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Sentenza 19 novembre 2024
Sentenza 19 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 19/11/2024, n. 2221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2221 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2024 |
Testo completo
R.g. n. 4176/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE I CIVILE
in persona del giudice monocratico, nella persona della dott.ssa Fortunata Esposito, all'esito della discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4176 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto opposizione a ingiunzione di pagamento
TRA
( , in persona dell'Amministratore p.t., Dott.ssa Parte_1 P.IVA_1
, elettivamente domiciliato in Catanzaro, al Corso Mazzini n. 164, presso lo studio Controparte_1 dell'Avv. Francesco Di Lieto, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
E
(P.I. ) in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_2
rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Anna Maria Paladino e Saverio
Molica ed elettivamente domiciliato presso il Settore Avvocatura del , sito alla Controparte_2
Via Jannoni – Palazzo De Nobili - giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta e giusta deliberazione della G.C. n. 74 del 16 Febbraio 2024;
CONVENUTO
NONCHE'
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Dott.ssa CP_3 P.IVA_3 CP_4
, elettivamente domiciliata in Catanzaro, alla Via Ferdinando Galiani n. 21, presso lo studio
[...] dell'Avv. Gloria Severino, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA CONCLUSIONI delle parti: come da atti di causa.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, il “ conveniva in Parte_1
giudizio il e la Controparte_2 Controparte_5 esponendo che quest'ultima, notificava al ricorrente l'intimazione di pagamento n. 0000396335 del
13 Agosto 2023, per il mancato versamento dei canoni idrici relativi agli anni 2002, 2003, 2004, 2005,
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, per una somma complessiva pari ad € 44.478,77.
A fondamento della propria domanda ,in particolare, deduceva:
1) la decadenza e la prescrizione del diritto alla riscossione delle somme, atteso che la predetta ingiunzione fiscale del 13 Agosto 2023, mai preceduta da alcuna notifica di atti prodromici interruttivi, faceva riferimento a canoni idrici per i quali era ampiamente decorso il termine di prescrizione quinquennale stabilito dalla legge;
2) di aver corrisposto, in ogni caso, le somme richieste;
3) la nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione, in quanto carente degli elementi previsti dagli artt. 3 L. 241/1990 e 7 della L. 212/2000; 4) l'illegittimità dell'ingiunzione oggetto d'impugnazione in quanto emessa da un soggetto, privo del relativo potere che la legge CP_3 riserva “esclusivamente agli enti pubblici”; 5) l' inesigibilità della prestazione per essere stata, questa, determinata sulla base di “criteri presuntivi”, ma anche in ragione dell'inadempimento contrattuale, sia sotto il profilo quantitativo, a causa dell'omessa erogazione dell'acqua, che sotto il profilo qualitativo, imputabile al gestore del servizio idrico.
Tanto premesso, l'odierno ricorrente rassegnava le proprie conclusioni, chiedendo all'intestato
Tribunale di voler così provvedere: “dichiarare - previa sospensione - non dovuto il credito portato dalla ingiunzione di pagamento “n. 0000396335 del 13/08/2023” e di ogni altro atto connesso e/o presupposto. Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto difensore ex art. 93 cpc.”.
Con decreto del 7 Novembre 2023, la causa veniva rinviata all'udienza dell'8 Marzo 2024 per la comparizione delle parti.
Integrato regolarmente il contradditorio, in data 7 Febbraio 2024, si costituiva in giudizio, mediante deposito di comparsa di costituzione e risposta, la SO.GE.T eccependo, preliminarmente: a) CP_3
l'inammissibilità dell'azione proposta, in quanto tardiva, attesa la mancata impugnazione della cartella di pagamento nel termine di cui all'art. 24 co. 5 del Dlgs 46/1999; b) l'infondatezza della doglianza relativa alla illegittimità della procedura di riscossione ad opera della in Controparte_3 quanto soggetto privo del potere di emanare l'ingiunzione fiscale impugnata , richiamando all'uopo il Dlgs 446/97 secondo cui “ la riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza delle provincie e dei comuni viene effettuata con la procedura indicata dal regio decreto 14 aprile 1910,
n. 639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla lett. b) del comma 5, ovvero i concessionari iscritti all'albo di cui all'art. 53 D.lgs 446/1997, tra cui la CP_3
iscritta al numero 152 dell'Albo della fiscalità locale.
[...]
Il comma 6 dell'art. 52 Dlgs. 446/1997 è stato abrogato dalla L. 244/2007 [sostituito dall'art. 36 comma 2 D.L. 248/2007 e convertito dalla L. 3172008, il quale ha previsto espressamente che l'ente locale continua a riscuotere le proprie entrate, sia tributarie sia extratributarie, mediante la procedura dell'ingiunzione di cui al RD 639/1910, se l'ente locate riscuote in proprio oppure “ha affidato il servizio ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) D.lgs. 446/1997”;c) l'infondatezza della censura relativa all'asserita quantificazione dei consumi secondo “criteri presuntivi” anziché secondo l'effettivo consumo in quanto circostanza non provata e generica;
d) l'infondatezza della doglianza inerente alla inesistenza della notifica dell'ingiunzione di pagamento in quanto atto che costituirebbe prerogativa non estesa dalla Legge ai concessionari della riscossione.
Con In ultimo, la , si opponeva alla richiesta di sospensione in quanto carente dei presupposti CP_7
richiesti ex lege.
Concludeva, pertanto, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'On.
Tribunale, contrariis reiectis In via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione per i motivi di cui alla narrativa che precede;
sempre in via preliminare, dichiarare inammissibile perché tardiva
l'opposizione per i motivi di cui alla narrativa che precede;
nel merito: rigettare l'opposizione per i motivi di cui alla narrativa che precede e, per l'effetto, dichiarare legittimo e efficace l'intimazione di pagamento;
Con vittoria di spese e competenze con le maggiorazioni di legge e per la proditorietà dell'azione, da distrarsi in favore del procuratore costituito”.
In data 22 Febbraio 2024 si costituiva in giudizio, altresì, il , asserendo Controparte_2
l'infondatezza in fatto e in diritto delle avverse domande.
Nel dettaglio eccepiva, in via preliminare: a) l'inammissibilità delle avverse domande, in quanto proposte oltre il termine di 20 giorni dalla notifica dell'atto di cui all'art. 617 c.p.c. e, quindi, tardive nonché per l'assoluta genericità; b) la carenza di legittimazione passiva dell'Ente locale, posto che le censure formulate dal attenevano esclusivamente alla legittimità della procedura di Parte_1 riscossione delle somme ingiunte, alla quale il era estraneo. CP_2
Nel merito, contestava la prescrizione eccepita da controparte evidenziando quanto segue, in ordine ai termini di prescrizione relativi alle singole annualità e, segnatamente:
“CANONI IDRICI ANNO 2002 L'ufficio nell'anno 2004 con posta ordinaria, inviava al Condominio la fattura n° 5088 del
20/03/2004 relativa ai consumi idrici per l'anno 2002 (ALL.2).
Stante il mancato pagamento si inviava sollecito di pagamento n° 533 (ALL3), mediante la spedizione con busta verde- atti giudiziari- raccomandata n° 772527662120 tramite il servizio postale.
Il sollecito di pagamento, sebbene non ritirato dal destinatario, è stato notificato ai sensi dell'art.8 della Legge 890/82, (atto non ritirato compiuta giacenza). L'agente postale incaricato della notifica, ha provveduto ad effettuare quanto prescritto dalla norma, nei casi di momentanea assenza del destinatario, immettendo in cassetta ulteriore avviso con invito al ritiro della raccomandata, quindi
l'atto è stato notificato trascorsi 10 gg. dalla data di comunicazione.
Persistendo lo stato di morosità, veniva inviata ingiunzione di pagamento n. 388 del 29.06.2012
(ALL.4) notificata in data 03.08.2012 (atto attualmente non rinvenibile per problemi tecnici).
Nell'anno 2017, considerato che il ricorrente non aveva ancora provveduto al pagamento, l'Ufficio provvedeva ad attivare la riscossione coattiva, tramite il nuovo concessionario (SOGET), giusta lista di carico n° 2017- 0007 resa esecutiva il 29/06/2017 (ALL. 5).
La SO.G.E.T. quindi emetteva l'ingiunzione di pagamento n. 91440/2017 atto propedeutico
a1l'intimazione di pagamento n. 396335/2023 oggetto di contestazione del ricorso de quo.
2003 Parte_2
L'ufficio nell'anno 2005 con posta ordinaria, inviava la fattura n° 32433 del 30/04/2005 relativa ai consumi idrici per l'anno 2003 (ALL. 6).
In data 20 settembre 2008, considerato che il non aveva ancora ottemperato al Parte_1 pagamento del dovuto, si provvedeva ad inviare sollecito di pagamento n° 6376 (atto attualmente non rinvenibile per problemi tecnici).
Nell'anno 2013, considerato che il Condominio ricorrente non aveva ancora ottemperato al pagamento del dovuto, si provvedeva ad inviare ulteriore sollecito di pagamento n° 586, mediante la spedizione con busta verde-atti giudiziari- raccomandata n° 764178903143 (ALL. 7).
L'atto veniva rifiutato in data 17.08.2013.
Persistendo lo stato di morosità, l'Ufficio provvedeva ad attivare la riscossione coattiva, tramite il nuovo concessionario (SOGET), giusta lista di carico n° 2018 0005 resa esecutiva il 26/06/2018
(ALL.8).
La SO.G.E.T. quindi emetteva quindi ingiunzione di pagamento n. 120081/2018 atto propedeutico all'intimazione di pagamento n. 396335/2023 impugnata dal . Parte_1
CANONI IDRICI ANNO 2004 L'ufficio nell'anno 2007 con posta ordinaria, inviava al condominio ricorrente la fattura n° 7458 del
31/03/2007 relativa ai consumi idrici per l'anno 2004 (ALL.9).
In data 30 ottobre 2009, considerato che la parte ricorrente non aveva provveduto al pagamento del dovuto, si inviava sollecito di pagamento n. 1553 (ALL.10), mediante spedizione con busta verde- atti giudiziari- raccomandata n° 774557292195 notificato in data 19.11.2009.
Nell'anno 2014, l'Ufficio inviava ulteriore sollecito di pagamento n.1090 del 22.10.2014 (ALL.11) mediante la spedizione con busta verde- atti giudiziari- raccomandata n° 781569795598 tramite il servizio postale.
Il sollecito di pagamento, sebbene non ritirato dal destinatario, è stato notificato ai sensi dell'art.8 della Legge 890/82, (atto non ritirato compiuta giacenza). L'agente postale incaricato della notifica, ha provveduto ad effettuare quanto prescritto dalla norma, nei casi di momentanea assenza del destinatario, immettendo in cassetta ulteriore avviso con invito al ritiro della raccomandata, quindi
l'atto è stato notificato trascorsi 10 gg. dalla data di comunicazione.
Persistendo lo stato di morosità, l'Ufficio provvedeva ad attivare la riscossione coattiva, tramite il concessionario giusta lista di carico n° 2019 0008 resa esecutiva il 21/06/2019 (ALL.12). CP_3
La SO.G.E.T. emetteva quindi ingiunzione di pagamento n. 97967/2019 atto propedeutico all'intimazione di pagamento n. 396335/2023 oggetto di contestazione del ricorso de quo.
2005 Parte_2
L'ufficio nell'anno 2007 con posta ordinaria inviava al condominio ricorrente la fattura n. 8980 del
05.11.2007 riferita ai consumi idrici per l'anno 2005 (ALL.13) La fattura
è stata posta in riscossione in tre rate bimestrali, con scadenza prima rata novembre 2007 e scadenza ultima rata 30.03.2008 (DD n. 4894 del 15 novembre 2007) (ALL.14).
In data 29 novembre 2010, considerato che parte ricorrente non aveva ancora ottemperato al pagamento del dovuto, si provvedeva ad inviare sollecito di pagamento n° 1631 (ALL.15) mediante la spedizione con busta verde- atti giudiziari- raccomandata n° 776833991269 tramite il servizio postale notificato in data 11.01.2011.
Nell'anno 2015, persistendo lo stato di morosità, l' provvedeva ad attivare la riscossione CP_8 coattiva, tramite il nuovo concessionario (SOGET), giusta lista di carico n° 2015 0017 resa esecutiva il 22/12/2015 (ALL. 16).
Quest'ultima provvedeva ad emettere dapprima sollecito di pagamento n. 90020150066189246/2015 quindi ingiunzione di pagamento n. 121706/2016 provvedimenti propedeutici all' intimazione di pagamento n. 396335/2023 oggetto di contestazione del presente ricorso.
CANONI IDRICI ANNO 2007 L'ufficio nell'anno 2009 con posta ordinaria inviava alla parte ricorrente la fattura n° 10824 del
31/01/2009 relativa ai consumi idrici per l'anno 2007 (ALL. 17).
Nell'anno 2012, considerato che il Condominio non aveva ancora ottemperato al pagamento si inviava sollecito di pagamento n. 2121 (ALL.18) mediante la spedizione con busta verde- atti giudiziari- raccomandata n° 779322459148 tramite il servizio postale.
