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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/03/2025, n. 2886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2886 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, seconda sezione civile, in funzione monocratica, in persona del
Giudice dott.ssa Maria Tuccillo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 24195/2020 r.g. tra
(C.F. ) rappresentato e difeso giusta Parte_1 C.F._1
procura alle liti agli atti dall'avv. Alessandro dè Ruggiero (C.F. ) C.F._2
ed elettivamente domiciliato in Napoli alla Galleria Vanvitelli n. 2.
- Attore
e
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa giusta P.IVA_1 procura alle liti agli atti dall'avv. Teodoro Reppucci (C.F. ) ed C.F._3
elettivamente domiciliata in Avellino alla via G. Corrado n. 29
- Convenuta nonché in persona del procuratore legale rappresentante p.t., rappresentata Controparte_2
e difesa giusta procura agli atti dall'avv. Gennaro Famiglietti (C.F.
) ed elettivamente domiciliata in Napoli alla via Chiatamone n. C.F._4
63.
- Terzo chiamato in causa
CONCLUSIONI: le parti concludevano come da note scritte depositate per l'udienza cartolare del 29/10/2024.
SENTENZA 1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, adiva questo Tribunale Parte_1
onde sentir accertare la responsabilità della Controparte_1
in ordine ai danni riportati a causa del sinistro verificatosi all'interno
[...]
della società sportiva.
L'attore assumeva di essere inciampato in un rialzo del manto erboso in data 14/07/2020, alle ore 20.30 circa, durante una partita amatoriale di calcio ed in presenza di altri giocatori partecipanti all'incontro calcistico e presenti sul luogo. In seguito, a causa del persistere dei violenti dolori al ginocchio destro, l'attore si sottoponeva a diverse visite medico legali in cui si riscontrava una lesione di alto grado del legamento crociato anteriore destro ed una sospetta lesione del menisco mediale.
Alla luce di quanto esposto, parte attrice concludeva chiedendo di accertare la responsabilità della convenuta società e conseguentemente di condannare la stessa al pagamento del risarcimento di tutti i danni patiti dall'attore e quantificati in € 23.141,73.
Si costituiva in giudizio la Controparte_1
rilevando il difetto di legittimazione passiva nonché l'assenza di responsabilità, essendo stato l'evento dannoso determinato esclusivamente dal comportamento colposo del danneggiato. Si contestava altresì la quantificazione dei danni ritenuta eccessiva e si chiedeva autorizzarsi la chiamata in causa della compagnia assicurativa
[...]
La convenuta dunque concludeva domandando il rigetto della Controparte_3
domanda attorea in quanto infondata ed in via gradata di essere manlevata dall'assicurazione citata.
In seguito, il Giudice dott. Vassallo autorizzava la chiamata in causa del terzo, differendo l'udienza onde consentire la citazione dello stesso nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c..
Si costituiva quindi in giudizio la , eccependo in via preliminare CP_2
l'improcedibilità della domanda avendo l'attore omesso di esperire la procedura di negoziazione assistita nonché la nullità dell'atto di citazione per eccessiva genericità dello stesso. Si concludeva pertanto domandando “1) Dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento dell'invito alla negoziazione assistita ex Legge n. 162
SENTENZA 2 /2014. 2) dichiarare l'improcedibilità, inammissibilità, ed improponibilità della domanda per violazione degli artt. 143-145-148-149 nonché del comma 3 dell'art. 148 DLGS.
209/2005. 3) in rito, dichiarare la citazione nulla ex art. 164 c.p.c. per quanto esposto in premessa;
4) nel merito, accertare e dichiarare l'assoluta infondatezza della domanda attorea e per l'effetto rigettarla per i motivi in premessa esposti”.
Concessi alle parti i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., la causa veniva dunque istruita mediante l'escussione di quattro testi, l'interrogatorio formale dell'attore e la consulenza tecnica a cura del dott. . Controparte_4
In data 5/06/2023 la presente causa veniva assegnata alla scrivente e successivamente, in data 6/11/2024, la stessa veniva riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Ciò posto, ritiene questo Tribunale che la domanda attorea sia fondata e vada pertanto accolta sulla base delle argomentazioni di seguito esposte.
Preliminarmente va dichiarata la procedibilità della domanda spiegata dall'attore, avendo quest'ultimo provveduto ad inviare alla convenuta società sportiva sia l'atto di messa in mora (vd. all. 5 atto di citazione), che l'invito per la negoziazione assistita, riscontrando in ordine alla stessa l'adesione da parte della convenuta ad addivenire ad una proceduta conciliativa (all. 6), conclusasi poi con esito negativo (all. 7).
Ulteriormente, va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 163, commi terzo e quarto e 164, comma quarto, c.p.c., come sollevata dalla parte convenuta, risultando invero sufficientemente determinati il petitum e la causa petendi della domanda, consentendo al convenuto di apprestare le proprie difese (cfr.
