CA
Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 02/04/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliera dott.ssa Mariannina Giuffrida Giudice Aus. relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 912/24 R.G., avente come oggetto: Azione revocatoria ordinaria
TRA
nato a [...] il [...]; C.F. Parte_1 C.F._1
; nata a [...] il [...]; C.F.
[...] CP_1 [...]
e nato a [...] il [...]; C.F._2 CP_2
C.F. , tutti anche in qualità di eredi del signor CodiceFiscale_3 [...]
nato a [...] il [...] e deceduto in data 9 Marzo Per_1
2022; C.F. ; quest'ultimo, unitamente a C.F._4 [...]
nata a [...] il [...], C.F. , CP_3 CodiceFiscale_5
anche in qualità di genitori esercenti la patria potestà sul figlio minore
[...]
nato a [...] il [...]; C.F. ; Per_1 C.F._6
nata a [...] il [...], C.F. Parte_2
; nata a [...] il [...]; CodiceFiscale_7 Parte_3
C.F. e nata a [...] il [...] C.F._8 CP_4
C.F. ; in proprio ed in qualità di amministratore di CodiceFiscale_9
sostegno della signora nata a [...] il 20 CP_5
Agosto 1938; C.F. tutti elettivamente domiciliati per C.F._10 il presente giudizio in Catania, Via Etnea n. 183, presso lo studio dell'Avv.
Fabio Lo Presti (C.F. ); che li rappresenta e difende per C.F._11
procura in atti;
- appellanti - Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 2
CONTRO
codice fiscale , in persona del suo legale Controparte_6 P.IVA_1
rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Santi Pierpaolo Giacona
( ), giusta procura in atti e presso il cui Studio in C.F._12
Catania, Via Umberto n. 354, è elettivamente domiciliata;
- appellata -
E con sede in Piazza Controparte_7 CP_6
Salimbeni n. 3, P.I. P.IVA_2
All'udienza del 18/3/25, a seguito di discussione orale la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, Controparte_8 CP_7
conveniva in giudizio gli odierni appellanti, onde sentire accertare
[...]
l'inefficacia relativa nei propri confronti ex art. 2901 c.c.:
a) dell'atto compravendita del 27/09/2011 in AR (rep. 269207 / Per_2
racc. 25394, trascritto il 28/09/2011 ai nn. 47644/34227), con cui Parte_1
e hanno trasferito in favore della figlia
[...] Parte_2
la proprietà dell'immobile facente parte del complesso edilizio CP_4
sito in Paternò, via DE SE (censito in catasto al foglio 51, particella 2067, sub. 1, piani S1,T e 1°, Cat. A/2, classe 5);
b) dell'atto di compravendita del 04/10/2011 in AR (rep. 269248 Per_2
/ racc. 25423, trascritto il 7/10/11 ai nn. 49176/35403), con il quale CP_2
ha trasferito in favore dei figli e (su
[...] Parte_3 Persona_1
disposizione ex art. 1411, comma 2, c.c. degli acquirenti e Persona_1
) la proprietà dell'immobile facente parte del complesso edilizio CP_5
sito in Paternò, via DE SE (censito in catasto al foglio 51, particella 2067, sub. 3, piani S1,T e 1°, Cat. A/2, classe 5).
In particolare, la banca ha dedotto la sussistenza di una propria ragione di credito nei confronti dei convenuti Parte_1 Parte_2
, e per complessivi €. 624.918,56,
[...] CP_2 CP_3
scaturente dai contratti di garanzia del 12/04/2007 e del 07/12/2007, con cui i Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 3
predetti si sono costituiti fideiussori delle società Controparte_9
, e
[...] Controparte_10 Controparte_11 [...]
con cui l'istituto di credito intratteneva diversi rapporti di conto CP_12
corrente sin dal 2006 nonché un contratto di finanziamento del 2007.
Si costituivano in giudizio , Parte_1 Parte_2
e contestando la fondatezza CP_2 CP_4 CP_3
delle domande attoree e chiedendone il rigetto.
Gli altri convenuti, seppure regolarmente citati, rimanevano contumaci.
Espletata l'istruttoria della causa, con sentenza n. 582/2024 pubbl. il
31/01/2024, il Tribunale di Catania accoglieva la domanda.
Avverso detta sentenza, con atto notificato il 28/6/24, proponevano appello,
, , Parte_1 CP_2 CP_1 Persona_1 [...]
