TRIB
Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 16/12/2024, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 833/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE COLLEGIALE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Tiziana Longu Presidente Relatore dott. Salvatore Falzoi Giudice dott. Cosimo Gabbani Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 833/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli Parte_1 C.F._1
avv.ti MANCONI IA ALBERTINA e NA IA RA, elettivamente domiciliato in VIA STINTINO 6 SASSARI presso il difensore avv.
MANCONI IA ALBERTINA
ATTORE contro
(C.F. con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
NONNIS GIANLUCA, elettivamente domiciliata in VIA DIAZ 10 SASSARI presso il difensore avv. NONNIS GIANLUCA
CONVENUTA
(C.F. ) con il Controparte_2 C.F._3
patrocinio dell'avv. NONNIS GIANLUCA, elettivamente domiciliato in VIA DIAZ 10
SASSARI presso il difensore avv. NONNIS GIANLUCA
CA MU (nato Nuoro il 23/09/2022), in persona della Curatrice
Speciale avv. (C.F.: ), che Controparte_3 C.F._4 lo rappresenta e difende e si costituisce in giudizio personalmente ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato in VIA L. DA VINCI. 40 NUORO presso lo studio dell'avv.
Controparte_3
INTERVENUTI
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
chiedendo accertare il difetto di veridicità del riconoscimento di paternità del minore
CA SA effettuato in data 27.09.2022 da e iscritto nei registri Parte_1
di nascita del Comune di Bono al n. 9, parte I, serie A, anno 2022, con sostituzione del cognome paterno con quello della madre;
ordinare per l'effetto al CP_1
competente Ufficiale dello stato civile del Comune di Nuoro di provvedere alla relativa annotazione a margine dell'atto di nascita di SA CA.
L'attore ha dedotto di aver intrattenuto una relazione more uxorio con
[...]
per circa dieci anni;
che il 06.12.2015 è nata la figlia;
che il 23.09.2022 è CP_1 Per_1
nato SA, riconosciuto dall'attore in data 27.09.2022, con iscrizione nei registri di nascita del Comune di Bono al n. 9 serie A parte I;
che nel mese di maggio del 2023
ha confessato all'attore di aver avuto una relazione con un'altra persona CP_1
e di avere il dubbio sulla paternità del figlio SA;
che a seguito di tale rivelazione il sig. ha interrotto la relazione con la sig.ra nonché con il minore, Pt_1 CP_1
trasferendo il proprio domicilio presso altra abitazione;
che l'attore in accordo con la sig.ra ha effettuato il test sul DNA presso la ASL di Cagliari, laboratorio di CP_1
genetica e genomica, al fine di accertare la reale paternità di SA;
che il 23.05.2023 la ASL ha comunicato l'esito del test con il quale in maniera inequivocabile è stato accertato che “vi è incompatibilità assoluta con l'ipotesi di paternità biologica di
[...]
nei confronti di CA SA”. Pt_1
Sentite le parti, con ordinanza del 20.02.2024 è stata nominata l'avv.
[...]
quale curatore speciale del minore SA CA. Controparte_3
Con comparsa depositata l'11.03.2024 si è costituita la curatrice speciale del minore, la quale ha chiesto l'accoglimento della domanda formulata dall'attore.
Pag. 2 di 7 Con comparsa di costituzione e intervento volontario depositato il 19.03.2024 si sono costituiti in giudizio e , i quali hanno CP_1 Controparte_2
chiesto accertare e dichiarare il difetto di veridicità del riconoscimento di paternità del minore CA SA, effettuato in data 27.09.2022 da e iscritto nei Parte_1
registri di nascita del Comune di Bono al n. 9, parte I, serie A, anno 2022, con sostituzione del cognome con quello del padre biologico;
Controparte_2 ordinare all'ufficiale di stato civile del Comune di Bono, ove l'atto di nascita è stato formato, di provvedere alla trascrizione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di nascita del minore, nonché di provvedere alle ulteriori incombenze di legge.