Il sollecito di pagamento, sebbene non ritirato dal destinatario, è stato notificato ai sensi dell'art.8 della Legge 890/82, (atto non ritirato compiuta giacenza). L'agente postale incaricato della notifica, ha provveduto ad effettuare quanto prescritto dalla norma, nei casi di momentanea assenza del destinatario, immettendo in cassetta ulteriore avviso con invito al ritiro della raccomandata , quindi
l'atto è stato notificato trascorsi 10 gg. dalla data di comunicazione.
Nell'anno 2017, persistendo lo stato di morosità, l'ufficio attivava la procedura di riscossione coattiva, giusta lista di carico n° 2017 0006 resa esecutiva il 30/05/2017 (ALL.19).
La SO.G.E.T., quindi, emetteva l'ingiunzione di pagamento n. 75148/2017 atto propedeutico all'intimazione di pagamento n. 396335/2023 oggetto di contestazione.
CANONI IDRICI ANNO 2008
L'ufficio nell'anno 2010 inviava alla parte ricorrente la fattura n. 11196 del 13/05/2010 riferita ai consumi idrici per l'anno 2008 (ALL. 20). La fattura è stata posta in riscossione in tre rate bimestrali, con scadenza prima rata giugno 2010 e scadenza ultima rata 30.10.2010 ( DD n. 2419 del 11 maggio
2010) (ALL. 21).
In data 30 ottobre 2013, si provvedeva ad inviare tramite il servizio postale sollecito di pagamento
n° 2194 (ALL.22), mediante la spedizione con busta verde- atti giudiziari- raccomandata n°
764l76278665 notificato in data 25.11.2013.
Nell'anno 2018, persistendo lo stato di morosità, l'Ufficio provvedeva ad attivare la riscossione coattiva, tramite il concessionario giusta lista di carico ri° 2018 0013 resa esecutiva il CP_3
02/11/2018 (ALL.23). La società di riscossione emetteva ingiunzione di pagamento n.193654 /2018 atto propedeutico all'intimazione di pagamento n. 396335/2023 oggetto di contestazione con il presente ricorso.
CANONI IDRICI ANNO 2009
L'ufficio nell'anno 2011 con posta ordinaria inviava la fattura n. 11279 del 13/05/2011 riferita ai consumi idrici per l'anno 2009. (ALL.24). La fattura è stata posta in riscossione in tre rate bimestrali, con scadenza prima rata 30.07.2011 e scadenza ultima rata 30.11.2011 giusta D.D. n° 2786 del 05 luglio 2011 (ALL.25). In data 5 novembre 2014, considerato che parte ricorrente non aveva ancora ottemperato al pagamento del dovuto, si provvedeva ad inviare sollecito di pagamento n° 2253 (ALL.26), mediante la spedizione con busta verde- atti giudiziari- raccomandata n° 781569994268 tramite il servizio postale notificato in data 06.02.2015. Persistendo lo stato di morosità, nell'anno 2019 l' CP_8 attivava la riscossione coattiva, tramite il nuovo concessionario (SOGET), giusta lista di carico n°
2019 0009 resa esecutiva il 21/06/2019 (ALL.27).
La SO.G.E.T. emetteva quindi ingiunzione di pagamento n. 97968/2019 atto propedeutico al1'intimazione di pagamento n. 396335/2023 oggetto di contestazione del presente ricorso.
CANONI IDRICI ANNO 2010
L'ufficio nell'anno 2012 con posta ordinaria, inviava la fattura n. 9233 del 16.02.2012 relativa al canone idrico anno 2010 (ALL.28).
Poiché parte ricorrente non provvedeva al pagamento della fattura, l'Ufficio attivava la riscossione coattiva, tramite il nuovo concessionario ( , giusta lista di carico ri° 2015 0011 resa esecutiva CP_3 il 27/10/2015 (ALL.29).
La società di riscossione emetteva sollecito di pagamento n. 90020150057668022/2015, ingiunzione di pagamento n. 243673/2016, atti propedeutici all'intimazione di pagamento n. 396335/2023.
CANONI IDRICI ANNO 2011
L'ufficio nell'anno 2012 con posta ordinaria inviava la fattura n° 11474 del 15/10/2012 riferita ai consumi idrici per l'anno 2011. La fattura è stata posta in riscossione in tre rate bimestrali, con scadenza ultima rata 12.03.2013 (ALL. 30). Nell'anno 2016, considerato che il parte ricorrente non aveva provveduto al pagamento del dovuto, l' provvedeva ad attivare la riscossione coattiva CP_8 tramite il nuovo concessionario (SOGET), giusta lista di carico n° 2016 0013 resa esecutiva il
13/12/2016 (ALL.31).
La SOGET persistendo lo stato di morosità, emetteva sollecito di pagamento n.
90020160039574851/2016 ed ingiunzione n. 68188/17 propedeutici all'intimazione di pagamento n.
396335/2023 oggetto di contestazione.
CANONI IDRICI ANNO 2012
L'ufficio nell'anno 2014 con posta ordinaria, inviava al Condominio ricorrente la fattura n. 11649 del 12.02.2014 riferita ai consumi idrici per l'anno 2012 da pagare in 3 rate con scadenza
28.02.2014, 30.04.2014, 30.06.2014 (ALL.32). Nell'anno 2017, considerato che il non aveva ancora provveduto al pagamento del Parte_1 dovuto, l' attivava procedura di riscossione coattiva tramite il nuovo concessionario CP_8 CP_3 giusta lista di carico n° 2017 0011 resa esecutiva il 22/09/2017 (ALL.33).
La SOGET persistendo lo stato di morosità, emetteva a carico del in questione sollecito Parte_1 di pagamento n. 90020170024996575/17 ed ingiunzione n. 21897/18 propedeutici all'intimazione di pagamento n. 396335/2023 oggetto di contestazione del presente ricorso.
CANONI IDRICI ANNO 2013
L'ufficio nell'anno 2015 con posta ordinaria inviava la fattura n. 9352 del 15.01.2015 con posta ordinaria (ALL. 34).
Nell'anno 2018, considerato che il condominio ricorrente non aveva provveduto al pagamento del dovuto, l' attivava la riscossione coattiva tramite il nuovo concessionario giusta lista CP_8 CP_3 di carico n° 2018 0007 resa esecutiva il 04.09.2018 (ALL. 35).
La società di riscossione provvedeva ad emettere dapprima sollecito di pagamento n.
90020180022038350/18, quindi ingiunzione di pagamento n. 8954/2019 atti propedeutici all'intimazione di pagamento n. 396335/2023 oggetto di contestazione.
CANONI IDRICI ANNO 2014
L'ufficio nell'anno 2016 inviava al condominio ricorrente la fattura n. 12333 del 07.06.2016 con posta ordinaria (ALL. 36).
Nell'anno 2018, considerato che parte ricorrente non aveva ancora provveduto al pagamento del dovuto, l'Ufficio attivava la riscossione coattiva tramite il nuovo concessionario giusta lista CP_3 di carico n° 2019 0007 resa esecutiva il 18.06.2019 (ALL. 37).
La SOGET emetteva dapprima sollecito di pagamento n. 90020190007903343/19, quindi ingiunzione di pagamento n. 194804/2019 atti propedeutici all'intimazione di pagamento n. 396335/2023 oggetto di contestazione del ricorso de quo.
Si evidenzia che in data 30.07.2012 prot. n. 59355 ed in data 03.06.2016 prot. n. 64148 l'
[...]
, in seguito alla presentazione delle relative istanze da parte di due Controparte_9 condomini, inviava posizione debitoria del entrambi atti interruttivi dei Parte_1 termini prescrizionali (ALL. 38- 39)”.
In ultimo, il , si opponeva alla richiesta di sospensione in quanto carente sia Controparte_2 sotto il profilo del fumus boni iuris che del periculum in mora.
Tanto premesso, l'Ente locale rassegnava le seguenti conclusioni: Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, 1) In via preliminare dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'istanza di sospensione per tutti i motivi esposti nel presente atto non sussistendone i presupposti previsti dalla legge;
2) Dichiarare inammissibile e comunque rigettare integralmente ogni domanda formulata dal ricorrente perché infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti in atti;
3) Nella denegata ipotesi di accoglimento della spiegata domanda in ragione delle censure formulate dall'opponente, accertare e dichiarare che la lamentata prescrizione, nella denegata ed assurda ipotesi in cui si ritenga che la stessa sia maturata, ed ogni eventuale errore nella procedura di riscossione successivo alla trasmissione delle liste di carico dal
alla è addebitabile esclusivamente all'Agente della Riscossione e Controparte_2 CP_3 quindi tenere indenne il dalle conseguenze pregiudizievoli della spiegata Controparte_2 opposizione, anche con riferimento alle spese di lite;
4) Con vittoria delle spese, competenze ed onorari del giudizio”.
Rigettata con ordinanza emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'8 Marzo 2024, la richiesta di sospensione, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note scritte, all'udienza del 19 Novembre 2024.
Quindi, a detta ultima udienza, i soli procuratori del precisavano le proprie Controparte_2
conclusioni e discutevano la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., riportandosi integralmente ai rispettivi atti di causa ed ai verbali di udienza.
Veniva, pertanto, pronunciata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, dev'essere vagliata l'eccezione sollevata in via preliminare dal CP_2
ed inerente al difetto di legittimazione passiva dello stesso.
[...]
L'eccezione è infondata per le ragioni di seguito indicate.
La Suprema Corte, in diverse pronunce ribadisce il principio di diritto – pienamente condiviso da questo Tribunale – in base al quale, qualora il contribuente agisca in giudizio per l'accertamento della prescrizione di un debito tributario (come nel caso di specie, per canoni idrici), affidato all'Agente di
Riscossione, la legittimazione passiva non può che sussistere in capo all'Ente impositore. Ciò non solo in quanto l'Ente locale è creditore sostanziale del tenuto al pagamento del tributo, Parte_1
quanto perché con l'azione di accertamento giudiziale del compimento della prescrizione dei canoni idrici sottesi alle intimazioni di pagamento, volendo quest'ultimo far valere un fatto estintivo del credito medesimo, la legittimazione passiva rispetto all'azione esercitata non può che radicarsi in capo al CP_2
Come detto, il principio di diritto richiamato è pacificamente condiviso dalla giurisprudenza che, nelle controversie assimilabili a quella oggetto del presente giudizio, ribadisce che “la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.”. (Cass. Sez. Un., Sentenza n. 7514 del 08/03/2022).
Ed ancora, “il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario, senza che sia tra i due soggetti configurabile alcun litisconsorzio necessario. In entrambi i casi, la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario
e non già al concessionario, il quale, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, ha l'onere di chiamare in giudizio il predetto ente, ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 1999, ex art. 39, se non vuole rispondere dell'esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d'ufficio
l'integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile un litisconsorzio necessario” (cfr.
Sez. 5, Sentenza n. 9762 del 07/05/2014, Rv. 630633-01; Sez. 5, Sentenza n. 8370 del 24/04/2015,
Rv. 635173-01; Sez. 5, Ordinanza n. 10528 del 28/04/2017, Rv. 644101-01; Sez. 5, Sentenza n. 8295 del 04/05/2018, non massimata)”.
Trasfondendo, dunque, tali principi nel caso di specie, appare evidente l'infondatezza dell'eccezione sollevata dal non rivestendo, peraltro, carattere dirimente il fatto che la Controparte_2 ha nei confronti dell'Amministrazione comunale l'obbligo di esigere dai Controparte_3 contribuenti il pagamento dei crediti portati dalle liste di carico e di curare l'attività di interruzione dei termini di prescrizione.
Destituite di fondamento sono, altresì, le eccezioni sollevate rispettivamente dal e dal Parte_1
, per carenza di potere in capo a di emettere le ingiunzioni di Controparte_2 CP_3
pagamento impugnate e per tardività della proposta opposizione.
Non appare superfluo premettere che le ingiunzioni fiscali sono atti che presentano le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto e di cui l'Ente Pubblico si avvale per intimare al debitore il pagamento di una determinata somma dovuta. Presupposto fondamentale, dunque, per poter validamente ricorrere all'ingiunzione fiscale è che il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagamento sia certo, liquido ed esigibile.
L'ingiunzione non necessita, invece, di essere resa esecutiva dall'autorità giurisdizionale, giacché essa costituisce già titolo esecutivo, laddove il debitore non propone opposizione o quando questa è rigettata. Inoltre, si osserva che, secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale, l'ingiunzione fiscale è applicabile, oltre che per le entrate di diritto pubblico, anche per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di auto accertamento della Pubblica Amministrazione. Ciò è ribadito dalla
Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 277 del 13 luglio 2000, ha ammesso l'applicabilità e la compatibilità della procedura di riscossione tramite ingiunzione fiscale anche per le pretese creditorie derivanti da contratto.
Tanto comporta che dell'ingiunzione fiscale, seppur riservata alle sole Pubbliche Amministrazioni in senso proprio, possono avvalersene anche soggetti privati (come i gestori, società per azioni), ma solo su espressa autorizzazione legislativa.
Ebbene, per quel che concerne il potere della SOGET di emettere le ingiunzioni opposte, occorre precisare che trattasi, invero, di Società concessionaria della Riscossione, iscritta all'Albo di cui all'articolo 53 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, la quale può procedere alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall' ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile1910, n. 639, secondo le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili.
