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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 18/11/2025, n. 1778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1778 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, II Sezione civile, nella persona del Giudice, Dott.ssa Teresa
Cianciulli, ha emesso la presente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al numero di ruolo generale 967/2022 avente ad oggetto:
“appello avverso sentenza del Giudice di Pace”, vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
IA NO (AV), alla Via Vico III Intonti n. 4, presso lo studio dell'avv. Davide
Polito (c.f. , indirizzo pec: che lo C.F._2 Email_1
rappresenta e difende, giusta procura alle liti a margine dell'atto introduttivo del giudizio primo grado
Appellante
E
(p. iva ), in persona del leg. Controparte_1 P.IVA_1
rappr.te p.t., elettivamente domiciliata in Avellino (AV), alla via Campane n. 1, presso lo studio dell'avv. Francesco Paolo Bonito (c.f. ), indirizzo pec: C.F._3 che la rappresenta e difende, giusta Email_2
procura in calce all'atto di citazione in appello notificato
Appellata
E
residente in [...], alla C.da Valle Santa Caterina n. 11 CP_2
Appellata - contumace
Conclusioni: come in atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva, innanzi Parte_1
all'Ufficio del Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi, la società appellata e l'appellata contumace, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro, nei limiti di € 5.000,00.
A sostegno della domanda esponeva che: il giorno 2.5.2018 in Avellino, mentre era alla guida del proprio veicolo Fiat Punto tg. ET282RZ, giunto all'altezza dell'intersezione nei pressi della struttura carceraria, veniva investito dal veicolo Chevrolet tg.
ET282RZ, condotto dalla proprietaria;
-che la colpa del sinistro era da CP_2
ascrivere al veicolo della convenuta, la quale, procedeva a velocità elevata e non riusciva ad arrestare la marcia;
- in conseguenza dell'urto, il proprio veicolo veniva danneggiato alla parte destra;
-senza esito rimaneva la richiesta di risarcimento inviata alla società in regime di indennizzo diretto. Controparte_1
pag. 2/7 Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l'appellata società, che chiedeva il rigetto della domanda, con vittoria di spese processuali. Eccepiva: in via preliminare,
l'incompetenza per territorio del Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi, essendo competente il Giudice di Pace di Avellino o il Giudice di Pace di Venezia;
- la non integrità del contraddittorio, per la mancata evocazione nel giudizio della responsabile civile , proprietaria del veicolo Chevrolet targato EB772TS; - la nullità CP_2
dell'atto di citazione, per l'insufficienza della causa petendi; - l'improponibilità della domanda per violazione degli artt. 148 e 145, co.2 del D. Lgs n. 209/2005; - la decadenza dalla prova testimoniale per violazione dell'art. 135, co. 3bis del D. Lgs. n.
209/2005; - l'infondatezza della domanda nell'an e nel quantum debeatur.
Con ordinanza del 13.09.2019, il Giudice di Pace ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'appellata la quale, ritualmente evocata CP_2
in giudizio, non si costituiva in giudizio.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, interrogatorio formale e l'espletamento di prova testimoniale.
Con sentenza n. 27/2022, depositata in data 26.01.2022, il Giudice di Pace rigettava la domanda attorea, condannando l'attore-odierno appellante al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale sentenza, notificata in data 08.02.2022, l'appellante proponeva tempestiva impugnazione.
I motivi di appello sono i seguenti: 1) omessa ed erronea applicazione dell'art. 232
c.p.c.; - violazione della presunzione di pari responsabilità stabilita dall'art. 2054, co. 2
c.c. e la violazione del principio di non contestazione.
pag. 3/7 L'appellante chiedeva la riforma integrale della sentenza appellata, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva l'appellata società, che eccepiva l'inammissibilità ed improcedibilità
dell'appello, nonché l'infondatezza nel merito.
L'appellata , ritualmente citata, non si costituiva in giudizio, restando CP_2
contumace.
Acquisito il fascicolo d'ufficio del I grado di giudizio, la causa veniva trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
L'appello è infondato per le ragioni che si passano ad illustrare.
