudizio;
- che, dunque, alla luce dell'excursus che precede, deve concludersi affermando che il Giudice che ha nominato un ausiliario, quando riceve l'istanza di liquidazione del compenso, è tenuto d'ufficio a valutare il rispetto del termine decadenziale di 100 giorni dal compimento dell'incarico, trattandosi di una decadenza espressamente definita dalla giurisprudenza come avente funzione di ordine pubblico processuale, che come tale è rilevabile d'ufficio (Cass., sez. I, 27/01/2012, n.
1248; Cass., sez. lav., 17/03/2008, n. 7148; Cass. n. 9387/2003), ragion per cui non è soggetta a termini preclusivi la sua allegazione nel giudizio ordinario successivamente instaurato dal CT (a
9 maggior ragione se, come nel caso di specie, mai il Giudice che aveva nominato il CT si era espresso in punto tempestività/tardività della richiesta di liquidazione), fatto salvo il giudicato implicito od esplicito;
- che per le stesse ragioni la decadenza non è passibile di rinuncia da parte del controinteressato trattandosi di questione attinente all'ordine pubblico processuale (nel caso di specie secondo la difesa del convenuto 7 avrebbe rinunciato a far valere la decadenza); Pt_1
- che, infatti, se è vero che il diritto al compenso del CT è di per sé disponibile (nel senso che il CT può liberamente rinunciarvi, può chiedere una liquidazione inferiori ai minimi tabellari, può accordarsi direttamente con le parti sul compenso o, ancora, dopo la liquidazione da parte del
Giudice, può rinunciare al compenso o accordarsi con la parte gravata per un compenso inferiore a quello liquidato), ciò che non è disponibile in quanto inerisce a questioni di ordine pubblico processuale è la tempistica per la proposizione della domanda all'Autorità giudiziaria competente;
- che, peraltro, la comunicazione del difensore di 7 datata 27.04.2023 contestuale Pt_1
alla rinuncia agli atti in forza della quale era stato detto che “sono con la presente a trasmettere
l'atto di rinuncia alla procedura in oggetto. Rinnovo pertanto l'invito a quantificare le sue competenze sino a questo momento, cui provvederà parte ricorrente” non vale certo come rinuncia a far valere la decadenza, posto che a quella data la decadenza non era ancora maturata e posto che neppure era ragionevolmente immaginabile che si sarebbe verificata;
- che con detta comunicazione 7, in effetti, si è limitata a riferire dell'avvenuta Pt_1
rinuncia agli atti ed ad invitare il dott. a formulare le proprie richieste economiche, il che CP_2
non ha alcuna valenza in punto rinuncia alla decadenza;
- che, dunque, l'eccezione di decadenza ex art. 71 TU spese di giustizia è rilevabile d'ufficio attenendo a questione di ordine pubblico processuale afferente lo stesso potere del Giudice di pronunciarsi su una determinata istanza, sicché la sua mancata deduzione nell'atto di opposizione non può impedirne la formulazione in una successiva fase processuale, essendo peraltro irrilevante l'assunto della difesa di 7 secondo cui il richiamo all'art. 71 era stato fatto Pt_1
prima della scadenza del termine di 40 giorni per formulare l'opposizione a decreto ingiuntivo, atteso che per pacifica giurisprudenza “Nell'ordinamento processuale civile trova applicazione il principio di consumazione del potere processuale, in forza del quale l'atto posto in essere nell'esercizio di una facoltà processuale determina la consumazione del relativo potere, con conseguente
10 inammissibilità dell'eventuale atto successivo posto in essere per l'esercizio della medesima facoltà”
(Cass. n. 28317/2024);
- che, peraltro, con considerazione assorbente il Tribunale rileva come la difesa di Parte_1
nel proprio atto di opposizione aveva in realtà già eccepito l'inammissibilità della procedura monitoria in quanto il compenso avrebbe dovuto essere liquidato con l'apposita procedura da parte del Giudice che lo aveva nominato (ovvero con la procedura di cui all'art. 168 e 71 TU spese di giustizia), avendo pure sottolineato che il Giudice dell'ATP aveva rigettato la richiesta di liquidazione avanzata dalla stessa sul presupposto per cui il CT non aveva formulato Parte_1
l'apposita istanza: dunque, seppure non esplicitamente citata, la fattispecie di cui all'art. 71 TU spese di giustizia era già stata implicitamente richiamata con l'atto di opposizione come emergente dal tenore delle difese complessivamente assunte, difese finalizzate alla declaratoria di inammissibilità del ricorso monitorio per il mancato rispetto della procedura prevista dal TU spese di giustizia, a partire dalla mancata presentazione dell'istanza di liquidazione al Giudice dell'ATP, fatto che costituisce il cuore della decadenza ex art. 71, comma secondo, TU spese di giustizia (posto che la mancata presentazione dell'istanza è fattispecie ancor più ampia della presentazione tardiva);