, , in proprio e quale CP_3 Parte_2 Parte_3 CP_4
amministratore di sostegno di , deducendone l'erroneità dei CP_5
motivi decisionali e chiedendone la riforma, con il rigetto della domanda, per le ragioni esposte in seno all'appello ed il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva quale cessionaria di deducendo Controparte_6 CP_13
l'infondatezza dell'appello chiedendone il rigetto col favore di spese e compensi.
All'udienza del 18/3/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia di la quale, CP_13
sebbene regolarmente citata, non si è costituita.
1.) Con il proposto gravame, gli appellanti lamentano l'erroneità della sentenza impugnata, per violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 cod.civ. per avere il primo Giudice ritenuto sussistenti nel caso in esame, i presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria.
1.1) Il gravame è infondato per le ragioni che seguono.
Dalla documentazione versata in atti, risulta che con distinti contratti di garanzia del 12/4/2007, 7/12/2007 e 17/2/2011, tutti anteriori agli impugnati Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 4
atti di disposizione, gli appellanti si sono costituiti : e CP_2 [...]
garanti della , , CP_3 CP_9 Parte_1 Parte_2
e garanti della CP_2 CP_3 Controparte_10 [...]
e garanti della Parte_1 Parte_2 CP_11 [...]
, e Parte_1 Parte_2 CP_2 CP_3
garanti della CP_12
Risulta, altresì, che e sono coniugi, genitori CP_2 CP_3
degli aventi causa e , e soci della e Parte_3 Persona_1 CP_9
della Controparte_10
Inoltre, era amministratore ed ora è liquidatore della CP_2 CP_9
è stato amministratore anche della ed è figlio degli
[...] CP_12
acquirenti e . Persona_1 CP_5
è amministratore della CP_3 Controparte_10
e sono coniugi e soci della Parte_1 Parte_2 CP_14
e della nonché genitori dell'avente causa
[...] Controparte_10 CP_4
Inoltre, era amministratore ed è liquidatore della Parte_1 CP_9
ed è stato amministratore della CP_12
Gli appellanti deducono che il primo giudice ha erroneamente riconosciuto l'anteriorità del credito della banca rispetto al perfezionamento degli atti di trasferimento oggetto della domanda di revoca, ritenendo che, rispetto ai garanti, deve aversi riguardo non già al momento in cui è stato stipulato il contratto di garanzia, bensì a quello, successivo, in cui l'obbligazione garantita
è scaduta e può dirsi esigibile.
La Suprema Corte, sull'argomento, ha ritenuto che l'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità. Pertanto, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla prestazione della fideiussione medesima, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, c.c., in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 5
(cosiddetta scientia damni). L'acquisto della qualità di debitore in capo al fideiussore nei confronti del creditore procedente risale al momento della nascita del credito, sicché a tale momento occorre far riferimento per stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito (Cass. civ., Ordinanza, 05/07/2023, n. 19012; Cass. civ., Ordinanza, 17/02/2023, n.
5162; Cass. civ., Ordinanza, 15/04/2021, n. 9886).
Nel caso che ci occupa, quindi, l'obbligazione è sorta al momento in cui sono state prestate le garanzie, cioè il 12/04/2007-7/12/2007-17/2/2011, date, certamente anteriori alla stipula degli atti di vendita del 27/9/11 e del4/10/11.
Giova, a questo punto, in merito alla scientia damni, osservare che essendo il creditore soggetto terzo rispetto all'atto dispositivo di cui chiede l'inefficacia, risulterebbe problematico offrire attraverso mezzi probatori diretti, la dimostrazione dell' atteggiamento soggettivo del debitore e eventualmente del terzo, richiesto laddovesi tratti di atto a titolo oneroso;
pertanto, la prova del consilium fraudis, così come dello stato psicologico del terzo (scientia damni
e partecipatio fraudis), può essere fornita attraverso l'utilizzo di elementi presuntivi, e la valutazione del giudice su tali presunzioni semplici
(conseguenze che il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignoto), se congruamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità.
E' orientamento consolidato della Suprema Corte ritenere integrato il presupposto del consilium fraudis del debitore e della partecipatio fraudis del terzo, nel caso in cui risulti provata la sussistenza di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, tali, cioè, da essere considerati alla stregua di presunzioni semplici ai sensi dell'art. 2729 c.c..