Orbene, per quel che concerne l'eccezione relativa alla tardività dell'impugnazione, deve osservarsi che l'opposizione all'ingiunzione di pagamento impugnata, costituendo il primo atto con il quale l'opponente deduce di essere venuto a conoscenza delle pretese creditorie per omessa notificazione degli atti sui quali esse si fondano, risulta correttamente proposta dal mediante Parte_1 opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. non essendo ancora iniziata l'esecuzione.
Essa, dunque, non essendo soggetta ad alcun termine, è sempre proponibile fino all'esaurimento della procedura esecutiva.
Invero, è ammissibile l'opposizione ex art. 615 c.p.c. anche per fatti estintivi del credito, originari o sopravvenuti alla formazione del titolo (prescrizione, morte del contribuente, avvenuto pagamento), atteso che l'opposizione appare l'unico rimedio processuale da adottare quando l'opponente adduce fatti estintivi o impeditivi, originari o sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, come, ad esempio, la prescrizione maturata dopo l'irrogazione della sanzione o il pagamento di quest'ultima.
Alla luce di quanto detto, appare evidente che la suddetta eccezione non trovi margini di accoglimento.
Sempre in via preliminare, si omette l'esame delle restanti eccezioni sollevate dalle opposte in ossequio al principio della ragione più liquida.
Quest'ultimo, infatti, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. Cass. civ., sez. III, 6 settembre 2022, n. 26214; cfr., anche, Cass. civ., sez. un., 8 maggio 2014, n. 9936), qualora il loro esame sia destinato a divenire superfluo per difetto di interesse (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. I, 21 maggio 2021, n. 14039).
Nel merito, ritiene lo scrivente Magistrato che la domanda di parte opponente sia parzialmente fondata e debba trovare, pertanto, parziale accoglimento, rilevandosi l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati per ciò che riguarda i crediti relativi agli anni 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2009,
2010, 2011 e 2012.
Non appare superfluo premettere che ai sensi dell'art. 2935 c.c. la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può esser fatto valere.
La prescrizione può essere, tuttavia, interrotta ai sensi dell'art. 2943 c.c. dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione, conservativo o esecutivo, nonché da qualsiasi atto che valga a costituire in mora il debitore ex art.1219 c.c., non avendo alcun valore altri mezzi quali telefonate, e-mail ordinarie o le lettere semplici.
L'orientamento prevalente nella giurisprudenza della Suprema Corte è chiaro nel ribadire che “in tema di interruzione della prescrizione, un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa
e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo). Quest'ultimo requisito non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e, quindi, non richiede l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto.
Ne consegue che non è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive di carattere di intimazione e di espressa richiesta di adempimento al debitore e che è priva di efficacia interruttiva la riserva, anche se contenuta in un atto scritto, di agire per il risarcimento di danni diversi e ulteriori rispetto a quelli effettivamente lamentati, trattandosi di espressione che, per genericità ed ipoteticità, non può in alcun modo equipararsi ad una intimazione o ad una richiesta di pagamento”. (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 3371 del 12 febbraio 2010). Più di recente: “Al fine di produrre effetti interruttivi della prescrizione un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa
e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento oggettivo). La valutazione circa la ricorrenza di tali presupposti - il secondo dei quali, pur richiedendo la forma scritta, non postula l'uso di formule solenni, né
l'osservanza di particolari adempimenti - è rimesso all'accertamento di fatto del giudice di merito ed
è, pertanto, del tutto sottratto al sindacato di legittimità” (Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n.
15140 del 31 maggio 2021).
Quanto detto non può non riflettersi sul piano probatorio: allorquando, infatti, il debitore eccepisca l'intervenuta prescrizione del termine stabilito dalla legge, è onere del creditore dimostrare in giudizio di aver posto in essere eventuali atti interruttivi della prescrizione medesima o per riconoscimento del diritto da parte del debitore (ex art. 2944 c.c.) o per fatti provenienti dal titolare del diritto (azioni giurisdizionali o atti di costituzione in mora ex art. 2943, c.c.). Deve trattarsi, ovviamente, di una prova idonea, solitamente documentale, non essendo sufficiente generiche affermazioni sull'asserito verificarsi di eventi interruttivi.
Venendo al caso di specie, è pacifico nella giurisprudenza sia di legittimità che di merito che la fornitura di acqua, pur avendo rilevanza pubblicistica, è qualificabile a tutti gli effetti come un contratto di somministrazione, con la conseguenza che i relativi crediti soggiacciono alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c., n. 4, in quanto aventi ad oggetto una prestazione periodica dipendente da una causa petendi a carattere continuativo (cfr. ex multis Trib. Reggio Calabria sez. I,
14/10/2021), il cui dies a quo deve farsi decorrere dal momento in cui il consumo si è verificato (Cass.
Civ. Sez. Unite 9.02.2011 n. 3162), potendosi ……(sulla base delle regole contenute nel contratto con l'utente che regola il servizio) anche se incorporate in un'unica richiesta di pagamento, il consumo di un'intera annualità.
A tal fine, la richiesta di pagamento deve pervenire al domicilio dell'utente entro la scadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il consumo di acqua si è riscontrato, non essendo sufficiente, per come ribadito dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, che la richiesta venga semplicemente inviata dall'ente gestore del servizio idrico entro il termine di cinque anni, occorrendo che essa giunga effettivamente al domicilio dell'utente entro tale data.
Infatti, il termine di prescrizione può essere interrotto solo se il creditore ha la certezza che il debitore abbia ricevuto l'atto inviatogli, tramite la ricezione della raccomandata.
La stessa Corte di Cassazione evidenzia che per interrompere la prescrizione occorre che il debitore
(nel nostro caso il utente del servizio idrico) abbia conoscenza dell'atto che il creditore Parte_1 gli ha inviato;
conoscenza che si ha solo nel momento in cui la raccomandata giunge all'indirizzo dell'utente (Cass. sent. n. 13588/2009).
Orbene, il opponente eccepisce l'intervenuta prescrizione dei canoni idrici relativo agli Parte_1
anni 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 in quanto nessuna richiesta di pagamento è pervenuta al prima della ingiunzione oggetto della presente Parte_1
impugnazione e notificata solamente in data 13 Agosto 2023.
L'eccezione è contestata sia dal , quale Ente impositore, che dalla Controparte_2 CP_3
quale Agente della Riscossione, che asseriscono la legittimità della richiesta essendo stata tale
[...] ingiunzione preceduta dall'invio delle relative fatture con posta ordinaria, alle quali facevano seguito
– stante il mancato adempimento da parte del – una serie di solleciti di pagamento che le Parte_1
PP.AA. convenute deducono essere state ritualmente e tempestivamente notificate, ma la cui prova documentale a sostegno non è offerta con riferimento a tutte le sopraindicate annualità.
Tanto il che la SO.G.E.T. s.p.a. richiamano, invero, nei propri scritti (ed in Controparte_2
particolare nelle rispettive comparse di costituzione e risposta) una serie di documenti (nello specifico, raccomandate), inerenti a solleciti di pagamento inviati al Condominio, le cui notifiche si sarebbero perfezionate, ma di cui solo quelle relative agli anni 2013 e 2014, tuttavia, sono effettivamente riversate in atti.
Nel dettaglio, per il canone relativo all'anno 2002, deve ritenersi maturata l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione.
Ed invero, il per come dallo stesso affermato in sede di comparsa di costituzione e risposta, CP_2 inviava all'Amministrazione del Condominio p.t. la fattura n. 5088 del 20.03.2004, relativa ai consumi idrici per l'anno 2002, solamente con posta semplice (e, pertanto, con mezzo inidoneo ad interrompere la prescrizione).
Successivamente, l'Ente inviava il sollecito di pagamento n° 533, notificato al ricorrente Parte_1 mediante raccomandata n. 772527662120, notificata ai sensi dell'art. 8 L. 890/82, in quanto non ritirato dal destinatario per compiuta giacenza ed “immettendo avviso nella cassetta dello stabile in indirizzo”.
Persistendo la morosità del veniva, prima, inviata l'ingiunzione di pagamento n. 388 del Parte_1
29.06.2012, della cui notifica non vi è prova in atti e, successivamente, il attivava la CP_2 procedura per la riscossione coattiva tramite giusta lista di carico n. 2017 – 0007 resa CP_3 esecutiva il 29.06.2017 in forza della quale emetteva l'ingiunzione di pagamento n. CP_3
91440/2017, propedeutico all'intimazione di pagamento n. 396335/2023, oggi impugnata.
Giova, sul punto, osservare che, con riferimento agli adempimenti richiesti nella notifica “postale diretta” in caso di temporanea assenza del destinatario, come nel caso di cui trattasi, la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che, per considerare perfezionata la notificazione è necessario verificare, in concreto, l'avvenuta ricezione della Cad e, a tal fine, l'ufficio notificante è processualmente onerato della produzione del relativo avviso di ricevimento (cfr Cassazione, sezioni unite, n. 10012/2021, conf. Cassazione nell'ordinanza n. 19333/2022).
Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, infatti, hanno sancito il principio secondo il quale “in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della l. n°890 del 1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima”;
Trasfondendo tali principi al caso di specie, deve ritenersi che il non abbia provato il CP_2 perfezionamento della notifica del sollecito di pagamento nei termini sopra tratteggiati e, per l'effetto, anche dell'interruzione della prescrizione in relazione al credito inerente il canone idrico dell'anno
2002 che può, pertanto, dirsi prescritto.
Analogamente deve concludersi per il canone inerente all'anno 2003, per il quale il inviava CP_2 all'Amministrazione del Condominio p.t. la fattura n. 32433 del 30.04.2005 con posta semplice e, pertanto, in maniera inidonea ad interrompere la prescrizione.
A questa seguiva, nell'anno 2008, un primo sollecito di pagamento n. 6376, non presente in atti, ed un secondo sollecito di pagamento n. 586, spedito a mezzo raccomandata n. 764178903143, e notificato con “immesso avviso cassetta corrispondente dello stabile in indirizzo” perché “rifiutata in data 17.08.2013 perché non più amministrata dal e pertanto soggetto non Parte_1 legittimato a ricevere la notifica”.
Persistendo la morosità del Condominio, il attivava la procedura per la riscossione coattiva CP_2 tramite giusta lista di carico n. 2018 – 0005 resa esecutiva il 26.06.2018 in forza della quale CP_3
emetteva l'ingiunzione di pagamento n. 120081/2018, propedeutico all'intimazione di CP_3 pagamento n. 396335/2023, oggi impugnata.
Ne deriva, quindi, che anche con riferimento a detto credito, il non ha fornito prova CP_2 dell'avvenuta notifica né del primo né del secondo sollecito di pagamento, validi ad interrompere il termine di prescrizione quinquennale. Di talchè l'intimazione di pagamento notificata nel 2023, oggi impugnata, risulta tardiva e il credito, pertanto, deve dichiararsi prescritto. Analoghe conclusioni devono formularsi anche per i canoni inerenti agli anni 2004 e 2007.
In particolare, quanto, alla prima annualità, il inviava all'Amministrazione del CP_2 Parte_1
p.t. la fattura n. 7458 del 31.03.2007 con posta semplice e, pertanto, in maniera inidonea ad interrompere la prescrizione.
A questa seguiva un primo sollecito di pagamento n. 1553 notificato a mezzo raccomandata n.
774557292195 in data 19.11.2009 ed un secondo sollecito di pagamento n. 1090 notificato a mezzo raccomandata n. 781569795598, con “immesso avviso nella corrispondente cassetta dello stabile” per “mancanza del destinatario”, del quale non è stata offerta la prova dell'avvenuta ricezione della
C.A.D.
Persistendo la morosità del , il attivava la procedura per la riscossione coattiva Parte_1 CP_2 tramite giusta lista di carico n. 2019 – 0008 resa esecutiva il 21.06.2019 in forza della quale CP_3
emetteva l'ingiunzione di pagamento n. 97967/2019, propedeutico all'intimazione di CP_3 pagamento n. 396335/2023, oggi impugnata.
Ne deriva, quindi, che anche con riferimento a detto credito il non ha fornito idonea CP_2 produzione documentale dell'avvenuta ricezione della C.A.D. con riguardo al secondo sollecito di pagamento. Di talchè l'ingiunzione di pagamento, oggi impugnata, risulta tardiva e, pertanto, il credito deve dichiararsi prescritto.
Con riferimento, al canone inerente all'anno 2007, da ritenersi anch'esso prescritto, il CP_2 inviava all'Amministrazione del Condominio p.t. la fattura n. 10824 del 31.01.2009 con posta semplice e, pertanto, in maniera inidonea ad interrompere la prescrizione.
A questa seguiva un sollecito di pagamento n. 2121 spedito a mezzo raccomandata postale n.
779322459148 e con “immesso avviso nella corrispondente cassetta dello stabile” per “rifiuto della persona abilitata”, di cui non è stata offerta la prova dell'avvenuta ricezione della C.A.D.
Persistendo la morosità del , il attivava la procedura per la riscossione coattiva Parte_1 CP_2 tramite giusta lista di carico n. 2017 – 0006 resa esecutiva il 30.05.2017 in forza della quale CP_3
emetteva l'ingiunzione di pagamento n. 75148/2017, propedeutico all'intimazione di CP_3 pagamento n. 396335/2023, oggi impugnata.
