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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 27/06/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2426 del Ruolo Generale dell'anno 2023 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. ANGELINI PATRIZIA, giusta delega Parte_1
in atti
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. ANFOSSI ANDREA, giusta delega in Controparte_1
atti
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda della ricorrente, volta ad ottenere l'affidamento esclusivo del figlio minore Per_1
(nato il [...]) con concentrazione delle competenze genitoriali in capo a sé stessa (c.d. affido superesclusivo) deve essere accolta.
Infatti, dalle relazioni redatte dai Servizi Sociali territorialmente competenti e dal contegno tenuto dalla madre durante il presente procedimento è emersa la sostanziale idoneità genitoriale materna.
La ricorrente, infatti, ha seguito con costanza ed impegno il percorso di sostegno alla genitorialità
predisposto dai Servizi Sociali e si è mostrata sempre collaborativa e disponibile (cfr. relazione redatta dai Servizi Sociali di Laigueglia in data 12.03.2025, ove si legge che la “durante Parte_1
i colloqui appare motivata e partecipe, si lascia coinvolgere e stimolare nelle riflessioni proposte,
mettendo in pratica consigli e modalità suggerite. (…) la stessa sembra capace di proporre al figlio
una visione del padre positiva e realistica ed appare in grado di gestire emotivamente le domande
del bambino proponendogli pensieri, circa la figura paterna, in modo equilibrato, come è stato
riscontrato anche nel confronto con le insegnanti del bambino, le quali riferiscono che a scuola
parla del padre in modo spontaneo e positivo. (…) Nel complesso la figura materna appare Per_1
premurosa nella cura del figlio, affettuosa nella relazione con lui, attenta a riconoscere e
soddisfare i suoi bisogni”). In altra relazione si legge, ancora, che “Le operatrici hanno potuto
osservare che il bambino nel rapporto con la mamma appare sereno, all'interno di una relazione
protettiva e stimolante” (cfr. relazione del 06.11.2024).
Neppure sono emersi in capo alla madre, nel corso del procedimento, i comportamenti escludenti lamentati dal padre ed, anzi, la figura materna è sembrata ben consapevole dell'importanza di garantire al minore il diritto alla bigenitorialità, e ciò nonostante gli atteggiamenti estremamente negativi più volte tenuti dal padre anche durante gli incontri con il minore: a tal proposito si ricorda che prima ancora di instaurare il presente procedimento, la si è rivolta ai Servizi Sociali Parte_1
proprio al fine di consentire al padre di vedere il figlio nonostante l'estrema conflittualità all'epoca esistente tra le parti, mentre nel corso del presente giudizio la madre non ha mai ostacolato il rapporto padre-figlio ed, anzi, è stata in grado di proporre al figlio una visione positiva del padre,
riuscendo anche a mantenere i rapporti tra il minore ed i nonni paterni (cfr. relazione dei Servizi
Sociali di Laigueglia del 12.03.2025 e del 30.04.2025).
L'idoneità genitoriale materna trova, altresì, riscontro nella situazione di sostanziale benessere del minore, riportata da tutti gli operatori coinvolti (cfr. docc. nn. 18 e 24 fascicolo parte ricorrente,
nonché informazioni riportate dalle insegnanti del minore nella relazione del 12.03.2025, dalle quali emerge che “nel contesto scolastico appare sereno e non si rilevano criticità rilevanti. Il Per_1
bambino ha instaurato buone relazioni con i pari e con gli adulti, ha capacità cognitive adeguate,
riconosce e rispetta le regole sociali e sta aumentando le proprie autonomie all'interno di un
percorso positivo di crescita e maturazione comportamentale globale. Il minore è sempre curato
nell'aspetto e nell'igiene, la madre fornisce i materiali necessari, è puntuale nell'accompagnare e
nel prelevare il figlio da scuola e mantiene con le insegnanti un dialogo costante e proficuo”).
Viceversa, per ciò che attiene alla figura paterna, nel corso del giudizio sono emersi importanti e reiterati profili di inadeguatezza genitoriale, che hanno anche condotto alla sospensione degli incontri protetti padre-figlio.