Cass. Civ. Sez. III 15.05.2013 n. 11751/2013).
In punto di qualificazione giuridica della domanda, si rileva che la fattispecie in esame va ricondotta nell'alveo della fattispecie di cui all'art 2051 c.c., avendo l'attore richiamato la responsabilità della società convenuta nella sua qualità di custode degli impianti sportivi ove avveniva l'evento, nonché l'inidoneità all'uso di questi ultimi per omessa o insufficiente cura e manutenzione degli stessi, discendendo dunque detta responsabilità da un'anomalia del campo da gioco e segnatamente da un rialzo del manto erboso.
In applicazione del suindicato disposto, sussiste la responsabilità del custode, salvo la prova del caso fortuito, laddove il danneggiato dimostri, oltre all'esistenza del rapporto di
SENTENZA 3 custodia con la res anche il nesso di causalità tra i danni lamentati e il bene in custodia.
Sul punto, la Suprema Corte si è così espressa: “La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale” (cfr.
Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 2660 del 05/02/2013).
Poste le anzidette premesse generali, va anzitutto ritenuta infondata l'eccezione formulta dall convenuta in merito al difetto di legittimazione passiva .
Ed invero, i testi escussi e confermavano che nella specifica area in cui Tes_1 Tes_2
sorge il campo da calciotto è possibile rinvenire cartelli in cui compare esplicitamente la denominazione “ ”, ed ancora con riferimento alla gestione Controparte_1
del campo il dichiarava “…il sig. “ ” che si è sempre dichiarato come un Tes_1 Per_1
addetto della e che si è sempre occupato della organizzazione die Controparte_1
campi; era a lui che lasciavo e lasciai in quella occasione il nome per la prenotazione del campo”.
Ciò che più rileva è che il teste , responsabile tecnico e dipendente della Centro Tes_3
Fuorigrotta dichiarava “tutta la manutenzione ordinaria spetta alla ed io CP_1
devo verificare che venga effettuata, per la straordinaria interviene direttamente la
Centro Fuorigrotta”, circostanza confermata altresì dal teste dipendente della Tes_4
, il quale affermava “premetto che io mi occupo della vigilanza sui Controparte_1
campi di calcetto e spogliatoi della se vi è una anomalia io devo Controparte_1
segnalare la stessa alla manutenzione interna, che è composta sempre da dipendenti della;
io lavoro alla Caravaggio da 9 anni;
noi controlliamo ogni sera se ci CP_1
sono biche avvallamenti, buchi nelle reti o qualsiasi anomalia”.
La prova della gestione del campo di calcio da parte della società convenuta è altresì desumibile dalla polizza assicurativa prodotta dalla stessa convenuta all'atto di costituzione, la quale a pag. 3 sotto la voce “descrizione del rischio assicurato” specifica che l'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'assicurato nella sua
SENTENZA 4 qualità di gestore di un complesso sportivo denominato Controparte_1 composto, tra l'altro, da campi di calcio (vd. all. comparsa di costituzione).
Ne consegue che al momento del verificarsi dell'evento il campo ove si è verificato il sinistro era in gestione della convenuta , sussistendo per tanto un Controparte_1
rapporto di custodia tra questa e la res ( campo di calciotto) e conseguentemente la disponibilità materiale del bene .
Ed invero, in tema di danni da cose in custodia, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla cosa, e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa, che comporti il potere dovere di intervento su di essa, e che compete al proprietario o anche al possessore o detentore (Cass. Civ. n. 15096/13).
Ciò posto, ritenuto dunque provato il rapporto di custodia con la res, deve ritenersi altresì provato il danno patito dall'attore ed il rapporto di causalità con il bene in custodia.
Invero, i testi escussi, con dichiarazioni coerenti e concordanti tra loro, hanno confermato la dinamica dei fatti come narrata dall'attore in citazione. In particolare, il teste Tes_1
riferiva di essere a conoscenza dei fatti di causa in quanto in occasione degli stessi stava giocando a calcio con l'attore e di avere visto che quest'ultimo, mentre giocava, rimaneva con il piede bloccato nel terreno di gioco e che il manto del terreno presentava delle imperfezioni non immediatamente visibili. Precisava inoltre di aver precedentemente allertato il personale del campo in merito ad avvallamenti in generale e di non averlo fatto con specifico riferimento a quello che ha cagionato il danno al sig. anche Pt_1
perché non era visibile.