Sentito personalmente il sig. all'udienza del 06.06.2024 le parti hanno CP_2
confermato le conclusioni rassegnate.
Il giudice ha trattenuto la causa in decisione concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di comparse e repliche.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Con ordinanza del 02.09.2024, il Tribunale, ritenuto che, in mancanza di una norma processuale che preveda la possibilità di disporre il mutamento del rito, il procedimento debba proseguire nelle forme previste dal rito ordinario, anche alla luce del fatto che l'adozione del rito errato non ha inciso su contraddittorio o sull'esercizio del diritto di difesa, ha invitato le parti a prendere posizione sulla tardività della domanda della parte convenuta e della parte intervenuta volta ad ottenere l'accertamento della paternità del minore e sulla necessità di sospendere il giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., fino alla definizione del giudizio di impugnazione del riconoscimento con sentenza passata in giudicato.
All'udienza del 26.09.2024 il procuratore della convenuta e dell'intervenuto ha confermato le conclusioni rassegnate chiedendo di dichiarare in via pregiudiziale il disconoscimento della paternità e all'esito accogliere le domande relative al riconoscimento;
la curatrice del minore ha confermato le conclusioni rassegnate e ha chiesto, nell'interesse del minore, che sia accolta anche la domanda relativa al riconoscimento di paternità, previo passaggio in giudicato della sentenza relativa al disconoscimento. Tutte le parti hanno rinunciato ai termini per comparse e repliche. Il giudice ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
Pag. 3 di 7 1) La domanda avanzata dalle parti diretta a dichiarare il difetto di veridicità del riconoscimento di paternità del minore CA SA effettuato in data 27.09.2022 da e iscritto nei registri di nascita del Comune di Bono al n. 9, parte I, Parte_1
serie A, anno 2022, è fondata a va accolta.
Preliminarmente dev'essere rilevata la tempestività dell'azione, in quanto la stessa
è stata proposta entro il termine dell'anno decorrente dal giorno dell'annotazione del riconoscimento del minore (nato il [...]) sull'atto di nascita, e comunque entro il termine annuale dal giorno in cui il sig. ha avuto conoscenza della non paternità, Pt_1 come previsto dall'art. 263, c.c.: la signora infatti, ha dichiarato di aver avuto CP_1
dubbi sulla paternità di SA nel mese di maggio 2023 e di aver deciso allora di svolgere il test presso l'Ospedale Microcitemico di Cagliari.
Ciò premesso, sulla base della documentazione prodotta dalle parti e, in particolare, delle analisi svolte presso l'ASL di Cagliari, deve ritenersi dimostrato che non sia il padre di CA SA: nella certificazione del 23.5.2023 Parte_1
si dà atto che le analisi molecolari effettuate attraverso lo studio dei polimorfismi del
DNA estratto da tampone buccale di e CA SA hanno Parte_1 consentito di rilevare che vi è incompatibilità assoluta con l'ipotesi di paternità biologica di nei confronti di CA SA. Il certificato del 5.4.2024 Parte_1
attesta invece che SA CA è figlio biologico di con Controparte_2
una probabilità superiore al 99,99%.
La circostanza che il bambino non sia figlio del ricorrente è stata confermata dalla madre, che ha dichiarato di non opporsi alla domanda avanzata da . Parte_1
Deve ritenersi dimostrato, pertanto, che non sia il padre naturale di Parte_1
SA.
