Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 24/02/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6119/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Valerio Guidarelli Giudice Estensore dott. Alessandra Filoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 6119/2023 promosso da:
nata il [...] ad [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
CASALI MICHELE;
e nato il [...] a [...], Parte_2 rappresentato e difeso dall'avv. CAMILLI LOREDANA.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: “RAPPORTI PERSONALI FRA I CONIUGI:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto con libertà di ciascuno di fissare la propria residenza ove riterrà più opportuno;
gli stessi si impegnano a comunicarsi prontamente l'avvenuto cambiamento di residenza, anche per le comunicazioni inerenti la propria figlia minore. I coniugi si impegnano a porre in essere comportamenti tali da preservare sempre la stima e la fiducia che la figlia ripone in ciascuno dei genitori;
gli stessi si obbligano, altresì, a rispettare il diritto della figlia a conservare rapporti continuativi e significativi con gli altri ascendenti e parenti di entrambi i rami genitoriali.
- 1 -
3) Entrambi i genitori prestano l'assenso preventivo e pertanto autorizzano le competenti autorità al rilascio e/o rinnovo del passaporto, carta d'identità e/o qualsiasi altro documento concernente la figlia minore. I viaggi e/o i soggiorni della figlia minore in ogni continente diverso da quello europeo dovranno essere preventivamente autorizzati e concordati con l'altro genitore.
AFFIDO E COLLOCAMENTO DELLA FIGLIA MINORE
4) La figlia minore resta affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, che Per_1
congiuntamente vigileranno sulla sua crescita ed educazione, con collocazione presso il domicilio della madre, ovvero l'immobile sito in FA TI (AN), via Tito Speri n.
18. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la figlia relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei loro bisogni, capacità ed inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà con sé. Per_1
5) La figlia minore fisserà la residenza anagrafica presso l'abitazione in Persona_2
FA TI (AN), via Tito Speri n. 18, presso sua madre quale collocataria prevalente nonché assegnataria della casa coniugale come da accordo tra le parti.
Entrambi i genitori prendono atto di quanto segue in merito al:
- PIANO GENITORIALE IN RELAZIONE AI PRINCIPI GENERALI DELLA
BIGENITORIALITÀ
- Condivisione delle decisioni:
è nel miglior interesse dei minori che i genitori condividano le principali decisioni. Ciascun genitore prende decisioni relative alla cura quotidiana dei figli quando si trovano presso di lui. Ogni genitore prenderà decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza dei minori e informerà al più presto possibile l'altro genitore.
Ogni genitore deve avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, la salute e la sicurezza dei figli e deve firmare qualsiasi documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso ai documenti stessi. Ogni genitore deve attivarsi per la richiesta delle
- 2 - copie dei documenti direttamente dalla scuola e dalle strutture mediche. Ogni genitore ha la responsabilità indipendente di conferire con gli insegnanti e gli operatori sociosanitari che si occupano dei bambini.
Entrambi i genitori devono risultare nell'elenco dei contatti di emergenza per i bambini. Ogni genitore deve assicurarsi che l'altro abbia il suo indirizzo di casa e di lavoro, e tutti i recapiti utili in caso si ravvisi la necessità di mettersi in contatto con lui.
- Diritti dei figli: ciascun minore ha diritto alla bigenitorialità: sviluppare una relazione significativa con entrambi i genitori e i rispettivi rami familiari;
a non essere coinvolto nelle discussioni tra i genitori;
a non ricevere informazioni denigranti, squalificanti o alienanti o assistere a comportamenti negativi di un genitore nei confronti dell'altro; a non essere usato come un messaggero, mezzo di consegna o mezzo di comunicazione tra i genitori.
-PIANO GENITORIALE IN RELAZIONE ALLE ATTIVITÀ SVOLTE DALLA MINORE
Istruzione e attività sportive:
- la minore nata il [...], frequenta il secondo anno della scuola Persona_2 dell'infanzia “G. Rodari” di FA M.ma con il seguente orario: 07/:45-15:45.
- Da settembre ha iniziato l'attività extrascolastica della ginnastica artistica (martedì e giovedì 16.30-17.30).
I familiari di riferimento della minore che coadiuvano, allo stato, i genitori quando sono impegnati lavorativamente sono i nonni materni , nata ad [...] il Persona_3
3/08/1955 e , nato a [...] il [...]e i nonni paterni CP_1 [...]
, nato a [...] il [...] e , Persona_4 Persona_5
nata a [...] il [...].