Il resistente, infatti, ha mostrato atteggiamenti nervosi ed aggressivi nei confronti della madre e degli operatori dei Servizi Sociali di volta in volta coinvolti, anche durante lo svolgimento degli incontri protetti con il figlio, esponendo più volte il minore a franchi ed aperti momenti di tensione:
cfr. incontro del 25.08.2023 ove il padre ha mostrato “difficoltà (…) a trattenersi dall'esprimere
sentimenti rancorosi nei confronti dell'ex compagna seppur in presenza del figlio”; incontro del
21.02.2024 durante il quale il ha utilizzato toni negativi, svalutanti ed aggressivi alla CP_1
presenza del minore, che è parso “un bambino rigido, dallo sguardo serio, “congelato”, che ha
mantenuto questo stato emotivo fino all'incontro con la mamma. Appena ha rivisto la Per_1
figura materna le è corso incontro “scoppiando a piangere”; cfr. anche incontro del 27.06.2024,
durante il quale il padre, alla presenza del minore, ha registrato ed inviato alla madre un audio contenente insulti e parole offensive (cfr. relazione Servizi Sociali dell'11.07.2024); in altra occasione il padre, sempre alla presenza del bambino, ha lamentato che “la madre continua a
frequentare pregiudicati ….che lui non può vedere liberamente il figlio ma che la madre gli fa
vedere dei delinquenti…che il bambino è sempre malato…che la madre non lo informa mai di come
sta e cosa fa il bambino….” Nonostante i richiami degli operatori del Servizio Sociale, il CP_1
ha proseguito ed il bambino “risultava assistere passivamente allo sfogo del padre” (cfr. relazione del 06.11.2024); cfr., anche incontro del 12.11.2024, durante il quale il padre ha continuato a
“sostenere discorsi non idonei alla situazione davanti al minore, incolpando per esempio la signora
del continuo stato di tosse del bambino” ed in generale ha più volte effettuato Parte_1
affermazioni rivendicative e svalutanti nei riguardi della madre parlando direttamente al minore
(“Tua madre non te le compra queste cose”, “Mamma lasciala lì che tanto non ti vede più”, sempre riferito alla madre “non lavora, non ha più il compagno appena uscito di galera marocchino e visto
che i suoi sono in pensione e suo padre era corrotto” e “quella tua madre ti lascia al bar sempre
chissà con chi”), oltre a tenere, alla presenza del bambino, atteggiamenti aggressivi nei confronti dell'educatrice (cfr. relazione del 15.11.2024 e report incontro protetto del 12.11.2024).
Risulta, pertanto, evidente che il padre non sia in grado di tutelare il minore dalla conflittualità che lo stesso evidentemente ancora nutre nei confronti della madre, esponendo il minore ad un pericoloso conflitto di lealtà nonché ad aperti momenti di tensione e di aggressività, ovviamente non consoni alla sua età ed alla sua sana e serena crescita. In tal modo, peraltro, il padre pone in essere proprio quel comportamento alienante ed escludente che addebita alla ricorrente.
Tale atteggiamento, peraltro, è rimasto costante ed invariato nel corso dell'intero procedimento,
nonostante la celebrazione degli incontri nella forma protetta ed i ripetuti richiami effettuati dai
Servizi Sociali territorialmente competenti e dal Giudice relatore. Anche il percorso iniziato presso i
Servizi Sociali di Grugliasco - peraltro con colpevole ritardo integralmente addebitabile al resistente
(il ha richiesto l'attivazione dei percorsi indicati dal Giudice relatore solo nel mese di CP_1
novembre, nonostante gli stessi fossero stati prescritti con provvedimento del 05.03.2025 e ribaditi all'udienza del 19.07.2024) – non sembra aver dato alcun positivo riscontro a causa della difficoltà manifestata dal nel comprendere le motivazioni della necessità dei suddetti percorsi e CP_1
nell'assoluta assenza di consapevolezza relativamente alle ricadute sul minore delle sue azioni e dei suoi comportamenti nervosi, aggressivi, rancorosi e svalutanti nei confronti della figura materna.