Come ha evidenziato la giurisprudenza, in tema di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, il quadro normativo e giurisprudenziale attuale non comporta la prevalenza del “favor veritatis” sul “favor minoris”, ma impone un bilanciamento tra il diritto all'identità personale legato all'affermazione della verità biologica – anche in considerazione delle avanzate acquisizioni scientifiche nel campo della genetica e dell'elevatissimo grado di attendibilità dei risultati delle indagini – e l'interesse alla certezza degli status e alla stabilità dei rapporti familiari, nell'ambito di una sempre maggiore considerazione del diritto all'identità personale, non necessariamente correlato alla verità biologica, ma ai legami affettivi e personali
Pag. 4 di 7 sviluppatisi all'interno di una famiglia, specie quando si tratta di minore infra quattordicenne. “Tale bilanciamento non può costituire il risultato di una valutazione astratta, occorrendo invece un accertamento in concreto dell'interesse superiore del minore nelle vicende che lo riguardano, con particolare riferimento agli effetti del provvedimento richiesto in relazione all'esigenza di un suo sviluppo armonico dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale” (Cass., n. 26767/2016; Cass., n.
30403/2021). Sulla base di tale indirizzo è stata ridimensionata la preponderanza del favor veritatis e affermata la prevalenza dell'interesse del minore nel caso in cui la verità possa essere in concreto per lui pregiudizievole, avuto riguardo, in particolare, alle relazioni affettive nel frattempo instauratesi e ad ogni altro elemento rilevante
(Cass., n. 30403/2021).
Nel caso di specie, deve ritenersi che l'accertamento della non veridicità del riconoscimento effettuato da non pregiudichi l'interesse del minore: Parte_1 secondo quanto dichiarato dalle parti, l'attore ha interrotto ogni relazione con SA nel mese di maggio 2023, quando il bambino aveva solo 8 mesi. Considerata l'età del minore, di appena due anni, e l'assenza di rapporti con l'attore, deve escludersi che l'affermazione della verità biologica sia pregiudizievole al suo interesse.
Alla luce di tali considerazioni, il Collegio ritiene che debba essere accolta la domanda di volta a dichiarare il difetto di veridicità del riconoscimento Parte_1
del minore CA SA iscritto nei registri di nascita del comune di Bono al n. 9, parte I serie A anno 2022.
Per l'effetto, considerata l'età del minore, di appena due anni, tale da far presumere che il cognome non sia divenuto ancora un segno identificativo e Pt_1 distintivo della persona del bambino all'interno del suo tessuto familiare, sociale e scolastico, nonchè la circostanza che il padre biologico del minore, Controparte_2
ha chiesto l'attribuzione del suo cognome al minore, il cognome
[...] Pt_1 dev'essere sostituito con quello della madre previo passaggio in giudicato della CP_1
presente sentenza, salvo il riconoscimento del figlio minore da parte di
[...] nelle forme indicate dall'art. 250, c.c. Controparte_2
e hanno aderito alla domanda di parte CP_1 Controparte_2
attrice e hanno chiesto la sostituzione del cognome con quello del padre biologico
: in particolare la madre ha mostrato di essere d'accordo sul Controparte_2
Pag. 5 di 7 riconoscimento del figlio da parte di e sulla sostituzione del Controparte_2
cognome con quello della madre, richiesta a cui ha aderito anche il curatore.
Come è stato chiarito dalla giurisprudenza, “è impossibile, nel nostro ordinamento, far valere lo stato di figlio prima di aver rimosso il titolo da cui risulta uno status contrastante. L'art. 269, comma 1, c.c., pone la regola (comune al riconoscimento, ex art. 253, c.c., e all'azione di reclamo dello stato di figlio legittimo, ex art. 239 comma 4) in forza della quale la paternità e la maternità possono essere giudizialmente dichiarate soltanto "nei casi i cui il riconoscimento è ammesso" e l'art. 253 c.c. prescrive che tale atto non è ammesso quando si ponga "in contrasto con lo stato di figlio in cui la persona si trova". Ne deriva che sia l'accertamento giudiziale positivo della filiazione fuori dal matrimonio sia l'atto di riconoscimento negoziale non possono intervenire quando si pongano "in contrasto" con lo stato di figlio preesistente
(art. 253 c.c.), allo scopo di impedire una sovrapposizione di stati di filiazione tra loro in contrasto, stante il carattere unico ed indivisibile dello status (…) Nel nostro ordinamento non è infatti ammesso il c.d. "riconoscimento di rottura" che, in certi sistemi giuridici, estingue autonomamente, senza l'intervento del giudice, il titolo di figlio legittimo o figlio naturale riconosciuto. Presupposto dell'accertamento giudiziale della filiazione fuori dal matrimonio (così come per il riconoscimento) è, dunque, la demolizione dello stato di figlio preesistente. Atteso che tale stato è provato da un titolo, nell'attuale sistema, è richiesto il passaggio in giudicato della sentenza che conclude il giudizio demolitivo dello stato preesistente: giudicato sul disconoscimento della paternità (…), sulla contestazione dello stato di figlio (…) o sull'impugnazione del riconoscimento (art. 263, c.c.)” (Cass., n. 8268/2023).