In via preliminare, va rilevata la tempestività dell'appello ai sensi dell'art. 325
c.p.c., notificato nel termine di trenta giorni dalla data di notificazione della sentenza impugnata.
L'appello, poi, è ammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c., poiché l'appellante ha indicato in modo chiaro i motivi di appello e le modifiche richieste alla sentenza impugnata.
Passando all'esame del merito, giova evidenziare come ad avviso del Giudicante che la sentenza impugnata è corredata da idonea e completa motivazione in ordine alla valutazione delle risultanze istruttorie in atti.
Appare condivisibile la decisione del Giudice di Pace di rigetto della domanda spiegata dall'appellante.
E' evidente, alla luce dell'onere probatorio delineato dall'art. 2697 c.c., la mancanza di idonea e sufficiente prova del fatto storico dedotto in giudizio, con riferimento alle pag. 4/7 circostanze di tempo e di luogo del sinistro ed ai fatti idonei a ricostruire il nesso di causalità materiale tra l'evento e i danni lamentati.
Invero, il contenuto stesso dell'atto di citazione è generico. Non sono indicate con chiarezza le circostanze relative al luogo esatto ed all'ora del sinistro.
Poi, tale lacune non sono state integrate dall'istruttoria espletata. Non è stato possibile delineare le modalità della collisione, tantomeno con precisione i punti d'urto tra i due veicoli.
Non sono stati indicati ed escussi testimoni che abbiano assistito al fatto storico.
Non risulta, acquisito alcun verbale delle forze dell'ordine e/o alcun elemento documentale certo.
Dall'altro canto, la società appellata, sin dalla costituzione nel giudizio di primo grado,
ha in via principale contestato il fatto storico, l'accadimento del sinistro.
Solo in via subordinata, rispetto alla contestazione totale dell'accadimento del sinistro,
l'appellata ha eccepito che il sinistro si sarebbe verificato per colpa dell'attore-
appellante.
Se è vero che, nell'ambito di questa contestazione meramente subordinata, l'appellata ha fatto richiamo ad un verbale di intervento redatto dalla Polstrada di Avellino;
è
parimenti vero che tale asserzione è rimasta totalmente priva di riscontro probatorio.
Pertanto, le difese dell'appellata non integrano affatto un riconoscimento del fatto storico rappresentato dal sinistro.
Pertanto, mancando la prova del verificarsi di un sinistro, non può operare la regola sussidiaria prevista dall'art. 2054, co. 2 c.c. in materia di circolazione di veicoli.
pag. 5/7 Infine, nessun valore confessorio può riconoscersi al comportamento dell'appellata contumace ed al fatto che costei non è comparsa a rendere il deferito CP_2
interrogatorio formale.
In punto di diritto, infatti, la mancata comparizione dell'interrogando costituisce un comportamento liberamente valutabile dal giudice di merito, secondo il suo prudente apprezzamento, soltanto in presenza di altri elementi probatori (anche indiziari)
conformi.
Ma nel caso in esame, tali elementi ulteriori mancano del tutto (cfr. Cass. Civ. n.
5240/2006).
A ciò si aggiunga che qualora fosse attribuito valore confessorio alla mancata comparizione della parte contumace all'udienza fissata per l'interrogatorio formale, tale valore non sarebbe giammai estensibile alla compagnia di assicurazione appellata, che ha fermamente contestato il fatto storico in lite (Cass. 2004/8458).
In definitiva, l'appello va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo,
applicando i parametri tra minimi e medi previsti dal D.M. n. 147/2022 (scaglione da
1.100,01 a 5.200,00), attesa la medio bassa complessità della controversia.
Sussistono i presupposti per l'obbligo di pagamento a carico dell'appellante di una somma pari al doppio del contributo unificato versato ex art. 13 co. 1 quater DPR
115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, definitivamente pronunciando, cosi provvede:
1) rigetta l'appello;
pag. 6/7 2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellata che liquida in € 1.600,00, oltre Controparte_1
accessori come per legge;
3) sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater DPR 115/2002.
