Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 09/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
T R I B U N A L E O R D I N A R I O d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Susanna Zavaglia Giudice pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 4490 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2023 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato VANDELLI MONICA
RICORRENTE contro
(C.F. , rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso dall'Avvocato PROIETTI CORAGGI FABIOLA
CONVENUTO
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(contenzioso)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: congiunte come rassegnate all'udienza del
4/12/2024
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
pagina 1 di 11
1. Le parti hanno avuto una relazione, ora terminata, da cui sono nate a Napoli le figlie il 12.06.2013 e il 16.07.2018. Per_1 Per_2
2. Con ricorso del 21.07.2023 ha chiesto l'affidamento congiunto Parte_1
delle minori con collocamento presso la madre nella casa familiare in Maranello e calendario di frequentazione padre-figlie paritario con mantenimento diretto da parte dei genitori e un contributo alle spese straordinarie nella misura del 50% per ciascun genitore, o, in subordine, pagamento da parte sua di euro 400,00 mensili
(euro 200,00 per figlia) per il contributo al mantenimento, oltre al 50% delle spese straordinarie;
assegno unico tutto alla madre.
3. Nel giudizio così radicato si è costituita la convenuta Controparte_1 concordando sull'affidamento congiunto e piano genitoriale proposto dal ricorrente, ma chiedendo per il mantenimento delle figlie un contributo mensile di euro 1.000,00 (euro 500,00 per ciascuna figlia) oltre al 50% delle spese straordinarie.
4. All'esito dell'udienza del 10.01.2024, sentite le parti, sono stati assunti i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473-bis. 22, primo comma, c.p.c.:
“I - Dispone l'affidamento condiviso delle due figlie minori ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre, in Maranello, via Giusti n. 32. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter, 3° comma, cod. civ. e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie. Ciascun genitore potrà assumere le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui avrà le figlie con sé.
Il padre, tendo conto dei suoi impegni lavorativi e delle esigenze delle minori, potrà tenere con sé e secondo il calendario di seguito indicato: - nella Per_2 Per_1
settimana A, il padre terrà le minori nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, sabato e domenica con pernottamento, accompagnando le figlie a scuola nelle giornate di martedì, giovedì ed il lunedì successivo alla domenica, ove verranno poi ritirate dalla madre. - nella settimana B, il padre terrà le minori il martedì e il giovedì, con pernottamento compreso, accompagnando le minori a scuola il pagina 2 di 11 mercoledì e il venerdì, ove verranno ritirate dalla madre. Durante i periodi in cui il padre si trova all'estero per lavoro le figlie minori staranno con la madre e il padre potrà sentirle telefonicamente ogni giorno. I genitori potranno tenere con sé le figlie: - durante le festività natalizie, ad anni alterni, il giorno di Natale e della
Vigilia nonché sempre ad anni alterni il giorno di Capodanno e dell'Epifania. Per la giornata di Santo Stefano, le parti potranno accordarsi di anno in anno. Nel periodo infrasettimanale verrà osservato il calendario normale. - durante le festività pasquali, ad anni alterni con un genitore il periodo dal Giovedì Santo al giorno di Pasqua e con l'altro dal lunedì dell'Angelo fino al giorno in cui riprenderanno la scuola (il mercoledì successivo). Le minori potranno trascorrere con entrambi i genitori il giorno del compleanno e quello dei sacramenti (i quali potranno alternarsi tra il momento del pranzo e quello della cena). e Per_1 Per_2
trascorreranno almeno due settimane di vacanze estive, anche non consecutive, con il padre. Ciascun genitore comunicherà all'altro la destinazione della vacanza entro il 30 aprile di ogni anno. Le spese delle vacanze saranno a carico del genitore con cui le minori le trascorrerà. Eventuali eccezioni e/o deroghe a quanto indicato ai precedenti patti e condizioni, quali scambi di periodi di spettanza, possibilità di recuperare periodi non fruiti, andranno concordati tra le parti con congruo anticipo di almeno due giorni. Nel periodo di permanenza delle minori presso ciascun genitore, e potranno essere affidate ai nonni paterni e/o Per_1 Per_2
materni e/o a persone di reciproca fiducia o a baby-sitter, previo accordo dei genitori.
