TRIB
Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/07/2025, n. 2964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2964 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIAN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente
dr.ssa Angela Lo Piparo Giudice dr. Michele Guarnotta Giudice (est.)
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nell'ambito del procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 14508 del
Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2023 promosso
DA
nato in [...] in data [...] (difeso dall'Avv. Parte_1
CARADONNA GIUSEPPE);
- ricorrente -
CONTRO
[...]
Controparte_1
- resistente -
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO;
- interveniente necessario -
AVENTE AD OGGETTO: Ricorso avverso il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte depositate il 16/04/2025 in sostituzione dell'udienza del 28/04/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio depositato il 24/11/2023, Parte_1 ha impugnato il provvedimento emesso dal Questore di
CP_1 del 03/11/2023, con il quale è stata respinta la sua domanda diretta a conseguire il rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale presentata il
02/01/2023, non ravvisandone i presupposti per la sua concessione.
In particolare, il ricorrente ha lamentato l'erroneità delle valutazioni operate dalla
Questura di CP_1 deducendo, tra l'altro: di essere in Italia dal 2015; di essersi sin da subito inserito nel mondo del lavoro, quasi sempre con regolare contratto.
All'udienza del 12 settembre 2024 dinanzi al Got, il richiedente ha altresì dichiarato: di aver chiesto la protezione internazionale nello stesso anno in cui è arrivato in Italia;
che la sua richiesta è stata rigettata;
di aver lavorato in alcuni ristoranti a San Vito Lo
Capo; di aver avuto una condanna per spaccio di stupefacenti in Italia.
Chiedeva, pertanto, previa sospensiva del provvedimento impugnato, di ritenere e dichiarare la sussistenza dei motivi di cui all'art. 19, comma 1, 1.1 e 1.2 del D. Lgs. n.
286/1998, con conseguente diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
2. Parte resistente si è costituita in giudizio e ha chiesto "dichiarare l'infondatezza della pretesa azionata ex adverso, siccome destituita di alcun fondamento in fatto e diritto".
3. Scaduto il termine del 28/04/2025 fissato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
4. Nel merito deve ritenersi che, nel caso di specie, sussistono i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi speciali.
Preliminarmente, deve osservarsi che va applicata la normativa anteriore all'entrata in vigore del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla 1. 5
maggio 2023, n. 50, dato che l'istanza è stata presentata in data 02/01/2023
Orbene, l'art. 19 d.lgs. n. 286/1998 rubricato "Divieti di espulsione e di respingimento.
Disposizioni in materia di categorie vulnerabili” al comma 1.1 prevede i casi in cui sono vietati il respingimento, l'espulsione o l'estradizione: qualora esistano fondati motivi di ritenere che la persona rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (nella valutazione di tali motivi, occorre tenere conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani);
• qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica (nella valutazione del rischio, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine).
Il comma 1.2, aggiunto all'art. 19, prevede che, nel caso in cui sia rigettata la domanda di protezione internazionale, qualora ricorrano i requisiti di cui sopra, la Commissione territoriale trasmetta gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale;
Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore,
previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Nel caso in esame, alla luce della legislativa esaminata e considerate le emergenze processuali, può ritenersi che il ricorrente sia meritevole della tutela prevista ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale: la documentazione in atti vale ad attestare, invero, come il ricorrente durante la sua permanenza nel territorio dello Stato italiano sia stato protagonista di un positivo percorso di integrazione, concretizzatosi nello svolgimento di regolare attività lavorativa.
