Sentenza 4 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/04/2025, n. 718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 718 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa Valentina Ricchezza, lette le note in sostituzione, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G.
3034/2021 cui è riunita quella recante n. R.G. 7811/2021
TRA nata ad [...] il [...], rappr. e dif., giusta procura Parte 1 in atti, dall'avv. Salvatore Zannini, con cui elett. dom. in Falciano del Massico alla Via
Vellaria n. 20
RICORRENTE
E CP_1 in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e dif., in virtù di procura generale alle liti indicata in atti, rappr. e dif., dagli avv.ti Vincenzo Di Maio, Erminio Capasso, Luca
Cuzzupoli e Itala de Benedictis, con cui elett.te dom. in Caserta alla via Arena, Loc. San
Benedetto
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento indennità disoccupazione agricola – annullamento richiesta restituzione indebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.05.2021, la ricorrente in epigrafe esponeva: di aver ricevuto in data 20.11.2020 nota da parte dell CP_1 con la quale le comunicava che la domanda di disoccupazione agricola relativa all'anno 2017 presentata il 30.01.2018 e riesaminata il
10.11.2020 era stata respinta con la seguente motivazione: "REIEZIONE DOM: NON
RISULTA ISCRITTO NEGLI ELENCHI AGRICOLI"; di non aver ricevuto alcuna comunicazione inerente la sua cancellazione dagli elenchi agricoli;
di aver appreso che il
di aver presentato a mezzo del patronato CP_2 separati ricorsi amministrativi alla Commissione
Provinciale CP_1, il primo al fine della sua inclusione negli elenchi dei lavoratori agricoli subordinati, come da ricevuta del 19.12.2020 del ricorso. n. 1961492 n. protocollo
CP_1.2000.19/12/2020.0770207; ed il secondo ai fini del riconoscimento della prestazione a sostegno del reddito e dell'annullamento dell'indebito, come da ricevuta del
21.12.2020 del ricorso. n. 1966162 n. protocollo CP_1.2000.21/12/2020.0772418.
Con successivo ricorso depositato in data 15.12.2021 parte ricorrente adiva l'adito
Tribunale al fine di far dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti datati 21.06.2021, notificati in data 12.07.2021, con i quali l'CP_1 le aveva comunicato il disconoscimento delle giornate di lavoro agricolo dichiarate per l'anno 2016 pari a 92 giornate e per l'anno
2017 pari a 154 giornate.
Tanto premesso, a sostegno delle domande deduceva preliminarmente la mancata comunicazione del provvedimento di cancellazione nella forma rituale con conseguente nullità dello stesso. Eccepiva, altresì, l'illegittimità dei provvedimenti impugnati in quanto negli anni 2016 e 2017 aveva effettivamente lavorato per la ditta Parte 2
prestando la propria attività lavorativa sul fondo sito in località "Le Signorine” di
ND, per n. 92 giornate dal 10.09.2016 al 31.1.2017 e segnatamente n. 18 a settembre, n. 26 a ottobre, n. 25 a novembre, n. 21 a dicembre e n. 2 a gennaio 2017; per n. 154 giornate e dal 29.4.17 al 31.12.2017 e segnatamente n. 1 ad aprile, n. 20 a maggio,
n. 22 a giugno, n. 22 a luglio, n. 13 ad agosto, n. 26 a settembre, n. 26 a ottobre, n. 15 a novembre e n. 9 a dicembre, percependo la retribuzione di euro 48,00 circa giornaliera pagata in denaro contante presso l'azienda, lavorando di norma dalle ore 6.30 alle ore
13.30 nel periodo estivo e dalle ore 8.00 alle ore 16.00 negli altri mesi con un'ora di pausa per il pranzo, effettuando su detto fondo la raccolta di fagiolini, pomodori, cavolfiori e broccoletti nonché delle relative operazioni colturali di semina, estirpazione di infestanti, concimazione e pulizia del fondo, essiccazione fagioli. Tanto premesso, concludeva chiedendo, annullarsi il provvedimento impugnato e l'eventuale presupposto provvedimento di cancellazione dagli elenchi agricoli, con il ripristino delle giornate lavorative precedenti come dichiarate e specificate in ricorso;
condannarsi l'CP_1 all'adozione delle conseguenti determinazioni con la reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli ed il riesame con accoglimento della domanda di disoccupazione agricola e debenza da parte dell CP_3 delle correlate somme;
in ogni caso dichiararsi che nulla deve ella ricorrente all' CP_1 a titolo dell'indebito di cui all'atto impugnato.
Vinte le spese con attribuzione.
Si costituiva l' CP_1 eccependo in via preliminare la decadenza dall'azione giudiziale, non promossa nei quattro mesi dalla “definitività" del provvedimento amministrativo di cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli ex art. 22 DL 7/1970 convertito in L.