Inoltre, il teste riferiva “Noi ci siamo avvicinati al punto in cui era a Tes_2 Parte_1
terra ed abbiamo notato la presenza di un avvallamento che riconosco nelle fotografie che mi vengono mostrate ed in particolare la quarta fotografia. Da ciò abbiamo desunto che la dinamica dell'infortunio era nel senso che era inciampato in questa Parte_1
zolla rialzata e si era fatto male. Ricordo che il campo di calcetto all'epoca dell'infortunio di era in pessime condizioni;
c'erano situazioni simili a quella Parte_1
che di cui ho riferito un può su tutto il campo;
ricordo inoltre che c'erano degli
SENTENZA 5 avvallamenti anche di grandi dimensioni;
sul lato sinistro del campo c'era quasi una discesa”.
Né a conclusioni di segno contrario sotto il profilo probatorio conduce la fattura depositata dalla convenuto in merito ad interventi di manutenzioni eseguiti presso i campi di calcio esistenti nella struttura dove opera la convenuta , atteso che si riferiscono al
2019 e nulla provano in merito alla stato dei luoghi in cui si è verificato l'incidente .
La riferita dinamica dei fatti ha trovato conferma anche nella documentazione medica in atti ed in particolare nel referto medico del PS del C.T.O. di Napoli (all. 3 atto di citazione) e nella successiva diagnosi del dott. che riscontrava “rottura Per_2
completa lca + sospetta lesione periferica del menisco mediale post-traumatica ginocchio destro” (all. 2).
Pertanto, deve concludersi che la ricostruzione della dinamica del sinistro, per come emersa dall'istruttoria svolta, non consente di escludere la responsabilità della convenuta in merito al sinistro occorso all'attore, non avendo parte convenuta provato alcunché circa il caso fortuito ovvero l'esistenza di un fattore estraneo che fosse idoneo ad interrompere il nesso causale presupposto dall'accertata responsabilità ex art 2051 c.c. .
Può, dunque, affermarsi che l'attore abbia subito dei danni in conseguenza della caduta provocata da un rialzamento del manto erboso del campo di calciotto gestito dalla convenuta Ed in particolare, il campo da gioco irregolare determinava un arresto della corsa in atto, con blocco del piede destro e conseguente iperestensione dell'arto inferiore destro, determinando così la rottura del legamento crociato anteriore e di lesioni meniscali.
In definitiva, i danni lamentati da parte attrice sono da ritenersi compatibili con la dinamica del sinistro descritta e confermata durante l'istruttoria orale.
In merito al quantum debeatur della domanda attorea va precisato che la questione del danno non patrimoniale risarcibile è stato oggetto di attenzione da parte di quattro sentenze gemelle delle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., sent. 12 novembre 2008 n. 26972,
26973,26974 e 26975) le quali, attraverso una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., hanno chiarito che il danno non patrimoniale è risarcibile, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, in tutti i casi in cui vengano lesi diritti inviolabili della persona costituzionalmente garantiti. Soprattutto, le Sezioni Unite hanno
SENTENZA 6 ricostruito il danno non patrimoniale come categoria unitaria ed omnicomprensiva, in grado di ricomprendere qualsiasi danno a valori inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica: pertanto, le sottocategorie di danno in passato utilizzate dalla giurisprudenza e cioè il danno morale, il danno biologico e il danno esistenziale non costituiscono categorie autonome di danno non patrimoniale, bensì svolgono esclusivamente una funzione descrittiva dell'unitario danno non patrimoniale, ciò anche nell'ottica di evitare duplicazioni risarcitorie. Alla luce di tali principi in sede di risarcimento del danno non patrimoniale, occorre accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato e provvedere ad una integrale riparazione, valutando congiuntamente, entro il danno biologico, tutte le sofferenze soggettivamente patite dall'attore in relazione alle condizioni personali dello stesso ed ai risvolti che concretamente la lesione all'integrità psico-fisica ha comportato, quali “pregiudizi esistenziali” concernenti aspetti relazionali della vita. Da ciò ne deriva che il danno morale non deve essere liquidato in percentuale a quello biologico, bensì occorre procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione di quest'ultimo, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche del soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza evitando però una duplicazione di risarcimento attraverso la congiunta attribuzione di danno biologico e morale.
Tanto premesso, nel caso in esame, sulla base della CTU medico legale depositata agli atti di causa, cui il Tribunale ritiene di potere aderire, in quanto immune da vizi e congruamente motivata, parte attrice a seguito della caduta dinanzi descritta, riportava
“trauma distorsivo ginocchio dx”, a seguito del quale si verificavano “la lesione del l.c.a.
e la meniscopatia medicale trattati chirurgicamente ed esitati in segni e sintomi quali la ipotonotrofia di coscia, il deficit di escursione articolare ed il deficit di forza”. Il danno subito ha determinato nell'istante danni che, sulla base delle considerazioni fatte dal
CTU, possono essere quantificati in una percentuale dell'8%. Dall'esame dell'attore e dalla documentazione medica, il consulente ha determinato il periodo di ITT in giorni 5 ed una l.T.P. di 15 giorni al 50% e 15 giorni al 25% (cfr. relazione del ctu dott.