- che al riguardo va ricordato che la formulazione di un'eccezione “non richiede l'adozione di forme speciali o formule sacramentali, essendo sufficiente che la volontà della parte di sollevarla sia desumibile, in modo non equivoco, dall'insieme delle sue difese, secondo un'interpretazione del giudice di merito che, se ancorata a correnti canoni di ermeneutica processuale, non è censurabile in sede di legittimità” (Cass. n. 20870/2009);
- che, dunque, la domanda di pagamento formulata dal dott. deve essere rigettata per CP_2
intervenuta decadenza nei confronti di entrambe le parti processuali;
- che, peraltro, in relazione alla posizione del Condominio va aggiunto come esso non fosse solidalmente tenuto al pagamento del compenso con 7; Pt_1
- che, infatti, le spese di CT del procedimento di ATP (a differenza di quelle di un procedimento ordinario ove le parti sono solidalmente obbligate al pagamento del compenso del
CT anche in assenza di espresso provvedimento giudiziale) sono per definizione a carico della sola parte ricorrente, che poi è tenuta ad azionare il giudizio di merito nei confronti della convenuta per vedersele rimborsare;
11 - che, dunque, il CT nominato in un procedimento di ATP non ha titolo per vedersi pagare il compenso anche dalla parte convenuta, ragion per cui per ciò solo (ovvero indipendentemente dalla questione relativa alla tempestività dell'eccepita decadenza o dalla sua rilevabilità d'ufficio) la richiesta di pagamento avanzata in sede monitoria verso il era infondata;
CP_1
- che, infatti, anche recentemente è stato affermato che “le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c." (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9735 del 26/05/2020,
Rv. 658013; conf. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4156 del 15/03/2012, Rv. 621642 e Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 15672 del 27/07/2005, Rv. 583396). Né sussistono dubbi sull'ammissibilità del ricorso, posto che esso, investe soltanto la statuizione sulle spese, da ritenere abnorme in quanto non prevista dalla legge in relazione ai provvedimenti privi del connotato di definitività e non suscettibili, pertanto, di passare in giudicato. In proposito, va data continuità al principio per cui "In tema di accertamento tecnico preventivo, il provvedimento di liquidazione delle spese a carico di una parte diversa dal ricorrente -tenuto ad anticiparle- non è previsto dalla legge, ha natura decisoria e carattere definitivo, sicché può essere impugnato con ricorso straordinario per cassazione" (Cass. Sez.
6 - 2, Ordinanza n. 21756 del 26/10/2015, Rv. 636887; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21888 del
19/11/2004, Rv. 578230; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 212 del 08/01/2019, Rv. 652069). Il ricorso va quindi accolto. Non essendo necessario alcun ulteriore accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi di quanto previsto dall'art. 384 c.p.c., comma 2, con eliminazione della statuizione che ha posto le spese dell'A.T.P. a carico delle parti in via solidale, erroneamente pronunciata dal giudice di merito, ed accollo delle stesse, in via provvisoria, a carico della parte istante. All'esito del giudizio di merito, le predette spese saranno considerate nell'ambito del governo generale delle spese del grado” (Cass. n. 28677/2023);
- che le spese di lite nei due giudizi di opposizione sono integralmente compensate fra gli opponenti e l'opposto stante la complessità delle questioni giuridiche trattate e la presenza di un precedente in parte contrario alla tesi sostenuta in questo giudizio (Cass. n. 2703/2019, che peraltro è contrario sostanzialmente in un obiter dictum), solo osservandosi che fra le parti opponenti non sussistono rapporti processuali stante la perdurante autonomia dei due giudizi riuniti, sicché alcuna pronuncia in punto spese di lite deve essere effettuata;
12 - che, infine, alla luce della complessità delle questioni giuridiche trattate, ritiene il Tribunale
l'insussistenza dei presupposti per condannare il resistente ex art. 96 c.p.c. come invece richiesto dalla difesa del : CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nelle due cause riunite, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, visti gli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c.:
Dichiara inammissibile la domanda di manleva formulata dal in Controparte_1
contro CP_1 Parte_1
Revoca il decreto ingiuntivo nei confronti di entrambi gli opponenti.
Rigetta la domanda formulata dallo Studio Dott. nei confronti di entrambi gli CP_2
opponenti.
Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dal Controparte_1
in verso lo Studio Dott. CP_1 CP_2
Compensa integralmente le spese di lite nei rapporti processuali intercorrenti fra i due opponenti e l'opposto nei due giudizi riuniti.
Così deciso in Torino il 04.06.2025.
