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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/05/2025, n. 1922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1922 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2260/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Rosario Canciello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2260/2023 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza, sostituita dal deposito di note scritte, del 27/01/2025, con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Aversa alla Via dei Glicini n. 14, presso lo studio dell'Avv.
Gentile Giuseppe (c.f.: ), dal quale è rappresentata e difesa C.F._1 congiuntamente e/o disgiuntamente all'Avv. Somma Giuseppe (c.f.:
) e all'Avv. Mandozzi Andrea (c.f.: C.F: ), C.F._2 C.F._3 in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
E (c.f.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 P.IVA_2
Napoli alla Via Michelangelo Schipa n. 115, presso lo studio dell'Avv. Zambelli
Giovanni (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso in virtù di C.F._4 procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
Conclusioni: Come in atti, come segue e come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 27/01/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, l'attrice, Parte_1 conveniva dinanzi l'intestato Tribunale di Napoli Nord il , Controparte_1 al fine di ottenere la declaratoria di infondatezza e illegittimità della risoluzione per inadempimento disposta, ai sensi dell'art. 108, comma 3, D.Lgs. 50/2016, dal predetto n. 2260/2023 r.g.a.c. Pag. 1 di 7 N. 2260/2023 R.G.A.C.
nei confronti di essa attrice, in relazione al contratto di appalto tra loro CP_1 stipulato, rep. 3953 del 06/07/2017.
A sostegno della propria domanda, deduceva: — di essersi aggiudicata Parte_1
l'appalto per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti di igiene urbana e dei connessi servizi informativi nell'ambito territoriale del Comune di con Controparte_1 conseguente sottoscrizione di un contratto triennale (Rep. 3953 del 06/07/2017) per un importo complessivo di euro 5.396.599,87, compresi euro 45.000,00 per oneri della sicurezza;
— che, nel corso del rapporto, il contestava alla Controparte_1 istante una serie di presunte inadempienze contrattuali, fino ad assumere la decisione di risolvere il contratto di appalto con la determina n. 58 dell'11/02/2020, ai sensi dell'art. 9 del contratto stesso, ed ex art. 108, comma 3, D.Lgs. 50/2016; — che la presente controversia rientrerebbe nella competenza e giurisdizione del giudice ordinario, poiché riguarda la fase esecutiva del contratto e non atti autoritativi dell'amministrazione; — nel merito, l'inesistenza della responsabilità da inadempimento addebitatale dal convenuto, poiché durante il periodo delle presunte inadempienze essa società CP_1 istante era sotto la gestione commissariale straordinaria, con tutti i poteri trasferiti agli amministratori nominati dal Prefetto;
— che la presente azione giudiziaria mirerebbe ad evitare le conseguenze negative derivanti dalla predetta risoluzione per inadempimento, come l'esclusione da future gare d'appalto ai sensi dall'art. 80, comma
5, D.Lgs. 50/2016.
Tanto premesso, l'attrice rassegnava le seguenti conclusioni:
“- accertare e dichiarare, per le causali innanzi dedotte, l'infondatezza ed illegittimità
(in fatto ed in diritto) della risoluzione per inadempimento disposta, ai sensi dell'art.
108 comma 3 del D.lgs n. 50/2016, in relazione al contratto Rep. 3953 del
06.07.2017 stipulato tra il e la;
Controparte_1 Parte_1
- disporre e/o adottare ogni altro provvedimento ritenuto di giustizia che, per le causali dedotte, privi di efficacia i sopra indicati provvedimenti di risoluzione per inadempimento (Determinazione del Settore Lavori Pubblici e Ambiente n. 58 del
11.02.2020, a firma del responsabile Ing. nonché Delibera di Controparte_2
Giunta Comunale n. 15 dell'11.02.2020, unitamente ad ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguenziali) assunti dall'Amministrazione opposta ovvero, quatenus opus, statuirne la nullità e/o l'annullamento e/o la disapplicazione inter partes;
- Condannare in ogni caso l'ente convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre accessori di legge;
”.
Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata il 25/05/2023, il convenuto il quale, Controparte_1 impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto, eccepiva: — in via preliminare, il difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria adita, trattandosi di controversia avente ad oggetto l'impugnazione di atti amministrativi (determinazione e delibera di risoluzione contrattuale) adottati dall'Ente ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016; — la carenza di interesse ad agire (ex art. 100 c.p.c.) di essa attrice,
n. 2260/2023 r.g.a.c. Pag. 2 di 7 N. 2260/2023 R.G.A.C.
non risultando dimostrata alcuna effettiva lesione subita, né la dedotta esclusione da gare pubbliche successiva ai provvedimenti impugnati;
— in subordine,
l'inammissibilità della domanda di accertamento dell'illegittimità e nullità/inefficacia degli atti amministrativi contestati, atteso che in citazione non sarebbero stati dedotti motivi specifici di nullità/illegittimità degli stessi, con conseguente nullità della domanda;
— nel merito, l'infondatezza della domanda per non essersi parte attrice opposta in alcun modo alle molteplici contestazioni e diffide poste a fondamento della risoluzione contrattuale, limitandosi a giustificare il proprio inadempimento con il regime di gestione straordinaria ex art. 32, L. 114/2014, oltre ad aver riconosciuto le contestazioni, come da nota del 22/11/2019, che hanno legittimato l'Ente ad esercitare il diritto di risolvere anticipatamente il contratto, ai sensi dell'art. 108, comma 3, D.Lgs.
50/2016 e dell'art. 9 del contratto d'appalto; — da ultimo, l'inammissibilità della domanda di disapplicazione degli atti amministrativi impugnati che non risultano né formalmente contestati in sede propria (T.A.R.), né annullati e, in ogni caso, la carenza dei presupposti per la disapplicazione in sede civile, trattandosi di provvedimenti legittimi adottati a seguito di gravi e documentati inadempimenti dell'Appaltatore.
Sulla base dei suesposti motivi, il comune di insisteva per Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) In via preliminare, dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice adito.
2) In subordine, dichiarare la carenza di legitimatio ad causam nonché ad processum di parte attrice.
3) Sotto altro profilo, ed in via ancora più subordinata, Voglia dichiarare la inammissibilità della domanda di declaratoria di nullità e/o annullamento degli atti suddetti, in quanto in citazione non vengono specificati i motivi per i quali gli atti de quo sarebbero nulli e/o annullabili.
4) Più subordinatamente, rigettare la domanda siccome infondata in fatto ed in diritto.
5) Condannare parte attrice alla refusione delle spese e competenze di giudizio da liquidarsi anche in considerazione della palese infondatezza della domanda .”.
Nel prosieguo del giudizio, concessi, su richiesta delle parti, i termini ex art. 183, comma
6, c.p.c., non ammessa la prova testimoniale così come richieste da parte attrice (in virtù di quanto osservato in sede di ordinanza resa il 22/04/2024, da intendersi, in parte qua, integralmente richiamata e confermata), sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 27/01/2025, con provvedimento del 30/01/2025 la causa veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
In via pregiudiziale di rito va disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione, in favore della presunta giurisdizione del Giudice Amministrativo, sollevata dal CP_1 convenuto.
n. 2260/2023 r.g.a.c. Pag. 3 di 7 N. 2260/2023 R.G.A.C.
Sul punto è sufficiente ricordare l'orientamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte
(cfr., tra le tante, Cass., SS.UU., Ordin. n. 489/2019), la quale, a più riprese, ha affermato che “In tema di appalti pubblici, questa Corte, anche a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs.
n. 104 del 2010, ha costantemente affermato che sono devolute alla cognizione del Giudice amministrativo le controversie relative alla procedura di affidamento dell'appalto, mentre quelle aventi ad oggetto la fase di esecuzione del contratto spettano alla giurisdizione del Giudice ordinario, in quanto riguardanti un rapporto di natura privatistica caratterizzato dalla posizione di parità delle parti, titolari di situazioni giuridiche qualificabili come diritti ed obblighi (cfr.
Cass., Sez. Un., 31/01/2017, n. 2482; 3/05/2013, n. 10301; 6/09/2010, n. 19049). Tra queste controversie vanno annoverate quelle aventi ad oggetto, come nella specie, la risoluzione anticipata del contratto autoritativamente disposta dall'Amministrazione committente a causa dell'inadempimento delle obbligazioni poste a carico dello appaltatore: anch'esse, infatti, attengono alla fase esecutiva, implicando la valutazione di un atto avente come effetto tipico lo scioglimento del contratto, e quindi incidente sul diritto soggettivo dell'appaltatore alla prosecuzione del rapporto;
l'accertamento di tale diritto spetta al Giudice ordinario, mediante la verifica della legittimità dell'atto e dell'eventuale violazione delle clausole contrattuali da parte dell'Amministrazione, e ciò indipendentemente dalla veste formalmente amministrativa della determinazione adottata dalla committente, la quale non ha natura provvedimentale, nonostante il carattere unilaterale della risoluzione, che non cessa per ciò solo di operare nello ambito delle posizioni paritetiche delle parti (cfr. Cass., Sez. Un., 3/05/2017, n. 10705; 12/05/2006, n. 10994;
18/10/2005, n. 20116)”.