Avellino, il 18.11.25
Il Giudice
Dott.ssa Teresa Cianciulli
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, II Sezione civile, nella persona del Giudice, Dott.ssa Teresa
Cianciulli, ha emesso la presente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al numero di ruolo generale 967/2022 avente ad oggetto:
“appello avverso sentenza del Giudice di Pace”, vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
IA NO (AV), alla Via Vico III Intonti n. 4, presso lo studio dell'avv. Davide
Polito (c.f. , indirizzo pec: che lo C.F._2 Email_1
rappresenta e difende, giusta procura alle liti a margine dell'atto introduttivo del giudizio primo grado
Appellante
E
(p. iva ), in persona del leg. Controparte_1 P.IVA_1
rappr.te p.t., elettivamente domiciliata in Avellino (AV), alla via Campane n. 1, presso lo studio dell'avv. Francesco Paolo Bonito (c.f. ), indirizzo pec: C.F._3 che la rappresenta e difende, giusta Email_2
procura in calce all'atto di citazione in appello notificato
Appellata
E
residente in [...], alla C.da Valle Santa Caterina n. 11 CP_2
Appellata - contumace
Conclusioni: come in atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva, innanzi Parte_1
all'Ufficio del Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi, la società appellata e l'appellata contumace, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro, nei limiti di € 5.000,00.
A sostegno della domanda esponeva che: il giorno 2.5.2018 in Avellino, mentre era alla guida del proprio veicolo Fiat Punto tg. ET282RZ, giunto all'altezza dell'intersezione nei pressi della struttura carceraria, veniva investito dal veicolo Chevrolet tg.
ET282RZ, condotto dalla proprietaria;
-che la colpa del sinistro era da CP_2
ascrivere al veicolo della convenuta, la quale, procedeva a velocità elevata e non riusciva ad arrestare la marcia;
- in conseguenza dell'urto, il proprio veicolo veniva danneggiato alla parte destra;
-senza esito rimaneva la richiesta di risarcimento inviata alla società in regime di indennizzo diretto. Controparte_1
pag. 2/7 Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l'appellata società, che chiedeva il rigetto della domanda, con vittoria di spese processuali. Eccepiva: in via preliminare,
l'incompetenza per territorio del Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi, essendo competente il Giudice di Pace di Avellino o il Giudice di Pace di Venezia;
- la non integrità del contraddittorio, per la mancata evocazione nel giudizio della responsabile civile , proprietaria del veicolo Chevrolet targato EB772TS; - la nullità CP_2
dell'atto di citazione, per l'insufficienza della causa petendi; - l'improponibilità della domanda per violazione degli artt. 148 e 145, co.2 del D. Lgs n. 209/2005; - la decadenza dalla prova testimoniale per violazione dell'art. 135, co. 3bis del D. Lgs. n.
209/2005; - l'infondatezza della domanda nell'an e nel quantum debeatur.
Con ordinanza del 13.09.2019, il Giudice di Pace ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'appellata la quale, ritualmente evocata CP_2
in giudizio, non si costituiva in giudizio.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, interrogatorio formale e l'espletamento di prova testimoniale.
Con sentenza n. 27/2022, depositata in data 26.01.2022, il Giudice di Pace rigettava la domanda attorea, condannando l'attore-odierno appellante al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale sentenza, notificata in data 08.02.2022, l'appellante proponeva tempestiva impugnazione.
I motivi di appello sono i seguenti: 1) omessa ed erronea applicazione dell'art. 232
c.p.c.; - violazione della presunzione di pari responsabilità stabilita dall'art. 2054, co. 2
c.c. e la violazione del principio di non contestazione.
pag. 3/7 L'appellante chiedeva la riforma integrale della sentenza appellata, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva l'appellata società, che eccepiva l'inammissibilità ed improcedibilità
dell'appello, nonché l'infondatezza nel merito.
L'appellata , ritualmente citata, non si costituiva in giudizio, restando CP_2
contumace.
Acquisito il fascicolo d'ufficio del I grado di giudizio, la causa veniva trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
L'appello è infondato per le ragioni che si passano ad illustrare.