83/1970. Precisava che nel caso di specie la ricorrente era stata cancellata dagli elenchi agricoli per gli anni dal 2016 al 2017 e che aveva ricevuto la notifica, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. Nel merito, eccepiva l'infondatezza della azione intrapresa dalla ricorrente affermando la correttezza e conformità a legge dell'operato di esso Istituto che, avendo disconosciuto il rapporto di lavoro dedotto da parte avversa, aveva per l'effetto proceduto alla cancellazione di ella ricorrente dalle liste nominative dei lavoratori agricoli del Comune di residenza per il periodo oggetto del presente giudizio con ogni conseguenza di legge. Tanto dedotto, concludeva per il rigetto del ricorso. Vinte le spese.
Disposta la riunione dei giudizi per connessione soggettiva, ammessa ed espletata la prova orale, la causa veniva rinviata per la discussione e decisa, lette le note in sostituzione, ex art. 127 ter c.p.c., come da sentenza che si versa in atti.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente va vagliata l'eccezione di inammissibilità per intervenuta decadenza proposta dall CP_1.
L'eccezione è infondata.
Quanto alla natura della decadenza, osserva il Tribunale, che essa, come ripetutamente precisato dalla giurisprudenza di legittimità sia di ordine pubblico e, pertanto, rilevabile d'ufficio; ne consegue, dunque, che è del tutto inconferente la presenza dell'eccezione della convenuta che, tuttavia, nel caso di specie ricorre (cfr. Cass. 17 marzo 2008, n. 7148).
Passando alla disamina dell'impugnativa dei provvedimenti con cui l' CP_1 procede alla cancellazione dei lavoratori dagli elenchi, l'art. 22 del DL n. 7/70, reintrodotto con d.l.
n.98 del 2011 prevede, in materia di accertamento dello status di lavoratori agricoli, che
"Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato puo' proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza".
Deve ritenersi, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, che tale termine decadenziale rivesta natura sostanziale, senza possibilità di sanatoria ex art. 8 legge n. 533 del 1973 e senza che la disposizione in esame possa ritenersi implicitamente abrogata dall'art. 148 disp. att. c.p.c.
La previsione normativa di un tale specifico termine di decadenza non può suscitare dubbi di illegittimità costituzionale per disparità di trattamento, potendosi rinvenire nell'ordinamento altre ipotesi analoghe, né per violazione degli articoli 24 e 113 Cost., atteso che la previsione di un termine per l'esercizio della azione giudiziaria non si risolve in un ostacolo apprezzabile e ingiustificato per la tutela della posizione assicurativa dell'interessato (da ultimo Corte Cost. 10 maggio 2005 n. 192; Cass. Civ., sez. lav. 10 agosto 2004 n. 15460).
Nella fattispecie di causa il provvedimento di cancellazione relativo agli anni 2016-2017
è stato notificato mediante raccomandata notificata al ricorrente e comunque non espressamente disconosciuta (cfr. doc. 4 prod.resistente) con la conseguenza che il termine decadenziale, ai fini dell'ammissibilità della domanda avente ad oggetto il riconoscimento del diritto alla reiscrizione negli elenchi, va fatto decorrere da luglio 2021 e, quindi, non può ritenersi decorso. Rispetto a tale termine, considerato il ricorso amministrativo tempestivamente proposto e documentato in atti (cfr. doc. 3 prod. ric. procedimento R.G.
7811/2021) la domanda deve ritenersi tempestivamente azionata per cui sono assorbite le eccezioni formulate dall'istante in ordine alla irritualità del provvedimento di indebito perché non preceduto dal disconoscimento delle giornate.
Ad ogni buon conto è del tutto priva di pregio la circostanza secondo la quale il provvedimento di riesame e, quindi, il disconoscimento della disoccupazione agricola, sia privo di validità perché non preceduto dal disconoscimento delle giornate atteso che lo stesso scaturisce da un'attività ispettiva.
Posto, quindi, che l'istante non sia incorsa in alcuna decadenza va verificato, dal punto di vista sostanziale, se sussistono i presupposti per la qualificazione della sussistenza di un rapporto di lavoro in agricoltura avente le caratteristiche della subordinazione.
Come è noto in ordine all'iscrizione negli elenchi e alla valenza probatoria degli stessi, ai fini della prova del requisito sostanziale della prestazione dell'attività lavorativa in regime di subordinazione, le Sezioni Unite, con sentenza n. 1133/2000, hanno rilevato che l'iscrizione e il certificato sostitutivo, così come le altre analoghe attestazioni della pubblica amministrazione, non integrano una prova legale (salvo che nei ristretti limiti di contenuto di cui all'art. 2700 c.c.) e neanche possono a rigore ritenersi assistiti da una presunzione di legittimità, mentre possono essere liberamente valutati dal giudice
(coerentemente, le S.U. hanno osservato anche che la contestazione dell'efficacia di tali attestazioni non integra un'eccezione vera e propria).