[...]
depositata in data 18.05.2023). CP_4
Pertanto, il Tribunale condividendo e facendo proprie le conclusioni cui è addivenuto il ctu , in quanto fondate sull'esame del periziando e sulla documentazione medica
SENTENZA 7 depositata in giudizio secondo un corretto metodo scientifico, sulla base della Tabella di liquidazione del danno biologico di lieve entità aggiornate al 2024 utilizzabile come indice di riferimento nella valutazione equitativa del danno, il risarcimento del danno subito dall'istante può essere partitamente individuato, tenuto conto dell'età del danneggiato al momento del sinistro (28 anni) nella seguente misura espressa in termini monetari: € 276,20 per il periodo di ITT per giorni 5; € 414,30 per il periodo di ITP al
50% per giorni 15; € 207,15 per il periodo di ITP al 25% per giorni 15, oltre ad €
14.482,32 per danno biologico all'8%, per un totale complessivo di € 15.379,97.
In merito al danno morale nell'accezione di cui si è detto innanzi, tenuto conto di quanto sul punto allegato dall'istante, va riconosciuto nella misura del 5% del danno biologico per un importo pari ad euro 769,00.
Quanto al danno patrimoniale subito in conseguenza del sinistro , lo stesso deve ritenersi provato sulla base della documentazione depositata in giudizio nella misura di euro
1097,66.
In ultima analisi, va rigettata in quanto infondata la domanda spiegata dall'attore ai sensi dell'art 96 c.p.c. non sussistendone i presupposti di legge.
In conclusione, il Tribunale accoglie la domanda di risarcimento spiegata da parte attrice per quanto di ragione e per l'effetto condanna la convenuta al pagamento dell'importo complessivo di € 17.246,63 in favore di per i danni patrimoniali e Parte_1
non patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro per cui è causa .
Dal momento che tale importo costituisce un debito di valore ed essendo stata effettuata la liquidazione all'attualità, sulle somme anzidette devalutate alla data dell'evento dannoso 14/07/2020 (v. sul punto ex multis Cass. n. 1641/1997) e rivalutate anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi di consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti in ossequio all'orientamento della S.C. (S.U. n. 1712/1995) gli interessi nella misura legale a partire dalla data dell'evento dannoso fino alla pubblicazione della presente sentenza, da tale data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali sulla somma liquidata all'attualità fino al saldo.
Passando all'esame della domanda di manleva spiegata dalla convenuta nei confronti della terza chiamata in causa va anzitutto ritenuto provata in Controparte_3
SENTENZA 8 quanto non contestata la stipula delle polizze assicurative n. 405002377 e n. 405003718
(cfr. all.ti alla comparsa di costituzione) e la vigenza delle stesse al momento del verificarsi del sinistro. Quanto all'operatività della polizza, dalla documentazione prodotta agli atti si rileva che la garanzia copre anche il rischio “Responsabilità Civile verso Terzi” (pag. 3 della scheda di polizza n. 405002377). Ciò posto, va riconosciuta la legittimazione passiva di in virtù del contratto agli atti, in Controparte_3
merito alla domanda di manleva spiegata.
Il Tribunale, dunque, accoglie la domanda di manleva e per l'effetto condanna la terza chiamata in causa a tenere indenne la Controparte_1
di tutto quanto la convenuta sarà tenuta a pagare in virtù della presente
[...]
sentenza nei limiti del massimale previsto in contratto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore del giudizio dell'attività espletata secondo tariffa vigente.
PQM
Il Tribunale di Napoli, II Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
e sulla Controparte_1
domanda da questi proposta nei confronti di , ogni contraria istanza Controparte_3
ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda formulata nell'interesse di e per l'effetto Parte_1
condanna la Controparte_1
al pagamento in favore dell'attore della complessiva somma di euro 17.246,63 oltre interessi da calcolarsi come specificato in motivazione;
- rigetta la domanda proposta ai sensi dell'art 96 cp.c.
- accoglie la domanda di manleva proposta dalla convenuta e per l'effetto condanna
[...]
a tenere indenne la Controparte_3 Controparte_1
di tutto quanto sarà tenuta a pagare in virtù della presente
[...]
sentenza nei limiti del massimale previsto in polizza;
- condanna la Controparte_5
pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite, che liquida in € 237,00 per
[...]
esborsi, oltre il compenso di euro 895,48 ctu come liquidato con separato decreto in atti,
SENTENZA 9 ed in € 5077,00 per compensi, oltre Iva e CPA e rimborso al 15% come per legge con attribuzione al procuratore antistatario avv. Alessandro dè Ruggiero;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di parte Controparte_3
convenuta, che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre Iva e CPA e rimborso al 15% come per legge.