Ed infatti, il ricorrente ha documentato di avere svolto regolare attività lavorativa alle dipendenze di " Sicilia in bocca srl", con sede a San Vito lo Capo, Via Savoia n. 3, con la qualifica di fattorino, in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato dal
09/06/2027 al 30/09/2017 come si evince dalla scheda anagrafico – professionale Sap;
-
alle dipendenze di con sede a Campobello di Mazara, C/da BoscoControparte_2
Nuovo, con la qualifica di bracciante agricolo, in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato dal 14/10/2020 al 22/10/2020, come si evince dalla scheda con sede a anagrafico professionale Sap;
alle dipendenze di "- Persona_1 CP_1 via Carolina 42, con la qualifica di lavapiatti, in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato dal 20/01/2022 al 31/05/2022, come si evince dalla scheda anagrafico - professionale Sap;
alle dipendenze di "Jab Srl", con sede a San Vito lo
Capo, via Savoia 3, con la qualifica di lavapiatti, in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato dal 17/06/2022 al 30/09/2022, come si evince dalla scheda
"I anagrafico - professionale Sap (cfr. all. al ricorso); alle dipendenze di “ Parte_2
[...] con sede legale a CP_1 via C.A. Pepoli 193, con la qualifica di uomo 1
di fatica, in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato dall'11/07/2023 al
11/07/2024, come si evince dalla comunicazione Unilav e dalle buste paga relative ai mesi di luglio, agosto, settembre e dicembre 2023 e gennaio e febbraio 2024 depositate in atti (cfr. all. al ricorso); alle dipendenze di " Controparte_3 con la qualifica di colf, '
in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato dall'11/03/2024 al 10/09/2024, come si evince dalla denuncia rapporto di lavoro domestico depositata in atti (cfr. all. con sede alle note dell'11/06/2024); ed infine, alle dipendenze di Persona_1 11
a CP_1 via Carolina 42, con la qualifica di lavapiatti, in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato dal 18/01/2025 al 31/05/2025, come si evince dalla comunicazione Unilav e dalle buste paga relative ai mesi di gennaio, febbraio e marzo
2025 (cfr. all. alle note del 16/04/2025).
A ciò va aggiunto che il ricorrente manca dal proprio Paese di origine dal 2015 con conseguente presumibile difficoltà di inserirsi nuovamente in un adeguato contesto sociale e lavorativo in caso di rimpatrio, nell'ambito di un Paese di origine, comunque, allo stato contrassegnato da una complessiva situazione di crisi economica e sociale.
Infine, non può ritenersi ostativa al riconoscimento del richiesto diritto del ricorrente l'unico precedente penale costituito da una sentenza di patteggiamento, irrevocabile il
16.09.2019, del Tribunale di Roma per il reato di acquisto e cessione illeciti di sostanze stupefacenti (art. 73 D.P.R. 9/10/1990 N.309) commesso il 27.07.2019 in Roma, come risulta dal casellario giudiziale del ricorrente, aggiornato al 18 giugno 2025. Ed invero, la valutazione della pericolosità sociale del ricorrente non può essere condotta in via automatica sulla base della mera esistenza del citato precedente penale, ma deve fondarsi su un accertamento concreto e individualizzato, in linea con i fondamentali. principi costituzionali in materia di diritti
In tal senso si è espressa la Corte Costituzionale con la sentenza n. 88 del 9 marzo
-8
maggio 2023 (G.U. 1ª s.s. 10/05/2023, n. 19), dichiarando l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs. 25 luglio 1998,
n. 286, nella parte in cui prevede l'automatica ostatività al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro in presenza di condanne, anche non definitive, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, e definitive per il reato di cui all'art. 474, comma
2, c.p., senza che l'autorità competente sia tenuta a verificare in concreto la pericolosità sociale dello straniero. La Consulta ha affermato che tale automatismo contrasta con i principi di proporzionalità e ragionevolezza, nonché con il diritto al rispetto della vita privata e familiare sancito dall'art. 8 CEDU, in quanto impedisce all'amministrazione di valutare la condotta complessiva del soggetto, il suo percorso di integrazione e le sue attuali personali familiari. condizioni e
Tale principio è applicabile anche nell'ambito del caso in esame, laddove l'eventuale rilevanza di condotte penalmente rilevanti deve essere oggetto di una valutazione individuale, che tenga conto della gravità del reato, del tempo trascorso, della recidiva, del comportamento successivo e dell'effettiva pericolosità sociale del richiedente.