Venendo al merito della domanda, essa si è rivelata infondata e non merita accoglimento, per le ragioni di seguito espresse.
Col presente giudizio l'attrice ha chiesto l'accertamento di illegittimità della delibera di risoluzione del contratto d'appalto adottata dal nei propri Controparte_1 confronti, perché asseritamente resa in assenza di un grave inadempimento imputabile al comportamento colpevole della e, dunque, in asserita violazione delle CP_3 condizioni previste dall'art. 108, D.Lgs. 50/2016; parte attrice, inoltre — che mai ha chiesto nel presente giudizio la restaurazione giudiziale del rapporto risolto con l'Ente convenuto, quanto, piuttosto, una mera pronuncia di accertamento della illegittimità della pronunciata risoluzione — ha fondato il proprio interesse ad agire sugli eventuali effetti sfavorevoli che la predetta risoluzione potrebbe avere sulla propria futura attività imprenditoriale, privandola della capacità di partecipare ad altre gare nell'ambito della
Pubblica Amministrazione.
La prospettazione offerta dall'attrice a sostegno delle proprie domande si è rivelata assolutamente carente, sia dal punto di vista meramente deduttivo, che da quello più strettamente probatorio.
Invero, in base alla documentazione versata in atti si evince che la determina di risoluzione contrattuale n. 58 dell'11/02/2020, con cui è stata disposta la risoluzione del contratto di appalto stipulato tra le parti, è stata adottata dal Responsabile del Settore
n. 2260/2023 r.g.a.c. Pag. 4 di 7 N. 2260/2023 R.G.A.C.
Lavori Pubblici e Ambiente del Comune convenuto ai sensi ai sensi dell'art. 9 del contratto Rep. 3953/2017, rubricato “risoluzione del contratto”, nonché ai sensi dell'art. 108, comma 3, D.lgs. 50/2016, per grave inadempimento imputabile alla attrice delle obbligazioni contrattuali assunte.
In particolare, secondo la valutazione espressa dall'ente comunale convenuto, per il tramite del proprio Dirigente di Settore, nella delibera suddetta, la condotta dell'attrice ha integrato sia l'inadempimento reiterato alla disciplina dei tempi di esecuzione dei servizi, sia il mancato rispetto delle ingiunzioni e diffide inviatele nei termini imposti dagli stessi provvedimenti, sia la manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione dei servizi e finanche la radicale sospensione dei servizi e la mancata ripresa degli stessi senza giustificato motivo.
A sostegno di tali assunti, parte convenuta ha allegato, sia al momento della propria costituzione in giudizio (cfr. doc. da n. 6 a n. 12 allegati alla propria produzione telematica di parte), sia con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. depositata in data 19/09/2023 (cfr. doc. da n. 13 a n. 43 ivi allegati) copiosa documentazione attestante le puntuali e analitiche contestazioni rivolte alla attrice al fine di contestarle tutti i su riferiti inadempimenti.
Di contro, da parte sua, non ha dedotto quali e quante tra le numerose Parte_1 inadempienze contestatele dal convenuto abbia ritenuto infondate, né ha mai CP_1 fornito prova di aver rispettato i propri obblighi contrattuali, essendosi limitata, piuttosto, a genericamente ricondurre le ragioni di tali addebiti esclusivamente al fatto di trovarsi nella fase di gestione commissariale di cui all'art. 32, D.L. 90/2014 (conv. in L.
114/2014), imputando i suddetti incontestati inadempimenti proprio agli amministratori straordinari in tale contesto nominati.
Tale difesa appare manifestamente inconferente ai fini che qui strettamente interessano
(id est, ai fini della valutazione della legittimità della delibera di risoluzione del rapporto per inadempimento della controparte contrattuale adottata dal CP_1 convenuto), laddove si consideri che l'istituto della gestione straordinaria di cui all'art. 32, L. cit., da un lato, non soleva l'impresa che ne è sottoposta dal rispetto dei vincoli contrattuali di cui è gravata nell'ambito del contratto pubblico stipulato con la P.A. di riferimento (essendo vero, anzi, il contrario, essendo funzionalizzata la gestione straordinaria proprio alla corretta prosecuzione del rapporto ritenuto di pubblica utilità) e, dall'altro lato, l'attività dei commissari, lungi dal porsi in rapporto di alterità e dualismo soggettivo rispetto all'attività propria della Società (come se si trattasse di due soggetti giuridici distinti e separati), è, al contrario, attività direttamente imputabile all'Ente collettivo (specie rispetto ai terzi contraenti), non venendo meno il rapporto di immedesimazione organica generalmente sussistente tra Società e suoi organi
(deliberativi o di amministrazione).
