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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 29/09/2025, n. 951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 951 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro
Prima Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente,
Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere,
Dott.ssa Concetta Zinghinì Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al Proc. R.G. n.920/2019 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 14 gennaio 2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avvocato Loreto D'Aiuto giusta Parte_1 procura in calce al ricorso in riassunzione del giudizio interrotto, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Salerno – C.so Garibaldi n. 148.
APPELLANTE
CONTRO
rappresentata e difesa dall'avvocato Ugo Anelo giusta CP_1 procura in calce alla comparsa di risposta, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Castrovillari – Corso Garibaldi n 172.
APPELLATA
Conclusioni
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, riformare totalmente la Sentenza appellata n. 957/2018 del Tribunale di Castrovillari, con tutte le conseguenze di legge e, come già chiesto avanti all'appellato giudice, affermarsi:
a) Che non c'entra niente con la somma riscossa dall'avvocato CP_1
perché detta somma è stata riscossa in quanto liquidata giudizialmente Pt_1 nelle sentenze 401/02 del Tribunale di Castrovillari e 60/06 della Corte di
Appello di Catanzaro per un debito di nei di lui confronti Controparte_2 consacrato appunto in dette decisioni giudiziali;
e pertanto è infondata
l'eccezione di compensazione proposta dalla medesima;
CP_1
b) che l'avv. SO AR non poteva sollevare la questione avanti al
Giudice di Pace di Castrovillari dal momento che aveva sollevato eccezione processuale di incompetenza di quel Giudice, cioè una eccezione pregiudiziale preliminare che impediva venisse sollevata qualsiasi questione di merito.
In subordine, voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, preliminarmente ammettere la prova richiesta avanti al primo giudice e così disporre l'esame del teste avv.
Vittorio Franco da Firmo (CS) sulle circostanze già capitolate nella memoria istruttoria del 15.02.2016.
Il tutto con condanna di al pagamento delle spese e competenze di CP_1 primo e secondo grado in favore dell'odierno appellante avv. SO AR, più maggiorazione del 15%, c.a.p. ed iva e con ogni altra conseguenza di legge”.
Per l'appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in via preliminare accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex adverso spiegato, per violazione dell'art. 342 c.p.c. con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese e competenze di lite;
Nel merito, senza rinunziare a tutte le precedenti eccezioni preliminari, dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello proposto dall'avv.
SO AR, perché infondato in fatto e in diritto.
In ogni caso condannare la parte appellante alle spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudice di primo grado Tribunale di Castrovillari così esponeva i fatti di causa:
“ L'attrice ha riassunto dinanzi al Tribunale la causa di opposizione a decreto ingiuntivo, introdotta dinanzi al Giudice di Pace di Castrovillari, a seguito dell'ordinanza del 5 dicembre 2014 con cui il giudice a quo,rilevata l'eccezione di compensazione eccedente la sua competenza per valore, ha sospeso il giudizio principale rimettendo al Tribunale la decisione esclusivamente su detta eccezione.
Il giudizio a quo trae origine dal decreto ingiuntivo n. 7/2013 del Giudice di Pace di Castrovillari, richiesto dall'avvocato SO AR nei confronti dell'odierna attrice e di per competenze professionali forense Controparte_2 maturate nell'ambito dei giudizi R.G.C. nn. 1061/2005 (Tribunale di
Castrovillari) e 4499/2006 (Corte di Cassazione), aventi ad oggetto opposizione a decreto di liquidazione di C.T.U. emesso nel giudizio 1252/2000 (Tribunale di
Castrovillari).
Con l'opposizione al citato decreto ingiuntivo ha dedotto, per CP_1 quanto qui di interesse, che l'avv. , il quale ha prestato assistenza legale Pt_1 anche nei giudizi conclusi con la sentenza n. 401/2002 del Tribunale di
Castrovillari e 60/2006 della Corte d'Appello di Catanzaro, ha trattenuto le somme ivi liquidate dal giudice a titolo di spese legali, per un totale di euro
5.500,00 nonostante l'assenza di un provvedimento di distrazione ex art. 93 c.p.c.
Ha, quindi, eccepito la compensazione di tale credito con quello preteso dall'avv.
in sede monitoria. Pt_1
Con l'atto di riassunzione dinanzi al Tribunale, a seguito della citata ordinanza del Giudice di Pace, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo CP_1 opposto e in subordine la declaratoria di prescrizione del credito richiesto dall'avv. . Pt_1
Si è costituito SO AR, evidenziando, in via preliminare,
l'inammissibilità del petitum contenuto nell'atto di riassunzione.
Nel merito ha dedotto: a) che il credito opposto in compensazione, relativo a giudizi in cui l'avv. ha difeso esclusivamente , nulla ha Pt_1 Controparte_2
a che vedere con quello richiesto in via monitoria;
b) di avere trattenuto una parte delle somme opposte in compensazione per spese vive relative al giudizio
R.G.C. n. 1152/2000 (rectius 1252/2000) e una parte per pagare gli onorari di controparte nel medesimo giudizio.