Ne deriva, quindi, che anche con riferimento a detto credito il non ha fornito idonea CP_2 produzione documentale dell'avvenuta ricezione della C.A.D. con riguardo al primo sollecito di pagamento. Di talchè l'ingiunzione di pagamento, oggi impugnata, risulta tardiva e, pertanto, il credito deve dichiararsi prescritto. Devono ritenersi, altresì, prescritti anche i crediti relativi ai canoni idrici inerenti agli anni 2005,
2008, 2009, 2010 e 2011 per le ragioni di seguito articolate.
Con riferimento al canone inerente all'anno 2005, il infatti, inviava all'Amministrazione CP_2 del Condominio p.t. la fattura n. 8980 del 05.11.2007 con posta semplice e, pertanto, in maniera inidonea ad interrompere la prescrizione, alla quale faceva seguito un sollecito di pagamento n. 1631, notificato, a mezzo raccomandata postale n. 776833991269 in data 11.01.2011 e, quindi oltre il termine quinquennale previsto ex lege e, dunque, tardivamente.
In ordine al canone inerente all'anno 2009, il inviava all'Amministrazione del Condominio CP_2
p.t. la fattura n. 11279 del 13.05.2011 con posta semplice e, pertanto, in maniera inidonea ad interrompere la prescrizione alla quale seguiva un sollecito di pagamento notificato, a mezzo di raccomandata postale n. 781569994268 in data 6.02.2015, dunque, oltre il termine quinquennale di prescrizione previsto ex lege e, pertanto, tardivamente di talchè anche detto credito deve ritenersi prescritto.
Per il canone inerente all'anno 2010, il inviava all'Amministrazione del Condominio p.t. CP_2 la fattura n. 9233 del 16.02.2012 con posta semplice e, pertanto, in maniera inidonea ad interrompere la prescrizione.
Persistendo la morosità del , il attivava la procedura per la riscossione coattiva Parte_1 CP_2 tramite giusta lista di carico n. 2015 – 0011 resa esecutiva il 27.10.2015, in forza della quale CP_3
emetteva un sollecito di pagamento n. 90020150057668022/2015 notificato CP_3 Pt_3
27.07.2016 e rifiutato dal destinatario, dunque oltre il termine quinquennale previsto per legge.
Di talchè l'ingiunzione di pagamento oggi impugnata risulta tardiva ed il credito, per l'effetto, prescritto.
Analogamente, deve concludersi per il canone inerente all'anno 2011, il inviava CP_2 all'Amministrazione del Condominio p.t. la fattura n. 11474 del 15.10.2012 con posta semplice e, pertanto, in maniera inidonea ad interrompere la prescrizione.
Persistendo la morosità del Condominio, il attivava la procedura per la riscossione coattiva CP_2 tramite giusta lista di carico n. 2016 – 0013 resa esecutiva il 13.12.2016, in forza della quale CP_3
emetteva un sollecito di pagamento n. 90020160039574851/2016 e l'ingiunzione di CP_3 pagamento n. 68188/17, propedeutici all'intimazione di pagamento n. 396335/2023, oggi impugnata, notificati in data 8.01.2018 e, dunque, oltre il termine quinquennale necessario ai fini della maturazione della prescrizione previsto ex lege, di talchè l'ingiunzione di pagamento oggi impugnata, deve ritersi tardiva ed il credito ad essa sotteso, prescritto.
Con riguardo al canone inerente all'anno 2012, il inviava all'Amministrazione del CP_2
Condominio p.t. la fattura n. 11649 del 12.02.2014, con posta semplice e, pertanto, in maniera inidonea ad interrompere la prescrizione.
Persistendo la morosità del Condominio, il attivava la procedura per la riscossione coattiva CP_2 tramite giusta lista di carico n. 2017 – 0011 resa esecutiva il 22.09.2017, in forza della quale CP_3
emetteva un sollecito di pagamento n. 90020170024996575/17 e l'ingiunzione di CP_3 pagamento n. 21897/17, propedeutici all'intimazione di pagamento n. 396335/2023, oggi impugnata, notificati.
Anche per detto credito, la società concessionaria opposta offre in produzione la ricevuta di consegna che non costituisce prova certa della notifica al , essendo sprovvista di riferimenti certi Parte_1 agli atti notificati e pertanto, non consentendo di evincere alcuna correlazione tra questa e la richiesta di pagamento.
Diversamente, invece, deve concludersi per i canoni relativi agli anni 2008, 2013 e 2014 per i quali le opposte forniscono le ricevute di consegna a mezzo pec degli atti impositivi interruttivi della prescrizione, tempestivamente avvenuta nei termini di legge.
Con riferimento, al canone inerente all'anno 2008, il inviava all'Amministrazione del CP_2
Pt_ Condominio la fattura n. 11196 del 13.05.2010 con posta semplice e, pertanto, in maniera inidonea ad interrompere la prescrizione, alla quale seguiva un sollecito di pagamento n. 2194, notificato, a mezzo raccomandata postale n. 64l76278665, in data 25.11.2013.
Persistendo la morosità del Condominio, il attivava la procedura per la riscossione coattiva CP_2 tramite giusta lista di carico n. 2018 – 0013 resa esecutiva il 02.11.2018 in forza della quale CP_3
emetteva l'ingiunzione di pagamento n. 193654/2018, propedeutico all'intimazione di CP_3 pagamento n. 396335/2023, oggi impugnata, notificata a mezzo pec in data 14.11.2018 e, pertanto, nei termini previsti dalla legge.
Di talchè l'ingiunzione di pagamento, oggi impugnata, risulta notificata tempestivamente ed il credito ad essa sotteso, non prescritto. Segnatamente, per il canone inerente all'anno 2013, il inviava all'Amministrazione del CP_2
Condominio p.t. la fattura n. 9352 del 15.01.2015, con posta semplice e, pertanto, in maniera inidonea ad interrompere la prescrizione.
Persistendo la morosità del Condominio, il attivava la procedura per la riscossione coattiva CP_2 tramite giusta lista di carico n. 2018 – 0007 resa esecutiva il 04.09.2018, in forza della quale CP_3
emetteva un sollecito di pagamento n. 90020180022038350/18 e l'ingiunzione di CP_3 pagamento n. 8954/19, propedeutici all'intimazione di pagamento n. 396335/2023, oggi impugnata, notificati rispettivamente a mezzo pec in data 26.09.2018 e in data 31.01.2019, entro il termine quinquennale previsto ex lege.
Di talchè l'ingiunzione oggi impugnata, risulta tempestiva ed il relativo credito non prescritto.
Quanto al canone inerente all'anno 2014, il inviava all'Amministrazione del Condominio CP_2
p.t. la fattura n. 12333 del 7.06.2016, con posta semplice e, pertanto, in maniera inidonea ad interrompere la prescrizione.
Persistendo la morosità del Condominio, il attivava la procedura per la riscossione coattiva CP_2 tramite giusta lista di carico n. 2019 – 0007 resa esecutiva il 18.06.2019, in forza della quale CP_3
emetteva un sollecito di pagamento n. 90020190007903343/19 e l'ingiunzione di CP_3 pagamento n. 194804/2019, propedeutici all'intimazione di pagamento n. 396335/2023, oggi impugnata, notificati rispettivamente a mezzo pec in data 17.07.2019 e in data 14.12.2019, entro il termine quinquennale previsto ex lege.
Di talchè l'ingiunzione oggi impugnata, risulta tempestiva ed il relativo credito non prescritto.
Tutto ciò considerato, dunque, può concludersi affermando che è intervenuta la prescrizione in relazione ai crediti inerenti ai canoni idrici degli anni 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2009, 2010,
2011, 2012 non avendo né il né la Società di gestione di Riscossione, mediante Controparte_2 idonea produzione documentale, dimostrato l'interruzione della prescrizione in relazione ai suddetti crediti che devono dichiararsi estinti per intervenuta maturazione del termine quinquennale di prescrizione.
Dette argomentazioni non sarebbero destinate a trovare smentita neanche laddove si ritenesse fondato quanto osservato dal che nella propria comparsa sosteneva che “si evidenzia Controparte_2 che in data 30.07.2012, prot. n. 59355 e in data 3.06.2016 prot. n. 64148 l' Controparte_9 CP_2
, in seguito alla presentazione delle relative istanze da parte di due condomini, inviava CP_2 posizione debitoria del entrambi atti interruttivi dei termini prescrizionali”. Parte_1 A tale proposito, infatti, deve osservarsi che l'estratto di ruolo non rientra tra i c.d. atti tipi regolamentati dal nostro ordinamento, la cui unica finalità è unicamente quella di consentire al contribuente di essere aggiornato sulla propria situazione debitoria.
Pertanto, così per come ampiamente argomentato dalla Suprema Corte (cfr Ord. N. 3990/2020), il semplice rilascio di un elaborato, seppur su esplicita richiesta del debitore, a differenza delle domande giudiziali, degli atti di costituzione in mora o, nel caso di pagamenti parziali, di una manifesta espressa volontà da parte del debitore stesso, non interrompe il decorso della prescrizione.
L'estratto di ruolo è un documento che riporta gli elementi essenziali (anagrafica del contribuente, codice tributo, anno di riferimento, totale debito etc) già contenuti in un precedente atto avente titolo esecutivo (cartella di pagamento, avviso di accertamento) e la semplice richiesta, presentata di conoscere i propri carichi pendenti (entità della pretesa, importo dovuto, già pagato, residuo da versare, enti creditori etc..) comporta l'emissione da parte dell'Agente della Riscossione di un mero atto interno che, tout court, non può certamente essere ritenuto idoneo a interrompere il termine di prescrizione.
Deve, invece, concludersi per la non intervenuta prescrizione dei crediti inerenti ai canoni idrici degli anni 2008, 2013 e 2014, non essendo maturato il relativo termine quinquennale di prescrizione legale in ragione del fatto che le prove documentali offerte in produzione sono state idonee a dimostrarne l'interruzione.
La non intervenuta prescrizione dei crediti per le annualità sopra indicate, impone tuttavia l'analisi delle eccezioni sollevate da parte opponente e segnatamente:
- Aver corrisposto le somme richieste;
- Inesistenza della pretesa in quanto le richieste di pagamento attengono a letture non corrispondenti ai consumi reali, nonché per non aver parte opposta garantito sulla qualità dell'acqua erogata.
- Nullità dell'atto per difetto di motivazione;
Ebbene, le prime due eccezioni risultano essere destituite di fondamento per mancanza di prova, essendosi parte opponente limitata, per quanto concerne la prima doglianza, a dichiarare di aver corrisposto le somme dovute senza allegare alcuna ricevuta di pagamento o altro atto da cui si potesse desumere il pagamento dei canoni d'acqua richiesti.
Parimenti, in relazione alla seconda eccezione il non ha dato prova del fatto che le Parte_1 somme richieste erano state calcolate su consumi presunti e non reali, né ha dimostrato che le condotte dell'acqua erano in cattivo stato di manutenzione con conseguente rischio per la salute degli utenti. Priva di rilievo è anche l'eccezione relativa al difetto di motivazione dell'atto impugnato.
Sul punto occorre precisare che la Corte di legittimità, con orientamento consolidato ha sancito che allorquando l'interessato sia messo in condizione di conoscere le ragioni giustificative e l'ammontare della pretesa tributaria, il generale requisito della motivazione si intende rispettato, essendo esaustivo il solo riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata, senza che occorra l'allegazione della cartella stessa (cfr Cassazione, nn. 21333 e 6209 del 2022, 39058 e
28772 del 2021).
L'odierna pronuncia, nel ribadire dunque un approdo ermeneutico stratificato presso il giudice di legittimità, chiarisce inoltre che, consistendo la finalità dell'intimazione nel rendere edotto il contribuente che, per effetto della mancanza di pagamento della cartella già notificata, si darà inizio all'esecuzione forzata, assolve la funzione equivalente a quella del precetto, e pertanto il suo contenuto “in relazione alle finalità sue proprie, può dirsi esaustivo ove non solo si dia atto del mancato pagamento del debito tributario ma anche contenga l'intimazione al contribuente di effettuare il versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata”.
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso in esame, risulta evidente che i solleciti di pagamento inviati al contenevano tutti gli elementi tali da consentire al contribuente di Parte_1 conoscere l'ammontare della pretesa contributiva.
Le spese del giudizio, stante l'accoglimento parziale della domanda attorea, vengono compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Fortunata Esposito, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 4176 R.G.A.C. dell'anno 2023, proposta da in persona dell'amministratore p.t., nei confronti Parte_1 del , in persona del Sindaco p.t. e di in persona del legale Controparte_2 Controparte_3 rappresentante p.t., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accoglie la domanda attorea, con riferimento ai canoni idrici relativi agli anni 2002, 2003, 2004,
2005, 2007, 2009, 2010, 2011 e 2012;
2) rigetta la domanda attorea, con riferimento ai canoni idrici relativi agli anni 2008, 2013 e 2014 e, per l'effetto, dichiara non estinti i suddetti crediti azionati con l'intimazione di pagamento n.
0000396335 del 13.08.2023.