Tuttavia, con particolare riferimento allo svilupparsi dell'onere della prova nell'ambito delle concrete vicende processuali, hanno sottolineato l'idoneità probatoria delle certificazioni in questione, sufficienti ad attestare il presupposto dello svolgimento dell'attività lavorativa, affermando che l'ente previdenziale, a fronte di tali attestazioni, se contesta l'esistenza dell'attività lavorativa o del vincolo di subordinazione, deve fornire con qualunque mezzo, una prova contraria. Tale affermazione è a sua volta accompagnata da significative precisazioni. Da un lato, si è valorizzata l'incidenza di eventuali accertamenti ispettivi, rilevandosi che i relativi verbali, costituendo attestazioni di fatti provenienti da organi della pubblica amministrazione, sono soggetti al medesimo regime. probatorio applicabile all'iscrizione negli elenchi, sicché la loro presenza è sufficiente a rendere necessaria la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti. elementi acquisiti alla causa. Dall'altro, si è formulata una riserva, sia pure solo accennata, per l'ipotesi in cui le contestazioni dell'ente previdenziale siano basate sulla deduzione dell'efficacia ostativa svolta da un vincolo di parentela, coniugio o affinità tra lavoratore e datore di lavoro sull'operatività di una presunzione di onerosità delle prestazioni: in tal caso affermano in sostanza le S.U. - l'interessato in sede di giudizio deve comunque
-
integrare con altre prove le risultanze dell'iscrizione negli elenchi.
Sul punto, per quanto qui rileva, è intervenuta, a conferma del principio sopra espresso, la
S.C. che, con sentenza n. 13877 del 2 agosto 2012, ha rilevato "Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs.lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa". In definitiva, se il lavoratore vuole ottenere l'iscrizione o assume di avere diritto alle prestazioni in assenza di iscrizione, è il lavoratore medesimo che deve dimostrare la sussistenza del relativo diritto;
sé è invece l'Istituto assicuratore a contestare l'iscrizione o a negare le prestazioni in presenza di iscrizione, per inesistenza del rapporto lavorativo o per difetto di subordinazione, incombe su di esso l'onere di fornire la prova del proprio assunto, con qualsiasi mezzo, cui può replicare l'interessato con altri mezzi di prova.
In particolare se la prova dall'ente previdenziale consiste nella produzione in giudizio dei verbali ispettivi “l'esistenza della complessa fattispecie deve essere accertata mediante la comparazione ed il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti alla causa" (Cass. SS.UU. n. 1133/2000).
Nel caso di specie, stante la reiezione del riconoscimento della disoccupazione per effetto della cancellazione dall'elenco dei lavoratori agricoli, incombeva sul ricorrente l'onere di fornire la piena prova della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato negli anni di cui al ricorso e la ricorrenza dei presupposti per l'accesso alla prestazione previdenziale della disoccupazione.
Del resto la giurisprudenza di legittimità con sentenza del 11.02.2016, n. 2739 hat recentemente statuito che: "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria ai fini dell'attribuzione di prestazioni previdenziali che viene meno qualora l'CP_1 a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando la facoltà di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 375 del 1993. Ne consegue che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale, fermo restando che, nella controversia avente ad oggetto la prestazione previdenziale, lo "status" di lavoratore agricolo può essere accertato solo incidentalmente."
Il certificato di iscrizione, ora sostituito dalla pubblicazione telematica, consente il più rapido accesso alle prestazioni previdenziali in agricoltura al verificarsi dell'evento garantito e non è un elemento costitutivo della fattispecie legale della subordinazione ma solo uno strumento di agevolazione probatoria per il bracciante agricolo affinché possa, in maniera più celere, accedere alle prestazioni previdenziali previste a garanzia del lavoro in agricoltura. Ne consegue, quindi, che la decadenza incide sul diritto all'iscrizione/reiscrizione negli elenchi ma non esime la giudice dal procedere all'accertamento incidentale dell'esistenza del rapporto di lavoro ai fini del riconoscimento della subordinazione che dovrà essere compiuto secondo gli ordinari criteri. Proprio in ordine alla natura giuridica dell'iscrizione negli elenchi e all'accertamento del rapporto di lavoro subordinato in agricoltura la sentenza della
Cassazione n. 2739/2016 al punto 3.3. della motivazione è chiara allorquando statuisce “È stato, altresì, affermato che il giudizio intentato dal lavoratore per ottenere la reiscrizione e/o una determinata prestazione non ha natura impugnatoria del provvedimento di cancellazione nè presenta carattere pregiudiziale, al punto che nella controversia avente ad oggetto l'attribuzione di una qualche prestazione previdenziale lo status di bracciante agricolo può essere accertato incidenter tantum, sempre con onere della prova a carico del lavoratore e senza obbligo di sospensione ex art. 295 c.p.c., in pendenza di distinta controversia per la reiscrizione nell'elenco (cfr. Cass. 23.12.11 n. 28716/11; Cass.