Alla luce di tali principi giuridici, si ritiene che si possa procedere alla sostituzione del cognome di SA con quello di solo all'esito del passaggio CP_2
in giudicato della presente sentenza, previo riconoscimento del minore da parte di secondo le forme previste dall'art. 250, c.c. Controparte_2
2) Il regolamento delle spese di lite, stante la mancanza di contestazione tra le parti, devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Pag. 6 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza e difesa disattesa e respinta, così provvede:
- dichiara il difetto di veridicità della dichiarazione con cui ha Parte_1
riconosciuto come proprio figlio il minore SA nell'atto iscritto al Registro degli atti di nascita del comune di Bono al n. 9, parte I, serie A anno 2022;
- ordina la rettificazione dell'atto di nascita e dispone che, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, il cognome del minore venga sostituito con il cognome della madre salvo il riconoscimento del figlio minore da parte di CP_1 Controparte_2 nelle forme indicate dall'art. 250, c.c.;
[...]
- ordina all'Ufficiale di Stato civile del comune di Bono di provvedere alle annotazioni prescritte dal D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 2 dicembre 2024.
Il Presidente est.
Dott.ssa Tiziana Longu
Pag. 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE COLLEGIALE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Tiziana Longu Presidente Relatore dott. Salvatore Falzoi Giudice dott. Cosimo Gabbani Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 833/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli Parte_1 C.F._1
avv.ti MANCONI IA ALBERTINA e NA IA RA, elettivamente domiciliato in VIA STINTINO 6 SASSARI presso il difensore avv.
MANCONI IA ALBERTINA
ATTORE contro
(C.F. con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
NONNIS GIANLUCA, elettivamente domiciliata in VIA DIAZ 10 SASSARI presso il difensore avv. NONNIS GIANLUCA
CONVENUTA
(C.F. ) con il Controparte_2 C.F._3
patrocinio dell'avv. NONNIS GIANLUCA, elettivamente domiciliato in VIA DIAZ 10
SASSARI presso il difensore avv. NONNIS GIANLUCA
CA MU (nato Nuoro il 23/09/2022), in persona della Curatrice
Speciale avv. (C.F.: ), che Controparte_3 C.F._4 lo rappresenta e difende e si costituisce in giudizio personalmente ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato in VIA L. DA VINCI. 40 NUORO presso lo studio dell'avv.
Controparte_3
INTERVENUTI
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
chiedendo accertare il difetto di veridicità del riconoscimento di paternità del minore
CA SA effettuato in data 27.09.2022 da e iscritto nei registri Parte_1
di nascita del Comune di Bono al n. 9, parte I, serie A, anno 2022, con sostituzione del cognome paterno con quello della madre;
ordinare per l'effetto al CP_1
competente Ufficiale dello stato civile del Comune di Nuoro di provvedere alla relativa annotazione a margine dell'atto di nascita di SA CA.