Nel corso del giudizio, inoltre, il resistente ha pervicacemente reiterato tematiche che non hanno trovato alcun riscontro in atti e che, anzi, sono state smentite dalla documentazione depositata e dall'osservazione di tutti gli operatori coinvolti (come, ad esempio, l'asserito precario stato di salute del minore e la trascuratezza dell'abbigliamento e del vestiario dello stesso), peraltro, senza che ciò
lo abbia portato ad attivarsi personalmente per la risoluzione di tali presunte problematiche (ad esempio provvedendo lui stesso all'acquisto di medicinali o di indumenti per il minore).
Si osserva, inoltre, che le analisi effettuate dal SERD territorialmente competente – anche queste svolte dal resistente con colpevole grave ritardo e dopo aver ricevuto numerosi solleciti (cfr.
relazione dei Servizi Sociali di Grugliasco del 13.03.2025 e relazione SERD presso ASL TO3 del
24.03.2025) – hanno dato esito positivo con riferimento al consumo di delta9-tetraidrocannabinolo,
mentre, allo stato, non vi è in atti alcuna formale certificazione relativamente ad un uso di tale sostanza a scopo terapeutico da parte del , che peraltro è stato condannato in data CP_1
07.05.2024 per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4 d.P.R. 309/1990 (cfr. doc. n. 3 depositato il
25.11.2025).
Da ultimo si osserva che il resistente ha contribuito al mantenimento del figlio minore in maniera saltuaria ed assolutamente non adeguata (secondo quanto sostenuto dalla ricorrente e non espressamente contestato dal resistente lo stesso ha versato, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, la somma complessiva di euro 150,00 nell'anno 2023, l'importo totale di euro
400,00 nell'anno 2024, mentre fino al mese di giugno 2025 il padre ha totalmente omesso di contribuire al mantenimento del minore).
Pertanto, tenuto conto, da un lato, delle inidoneità genitoriali paterne e del disinteresse manifestato dal resistente sotto il profilo economico, e considerato invece, dall'altro, l'adeguatezza genitoriale manifestata dalla madre, il Collegio ritiene di dover disporre l'affido esclusivo di alla Per_1 madre, con competenze genitoriali concentrate in capo alla stessa (quello che, a titolo meramente descrittivo, può essere definito come cd. affido supereslcusivo). Si tratta di un modulo di esercizio della responsabilità genitoriale che trova oggi riscontro nell'art. 337quater, comma 3, c.c., ai sensi del quale il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi;
ciò nonostante, «le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori». L'esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti (salute, educazione, istruzione, residenza abituale) può però trovare deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente stabilito”). Si tratta, in questi casi, di rimettere al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali. “Questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori
non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità
genitoriale, modificandone solo l'esercizio. Il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro,
sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al
giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337-
quater ultimo comma c.c.)” (cfr. Trib. Milano, 20 marzo 2014). Nel caso di specie, l'affido
(super)esclusivo alla madre è tanto opportuno quanto necessario per evitare che, anche per questioni fondamentali, la macchina di rappresentanza degli interessi del minore sia inibita nel funzionamento, a causa del disinteresse del padre e della difficoltà di comunicazione tra le parti dell'odierno giudizio.
Ritiene pertanto il Collegio di disporre l'affidamento esclusivo del minore alla madre, con Per_1
facoltà per la stessa di adottare in via esclusiva le decisioni di maggiore interesse per il figlio.