- TEMPI DI PERMANENZA DEI FIGLI MINORI PRESSO CIASCUN GENITORE:
Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia ogni qualvolta lo vorrà, previo avviso telefonico alla madre e compatibilmente con le esigenze della madre medesima e della minore. Fermo
l'impegno dei genitori a rispettare la volontà della figlia circa i tempi che vorrà trascorrere con ciascun genitore, si stabilisce sin da ora che il padre potrà comunque vedere e tenere con sé la figlia:
a) un finesettimana a settimane alterne, dalle ore 8,00 del sabato (o in altri diversi orari da stabilirsi di volta in volta a seconda dell'orario previsto dall'asilo/dalla scuola frequentata della minore e del periodo scolastico od extrascolastico) sino alle ore 13,00 del lunedì,
- 3 - provvedendo a prelevare la figlia dall'asilo/scuola/casa il sabato ed a riportarla a casa presso la madre il lunedì;
b) il mercoledì pomeriggio, dalle ore 12,00 (o in altri diversi orari da stabilirsi di volta in volta a seconda dell'orario previsto dall'asilo/dalla scuola frequentata della minor e del periodo scolastico od extrascolastico) sino al giovedì mattina, provvedendo a prelevare la figlia dall'asilo/scuola/casa il mercoledì e ad accompagnarla a scuola/asilo il giovedì mattina;
c) il giovedì pomeriggio, dalle ore 12,00 (o in altri diversi orari da stabilirsi di volta in volta a seconda dell'orario previsto dall'asilo/dalla scuola frequentata della minore e del periodo scolastico od extrascolastico), provvedendo a prelevare la figlia dall'asilo/scuola/casa ed a riportare la figlia a casa presso la madre alle ore 21.30; previo avviso telefonico al padre
(almeno 2 giorni) e compatibilmente con le sue esigenze, la IG.ra può chiedere al IG. Pt_1
di prolungare la permanenza della figlia presso di lui oltre le 21.30, il quale Pt_2
provvederà ad accompagnarla a scuola/asilo il venerdì mattina;
d) il venerdì pomeriggio dalle ore 12.00 (o in altri diversi orari da stabilirsi di volta in volta a seconda dell'orario previsto dall'asilo/dalla scuola frequentata della minore e del periodo scolastico od extrascolastico) provvedendo a prelevare la figlia dall'asilo/scuola/casa ed a riportare la figlia a casa presso la madre alle ore 14.00.
Il tutto come da piano genitoriale che si allega (all. 7).
In ogni caso i coniugi si impegnano a far sì che la figlia minore possa mantenere il più possibile inalterate le sue abitudini così come erano prima della separazione, e ciò anche con riferimento alla frequentazione dei nonni sia materni che paterni, con i quali la minore continuerà ad intrattenersi nei pomeriggi, durante l'orario di lavoro dei genitori, con le stesse modalità già attuate prima della separazione;
e) in occasione delle vacanze natalizie, starà con ciascun genitore alternando i giorni Per_1
24, 25, 26, 31 dicembre, 1, 6 gennaio o alternando la settimana dal 25 al 30 dicembre e quella dal 31 dicembre al 6 gennaio;
in tal caso il 24 dicembre sarà trascorso (fino alle ore 9 del giorno successivo) con il genitore che terrà la figlia nella settimana dal 31 dicembre al 6 gennaio;
salvo diversi accordi tra le parti.
f) durante le vacanze pasquali, fatta sempre salva la possibilità di accordi condivisi fra i coniugi per regolamentarle in maniera diversa, la minore potrà trascorre 3 giorni anche non
- 4 - consecutivi con ciascun genitore, alternando in ogni caso ogni anno il giorno della Pasqua e il
Lunedì dell'Angelo.
Ogni anno la minore trascorrerà il giorno di Pasqua con il genitore con cui non ha trascorso il Natale;
in ogni caso i genitori, sentendo anche la minore, si potranno accordare diversamente;
g) le festività ulteriori di calendario la figlia le trascorrerà con l'uno o con l'altro genitore ad anni alterni dalle ore 10,00 sino al rientro a scuola del giorno successivo;
h) durante il periodo delle vacanze estive, la minore trascorrerà 15 (quindici) giorni anche non consecutivi e/o da suddividere con ciascun genitore, secondo un calendario che i signori e dovranno concordare, tra loro, entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno. I Pt_2 Pt_1
genitori si organizzeranno personalmente per i restanti periodi di vacanze estive secondo i loro impegni di lavoro e le esigenze prioritarie della bambina, al fine di garantirne comunque la piena ed equilibrata assistenza;
Si precisa che tutte le sopraindicate modalità di permanenza della minore presso ciascun genitore potranno essere in concreto regolamentate diversamente e, conseguentemente, derogate di comune accordo fra i coniugi, in base alle necessità lavorative di ciascuno di essi, ed alle esigenze ricreative, scolastiche e di salute della minore, e soprattutto tenuto conto della sua volontà.