Pertanto, ogni decisione che incida sul diritto al soggiorno dello straniero deve fondarsi su un bilanciamento tra l'interesse pubblico alla sicurezza e i diritti fondamentali della persona, evitando automatismi che si risolvano in una compressione costituzionali.irragionevole delle garanzie
Nel caso di specie, il ricorrente non ha procedimenti penali in Corso (cfr. Casellario carichi pendenti aggiornato al 17 giugno 2025) e si è in presenza di un unico precedente penale per un reato commesso circa sei anni fa, per il quale è stata inflitta una pena non rilevante, con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, al quale non ha fatto seguito nessun altro comportamento illecito, dalla data di irrevocabilità della sentenza, invero, sono trascorsi più di cinque anni senza che il ricorrente abbia commesso altri reati, ciò che peraltro determina ipso iure l'estinzione del reato.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e va, quindi, accolto.
Avuto riguardo alle considerazioni sopra svolte e considerato che dagli atti del giudizio non emerge che l'allontanamento del ricorrente sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, va riconosciuto il diritto del ricorrente ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno, sussistendone i relativi presupposti, nelle forme del permesso di soggiorno per protezione speciale.
5. Avuto riguardo alla particolarità dell'oggetto del giudizio ed alla complessa evoluzione del contesto normativo e giurisprudenziale - anche sovranazionale - di riferimento in materia, si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali rispettivamente sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pro- nunciando:
• in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di Parte_1
sopra meglio generalizzato, al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.2 del d.lgs. n. 286/1998 (riguardato nella formulazione vigente anteriormente all'entrata in vigore del decreto-Legge 10 marzo 2023 n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50), disponendo la trasmissione degli atti al Sig. Questore della Provincia territorialmente competente per il rilascio di detto permesso di soggiorno;
compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
•
Manda la Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Palermo, 02/07/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Francesco Micela Michele Guarnotta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente
dr.ssa Angela Lo Piparo Giudice dr. Michele Guarnotta Giudice (est.)
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nell'ambito del procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 14508 del
Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2023 promosso
DA
nato in [...] in data [...] (difeso dall'Avv. Parte_1
CARADONNA GIUSEPPE);
- ricorrente -
CONTRO
[...]
Controparte_1
- resistente -
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO;
- interveniente necessario -
AVENTE AD OGGETTO: Ricorso avverso il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte depositate il 16/04/2025 in sostituzione dell'udienza del 28/04/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio depositato il 24/11/2023, Parte_1 ha impugnato il provvedimento emesso dal Questore di
CP_1 del 03/11/2023, con il quale è stata respinta la sua domanda diretta a conseguire il rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale presentata il
02/01/2023, non ravvisandone i presupposti per la sua concessione.
In particolare, il ricorrente ha lamentato l'erroneità delle valutazioni operate dalla
Questura di CP_1 deducendo, tra l'altro: di essere in Italia dal 2015; di essersi sin da subito inserito nel mondo del lavoro, quasi sempre con regolare contratto.
All'udienza del 12 settembre 2024 dinanzi al Got, il richiedente ha altresì dichiarato: di aver chiesto la protezione internazionale nello stesso anno in cui è arrivato in Italia;
che la sua richiesta è stata rigettata;
di aver lavorato in alcuni ristoranti a San Vito Lo
Capo; di aver avuto una condanna per spaccio di stupefacenti in Italia.
Chiedeva, pertanto, previa sospensiva del provvedimento impugnato, di ritenere e dichiarare la sussistenza dei motivi di cui all'art. 19, comma 1, 1.1 e 1.2 del D. Lgs. n.
286/1998, con conseguente diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
2. Parte resistente si è costituita in giudizio e ha chiesto "dichiarare l'infondatezza della pretesa azionata ex adverso, siccome destituita di alcun fondamento in fatto e diritto".