In linea generale, possono essere considerati elementi indiziari dai quali desumere l'elemento soggettivo in capo al debitore e al terzo ( in caso di atto a titolo oneroso) : - peculiari rapporti che legano i soggetti dell'atto dispositivo, di parentela (come nel caso di trasferimento da padre a figlio), di affinità o di convivenza, rapporti lavorativi - le ambigue modalità di pagamento, ovvero se non sia stata data prova del pagamento;
- sperequazione tra prezzo pattuito e valore di mercato (prezzo irrisorio o esiguo rispetto al valore del bene); - anomalie temporali, ad es. la tempestività con cui il debitore si spoglia Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 6
dell'intero compendio immobiliare per sottrarlo all'aggressione dei creditori o lo stretto intervallo tra la messa in mora da parte del creditore e la disposizione del patrimonio da parte del debitore;
- concatenazione temporale tra vari eventi per il breve periodo in cui sono stati compiuti e la vendita contestuale di una pluralità di beni;
in tale ipotesi si afferma che l'esistenza e la consapevolezza del pregiudizio sono in re ipsa ( ex plurimis Cass n. 22824/2022).
Nel caso che ci occupa, gli appellanti rilevano che l'istituto bancario non ha fornito alcuna prova né del consilium fraudis dei debitori nè della partecipatio fraudis dei terzi, e che, il primo giudice si sia limitato a presumere, dai legami familiari, la conoscenza dello stato di decozione delle società debitrici.
Però, non soltanto il legame di parentela si qualifica, nel caso in oggetto, quale elemento indiziario ai fini della prova della scientia damni, ma, costituiscono ulteriore elemento di prova anche i ruoli rivestiti dai garanti all'interno delle compagini societarie.
Le indicate circostanze costituiscono elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, idonei a far ritenere provata la scientia damni.
Inoltre, il vincolo che lega le società garantite agli odierni appellanti porta a ritenere che anche gli acquirenti non potessero non conoscere la situazione economica in cui versavano le stesse società, ove si consideri che CP_4
è figlia convivente di e Parte_1 Parte_2
(compravendita del 27/09/11), e che e sono i Persona_1 CP_5
genitori di (compravendita del 4/10/11). CP_2
Inoltre, particolarmente rilevanti, appaiono le affermazioni degli odierni appellanti, i quali, in seno all'atto di appello, hanno dichiarato che “l'intento dei convenuti, piuttosto che premeditare l'impoverimento del loro patrimonio al fine di sottrarre i beni ai creditori, fosse quello di assicurare un patrimonio immobiliare ai propri figli, seppur gravato dal diritto di abitazione dei
genitori “:
Tale dichiarazione conferma che le vendite erano finalizzate ad “assicurare un patrimonio immobiliare”, che altrimenti sarebbe stato certamente aggredito dai creditori, non pervenendo integro ai figli. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 7
Per quanto attiene all'eventus damni, il suo accertamento non presuppone una valutazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede solo la dimostrazione, da parte di quest'ultimo, della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore (ex plurimis Cass n. 26310/2021).
Incombe, pertanto, sul debitore l'onere probatorio di dimostrare che il patrimonio residuo sia sufficiente a soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass. n. 16221/19).
Inoltre, la Suprema Corte, ha ritenuto che “Nel caso di solidarietà passiva si configura una pluralità di rapporti giuridici di credito-debito tra loro distinti ed autonomi, correnti tra il creditore ed ogni singolo debitore solidali ed aventi in comune solo l'oggetto della prestazione, sicché il creditore ha la facoltà, ex art. 1292 c.c., di scegliere il condebitore solidale a cui chiedere
l'integrale adempimento, con la conseguenza che la garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c. grava sul patrimonio di ciascun coobbligato, separatamente e per l'intero credito. Pertanto, qualora un condebitore solidale compia atti di disposizione patrimoniale che diminuiscano la detta garanzia generica gravante sul suo patrimonio in modo da renderla insufficiente in relazione all'entità del credito, il creditore può esercitare nei confronti suoi e dell'acquirente, in presenza degli altri requisiti, l'azione revocatoria ex art.
2901 c.c., ancorché i rispettivi patrimoni degli altri coobbligati siano sufficienti a fornire - ciascuno di essi - la garanzia ex art. 2740 c.c.” (Cass.
Civ. 22/03/2011 n. 6486).