Tenuto conto delle criticità genitoriali riscontrate in capo al padre, il Collegio ritiene di dover invitare il resistente a sottoporsi ad un percorso di sostegno alla genitorialità, al fine di superare le lacune genitoriali riscontrate, abbandonando l'atteggiamento svalutante e rivendicativo nei confronti della madre e consentendo una maggiore sintonizzazione con le esigenze ed i bisogni del figlio nell'ottica di un graduale riavvicinamento allo stesso. Deve pertanto disporsi che i Servizi Sociali territorialmente competenti in ragione dell'effettiva residenza del resistente, ove ritenuto per il tramite del Servizio di Psicologia dell'Età Evolutiva dell'ASL TO3, predispongano e/o proseguano in favore del padre, qualora dallo stesso richiesto, idoneo percorso di sostegno alla genitorialità, con gli obiettivi di cui sopra. Considerati i comportamenti nervosi ed aggressivi tenuti dal padre nei confronti della madre e degli operatori dei Servizi Sociali anche nel corso del presente procedimento, il resistente deve, altresì, essere invitato a sottoporsi ad un percorso psicologico volto alla gestione ed al controllo degli impulsi ed agiti violenti. Per ciò che attiene a tale percorso si osserva che i Servizi Sociali territorialmente competenti in ragione dell'effettiva residenza del padre dovranno garantire, qualora richiesti dal padre, l'attivazione di tale percorso per il tramite del servizio consultoriale o altro servizio sanitario, trattandosi di percorso psicologico ordinario volto al controllo della rabbia e degli impulsi violenti, non potendosi obbligare il resistente a sostenere i costi connessi alla frequentazione di percorsi attivi presso associazioni private.
Tenuto conto degli esiti delle analisi svolte presso il SERD, il resistente deve, inoltre, essere invitato ad intraprendere idoneo percorso di disintossicazione presso il SERD territorialmente competente in ragione della sua effettiva residenza.
Deve poi ovviamente confermarsi la collocazione del minore presso la madre, essendo pacifico che abbia sempre convissuto con la ricorrente fin dalla disgregazione dell'unità famigliare, Per_1
nonché tenuto conto dell'adeguatezza genitoriale manifestata dalla madre.
Quanto agli incontri tra il padre ed il figlio, tenuto conto delle gravi lacune genitoriali mostrate dal padre e considerato l'andamento degli incontri protetti padre-figlio svolti fino al mese di ottobre
2024, deve disporsi che i Servizi Sociali territorialmente competenti in ragione della residenza del minore, in sinergia con i Servizi Sociali territorialmente competenti in ragione dell'effettivo domicilio del padre, provvedano alla riattivazione degli incontri padre-figlio, sempre nella forma protetta, solo in caso di positivo andamento del percorso di sostegno alla genitorialità, del percorso psicologico volto al controllo ed alla gestione degli impulsi, nonché del percorso di disintossicazione presso il SERD e sempre che ciò non risulti pregiudizievole per il minore, con facoltà per i medesimi Servizi di sospendere e/o interrompere gli incontri padre-figlio qualora gli stessi si rivelino pregiudizievoli per il minore.
Passando all'aspetto economico, si osserva quanto segue:
1. la madre, di anni 36, ha dichiarato di essere priva di occupazione lavorativa ormai dal gennaio 2020 e di percepire unicamente il reddito di inclusione, pari a circa euro 830,00 mensili (cfr. doc. n. 27 fascicolo parte ricorrente) e l'assegno unico per il figlio minore, ammontante a circa euro 200,00 mensili (cfr. doc. n. 28 fascicolo parte ricorrente);
2. la vive, unitamente al figlio minore, in un immobile condotto in locazione Parte_1
per il quale paga un canone di euro 500,00; 3. la ricorrente ha versato in atti gli estratti relativi agli anni 2021-2023 di un conto corrente a sé intestato acceso presso banca Unicredit, con saldo attivo alla data del 31.12.2023 pari ad euro 1,82: tale conto risulta alimentato dalle erogazioni effettuate dall' , da versamenti di denaro contante (pari nell'anno 2023 a complessivi euro 2.935,00) e da CP_2
regalie effettuate dalla famiglia di origine della (pari nell'anno 2023 a complessivi euro Parte_1
1.500,00), oltre che dagli sporadici versamenti effettuati dal resistente a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore;
in uscita si registrano sporadici prelievi di denaro contante
(complessivamente 5 nell'interno anno 2023: e segnatamente in data 19.04.2023 per euro 370,00, in data 22.04.2023 per euro 280,00, in data 01.08.2023 per euro 230,00, in data 21.08.2023 per euro