Ha chiesto, quindi, il rigetto della eccezione proposta da ”. CP_1
Il Tribunale di Castrovillari con la sentenza n. 957/2018 emessa e depositata in data 25.10.2018 ha reputato nel merito l'eccezione di compensazione fondata, ed ha così statuito:
1. Accoglie l'eccezione di compensazione proposta da nei CP_1 limiti di euro 951,26;
2. Rimette le parti dinanzi al Giudice di Pace di Castrovillari per la prosecuzione del giudizio principale e per la liquidazione delle spese del presente giudizio”. Con atto notificato in data 19 aprile 2019 ha proposto gravame AR
SO chiedendo la riforma della sentenza gravata di cui ha dedotto la erroneità deducendo la errata valutazione degli elementi probatori da parte del
Tribunale che sia pure parzialmente ha accolto l'eccezione di compensazione proposta da CP_1
In particolare l'appellante assume che l'iter argomentativo della decisione non ha adeguatamente valutato alcune circostanze, ed in particolare:
a) che l'appellante ha riscosso la somma dovuta da per Controparte_2 un debito di questi nei suoi confronti portato dalle sentenze n. 401/2002 del
Tribunale di Castrovillari e n. 60/2006 della Corte di Appello di Catanzaro, rispetto alle quali la è estranea;
CP_1
b) che l'appellante non poteva sollevare eccezione davanti al giudice di
Pace “..perchè la sua eccezione di incompetenza era eccezione processuale pregiudiziale e preliminare che impediva che venisse sollevata qualunque questione di merito..”;
c) che l'appellante ha dedotto e provato che per venire incontro alle esigenze del - residente all'estero e non in condizioni di pagare CP_1 immediatamente il debito - ha utilizzato buona parte della somma trattenuta di €
3.083,08, per pagare un debito di verso l'avv. Franco relativo Controparte_2 alla sentenza n. 1252/2000 afferente ad una causa civile del persa avanti al CP_1
Tribunale di Castrovillari, così come risultava dalla richiesta di pagamento dell'avv. Franco, dalla ricevuta del bonifico bancario, richiesta di prova orale con lo stesso avv. Franco.
Con comparsa depositata in data 24.09.2019, si è costituita in giudizio eccependo in via preliminare la inammissibilità del gravame per la CP_1 genericità delle censure, nel merito la sua infondatezza e ne ha chiesto il rigetto confutando tutte le argomentazioni proposte ex adverso.
All'udienza del 28.06.2022 attesa la dichiarazione di morte della parte appellante la Corte dichiarava la interruzione del giudizio, poi tempestivamente riassunto da nella qualità di erede dell'appellante AR Parte_1
SO che ha accettato l'eredità con beneficio di inventario.
La Corte con provvedimento del 3 luglio 2019 a scioglimento della riserva assunta all'udienza collegiale del 25 giugno 2019 ha rigettato le richieste istruttorie formulate nell'interesse dell'appellante e rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 14.01.2025 le parti hanno formalizzato in forma cartolare le rispettive richieste conclusive sì come integralmente trascritte in epigrafe;
dopo aver fissato i termini di cui all'articolo 190 c.p.c., per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la Corte ha trattenuto la causa per la decisione.
L'appellante ha depositato comparsa conclusionale e memoria di replica,
l'appellato ha depositato solo comparsa conclusionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, la Corte ritiene di dover respinge l'eccezione formulata da parte appellata ex art. 342 c.p.c., in quanto l'appello, così come proposto, non risulta connotato da complessiva inammissibilità ex art. 342 c.p.c. (quanto alla sua valutazione di insieme, nonostante la modalità discorsiva, l'atto di gravame indica con sufficiente chiarezza le parti della sentenza che costituiscono oggetto di gravame e le ragioni dell'impugnazione, con indicazione specifica delle circostanze che il Tribunale secondo la tesi dell'appellante non avrebbe adeguatamente considerato, onde devono ritenersi sussistenti i presupposti per procedere alla valutazione nel merito dei motivi di censura proposti dalla parte appellante.
II
I profili di censura in cui si sostanzia l'unico articolato motivo di gravame sono infondati.
In particolare l'appellante si duole e deduce la erroneità della decisione impugnata per non avere il Tribunale adeguatamente considerato che: a)
l'appellante ha riscosso la somma dovuta da per un debito di Controparte_2 quest'ultimo nei suoi confronti portato dalle sentenze n. 401/2002 del Tribunale di
Castrovillari e n. 60/2006 della Corte di Appello di Catanzaro, rispetto alle quali la è estranea;
b) l'appellante non poteva sollevare detta tesi davanti CP_1 al giudice di Pace “..perchè la sua eccezione di incompetenza era eccezione processuale pregiudiziale e preliminare che impediva che venisse sollevata qualunque questione di merito..”; c) esso appellante ha dedotto e provato che per venire incontro alle esigenze del residente all'estero e non in condizioni di CP_1 pagare immediatamente il debito, ha impiegato buona parte della somma trattenuta di € 3.083,08, per pagare un debito di verso l'avv. Controparte_2
Franco relativo alla sentenza n. 1252/2000 di cui ad una causa civile del CP_1 persa avanti al Tribunale di Castrovillari.