12.6.2000 n. 7995)."
Queste argomentazioni sono state riprese ancora più recentemente sempre dai giudici di legittimità con l'ordinanza 10 febbraio 2023, n. 4123, con la quale al punto 4. Della motivazione, richiamando ex articolo 118 disp. att. c.p.c. le argomentazioni delle pregresse sentenze ne condivide i principi ivi espressi.
La natura dell'iscrizione negli elenchi quale strumento di agevolazione probatoria è stata richiamata anche dalle sentenze della Suprema Corte 17 gennaio 2023, n. 1295 e 5 febbraio 2023, n. 3556.
Nella motivazione della prima sentenza la Cassazione a pag. 8 evidenzia, appunto, che sia onere del lavoratore provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale che abbia fatto valere. L'onere della prova non è soltanto un onere in senso proprio ma è anche una regola di giudizio, ne deriva di conseguenza che le sole risultanze documentali non sono sufficienti per ritenere integrati i presupposti ai fini dell'iscrizione negli elenchi, allorquando vi sia un provvedimento di disconoscimento da parte dell CP_1
La funzione di agevolazione probatoria che l'iscrizione negli elenchi riveste fa sì che, quando vi sia un provvedimento di disconoscimento, l'onere della prova non è invertito ed è per questo che a seguito della cancellazione della iscrizione che costituisce conseguenza del disconoscimento, l'assicurato sarà tenuto a provare l'esistenza la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto e, al contempo, il giudice dovrà accertare l'esistenza e l'inesistenza di tale rapporto senza più essere condizionato dagli atti di iscrizione e di cancellazione.
Al di là di tale diversa prospettazione e ricostruzione della decadenza sostanziale, rispetto a quella operata dal precedente giurisprudenziale di questa sezione (sentenza n. 798/2020), versato in atti da parte resistente, dal quale questa giudicante dissente per le ragioni anzidette, nella specie non può ritenersi maturata alcuna decadenza per cui va esaminata nel merito la vicenda.
Va premesso che il disconoscimento del rapporto di lavoro è stato la risultante di una capillare e analitica attività condotta dagli ispettori che, pur non avendo effettuato accessi in loco contestuali, hanno comparato le risultanze delle dichiarazioni con la copiosissima documentazione amministrativa in atti (fatture di vendita, dati catastali in ordine alla proprietà dei terreni, dichiarazioni agli Enti e documentazione di latra natura richiesta in sede ispettiva).
Gli ispettori hanno condotto delle interviste, riportate nel verbale di accertamento, non solo dei titolari delle aziende agricole ma anche dei dipendenti dichiarati e, proprio dal raffronto tra le dichiarazioni e la stessa documentazione in atti, sono emerse significative incongruenze tali da determinare il disconoscimento dei rapporti di lavoro (i lavoratori i cui rapporti sono stati disconosciuti sono quelli indicati nella Sezione II del rapporto stesso).
Esaminando il dettagliato verbale e, tenuto conto delle giornate di lavoro dedotte dalla ricorrente, verosimilmente le sue dichiarazioni sono quelle riportate nelle pagine 65-66 del verbale ispettivo (cfr. prod. resistente), riconducibili al dichiarante n. 8, analiticamente. contestate da parte resistente quanto alla loro portata.
In particolare la ricorrente ha dichiarato agli ispettori (cfr. verbale ispettivo prod. CP_1 in atti): Dichiarazione n.8 resa in data 16 Luglio 2016: "...omissis....Nel 2016 e nel 2017 ho lavorato sempre come bracciante agricola per il sig. RO IA. Nel 2016 ho iniziato a lavorare a Settembre 2016 e ho terminato il 31.01.2017, poi sono stata riassunta il 29.03.2017 ( sono sicurissima di ciò) fino al
31.12.2017. Ho lavorato a ND, in una zona chiamata "Le Signorine", dove si trovavano i campi. Oltre che nella zona denominata Le Signorine di ND, ho lavorato anche in un altro terreno che si trovava a Sessa Aurunca, fraz. San Sebastiano. Su questo campo a Sessa Aurunca, fraz. San Sebastiano, insieme a me hanno lavorato altre tre donne che si chiamavano LO, UI e TI. Su questo campo di Sessa Aurunca, loc. San Sebastiano, ho lavorato sia nell'anno 2016 che nell'anno 2017. Su questo terreno di Sessa Aurunca nell'anno 2016 mi sono occupata di estirpare piantine secche di fagioli ed effettuare la "scugnatura"...omissis...per far si che uscissero i semi del fagiolo. I semi dei fagioli venivano poi raccolti, messi in un sacco e portati sui terreni denominati Signorine dove noi operai ci recavamo per scegliere i fagioli buoni da quelli non buoni. I fagioli buoni venivano piantati nel terreno. Io mi sono occupata di scegliere i fagioli buoni ma non li ho piantati... Omissis...Questa attività di raccolta e scelta dei fagioli è iniziata non appena sono stata assunta ed è durata qualche mese (fino a Novembre). Da Dicembre 2016 a Gennaio 2017 non ricordo di che cosa mi sono occupata, penso che si trattava sempre di continuare l'attività relativa alla raccolta dei fagioli. Da quando sono stata poi riassunta, il 29.03.2017, mi sono occupata di seminare i cavolfiori sui terreni Le Signorine a ND;
