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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/03/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N.r.g.19752/2024
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 19752/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. BOTTICINI ANNAMARIA Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv. FORNABAIO GIOVANNI Parte_2 C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione congiunta dei rapporti concernenti figli nati fuori dal matrimonio.
A scioglimento della riserva che precede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulle trascritte conclusioni congiunte:
1) La figlia minore resta affidata congiuntamente ad entrambi i genitori che eserciteranno la Per_1 responsabilità genitoriale in modo condiviso, pur avendo collocazione prevalente presso la madre. I genitori prenderanno insieme le decisioni di maggiore interesse riguardanti l'istruzione, la salute e l'educazione della figlia, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle ispirazioni della stessa;
al contempo, i genitori si impegnano reciprocamente affinché la figlia possa mantenere un rapporto equilibrato con ciascuno di essi e possa conservare significativi rapporti con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale.
2) Quanto ai tempi ed alle modalità di visita, i genitori concordano che il padre potrà vedere e Parte_1 tenere con sé la figlia minore quando lo desideri, previo congruo avviso alla madre, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della stessa e con quelli lavorativi del padre, e comunque indicativamente: - il martedì dalle ore 16:00 (ove il padre andrà a prenderla alla scuola materna) fino alle ore 08:00 del giorno seguente (ove il padre la riaccompagnerà alla scuola materna); - il giovedì dalle ore 16:00 (ove il padre andrà a pagina 1 di 3 prenderla alla scuola materna) fino alle ore 08:00 del giorno seguente (ove il padre la riaccompagnerà alla scuola materna); - a fine settimana alternati, dal venerdì alle ore 16:00 (ove il padre andrà a prenderla alla scuola materna) fino alle ore 08:00 del lunedì seguente (ove il padre la riaccompagnerà alla scuola materna); - in tutte tali circostanze saranno comunque rispettati gli impegni della minore (sport, attività ludiche, ecc.); - la minore trascorrerà con ciascun genitore 7 giorni consecutivi durante le vacanze di Natale comprensivi del giorno di
Natale o di Capodanno (e.g.: 24-30 dicembre o 31 dicembre-6 gennaio), così ad anni alterni;
per l'anno 2024 la bambina trascorrerà il primo periodo con il padre ed il secondo periodo con la madre;
- la minore trascorrerà con ciascun genitore 2 giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, comprensivi del sabato e del giorno di Pasqua, oppure del giorno di Pasquetta e del martedì successivo, e così ad anni alterni;
per l'anno 2025 la bambina trascorrerà il primo periodo con la madre ed il secondo periodo con il padre;
- la minore trascorrerà 15 giorni durante le vacanze estive, anche non consecutivi, in via esclusiva con il padre nel mese di agosto ed in via esclusiva con la madre, in un periodo che verrà concordato tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
3) Il signor - verserà alla signora a titolo di contributo nel mantenimento della Parte_1 Parte_2 figlia minore , sino a quando non sarà divenuta economicamente autosufficiente, entro il giorno 5 di ogni Per_1 mese, la somma di € 300,00 (trecento/00) mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT dal mese di novembre 2025. Il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico all'IBAN
[...], BANCO BPM, intestato alla Sig.ra - verserà alla signora Parte_2 il 50% delle spese straordinarie documentate mediche, scolastiche e ludiche che la stessa avrà Parte_2 sostenuto ed anticipato nell'interesse della figlia minore, come da Protocollo del Tribunale di Brescia, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento e consegna di copia della documentazione attestante l'anticipazione della relativa somma. Il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico all'IBAN
[...], BANCO BPM, intestato alla Sig.ra Parte_2
4) L'assegno unico per la figlia verrà percepito in via esclusiva dalla signora Per_1 Parte_2
5) Le parti dichiarano, infine, di aver già definito ogni rapporto di natura patrimoniale tra loro e di nulla avere più a che pretendere reciprocamente per alcun titolo o ragione.
6) I genitori si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto o documento equipollente, anche per la figlia minore.
7) Spese di lite compensate.
Fatto e diritto
Con ricorso congiunto depositato il 17.10.2024, e , premesso Parte_1 Parte_2
di essere genitori di , nata il [...], domandavano la regolamentazione dei rapporti personali Per_1
ed economici concernenti la figlia in seguito alla cessazione della convivenza more uxorio, formulando le conclusioni in epigrafe.
pagina 2 di 3 Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, all'udienza del 17.12.2024 il ricorso era rimesso al Collegio per la decisione.
***
Ritenuto accordo pienamente conforme alla legge ed all'interesse morale e materiale della figlia minorenne, il Collegio dispone in conformità.
p.q.m.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dispone in conformità all'accordo trascritto in epigrafe.
Spese del giudizio interamente compensate.