Nel caso che ci occupa, l'istituto bancario ha dimostrato che con gli atti di compravendita gli odierni appellanti debitori non solo hanno determinato una modifica peggiorativa in termini qualitativi del proprio patrimonio, ma si sono di fatto spogliati dei propri beni aggredibili (avendo ceduto l'intero patrimonio immobiliare), così certamente cagionando un danno alle ragioni dei creditori, rendendo quantomeno più difficoltosa l'eventuale azione satisfattiva degli stessi.
Del resto, gli appellanti, su cui grava il relativo onere probatorio, non hanno dimostrato la capienza del proprio patrimonio residuo rispetto alle ragioni Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 8
creditorie dell'attore; infatti, come accertato dal CTU, l'intero patrimonio immobiliare stimato in €.3.282.087,00 risulta gravato da ipoteche di entità tale da assorbirne integralmente il valore, con un montante per complessivi
€.4.273.764,66.
Per quanto fin qui esposto, corretta sul punto appare la sentenza impugnata che deve essere confermata con il rigetto dell'appello.
2.) Le spese seguono la soccombenza.
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative al presente grado di appello deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia (indeterminabile a complessità bassa) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, ed i relativi parametri ( medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per la fase di trattazione, stante la mancanza di una specifica attività istruttoria) (Cass. n.
31884/18, 19989/21).
Trattandosi di procedimento iniziato, in questo grado di appello, successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del DPR 30/5/02 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17, della legge 24/12/12 n. 228, per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da , Parte_1
, , CP_2 CP_1 Persona_1 CP_3 Parte_2
, in proprio e quale amministratore di
[...] Parte_3 CP_4
sostegno di , avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. CP_5
582/2024 pubbl. il 31/01/2024, che conferma;
condanna gli appellanti, in solido, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, nei confronti dell'appellata costituita, che liquida in complessivi
€.8.469,00, di cui €.2.058,00 per la fase di studio, €.1.418,00 fase introduttiva,
€.1.523,00 fase di trattazione ed €.3.470,00 fase decisionale, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 9
nulla sulle spese per la parte contumace;
dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico degli appellanti, della somma di cui all'art. 13 comma 1 quater, del DPR
30/5/02, n. 115.
Così deciso in Catania il giorno 25 marzo 2025 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa Mariannina Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliera dott.ssa Mariannina Giuffrida Giudice Aus. relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 912/24 R.G., avente come oggetto: Azione revocatoria ordinaria
TRA
nato a [...] il [...]; C.F. Parte_1 C.F._1
; nata a [...] il [...]; C.F.
[...] CP_1 [...]
e nato a [...] il [...]; C.F._2 CP_2
C.F. , tutti anche in qualità di eredi del signor CodiceFiscale_3 [...]
nato a [...] il [...] e deceduto in data 9 Marzo Per_1
2022; C.F. ; quest'ultimo, unitamente a C.F._4 [...]
nata a [...] il [...], C.F. , CP_3 CodiceFiscale_5
anche in qualità di genitori esercenti la patria potestà sul figlio minore
[...]
nato a [...] il [...]; C.F. ; Per_1 C.F._6
nata a [...] il [...], C.F. Parte_2
; nata a [...] il [...]; CodiceFiscale_7 Parte_3
C.F. e nata a [...] il [...] C.F._8 CP_4
C.F. ; in proprio ed in qualità di amministratore di CodiceFiscale_9
sostegno della signora nata a [...] il 20 CP_5
Agosto 1938; C.F. tutti elettivamente domiciliati per C.F._10 il presente giudizio in Catania, Via Etnea n. 183, presso lo studio dell'Avv.
Fabio Lo Presti (C.F. ); che li rappresenta e difende per C.F._11
procura in atti;
- appellanti - Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 2
CONTRO
codice fiscale , in persona del suo legale Controparte_6 P.IVA_1
rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Santi Pierpaolo Giacona
( ), giusta procura in atti e presso il cui Studio in C.F._12
Catania, Via Umberto n. 354, è elettivamente domiciliata;
- appellata -
E con sede in Piazza Controparte_7 CP_6
Salimbeni n. 3, P.I. P.IVA_2
All'udienza del 18/3/25, a seguito di discussione orale la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, Controparte_8 CP_7
conveniva in giudizio gli odierni appellanti, onde sentire accertare
[...]
