Art. 211. Assunzione del personale impiegato nei servizi
ferroviari appaltati da riassumere in gestione diretta.
L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' autorizzata, per far fronte ai servizi da gestire direttamente, ai sensi del successivo art. 212, ad assumere, a domanda e con le modalita' previste dall'art. 213, il personale dipendente dalle imprese esercenti appalti di fornitura di mano d'opera all'Azienda medesima ((...)) ((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (5) La legge 18 febbraio 1963, n. 304 ha disposto (con l'art. 21) che "La presente legge ha effetto dal 1 ottobre 1961".
ferroviari appaltati da riassumere in gestione diretta.
L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' autorizzata, per far fronte ai servizi da gestire direttamente, ai sensi del successivo art. 212, ad assumere, a domanda e con le modalita' previste dall'art. 213, il personale dipendente dalle imprese esercenti appalti di fornitura di mano d'opera all'Azienda medesima ((...)) ((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (5) La legge 18 febbraio 1963, n. 304 ha disposto (con l'art. 21) che "La presente legge ha effetto dal 1 ottobre 1961".