3) Spese compensate. Così deciso in Catanzaro, il 19.11.2024
Il Giudice
Dott.ssa Fortunata Esposito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE I CIVILE
in persona del giudice monocratico, nella persona della dott.ssa Fortunata Esposito, all'esito della discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4176 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto opposizione a ingiunzione di pagamento
TRA
( , in persona dell'Amministratore p.t., Dott.ssa Parte_1 P.IVA_1
, elettivamente domiciliato in Catanzaro, al Corso Mazzini n. 164, presso lo studio Controparte_1 dell'Avv. Francesco Di Lieto, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
E
(P.I. ) in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_2
rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Anna Maria Paladino e Saverio
Molica ed elettivamente domiciliato presso il Settore Avvocatura del , sito alla Controparte_2
Via Jannoni – Palazzo De Nobili - giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta e giusta deliberazione della G.C. n. 74 del 16 Febbraio 2024;
CONVENUTO
NONCHE'
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Dott.ssa CP_3 P.IVA_3 CP_4
, elettivamente domiciliata in Catanzaro, alla Via Ferdinando Galiani n. 21, presso lo studio
[...] dell'Avv. Gloria Severino, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA CONCLUSIONI delle parti: come da atti di causa.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, il “ conveniva in Parte_1
giudizio il e la Controparte_2 Controparte_5 esponendo che quest'ultima, notificava al ricorrente l'intimazione di pagamento n. 0000396335 del
13 Agosto 2023, per il mancato versamento dei canoni idrici relativi agli anni 2002, 2003, 2004, 2005,
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, per una somma complessiva pari ad € 44.478,77.
A fondamento della propria domanda ,in particolare, deduceva:
1) la decadenza e la prescrizione del diritto alla riscossione delle somme, atteso che la predetta ingiunzione fiscale del 13 Agosto 2023, mai preceduta da alcuna notifica di atti prodromici interruttivi, faceva riferimento a canoni idrici per i quali era ampiamente decorso il termine di prescrizione quinquennale stabilito dalla legge;
2) di aver corrisposto, in ogni caso, le somme richieste;
3) la nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione, in quanto carente degli elementi previsti dagli artt. 3 L. 241/1990 e 7 della L. 212/2000; 4) l'illegittimità dell'ingiunzione oggetto d'impugnazione in quanto emessa da un soggetto, privo del relativo potere che la legge CP_3 riserva “esclusivamente agli enti pubblici”; 5) l' inesigibilità della prestazione per essere stata, questa, determinata sulla base di “criteri presuntivi”, ma anche in ragione dell'inadempimento contrattuale, sia sotto il profilo quantitativo, a causa dell'omessa erogazione dell'acqua, che sotto il profilo qualitativo, imputabile al gestore del servizio idrico.
Tanto premesso, l'odierno ricorrente rassegnava le proprie conclusioni, chiedendo all'intestato
Tribunale di voler così provvedere: “dichiarare - previa sospensione - non dovuto il credito portato dalla ingiunzione di pagamento “n. 0000396335 del 13/08/2023” e di ogni altro atto connesso e/o presupposto. Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto difensore ex art. 93 cpc.”.
Con decreto del 7 Novembre 2023, la causa veniva rinviata all'udienza dell'8 Marzo 2024 per la comparizione delle parti.
Integrato regolarmente il contradditorio, in data 7 Febbraio 2024, si costituiva in giudizio, mediante deposito di comparsa di costituzione e risposta, la SO.GE.T eccependo, preliminarmente: a) CP_3
l'inammissibilità dell'azione proposta, in quanto tardiva, attesa la mancata impugnazione della cartella di pagamento nel termine di cui all'art. 24 co. 5 del Dlgs 46/1999; b) l'infondatezza della doglianza relativa alla illegittimità della procedura di riscossione ad opera della in Controparte_3 quanto soggetto privo del potere di emanare l'ingiunzione fiscale impugnata , richiamando all'uopo il Dlgs 446/97 secondo cui “ la riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza delle provincie e dei comuni viene effettuata con la procedura indicata dal regio decreto 14 aprile 1910,
n. 639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla lett. b) del comma 5, ovvero i concessionari iscritti all'albo di cui all'art. 53 D.lgs 446/1997, tra cui la CP_3
iscritta al numero 152 dell'Albo della fiscalità locale.
[...]
Il comma 6 dell'art. 52 Dlgs. 446/1997 è stato abrogato dalla L. 244/2007 [sostituito dall'art. 36 comma 2 D.L. 248/2007 e convertito dalla L. 3172008, il quale ha previsto espressamente che l'ente locale continua a riscuotere le proprie entrate, sia tributarie sia extratributarie, mediante la procedura dell'ingiunzione di cui al RD 639/1910, se l'ente locate riscuote in proprio oppure “ha affidato il servizio ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) D.lgs. 446/1997”;c) l'infondatezza della censura relativa all'asserita quantificazione dei consumi secondo “criteri presuntivi” anziché secondo l'effettivo consumo in quanto circostanza non provata e generica;
d) l'infondatezza della doglianza inerente alla inesistenza della notifica dell'ingiunzione di pagamento in quanto atto che costituirebbe prerogativa non estesa dalla Legge ai concessionari della riscossione.
Con In ultimo, la , si opponeva alla richiesta di sospensione in quanto carente dei presupposti CP_7
richiesti ex lege.
Concludeva, pertanto, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'On.
Tribunale, contrariis reiectis In via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione per i motivi di cui alla narrativa che precede;
sempre in via preliminare, dichiarare inammissibile perché tardiva
l'opposizione per i motivi di cui alla narrativa che precede;
nel merito: rigettare l'opposizione per i motivi di cui alla narrativa che precede e, per l'effetto, dichiarare legittimo e efficace l'intimazione di pagamento;
Con vittoria di spese e competenze con le maggiorazioni di legge e per la proditorietà dell'azione, da distrarsi in favore del procuratore costituito”.
In data 22 Febbraio 2024 si costituiva in giudizio, altresì, il , asserendo Controparte_2
l'infondatezza in fatto e in diritto delle avverse domande.
Nel dettaglio eccepiva, in via preliminare: a) l'inammissibilità delle avverse domande, in quanto proposte oltre il termine di 20 giorni dalla notifica dell'atto di cui all'art. 617 c.p.c. e, quindi, tardive nonché per l'assoluta genericità; b) la carenza di legittimazione passiva dell'Ente locale, posto che le censure formulate dal attenevano esclusivamente alla legittimità della procedura di Parte_1 riscossione delle somme ingiunte, alla quale il era estraneo. CP_2
Nel merito, contestava la prescrizione eccepita da controparte evidenziando quanto segue, in ordine ai termini di prescrizione relativi alle singole annualità e, segnatamente:
“CANONI IDRICI ANNO 2002 L'ufficio nell'anno 2004 con posta ordinaria, inviava al Condominio la fattura n° 5088 del
20/03/2004 relativa ai consumi idrici per l'anno 2002 (ALL.2).
Stante il mancato pagamento si inviava sollecito di pagamento n° 533 (ALL3), mediante la spedizione con busta verde- atti giudiziari- raccomandata n° 772527662120 tramite il servizio postale.
Il sollecito di pagamento, sebbene non ritirato dal destinatario, è stato notificato ai sensi dell'art.8 della Legge 890/82, (atto non ritirato compiuta giacenza). L'agente postale incaricato della notifica, ha provveduto ad effettuare quanto prescritto dalla norma, nei casi di momentanea assenza del destinatario, immettendo in cassetta ulteriore avviso con invito al ritiro della raccomandata, quindi
l'atto è stato notificato trascorsi 10 gg. dalla data di comunicazione.
Persistendo lo stato di morosità, veniva inviata ingiunzione di pagamento n. 388 del 29.06.2012
(ALL.4) notificata in data 03.08.2012 (atto attualmente non rinvenibile per problemi tecnici).
Nell'anno 2017, considerato che il ricorrente non aveva ancora provveduto al pagamento, l'Ufficio provvedeva ad attivare la riscossione coattiva, tramite il nuovo concessionario (SOGET), giusta lista di carico n° 2017- 0007 resa esecutiva il 29/06/2017 (ALL. 5).
La SO.G.E.T. quindi emetteva l'ingiunzione di pagamento n. 91440/2017 atto propedeutico
a1l'intimazione di pagamento n. 396335/2023 oggetto di contestazione del ricorso de quo.
2003 Parte_2
L'ufficio nell'anno 2005 con posta ordinaria, inviava la fattura n° 32433 del 30/04/2005 relativa ai consumi idrici per l'anno 2003 (ALL. 6).
In data 20 settembre 2008, considerato che il non aveva ancora ottemperato al Parte_1 pagamento del dovuto, si provvedeva ad inviare sollecito di pagamento n° 6376 (atto attualmente non rinvenibile per problemi tecnici).
Nell'anno 2013, considerato che il Condominio ricorrente non aveva ancora ottemperato al pagamento del dovuto, si provvedeva ad inviare ulteriore sollecito di pagamento n° 586, mediante la spedizione con busta verde-atti giudiziari- raccomandata n° 764178903143 (ALL. 7).
L'atto veniva rifiutato in data 17.08.2013.
Persistendo lo stato di morosità, l'Ufficio provvedeva ad attivare la riscossione coattiva, tramite il nuovo concessionario (SOGET), giusta lista di carico n° 2018 0005 resa esecutiva il 26/06/2018
(ALL.8).
La SO.G.E.T. quindi emetteva quindi ingiunzione di pagamento n. 120081/2018 atto propedeutico all'intimazione di pagamento n. 396335/2023 impugnata dal . Parte_1
CANONI IDRICI ANNO 2004 L'ufficio nell'anno 2007 con posta ordinaria, inviava al condominio ricorrente la fattura n° 7458 del
31/03/2007 relativa ai consumi idrici per l'anno 2004 (ALL.9).
In data 30 ottobre 2009, considerato che la parte ricorrente non aveva provveduto al pagamento del dovuto, si inviava sollecito di pagamento n. 1553 (ALL.10), mediante spedizione con busta verde- atti giudiziari- raccomandata n° 774557292195 notificato in data 19.11.2009.
Nell'anno 2014, l'Ufficio inviava ulteriore sollecito di pagamento n.1090 del 22.10.2014 (ALL.11) mediante la spedizione con busta verde- atti giudiziari- raccomandata n° 781569795598 tramite il servizio postale.
Il sollecito di pagamento, sebbene non ritirato dal destinatario, è stato notificato ai sensi dell'art.8 della Legge 890/82, (atto non ritirato compiuta giacenza). L'agente postale incaricato della notifica, ha provveduto ad effettuare quanto prescritto dalla norma, nei casi di momentanea assenza del destinatario, immettendo in cassetta ulteriore avviso con invito al ritiro della raccomandata, quindi
l'atto è stato notificato trascorsi 10 gg. dalla data di comunicazione.
Persistendo lo stato di morosità, l'Ufficio provvedeva ad attivare la riscossione coattiva, tramite il concessionario giusta lista di carico n° 2019 0008 resa esecutiva il 21/06/2019 (ALL.12). CP_3
La SO.G.E.T. emetteva quindi ingiunzione di pagamento n. 97967/2019 atto propedeutico all'intimazione di pagamento n. 396335/2023 oggetto di contestazione del ricorso de quo.
2005 Parte_2
L'ufficio nell'anno 2007 con posta ordinaria inviava al condominio ricorrente la fattura n. 8980 del
05.11.2007 riferita ai consumi idrici per l'anno 2005 (ALL.13) La fattura
è stata posta in riscossione in tre rate bimestrali, con scadenza prima rata novembre 2007 e scadenza ultima rata 30.03.2008 (DD n. 4894 del 15 novembre 2007) (ALL.14).
In data 29 novembre 2010, considerato che parte ricorrente non aveva ancora ottemperato al pagamento del dovuto, si provvedeva ad inviare sollecito di pagamento n° 1631 (ALL.15) mediante la spedizione con busta verde- atti giudiziari- raccomandata n° 776833991269 tramite il servizio postale notificato in data 11.01.2011.
Nell'anno 2015, persistendo lo stato di morosità, l' provvedeva ad attivare la riscossione CP_8 coattiva, tramite il nuovo concessionario (SOGET), giusta lista di carico n° 2015 0017 resa esecutiva il 22/12/2015 (ALL. 16).
Quest'ultima provvedeva ad emettere dapprima sollecito di pagamento n. 90020150066189246/2015 quindi ingiunzione di pagamento n. 121706/2016 provvedimenti propedeutici all' intimazione di pagamento n. 396335/2023 oggetto di contestazione del presente ricorso.
CANONI IDRICI ANNO 2007 L'ufficio nell'anno 2009 con posta ordinaria inviava alla parte ricorrente la fattura n° 10824 del
31/01/2009 relativa ai consumi idrici per l'anno 2007 (ALL. 17).
Nell'anno 2012, considerato che il Condominio non aveva ancora ottemperato al pagamento si inviava sollecito di pagamento n. 2121 (ALL.18) mediante la spedizione con busta verde- atti giudiziari- raccomandata n° 779322459148 tramite il servizio postale.
Il sollecito di pagamento, sebbene non ritirato dal destinatario, è stato notificato ai sensi dell'art.8 della Legge 890/82, (atto non ritirato compiuta giacenza). L'agente postale incaricato della notifica, ha provveduto ad effettuare quanto prescritto dalla norma, nei casi di momentanea assenza del destinatario, immettendo in cassetta ulteriore avviso con invito al ritiro della raccomandata , quindi
l'atto è stato notificato trascorsi 10 gg. dalla data di comunicazione.