Napoli, 21.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Tuccillo
SENTENZA 10
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, seconda sezione civile, in funzione monocratica, in persona del
Giudice dott.ssa Maria Tuccillo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 24195/2020 r.g. tra
(C.F. ) rappresentato e difeso giusta Parte_1 C.F._1
procura alle liti agli atti dall'avv. Alessandro dè Ruggiero (C.F. ) C.F._2
ed elettivamente domiciliato in Napoli alla Galleria Vanvitelli n. 2.
- Attore
e
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa giusta P.IVA_1 procura alle liti agli atti dall'avv. Teodoro Reppucci (C.F. ) ed C.F._3
elettivamente domiciliata in Avellino alla via G. Corrado n. 29
- Convenuta nonché in persona del procuratore legale rappresentante p.t., rappresentata Controparte_2
e difesa giusta procura agli atti dall'avv. Gennaro Famiglietti (C.F.
) ed elettivamente domiciliata in Napoli alla via Chiatamone n. C.F._4
63.
- Terzo chiamato in causa
CONCLUSIONI: le parti concludevano come da note scritte depositate per l'udienza cartolare del 29/10/2024.
SENTENZA 1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, adiva questo Tribunale Parte_1
onde sentir accertare la responsabilità della Controparte_1
in ordine ai danni riportati a causa del sinistro verificatosi all'interno
[...]
della società sportiva.
L'attore assumeva di essere inciampato in un rialzo del manto erboso in data 14/07/2020, alle ore 20.30 circa, durante una partita amatoriale di calcio ed in presenza di altri giocatori partecipanti all'incontro calcistico e presenti sul luogo. In seguito, a causa del persistere dei violenti dolori al ginocchio destro, l'attore si sottoponeva a diverse visite medico legali in cui si riscontrava una lesione di alto grado del legamento crociato anteriore destro ed una sospetta lesione del menisco mediale.
Alla luce di quanto esposto, parte attrice concludeva chiedendo di accertare la responsabilità della convenuta società e conseguentemente di condannare la stessa al pagamento del risarcimento di tutti i danni patiti dall'attore e quantificati in € 23.141,73.
Si costituiva in giudizio la Controparte_1
rilevando il difetto di legittimazione passiva nonché l'assenza di responsabilità, essendo stato l'evento dannoso determinato esclusivamente dal comportamento colposo del danneggiato. Si contestava altresì la quantificazione dei danni ritenuta eccessiva e si chiedeva autorizzarsi la chiamata in causa della compagnia assicurativa
[...]
La convenuta dunque concludeva domandando il rigetto della Controparte_3
domanda attorea in quanto infondata ed in via gradata di essere manlevata dall'assicurazione citata.
In seguito, il Giudice dott. Vassallo autorizzava la chiamata in causa del terzo, differendo l'udienza onde consentire la citazione dello stesso nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c..
Si costituiva quindi in giudizio la , eccependo in via preliminare CP_2
l'improcedibilità della domanda avendo l'attore omesso di esperire la procedura di negoziazione assistita nonché la nullità dell'atto di citazione per eccessiva genericità dello stesso. Si concludeva pertanto domandando “1) Dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento dell'invito alla negoziazione assistita ex Legge n. 162
SENTENZA 2 /2014. 2) dichiarare l'improcedibilità, inammissibilità, ed improponibilità della domanda per violazione degli artt. 143-145-148-149 nonché del comma 3 dell'art. 148 DLGS.
209/2005. 3) in rito, dichiarare la citazione nulla ex art. 164 c.p.c. per quanto esposto in premessa;
4) nel merito, accertare e dichiarare l'assoluta infondatezza della domanda attorea e per l'effetto rigettarla per i motivi in premessa esposti”.
Concessi alle parti i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., la causa veniva dunque istruita mediante l'escussione di quattro testi, l'interrogatorio formale dell'attore e la consulenza tecnica a cura del dott. . Controparte_4
In data 5/06/2023 la presente causa veniva assegnata alla scrivente e successivamente, in data 6/11/2024, la stessa veniva riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Ciò posto, ritiene questo Tribunale che la domanda attorea sia fondata e vada pertanto accolta sulla base delle argomentazioni di seguito esposte.
Preliminarmente va dichiarata la procedibilità della domanda spiegata dall'attore, avendo quest'ultimo provveduto ad inviare alla convenuta società sportiva sia l'atto di messa in mora (vd. all. 5 atto di citazione), che l'invito per la negoziazione assistita, riscontrando in ordine alla stessa l'adesione da parte della convenuta ad addivenire ad una proceduta conciliativa (all. 6), conclusasi poi con esito negativo (all. 7).
Ulteriormente, va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 163, commi terzo e quarto e 164, comma quarto, c.p.c., come sollevata dalla parte convenuta, risultando invero sufficientemente determinati il petitum e la causa petendi della domanda, consentendo al convenuto di apprestare le proprie difese (cfr.