II - Con decorrenza da agosto 2023, e detratto quanto corrisposto nello stesso periodo allo stesso titolo, dispone che il padre versi alla madre a titolo di contributo ordinario al mantenimento delle figlie la somma mensile di € 600,00 (300 x 2) annualmente rivalutabile sulla base dell'incremento dei prezzi al consumo delle famiglie, da versarsi entro il giorno dieci d'ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di
Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato”.
pagina 3 di 11 5. Le parti hanno successivamente raggiunto complessivo accordo, di cui hanno depositato copia sottoscritta dalle parti nel fascicolo telematico e rassegnato le seguenti conclusioni congiunte all'udienza del 4.12.2024:
“1)- Le minori e sono affidate ad entrambi i Persona_3 Persona_4
genitori, i quali eserciteranno ai sensi dell'art. 337 ter, 3° comma c.c. e dunque in modo congiunto la responsabilità genitoriale nel massimo spirito collaborativo, concordando ed attuando le scelte e le decisioni relative all'educazione, istruzione, formazione delle minori nel rispetto delle esigenze e delle inclinazioni naturali delle stesse e dei loro preminenti interessi. Ciascun genitore quando avrà presso di sé le minori, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità sulle medesime in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione. Le minori rimarranno collocate presso la madre e manterranno la loro residenza, anche ai fini anagrafici, presso l'abitazione di proprietà
della madre sita in Maranello, Via Giusti n.32.
2)- Il signor , nel rispetto degli impegni lavorativi e delle esigenze delle Pt_1
minori, potrà tenere con sé e , secondo il calendario di seguito indicato: Per_2 Per_1
- nella settimana A, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, sabato e domenica con pernottamento, premurandosi di accompagnare le figlie a scuola nelle giornate di martedì, giovedì ed il lunedì successivo alla domenica, ove verranno poi ritirate dalla madre;
-nella settimana B, nelle giornate di martedì e giovedì, con pernottamento compreso, premurandosi di accompagnare le minori a scuola il mercoledì e il venerdì, ove verranno ritirate dalla madre.
Con la medesima modalità, a parti alternate, seguirà la permanenza delle minori presso la madre.
pagina 4 di 11 Nei periodi in cui il padre si troverà all'estero per lavoro le figlie minori rimarranno con la madre e il padre potrà sentirle telefonicamente ogni giorno e in qualsiasi momento.
3)- Le figlie trascorreranno inoltre con i genitori:
- le festività natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre con un genitore e con l'altro dal 31 dicembre al 6 gennaio compreso, salvo impegni lavorativi dei genitori, ai quali dovrà fare fronte la baby-sitter alle condizioni di seguito riportate.
- Le festività pasquali, ad anni alterni con un genitore il periodo dal Giovedì Santo
al giorno di Pasqua e con l'altro dal Lunedì dell'Angelo fino al giorno in cui riprenderanno la scuola il mercoledì successivo, salvo impegni lavorativi dei genitori, ai quali dovrà fare fronte la baby-sitter alle condizioni di seguito riportate.
- Le minori trascorreranno con entrambi i genitori (salvo diversi accordi) il giorno del compleanno e quello dei sacramenti nell'ambito dei quali i genitori si alterneranno tra il momento del pranzo e quello della cena.
Si fa presente che, in considerazione dei turni degli anni passati, per le festività
prossime relative al Natale 2024/2025 le minori trascorreranno con la madre il periodo dal 24 al 30 dicembre e per le festività pasquali 2025 il periodo dal Lunedì dell'Angelo
fino al giorno in cui riprenderà la scuola;
il padre terrà con sé le minori durante i restanti periodi festivi.
- Eventuali eccezioni e/o deroghe ai patti precedenti e condizioni andranno concordate tra i genitori.