Sicché, come eventuali condotte poste in essere dagli ordinari organi di amministrazione in nome e per conto della Società (dotata di personalità e soggettività
n. 2260/2023 r.g.a.c. Pag. 5 di 7 N. 2260/2023 R.G.A.C.
giuridica distinta dalle persone fisiche che agiscono per proprio conto) sono pur sempre direttamente imputabili a quest'ultima, analogamente l'attività gestoria posta in essere dagli amministratori straordinari nominati nell'ambito di una procedura ex art. 32, D.L.
90/2014 (conv. in L. 114/2014) è — rispetto ai rapporti con i terzi contraenti — attività propria della Società stessa, a cui va, pertanto, imputata.
Invero, secondo la normativa in parola, i commissari esercitano tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell'impresa, seppure limitatamente alla gestione ed esecuzione di un contratto pubblico specifico. Del resto, in dottrina si è detto che l'ipotesi in discorso realizza un mero spossessamento dell'azienda utilizzata per la gestione ed esecuzione dello specifico contratto pubblico venuto in riferimento nell'adozione della misura straordinaria (con la correlata creazione di una sorta di patrimonio destinato in tal senso). Dunque, gli organi di amministrazione e controllo sociali rimangono in carica e operativi con eccezione del ramo di azienda relativo al contratto specifico cui deve essere data esecuzione per esigenze di natura pubblica, il quale viene gestito, appunto, dagli amministratori di nomina prefettizia. In tal modo, gli amministratori così nominati acquistano la funzione di amministratori di un patrimonio separato costituito dall'azienda (ovvero da un ramo coinvolto nel contratto pubblico da eseguire).
Tuttavia — come sostenuto da pacifica dottrina e giurisprudenza sul punto — il patrimonio separato non ha alcuna rilevanza esterna o autonoma e, dunque, gli amministratori straordinari non possono essere intesi alla stregua di un organo del patrimonio separato cui vanno personalmente imputati — nei rapporti contrattuali con i terzi — autonomi diritti e obblighi (sicché è perfino fuorviante parlare di attività imputabile direttamente al patrimonio separato e ai suoi organi). Del resto, il patrimonio, separato coattivamente, appartiene pur sempre alla Società e, quindi, gli utili (seppur, accantonati in un fondo speciale) e le perdite del contratto si riflettono sul patrimonio generale dell'imprenditore e sull'interesse sociale.
Su di un piano completamente diverso si pone, invece, la questione della eventuale responsabilità gestoria dei predetti amministratori nei confronti della Società amministrata stessa, per il qual caso è, invece, dettata la norma prevista dal comma 4 dell'art. 32, D.L. cit., a mente della quale gli amministratori rispondono delle eventuali diseconomie dei risultati solo nei casi di dolo o colpa grave.
Sicché, ferma restando la responsabilità contrattuale esterna della Società (ancorché sottoposta ad amministrazione straordinaria) nei confronti dei terzi contraenti, gli amministratori straordinari, in quanto gestori di un patrimonio separato facente capo pur sempre alla Società (ciò a dimostrazione della innanzi predicata non alterità soggettiva tra Società e amministratori straordinari) possono (seppure solo nei casi di dolo o colpa grave) essere chiamati a rispondere delle diseconomie della gestione e degli eventuali effetti pregiudizievoli prodotti nei confronti della Società medesima (id est, del suo patrimonio).
n. 2260/2023 r.g.a.c. Pag. 6 di 7 N. 2260/2023 R.G.A.C.
Da tutto quanto precede discende l'integrale rigetto della domanda attorea.
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014 (così come modificato ad opera del D.M.
Giustizia n. 147/2022, in vigore dal 23/10/2022 e applicabile, ex art. 6, D.M. cit., alle prestazioni professionali esaurite dopo tale data — come è, appunto, stato nel caso di specie — ), in relazione al valore della controversia (rientrante nello scaglione delle cause di valore indeterminabile, stante la peculiarità della mera azione di accertamento promossa da parte attrice) e all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per la parte convenuta (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisoria di cui al richiamato D.M., avuto, altresì, riguardo alla limitata attività processuale svolta e alla non complessità delle questioni, di fatto e di diritto, dirimenti ai fini decisori, rapportata altresì al tenore delle difese svolte).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.
Rosario Canciello, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2260/2023
R.G.A.C., pendente tra — attrice — e Parte_1 Controparte_1
, — convenuto — , ogni contraria istanza disattesa e questione e domanda
[...] assorbita, così provvede:
1. rigetta integralmente le domande attoree, per le ragioni di cui in motivazione;
2. condanna l'attrice, in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_1 pagamento, in favore del convenuto in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., delle spese di lite per il presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 5.000,00 (cinquemila/00), per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa, 20/05/2025
IL GIUDICE
(dott. Rosario Canciello)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod.
n. 2260/2023 r.g.a.c. Pag. 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Rosario Canciello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2260/2023 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza, sostituita dal deposito di note scritte, del 27/01/2025, con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Aversa alla Via dei Glicini n. 14, presso lo studio dell'Avv.