abbiamo messi i semi nel polistirolo e poi verso Maggio (fine) Giugno sono stati piantati nei terreni. Oltre a questa attività da Marzo a fine Maggio 2017, prima di iniziare a seminare i cavolfiori, mi sono occupata anche di togliere l'erba, di stendere tubi di irrigazione (manichette nere)... omissis....La semina dei cavolfiori (le buche erano già state scavate dal sig. RO IA) è durata fino ad Ottobre 2017 e poi da Novembre a Dicembre 2017 mi sono occupata della raccolta dei cavolfiori. Nel 2017 ho svolto l'attività che ho descritto solo sui terreni siti in ND, località Le Signorine, mentre sui terreni di Sessa Aurunca non ho mai lavorato. Nel 2016 invece ho lavorato sia sui terreni di Sessa Aurunca che su quelli di
ND, occupandomi solo e soltanto della raccolta e selezione dei fagioli. Oltre ai fagioli e ai cavolfiori, durante i due rapporti di lavoro che ho avuto con il sig. RO IA non mi sono occupata della raccolta e della semina di altri prodotti agricoli né ho svolto altre attività agricole oltre quelle descritte. Nel 2016 con me hanno lavorato ... omissis...( tutte italiane) che hanno fatto le mie stesse mansioni, hanno osservato il mio stesso orario di lavoro e lavorato su i miei stessi campi ( a Sessa e a
ND). Nel 2017, invece, con me ha lavorato solo UI, solo sui campi di ND, facendo le stesse mansioni, lo stesso orario....omissis.... Nel 2016 e nel 2017 il mio orario di lavoro nel periodo estivo è stato seguente dalle 6.30 alle 13.00 poi riprendevamo dalle 15.00 alle 19.00; nel periodo invernale iniziavo verso le 7.30 fino alle 19.00 con un'ora di pausa;
non lavoravo tutti i giorni, non lavoravo il sabato e la domenica. Non so indicarvi neppure approssimativamente quanti giorni al mese ho lavorato per il sig. RO negli anni 2016 e 2017....omissis... Non so indicarvi l'estensione dei terreni su cui ho lavorato...omissis.." Verbale unico di accertamento e notificazione n. 2019004587/DDL del 23/06/2020
Il lavoratore de quo riferisce, infatti, di aver prestato attività lavorativa come bracciante agricolo su terreni siti in ND, in una località denominata "Le Signorine", e in Sessa Aurunca, in località San Sebastiano.
Le sue asserzioni sono state prontamente smentite dal datore di lavoro, il quale ha precisato che i lavoratori della sua azienda agricola sono stati impiegati esclusivamente sul terreni siti in ND, località Le Signorine, chiarendo che presso l'indirizzo di Sessa Aurunca, loc. San Sebastiano, frazione Piedimonte n.15, vi è la sede legale della mia azienda nonché un'abitazione di mia proprietà. Intorno all'abitazione vi è un terreno di circa 1000 metri che però non è coltivato (è roccioso) e su cui gli operai non hanno mai prestato attività lavorativa fin da quando è stata costituita la ditta individuale". Nessuno degli altri operai occupati dalla ditta ha mai riferito di un terreno a Sessa Aurunca, fraz. San
Sebastiano, dove si sarebbe svolta l'attività agricola;
essi hanno fatto sempre e soltanto riferimento ai terreni siti in ND, Del resto, sia nella D.A del 2011, ultima validata dall'Istituto, che nel fascicolo Agea del 2016 ( i cui terreni sono gli stessi anche per l'anno successivo) non viene mai indicato, tra quelli coltivati, alcun terreno sito nel Comune di Sessa Aurunca;
gli scriventi, su indicazione del sig. RO IA, hanno effettuato sopralluoghi soltanto sui terreni siti in ND dove sono stati condotti dal titolare dell'azienda; le visure catastali e gli atti notarili di proprietà forniti dall'azienda riguardano sempre e soltanto proprietà site nel Comune di ND. Ancora, il soggetto in esame non è stato in grado di descrivere in modo chiaro e preciso le mansioni svolte nel primo periodo di assunzione, mostrando, addirittura, di ignorare le attività agricole esplicate negli ultimi mesi del suo rapporto di lavoro (Da Dicembre 2016 a Gennaio 2017 non ricordo di che cosa mi sono occupata) e riferendo genericamente di una attività di raccolta e selezione di fagioli che, raccolti sui terreni di Sessa Aurunca, non sarebbero stati venduti, ma seccati per farne semi da plantare, poi, nei terreni di ND;
attività quest'ultima (semina) compiuta da altri operai, limitandosi il suindicato lavoratore alla sola" scelta" dei fagioli.