Cass. Civ. Sez. III 15.05.2013 n. 11751/2013).
In punto di qualificazione giuridica della domanda, si rileva che la fattispecie in esame va ricondotta nell'alveo della fattispecie di cui all'art 2051 c.c., avendo l'attore richiamato la responsabilità della società convenuta nella sua qualità di custode degli impianti sportivi ove avveniva l'evento, nonché l'inidoneità all'uso di questi ultimi per omessa o insufficiente cura e manutenzione degli stessi, discendendo dunque detta responsabilità da un'anomalia del campo da gioco e segnatamente da un rialzo del manto erboso.
In applicazione del suindicato disposto, sussiste la responsabilità del custode, salvo la prova del caso fortuito, laddove il danneggiato dimostri, oltre all'esistenza del rapporto di
SENTENZA 3 custodia con la res anche il nesso di causalità tra i danni lamentati e il bene in custodia.
Sul punto, la Suprema Corte si è così espressa: “La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale” (cfr.
Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 2660 del 05/02/2013).
Poste le anzidette premesse generali, va anzitutto ritenuta infondata l'eccezione formulta dall convenuta in merito al difetto di legittimazione passiva .
Ed invero, i testi escussi e confermavano che nella specifica area in cui Tes_1 Tes_2
sorge il campo da calciotto è possibile rinvenire cartelli in cui compare esplicitamente la denominazione “ ”, ed ancora con riferimento alla gestione Controparte_1
del campo il dichiarava “…il sig. “ ” che si è sempre dichiarato come un Tes_1 Per_1
addetto della e che si è sempre occupato della organizzazione die Controparte_1
campi; era a lui che lasciavo e lasciai in quella occasione il nome per la prenotazione del campo”.
Ciò che più rileva è che il teste , responsabile tecnico e dipendente della Centro Tes_3
Fuorigrotta dichiarava “tutta la manutenzione ordinaria spetta alla ed io CP_1
devo verificare che venga effettuata, per la straordinaria interviene direttamente la
Centro Fuorigrotta”, circostanza confermata altresì dal teste dipendente della Tes_4
, il quale affermava “premetto che io mi occupo della vigilanza sui Controparte_1
campi di calcetto e spogliatoi della se vi è una anomalia io devo Controparte_1
segnalare la stessa alla manutenzione interna, che è composta sempre da dipendenti della;
io lavoro alla Caravaggio da 9 anni;
noi controlliamo ogni sera se ci CP_1
sono biche avvallamenti, buchi nelle reti o qualsiasi anomalia”.
La prova della gestione del campo di calcio da parte della società convenuta è altresì desumibile dalla polizza assicurativa prodotta dalla stessa convenuta all'atto di costituzione, la quale a pag. 3 sotto la voce “descrizione del rischio assicurato” specifica che l'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'assicurato nella sua
SENTENZA 4 qualità di gestore di un complesso sportivo denominato Controparte_1 composto, tra l'altro, da campi di calcio (vd. all. comparsa di costituzione).
Ne consegue che al momento del verificarsi dell'evento il campo ove si è verificato il sinistro era in gestione della convenuta , sussistendo per tanto un Controparte_1
rapporto di custodia tra questa e la res ( campo di calciotto) e conseguentemente la disponibilità materiale del bene .
Ed invero, in tema di danni da cose in custodia, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla cosa, e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa, che comporti il potere dovere di intervento su di essa, e che compete al proprietario o anche al possessore o detentore (Cass. Civ. n. 15096/13).
Ciò posto, ritenuto dunque provato il rapporto di custodia con la res, deve ritenersi altresì provato il danno patito dall'attore ed il rapporto di causalità con il bene in custodia.
Invero, i testi escussi, con dichiarazioni coerenti e concordanti tra loro, hanno confermato la dinamica dei fatti come narrata dall'attore in citazione. In particolare, il teste Tes_1
riferiva di essere a conoscenza dei fatti di causa in quanto in occasione degli stessi stava giocando a calcio con l'attore e di avere visto che quest'ultimo, mentre giocava, rimaneva con il piede bloccato nel terreno di gioco e che il manto del terreno presentava delle imperfezioni non immediatamente visibili. Precisava inoltre di aver precedentemente allertato il personale del campo in merito ad avvallamenti in generale e di non averlo fatto con specifico riferimento a quello che ha cagionato il danno al sig. anche Pt_1
perché non era visibile.