Va premesso che il thema decidendum sottoposto alla cognizione del
Tribunale e da cui è scaturita la sentenza gravata è costituito dall'eccezione di compensazione sollevata da nell'atto di opposizione a decreto CP_1 ingiuntivo spiegato davanti al Giudice di Pace di Castrovillari e riassunto davanti al Tribunale a seguito dell'ordinanza del 5 dicembre 2014 con cui il giudice di pace rilevata l'eccezione di compensazione - eccedente la sua competenza per valore- ha sospeso il giudizio principale rimettendo al Tribunale la decisione esclusivamente su tale eccezione.
In forza di ciò, il dato che il decreto ingiuntivo opposto (n.7/2013 del
G.d.P. di Castrovillari) sia stato emesso nei confronti tanto di che CP_1 di , che, assumono la veste di condebitori solidali, in relazione Controparte_2 alla eccezione di compensazione sollevata dalla è elemento CP_1 importante ai fini decisori e, ciò, a prescindere dalla considerazione che nei giudizi ove l'appellante ha percepito le somme liquidate a titolo di spese legali in favore del proprio rappresentato ( ), l'opponente è Controparte_2 CP_1 del tutto estranea, dovendo riferirsi il credito opposto al solo Controparte_2
(debitore solidale nei confronti dell'avv. nel D.I. insieme a Pt_1 [...]
. CP_1
Ed infatti, soccorre l'art. 1302 c.c. in forza del quale il condebitore solidale può opporre al creditore, in compensazione del debito solidale, il credito che altro condebitore solidale vanta nei confronti del creditore, ma solo fino alla quota di spettanza di quest'ultimo. Analogamente, se vi sono più creditori in solido, un debitore può opporre in compensazione ciò che gli è dovuto da un altro creditore, ma sempre nei limiti della quota di quest'ultimo.
Su tale scorta, dunque, nonostante la sua estraneità rispetto CP_1 al credito opposto in compensazione - di pertinenza del solo - Controparte_2 del tutto legittimamente poteva opporlo in compensazione sino alla metà del credito richiesto in sede monitoria, ossia, sino alla quota del debito relativa al proprio condebitore solidale. L'iter argomentativo del Tribunale è del tutto coerente con detti principi di diritto in correlazione con il quadro probatorio acquisito al processo dal quale è emerso che l'avvocato ha trattenuto le somme liquidate dal giudice Pt_1
(sentenza n.401/2002 Trib. di Castrovillari e sentenza n. 60/06 Corte di Appello di
Catanzaro) per un totale di €5.500,00 nonostante non vi fosse un provvedimento di distrazione ex art. 93 c.p.c.; che non fosse stata evidenziata l'esistenza di un ulteriore credito dell'avv. da compensare con le somme trattenute;
che Pt_1 trattandosi di eccezione di compensazione avrebbe dovuto sollevarsi davanti al giudice di pace.
Non conducono in diversa direzione da quella argomentata dal primo giudice i rilievi di cui al gravame proposto in forza del quale l'appellante deduce che l'avere davanti al giudice di pace sollevato la pregiudiziale eccezione di incompetenza impediva che venisse sollevata qualsiasi questione di merito.
Tale profilo di censura non trova riscontro giuridico atteso che l'eccezione di compensazione che non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, ma deve essere espressamente e tempestivamente sollevata dal convenuto, entro i termini processuali previsti per la presentazione della difesa, non incidendo, quale elemento preclusivo la proposizione della eccezione di incompetenza per valore del Giudice di Pace davanti al quale è stato incardinato il giudizio di opposizione, che si è risolta con la rimessione al Tribunale della decisione unicamente su tale questione, con sospensione del giudizio principale nel cui ambito sarebbe poi stato valutato il merito del giudizio.
Su tale scorta l'appello deve essere rigettato e la sentenza gravata confermata.
le spese del grado seguono la soccombenza e, poste a carico della parte appellata esse vengono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri minimi di cui ai D.M. 55/2014 in relazione allo scaglione di valore fino ad € 1.100;
Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, per l'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
P.Q.M.
la Corte di Appello di Catanzaro, Terza Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da AR SO con atto di citazione notificato in data
19 aprile 2019, avverso la sentenza n. 957/2018 emessa e depositata dal Tribunale di Castrovillari in data 25 ottobre 2018, così provvede:
- Rigetta l'appello
- condanna l'appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese di lite del grado, che liquida in € 630,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti comportanti per l'appellante dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Corte di Appello, I sezione civile, del giorno 23 settembre 2025
Il G.A Estensore Il Presidente
(Dott.ssa Concetta Zinghinì) (Dott. Alberto Nicola Filardo)