Nell'anno 2017, persistendo lo stato di morosità, l'ufficio attivava la procedura di riscossione coattiva, giusta lista di carico n° 2017 0006 resa esecutiva il 30/05/2017 (ALL.19).
La SO.G.E.T., quindi, emetteva l'ingiunzione di pagamento n. 75148/2017 atto propedeutico all'intimazione di pagamento n. 396335/2023 oggetto di contestazione.
CANONI IDRICI ANNO 2008
L'ufficio nell'anno 2010 inviava alla parte ricorrente la fattura n. 11196 del 13/05/2010 riferita ai consumi idrici per l'anno 2008 (ALL. 20). La fattura è stata posta in riscossione in tre rate bimestrali, con scadenza prima rata giugno 2010 e scadenza ultima rata 30.10.2010 ( DD n. 2419 del 11 maggio
2010) (ALL. 21).
In data 30 ottobre 2013, si provvedeva ad inviare tramite il servizio postale sollecito di pagamento
n° 2194 (ALL.22), mediante la spedizione con busta verde- atti giudiziari- raccomandata n°
764l76278665 notificato in data 25.11.2013.
Nell'anno 2018, persistendo lo stato di morosità, l'Ufficio provvedeva ad attivare la riscossione coattiva, tramite il concessionario giusta lista di carico ri° 2018 0013 resa esecutiva il CP_3
02/11/2018 (ALL.23). La società di riscossione emetteva ingiunzione di pagamento n.193654 /2018 atto propedeutico all'intimazione di pagamento n. 396335/2023 oggetto di contestazione con il presente ricorso.
CANONI IDRICI ANNO 2009
L'ufficio nell'anno 2011 con posta ordinaria inviava la fattura n. 11279 del 13/05/2011 riferita ai consumi idrici per l'anno 2009. (ALL.24). La fattura è stata posta in riscossione in tre rate bimestrali, con scadenza prima rata 30.07.2011 e scadenza ultima rata 30.11.2011 giusta D.D. n° 2786 del 05 luglio 2011 (ALL.25). In data 5 novembre 2014, considerato che parte ricorrente non aveva ancora ottemperato al pagamento del dovuto, si provvedeva ad inviare sollecito di pagamento n° 2253 (ALL.26), mediante la spedizione con busta verde- atti giudiziari- raccomandata n° 781569994268 tramite il servizio postale notificato in data 06.02.2015. Persistendo lo stato di morosità, nell'anno 2019 l' CP_8 attivava la riscossione coattiva, tramite il nuovo concessionario (SOGET), giusta lista di carico n°
2019 0009 resa esecutiva il 21/06/2019 (ALL.27).
La SO.G.E.T. emetteva quindi ingiunzione di pagamento n. 97968/2019 atto propedeutico al1'intimazione di pagamento n. 396335/2023 oggetto di contestazione del presente ricorso.
CANONI IDRICI ANNO 2010
L'ufficio nell'anno 2012 con posta ordinaria, inviava la fattura n. 9233 del 16.02.2012 relativa al canone idrico anno 2010 (ALL.28).
Poiché parte ricorrente non provvedeva al pagamento della fattura, l'Ufficio attivava la riscossione coattiva, tramite il nuovo concessionario ( , giusta lista di carico ri° 2015 0011 resa esecutiva CP_3 il 27/10/2015 (ALL.29).
La società di riscossione emetteva sollecito di pagamento n. 90020150057668022/2015, ingiunzione di pagamento n. 243673/2016, atti propedeutici all'intimazione di pagamento n. 396335/2023.
CANONI IDRICI ANNO 2011
L'ufficio nell'anno 2012 con posta ordinaria inviava la fattura n° 11474 del 15/10/2012 riferita ai consumi idrici per l'anno 2011. La fattura è stata posta in riscossione in tre rate bimestrali, con scadenza ultima rata 12.03.2013 (ALL. 30). Nell'anno 2016, considerato che il parte ricorrente non aveva provveduto al pagamento del dovuto, l' provvedeva ad attivare la riscossione coattiva CP_8 tramite il nuovo concessionario (SOGET), giusta lista di carico n° 2016 0013 resa esecutiva il
13/12/2016 (ALL.31).
La SOGET persistendo lo stato di morosità, emetteva sollecito di pagamento n.
90020160039574851/2016 ed ingiunzione n. 68188/17 propedeutici all'intimazione di pagamento n.
396335/2023 oggetto di contestazione.
CANONI IDRICI ANNO 2012
L'ufficio nell'anno 2014 con posta ordinaria, inviava al Condominio ricorrente la fattura n. 11649 del 12.02.2014 riferita ai consumi idrici per l'anno 2012 da pagare in 3 rate con scadenza
28.02.2014, 30.04.2014, 30.06.2014 (ALL.32). Nell'anno 2017, considerato che il non aveva ancora provveduto al pagamento del Parte_1 dovuto, l' attivava procedura di riscossione coattiva tramite il nuovo concessionario CP_8 CP_3 giusta lista di carico n° 2017 0011 resa esecutiva il 22/09/2017 (ALL.33).
La SOGET persistendo lo stato di morosità, emetteva a carico del in questione sollecito Parte_1 di pagamento n. 90020170024996575/17 ed ingiunzione n. 21897/18 propedeutici all'intimazione di pagamento n. 396335/2023 oggetto di contestazione del presente ricorso.
CANONI IDRICI ANNO 2013
L'ufficio nell'anno 2015 con posta ordinaria inviava la fattura n. 9352 del 15.01.2015 con posta ordinaria (ALL. 34).
Nell'anno 2018, considerato che il condominio ricorrente non aveva provveduto al pagamento del dovuto, l' attivava la riscossione coattiva tramite il nuovo concessionario giusta lista CP_8 CP_3 di carico n° 2018 0007 resa esecutiva il 04.09.2018 (ALL. 35).
La società di riscossione provvedeva ad emettere dapprima sollecito di pagamento n.
90020180022038350/18, quindi ingiunzione di pagamento n. 8954/2019 atti propedeutici all'intimazione di pagamento n. 396335/2023 oggetto di contestazione.
CANONI IDRICI ANNO 2014
L'ufficio nell'anno 2016 inviava al condominio ricorrente la fattura n. 12333 del 07.06.2016 con posta ordinaria (ALL. 36).
Nell'anno 2018, considerato che parte ricorrente non aveva ancora provveduto al pagamento del dovuto, l'Ufficio attivava la riscossione coattiva tramite il nuovo concessionario giusta lista CP_3 di carico n° 2019 0007 resa esecutiva il 18.06.2019 (ALL. 37).
La SOGET emetteva dapprima sollecito di pagamento n. 90020190007903343/19, quindi ingiunzione di pagamento n. 194804/2019 atti propedeutici all'intimazione di pagamento n. 396335/2023 oggetto di contestazione del ricorso de quo.
Si evidenzia che in data 30.07.2012 prot. n. 59355 ed in data 03.06.2016 prot. n. 64148 l'
[...]
, in seguito alla presentazione delle relative istanze da parte di due Controparte_9 condomini, inviava posizione debitoria del entrambi atti interruttivi dei Parte_1 termini prescrizionali (ALL. 38- 39)”.
In ultimo, il , si opponeva alla richiesta di sospensione in quanto carente sia Controparte_2 sotto il profilo del fumus boni iuris che del periculum in mora.
Tanto premesso, l'Ente locale rassegnava le seguenti conclusioni: Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, 1) In via preliminare dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'istanza di sospensione per tutti i motivi esposti nel presente atto non sussistendone i presupposti previsti dalla legge;
2) Dichiarare inammissibile e comunque rigettare integralmente ogni domanda formulata dal ricorrente perché infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti in atti;
3) Nella denegata ipotesi di accoglimento della spiegata domanda in ragione delle censure formulate dall'opponente, accertare e dichiarare che la lamentata prescrizione, nella denegata ed assurda ipotesi in cui si ritenga che la stessa sia maturata, ed ogni eventuale errore nella procedura di riscossione successivo alla trasmissione delle liste di carico dal
alla è addebitabile esclusivamente all'Agente della Riscossione e Controparte_2 CP_3 quindi tenere indenne il dalle conseguenze pregiudizievoli della spiegata Controparte_2 opposizione, anche con riferimento alle spese di lite;
4) Con vittoria delle spese, competenze ed onorari del giudizio”.
Rigettata con ordinanza emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'8 Marzo 2024, la richiesta di sospensione, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note scritte, all'udienza del 19 Novembre 2024.
Quindi, a detta ultima udienza, i soli procuratori del precisavano le proprie Controparte_2
conclusioni e discutevano la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., riportandosi integralmente ai rispettivi atti di causa ed ai verbali di udienza.
Veniva, pertanto, pronunciata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, dev'essere vagliata l'eccezione sollevata in via preliminare dal CP_2
ed inerente al difetto di legittimazione passiva dello stesso.
[...]
L'eccezione è infondata per le ragioni di seguito indicate.
La Suprema Corte, in diverse pronunce ribadisce il principio di diritto – pienamente condiviso da questo Tribunale – in base al quale, qualora il contribuente agisca in giudizio per l'accertamento della prescrizione di un debito tributario (come nel caso di specie, per canoni idrici), affidato all'Agente di
Riscossione, la legittimazione passiva non può che sussistere in capo all'Ente impositore. Ciò non solo in quanto l'Ente locale è creditore sostanziale del tenuto al pagamento del tributo, Parte_1
quanto perché con l'azione di accertamento giudiziale del compimento della prescrizione dei canoni idrici sottesi alle intimazioni di pagamento, volendo quest'ultimo far valere un fatto estintivo del credito medesimo, la legittimazione passiva rispetto all'azione esercitata non può che radicarsi in capo al CP_2
Come detto, il principio di diritto richiamato è pacificamente condiviso dalla giurisprudenza che, nelle controversie assimilabili a quella oggetto del presente giudizio, ribadisce che “la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.”. (Cass. Sez. Un., Sentenza n. 7514 del 08/03/2022).
Ed ancora, “il contribuente che impugni una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione per motivi che attengono alla mancata notificazione, ovvero anche alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto del concessionario, senza che sia tra i due soggetti configurabile alcun litisconsorzio necessario. In entrambi i casi, la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario
e non già al concessionario, il quale, in presenza di contestazioni involgenti il merito della pretesa impositiva, ha l'onere di chiamare in giudizio il predetto ente, ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 1999, ex art. 39, se non vuole rispondere dell'esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d'ufficio
l'integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile un litisconsorzio necessario” (cfr.
Sez. 5, Sentenza n. 9762 del 07/05/2014, Rv. 630633-01; Sez. 5, Sentenza n. 8370 del 24/04/2015,
Rv. 635173-01; Sez. 5, Ordinanza n. 10528 del 28/04/2017, Rv. 644101-01; Sez. 5, Sentenza n. 8295 del 04/05/2018, non massimata)”.
Trasfondendo, dunque, tali principi nel caso di specie, appare evidente l'infondatezza dell'eccezione sollevata dal non rivestendo, peraltro, carattere dirimente il fatto che la Controparte_2 ha nei confronti dell'Amministrazione comunale l'obbligo di esigere dai Controparte_3 contribuenti il pagamento dei crediti portati dalle liste di carico e di curare l'attività di interruzione dei termini di prescrizione.
Destituite di fondamento sono, altresì, le eccezioni sollevate rispettivamente dal e dal Parte_1
, per carenza di potere in capo a di emettere le ingiunzioni di Controparte_2 CP_3
pagamento impugnate e per tardività della proposta opposizione.
Non appare superfluo premettere che le ingiunzioni fiscali sono atti che presentano le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto e di cui l'Ente Pubblico si avvale per intimare al debitore il pagamento di una determinata somma dovuta. Presupposto fondamentale, dunque, per poter validamente ricorrere all'ingiunzione fiscale è che il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagamento sia certo, liquido ed esigibile.
L'ingiunzione non necessita, invece, di essere resa esecutiva dall'autorità giurisdizionale, giacché essa costituisce già titolo esecutivo, laddove il debitore non propone opposizione o quando questa è rigettata. Inoltre, si osserva che, secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale, l'ingiunzione fiscale è applicabile, oltre che per le entrate di diritto pubblico, anche per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di auto accertamento della Pubblica Amministrazione. Ciò è ribadito dalla
Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 277 del 13 luglio 2000, ha ammesso l'applicabilità e la compatibilità della procedura di riscossione tramite ingiunzione fiscale anche per le pretese creditorie derivanti da contratto.
Tanto comporta che dell'ingiunzione fiscale, seppur riservata alle sole Pubbliche Amministrazioni in senso proprio, possono avvalersene anche soggetti privati (come i gestori, società per azioni), ma solo su espressa autorizzazione legislativa.
Ebbene, per quel che concerne il potere della SOGET di emettere le ingiunzioni opposte, occorre precisare che trattasi, invero, di Società concessionaria della Riscossione, iscritta all'Albo di cui all'articolo 53 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, la quale può procedere alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall' ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile1910, n. 639, secondo le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili.