3. Scaduto il termine del 28/04/2025 fissato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
4. Nel merito deve ritenersi che, nel caso di specie, sussistono i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi speciali.
Preliminarmente, deve osservarsi che va applicata la normativa anteriore all'entrata in vigore del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla 1. 5
maggio 2023, n. 50, dato che l'istanza è stata presentata in data 02/01/2023
Orbene, l'art. 19 d.lgs. n. 286/1998 rubricato "Divieti di espulsione e di respingimento.
Disposizioni in materia di categorie vulnerabili” al comma 1.1 prevede i casi in cui sono vietati il respingimento, l'espulsione o l'estradizione: qualora esistano fondati motivi di ritenere che la persona rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (nella valutazione di tali motivi, occorre tenere conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani);
• qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica (nella valutazione del rischio, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine).
Il comma 1.2, aggiunto all'art. 19, prevede che, nel caso in cui sia rigettata la domanda di protezione internazionale, qualora ricorrano i requisiti di cui sopra, la Commissione territoriale trasmetta gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale;
Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore,
previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Nel caso in esame, alla luce della legislativa esaminata e considerate le emergenze processuali, può ritenersi che il ricorrente sia meritevole della tutela prevista ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale: la documentazione in atti vale ad attestare, invero, come il ricorrente durante la sua permanenza nel territorio dello Stato italiano sia stato protagonista di un positivo percorso di integrazione, concretizzatosi nello svolgimento di regolare attività lavorativa.
Ed infatti, il ricorrente ha documentato di avere svolto regolare attività lavorativa alle dipendenze di " Sicilia in bocca srl", con sede a San Vito lo Capo, Via Savoia n. 3, con la qualifica di fattorino, in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato dal
09/06/2027 al 30/09/2017 come si evince dalla scheda anagrafico – professionale Sap;
-
alle dipendenze di con sede a Campobello di Mazara, C/da BoscoControparte_2
Nuovo, con la qualifica di bracciante agricolo, in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato dal 14/10/2020 al 22/10/2020, come si evince dalla scheda con sede a anagrafico professionale Sap;
alle dipendenze di "- Persona_1 CP_1 via Carolina 42, con la qualifica di lavapiatti, in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato dal 20/01/2022 al 31/05/2022, come si evince dalla scheda anagrafico - professionale Sap;
alle dipendenze di "Jab Srl", con sede a San Vito lo
Capo, via Savoia 3, con la qualifica di lavapiatti, in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato dal 17/06/2022 al 30/09/2022, come si evince dalla scheda
"I anagrafico - professionale Sap (cfr. all. al ricorso); alle dipendenze di “ Parte_2
[...] con sede legale a CP_1 via C.A. Pepoli 193, con la qualifica di uomo 1
di fatica, in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato dall'11/07/2023 al
11/07/2024, come si evince dalla comunicazione Unilav e dalle buste paga relative ai mesi di luglio, agosto, settembre e dicembre 2023 e gennaio e febbraio 2024 depositate in atti (cfr. all. al ricorso); alle dipendenze di " Controparte_3 con la qualifica di colf, '
in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato dall'11/03/2024 al 10/09/2024, come si evince dalla denuncia rapporto di lavoro domestico depositata in atti (cfr. all. con sede alle note dell'11/06/2024); ed infine, alle dipendenze di Persona_1 11
a CP_1 via Carolina 42, con la qualifica di lavapiatti, in forza di un contratto di lavoro a tempo determinato dal 18/01/2025 al 31/05/2025, come si evince dalla comunicazione Unilav e dalle buste paga relative ai mesi di gennaio, febbraio e marzo
2025 (cfr. all. alle note del 16/04/2025).
A ciò va aggiunto che il ricorrente manca dal proprio Paese di origine dal 2015 con conseguente presumibile difficoltà di inserirsi nuovamente in un adeguato contesto sociale e lavorativo in caso di rimpatrio, nell'ambito di un Paese di origine, comunque, allo stato contrassegnato da una complessiva situazione di crisi economica e sociale.