L'attore ha dedotto di aver intrattenuto una relazione more uxorio con
[...]
per circa dieci anni;
che il 06.12.2015 è nata la figlia;
che il 23.09.2022 è CP_1 Per_1
nato SA, riconosciuto dall'attore in data 27.09.2022, con iscrizione nei registri di nascita del Comune di Bono al n. 9 serie A parte I;
che nel mese di maggio del 2023
ha confessato all'attore di aver avuto una relazione con un'altra persona CP_1
e di avere il dubbio sulla paternità del figlio SA;
che a seguito di tale rivelazione il sig. ha interrotto la relazione con la sig.ra nonché con il minore, Pt_1 CP_1
trasferendo il proprio domicilio presso altra abitazione;
che l'attore in accordo con la sig.ra ha effettuato il test sul DNA presso la ASL di Cagliari, laboratorio di CP_1
genetica e genomica, al fine di accertare la reale paternità di SA;
che il 23.05.2023 la ASL ha comunicato l'esito del test con il quale in maniera inequivocabile è stato accertato che “vi è incompatibilità assoluta con l'ipotesi di paternità biologica di
[...]
nei confronti di CA SA”. Pt_1
Sentite le parti, con ordinanza del 20.02.2024 è stata nominata l'avv.
[...]
quale curatore speciale del minore SA CA. Controparte_3
Con comparsa depositata l'11.03.2024 si è costituita la curatrice speciale del minore, la quale ha chiesto l'accoglimento della domanda formulata dall'attore.
Pag. 2 di 7 Con comparsa di costituzione e intervento volontario depositato il 19.03.2024 si sono costituiti in giudizio e , i quali hanno CP_1 Controparte_2
chiesto accertare e dichiarare il difetto di veridicità del riconoscimento di paternità del minore CA SA, effettuato in data 27.09.2022 da e iscritto nei Parte_1
registri di nascita del Comune di Bono al n. 9, parte I, serie A, anno 2022, con sostituzione del cognome con quello del padre biologico;
Controparte_2 ordinare all'ufficiale di stato civile del Comune di Bono, ove l'atto di nascita è stato formato, di provvedere alla trascrizione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di nascita del minore, nonché di provvedere alle ulteriori incombenze di legge.
Sentito personalmente il sig. all'udienza del 06.06.2024 le parti hanno CP_2
confermato le conclusioni rassegnate.
Il giudice ha trattenuto la causa in decisione concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di comparse e repliche.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Con ordinanza del 02.09.2024, il Tribunale, ritenuto che, in mancanza di una norma processuale che preveda la possibilità di disporre il mutamento del rito, il procedimento debba proseguire nelle forme previste dal rito ordinario, anche alla luce del fatto che l'adozione del rito errato non ha inciso su contraddittorio o sull'esercizio del diritto di difesa, ha invitato le parti a prendere posizione sulla tardività della domanda della parte convenuta e della parte intervenuta volta ad ottenere l'accertamento della paternità del minore e sulla necessità di sospendere il giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., fino alla definizione del giudizio di impugnazione del riconoscimento con sentenza passata in giudicato.
All'udienza del 26.09.2024 il procuratore della convenuta e dell'intervenuto ha confermato le conclusioni rassegnate chiedendo di dichiarare in via pregiudiziale il disconoscimento della paternità e all'esito accogliere le domande relative al riconoscimento;
la curatrice del minore ha confermato le conclusioni rassegnate e ha chiesto, nell'interesse del minore, che sia accolta anche la domanda relativa al riconoscimento di paternità, previo passaggio in giudicato della sentenza relativa al disconoscimento. Tutte le parti hanno rinunciato ai termini per comparse e repliche. Il giudice ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
Pag. 3 di 7 1) La domanda avanzata dalle parti diretta a dichiarare il difetto di veridicità del riconoscimento di paternità del minore CA SA effettuato in data 27.09.2022 da e iscritto nei registri di nascita del Comune di Bono al n. 9, parte I, Parte_1
serie A, anno 2022, è fondata a va accolta.
