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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 16/04/2025, n. 967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 967 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10606/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza del 16/04/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci all'esito della discussione orale e della camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MENICHELLA Parte_1 C.F._1 ttiva Via Ordona Lavello, 77 71121 Foggia ITALIApresso il difensore avv. MENICHELLA CLARA
ricorrente e
, in persona del Legale Rappresentate pro Controparte_1
CP_1 resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con atto depositato il 28/11/2024 conveniva l' innanzi questa Parte_1 CP_1 CP_ A.G. chiedendo 1) accertare e dichiarare che l' in persona del legale rappresentante pro tempore, ha indebitamente riscosso la maggiore somma di € 1.851,91 per i motivi esposti in narrativa, che qui CP_ devono intendersi per ripetuti e trascritti;
2) per l'effetto, condannare lo stesso come sopra, alla restituzione della somma di € 1.851,91, oltre interessi legali e rivalutazione mo ia ove dovuta nei limiti della legge vigente….
Si costituiva l' resistente chiedendo il rigetto della domanda per intervenuta CP_1 prescrizione.
Matura per la decisione la causa è trattenuta in decisione all'esito della discussione delle parti.
Osserva
La richiesta di ripetizione avanzata dal ricorrente è il portato di quella di riscatto della laurea a suo tempo avanzata dal ricorrente, il quale in data 11.9.2006, accolta dall' con provvedimento CP_1 dell'8.11.2006 e contestuale determinazione dell'l'importo da versa 18.982,83) a fronte
1 di un accredito di 208 settimane, utili sia per il diritto alla pensione che per la sua misura. IN quella sede l' segnalava la possibilità di dilazionare il pagamento dell'importo totale di CP_1
€ 20.199,55 ensivo di un interesse annuo del 2,5%) in 60 rate mensili, ciascuna di € 336,66; ovviamente l'accredito dei contributi sarebbe avvenuto solo dopo il pagamento dell'intero importo. Al termine del pagamento (rateale) venivano pertanto accreditati 208 contributi. Tuttavia. Allorquando (in data 6-4-2023) il ricorrente otteneva la liquidazione definitiva della pensione, si avvedeva che solo 188 settimane erano state accreditate per il periodo di studi oggetto di riscatto.
Tanto premesso il ricorrente ha agito in questa sede per la ripetizione delle maggiori somme versate (…..Pertanto, il ricorrente ha diritto a quanto versato in più sulla scorta della prima richiesta avanzata dallo stesso Ente previdenziale…..).
Il ricorrente ha fruito della possibilità di dilazionare in 60 rate mensili il pagamento;
e ciò giusta nota in data 8-11-2006; sicchè il pagamento si deve ritenere completato dopo 60 mesi, nell'anno 2011.
Stando così le cose la ripetizione dell'indebito ha, a fronte dell'eccezione di prescrizione, dies a quo da identificarsi nel pagamento dei ratei (ed anzi diremo del primo rateo- non dovuto- successivo al 188°), tale essendo la fattispecie costitutiva, senza possibilità di posticipare il dies a quo al momento della liquidazione della pensione.
Ai fini invocati dal ricorrente non può valere l'omessa effettiva conoscenza dell'indebito (comunque conoscibile già in relazione ai dati di calcolo), dovendo guardarsi alla possibilità giuridica di ottenere la restituzione dei ratei non dovuti.
Va pertanto accolta l'eccezione di prescrizione.
Spese di lite compensate (non applicabile alla ipotesi al vaglio l'invocata irripetibilità delle spese).
PQM
Il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' così dispone: Parte_1 CP_1
- rigetta la domanda e compensa le spese di lite.
Foggia, 16 aprile 2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza del 16/04/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci all'esito della discussione orale e della camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MENICHELLA Parte_1 C.F._1 ttiva Via Ordona Lavello, 77 71121 Foggia ITALIApresso il difensore avv. MENICHELLA CLARA
ricorrente e
, in persona del Legale Rappresentate pro Controparte_1
CP_1 resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con atto depositato il 28/11/2024 conveniva l' innanzi questa Parte_1 CP_1 CP_ A.G. chiedendo 1) accertare e dichiarare che l' in persona del legale rappresentante pro tempore, ha indebitamente riscosso la maggiore somma di € 1.851,91 per i motivi esposti in narrativa, che qui CP_ devono intendersi per ripetuti e trascritti;
2) per l'effetto, condannare lo stesso come sopra, alla restituzione della somma di € 1.851,91, oltre interessi legali e rivalutazione mo ia ove dovuta nei limiti della legge vigente….
Si costituiva l' resistente chiedendo il rigetto della domanda per intervenuta CP_1 prescrizione.
Matura per la decisione la causa è trattenuta in decisione all'esito della discussione delle parti.
Osserva
La richiesta di ripetizione avanzata dal ricorrente è il portato di quella di riscatto della laurea a suo tempo avanzata dal ricorrente, il quale in data 11.9.2006, accolta dall' con provvedimento CP_1 dell'8.11.2006 e contestuale determinazione dell'l'importo da versa 18.982,83) a fronte
1 di un accredito di 208 settimane, utili sia per il diritto alla pensione che per la sua misura. IN quella sede l' segnalava la possibilità di dilazionare il pagamento dell'importo totale di CP_1
€ 20.199,55 ensivo di un interesse annuo del 2,5%) in 60 rate mensili, ciascuna di € 336,66; ovviamente l'accredito dei contributi sarebbe avvenuto solo dopo il pagamento dell'intero importo. Al termine del pagamento (rateale) venivano pertanto accreditati 208 contributi. Tuttavia. Allorquando (in data 6-4-2023) il ricorrente otteneva la liquidazione definitiva della pensione, si avvedeva che solo 188 settimane erano state accreditate per il periodo di studi oggetto di riscatto.
Tanto premesso il ricorrente ha agito in questa sede per la ripetizione delle maggiori somme versate (…..Pertanto, il ricorrente ha diritto a quanto versato in più sulla scorta della prima richiesta avanzata dallo stesso Ente previdenziale…..).
Il ricorrente ha fruito della possibilità di dilazionare in 60 rate mensili il pagamento;
e ciò giusta nota in data 8-11-2006; sicchè il pagamento si deve ritenere completato dopo 60 mesi, nell'anno 2011.
Stando così le cose la ripetizione dell'indebito ha, a fronte dell'eccezione di prescrizione, dies a quo da identificarsi nel pagamento dei ratei (ed anzi diremo del primo rateo- non dovuto- successivo al 188°), tale essendo la fattispecie costitutiva, senza possibilità di posticipare il dies a quo al momento della liquidazione della pensione.
Ai fini invocati dal ricorrente non può valere l'omessa effettiva conoscenza dell'indebito (comunque conoscibile già in relazione ai dati di calcolo), dovendo guardarsi alla possibilità giuridica di ottenere la restituzione dei ratei non dovuti.
Va pertanto accolta l'eccezione di prescrizione.
Spese di lite compensate (non applicabile alla ipotesi al vaglio l'invocata irripetibilità delle spese).
PQM
Il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' così dispone: Parte_1 CP_1
- rigetta la domanda e compensa le spese di lite.
Foggia, 16 aprile 2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
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