Brescia, camera di consiglio del 10.3.2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 19752/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. BOTTICINI ANNAMARIA Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv. FORNABAIO GIOVANNI Parte_2 C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione congiunta dei rapporti concernenti figli nati fuori dal matrimonio.
A scioglimento della riserva che precede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulle trascritte conclusioni congiunte:
1) La figlia minore resta affidata congiuntamente ad entrambi i genitori che eserciteranno la Per_1 responsabilità genitoriale in modo condiviso, pur avendo collocazione prevalente presso la madre. I genitori prenderanno insieme le decisioni di maggiore interesse riguardanti l'istruzione, la salute e l'educazione della figlia, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle ispirazioni della stessa;
al contempo, i genitori si impegnano reciprocamente affinché la figlia possa mantenere un rapporto equilibrato con ciascuno di essi e possa conservare significativi rapporti con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale.
2) Quanto ai tempi ed alle modalità di visita, i genitori concordano che il padre potrà vedere e Parte_1 tenere con sé la figlia minore quando lo desideri, previo congruo avviso alla madre, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della stessa e con quelli lavorativi del padre, e comunque indicativamente: - il martedì dalle ore 16:00 (ove il padre andrà a prenderla alla scuola materna) fino alle ore 08:00 del giorno seguente (ove il padre la riaccompagnerà alla scuola materna); - il giovedì dalle ore 16:00 (ove il padre andrà a pagina 1 di 3 prenderla alla scuola materna) fino alle ore 08:00 del giorno seguente (ove il padre la riaccompagnerà alla scuola materna); - a fine settimana alternati, dal venerdì alle ore 16:00 (ove il padre andrà a prenderla alla scuola materna) fino alle ore 08:00 del lunedì seguente (ove il padre la riaccompagnerà alla scuola materna); - in tutte tali circostanze saranno comunque rispettati gli impegni della minore (sport, attività ludiche, ecc.); - la minore trascorrerà con ciascun genitore 7 giorni consecutivi durante le vacanze di Natale comprensivi del giorno di
Natale o di Capodanno (e.g.: 24-30 dicembre o 31 dicembre-6 gennaio), così ad anni alterni;
per l'anno 2024 la bambina trascorrerà il primo periodo con il padre ed il secondo periodo con la madre;
- la minore trascorrerà con ciascun genitore 2 giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, comprensivi del sabato e del giorno di Pasqua, oppure del giorno di Pasquetta e del martedì successivo, e così ad anni alterni;
per l'anno 2025 la bambina trascorrerà il primo periodo con la madre ed il secondo periodo con il padre;
- la minore trascorrerà 15 giorni durante le vacanze estive, anche non consecutivi, in via esclusiva con il padre nel mese di agosto ed in via esclusiva con la madre, in un periodo che verrà concordato tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
3) Il signor - verserà alla signora a titolo di contributo nel mantenimento della Parte_1 Parte_2 figlia minore , sino a quando non sarà divenuta economicamente autosufficiente, entro il giorno 5 di ogni Per_1 mese, la somma di € 300,00 (trecento/00) mensili rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT dal mese di novembre 2025. Il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico all'IBAN
[...], BANCO BPM, intestato alla Sig.ra - verserà alla signora Parte_2 il 50% delle spese straordinarie documentate mediche, scolastiche e ludiche che la stessa avrà Parte_2 sostenuto ed anticipato nell'interesse della figlia minore, come da Protocollo del Tribunale di Brescia, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento e consegna di copia della documentazione attestante l'anticipazione della relativa somma. Il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico all'IBAN
[...], BANCO BPM, intestato alla Sig.ra Parte_2
4) L'assegno unico per la figlia verrà percepito in via esclusiva dalla signora Per_1 Parte_2
5) Le parti dichiarano, infine, di aver già definito ogni rapporto di natura patrimoniale tra loro e di nulla avere più a che pretendere reciprocamente per alcun titolo o ragione.
6) I genitori si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto o documento equipollente, anche per la figlia minore.
7) Spese di lite compensate.
Fatto e diritto
Con ricorso congiunto depositato il 17.10.2024, e , premesso Parte_1 Parte_2
di essere genitori di , nata il [...], domandavano la regolamentazione dei rapporti personali Per_1
ed economici concernenti la figlia in seguito alla cessazione della convivenza more uxorio, formulando le conclusioni in epigrafe.
pagina 2 di 3 Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, all'udienza del 17.12.2024 il ricorso era rimesso al Collegio per la decisione.
***
Ritenuto accordo pienamente conforme alla legge ed all'interesse morale e materiale della figlia minorenne, il Collegio dispone in conformità.
p.q.m.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dispone in conformità all'accordo trascritto in epigrafe.
Spese del giudizio interamente compensate.
Brescia, camera di consiglio del 10.3.2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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