Anche in questo caso si tratta di affermazioni non confermate né dalla parte datoriale né dagli operai assunti nel suo stesso periodo. Il sig. RO IA, infatti, ha precisato che "solo nel 2018 la produzione dei fagioli e fagiolini non è stata venduta, per cui in quell'anno le piante di fagioli e fagiolini sono state lasciate sul terreni a seccare", mentre gli altri operai non riferiscono in quell'anno di alcuna attività di raccolta di fagioli secchi. Inesatta e vaga è l'individuazione dei colleghi di lavoro: questi vengono infatti identificati in modo generico, senza riferimento alle loro generalità complete, ma unicamente con i loro nomi o diminutivi.
Anche a voler ritenere che essi possano coincidere con i nominativi dei dipendenti assunti nello stesso periodo di lavoro, non vi è coincidenza tra quanto sostenuto da quest'ultimi e il dichiarante n.
8. Questi riferisce di mansioni uguali per tutti gli operai e che sarebbero stati svolti, quindi, anche dal colleghi indicati;
questi o riferiscono di non aver proprio lavorato per l'azienda RO o menzionano attività del tutto diverse. Significativa è la circostanza che nessuno degli operai assunti nel periodo Settembre 2016-
Gennaio 2017 menziona il dichiarante n.8 tra i suoi colleghi di lavoro, Del tutto assurdo e privo di riscontri è l'orario di lavoro dichiarato: bel oltre le 10 ore al giorno che, a detta del soggetto in esame, sarebbe stato lo stesso anche per gli altri colleghi di lavoro, assunti nel suo stesso periodo. Tale circostanza è stata smentita da quest'ultimi che, al contrario, riferiscono di una ordinaria giornata di lavoro di 6.30-7.00 con pausa. Anche per quanto riguarda la stessa durata della prestazione lavorativa svolta fino a Gennaio
2017, non vi è conformità tra la documentazione prodotta e le affermazioni del dichiarante in esame, dal momento che non risulta comunicato per la mensilità di Gennaio 2017 alcun modello DMAG né elaborata alcuna busta paga. In relazione, poi, al secondo rapporto di lavoro (dal 29.04.2017 al 31.12.2017), va rilevato innanzitutto come dal dichiarante n.8 venga erroneamente indicato il periodo di lavoro, di cui asserisce una decorrenza a partire dal 29.03.2017. In ordine poi alle mansioni svolte in questo periodo, uguall anche per gli altri colleghi, vengono indicate quelle relative alle attività di semina e raccolta dei soli cavolfiori, in contrasto con quanto dichiarato inizialmente dal datore di lavoro come prodotti agricoli (fagioli, broccoli e negli ultimi anni pomodori). Anzi, le uniche fatture relative alla vendita di cavolfiori, nell'anno 2017, risultano quelle emesse nei confronti dei sigg.ri LE ON, Partita Iva n. 00578890618 e IL SC, Partita Iva 03770650616, i quali hanno precisato di averne effettuato la raccolta solamente con i propri operai. impiegati su tutti i terreni del sig. RO IA siti in ND Loc. Le Signorine o comunque su una estensione considerevole (10 ettari).
Uno degli acquirenti ha, inoltre, dichiarato di aver provveduto, con i propri operai, anche alla semina dei prodotti poi raccolti, Non sono presenti altre fatture di vendite di vendita dei cavolfiori che possano dimostrare lo svolgimento di tale attività produttiva su altri terreni, Lo stesso dicasi in merito alla presunta raccolta di fagioli, le cui uniche fatture di vandita risultano emesse sempre nel confronti dei sigg.ri LE ON, Partita Iva n. 00578890618 e IL
SC, Partita Iva 03770650616 e per i quali valgono gli stessi rilievi sopra espressi.
Pag. 65 di B PS3 Anche, nell'anno 2017 nessun altro dipendente della ditta RO IA menziona il dichiarante n.8 tra i suoi colleghi di lavoro. Peculiare è poi la circostanza che il dichiarante n.8 è stato l'unico dipendente della ditta RO nell'ultimo trimestre 2017; dipendente tra l'altro che risultava essere stato in stato interessante, risalendo la nascita del suo ultimo figlio a Gennaio 2018, come si evince dal certificato di stato di famiglia acquisito agli atti. Tale circostanza ha consentito a tale lavoratore di usufruire, oltre che della prestazione di disoccupazione agricola, anche di quella di maternità. Al riguardo, il sig. RO IA ha precisato di aver avuto alle sue dipendenze unicamente una donna in stato di gravidanza e solo nel 2018, mentre un altro soggetto (dichiarante n.11), che ha periodi di lavoro in parte coincidenti con il dichiarante de quo, riferiscono di non aver mai visto a lavoro donne in stato di gravidanza. Pertanto, alla luce delle numerose contraddizioni emerse, i rapporti di lavoro de quibus si ritengono insussistenti e, pertanto, vengono tout court disconosciuti con effetto ex tunc, fin cioè dalla loro costituzione;
il tutto come risulta nella parte conclusiva del presente accertamento, nella relativa tabella riepilogativa (Tabella A).