Inoltre, il teste riferiva “Noi ci siamo avvicinati al punto in cui era a Tes_2 Parte_1
terra ed abbiamo notato la presenza di un avvallamento che riconosco nelle fotografie che mi vengono mostrate ed in particolare la quarta fotografia. Da ciò abbiamo desunto che la dinamica dell'infortunio era nel senso che era inciampato in questa Parte_1
zolla rialzata e si era fatto male. Ricordo che il campo di calcetto all'epoca dell'infortunio di era in pessime condizioni;
c'erano situazioni simili a quella Parte_1
che di cui ho riferito un può su tutto il campo;
ricordo inoltre che c'erano degli
SENTENZA 5 avvallamenti anche di grandi dimensioni;
sul lato sinistro del campo c'era quasi una discesa”.
Né a conclusioni di segno contrario sotto il profilo probatorio conduce la fattura depositata dalla convenuto in merito ad interventi di manutenzioni eseguiti presso i campi di calcio esistenti nella struttura dove opera la convenuta , atteso che si riferiscono al
2019 e nulla provano in merito alla stato dei luoghi in cui si è verificato l'incidente .
La riferita dinamica dei fatti ha trovato conferma anche nella documentazione medica in atti ed in particolare nel referto medico del PS del C.T.O. di Napoli (all. 3 atto di citazione) e nella successiva diagnosi del dott. che riscontrava “rottura Per_2
completa lca + sospetta lesione periferica del menisco mediale post-traumatica ginocchio destro” (all. 2).
Pertanto, deve concludersi che la ricostruzione della dinamica del sinistro, per come emersa dall'istruttoria svolta, non consente di escludere la responsabilità della convenuta in merito al sinistro occorso all'attore, non avendo parte convenuta provato alcunché circa il caso fortuito ovvero l'esistenza di un fattore estraneo che fosse idoneo ad interrompere il nesso causale presupposto dall'accertata responsabilità ex art 2051 c.c. .
Può, dunque, affermarsi che l'attore abbia subito dei danni in conseguenza della caduta provocata da un rialzamento del manto erboso del campo di calciotto gestito dalla convenuta Ed in particolare, il campo da gioco irregolare determinava un arresto della corsa in atto, con blocco del piede destro e conseguente iperestensione dell'arto inferiore destro, determinando così la rottura del legamento crociato anteriore e di lesioni meniscali.
In definitiva, i danni lamentati da parte attrice sono da ritenersi compatibili con la dinamica del sinistro descritta e confermata durante l'istruttoria orale.
In merito al quantum debeatur della domanda attorea va precisato che la questione del danno non patrimoniale risarcibile è stato oggetto di attenzione da parte di quattro sentenze gemelle delle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., sent. 12 novembre 2008 n. 26972,
26973,26974 e 26975) le quali, attraverso una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., hanno chiarito che il danno non patrimoniale è risarcibile, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, in tutti i casi in cui vengano lesi diritti inviolabili della persona costituzionalmente garantiti. Soprattutto, le Sezioni Unite hanno
SENTENZA 6 ricostruito il danno non patrimoniale come categoria unitaria ed omnicomprensiva, in grado di ricomprendere qualsiasi danno a valori inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica: pertanto, le sottocategorie di danno in passato utilizzate dalla giurisprudenza e cioè il danno morale, il danno biologico e il danno esistenziale non costituiscono categorie autonome di danno non patrimoniale, bensì svolgono esclusivamente una funzione descrittiva dell'unitario danno non patrimoniale, ciò anche nell'ottica di evitare duplicazioni risarcitorie. Alla luce di tali principi in sede di risarcimento del danno non patrimoniale, occorre accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato e provvedere ad una integrale riparazione, valutando congiuntamente, entro il danno biologico, tutte le sofferenze soggettivamente patite dall'attore in relazione alle condizioni personali dello stesso ed ai risvolti che concretamente la lesione all'integrità psico-fisica ha comportato, quali “pregiudizi esistenziali” concernenti aspetti relazionali della vita. Da ciò ne deriva che il danno morale non deve essere liquidato in percentuale a quello biologico, bensì occorre procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione di quest'ultimo, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche del soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza evitando però una duplicazione di risarcimento attraverso la congiunta attribuzione di danno biologico e morale.
Tanto premesso, nel caso in esame, sulla base della CTU medico legale depositata agli atti di causa, cui il Tribunale ritiene di potere aderire, in quanto immune da vizi e congruamente motivata, parte attrice a seguito della caduta dinanzi descritta, riportava
“trauma distorsivo ginocchio dx”, a seguito del quale si verificavano “la lesione del l.c.a.
e la meniscopatia medicale trattati chirurgicamente ed esitati in segni e sintomi quali la ipotonotrofia di coscia, il deficit di escursione articolare ed il deficit di forza”. Il danno subito ha determinato nell'istante danni che, sulla base delle considerazioni fatte dal
CTU, possono essere quantificati in una percentuale dell'8%. Dall'esame dell'attore e dalla documentazione medica, il consulente ha determinato il periodo di ITT in giorni 5 ed una l.T.P. di 15 giorni al 50% e 15 giorni al 25% (cfr. relazione del ctu dott.