Preliminarmente dev'essere rilevata la tempestività dell'azione, in quanto la stessa
è stata proposta entro il termine dell'anno decorrente dal giorno dell'annotazione del riconoscimento del minore (nato il [...]) sull'atto di nascita, e comunque entro il termine annuale dal giorno in cui il sig. ha avuto conoscenza della non paternità, Pt_1 come previsto dall'art. 263, c.c.: la signora infatti, ha dichiarato di aver avuto CP_1
dubbi sulla paternità di SA nel mese di maggio 2023 e di aver deciso allora di svolgere il test presso l'Ospedale Microcitemico di Cagliari.
Ciò premesso, sulla base della documentazione prodotta dalle parti e, in particolare, delle analisi svolte presso l'ASL di Cagliari, deve ritenersi dimostrato che non sia il padre di CA SA: nella certificazione del 23.5.2023 Parte_1
si dà atto che le analisi molecolari effettuate attraverso lo studio dei polimorfismi del
DNA estratto da tampone buccale di e CA SA hanno Parte_1 consentito di rilevare che vi è incompatibilità assoluta con l'ipotesi di paternità biologica di nei confronti di CA SA. Il certificato del 5.4.2024 Parte_1
attesta invece che SA CA è figlio biologico di con Controparte_2
una probabilità superiore al 99,99%.
La circostanza che il bambino non sia figlio del ricorrente è stata confermata dalla madre, che ha dichiarato di non opporsi alla domanda avanzata da . Parte_1
Deve ritenersi dimostrato, pertanto, che non sia il padre naturale di Parte_1
SA.
Come ha evidenziato la giurisprudenza, in tema di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, il quadro normativo e giurisprudenziale attuale non comporta la prevalenza del “favor veritatis” sul “favor minoris”, ma impone un bilanciamento tra il diritto all'identità personale legato all'affermazione della verità biologica – anche in considerazione delle avanzate acquisizioni scientifiche nel campo della genetica e dell'elevatissimo grado di attendibilità dei risultati delle indagini – e l'interesse alla certezza degli status e alla stabilità dei rapporti familiari, nell'ambito di una sempre maggiore considerazione del diritto all'identità personale, non necessariamente correlato alla verità biologica, ma ai legami affettivi e personali
Pag. 4 di 7 sviluppatisi all'interno di una famiglia, specie quando si tratta di minore infra quattordicenne. “Tale bilanciamento non può costituire il risultato di una valutazione astratta, occorrendo invece un accertamento in concreto dell'interesse superiore del minore nelle vicende che lo riguardano, con particolare riferimento agli effetti del provvedimento richiesto in relazione all'esigenza di un suo sviluppo armonico dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale” (Cass., n. 26767/2016; Cass., n.
30403/2021). Sulla base di tale indirizzo è stata ridimensionata la preponderanza del favor veritatis e affermata la prevalenza dell'interesse del minore nel caso in cui la verità possa essere in concreto per lui pregiudizievole, avuto riguardo, in particolare, alle relazioni affettive nel frattempo instauratesi e ad ogni altro elemento rilevante
(Cass., n. 30403/2021).
Nel caso di specie, deve ritenersi che l'accertamento della non veridicità del riconoscimento effettuato da non pregiudichi l'interesse del minore: Parte_1 secondo quanto dichiarato dalle parti, l'attore ha interrotto ogni relazione con SA nel mese di maggio 2023, quando il bambino aveva solo 8 mesi. Considerata l'età del minore, di appena due anni, e l'assenza di rapporti con l'attore, deve escludersi che l'affermazione della verità biologica sia pregiudizievole al suo interesse.
Alla luce di tali considerazioni, il Collegio ritiene che debba essere accolta la domanda di volta a dichiarare il difetto di veridicità del riconoscimento Parte_1
del minore CA SA iscritto nei registri di nascita del comune di Bono al n. 9, parte I serie A anno 2022.