Infine, non può ritenersi ostativa al riconoscimento del richiesto diritto del ricorrente l'unico precedente penale costituito da una sentenza di patteggiamento, irrevocabile il
16.09.2019, del Tribunale di Roma per il reato di acquisto e cessione illeciti di sostanze stupefacenti (art. 73 D.P.R. 9/10/1990 N.309) commesso il 27.07.2019 in Roma, come risulta dal casellario giudiziale del ricorrente, aggiornato al 18 giugno 2025. Ed invero, la valutazione della pericolosità sociale del ricorrente non può essere condotta in via automatica sulla base della mera esistenza del citato precedente penale, ma deve fondarsi su un accertamento concreto e individualizzato, in linea con i fondamentali. principi costituzionali in materia di diritti
In tal senso si è espressa la Corte Costituzionale con la sentenza n. 88 del 9 marzo
-8
maggio 2023 (G.U. 1ª s.s. 10/05/2023, n. 19), dichiarando l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs. 25 luglio 1998,
n. 286, nella parte in cui prevede l'automatica ostatività al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro in presenza di condanne, anche non definitive, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, e definitive per il reato di cui all'art. 474, comma
2, c.p., senza che l'autorità competente sia tenuta a verificare in concreto la pericolosità sociale dello straniero. La Consulta ha affermato che tale automatismo contrasta con i principi di proporzionalità e ragionevolezza, nonché con il diritto al rispetto della vita privata e familiare sancito dall'art. 8 CEDU, in quanto impedisce all'amministrazione di valutare la condotta complessiva del soggetto, il suo percorso di integrazione e le sue attuali personali familiari. condizioni e
Tale principio è applicabile anche nell'ambito del caso in esame, laddove l'eventuale rilevanza di condotte penalmente rilevanti deve essere oggetto di una valutazione individuale, che tenga conto della gravità del reato, del tempo trascorso, della recidiva, del comportamento successivo e dell'effettiva pericolosità sociale del richiedente.
Pertanto, ogni decisione che incida sul diritto al soggiorno dello straniero deve fondarsi su un bilanciamento tra l'interesse pubblico alla sicurezza e i diritti fondamentali della persona, evitando automatismi che si risolvano in una compressione costituzionali.irragionevole delle garanzie
Nel caso di specie, il ricorrente non ha procedimenti penali in Corso (cfr. Casellario carichi pendenti aggiornato al 17 giugno 2025) e si è in presenza di un unico precedente penale per un reato commesso circa sei anni fa, per il quale è stata inflitta una pena non rilevante, con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, al quale non ha fatto seguito nessun altro comportamento illecito, dalla data di irrevocabilità della sentenza, invero, sono trascorsi più di cinque anni senza che il ricorrente abbia commesso altri reati, ciò che peraltro determina ipso iure l'estinzione del reato.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e va, quindi, accolto.
Avuto riguardo alle considerazioni sopra svolte e considerato che dagli atti del giudizio non emerge che l'allontanamento del ricorrente sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, va riconosciuto il diritto del ricorrente ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno, sussistendone i relativi presupposti, nelle forme del permesso di soggiorno per protezione speciale.
5. Avuto riguardo alla particolarità dell'oggetto del giudizio ed alla complessa evoluzione del contesto normativo e giurisprudenziale - anche sovranazionale - di riferimento in materia, si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali rispettivamente sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pro- nunciando:
• in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di Parte_1
sopra meglio generalizzato, al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.2 del d.lgs. n. 286/1998 (riguardato nella formulazione vigente anteriormente all'entrata in vigore del decreto-Legge 10 marzo 2023 n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50), disponendo la trasmissione degli atti al Sig. Questore della Provincia territorialmente competente per il rilascio di detto permesso di soggiorno;
compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
•
Manda la Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Palermo, 02/07/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Francesco Micela Michele Guarnotta