In via preliminare, va rilevata la tempestività dell'appello ai sensi dell'art. 325
c.p.c., notificato nel termine di trenta giorni dalla data di notificazione della sentenza impugnata.
L'appello, poi, è ammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c., poiché l'appellante ha indicato in modo chiaro i motivi di appello e le modifiche richieste alla sentenza impugnata.
Passando all'esame del merito, giova evidenziare come ad avviso del Giudicante che la sentenza impugnata è corredata da idonea e completa motivazione in ordine alla valutazione delle risultanze istruttorie in atti.
Appare condivisibile la decisione del Giudice di Pace di rigetto della domanda spiegata dall'appellante.
E' evidente, alla luce dell'onere probatorio delineato dall'art. 2697 c.c., la mancanza di idonea e sufficiente prova del fatto storico dedotto in giudizio, con riferimento alle pag. 4/7 circostanze di tempo e di luogo del sinistro ed ai fatti idonei a ricostruire il nesso di causalità materiale tra l'evento e i danni lamentati.
Invero, il contenuto stesso dell'atto di citazione è generico. Non sono indicate con chiarezza le circostanze relative al luogo esatto ed all'ora del sinistro.
Poi, tale lacune non sono state integrate dall'istruttoria espletata. Non è stato possibile delineare le modalità della collisione, tantomeno con precisione i punti d'urto tra i due veicoli.
Non sono stati indicati ed escussi testimoni che abbiano assistito al fatto storico.
Non risulta, acquisito alcun verbale delle forze dell'ordine e/o alcun elemento documentale certo.
Dall'altro canto, la società appellata, sin dalla costituzione nel giudizio di primo grado,
ha in via principale contestato il fatto storico, l'accadimento del sinistro.
Solo in via subordinata, rispetto alla contestazione totale dell'accadimento del sinistro,
l'appellata ha eccepito che il sinistro si sarebbe verificato per colpa dell'attore-
appellante.
Se è vero che, nell'ambito di questa contestazione meramente subordinata, l'appellata ha fatto richiamo ad un verbale di intervento redatto dalla Polstrada di Avellino;
è
parimenti vero che tale asserzione è rimasta totalmente priva di riscontro probatorio.
Pertanto, le difese dell'appellata non integrano affatto un riconoscimento del fatto storico rappresentato dal sinistro.
Pertanto, mancando la prova del verificarsi di un sinistro, non può operare la regola sussidiaria prevista dall'art. 2054, co. 2 c.c. in materia di circolazione di veicoli.
pag. 5/7 Infine, nessun valore confessorio può riconoscersi al comportamento dell'appellata contumace ed al fatto che costei non è comparsa a rendere il deferito CP_2
interrogatorio formale.
In punto di diritto, infatti, la mancata comparizione dell'interrogando costituisce un comportamento liberamente valutabile dal giudice di merito, secondo il suo prudente apprezzamento, soltanto in presenza di altri elementi probatori (anche indiziari)
conformi.
Ma nel caso in esame, tali elementi ulteriori mancano del tutto (cfr. Cass. Civ. n.
5240/2006).
A ciò si aggiunga che qualora fosse attribuito valore confessorio alla mancata comparizione della parte contumace all'udienza fissata per l'interrogatorio formale, tale valore non sarebbe giammai estensibile alla compagnia di assicurazione appellata, che ha fermamente contestato il fatto storico in lite (Cass. 2004/8458).
In definitiva, l'appello va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo,
applicando i parametri tra minimi e medi previsti dal D.M. n. 147/2022 (scaglione da
1.100,01 a 5.200,00), attesa la medio bassa complessità della controversia.
Sussistono i presupposti per l'obbligo di pagamento a carico dell'appellante di una somma pari al doppio del contributo unificato versato ex art. 13 co. 1 quater DPR
115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, definitivamente pronunciando, cosi provvede:
1) rigetta l'appello;
pag. 6/7 2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellata che liquida in € 1.600,00, oltre Controparte_1
accessori come per legge;
3) sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater DPR 115/2002.
Avellino, il 18.11.25
Il Giudice
Dott.ssa Teresa Cianciulli
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