Per l'effetto, considerata l'età del minore, di appena due anni, tale da far presumere che il cognome non sia divenuto ancora un segno identificativo e Pt_1 distintivo della persona del bambino all'interno del suo tessuto familiare, sociale e scolastico, nonchè la circostanza che il padre biologico del minore, Controparte_2
ha chiesto l'attribuzione del suo cognome al minore, il cognome
[...] Pt_1 dev'essere sostituito con quello della madre previo passaggio in giudicato della CP_1
presente sentenza, salvo il riconoscimento del figlio minore da parte di
[...] nelle forme indicate dall'art. 250, c.c. Controparte_2
e hanno aderito alla domanda di parte CP_1 Controparte_2
attrice e hanno chiesto la sostituzione del cognome con quello del padre biologico
: in particolare la madre ha mostrato di essere d'accordo sul Controparte_2
Pag. 5 di 7 riconoscimento del figlio da parte di e sulla sostituzione del Controparte_2
cognome con quello della madre, richiesta a cui ha aderito anche il curatore.
Come è stato chiarito dalla giurisprudenza, “è impossibile, nel nostro ordinamento, far valere lo stato di figlio prima di aver rimosso il titolo da cui risulta uno status contrastante. L'art. 269, comma 1, c.c., pone la regola (comune al riconoscimento, ex art. 253, c.c., e all'azione di reclamo dello stato di figlio legittimo, ex art. 239 comma 4) in forza della quale la paternità e la maternità possono essere giudizialmente dichiarate soltanto "nei casi i cui il riconoscimento è ammesso" e l'art. 253 c.c. prescrive che tale atto non è ammesso quando si ponga "in contrasto con lo stato di figlio in cui la persona si trova". Ne deriva che sia l'accertamento giudiziale positivo della filiazione fuori dal matrimonio sia l'atto di riconoscimento negoziale non possono intervenire quando si pongano "in contrasto" con lo stato di figlio preesistente
(art. 253 c.c.), allo scopo di impedire una sovrapposizione di stati di filiazione tra loro in contrasto, stante il carattere unico ed indivisibile dello status (…) Nel nostro ordinamento non è infatti ammesso il c.d. "riconoscimento di rottura" che, in certi sistemi giuridici, estingue autonomamente, senza l'intervento del giudice, il titolo di figlio legittimo o figlio naturale riconosciuto. Presupposto dell'accertamento giudiziale della filiazione fuori dal matrimonio (così come per il riconoscimento) è, dunque, la demolizione dello stato di figlio preesistente. Atteso che tale stato è provato da un titolo, nell'attuale sistema, è richiesto il passaggio in giudicato della sentenza che conclude il giudizio demolitivo dello stato preesistente: giudicato sul disconoscimento della paternità (…), sulla contestazione dello stato di figlio (…) o sull'impugnazione del riconoscimento (art. 263, c.c.)” (Cass., n. 8268/2023).
Alla luce di tali principi giuridici, si ritiene che si possa procedere alla sostituzione del cognome di SA con quello di solo all'esito del passaggio CP_2
in giudicato della presente sentenza, previo riconoscimento del minore da parte di secondo le forme previste dall'art. 250, c.c. Controparte_2
2) Il regolamento delle spese di lite, stante la mancanza di contestazione tra le parti, devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Pag. 6 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza e difesa disattesa e respinta, così provvede:
- dichiara il difetto di veridicità della dichiarazione con cui ha Parte_1
riconosciuto come proprio figlio il minore SA nell'atto iscritto al Registro degli atti di nascita del comune di Bono al n. 9, parte I, serie A anno 2022;
- ordina la rettificazione dell'atto di nascita e dispone che, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, il cognome del minore venga sostituito con il cognome della madre salvo il riconoscimento del figlio minore da parte di CP_1 Controparte_2 nelle forme indicate dall'art. 250, c.c.;
[...]
- ordina all'Ufficiale di Stato civile del comune di Bono di provvedere alle annotazioni prescritte dal D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 2 dicembre 2024.
Il Presidente est.
Dott.ssa Tiziana Longu
Pag. 7 di 7