MANTENIMENTO DELLA FIGLIA
6) Mantenimento ordinario: Il sig. dovrà contribuire al mantenimento della figlia Pt_2 versando alla sig.ra un assegno mensile di € 150,00 (centocinquanta/00) da Per_1 Pt_1
rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, entro i primi cinque giorni di ogni mese da versarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente ed alle coordinate indicati dalla IG.ra
Pt_1
7) Mantenimento straordinario: Le spese straordinarie occorrende previste dal protocollo in vigore presso il Tribunale di NA all'art. 10 in materia di procedimenti di famiglia in vigore dal 16.09.2013, come di seguito trascritto, saranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% e dovranno essere rimborsate al genitore che ha anticipate entro 30 giorni dalla data dell'invio del conteggio e relativa documentazione:
“A) spese MEDICHE (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo:
1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
- 5 - 2) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
3) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
4) tickets sanitari.
B) spese MEDICHE (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
2) cure termali e fisioterapiche;
3) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
4) farmaci particolari.
C) spese SCOLASTICHE (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo:
1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
2) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3) gite scolastiche senza pernottamento;
4) trasporto pubblico;
5) servizio mensa (solo la parte non relativa al vitto).
D) spese SCOLASTICHE (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
2) corsi di specializzazione;
3) gite scolastiche con pernottamento;
4) corsi di recupero e lezioni private;
5) alloggio presso la sede universitaria.
E) spese EXTRASCOLASTICHE (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo:
1) tempo prolungato pre-scuola e dopo-scuola;
2) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
F) spese EXTRASCOLASTICHE (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
1) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
2) spese di custodia (baby sitter);
3) viaggi e vacanze”.
ASSEGNI FAMILIARI/ASSEGNO UNICO FIGLIA e DETRAZIONI E DEDUZIONI FISCALI:
8) I ricorrenti concordano e stabiliscono che l'assegno unico figli relativo alla minore e ogni altro assegno / indennità con analoga funzione che dovesse essere previsto in futuro in sua sostituzione sarà richiesto e percepito nella misura del 50% per ciascuno dei coniugi.
- 6 - 9) Le detrazioni fiscali delle spese relative alla minore, laddove possibili, saranno usufruite al
50% dai ricorrenti solo se sostenute congiuntamente, altrimenti verranno utilizzate dal genitore che ha sostenuto integralmente la spesa.
10) Le condizioni e modalità di cui ai superiori punti saranno attuate nei confronti della figlia fino a quando la stessa non sarà maggiorenne, o, comunque, non avrà raggiunto l'autonomia ed indipendenza economica necessaria e sufficiente per condurre una vita dignitosa.
11) ASSEGNO DI SEPARAZIONE:
I coniugi rinunciano al reciproco mantenimento, dando atto di poter vivere ognuno indipendentemente con proprio lavoro;
con la firma del presente accordo i coniugi dichiarano di aver definito ogni rapporto, anche di natura economica e patrimoniale, con reciproca soddisfazione e rinunciano quindi reciprocamente a qualsiasi azione, ragione e/o pretesa, dichiarando di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo e/o causa.