Il Giudice
Luca Martinat
13
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Terza Civile
Il Giudice dott. Luca Martinat, preso atto delle disposizioni vigenti che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti (sul punto,
Cass., Sez. III, n. 37137/2022); preso atto, quindi, delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. per discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; preso atto, infine, che in forza della citata normativa la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. può essere depositata telematicamente nei successivi 30 giorni, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti);
Pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
In persona del Giudice Unico dott. Luca Martinat
1 nella causa di cui al RG n. 11312/2024 cui è stata riunita la causa di cui al RG n. 12865/2024 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Usseglio Parte_1
Min; attrice in opposizione in RG n. 11312/2024 contro
, rappresentato e difeso dall'avv.to Alberto Bava;
Controparte_1
attore in opposizione in RG n. 12865/2024
Studio , rappresentato e difeso dall'avv.to Elena Del Vecchio;
Controparte_2
convenuto in entrambi i giudizi riuniti
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, pagamento del compenso professionale del Ctu
all'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con termine per note scritte alli 03.06.2025 ore
8.30,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
- visto e richiamato integralmente l'atto di citazione con cui Parte_1
citava in giudizio nel procedimento RG n. 11312/2024 lo Studio Dott.
[...] CP_2
in opposizione al decreto ingiuntivo n. 3210/2024 con il quale era stata condannata a
[...]
pagare in solido con il la somma di € 14.267,88, oltre Controparte_1
interessi e spese di lite, a titolo di pagamento delle prestazioni professionali rese dal dott. CP_2
quale Ctu nominato nel procedimento di ATP svoltosi avanti al Tribunale di Torino Rg n.
13016/2022 e conclusosi a seguito di rinuncia agli atti del giudizio e relativa accettazione depositate in data 28.04.2023, rappresentando: 1) l'inammissibilità della procedura monitoria, posto che i compensi svolti quale Ctu possono essere liquidati solamente con l'apposita procedura
2 di liquidazione da parte del Giudice che ha nominato il Ctu;
2) che, tuttavia, il Ctu non aveva presentato istanza di liquidazione al Giudice dell'ATP; 3) l'eccessività della richiesta economica, atteso che nel corso delle operazioni peritali il Ctu aveva richiesto un compenso di € 3.000,00 oltre oneri di legge ed attesa l'attività professionale effettivamente svolta;
- visto e richiamato integralmente l'atto di citazione con cui il Controparte_1
citava in giudizio nel procedimento RG n. 12865/2024 lo in
[...] CP_1 Parte_2
opposizione al decreto ingiuntivo n. 3210/2024 con il quale era stato condannato a pagare in solido con la somma di € 14.267,88, oltre interessi e Parte_1
spese di lite, a titolo di pagamento delle prestazioni professionali rese dal dott. quale Ctu CP_2
nominato nel procedimento di ATP svoltosi avanti al Tribunale di Torino Rg n. 13016/2022 e conclusosi a seguito di rinuncia agli atti del giudizio e relativa accettazione depositate in data
28.04.2023, rappresentando: 1) l'eccessività della richiesta economica, atteso che nel corso delle operazioni peritali il Ctu aveva richiesto un compenso di € 3.000,00 oltre oneri di legge ed attesa l'attività professionale effettivamente svolta;
2) l'inammissibilità della procedura monitoria, posto che i compensi svolti quali Ctu possono essere liquidati solamente con l'apposita procedura di liquidazione da parte del Giudice che ha nominato il Ctu, di tal che le spese di lite liquidate dal
Giudice del monitorio sono per ciò solo non dovute in quanto inutile aggravamento dei costi in danno del debitore;
3) che si era espressamente Parte_1
impegnata nei confronti del Condominio a farsi carico della compenso del Ctu;
4) che il compenso spettante al convenuto deriva da un procedimento di ATP, ragion per cui l'unico soggetto gravato dell'obbligo di corresponsione del compenso è colui che ha dato inizio all'ATP, ovvero
[...]
Pa
5) di riservarsi di agire in regresso verso 7 Parte_1 Pt_1
[...]
per le somme eventualmente corrisposte al convenuto;
Parte_1
- viste e richiamate integralmente le comparse di costituzione e risposta con cui lo Studio
Dott. nei due giudizi riuniti contestava la fondatezza delle avversarie opposizioni, CP_2
rappresentando: 1) che il compenso di € 3.000,00 oltre oneri di legge richiesto dopo la rinuncia agli atti del giudizio era connesso esclusivamente alla volontà di non porre ostacoli alle parti in vista della rinuncia agli atti;
2) di essersi tuttavia visto offrire da Parte_1
la minor somma di € 1.000,00; 3) di esser stato pertanto costretto ad agire in via
[...]
monitoria per ottenere il pagamento del suo compenso, che è stato determinato in applicazione dei parametri di legge;
4) che il procedimento monitorio doveva ritenersi ammissibile in quanto il
3 Giudice dell'ATP a seguito della rinuncia agli atti non avrebbe più potuto liquidare il compenso al
CT, che dunque aveva diritto di agire in via monitoria, sicché erano dovute anche le spese legali della fase monitoria;
5) la congruità del compenso richiesto alla luce del valore della causa e dell'attività effettivamente svolta;
6) che il doveva essere ritenuto solidalmente CP_1
responsabile con la società attrice in quanto parte in causa;
- dato atto che il Giudice fissava nel solo giudizio RG n. 11312/2024 un'udienza precedente alla prima udienza di trattazione al fine di valutare la richiesta di 7 di Pt_1 [...]