[...]
depositata in data 18.05.2023). CP_4
Pertanto, il Tribunale condividendo e facendo proprie le conclusioni cui è addivenuto il ctu , in quanto fondate sull'esame del periziando e sulla documentazione medica
SENTENZA 7 depositata in giudizio secondo un corretto metodo scientifico, sulla base della Tabella di liquidazione del danno biologico di lieve entità aggiornate al 2024 utilizzabile come indice di riferimento nella valutazione equitativa del danno, il risarcimento del danno subito dall'istante può essere partitamente individuato, tenuto conto dell'età del danneggiato al momento del sinistro (28 anni) nella seguente misura espressa in termini monetari: € 276,20 per il periodo di ITT per giorni 5; € 414,30 per il periodo di ITP al
50% per giorni 15; € 207,15 per il periodo di ITP al 25% per giorni 15, oltre ad €
14.482,32 per danno biologico all'8%, per un totale complessivo di € 15.379,97.
In merito al danno morale nell'accezione di cui si è detto innanzi, tenuto conto di quanto sul punto allegato dall'istante, va riconosciuto nella misura del 5% del danno biologico per un importo pari ad euro 769,00.
Quanto al danno patrimoniale subito in conseguenza del sinistro , lo stesso deve ritenersi provato sulla base della documentazione depositata in giudizio nella misura di euro
1097,66.
In ultima analisi, va rigettata in quanto infondata la domanda spiegata dall'attore ai sensi dell'art 96 c.p.c. non sussistendone i presupposti di legge.
In conclusione, il Tribunale accoglie la domanda di risarcimento spiegata da parte attrice per quanto di ragione e per l'effetto condanna la convenuta al pagamento dell'importo complessivo di € 17.246,63 in favore di per i danni patrimoniali e Parte_1
non patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro per cui è causa .
Dal momento che tale importo costituisce un debito di valore ed essendo stata effettuata la liquidazione all'attualità, sulle somme anzidette devalutate alla data dell'evento dannoso 14/07/2020 (v. sul punto ex multis Cass. n. 1641/1997) e rivalutate anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi di consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti in ossequio all'orientamento della S.C. (S.U. n. 1712/1995) gli interessi nella misura legale a partire dalla data dell'evento dannoso fino alla pubblicazione della presente sentenza, da tale data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali sulla somma liquidata all'attualità fino al saldo.
Passando all'esame della domanda di manleva spiegata dalla convenuta nei confronti della terza chiamata in causa va anzitutto ritenuto provata in Controparte_3
SENTENZA 8 quanto non contestata la stipula delle polizze assicurative n. 405002377 e n. 405003718
(cfr. all.ti alla comparsa di costituzione) e la vigenza delle stesse al momento del verificarsi del sinistro. Quanto all'operatività della polizza, dalla documentazione prodotta agli atti si rileva che la garanzia copre anche il rischio “Responsabilità Civile verso Terzi” (pag. 3 della scheda di polizza n. 405002377). Ciò posto, va riconosciuta la legittimazione passiva di in virtù del contratto agli atti, in Controparte_3
merito alla domanda di manleva spiegata.
Il Tribunale, dunque, accoglie la domanda di manleva e per l'effetto condanna la terza chiamata in causa a tenere indenne la Controparte_1
di tutto quanto la convenuta sarà tenuta a pagare in virtù della presente
[...]
sentenza nei limiti del massimale previsto in contratto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore del giudizio dell'attività espletata secondo tariffa vigente.
PQM
Il Tribunale di Napoli, II Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
e sulla Controparte_1
domanda da questi proposta nei confronti di , ogni contraria istanza Controparte_3
ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda formulata nell'interesse di e per l'effetto Parte_1
condanna la Controparte_1
al pagamento in favore dell'attore della complessiva somma di euro 17.246,63 oltre interessi da calcolarsi come specificato in motivazione;
- rigetta la domanda proposta ai sensi dell'art 96 cp.c.
- accoglie la domanda di manleva proposta dalla convenuta e per l'effetto condanna
[...]
a tenere indenne la Controparte_3 Controparte_1
di tutto quanto sarà tenuta a pagare in virtù della presente
[...]
sentenza nei limiti del massimale previsto in polizza;
- condanna la Controparte_5
pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite, che liquida in € 237,00 per
[...]
esborsi, oltre il compenso di euro 895,48 ctu come liquidato con separato decreto in atti,
SENTENZA 9 ed in € 5077,00 per compensi, oltre Iva e CPA e rimborso al 15% come per legge con attribuzione al procuratore antistatario avv. Alessandro dè Ruggiero;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di parte Controparte_3
convenuta, che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre Iva e CPA e rimborso al 15% come per legge.
Napoli, 21.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Tuccillo
SENTENZA 10