l'inefficacia relativa nei propri confronti ex art. 2901 c.c.:
a) dell'atto compravendita del 27/09/2011 in AR (rep. 269207 / Per_2
racc. 25394, trascritto il 28/09/2011 ai nn. 47644/34227), con cui Parte_1
e hanno trasferito in favore della figlia
[...] Parte_2
la proprietà dell'immobile facente parte del complesso edilizio CP_4
sito in Paternò, via DE SE (censito in catasto al foglio 51, particella 2067, sub. 1, piani S1,T e 1°, Cat. A/2, classe 5);
b) dell'atto di compravendita del 04/10/2011 in AR (rep. 269248 Per_2
/ racc. 25423, trascritto il 7/10/11 ai nn. 49176/35403), con il quale CP_2
ha trasferito in favore dei figli e (su
[...] Parte_3 Persona_1
disposizione ex art. 1411, comma 2, c.c. degli acquirenti e Persona_1
) la proprietà dell'immobile facente parte del complesso edilizio CP_5
sito in Paternò, via DE SE (censito in catasto al foglio 51, particella 2067, sub. 3, piani S1,T e 1°, Cat. A/2, classe 5).
In particolare, la banca ha dedotto la sussistenza di una propria ragione di credito nei confronti dei convenuti Parte_1 Parte_2
, e per complessivi €. 624.918,56,
[...] CP_2 CP_3
scaturente dai contratti di garanzia del 12/04/2007 e del 07/12/2007, con cui i Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 3
predetti si sono costituiti fideiussori delle società Controparte_9
, e
[...] Controparte_10 Controparte_11 [...]
con cui l'istituto di credito intratteneva diversi rapporti di conto CP_12
corrente sin dal 2006 nonché un contratto di finanziamento del 2007.
Si costituivano in giudizio , Parte_1 Parte_2
e contestando la fondatezza CP_2 CP_4 CP_3
delle domande attoree e chiedendone il rigetto.
Gli altri convenuti, seppure regolarmente citati, rimanevano contumaci.
Espletata l'istruttoria della causa, con sentenza n. 582/2024 pubbl. il
31/01/2024, il Tribunale di Catania accoglieva la domanda.
Avverso detta sentenza, con atto notificato il 28/6/24, proponevano appello,
, , Parte_1 CP_2 CP_1 Persona_1 [...]
, , in proprio e quale CP_3 Parte_2 Parte_3 CP_4
amministratore di sostegno di , deducendone l'erroneità dei CP_5
motivi decisionali e chiedendone la riforma, con il rigetto della domanda, per le ragioni esposte in seno all'appello ed il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva quale cessionaria di deducendo Controparte_6 CP_13
l'infondatezza dell'appello chiedendone il rigetto col favore di spese e compensi.
All'udienza del 18/3/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia di la quale, CP_13
sebbene regolarmente citata, non si è costituita.
1.) Con il proposto gravame, gli appellanti lamentano l'erroneità della sentenza impugnata, per violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 cod.civ. per avere il primo Giudice ritenuto sussistenti nel caso in esame, i presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria.
1.1) Il gravame è infondato per le ragioni che seguono.
Dalla documentazione versata in atti, risulta che con distinti contratti di garanzia del 12/4/2007, 7/12/2007 e 17/2/2011, tutti anteriori agli impugnati Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 4
atti di disposizione, gli appellanti si sono costituiti : e CP_2 [...]
garanti della , , CP_3 CP_9 Parte_1 Parte_2
e garanti della CP_2 CP_3 Controparte_10 [...]
e garanti della Parte_1 Parte_2 CP_11 [...]
, e Parte_1 Parte_2 CP_2 CP_3
garanti della CP_12
Risulta, altresì, che e sono coniugi, genitori CP_2 CP_3
degli aventi causa e , e soci della e Parte_3 Persona_1 CP_9
della Controparte_10
Inoltre, era amministratore ed ora è liquidatore della CP_2 CP_9
è stato amministratore anche della ed è figlio degli
[...] CP_12
acquirenti e . Persona_1 CP_5
è amministratore della CP_3 Controparte_10
e sono coniugi e soci della Parte_1 Parte_2 CP_14
e della nonché genitori dell'avente causa
[...] Controparte_10 CP_4
Inoltre, era amministratore ed è liquidatore della Parte_1 CP_9
ed è stato amministratore della CP_12
Gli appellanti deducono che il primo giudice ha erroneamente riconosciuto l'anteriorità del credito della banca rispetto al perfezionamento degli atti di trasferimento oggetto della domanda di revoca, ritenendo che, rispetto ai garanti, deve aversi riguardo non già al momento in cui è stato stipulato il contratto di garanzia, bensì a quello, successivo, in cui l'obbligazione garantita
è scaduta e può dirsi esigibile.