di conseguire la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto Parte_1 Parte_1
opposto disposta in sede monitoria;
- rilevato che in occasione dell'udienza del 19.07.2024 fissata per detto incombente la difesa della società opponente eccepiva espressamente la decadenza del Ctu dal diritto di ottenere la liquidazione del compenso per non aver presentato la relativa istanza nel termine di 100 giorni dall'espletamento dell'incarico ex art. 71 TU spese di giustizia, eccezione rispetto a cui la difesa del convenuto rilevava: 1) l'infondatezza per aver il dott. formulato istanza di liquidazione al CP_2
Giudice dell'ATP in data 20.07.2023; 2) la tardività perché detta eccezione avrebbe dovuto essere formulata a pena di decadenza nell'atto di opposizione;
3) la rinuncia della società attrice a valersi della decadenza in forza dell'impegno di pagamento assunto con la comunicazione del 27.04.2023
(doc. n. 7 fascicolo monitorio);
- rilevato che con ordinanza 22.07.2023 il Tribunale accoglieva l'istanza di sospensione formulata dalla difesa di 7 di Pt_1 Parte_1
- dato atto che a questo punto i due procedimenti venivano riuniti in quanto oggettivamente e soggettivamente connessi, trattandosi delle due opposizioni al medesimo decreto ingiuntivo proposte dai due debitori ritenuti solidali dalla parte opposta;
- dato atto che nella propria memoria n. 1 il Condominio chiedeva di essere tenuto indenne Pa da 7 in relazione a qualsiasi somma eventualmente Pt_1 Parte_1
corrisposta al dott. CP_2
- rilevato che, non ammesse le prove dedotte dalle parti, il Giudice fissava udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti termine perentorio alli 03.06.2025 ore
8.30 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza:
RITENUTO
4 - che in via preliminare va osservata l'inammissibilità della domanda di manleva formulata dal nella propria memoria n. 1; CP_1
- che, infatti, “la riunione, ex art. 274 c.p.c., di cause connesse lascia sostanzialmente inalterata
l'autonomia dei giudizi per tutto quanto concerne la posizione assunta dalle parti in ciascuno di essi, con la conseguenza che gli atti e le statuizioni riferiti ad un processo non si ripercuotono sull'altro processo sol perché questo è stato riunito al primo;
ne consegue che la invalida costituzione della parte in uno dei processi riuniti non viene sanata dalla regolare costituzione della medesima parte in altro successivo processo quando i due processi siano riuniti, e che il provvedimento ammissivo di prova nel processo validamente instaurato determina - in mancanza di impugnazione - il giudicato implicito solo in detto processo e non in entrambi” (Cass., Sez. III, sentenza n. 19652/2004): nel caso di specie, dunque, il Condominio non poteva formulare una domanda di manleva verso la società
7 perché i due attori non sono parte del medesimo procedimento stante l'autonomia Pt_1
concettuale dei due giudizi riuniti;
- che, in altre parole, il Condominio per la proposizione di una valida domanda di manleva avrebbe dovuto chiedere al Tribunale l'autorizzazione alla chiamata in causa di quale Parte_1
terzo nel giudizio in cui il Condominio ha assunto la veste di attore in opposizione, istanza tuttavia non svolta, e che non può essere surrettiziamente introdotta a seguito della riunione dei due procedimenti, posto che non è parte, malgrado la riunione, del procedimento di Parte_1
opposizione instaurato dal Condominio;
- che, nel merito, la domanda di pagamento del dott. è improponibile in quanto CP_2
decaduta ex artt. 2969 c.c. e 71 TU spese di giustizia;
- che al riguardo va premesso che il secondo comma dell'art. 71 TU spese di giustizia così dispone la domanda per la liquidazione del compenso del CT “è presentata, a pena di decadenza: trascorsi cento giorni dalla data della testimonianza, o dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato”;
- che il successivo art. 168 prevede che “la liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell'indennità di custodia è effettuata con decreto di pagamento, motivato, del magistrato che procede”;
- che nel caso di specie l'attività del CT è terminata in data 27.04.2023 (fatto pacifico) a seguito della rinuncia agli atti del giudizio da parte di 7 e relativa accettazione da parte Pt_1
5 del Condominio, mentre il giudizio è stato dichiarato formalmente estinto dal Giudice dell'ATP solamente in data 06.06.2024;
- che nei 100 giorni successivi alla cessazione dell'incarico (27.04.2023), quando il procedimento era ancora pendente non essendo ancora intervenuta l'ordinanza di estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c. da parte del Giudice dell'ATP, il CT non ha presentato idonea istanza di liquidazione al Giudice dell'ATP, tale non potendo essere considerata la email inviata in data
20.07.2023 direttamente al Giudice dell'ATP sulla sua casella di posta elettronica, trattandosi di una richiesta di informazione del tutto informale inoltrata dal CT direttamente al Giudice senza deposito nel fascicolo d'ufficio di una formale istanza di liquidazione;
- che, in particolare, il dott. nella predetta email rappresentava al Giudice quanto CP_2
processualmente occorso e le sue difficoltà ad ottenere il pagamento del compenso da Pt_1
7, e chiedeva quindi delucidazione sulla sua possibilità di poter presentare istanza di liquidazione del compenso, ricevendo sempre via email risposta dal Giudice, che rappresentava la sua impossibilità a liquidare la parcella a seguito della definizione stragiudiziale della controversia;
- che, dunque, tale email non può essere considerata idonea domanda di liquidazione del compenso ex art. 71 TU spese di giustizia, mancando dei necessari requisiti di forma (l'istanza avrebbe dovuto essere depositata nel fascicolo d'ufficio e non certo trasmessa personalmente via email al Giudice) ma anche di sostanza (in concreto il CT domandava al Giudice come comportarsi per ottenere il pagamento del compenso, sicché neppure è stata formulata un'istanza informale di liquidazione);
- che, pertanto, assente la richiesta di liquidazione nel termine di 100 giorni dall'espletamento dell'incarico pur nella formale pendenza del procedimento, allora la domanda formulata in sede monitoria deve intendersi decaduta ex art. 71 TU spese di giustizia, non essendo applicabile la giurisprudenza citata dalla difesa di relativa alla possibilità per il CT di ottenere un CP_2
decreto ingiuntivo per il pagamento del proprio compenso successivamente alla definizione del giudizio nel quale ha prestato la propria opera qualora non via abbia provveduto il giudice che lo aveva nominato;
- che detta giurisprudenza afferma che il Giudice, una volta definito il giudizio e regolato con sentenza l'onere delle spese processuali, non ha più il potere di provvedere alla liquidazione dei compensi in favore del consulente tecnico d'ufficio e, pertanto, ove emesso, tale provvedimento risulta abnorme;
6 - che, di conseguenza, la suddetta giurisprudenza (da ultima Cass. n. 6934/2023) ammette la possibilità per il Ctu di agire in sede ordinaria e quindi anche in sede monitoria per il pagamento del proprio compenso, ma tale possibilità è sempre riferita ad ipotesi in cui il Ctu aveva tempestivamente formulato la propria istanza di liquidazione del compenso al Giudice che aveva provveduto a nominarlo (oppure quando al momento della definizione del giudizio non era ancora decorso il termine decadenziale di 100 giorni dall'espletamento dell'incarico peritale), Giudice che, tuttavia, per svariate ragioni, non aveva provveduto a liquidarlo prima della definizione del giudizio;
- che, allora, in questi casi la giurisprudenza consente al Ctu di agire in sede ordinaria in quanto aveva presentato tempestiva istanza ex art. 71 TU spese di giustizia oppure in quanto non era ancora trascorso il termine decadenziale di 100 giorni prescritto dall'art. 71 TU spese di giustizia, sicché, non essendo maturata alcuna decadenza in suo danno ma non potendo più il
Giudice a quo provvedere alla sua liquidazione (solitamente per aver già definito la causa con sentenza oppure con ordinanza di estinzione o con verbale di conciliazione, con conseguente venire meno del potere giurisdizionale), allora al Ctu è consentito agire in sede ordinaria;
- che, tuttavia, nella fattispecie in esame il dott. ben avrebbe potuto formalmente CP_2
formulare l'istanza di liquidazione al Giudice che lo aveva nominato posto che nei 100 giorni successivi alla conclusione delle operazioni peritali il procedimento risultava ancora pendente in assenza di provvedimento di estinzione da parte del Giudice dell'ATP (provvedimento che sarebbe intervento oltre 13 mesi dopo): in caso di rigetto dell'istanza, il dott. avrebbe CP_2
potuto proporre l'opposizione disciplinata dal TU spese di giustizia;
- che, dunque, deve ritenersi maturata la decadenza ex art. 71, comma secondo, TU spese di giustizia, la cui maturazione preclude definitivamente la successiva proposizione di un giudizio in sede ordinaria in forza della maggioritaria giurisprudenza che questo Tribunale intende seguire;
- che, infatti, "In tema di spese di giustizia, il diritto al pagamento delle spettanze dell'ausiliario del magistrato va esercitato mediante istanza di liquidazione da formularsi nel termine di cento giorni dal compimento delle operazioni previsto, a pena di decadenza sostanziale, dall'art. 71 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sicché, verificatasi detta decadenza, è preclusa all'ausiliario la proposizione di una domanda di riconoscimento del compenso, tanto nelle forme del processo civile ordinario quanto nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002" (Cass. n.
4373/2015; principio da ultimo ribadito anche da Cass. n. 18797/2023);
7 - che, dunque, l'onere di chiedere la liquidazione del compenso entro 100 giorni dal compimento dell'incarico attiene alla proponibilità della domanda all'Autorità giudiziaria, il cui mancato rispetto determina pertanto l'impossibilità di accedere alla tutela giurisdizionale, questione che è quindi rilevabile d'ufficio indipendentemente dall'eccezione della parte, che qui è stata comunque formulata dalla difesa di 7; Pt_1
- che, infatti, è stato anche di recente ribadito che “il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 168 tratteggia
i caratteri del provvedimento di liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato. Si tratta di un provvedimento che ha natura giurisdizionale, e non amministrativa;
che viene pronunciato non
d'ufficio, ma su espressa domanda dell'interessato, da presentare entro un termine di decadenza;
che ha forma di decreto inaudita altera parte;
che viene comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero;
che è titolo provvisoriamente esecutivo;
e che, infine, è impugnabile unicamente con il ricorso in opposizione ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 e D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15. In tale struttura normativa del procedimento di liquidazione, è agevole desumere altresì che la decadenza stabilita dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 71, comma 2, ha funzione di ordine pubblico processuale. Con la pronuncia che chiude il processo, il giudice deve, infatti, anche decidere definitivamente, in applicazione del principio di soccombenza, su quale parte gravi l'onere delle spese anticipate per il pagamento del compenso preventivamente liquidato all'ausiliare. Se il giudice definisce il giudizio e regola in sentenza l'onere delle spese processuali prima di aver liquidato il compenso spettante all'ausiliare, secondo l'interpretazione di questa Corte egli non ha più il potere di provvedere a tanto
(Cass. Sez. 6-2, n. 37480 del 2021; Sez. 6-2, n. 20478 del 2017; Sez. Lav. n. 28299 del 2009). Al che consegue che la tempestiva presentazione della domanda di liquidazione, prescritta dall'art. dall'art.
71, comma 2, cit., può riverberare i suoi effetti anche sulla sollecita definizione del processo … La previsione del D.P.R. n. 115 del 2002, comma 2 dell'art. 71, secondo cui la domanda di liquidazione delle spettanze deve essere presentata a pena di decadenza entro cento giorni dal compimento delle operazioni, rispondendo ad un canone di razionale scansione dei tempi procedimentali l'esigenza di conoscere tempestivamente i costi necessari per lo svolgimento del giudizio, opera per tutti gli ausiliari del magistrato, ovvero per il perito, il consulente tecnico, l'interprete, il traduttore e qualunque altro soggetto competente, in una determinata arte o professione o comunque idoneo al compimento di atti, che il magistrato può nominare a norma di legge" (Cass. n. 18797/2023);
- che, dunque, trattandosi di ordine pubblico processuale, la decadenza può essere rilevata anche d'ufficio;
8 - che, del resto, l'art. 71 TU spese di giustizia si applica anche alla materia penale, ove non vi è di solito una controparte privata che possa eccepire l'intervenuta decadenza, fatto che tuttavia non impedisce al Giudice tardivamente adito di rilevare d'ufficio la decadenza e di dichiarare inammissibile l'istanza di liquidazione tardivamente depositata;
- che, ad esempio, Cass. n. 14906/2024 ha ritenuto corretta la decisione del GIP adottata d'ufficio che ha dichiarato la decadenza ex art. 71 TU spese di giustizia in relazione al compenso spettante agli amministratori giudiziari di beni sequestrati in processi penali per reati di mafia
(nello stesso senso anche Cass. n. 11577/2017);
- che, ancora, Cass. n. 22030/2018 ha ritenuto corretta la decisione del PM adottata d'ufficio che ha dichiarato la decadenza ex art. 71 TU spese di giustizia in relazione al compenso spettante ad un Ctu da lui nominato (nello stesso senso, Cass. n. 28952/2011; Cass. n. 22030/2018; Tribunale
La Spezia, 20/07/2010);
- che lo stesso principio vale in materia di giustizia amministrativa (T.A.R. Napoli, sez. IV,
n.85/2019 e n. 6474/2018);
- che, infine, va aggiunto per completezza che la Corte costituzionale, con ordinanza n.
306/2012, ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 71, comma 2, TU spese di giustizia in riferimento alla Cost., art. 3, affermando che il termine dettato dalla norma in esame, avente la durata di cento giorni, a partire dal compimento di un atto (la conclusione delle operazioni peritali) svolto dal medesimo soggetto in danno del quale il termine stesso decorre, non risulta essere talmente breve da costituire un serio impedimento all'esercizio del diritto sottostante;
né la disposizione censurata realizza un irragionevole bilanciamento di interessi costituzionalmente tutelati, rispondendo, invece, ad un canone di razionale scansione dei tempi procedimentali l'esigenza di conoscere tempestivamente i costi necessari per lo svolgimento del giudizio;
- che, dunque, alla luce dell'excursus che precede, deve concludersi affermando che il Giudice che ha nominato un ausiliario, quando riceve l'istanza di liquidazione del compenso, è tenuto d'ufficio a valutare il rispetto del termine decadenziale di 100 giorni dal compimento dell'incarico, trattandosi di una decadenza espressamente definita dalla giurisprudenza come avente funzione di ordine pubblico processuale, che come tale è rilevabile d'ufficio (Cass., sez. I, 27/01/2012, n.
1248; Cass., sez. lav., 17/03/2008, n. 7148; Cass. n. 9387/2003), ragion per cui non è soggetta a termini preclusivi la sua allegazione nel giudizio ordinario successivamente instaurato dal CT (a
9 maggior ragione se, come nel caso di specie, mai il Giudice che aveva nominato il CT si era espresso in punto tempestività/tardività della richiesta di liquidazione), fatto salvo il giudicato implicito od esplicito;
- che per le stesse ragioni la decadenza non è passibile di rinuncia da parte del controinteressato trattandosi di questione attinente all'ordine pubblico processuale (nel caso di specie secondo la difesa del convenuto 7 avrebbe rinunciato a far valere la decadenza); Pt_1
- che, infatti, se è vero che il diritto al compenso del CT è di per sé disponibile (nel senso che il CT può liberamente rinunciarvi, può chiedere una liquidazione inferiori ai minimi tabellari, può accordarsi direttamente con le parti sul compenso o, ancora, dopo la liquidazione da parte del
Giudice, può rinunciare al compenso o accordarsi con la parte gravata per un compenso inferiore a quello liquidato), ciò che non è disponibile in quanto inerisce a questioni di ordine pubblico processuale è la tempistica per la proposizione della domanda all'Autorità giudiziaria competente;
- che, peraltro, la comunicazione del difensore di 7 datata 27.04.2023 contestuale Pt_1
alla rinuncia agli atti in forza della quale era stato detto che “sono con la presente a trasmettere
l'atto di rinuncia alla procedura in oggetto. Rinnovo pertanto l'invito a quantificare le sue competenze sino a questo momento, cui provvederà parte ricorrente” non vale certo come rinuncia a far valere la decadenza, posto che a quella data la decadenza non era ancora maturata e posto che neppure era ragionevolmente immaginabile che si sarebbe verificata;
- che con detta comunicazione 7, in effetti, si è limitata a riferire dell'avvenuta Pt_1
rinuncia agli atti ed ad invitare il dott. a formulare le proprie richieste economiche, il che CP_2
non ha alcuna valenza in punto rinuncia alla decadenza;
- che, dunque, l'eccezione di decadenza ex art. 71 TU spese di giustizia è rilevabile d'ufficio attenendo a questione di ordine pubblico processuale afferente lo stesso potere del Giudice di pronunciarsi su una determinata istanza, sicché la sua mancata deduzione nell'atto di opposizione non può impedirne la formulazione in una successiva fase processuale, essendo peraltro irrilevante l'assunto della difesa di 7 secondo cui il richiamo all'art. 71 era stato fatto Pt_1
prima della scadenza del termine di 40 giorni per formulare l'opposizione a decreto ingiuntivo, atteso che per pacifica giurisprudenza “Nell'ordinamento processuale civile trova applicazione il principio di consumazione del potere processuale, in forza del quale l'atto posto in essere nell'esercizio di una facoltà processuale determina la consumazione del relativo potere, con conseguente
10 inammissibilità dell'eventuale atto successivo posto in essere per l'esercizio della medesima facoltà”
(Cass. n. 28317/2024);
- che, peraltro, con considerazione assorbente il Tribunale rileva come la difesa di Parte_1
nel proprio atto di opposizione aveva in realtà già eccepito l'inammissibilità della procedura monitoria in quanto il compenso avrebbe dovuto essere liquidato con l'apposita procedura da parte del Giudice che lo aveva nominato (ovvero con la procedura di cui all'art. 168 e 71 TU spese di giustizia), avendo pure sottolineato che il Giudice dell'ATP aveva rigettato la richiesta di liquidazione avanzata dalla stessa sul presupposto per cui il CT non aveva formulato Parte_1
l'apposita istanza: dunque, seppure non esplicitamente citata, la fattispecie di cui all'art. 71 TU spese di giustizia era già stata implicitamente richiamata con l'atto di opposizione come emergente dal tenore delle difese complessivamente assunte, difese finalizzate alla declaratoria di inammissibilità del ricorso monitorio per il mancato rispetto della procedura prevista dal TU spese di giustizia, a partire dalla mancata presentazione dell'istanza di liquidazione al Giudice dell'ATP, fatto che costituisce il cuore della decadenza ex art. 71, comma secondo, TU spese di giustizia (posto che la mancata presentazione dell'istanza è fattispecie ancor più ampia della presentazione tardiva);