- Nel periodo di permanenza delle minori presso ciascun genitore, e Per_1 Per_2
potranno essere affidate ai nonni paterni e/o materni ed eventualmente a persone di reciproca fiducia o a baby-sitter, queste ultime scelte previo accordo dei genitori,
individuando preferibilmente un'unica persona di fiducia e riferimento.
pagina 5 di 11 - Le parti si impegnano a rispettare il calendario qui previsto e a concordare nell'interesse delle figlie eventuali deroghe pattuendo sin d'ora che nessuno dei genitori assumerà impegni per le figlie nei giorni di competenza dell'altro genitore se non previo accordo condiviso.
4)- Il Signor verserà a titolo di contributo al mantenimento delle figlie Pt_1
e l'importo mensile di € 600,00 (€ 300,00 per ciascuna figlia) da Per_2 Per_1
corrispondersi entro la fine di ogni mese sul c/c intestato alla SI al CP_1
codice Iban già noto, importo da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT e ciò fino al raggiungimento della completa indipendenza economica delle figlie.
5)- L'assegno unico sarà percepito esclusivamente dalla madre come da sempre percepito.
6)- I genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie per e secondo l'attuale Protocollo previsto dal Tribunale Per_2 Per_1
di Modena che qui di seguito si trascrive:
➢ spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)
visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché
prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
➢ spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c)
accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
➢ spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)
tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e pagina 6 di 11 materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
➢ spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e)
alloggio presso la sede universitaria;
➢ spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
➢ spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby - sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo whatsapp, e-mail), dovrà
manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
7)- Le parti stabiliscono congiuntamente di corrispondere direttamente alla baby-
sitter ciascuno l'importo di € 300,00 per il servizio di baby-sitting, importo da prevedersi limitatamente al periodo scolastico ovvero dal primo di settembre fino al 30 giugno compreso dell'anno successivo.
- L'importo come pattuito in € 600,00 mensili totali deve considerarsi onnicomprensivo di tutti i servizi necessari alle figlie e non solo negli orari scolastici delle pagina 7 di 11 figlie ma anche per il ritiro da scuola (anche in orario anticipato) delle minori, stante che in ogni caso la copertura degli orari lavorativi dei genitori è di 4 ore al giorno dalle ore
13.00 alle ore 17.00 dal lunedì al venerdì.
- In caso di causa di forza maggiore (malattia figlie, sciopero, chiusura scuola e altre) i genitori, onde evitare un aggravio finanziario, si impegnano in primis a procedere con il recupero orario della baby-sitter e, soltanto successivamente, a ricorrere a spese ulteriori eventualmente occorrenti, che saranno pagate dai genitori in parti uguali.
- La baby-sitter, scelta di comune accordo tra le parti, verrà incaricata dalle parti a partire dal primo settembre di ogni anno e sarà a disposizione fino al 30 giugno di ogni anno e seguirà il calendario scolastico.
- I genitori si impegnano a sostenere le spese di baby-sitting sino al termine della scuola media di . Per_2
- Al di fuori delle ipotesi sopra specificate, qualora i genitori necessitino di ricorrere alla baby-sitter ciascuno di loro si farà carico in via esclusiva della relativa spesa.
- Tale previsione è volta a coprire le assenze lavorative del Signor e a Pt_1
fornire la massima collaborazione alla SI nei giorni di competenza del CP_1
padre quando, per ragioni lavorative, quali le trasferte o meeting aziendali o altri impegni di natura lavorativa, lo stesso è impossibilitato a tenere le figlie.
- Al di fuori delle assenze per le trasferte lavorative, il padre è obbligato a prendere con sé le figlie secondo e nel rispetto del calendario sopra indicato (settimana a e settimana b).
- È inteso che, quando le minori trascorreranno le vacanze natalizie a Napoli
presso i nonni sia materni che paterni in modo alternato, nessuna spesa ulteriore di baby-
sitting dovrà ritenersi addebitabile ad entrambi i genitori, i quali provvederanno ad pagina 8 di 11 occuparsi delle figlie secondo il calendario prestabilito e senza ulteriori costi a carico di entrambi. Qualora nel calendario festivo delle bambine si dovese comunque ritenere necessario l'ausilio di una baby-sitter le parti concordano di suddividersi le spese in parti uguali.
