Art. 32. (Disposizioni sui membri dei consigli di amministrazione)
I membri dei consigli di amministrazione degli enti pubblici previsti nella presente legge durano in carica per il tempo previsto nelle leggi istitutive, nei regolamenti o negli statuti e possono essere confermati una sola volta.
I membri dei consigli di amministrazione possono essere revocati con le stesse modalita' previste per la loro nomina.
Le indennita' di carica previste per gli amministratori sono determinate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro che esercita la vigilanza, d'intesa con il Ministro per il tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Tale decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Dei consigli di amministrazione non possono far parte, a nessun titolo, i magistrati ordinari e quelli amministrativi e contabili.
I membri dei consigli di amministrazione degli enti pubblici previsti nella presente legge durano in carica per il tempo previsto nelle leggi istitutive, nei regolamenti o negli statuti e possono essere confermati una sola volta.
I membri dei consigli di amministrazione possono essere revocati con le stesse modalita' previste per la loro nomina.
Le indennita' di carica previste per gli amministratori sono determinate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro che esercita la vigilanza, d'intesa con il Ministro per il tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Tale decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Dei consigli di amministrazione non possono far parte, a nessun titolo, i magistrati ordinari e quelli amministrativi e contabili.