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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 26/06/2025, n. 1153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1153 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
____________ ___________
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione III Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott. Silvia Romagnoli Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Teresa Caruso Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 1979 del ruolo generale dell'anno 2020
promossa da:
( , titolare della ditta MASTRO GEPPETTO, con il Controparte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. MARZOCCHI CLAUDIO ( ), elettivamente domiciliato C.F._2 presso lo Studio del difensore in PIAZZA D. CARMINE N. 12 47121 FORLÌ;
APPELLANTE
contro
( ), con il patrocinio dell'Avv. STACCOLI Controparte_2 C.F._3
LOREDANA ( ) con domicilio eletto presso lo Studio del difensore in VIA C.F._4
A. VESPUCCI N. 23 47841 CATTOLICA;
APPELLATA
1 in punto a: appello avverso la sentenza n. 881 del 2.11.2020 del Tribunale di Forlì
oggetto: Altri contratti d'opera
CONCLUSIONI
Parte appellante: “Voglia la Corte d'Appello di Bologna, previo rigetto dell'avverso appello incidentale, ed in riforma della Sentenza del Tribunale di Forlì n. 881/2020 del Tribunale di Forlì emessa inter partes, pubblicata in data 2.2.2020, notificata in data 3.11.2020, decisa dal Giudice Dr. Enzo Chiarini, nella causa distinta al n. R.G. 406/2016, accertato e dichiarato, per le ragioni allegate in atti e provate in corso di causa, che tra la IG.ra ed il IG. era Controparte_2 Controparte_1 intercorso, nel maggio giugno 2011, un contratto d'opera avente ad oggetto la costruzione: n. 8 casette delle dimensioni di mt. 6x6; la costruzione di una palestra in legno;
la costruzione di una mensa;
la costruzione di una casa in legno per la madre dell'attrice odierna;
la costruzione di una serra;
la costruzione di una legnaia;
la costruzione di una scala interna nella casa attorea;
una cuccia di grandi dimensioni per cani;
il tutto con fornitura del materiale (legno infissi e bulloneria varia) da parte del prestatore d'opera; accertato e dichiarato che i lavori oggetto di contratto d'opera venivano sospesi nel corso dell'anno 2012 per fatto imputabile alla proprietà IG.ra CP_2 (direzione lavori); accertato e dichiarato che il contratto intercorso tra le parti nel periodo
[...] maggio 2011 – ottobre 2012 è divenuto di impossibile esecuzione per il IG. per Controparte_1 fatto imputabile alla proprietà IG.ra (direzione lavori) e quindi per grave Controparte_2 inadempimento della committente;
4. accertato e dichiarato che la IG.ra è receduta Controparte_2 di fatto dal contratto illegittimamente, ossia senza alcuna preventiva comunicazione e non tenendo indenne il prestatore d'opera da ogni spesa, lavoro eseguito e mancato guadagno da lui subito in conseguenza del suo recesso;
5. dichiarare quindi risolto ogni contratto, verbale e non, intercorso tra le parti odierne dal maggio 2011 all'ottobre 2012, per grave inadempimento della parte committente per le ragioni invocate in narrativa. Conseguentemente, nel merito, dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria azionata dalla IG.ra nei confronti di Controparte_2 CP_1
e, per l'effetto, respingere ogni domanda da ella avanzata in questa sede poiché infondata
[...] in fatto ed in diritto. In via riconvenzionale, dichiarare che il IG. ha maturato, a Controparte_1 sua volta, un contro credito nei confronti della IG.ra pari ad € 10.132,50 oltre Controparte_2 interessi dal 2012 al saldo (per danno emergente); dichiarare che in conseguenza del recesso unilaterale della IG.ra e quindi della sussistenza nel caso di specie degli estremi, Controparte_2 per il IG. , di richiedere la risoluzione contrattuale così come esposta per grave Controparte_1 inadempimento della controparte, ha subito altresì, oltre al danno materiale per € 8.730,00 oltre interessi al saldo, anche un danno per mancato guadagno, che si stima in non meno di € 10/20.000,00, ovvero quella diversa somma che l'Ecc.ma Corte adita vorrà ritenere equa e congrua. Conseguentemente, compensare le rispettive ragioni di credito secondo le determinazioni sommatorie, a favore dell'una e dell'altra parte, che ne risulteranno in limine litis. Con condanna, in ogni caso, alla integrale refusione delle spese di lite”. Con vittoria, integrale, di spese dei due gradi del giudizio.