8)- Le parti, infine, avuto riguardo ai rispettivi impegni lavorativi (il Signor
è alle dipendenze della ma ha a calendario la previsione di alcune Pt_1 CP_2
trasferte all'estero, la SI fa l'insegnante presso la Scuola Superiore CP_1
Ferrari e ha impegni anche nei pomeriggi feriali) si obbligano a consegnare all'altro il proprio calendario lavorativo affinché entrambi siano a conoscenza degli impegni professionali dell'altro e collaborare, quindi, alla migliore organizzazione della vita extra scolastica delle figlie.
- Nello specifico il sig. si impegna a consegnare entro il 30 gennaio 2025 Pt_1
il proprio calendario lavorativo contenente le date delle trasferte per l'anno 2025 (fatte salve eventuali variazioni imposte dalla Datrice di lavoro) e la SI si CP_1
impegna a consegnare il proprio calendario lavorativo con l'orario definitivo settimanale delle lezioni frontali ( salvo modifiche della Presidenza) entro il 3 dicembre 2024 ed entrambi i genitori si impegnano per tutti gli anni a seguire a consegnare il rispettivo calendario lavorativo rispettando le scadenze suddette sino alla maggiore età di entrambe le figlie.
9)- Le parti danno atto di aver già regolamentato tra di loro la corretta ripartizione delle spese straordinarie pregresse sostenute da ciascun genitore nell'interesse delle figlie.
Nello specifico si dà atto che la SI dal settembre 2023 ad oggi ha CP_1
sostenuto l'importo di € 1.661,54 mentre il Signor dal mese di ottobre 2023 ad Pt_1
oggi ha anticipato spese per € 2.612,09 (compreso l'importo di € 2.150,05 per la mensa scolastica e per il servizio di pre e post scuola).
pagina 9 di 11 - Alla luce degli accordi intervenuti, le parti sono concordi nel compensare, per quanto possibile, i rispettivi crediti e per l'effetto la SI dichiara di CP_1
versare al Signor la differenza residuata pari ad €.457,28 mediante bonifico Pt_1
bancario entro e non oltre 5 giorni dalla sottoscrizione del presente atto.
- Con l'esatto adempimento di detto versamento le parti congiuntamente dichiarano di aver regolamentato e definitivamente transatto ogni questione confliggente in ordine alle spese straordinarie, impegnandosi reciprocamente a dare puntuale attuazione a quanto previsto al riguardo dal Protocollo adottato dall'adito Tribunale. Le
parti si obbligano altresì a concordare e a condividere puntualmente eventuali percorsi di psicoterapia che dovessero rendersi necessari alle figlie precisando sin d'ora che non saranno rimborsate a tale titolo le spese per dette terapie se non condivise e concordate congiuntamente.
10)- Le parti si impegnano a far trascorrere alle minori ogni anno 15 giorni di vacanze estive gestite da ciascun genitore. Non saranno considerati rientranti nei predetti
15 giorni le attività presso i centri estivi o scout.
11)- Le parti si impegnano a rispettarsi vicendevolmente e a coordinarsi nel miglior interesse delle figlie affinché ciascun genitore possa trovare nell'altro il miglior supporto organizzativo.
12)-I genitori si impegnano sin d'ora a rilasciarsi vicendevolmente, avanti gli
Uffici Competenti, l'assenso al rilascio della carta di identità in favore delle figlie minori mentre per il rilascio del passaporto per le minori dovrà esservi l'assenso di entrambi i genitori da manifestare al momento della necessità di richiedere il già menzionato documento.
13)- Le spese della presente procedura sono interamente compensate tra le parti”.
pagina 10 di 11 §
Il Tribunale recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti poiché non contrarie a norme imperative di legge, né all'ordine pubblico, ma contemperanti in modo equilibrato le rispettive esigenze e rispondendo all'interesse morale e materiale dei figli minori.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva;
2. spese compensate.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 8.01.2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 11 di 11