Gentile Giuseppe (c.f.: ), dal quale è rappresentata e difesa C.F._1 congiuntamente e/o disgiuntamente all'Avv. Somma Giuseppe (c.f.:
) e all'Avv. Mandozzi Andrea (c.f.: C.F: ), C.F._2 C.F._3 in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
E (c.f.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 P.IVA_2
Napoli alla Via Michelangelo Schipa n. 115, presso lo studio dell'Avv. Zambelli
Giovanni (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso in virtù di C.F._4 procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
Conclusioni: Come in atti, come segue e come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 27/01/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, l'attrice, Parte_1 conveniva dinanzi l'intestato Tribunale di Napoli Nord il , Controparte_1 al fine di ottenere la declaratoria di infondatezza e illegittimità della risoluzione per inadempimento disposta, ai sensi dell'art. 108, comma 3, D.Lgs. 50/2016, dal predetto n. 2260/2023 r.g.a.c. Pag. 1 di 7 N. 2260/2023 R.G.A.C.
nei confronti di essa attrice, in relazione al contratto di appalto tra loro CP_1 stipulato, rep. 3953 del 06/07/2017.
A sostegno della propria domanda, deduceva: — di essersi aggiudicata Parte_1
l'appalto per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti di igiene urbana e dei connessi servizi informativi nell'ambito territoriale del Comune di con Controparte_1 conseguente sottoscrizione di un contratto triennale (Rep. 3953 del 06/07/2017) per un importo complessivo di euro 5.396.599,87, compresi euro 45.000,00 per oneri della sicurezza;
— che, nel corso del rapporto, il contestava alla Controparte_1 istante una serie di presunte inadempienze contrattuali, fino ad assumere la decisione di risolvere il contratto di appalto con la determina n. 58 dell'11/02/2020, ai sensi dell'art. 9 del contratto stesso, ed ex art. 108, comma 3, D.Lgs. 50/2016; — che la presente controversia rientrerebbe nella competenza e giurisdizione del giudice ordinario, poiché riguarda la fase esecutiva del contratto e non atti autoritativi dell'amministrazione; — nel merito, l'inesistenza della responsabilità da inadempimento addebitatale dal convenuto, poiché durante il periodo delle presunte inadempienze essa società CP_1 istante era sotto la gestione commissariale straordinaria, con tutti i poteri trasferiti agli amministratori nominati dal Prefetto;
— che la presente azione giudiziaria mirerebbe ad evitare le conseguenze negative derivanti dalla predetta risoluzione per inadempimento, come l'esclusione da future gare d'appalto ai sensi dall'art. 80, comma
5, D.Lgs. 50/2016.
Tanto premesso, l'attrice rassegnava le seguenti conclusioni:
“- accertare e dichiarare, per le causali innanzi dedotte, l'infondatezza ed illegittimità
(in fatto ed in diritto) della risoluzione per inadempimento disposta, ai sensi dell'art.
108 comma 3 del D.lgs n. 50/2016, in relazione al contratto Rep. 3953 del
06.07.2017 stipulato tra il e la;
Controparte_1 Parte_1
- disporre e/o adottare ogni altro provvedimento ritenuto di giustizia che, per le causali dedotte, privi di efficacia i sopra indicati provvedimenti di risoluzione per inadempimento (Determinazione del Settore Lavori Pubblici e Ambiente n. 58 del
11.02.2020, a firma del responsabile Ing. nonché Delibera di Controparte_2
Giunta Comunale n. 15 dell'11.02.2020, unitamente ad ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguenziali) assunti dall'Amministrazione opposta ovvero, quatenus opus, statuirne la nullità e/o l'annullamento e/o la disapplicazione inter partes;
- Condannare in ogni caso l'ente convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre accessori di legge;
”.
Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata il 25/05/2023, il convenuto il quale, Controparte_1 impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto, eccepiva: — in via preliminare, il difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria adita, trattandosi di controversia avente ad oggetto l'impugnazione di atti amministrativi (determinazione e delibera di risoluzione contrattuale) adottati dall'Ente ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016; — la carenza di interesse ad agire (ex art. 100 c.p.c.) di essa attrice,
n. 2260/2023 r.g.a.c. Pag. 2 di 7 N. 2260/2023 R.G.A.C.
non risultando dimostrata alcuna effettiva lesione subita, né la dedotta esclusione da gare pubbliche successiva ai provvedimenti impugnati;
— in subordine,
l'inammissibilità della domanda di accertamento dell'illegittimità e nullità/inefficacia degli atti amministrativi contestati, atteso che in citazione non sarebbero stati dedotti motivi specifici di nullità/illegittimità degli stessi, con conseguente nullità della domanda;
— nel merito, l'infondatezza della domanda per non essersi parte attrice opposta in alcun modo alle molteplici contestazioni e diffide poste a fondamento della risoluzione contrattuale, limitandosi a giustificare il proprio inadempimento con il regime di gestione straordinaria ex art. 32, L. 114/2014, oltre ad aver riconosciuto le contestazioni, come da nota del 22/11/2019, che hanno legittimato l'Ente ad esercitare il diritto di risolvere anticipatamente il contratto, ai sensi dell'art. 108, comma 3, D.Lgs.
50/2016 e dell'art. 9 del contratto d'appalto; — da ultimo, l'inammissibilità della domanda di disapplicazione degli atti amministrativi impugnati che non risultano né formalmente contestati in sede propria (T.A.R.), né annullati e, in ogni caso, la carenza dei presupposti per la disapplicazione in sede civile, trattandosi di provvedimenti legittimi adottati a seguito di gravi e documentati inadempimenti dell'Appaltatore.
Sulla base dei suesposti motivi, il comune di insisteva per Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) In via preliminare, dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice adito.
2) In subordine, dichiarare la carenza di legitimatio ad causam nonché ad processum di parte attrice.
3) Sotto altro profilo, ed in via ancora più subordinata, Voglia dichiarare la inammissibilità della domanda di declaratoria di nullità e/o annullamento degli atti suddetti, in quanto in citazione non vengono specificati i motivi per i quali gli atti de quo sarebbero nulli e/o annullabili.
4) Più subordinatamente, rigettare la domanda siccome infondata in fatto ed in diritto.
5) Condannare parte attrice alla refusione delle spese e competenze di giudizio da liquidarsi anche in considerazione della palese infondatezza della domanda .”.
Nel prosieguo del giudizio, concessi, su richiesta delle parti, i termini ex art. 183, comma
6, c.p.c., non ammessa la prova testimoniale così come richieste da parte attrice (in virtù di quanto osservato in sede di ordinanza resa il 22/04/2024, da intendersi, in parte qua, integralmente richiamata e confermata), sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 27/01/2025, con provvedimento del 30/01/2025 la causa veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
In via pregiudiziale di rito va disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione, in favore della presunta giurisdizione del Giudice Amministrativo, sollevata dal CP_1 convenuto.
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Sul punto è sufficiente ricordare l'orientamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte
(cfr., tra le tante, Cass., SS.UU., Ordin. n. 489/2019), la quale, a più riprese, ha affermato che “In tema di appalti pubblici, questa Corte, anche a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs.
n. 104 del 2010, ha costantemente affermato che sono devolute alla cognizione del Giudice amministrativo le controversie relative alla procedura di affidamento dell'appalto, mentre quelle aventi ad oggetto la fase di esecuzione del contratto spettano alla giurisdizione del Giudice ordinario, in quanto riguardanti un rapporto di natura privatistica caratterizzato dalla posizione di parità delle parti, titolari di situazioni giuridiche qualificabili come diritti ed obblighi (cfr.
Cass., Sez. Un., 31/01/2017, n. 2482; 3/05/2013, n. 10301; 6/09/2010, n. 19049). Tra queste controversie vanno annoverate quelle aventi ad oggetto, come nella specie, la risoluzione anticipata del contratto autoritativamente disposta dall'Amministrazione committente a causa dell'inadempimento delle obbligazioni poste a carico dello appaltatore: anch'esse, infatti, attengono alla fase esecutiva, implicando la valutazione di un atto avente come effetto tipico lo scioglimento del contratto, e quindi incidente sul diritto soggettivo dell'appaltatore alla prosecuzione del rapporto;
l'accertamento di tale diritto spetta al Giudice ordinario, mediante la verifica della legittimità dell'atto e dell'eventuale violazione delle clausole contrattuali da parte dell'Amministrazione, e ciò indipendentemente dalla veste formalmente amministrativa della determinazione adottata dalla committente, la quale non ha natura provvedimentale, nonostante il carattere unilaterale della risoluzione, che non cessa per ciò solo di operare nello ambito delle posizioni paritetiche delle parti (cfr. Cass., Sez. Un., 3/05/2017, n. 10705; 12/05/2006, n. 10994;
18/10/2005, n. 20116)”.