CASA CONIUGALE
12) La casa coniugale, sita in FA TI (AN), via Tito Speri n. 18, e tutti gli annessi e pertinenze, in comproprietà tra i coniugi, viene assegnata alla sig.ra Pt_1 unitamente agli arredi ed alle suppellettili ivi contenuti mentre il IG. d'intesa con la Pt_2
IG.ra ha già rilasciato la casa coniugale trasferendosi in altra abitazione. Resteranno Pt_1
integralmente a carico della sig.ra le spese condominiali maturate successivamente al Pt_1
trasferimento del sig. presso altra abitazione. Pt_2
13) La IG.ra si accolla l'intero pagamento del mutuo ipotecario n. 004/01117519 Pt_1
(rep.206978/50574), acceso sulla predetta casa coniugale, ex art. 1273 c.c. nei confronti del signor e nei confronti della fino all'estinzione Parte_2 CP_2
integrale dello stesso e rinuncia a far valere qualsiasi diritto con riferimento alle somme già versate e che verranno versate dalla medesima alla fino al perfezionamento CP_2 dell'accollo c.d. esterno con il predetto Istituto di credito. Successivamente al deposito del presente ricorso, le parti procederanno alla comunicazione alla per il CP_2
perfezionamento del c.d. accollo esterno del mutuo ipotecario n.004/01117519
(rep.206978/50574) e le variazioni dell'iscrizione ipotecaria per consentire la liberazione totale del sig. . Parte_2
14) Qualora, per qualsiasi ragione, anche non imputabile alla sig.ra non dovesse Pt_1
perfezionarsi la procedura di accollo c.d. esterno del 100% delle restanti rate del mutuo
- 7 - ipotecario n. 004/01117519 (rep.206978/50574) di cui al punto 13) o tale accollo venisse accettato dall'Istituto di credito senza tuttavia liberazione del sig. Parte_2
, resterà comunque valido ed efficace tra le parti l'accollo c.d. interno ex art.1273
[...]
c.c.; in tal caso quindi la sig.ra continuerà a versare il 100% delle restanti Parte_1 rate del mutuo ipotecario fino all'estinzione integrale dello stesso, rinunciando a far valere nei confronti del sig. qualsiasi diritto con riferimento alle somme Parte_2 già versate e che verranno versate dalla medesima fino all'estinzione integrale del muto e manlevando il sig. da qualsiasi richiesta di pagamento da parte dell'Istituto di Pt_2
Credito.
TRASFERIMENTO IMMOBILE
15) Le parti sin da ora convengono che, al fine di definire i rapporti patrimoniali tra i coniugi nel giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il IG. Parte_2
trasferirà a titolo di una tantum divorzile ex art 5 L. n. 898/70 e succ. mod., alla
[...]
IG.ra , che accetta, la quota di proprietà pari a 1/2 della casa coniugale, Parte_1 ovvero l'unità immobiliare di civile abitazione e garage siti in Comune di FA
TI (AN): a) Abitazione sita in via Tito Speri n. 18 , - Foglio 6, mappale 1449 sub 13, piano 3, zona censuaria 2, categoria A/2, classe 2, 5 vani, rendita €. 451,90; b) locale garage sito in via Tito Speri n. 18, Foglio 6, mappale 1449 sub 1, piano T, zona censuaria 2, categoria
C/6, classe 2, rendita € 56,40, come da atto di compravendita, sulla quale grava ipoteca iscritta dalla CA OP di NA SP (ora a seguito di concessione di CP_2
mutuo n.004/01117519 (rep.206978/50574) con scadenza 06/07/2041 (all. 2), il cui pagamento
è integralmente a carico della sig.ra in virtù dell'accollo concordato ai punti Parte_1
13) e 14).
Entro gg. 20 dalla comunicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, avverrà il trasferimento immobiliare tramite un Notaio, che si occuperà di tutte le formalità come per legge e tutte le spese necessarie saranno a carico della sig.ra Il Pt_1
trasferimento sarà comunque esente da ogni imposizione fiscale e da ogni altra imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 legge 74/1987 e Corte Cost. n. 202/2003, in quanto elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
SPESE
16) Le spese del presente giudizio sono compensate tra le parti”.
- 8 - * * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e Parte_1 Parte_2
hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a FA TI
(AN) il 18/06/2022.
2. Le parti sono personalmente comparse all'udienza del 19.2.2025 ed hanno rappresentato che non si sono riconciliate, per cui hanno insistito nella domanda di divorzio.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c..
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L.
n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con sentenza n. 370/2024 del 22.2.2024, diventata irrevocabile, il Tribunale di NA ha dichiarato la separazione consensuale dei coniugi.
Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza di comparizione dei coniugi richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a FA
TI (AN) il 18/06/2022, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di
FA TI (AN) al n. 8, parte 2, serie A dell'anno 2022.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi figlia Per_1
All'udienza del 19.2.2025 i difensori hanno precisato che la disciplina delle spese straordinarie seguirà quanto previsto nel protocollo distrettuale, la cui stipula è avvenuta in data successiva alla presentazione del ricorso.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di NA, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
- 9 - dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
a FA TI (AN) il 18/06/2022, trascritto Parte_2
nel Registro dello Stato Civile del Comune di FA TI (AN) al n. 8, parte 2, serie
A dell'anno 2022; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di FA TI di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in NA, nella camera di consiglio del 19/02/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
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