La Suprema Corte, sull'argomento, ha ritenuto che l'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità. Pertanto, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla prestazione della fideiussione medesima, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, c.c., in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 5
(cosiddetta scientia damni). L'acquisto della qualità di debitore in capo al fideiussore nei confronti del creditore procedente risale al momento della nascita del credito, sicché a tale momento occorre far riferimento per stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito (Cass. civ., Ordinanza, 05/07/2023, n. 19012; Cass. civ., Ordinanza, 17/02/2023, n.
5162; Cass. civ., Ordinanza, 15/04/2021, n. 9886).
Nel caso che ci occupa, quindi, l'obbligazione è sorta al momento in cui sono state prestate le garanzie, cioè il 12/04/2007-7/12/2007-17/2/2011, date, certamente anteriori alla stipula degli atti di vendita del 27/9/11 e del4/10/11.
Giova, a questo punto, in merito alla scientia damni, osservare che essendo il creditore soggetto terzo rispetto all'atto dispositivo di cui chiede l'inefficacia, risulterebbe problematico offrire attraverso mezzi probatori diretti, la dimostrazione dell' atteggiamento soggettivo del debitore e eventualmente del terzo, richiesto laddovesi tratti di atto a titolo oneroso;
pertanto, la prova del consilium fraudis, così come dello stato psicologico del terzo (scientia damni
e partecipatio fraudis), può essere fornita attraverso l'utilizzo di elementi presuntivi, e la valutazione del giudice su tali presunzioni semplici
(conseguenze che il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignoto), se congruamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità.
E' orientamento consolidato della Suprema Corte ritenere integrato il presupposto del consilium fraudis del debitore e della partecipatio fraudis del terzo, nel caso in cui risulti provata la sussistenza di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, tali, cioè, da essere considerati alla stregua di presunzioni semplici ai sensi dell'art. 2729 c.c..
In linea generale, possono essere considerati elementi indiziari dai quali desumere l'elemento soggettivo in capo al debitore e al terzo ( in caso di atto a titolo oneroso) : - peculiari rapporti che legano i soggetti dell'atto dispositivo, di parentela (come nel caso di trasferimento da padre a figlio), di affinità o di convivenza, rapporti lavorativi - le ambigue modalità di pagamento, ovvero se non sia stata data prova del pagamento;
- sperequazione tra prezzo pattuito e valore di mercato (prezzo irrisorio o esiguo rispetto al valore del bene); - anomalie temporali, ad es. la tempestività con cui il debitore si spoglia Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 6
dell'intero compendio immobiliare per sottrarlo all'aggressione dei creditori o lo stretto intervallo tra la messa in mora da parte del creditore e la disposizione del patrimonio da parte del debitore;
- concatenazione temporale tra vari eventi per il breve periodo in cui sono stati compiuti e la vendita contestuale di una pluralità di beni;
in tale ipotesi si afferma che l'esistenza e la consapevolezza del pregiudizio sono in re ipsa ( ex plurimis Cass n. 22824/2022).
Nel caso che ci occupa, gli appellanti rilevano che l'istituto bancario non ha fornito alcuna prova né del consilium fraudis dei debitori nè della partecipatio fraudis dei terzi, e che, il primo giudice si sia limitato a presumere, dai legami familiari, la conoscenza dello stato di decozione delle società debitrici.
Però, non soltanto il legame di parentela si qualifica, nel caso in oggetto, quale elemento indiziario ai fini della prova della scientia damni, ma, costituiscono ulteriore elemento di prova anche i ruoli rivestiti dai garanti all'interno delle compagini societarie.
Le indicate circostanze costituiscono elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, idonei a far ritenere provata la scientia damni.