Venendo al merito della domanda, essa si è rivelata infondata e non merita accoglimento, per le ragioni di seguito espresse.
Col presente giudizio l'attrice ha chiesto l'accertamento di illegittimità della delibera di risoluzione del contratto d'appalto adottata dal nei propri Controparte_1 confronti, perché asseritamente resa in assenza di un grave inadempimento imputabile al comportamento colpevole della e, dunque, in asserita violazione delle CP_3 condizioni previste dall'art. 108, D.Lgs. 50/2016; parte attrice, inoltre — che mai ha chiesto nel presente giudizio la restaurazione giudiziale del rapporto risolto con l'Ente convenuto, quanto, piuttosto, una mera pronuncia di accertamento della illegittimità della pronunciata risoluzione — ha fondato il proprio interesse ad agire sugli eventuali effetti sfavorevoli che la predetta risoluzione potrebbe avere sulla propria futura attività imprenditoriale, privandola della capacità di partecipare ad altre gare nell'ambito della
Pubblica Amministrazione.
La prospettazione offerta dall'attrice a sostegno delle proprie domande si è rivelata assolutamente carente, sia dal punto di vista meramente deduttivo, che da quello più strettamente probatorio.
Invero, in base alla documentazione versata in atti si evince che la determina di risoluzione contrattuale n. 58 dell'11/02/2020, con cui è stata disposta la risoluzione del contratto di appalto stipulato tra le parti, è stata adottata dal Responsabile del Settore
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Lavori Pubblici e Ambiente del Comune convenuto ai sensi ai sensi dell'art. 9 del contratto Rep. 3953/2017, rubricato “risoluzione del contratto”, nonché ai sensi dell'art. 108, comma 3, D.lgs. 50/2016, per grave inadempimento imputabile alla attrice delle obbligazioni contrattuali assunte.
In particolare, secondo la valutazione espressa dall'ente comunale convenuto, per il tramite del proprio Dirigente di Settore, nella delibera suddetta, la condotta dell'attrice ha integrato sia l'inadempimento reiterato alla disciplina dei tempi di esecuzione dei servizi, sia il mancato rispetto delle ingiunzioni e diffide inviatele nei termini imposti dagli stessi provvedimenti, sia la manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione dei servizi e finanche la radicale sospensione dei servizi e la mancata ripresa degli stessi senza giustificato motivo.
A sostegno di tali assunti, parte convenuta ha allegato, sia al momento della propria costituzione in giudizio (cfr. doc. da n. 6 a n. 12 allegati alla propria produzione telematica di parte), sia con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. depositata in data 19/09/2023 (cfr. doc. da n. 13 a n. 43 ivi allegati) copiosa documentazione attestante le puntuali e analitiche contestazioni rivolte alla attrice al fine di contestarle tutti i su riferiti inadempimenti.
Di contro, da parte sua, non ha dedotto quali e quante tra le numerose Parte_1 inadempienze contestatele dal convenuto abbia ritenuto infondate, né ha mai CP_1 fornito prova di aver rispettato i propri obblighi contrattuali, essendosi limitata, piuttosto, a genericamente ricondurre le ragioni di tali addebiti esclusivamente al fatto di trovarsi nella fase di gestione commissariale di cui all'art. 32, D.L. 90/2014 (conv. in L.
114/2014), imputando i suddetti incontestati inadempimenti proprio agli amministratori straordinari in tale contesto nominati.
Tale difesa appare manifestamente inconferente ai fini che qui strettamente interessano
(id est, ai fini della valutazione della legittimità della delibera di risoluzione del rapporto per inadempimento della controparte contrattuale adottata dal CP_1 convenuto), laddove si consideri che l'istituto della gestione straordinaria di cui all'art. 32, L. cit., da un lato, non soleva l'impresa che ne è sottoposta dal rispetto dei vincoli contrattuali di cui è gravata nell'ambito del contratto pubblico stipulato con la P.A. di riferimento (essendo vero, anzi, il contrario, essendo funzionalizzata la gestione straordinaria proprio alla corretta prosecuzione del rapporto ritenuto di pubblica utilità) e, dall'altro lato, l'attività dei commissari, lungi dal porsi in rapporto di alterità e dualismo soggettivo rispetto all'attività propria della Società (come se si trattasse di due soggetti giuridici distinti e separati), è, al contrario, attività direttamente imputabile all'Ente collettivo (specie rispetto ai terzi contraenti), non venendo meno il rapporto di immedesimazione organica generalmente sussistente tra Società e suoi organi
(deliberativi o di amministrazione).