180,00 ed in data 08.11.2023 per euro 140,00) e pagamenti vari, tra i quali, tuttavia, non figura il pagamento dell'affitto, che quindi viene presumibilmente pagato dalla famiglia d'origine della dalla quale, peraltro, la ricorrente ha sempre ammesso di essere aiutata;
4. viceversa, il Parte_1
padre, di anni 34, ha svolto nel corso del giudizio – secondo quanto dallo stesso dichiarato – lavori saltuari e non regolarizzati come cuoco o aiuto cuoco e da ultimo ha dichiarato di essere disoccupato;
5. il resistente ha cambiato nel corso del giudizio diverse abitazioni: da ultimo,
secondo quanto riferito dai Servizi Sociali territorialmente competenti, il ha reperito CP_1
un'abitazione in locazione in Grugliasco (TO); il resistente non ha tuttavia precisato a quanto ammonti il canone di locazione;
6. il resistente ha versato in atti unicamente la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2022 pari ad euro 9.076,00 lordi;
7. nonostante l'ordine impartito dal Giudice relatore con provvedimento del 05.03.2024 il resistente non ha depositato la documentazione di cui all'art. 473bis.12 c.p.c.; 8. in data 02.05.2025 il ha depositato CP_1
documentazione medica dalla quale si evince che allo stesso è stata diagnosticata polineuropatia agli arti inferiori: tuttavia non è presente, allo stato, ulteriore certificazione relativa alle eventuali ricadute di tale patologia sull'attività lavorativa del resistente.
Ciò posto, come noto, secondo il costante orientamento giurisprudenziale in materia, lo stato di disoccupazione del genitore non giustifica l'esonero dello stesso dall'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore, anche tenuto conto, nel caso specifico, della capacità lavorativa del padre, alla luce della giovane età, del buono stato di salute (in assenza di certificazione relativa ad un'eventuale incapacità lavorativa) e delle pregresse esperienze lavorative.
Pertanto, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti come sopra delineate, applicato in particolare l'art. 473bis.18 c.p.c. (nonostante le prescrizioni legislative in materia e l'ordine impartito dal Giudice Relatore, il resistente non ha versato la documentazione di cui all'art. 473bis.12 c.p.c., con particolare riferimento agli estratti dei conti correnti ed alle dichiarazioni dei redditi dell'ultimo triennio, limitandosi a produrre solo la dichiarazione relativa all'anno 2022),
valutata la capacità lavorativa di entrambi i genitori e, segnatamente del padre, considerata, altresì,
l'età del figlio minore (che ha appena compiuto 4 anni) e le esigenze di vita ad esso correlate, tenuto conto dei tempi di permanenza di presso ciascun genitore (attualmente integralmente a Per_1
carico della madre), il Collegio ritiene di dover confermare l'importo posto a carico del resistente a titolo di mantenimento del figlio minore nella misura di Euro 300,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie. A tal proposito, per l'esatta individuazione delle spese straordinarie, ritiene il
Collegio di effettuare le seguenti considerazioni, elaborate in conformità con la giurisprudenza maggioritaria e più recente. L'assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore e, pertanto, a titolo esemplificativo, si considerano spese ordinarie comprese nell'assegno di mantenimento il vitto, l'abbigliamento, il contributo per spese dell'abitazione, la mensa scolastica, i medicinali da banco senza prescrizione medica, il carburante, la ricarica telefonica, il prescuola, il doposcuola e la baby sitter se già presenti nell'organizzazione famigliare prima della separazione, i trattamenti estetici (parrucchiere, estetista,
ecc.).Per spese straordinarie (extra assegno), in conformità al costante orientamento giurisprudenziale in materia, si intendono, invece, quelle spese caratterizzate da almeno uno dei seguenti requisiti: a) occasionalità o sporadicità (requisito temporale); b) gravosità (requisito quantitativo); c) voluttuarietà (requisito funzionale). Nell'ambito delle spese straordinarie devono poi individuarsi quelle considerate obbligatorie (in quanto di fatto consequenziali a scelte già
concordate tra i coniugi oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione), da quelle, invece, subordinate al previo consenso di entrambi i genitori. Ciascun
genitore è tenuto a contribuire al pagamento, nella percentuale concordata tra le parti o disposta con provvedimento giudiziale, delle spese extra assegno.