Inoltre, il vincolo che lega le società garantite agli odierni appellanti porta a ritenere che anche gli acquirenti non potessero non conoscere la situazione economica in cui versavano le stesse società, ove si consideri che CP_4
è figlia convivente di e Parte_1 Parte_2
(compravendita del 27/09/11), e che e sono i Persona_1 CP_5
genitori di (compravendita del 4/10/11). CP_2
Inoltre, particolarmente rilevanti, appaiono le affermazioni degli odierni appellanti, i quali, in seno all'atto di appello, hanno dichiarato che “l'intento dei convenuti, piuttosto che premeditare l'impoverimento del loro patrimonio al fine di sottrarre i beni ai creditori, fosse quello di assicurare un patrimonio immobiliare ai propri figli, seppur gravato dal diritto di abitazione dei
genitori “:
Tale dichiarazione conferma che le vendite erano finalizzate ad “assicurare un patrimonio immobiliare”, che altrimenti sarebbe stato certamente aggredito dai creditori, non pervenendo integro ai figli. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 7
Per quanto attiene all'eventus damni, il suo accertamento non presuppone una valutazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede solo la dimostrazione, da parte di quest'ultimo, della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore (ex plurimis Cass n. 26310/2021).
Incombe, pertanto, sul debitore l'onere probatorio di dimostrare che il patrimonio residuo sia sufficiente a soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass. n. 16221/19).
Inoltre, la Suprema Corte, ha ritenuto che “Nel caso di solidarietà passiva si configura una pluralità di rapporti giuridici di credito-debito tra loro distinti ed autonomi, correnti tra il creditore ed ogni singolo debitore solidali ed aventi in comune solo l'oggetto della prestazione, sicché il creditore ha la facoltà, ex art. 1292 c.c., di scegliere il condebitore solidale a cui chiedere
l'integrale adempimento, con la conseguenza che la garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c. grava sul patrimonio di ciascun coobbligato, separatamente e per l'intero credito. Pertanto, qualora un condebitore solidale compia atti di disposizione patrimoniale che diminuiscano la detta garanzia generica gravante sul suo patrimonio in modo da renderla insufficiente in relazione all'entità del credito, il creditore può esercitare nei confronti suoi e dell'acquirente, in presenza degli altri requisiti, l'azione revocatoria ex art.
2901 c.c., ancorché i rispettivi patrimoni degli altri coobbligati siano sufficienti a fornire - ciascuno di essi - la garanzia ex art. 2740 c.c.” (Cass.
Civ. 22/03/2011 n. 6486).
Nel caso che ci occupa, l'istituto bancario ha dimostrato che con gli atti di compravendita gli odierni appellanti debitori non solo hanno determinato una modifica peggiorativa in termini qualitativi del proprio patrimonio, ma si sono di fatto spogliati dei propri beni aggredibili (avendo ceduto l'intero patrimonio immobiliare), così certamente cagionando un danno alle ragioni dei creditori, rendendo quantomeno più difficoltosa l'eventuale azione satisfattiva degli stessi.
Del resto, gli appellanti, su cui grava il relativo onere probatorio, non hanno dimostrato la capienza del proprio patrimonio residuo rispetto alle ragioni Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 8
creditorie dell'attore; infatti, come accertato dal CTU, l'intero patrimonio immobiliare stimato in €.3.282.087,00 risulta gravato da ipoteche di entità tale da assorbirne integralmente il valore, con un montante per complessivi
€.4.273.764,66.
Per quanto fin qui esposto, corretta sul punto appare la sentenza impugnata che deve essere confermata con il rigetto dell'appello.
2.) Le spese seguono la soccombenza.
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative al presente grado di appello deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia (indeterminabile a complessità bassa) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, ed i relativi parametri ( medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per la fase di trattazione, stante la mancanza di una specifica attività istruttoria) (Cass. n.
31884/18, 19989/21).
Trattandosi di procedimento iniziato, in questo grado di appello, successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del DPR 30/5/02 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17, della legge 24/12/12 n. 228, per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da , Parte_1
, , CP_2 CP_1 Persona_1 CP_3 Parte_2
, in proprio e quale amministratore di
[...] Parte_3 CP_4
sostegno di , avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. CP_5
582/2024 pubbl. il 31/01/2024, che conferma;
condanna gli appellanti, in solido, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, nei confronti dell'appellata costituita, che liquida in complessivi
€.8.469,00, di cui €.2.058,00 per la fase di studio, €.1.418,00 fase introduttiva,
€.1.523,00 fase di trattazione ed €.3.470,00 fase decisionale, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
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nulla sulle spese per la parte contumace;
dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico degli appellanti, della somma di cui all'art. 13 comma 1 quater, del DPR
30/5/02, n. 115.
Così deciso in Catania il giorno 25 marzo 2025 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa Mariannina Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro