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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/11/2025, n. 4667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4667 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AL
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2337/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...] (Avv. MANTO Parte_1
GIOVANNA);
E
, nato a [...], in data [...] (Avv. GIAISI CP_1
ANGELA;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti: come da accordo di separazione di cui al verbale di udienza del 18/11/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in Palermo in data 27/05/2011, trascritto nei registri dell Stato Civile di detto Comune al n. 14 , parte II , serie A, vol. 2522, anno
2011.
Con ricorso depositato il 24/02/2025 ha chiesto dichiararsi la Parte_1
separazione personale da con l'autorizzazione a vivere CP_1 separatamente.
Successivamente, all'udienza del 18/11/2025, le parti sono giunte ad un accordo per la trasformazione della separazione da giudiziale in consensuale e, a seguito di ciò, il
Giudice delegato ha disposto l'esecuzione delle attività consequenziali.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi alla separazione, che in questa sede integralmente si richiamano:
“- separazione personale dei coniugi;
Per_
- affidamento condiviso dei figli minori , nato a [...] il [...], , nato a [...]
Palermo il 27.09.2014 e nata a [...] il [...] con dimora prevalente presso Per_3
l'abitazione materna sita in Palermo Via Ruffo di Calabria n. 45;
- facoltà di in qualità di genitore non collocatario di prelevare e tenere con sé i CP_1 figli minori secondo il calendario di seguito indicato: due pomeriggi a settimana senza pernottamento, salvo diversi accordi tra le parti e, a settimane alterne, dal venerdì alla
Domenica con pernottamento nelle notti intermedie (venerdì e sabato);
- durante le festività natalizie i minori trascorreranno il Natele con un genitore e il Capodanno con l'altro; e ciò ad anni alterni;
- per le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza;
- durante il periodo estivo i minori trascorreranno con il padre 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi entro il 30 maggio 2025;
- onere di di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 300,00 CP_1 mensili, in favore di a titolo di contributo per il mantenimento dei tre figli Parte_1 minori della coppia (€ 100,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo in uso presso questo Tribunale;
- assegno unico integralmente in favore di Parte_1
- spese del presente giudizio compensate” (vedi verbale di udienza del 18/11/2025).
Le superiori condizioni appaiono conformi alla legge, all'ordine pubblico all'interesse della prole e vanno, pertanto, recepite nella pronuncia della presente sentenza.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando: omologa la separazione personale dei predetti coniugi alle condizioni indicate in parte motiva;
Ordina che la presente sentenza venga trasmessa, in copia autentica, al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato in Palermo, in data 27/05/2011, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 14, parte II, serie A, anno
2011).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, il 20/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AL
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2337/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...] (Avv. MANTO Parte_1
GIOVANNA);
E
, nato a [...], in data [...] (Avv. GIAISI CP_1
ANGELA;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti: come da accordo di separazione di cui al verbale di udienza del 18/11/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in Palermo in data 27/05/2011, trascritto nei registri dell Stato Civile di detto Comune al n. 14 , parte II , serie A, vol. 2522, anno
2011.
Con ricorso depositato il 24/02/2025 ha chiesto dichiararsi la Parte_1
separazione personale da con l'autorizzazione a vivere CP_1 separatamente.
Successivamente, all'udienza del 18/11/2025, le parti sono giunte ad un accordo per la trasformazione della separazione da giudiziale in consensuale e, a seguito di ciò, il
Giudice delegato ha disposto l'esecuzione delle attività consequenziali.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi alla separazione, che in questa sede integralmente si richiamano:
“- separazione personale dei coniugi;
Per_
- affidamento condiviso dei figli minori , nato a [...] il [...], , nato a [...]
Palermo il 27.09.2014 e nata a [...] il [...] con dimora prevalente presso Per_3
l'abitazione materna sita in Palermo Via Ruffo di Calabria n. 45;
- facoltà di in qualità di genitore non collocatario di prelevare e tenere con sé i CP_1 figli minori secondo il calendario di seguito indicato: due pomeriggi a settimana senza pernottamento, salvo diversi accordi tra le parti e, a settimane alterne, dal venerdì alla
Domenica con pernottamento nelle notti intermedie (venerdì e sabato);
- durante le festività natalizie i minori trascorreranno il Natele con un genitore e il Capodanno con l'altro; e ciò ad anni alterni;
- per le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza;
- durante il periodo estivo i minori trascorreranno con il padre 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi entro il 30 maggio 2025;
- onere di di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 300,00 CP_1 mensili, in favore di a titolo di contributo per il mantenimento dei tre figli Parte_1 minori della coppia (€ 100,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo in uso presso questo Tribunale;
- assegno unico integralmente in favore di Parte_1
- spese del presente giudizio compensate” (vedi verbale di udienza del 18/11/2025).
Le superiori condizioni appaiono conformi alla legge, all'ordine pubblico all'interesse della prole e vanno, pertanto, recepite nella pronuncia della presente sentenza.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando: omologa la separazione personale dei predetti coniugi alle condizioni indicate in parte motiva;
Ordina che la presente sentenza venga trasmessa, in copia autentica, al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato in Palermo, in data 27/05/2011, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 14, parte II, serie A, anno
2011).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, il 20/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.