Ciò posto in termini generali, le spese straordinarie maggiormente diffuse possono così essere individuate:
* SPESE SCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico necessario per la frequentazione scolastica e/o universitaria;
* SPESE SCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università
private e delle università pubbliche, queste ultime dopo il primo anno fuori corso;
c) prescuola,
doposcuola se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
d) corsi di specializzazione e master;
e) gite scolastiche con pernottamento;
f) corsi di recupero e lezioni private;
g) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
* SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a)
spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
b) spese per la patente;
* SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di custodia (baby sitter) se l'esigenza nasce dopo la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
* SPESE MEDICO-SANITARIE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a)
visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti dal pediatra o dal medico curante, erogati dal
SSN; b) accertamenti sanitari e trattamenti sanitari non erogabili dal SSN e prescritti dal medico curante (es. fisioterapia); c) interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche;
d) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
e) farmaci prescritti dal medico curante, dal pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
f) spese odontoiatriche,
oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
g) tickets sanitari;
h) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte;
h) cicli di psicoterapia e logopedia se prescritti;
i) dispositivi per assistenza protesica e integrativa se prescritti (ausili, protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico, scarpe ortopediche, protesi integrative, ecc.); l) spese sanitarie urgenti;
* SPESE MEDICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante;
c) interventi chirurgici presso strutture private se non prescritti e non erogabili dal
SSN; Quanto alle modalità di comunicazione e corresponsione delle spese straordinarie, possono indicarsi le seguenti linee guida:
* Quanto alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso.
* Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30
giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base dei valori minimi dello scaglione di riferimento, stante l'estrema semplicità in fatto ed in diritto della presente controversia, seguono la soccombenza prevalente e sono, pertanto, poste a carico del resistente, che, sebbene ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, deve provvedervi direttamente, con distrazione in favore dell'Erario, stante l'ammissione anche della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
* dispone l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, con facoltà in capo alla Per_1
stessa di adottare, in via esclusiva, le decisioni di maggiore interesse per il figlio minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
* dispone che i Servizi Sociali territorialmente competenti in ragione dell'effettiva residenza del resistente, ove ritenuto per il tramite del Servizio di Psicologia dell'Età Evolutiva dell'ASL TO3,
predispongano e/o proseguano in favore del padre, qualora dallo stesso richiesto, idoneo percorso di sostegno alla genitorialità; * dispone che i Servizi Sociali territorialmente competenti in ragione dell'effettiva residenza del resistente, eventualmente per il tramite del servizio consultoriale o altro servizio sanitario, predispongano in favore del padre, qualora dallo stesso richiesto, idoneo percorso psicologico volto alla gestione ed al controllo degli impulsi e degli agiti violenti;
* invita il padre a sottoporsi ad idoneo percorso di disintossicazione presso il SERD territorialmente competente in ragione dell'effettivo domicilio del resistente, con spese a suo carico;
* dispone che il figlio minore sia prevalentemente collocato presso la madre;
Per_1
* dispone che i Servizi Sociali territorialmente competenti in ragione della residenza del minore, in sinergia con i Servizi Sociali territorialmente competenti in ragione dell'effettivo domicilio del padre, provvedano alla riattivazione degli incontri padre-figlio, sempre nella forma protetta, solo in caso di positivo andamento del percorso di sostegno alla genitorialità, del percorso psicologico volto al controllo ed alla gestione degli impulsi, nonché del percorso di disintossicazione presso il
SERD e sempre che ciò non risulti pregiudizievole per il minore, con facoltà per i medesimi Servizi
di sospendere e/o interrompere gli incontri padre-figlio qualora gli stessi si rivelino pregiudizievoli per il minore;
* pone a carico di , a titolo di contributo di mantenimento del figlio minore, Controparte_1
la somma mensile di euro 300,00, da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ogni mese,
rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come in motivazione;
* condanna a rifondere a le spese del presente Controparte_1 Parte_1
giudizio, che liquida in euro 3.809,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Erario.
Savona, 26 giugno 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
(dott.ssa Daniela Mele) (dott.ssa Lorena Canaparo)