Orbene, per quel che concerne l'eccezione relativa alla tardività dell'impugnazione, deve osservarsi che l'opposizione all'ingiunzione di pagamento impugnata, costituendo il primo atto con il quale l'opponente deduce di essere venuto a conoscenza delle pretese creditorie per omessa notificazione degli atti sui quali esse si fondano, risulta correttamente proposta dal mediante Parte_1 opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. non essendo ancora iniziata l'esecuzione.
Essa, dunque, non essendo soggetta ad alcun termine, è sempre proponibile fino all'esaurimento della procedura esecutiva.
Invero, è ammissibile l'opposizione ex art. 615 c.p.c. anche per fatti estintivi del credito, originari o sopravvenuti alla formazione del titolo (prescrizione, morte del contribuente, avvenuto pagamento), atteso che l'opposizione appare l'unico rimedio processuale da adottare quando l'opponente adduce fatti estintivi o impeditivi, originari o sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, come, ad esempio, la prescrizione maturata dopo l'irrogazione della sanzione o il pagamento di quest'ultima.
Alla luce di quanto detto, appare evidente che la suddetta eccezione non trovi margini di accoglimento.
Sempre in via preliminare, si omette l'esame delle restanti eccezioni sollevate dalle opposte in ossequio al principio della ragione più liquida.
Quest'ultimo, infatti, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. Cass. civ., sez. III, 6 settembre 2022, n. 26214; cfr., anche, Cass. civ., sez. un., 8 maggio 2014, n. 9936), qualora il loro esame sia destinato a divenire superfluo per difetto di interesse (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. I, 21 maggio 2021, n. 14039).
Nel merito, ritiene lo scrivente Magistrato che la domanda di parte opponente sia parzialmente fondata e debba trovare, pertanto, parziale accoglimento, rilevandosi l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati per ciò che riguarda i crediti relativi agli anni 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2009,
2010, 2011 e 2012.
Non appare superfluo premettere che ai sensi dell'art. 2935 c.c. la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può esser fatto valere.
La prescrizione può essere, tuttavia, interrotta ai sensi dell'art. 2943 c.c. dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione, conservativo o esecutivo, nonché da qualsiasi atto che valga a costituire in mora il debitore ex art.1219 c.c., non avendo alcun valore altri mezzi quali telefonate, e-mail ordinarie o le lettere semplici.
L'orientamento prevalente nella giurisprudenza della Suprema Corte è chiaro nel ribadire che “in tema di interruzione della prescrizione, un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa
e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo). Quest'ultimo requisito non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e, quindi, non richiede l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto.
Ne consegue che non è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive di carattere di intimazione e di espressa richiesta di adempimento al debitore e che è priva di efficacia interruttiva la riserva, anche se contenuta in un atto scritto, di agire per il risarcimento di danni diversi e ulteriori rispetto a quelli effettivamente lamentati, trattandosi di espressione che, per genericità ed ipoteticità, non può in alcun modo equipararsi ad una intimazione o ad una richiesta di pagamento”. (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 3371 del 12 febbraio 2010). Più di recente: “Al fine di produrre effetti interruttivi della prescrizione un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa
e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento oggettivo). La valutazione circa la ricorrenza di tali presupposti - il secondo dei quali, pur richiedendo la forma scritta, non postula l'uso di formule solenni, né
l'osservanza di particolari adempimenti - è rimesso all'accertamento di fatto del giudice di merito ed
è, pertanto, del tutto sottratto al sindacato di legittimità” (Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n.
15140 del 31 maggio 2021).
Quanto detto non può non riflettersi sul piano probatorio: allorquando, infatti, il debitore eccepisca l'intervenuta prescrizione del termine stabilito dalla legge, è onere del creditore dimostrare in giudizio di aver posto in essere eventuali atti interruttivi della prescrizione medesima o per riconoscimento del diritto da parte del debitore (ex art. 2944 c.c.) o per fatti provenienti dal titolare del diritto (azioni giurisdizionali o atti di costituzione in mora ex art. 2943, c.c.). Deve trattarsi, ovviamente, di una prova idonea, solitamente documentale, non essendo sufficiente generiche affermazioni sull'asserito verificarsi di eventi interruttivi.
Venendo al caso di specie, è pacifico nella giurisprudenza sia di legittimità che di merito che la fornitura di acqua, pur avendo rilevanza pubblicistica, è qualificabile a tutti gli effetti come un contratto di somministrazione, con la conseguenza che i relativi crediti soggiacciono alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c., n. 4, in quanto aventi ad oggetto una prestazione periodica dipendente da una causa petendi a carattere continuativo (cfr. ex multis Trib. Reggio Calabria sez. I,
14/10/2021), il cui dies a quo deve farsi decorrere dal momento in cui il consumo si è verificato (Cass.
Civ. Sez. Unite 9.02.2011 n. 3162), potendosi ……(sulla base delle regole contenute nel contratto con l'utente che regola il servizio) anche se incorporate in un'unica richiesta di pagamento, il consumo di un'intera annualità.
A tal fine, la richiesta di pagamento deve pervenire al domicilio dell'utente entro la scadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il consumo di acqua si è riscontrato, non essendo sufficiente, per come ribadito dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, che la richiesta venga semplicemente inviata dall'ente gestore del servizio idrico entro il termine di cinque anni, occorrendo che essa giunga effettivamente al domicilio dell'utente entro tale data.
Infatti, il termine di prescrizione può essere interrotto solo se il creditore ha la certezza che il debitore abbia ricevuto l'atto inviatogli, tramite la ricezione della raccomandata.
La stessa Corte di Cassazione evidenzia che per interrompere la prescrizione occorre che il debitore
(nel nostro caso il utente del servizio idrico) abbia conoscenza dell'atto che il creditore Parte_1 gli ha inviato;
conoscenza che si ha solo nel momento in cui la raccomandata giunge all'indirizzo dell'utente (Cass. sent. n. 13588/2009).
Orbene, il opponente eccepisce l'intervenuta prescrizione dei canoni idrici relativo agli Parte_1
anni 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 in quanto nessuna richiesta di pagamento è pervenuta al prima della ingiunzione oggetto della presente Parte_1
impugnazione e notificata solamente in data 13 Agosto 2023.
L'eccezione è contestata sia dal , quale Ente impositore, che dalla Controparte_2 CP_3
quale Agente della Riscossione, che asseriscono la legittimità della richiesta essendo stata tale
[...] ingiunzione preceduta dall'invio delle relative fatture con posta ordinaria, alle quali facevano seguito
– stante il mancato adempimento da parte del – una serie di solleciti di pagamento che le Parte_1
PP.AA. convenute deducono essere state ritualmente e tempestivamente notificate, ma la cui prova documentale a sostegno non è offerta con riferimento a tutte le sopraindicate annualità.
Tanto il che la SO.G.E.T. s.p.a. richiamano, invero, nei propri scritti (ed in Controparte_2
particolare nelle rispettive comparse di costituzione e risposta) una serie di documenti (nello specifico, raccomandate), inerenti a solleciti di pagamento inviati al Condominio, le cui notifiche si sarebbero perfezionate, ma di cui solo quelle relative agli anni 2013 e 2014, tuttavia, sono effettivamente riversate in atti.
Nel dettaglio, per il canone relativo all'anno 2002, deve ritenersi maturata l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione.
Ed invero, il per come dallo stesso affermato in sede di comparsa di costituzione e risposta, CP_2 inviava all'Amministrazione del Condominio p.t. la fattura n. 5088 del 20.03.2004, relativa ai consumi idrici per l'anno 2002, solamente con posta semplice (e, pertanto, con mezzo inidoneo ad interrompere la prescrizione).
Successivamente, l'Ente inviava il sollecito di pagamento n° 533, notificato al ricorrente Parte_1 mediante raccomandata n. 772527662120, notificata ai sensi dell'art. 8 L. 890/82, in quanto non ritirato dal destinatario per compiuta giacenza ed “immettendo avviso nella cassetta dello stabile in indirizzo”.
Persistendo la morosità del veniva, prima, inviata l'ingiunzione di pagamento n. 388 del Parte_1
29.06.2012, della cui notifica non vi è prova in atti e, successivamente, il attivava la CP_2 procedura per la riscossione coattiva tramite giusta lista di carico n. 2017 – 0007 resa CP_3 esecutiva il 29.06.2017 in forza della quale emetteva l'ingiunzione di pagamento n. CP_3
91440/2017, propedeutico all'intimazione di pagamento n. 396335/2023, oggi impugnata.
Giova, sul punto, osservare che, con riferimento agli adempimenti richiesti nella notifica “postale diretta” in caso di temporanea assenza del destinatario, come nel caso di cui trattasi, la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che, per considerare perfezionata la notificazione è necessario verificare, in concreto, l'avvenuta ricezione della Cad e, a tal fine, l'ufficio notificante è processualmente onerato della produzione del relativo avviso di ricevimento (cfr Cassazione, sezioni unite, n. 10012/2021, conf. Cassazione nell'ordinanza n. 19333/2022).
Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, infatti, hanno sancito il principio secondo il quale “in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della l. n°890 del 1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima”;
Trasfondendo tali principi al caso di specie, deve ritenersi che il non abbia provato il CP_2 perfezionamento della notifica del sollecito di pagamento nei termini sopra tratteggiati e, per l'effetto, anche dell'interruzione della prescrizione in relazione al credito inerente il canone idrico dell'anno
2002 che può, pertanto, dirsi prescritto.
Analogamente deve concludersi per il canone inerente all'anno 2003, per il quale il inviava CP_2 all'Amministrazione del Condominio p.t. la fattura n. 32433 del 30.04.2005 con posta semplice e, pertanto, in maniera inidonea ad interrompere la prescrizione.
A questa seguiva, nell'anno 2008, un primo sollecito di pagamento n. 6376, non presente in atti, ed un secondo sollecito di pagamento n. 586, spedito a mezzo raccomandata n. 764178903143, e notificato con “immesso avviso cassetta corrispondente dello stabile in indirizzo” perché “rifiutata in data 17.08.2013 perché non più amministrata dal e pertanto soggetto non Parte_1 legittimato a ricevere la notifica”.
Persistendo la morosità del Condominio, il attivava la procedura per la riscossione coattiva CP_2 tramite giusta lista di carico n. 2018 – 0005 resa esecutiva il 26.06.2018 in forza della quale CP_3
emetteva l'ingiunzione di pagamento n. 120081/2018, propedeutico all'intimazione di CP_3 pagamento n. 396335/2023, oggi impugnata.
Ne deriva, quindi, che anche con riferimento a detto credito, il non ha fornito prova CP_2 dell'avvenuta notifica né del primo né del secondo sollecito di pagamento, validi ad interrompere il termine di prescrizione quinquennale. Di talchè l'intimazione di pagamento notificata nel 2023, oggi impugnata, risulta tardiva e il credito, pertanto, deve dichiararsi prescritto. Analoghe conclusioni devono formularsi anche per i canoni inerenti agli anni 2004 e 2007.
In particolare, quanto, alla prima annualità, il inviava all'Amministrazione del CP_2 Parte_1
p.t. la fattura n. 7458 del 31.03.2007 con posta semplice e, pertanto, in maniera inidonea ad interrompere la prescrizione.
A questa seguiva un primo sollecito di pagamento n. 1553 notificato a mezzo raccomandata n.
774557292195 in data 19.11.2009 ed un secondo sollecito di pagamento n. 1090 notificato a mezzo raccomandata n. 781569795598, con “immesso avviso nella corrispondente cassetta dello stabile” per “mancanza del destinatario”, del quale non è stata offerta la prova dell'avvenuta ricezione della
C.A.D.
Persistendo la morosità del , il attivava la procedura per la riscossione coattiva Parte_1 CP_2 tramite giusta lista di carico n. 2019 – 0008 resa esecutiva il 21.06.2019 in forza della quale CP_3
emetteva l'ingiunzione di pagamento n. 97967/2019, propedeutico all'intimazione di CP_3 pagamento n. 396335/2023, oggi impugnata.
Ne deriva, quindi, che anche con riferimento a detto credito il non ha fornito idonea CP_2 produzione documentale dell'avvenuta ricezione della C.A.D. con riguardo al secondo sollecito di pagamento. Di talchè l'ingiunzione di pagamento, oggi impugnata, risulta tardiva e, pertanto, il credito deve dichiararsi prescritto.
Con riferimento, al canone inerente all'anno 2007, da ritenersi anch'esso prescritto, il CP_2 inviava all'Amministrazione del Condominio p.t. la fattura n. 10824 del 31.01.2009 con posta semplice e, pertanto, in maniera inidonea ad interrompere la prescrizione.
A questa seguiva un sollecito di pagamento n. 2121 spedito a mezzo raccomandata postale n.
779322459148 e con “immesso avviso nella corrispondente cassetta dello stabile” per “rifiuto della persona abilitata”, di cui non è stata offerta la prova dell'avvenuta ricezione della C.A.D.
Persistendo la morosità del , il attivava la procedura per la riscossione coattiva Parte_1 CP_2 tramite giusta lista di carico n. 2017 – 0006 resa esecutiva il 30.05.2017 in forza della quale CP_3
emetteva l'ingiunzione di pagamento n. 75148/2017, propedeutico all'intimazione di CP_3 pagamento n. 396335/2023, oggi impugnata.