Le dichiarazioni dell'istante, valutate incongruenti e confuse dagli ispettori, perché generiche quanto alla durata delle prestazioni (sia in ordine all'inizio che alla fine), alle coltivazioni (i pomodori sono stati pacificamente coltivati sono nel 2018 e non già negli anni di causa di cui al giudizio) e alle mansioni stesse (la dichiarante riferisce di aver operato la “scelta” dei semi di fagioli da piantare, circostanza non riferita dal Pt 2
stesso) non sono state avvalorate dagli altri dichiaranti. Anzi, la ricorrente non è stata riconosciuta da nessuno dei colleghi, circostanza inverosimile se si considera lo stato di gravidanza (altra circostanza non rispondente alle dichiarazioni e documentazione in atti perché il signor Pt 2 dichiara di avere una sola donna gravida come dipendente nel
2018).
Le incongruenze non sono superate dalla prova orale espletata che nulla ha aggiunto al riguardo, anzi i testimoni escussi di parte ricorrente hanno reso dichiarazioni estremamente generiche in ordine al rapporto di lavoro dell'istante. In particolare il teste di parte ricorrente Testimone 1 per quanto qui rileva ha dichiarato: “sono in pensione da circa 12 anni, sono stato impiegato presso il Ministero della difesa e lavoravo all'ospedale militare di Caserta. Ho un terreno in ND. Non ho rapporti di parentela con la ricorrente ma la conosco in quanto mi capitava di vederla sul terreno di un mio amico, tale Parte 2 . Preciso che il sig. Pt 2 ha molti terreni siti nella località cd. Signorine ed era lì che vedevo Pt 1
.Preciso che sono amico di famiglia del Pt 2 . Preciso che vado spesso presso il fondo di RO a ND da quando sono in pensione con una cadenza di circa tre volte a settimana. Quando ci vado mi trattengo dai 15 minuti sino all'ora. Preciso che vado per incontrare Pt 2 che è mio amico ed è quasi sempre lì. Non ricordo con precisione quanto tempo la ricorrente sia stata sul fondo, forse un anno-due circa cinque anni fa. Quando ho visto la ricorrente preciso che vedevo o solo lei o qualche altra persona accanto a lei ma voglio anche chiarire che non stavo accanto agli operai. Oltre T_ ricordo che c'erano anche altre due signore di ND (una mamma e una figlia) ma non ricordo i nomi. Nulla so su come la ricorrente si recasse sui campi. Preciso che il terreno del Pt 2 è in quella zona è lungo più di 200 mt ed è attraversato da una strada di campagna. Mi è capitato di parlare con la ricorrente circa 6-7 volte. Non mi è mai capitato di vedere che Pt 2 pagasse la ricorrente. Ricordo di aver visto la ricorrente nel periodo estivo tra maggio e giugno. Quando ho visto la ricorrente ricordo che tirava l'erba dai pomodori e fagiolini. So che la ricorrente era sposata per quanto da lei stessa riferitomi. È capitato che andassi sempre di mattina. Preciso che ancora adesso mi reco su quei fondi che sono ancora coltivati. So che la ricorrente è di OL in quanto da lei riferitomi". La saltuarietà con la quale il teste riferisce di aver visto la ricorrente, la genericità del periodo, unitamente al suo lasso limitato, inducono la giudicante, in presenza di una documentazione amministrativa molto articolata e analitica a ritenere la piattaforma probatoria piuttosto labile. A considerazioni analoghe deve giungersi considerando la deposizione del teste che, per quanto qui rileva, dichiarava "Sono Testimone 2
coltivatore diretto. Sono titolare di un contratto di affitto di terreno accanto a quello del signor la zona è quella delle "Signorine". Il mio appezzamento è Parte 2
,
pari ad un ettaro e lo coltivo con pomodori e poi con broccoletti. Sono titolare anche di un altro terreno di proprietà sito sulla via Domiziana km 10 andando verso Cellole. Nel terreno di mia proprietà coltivo le pesche. Vado frequentemente sul terreno sito presso le
"Signorine" a partire da Aprile, maggio e giugno e poi da agosto fino a settembre raccogliamo i pomodori e poi a settembre dopo la raccolta mettiamo i broccoletti. Io lavora la terra in famiglia. So che il terreno del Pt 2 è grande non so quantificare gli ettari. Quando vado nella terra mi trattengo tutto il giorno e pranzo lì. Conosco il Pt 2 da circa 15-20 anni. So che lì coltiva pomodori e broccoletti anche lui. Mi è capitato di vedere sul fondo di Pt 2 anche 10 persone, anche stranieri. Quando sono
Pt 2 . Conosco la ricorrente ricordo che era diandato sul fondo ho sempre visto
OL e non di ND, con lei lavorava una tale CP_4 con sua figlia
CP_5 Non ricordo altri nomi, ricordo di averle viste(moglie e figlia dell'elettrauto), per un paio di anni. Dopo che sono andate via loro Pt 2 lavora da solo la terra e qualche signore che è in pensione e lo aiuta. Se non ricordo male le ho viste 5-6-7 anni fa. Ricordo che scambiavamo qualche chiacchiera a pranzo. Non so come venivano sul fondo perché già le trovavo lì quando andavo. Non so chi ci fosse prima di questa
"squadretta" di lavoro." Tale deposizione non può ritenersi decisiva perché generica quanto all'anno in cui la ricorrente avrebbe lavorato e anche inverosimile quanto alla tipologia di colture perché dai verbali ispettivi è emerso che i pomodori furono coltivati solo nel 2018 e giammai negli anni per cui è causa.