Sicché, come eventuali condotte poste in essere dagli ordinari organi di amministrazione in nome e per conto della Società (dotata di personalità e soggettività
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giuridica distinta dalle persone fisiche che agiscono per proprio conto) sono pur sempre direttamente imputabili a quest'ultima, analogamente l'attività gestoria posta in essere dagli amministratori straordinari nominati nell'ambito di una procedura ex art. 32, D.L.
90/2014 (conv. in L. 114/2014) è — rispetto ai rapporti con i terzi contraenti — attività propria della Società stessa, a cui va, pertanto, imputata.
Invero, secondo la normativa in parola, i commissari esercitano tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell'impresa, seppure limitatamente alla gestione ed esecuzione di un contratto pubblico specifico. Del resto, in dottrina si è detto che l'ipotesi in discorso realizza un mero spossessamento dell'azienda utilizzata per la gestione ed esecuzione dello specifico contratto pubblico venuto in riferimento nell'adozione della misura straordinaria (con la correlata creazione di una sorta di patrimonio destinato in tal senso). Dunque, gli organi di amministrazione e controllo sociali rimangono in carica e operativi con eccezione del ramo di azienda relativo al contratto specifico cui deve essere data esecuzione per esigenze di natura pubblica, il quale viene gestito, appunto, dagli amministratori di nomina prefettizia. In tal modo, gli amministratori così nominati acquistano la funzione di amministratori di un patrimonio separato costituito dall'azienda (ovvero da un ramo coinvolto nel contratto pubblico da eseguire).
Tuttavia — come sostenuto da pacifica dottrina e giurisprudenza sul punto — il patrimonio separato non ha alcuna rilevanza esterna o autonoma e, dunque, gli amministratori straordinari non possono essere intesi alla stregua di un organo del patrimonio separato cui vanno personalmente imputati — nei rapporti contrattuali con i terzi — autonomi diritti e obblighi (sicché è perfino fuorviante parlare di attività imputabile direttamente al patrimonio separato e ai suoi organi). Del resto, il patrimonio, separato coattivamente, appartiene pur sempre alla Società e, quindi, gli utili (seppur, accantonati in un fondo speciale) e le perdite del contratto si riflettono sul patrimonio generale dell'imprenditore e sull'interesse sociale.
Su di un piano completamente diverso si pone, invece, la questione della eventuale responsabilità gestoria dei predetti amministratori nei confronti della Società amministrata stessa, per il qual caso è, invece, dettata la norma prevista dal comma 4 dell'art. 32, D.L. cit., a mente della quale gli amministratori rispondono delle eventuali diseconomie dei risultati solo nei casi di dolo o colpa grave.
Sicché, ferma restando la responsabilità contrattuale esterna della Società (ancorché sottoposta ad amministrazione straordinaria) nei confronti dei terzi contraenti, gli amministratori straordinari, in quanto gestori di un patrimonio separato facente capo pur sempre alla Società (ciò a dimostrazione della innanzi predicata non alterità soggettiva tra Società e amministratori straordinari) possono (seppure solo nei casi di dolo o colpa grave) essere chiamati a rispondere delle diseconomie della gestione e degli eventuali effetti pregiudizievoli prodotti nei confronti della Società medesima (id est, del suo patrimonio).
n. 2260/2023 r.g.a.c. Pag. 6 di 7 N. 2260/2023 R.G.A.C.
Da tutto quanto precede discende l'integrale rigetto della domanda attorea.
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014 (così come modificato ad opera del D.M.
Giustizia n. 147/2022, in vigore dal 23/10/2022 e applicabile, ex art. 6, D.M. cit., alle prestazioni professionali esaurite dopo tale data — come è, appunto, stato nel caso di specie — ), in relazione al valore della controversia (rientrante nello scaglione delle cause di valore indeterminabile, stante la peculiarità della mera azione di accertamento promossa da parte attrice) e all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per la parte convenuta (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisoria di cui al richiamato D.M., avuto, altresì, riguardo alla limitata attività processuale svolta e alla non complessità delle questioni, di fatto e di diritto, dirimenti ai fini decisori, rapportata altresì al tenore delle difese svolte).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.
Rosario Canciello, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2260/2023
R.G.A.C., pendente tra — attrice — e Parte_1 Controparte_1
, — convenuto — , ogni contraria istanza disattesa e questione e domanda
[...] assorbita, così provvede:
1. rigetta integralmente le domande attoree, per le ragioni di cui in motivazione;
2. condanna l'attrice, in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_1 pagamento, in favore del convenuto in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., delle spese di lite per il presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 5.000,00 (cinquemila/00), per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa, 20/05/2025
IL GIUDICE
(dott. Rosario Canciello)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod.
n. 2260/2023 r.g.a.c. Pag. 7 di 7