- che al riguardo va ricordato che la formulazione di un'eccezione “non richiede l'adozione di forme speciali o formule sacramentali, essendo sufficiente che la volontà della parte di sollevarla sia desumibile, in modo non equivoco, dall'insieme delle sue difese, secondo un'interpretazione del giudice di merito che, se ancorata a correnti canoni di ermeneutica processuale, non è censurabile in sede di legittimità” (Cass. n. 20870/2009);
- che, dunque, la domanda di pagamento formulata dal dott. deve essere rigettata per CP_2
intervenuta decadenza nei confronti di entrambe le parti processuali;
- che, peraltro, in relazione alla posizione del Condominio va aggiunto come esso non fosse solidalmente tenuto al pagamento del compenso con 7; Pt_1
- che, infatti, le spese di CT del procedimento di ATP (a differenza di quelle di un procedimento ordinario ove le parti sono solidalmente obbligate al pagamento del compenso del
CT anche in assenza di espresso provvedimento giudiziale) sono per definizione a carico della sola parte ricorrente, che poi è tenuta ad azionare il giudizio di merito nei confronti della convenuta per vedersele rimborsare;
11 - che, dunque, il CT nominato in un procedimento di ATP non ha titolo per vedersi pagare il compenso anche dalla parte convenuta, ragion per cui per ciò solo (ovvero indipendentemente dalla questione relativa alla tempestività dell'eccepita decadenza o dalla sua rilevabilità d'ufficio) la richiesta di pagamento avanzata in sede monitoria verso il era infondata;
CP_1
- che, infatti, anche recentemente è stato affermato che “le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c." (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9735 del 26/05/2020,
Rv. 658013; conf. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4156 del 15/03/2012, Rv. 621642 e Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 15672 del 27/07/2005, Rv. 583396). Né sussistono dubbi sull'ammissibilità del ricorso, posto che esso, investe soltanto la statuizione sulle spese, da ritenere abnorme in quanto non prevista dalla legge in relazione ai provvedimenti privi del connotato di definitività e non suscettibili, pertanto, di passare in giudicato. In proposito, va data continuità al principio per cui "In tema di accertamento tecnico preventivo, il provvedimento di liquidazione delle spese a carico di una parte diversa dal ricorrente -tenuto ad anticiparle- non è previsto dalla legge, ha natura decisoria e carattere definitivo, sicché può essere impugnato con ricorso straordinario per cassazione" (Cass. Sez.
6 - 2, Ordinanza n. 21756 del 26/10/2015, Rv. 636887; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21888 del
19/11/2004, Rv. 578230; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 212 del 08/01/2019, Rv. 652069). Il ricorso va quindi accolto. Non essendo necessario alcun ulteriore accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi di quanto previsto dall'art. 384 c.p.c., comma 2, con eliminazione della statuizione che ha posto le spese dell'A.T.P. a carico delle parti in via solidale, erroneamente pronunciata dal giudice di merito, ed accollo delle stesse, in via provvisoria, a carico della parte istante. All'esito del giudizio di merito, le predette spese saranno considerate nell'ambito del governo generale delle spese del grado” (Cass. n. 28677/2023);
- che le spese di lite nei due giudizi di opposizione sono integralmente compensate fra gli opponenti e l'opposto stante la complessità delle questioni giuridiche trattate e la presenza di un precedente in parte contrario alla tesi sostenuta in questo giudizio (Cass. n. 2703/2019, che peraltro è contrario sostanzialmente in un obiter dictum), solo osservandosi che fra le parti opponenti non sussistono rapporti processuali stante la perdurante autonomia dei due giudizi riuniti, sicché alcuna pronuncia in punto spese di lite deve essere effettuata;
12 - che, infine, alla luce della complessità delle questioni giuridiche trattate, ritiene il Tribunale
l'insussistenza dei presupposti per condannare il resistente ex art. 96 c.p.c. come invece richiesto dalla difesa del : CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nelle due cause riunite, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, visti gli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c.:
Dichiara inammissibile la domanda di manleva formulata dal in Controparte_1
contro CP_1 Parte_1
Revoca il decreto ingiuntivo nei confronti di entrambi gli opponenti.
Rigetta la domanda formulata dallo Studio Dott. nei confronti di entrambi gli CP_2
opponenti.
Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dal Controparte_1
in verso lo Studio Dott. CP_1 CP_2
Compensa integralmente le spese di lite nei rapporti processuali intercorrenti fra i due opponenti e l'opposto nei due giudizi riuniti.
Così deciso in Torino il 04.06.2025.
Il Giudice
Luca Martinat
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