Di segno opposto e confermative delle risultanze ispettive sono le dichiarazioni degli ispettori che presero parte all'attività. In particolare il teste Testimone 3
per quanto qui rileva, dichiarava "Ho curato l'accertamento ispettivo unitamente al collega così come le interviste ai lavoratori e al titolare nonché i Testimone 4
terzi acquirenti dei prodotti risultanti dalla fatture. Preciso che i lavoratori sono stati intervistati presso l'Ente, i sopralluoghi effettuati sui fondi del Pt 2 sono sempre stati concordati con lo stesso. A mia memoria, visto che l'accertamento è iniziato nel 2019 sui fondi c'erano qualcuno ma preciso che non abbiamo proceduto in loco né all'identificazione né all'intervista. Confermo le risultanze del verbale ispettivo redatto.
Preciso che per ciascun intervistato fu fatto un verbale ed è agli atti del fascicolo aziendale. Voglio anche precisare che il Pt 2 ci condusse esclusivamente sui fondi siti in ND da lui condotti con lavoratori. Ricordo che le dichiarazioni dell'intervista ai lavoratori, tra cui anche la ricorrente, furono raccolte unitamente da me e dal collega perché è prassi aziendale procedere in questo modo."
وper quanto qui rileva, dichiarava L'altro teste di parte resistente Testimone 4 unitamente alla collega Tes 3 I"Ho curato l'accertamento sui fondi del Pt 2 dipendenti sono stati sentiti presso 1 CP_1 se non ricordo male. Sui fondi siamo andati condotti dal Pt 2 che ci portò su quelli siti in ND. Non ricordo se ci fossero persone intente a lavorare mi sembra di no. Ricordo che una parte estesa era coltivata ma non posso essere più preciso. Quando abbiamo sentito i lavoratori, come di consueto, abbiamo redatto un verbale delle dichiarazioni per esteso che è stato poi riletto da ciascuno, vergato e riconsegnato a noi. Preciso che fu ascoltata anche la ricorrente da me e dalla collega in quanto facciamo domande entrambi. Confermo il verbale ispettivo a cui mi riporto."
Non ignora la giudicante che per orientamento granitico i verbali ispettivi secondo la S.C.
"se redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti." (cfr.
Cass. n. 9251 del 9 aprile 2010, n. 14965 del 6 settembre 2012).
Parte ricorrente, su cui grava il relativo onere, avrebbe dovuto fornire prova contraria dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato ma la piattaforma probatoria per quanto prima enunciato è del tutto generica e labile.
Peraltro se la prova dall'ente previdenziale consiste nella produzione in giudizio dei verbali ispettivi "l'esistenza della complessa fattispecie deve essere accertata mediante la comparazione ed il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti alla causa" (Cass. SS.UU. n. 1133/2000).
Non può ritenersi decisiva la documentazione amministrativa (buste paga, DMAG,
UNILAV) offerta a sostegno della domanda, in presenza della documentazione ispettiva e di dichiarazioni molto generiche e, quindi, instabili ai fini della formazione della prova dell'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato.
L'assenza del raggiungimento della prova in ordine alla subordinazione comporta l'assorbimento di tutte le altre questioni sottese, stante il carattere pregiudiziale dell'accertamento ai fini del riconoscimento dell'indebito.
Alla luce delle sopraesposte considerazioni la domanda non può che essere respinta.
Le spese di lite, considerata la complessità delle questioni giuridiche sottese, sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a)rigetta il ricorso;
b)compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 4 aprile 2025
La giudice dott.ssa Valentina Ricchezza