Ne deriva, quindi, che anche con riferimento a detto credito il non ha fornito idonea CP_2 produzione documentale dell'avvenuta ricezione della C.A.D. con riguardo al primo sollecito di pagamento. Di talchè l'ingiunzione di pagamento, oggi impugnata, risulta tardiva e, pertanto, il credito deve dichiararsi prescritto. Devono ritenersi, altresì, prescritti anche i crediti relativi ai canoni idrici inerenti agli anni 2005,
2008, 2009, 2010 e 2011 per le ragioni di seguito articolate.
Con riferimento al canone inerente all'anno 2005, il infatti, inviava all'Amministrazione CP_2 del Condominio p.t. la fattura n. 8980 del 05.11.2007 con posta semplice e, pertanto, in maniera inidonea ad interrompere la prescrizione, alla quale faceva seguito un sollecito di pagamento n. 1631, notificato, a mezzo raccomandata postale n. 776833991269 in data 11.01.2011 e, quindi oltre il termine quinquennale previsto ex lege e, dunque, tardivamente.
In ordine al canone inerente all'anno 2009, il inviava all'Amministrazione del Condominio CP_2
p.t. la fattura n. 11279 del 13.05.2011 con posta semplice e, pertanto, in maniera inidonea ad interrompere la prescrizione alla quale seguiva un sollecito di pagamento notificato, a mezzo di raccomandata postale n. 781569994268 in data 6.02.2015, dunque, oltre il termine quinquennale di prescrizione previsto ex lege e, pertanto, tardivamente di talchè anche detto credito deve ritenersi prescritto.
Per il canone inerente all'anno 2010, il inviava all'Amministrazione del Condominio p.t. CP_2 la fattura n. 9233 del 16.02.2012 con posta semplice e, pertanto, in maniera inidonea ad interrompere la prescrizione.
Persistendo la morosità del , il attivava la procedura per la riscossione coattiva Parte_1 CP_2 tramite giusta lista di carico n. 2015 – 0011 resa esecutiva il 27.10.2015, in forza della quale CP_3
emetteva un sollecito di pagamento n. 90020150057668022/2015 notificato CP_3 Pt_3
27.07.2016 e rifiutato dal destinatario, dunque oltre il termine quinquennale previsto per legge.
Di talchè l'ingiunzione di pagamento oggi impugnata risulta tardiva ed il credito, per l'effetto, prescritto.
Analogamente, deve concludersi per il canone inerente all'anno 2011, il inviava CP_2 all'Amministrazione del Condominio p.t. la fattura n. 11474 del 15.10.2012 con posta semplice e, pertanto, in maniera inidonea ad interrompere la prescrizione.
Persistendo la morosità del Condominio, il attivava la procedura per la riscossione coattiva CP_2 tramite giusta lista di carico n. 2016 – 0013 resa esecutiva il 13.12.2016, in forza della quale CP_3
emetteva un sollecito di pagamento n. 90020160039574851/2016 e l'ingiunzione di CP_3 pagamento n. 68188/17, propedeutici all'intimazione di pagamento n. 396335/2023, oggi impugnata, notificati in data 8.01.2018 e, dunque, oltre il termine quinquennale necessario ai fini della maturazione della prescrizione previsto ex lege, di talchè l'ingiunzione di pagamento oggi impugnata, deve ritersi tardiva ed il credito ad essa sotteso, prescritto.
Con riguardo al canone inerente all'anno 2012, il inviava all'Amministrazione del CP_2
Condominio p.t. la fattura n. 11649 del 12.02.2014, con posta semplice e, pertanto, in maniera inidonea ad interrompere la prescrizione.
Persistendo la morosità del Condominio, il attivava la procedura per la riscossione coattiva CP_2 tramite giusta lista di carico n. 2017 – 0011 resa esecutiva il 22.09.2017, in forza della quale CP_3
emetteva un sollecito di pagamento n. 90020170024996575/17 e l'ingiunzione di CP_3 pagamento n. 21897/17, propedeutici all'intimazione di pagamento n. 396335/2023, oggi impugnata, notificati.
Anche per detto credito, la società concessionaria opposta offre in produzione la ricevuta di consegna che non costituisce prova certa della notifica al , essendo sprovvista di riferimenti certi Parte_1 agli atti notificati e pertanto, non consentendo di evincere alcuna correlazione tra questa e la richiesta di pagamento.
Diversamente, invece, deve concludersi per i canoni relativi agli anni 2008, 2013 e 2014 per i quali le opposte forniscono le ricevute di consegna a mezzo pec degli atti impositivi interruttivi della prescrizione, tempestivamente avvenuta nei termini di legge.
Con riferimento, al canone inerente all'anno 2008, il inviava all'Amministrazione del CP_2
Pt_ Condominio la fattura n. 11196 del 13.05.2010 con posta semplice e, pertanto, in maniera inidonea ad interrompere la prescrizione, alla quale seguiva un sollecito di pagamento n. 2194, notificato, a mezzo raccomandata postale n. 64l76278665, in data 25.11.2013.
Persistendo la morosità del Condominio, il attivava la procedura per la riscossione coattiva CP_2 tramite giusta lista di carico n. 2018 – 0013 resa esecutiva il 02.11.2018 in forza della quale CP_3
emetteva l'ingiunzione di pagamento n. 193654/2018, propedeutico all'intimazione di CP_3 pagamento n. 396335/2023, oggi impugnata, notificata a mezzo pec in data 14.11.2018 e, pertanto, nei termini previsti dalla legge.
Di talchè l'ingiunzione di pagamento, oggi impugnata, risulta notificata tempestivamente ed il credito ad essa sotteso, non prescritto. Segnatamente, per il canone inerente all'anno 2013, il inviava all'Amministrazione del CP_2
Condominio p.t. la fattura n. 9352 del 15.01.2015, con posta semplice e, pertanto, in maniera inidonea ad interrompere la prescrizione.
Persistendo la morosità del Condominio, il attivava la procedura per la riscossione coattiva CP_2 tramite giusta lista di carico n. 2018 – 0007 resa esecutiva il 04.09.2018, in forza della quale CP_3
emetteva un sollecito di pagamento n. 90020180022038350/18 e l'ingiunzione di CP_3 pagamento n. 8954/19, propedeutici all'intimazione di pagamento n. 396335/2023, oggi impugnata, notificati rispettivamente a mezzo pec in data 26.09.2018 e in data 31.01.2019, entro il termine quinquennale previsto ex lege.
Di talchè l'ingiunzione oggi impugnata, risulta tempestiva ed il relativo credito non prescritto.
Quanto al canone inerente all'anno 2014, il inviava all'Amministrazione del Condominio CP_2
p.t. la fattura n. 12333 del 7.06.2016, con posta semplice e, pertanto, in maniera inidonea ad interrompere la prescrizione.
Persistendo la morosità del Condominio, il attivava la procedura per la riscossione coattiva CP_2 tramite giusta lista di carico n. 2019 – 0007 resa esecutiva il 18.06.2019, in forza della quale CP_3
emetteva un sollecito di pagamento n. 90020190007903343/19 e l'ingiunzione di CP_3 pagamento n. 194804/2019, propedeutici all'intimazione di pagamento n. 396335/2023, oggi impugnata, notificati rispettivamente a mezzo pec in data 17.07.2019 e in data 14.12.2019, entro il termine quinquennale previsto ex lege.
Di talchè l'ingiunzione oggi impugnata, risulta tempestiva ed il relativo credito non prescritto.
Tutto ciò considerato, dunque, può concludersi affermando che è intervenuta la prescrizione in relazione ai crediti inerenti ai canoni idrici degli anni 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2009, 2010,
2011, 2012 non avendo né il né la Società di gestione di Riscossione, mediante Controparte_2 idonea produzione documentale, dimostrato l'interruzione della prescrizione in relazione ai suddetti crediti che devono dichiararsi estinti per intervenuta maturazione del termine quinquennale di prescrizione.
Dette argomentazioni non sarebbero destinate a trovare smentita neanche laddove si ritenesse fondato quanto osservato dal che nella propria comparsa sosteneva che “si evidenzia Controparte_2 che in data 30.07.2012, prot. n. 59355 e in data 3.06.2016 prot. n. 64148 l' Controparte_9 CP_2
, in seguito alla presentazione delle relative istanze da parte di due condomini, inviava CP_2 posizione debitoria del entrambi atti interruttivi dei termini prescrizionali”. Parte_1 A tale proposito, infatti, deve osservarsi che l'estratto di ruolo non rientra tra i c.d. atti tipi regolamentati dal nostro ordinamento, la cui unica finalità è unicamente quella di consentire al contribuente di essere aggiornato sulla propria situazione debitoria.
Pertanto, così per come ampiamente argomentato dalla Suprema Corte (cfr Ord. N. 3990/2020), il semplice rilascio di un elaborato, seppur su esplicita richiesta del debitore, a differenza delle domande giudiziali, degli atti di costituzione in mora o, nel caso di pagamenti parziali, di una manifesta espressa volontà da parte del debitore stesso, non interrompe il decorso della prescrizione.
L'estratto di ruolo è un documento che riporta gli elementi essenziali (anagrafica del contribuente, codice tributo, anno di riferimento, totale debito etc) già contenuti in un precedente atto avente titolo esecutivo (cartella di pagamento, avviso di accertamento) e la semplice richiesta, presentata di conoscere i propri carichi pendenti (entità della pretesa, importo dovuto, già pagato, residuo da versare, enti creditori etc..) comporta l'emissione da parte dell'Agente della Riscossione di un mero atto interno che, tout court, non può certamente essere ritenuto idoneo a interrompere il termine di prescrizione.
Deve, invece, concludersi per la non intervenuta prescrizione dei crediti inerenti ai canoni idrici degli anni 2008, 2013 e 2014, non essendo maturato il relativo termine quinquennale di prescrizione legale in ragione del fatto che le prove documentali offerte in produzione sono state idonee a dimostrarne l'interruzione.
La non intervenuta prescrizione dei crediti per le annualità sopra indicate, impone tuttavia l'analisi delle eccezioni sollevate da parte opponente e segnatamente:
- Aver corrisposto le somme richieste;
- Inesistenza della pretesa in quanto le richieste di pagamento attengono a letture non corrispondenti ai consumi reali, nonché per non aver parte opposta garantito sulla qualità dell'acqua erogata.
- Nullità dell'atto per difetto di motivazione;
Ebbene, le prime due eccezioni risultano essere destituite di fondamento per mancanza di prova, essendosi parte opponente limitata, per quanto concerne la prima doglianza, a dichiarare di aver corrisposto le somme dovute senza allegare alcuna ricevuta di pagamento o altro atto da cui si potesse desumere il pagamento dei canoni d'acqua richiesti.
Parimenti, in relazione alla seconda eccezione il non ha dato prova del fatto che le Parte_1 somme richieste erano state calcolate su consumi presunti e non reali, né ha dimostrato che le condotte dell'acqua erano in cattivo stato di manutenzione con conseguente rischio per la salute degli utenti. Priva di rilievo è anche l'eccezione relativa al difetto di motivazione dell'atto impugnato.
Sul punto occorre precisare che la Corte di legittimità, con orientamento consolidato ha sancito che allorquando l'interessato sia messo in condizione di conoscere le ragioni giustificative e l'ammontare della pretesa tributaria, il generale requisito della motivazione si intende rispettato, essendo esaustivo il solo riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata, senza che occorra l'allegazione della cartella stessa (cfr Cassazione, nn. 21333 e 6209 del 2022, 39058 e
28772 del 2021).
L'odierna pronuncia, nel ribadire dunque un approdo ermeneutico stratificato presso il giudice di legittimità, chiarisce inoltre che, consistendo la finalità dell'intimazione nel rendere edotto il contribuente che, per effetto della mancanza di pagamento della cartella già notificata, si darà inizio all'esecuzione forzata, assolve la funzione equivalente a quella del precetto, e pertanto il suo contenuto “in relazione alle finalità sue proprie, può dirsi esaustivo ove non solo si dia atto del mancato pagamento del debito tributario ma anche contenga l'intimazione al contribuente di effettuare il versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata”.
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso in esame, risulta evidente che i solleciti di pagamento inviati al contenevano tutti gli elementi tali da consentire al contribuente di Parte_1 conoscere l'ammontare della pretesa contributiva.
Le spese del giudizio, stante l'accoglimento parziale della domanda attorea, vengono compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Fortunata Esposito, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 4176 R.G.A.C. dell'anno 2023, proposta da in persona dell'amministratore p.t., nei confronti Parte_1 del , in persona del Sindaco p.t. e di in persona del legale Controparte_2 Controparte_3 rappresentante p.t., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accoglie la domanda attorea, con riferimento ai canoni idrici relativi agli anni 2002, 2003, 2004,
2005, 2007, 2009, 2010, 2011 e 2012;
2) rigetta la domanda attorea, con riferimento ai canoni idrici relativi agli anni 2008, 2013 e 2014 e, per l'effetto, dichiara non estinti i suddetti crediti azionati con l'intimazione di pagamento n.
0000396335 del 13.08.2023.
3) Spese compensate. Così deciso in Catanzaro, il 19.11.2024
Il Giudice
Dott.ssa Fortunata Esposito