Parte appellata: dichiarare inammissibile e, comunque, rigettare poiché destituito di qualsiasi fondamento giuridico e fattuale l'appello proposto dal signor avverso la sentenza n. Controparte_1 881 del 02.11.2020 del Tribunale di Forlì; in accoglimento dell'appello incidentale e in parziale riforma della sentenza di primo grado determinare il valore del legname utilizzato per il restauro dell'abitazione di parte appellata in euro 2.560,00 al netto dell'Iva per tutti i motivi ivi enucleati;
conseguentemente in accoglimento della domanda di compensazione, condannare il signor CP_1
a corrispondere alla signora la somma di euro 12.440,00 al netto dell'Iva
[...] Controparte_2 oltre ad interessi legali dalla domanda al saldo;
in accoglimento dell'appello incidentale e in parziale
2 riforma della sentenza di primo grado condannare il signor al pagamento integrale Controparte_1
o parziale delle spese del giudizio di primo grado;
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
La Corte
Udita la relazione della causa svolta dal Consigliere ausiliario Dott. Teresa Caruso;
viste le conclusioni prese dai procuratori delle parti;
visti gli atti e i documenti di causa, ha così deciso:
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 881/2020 pronunciata, ex art. 281 sexies cpc, all'esito dell'udienza del 2.11.2020, il
Tribunale di Forlì, in parziale accoglimento delle domande proposte da pur Controparte_2 dichiarando risolto il contratto del 30.10.2012 intervenuto fra l'attrice e per Controparte_1 inadempimento di quest'ultimo, lo condannava al pagamento della minor somma di € 12.188,00 pretesa in restituzione e compensava fra le parti le spese di causa.
Nello specifico il Tribunale riteneva non raggiunta la prova di un precedente e ben più ampio contratto concluso fra le parti nel 2011, in forza del quale, secondo la tesi del convenuto, questi avrebbe sopportato spese per € 10.132,50 per i lavori propedeutici all'esecuzione dell'opera (opera che, secondo il , poi non sarebbe stata eseguita per esclusivo fatto della committente), ed CP_1 accertato mediante CTU il costo del legname consegnato all'attrice, il convenuto era stato condannato alla restituzione dell'acconto ricevuto, detratto il costo del legname utilizzato.
Proponeva appello censurando la sentenza laddove il primo giudice 1) aveva Controparte_1 erroneamente ritenuto non raggiunta la prova dell'esistenza di un precedente accordo fra le parti, avente ad oggetto la realizzazione di un villaggio in legno, una serra ed altri manufatti per un corrispettivo di € 200.000 e a ciò il giudicante era pervenuto omettendo di considerare adeguatamente sia la deposizione testimoniale dei testi e che il complessivo contegno Testimone_1 Tes_2 processuale dell'appellata ed omettendo altresì di valutare i preventivi prodotti dall'appellante che sebbene privi di firma per accettazione riportavano comunque la data del giugno 2011 e non erano stati contestati sul punto, negando la che vi fossero stati dei rapporti con l'impresa artigiana CP_2 diversi da quelli indicati in contratto;
2) nonostante le risultanze istruttorie non aveva riconosciuto che aveva dato prova di aver sostenuto costi per € 8.730,64 ed effettuato almeno 10 Controparte_1 viaggi per un costo complessivo (secondo i parametri individuati dal CTU) di € 1.401,86 e così in totale € 10.132,50, a cui chiedeva di aggiungere una somma fra € 20.000,00 e € 10.000,00 per il mancato guadagno, anche in considerazione del fatto che le prestazioni eseguite dall'appellante furono comunque utilizzate dall'appellata che si è poi rivolta ad altre ditte per la realizzazione di quanto inizialmente commissionato al . CP_1
3 Pertanto, quest'ultimo chiedeva che dette poste fossero poste in compensazione sull'importo preteso dalla controparte, con condanna di quest'ultima alle spese di entrambi i gradi.
Concludeva come in epigrafe.
Si costituiva contestando il fondamento dell'appello di cui chiedeva il rigetto con Controparte_2 vittoria di spese e proponeva, a sua volta, appello incidentale.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formalizzate dalle parti con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 2/07/2024
_____________ ____ _______________
Prima di affrontare l'esame nel merito del gravame appare opportuno ritrascrivere i capitoli di prova proposti ai testi che, secondo l'appellante, il primo giudice non ha adeguatamente valorizzato.
Il teste ha risposto ai seguenti capitoli: Tes_3
1. Nel marzo 2011 il IG. , titolare della ditta individuale AS TO, riceveva Controparte_1 nel suo ufficio in Forlimpopoli la IG.ra titolare di un immobile in Valgianna, S. Controparte_2
Piero in Bagno di Forlì, che gli comunicava di volergli commissionare un importante lavoro da effettuarsi presso il suo villaggio.
Risposta: “non ricordo il mese ma confermo il capitolo, ero presente, ho visto la venire CP_2 presso il laboratorio ufficio”
2. L'ordine-lavori era il seguente: Costruzione n. 8 casette delle dimensioni di mt. 6x6; Costruzione di una palestra in legno;
costruzione di una mensa;
costruzione di una casa per la madre;
costruzione di una serra;
Costruzione di una legnaia.
Risposta: “non ricordo il numero delle casette ma il lavoro riguardava più costruzioni”.
3. Dopo oltre un mese, e quindi nel maggio 2011 la sig.ra tornava dal IG. Controparte_2 CP_1
presso il suo ufficio in Forlimpopoli e veniva informata dallo stesso che quel lavoro così
[...] come proposto era stato da lui preventivato in circa € 200.000,00 a corpo?
4. Le parti si accordarono in quella occasione per fare quel lavoro al prezzo di complessivi €
200.000,00: importo che escludeva le opere relative agli scavi per le fognature, all'impiantistica e rimessa a nuovo della casa in muratura esistente?
5. Le parti si accordarono che detti lavori esclusi di cui al capitolo precedente sarebbero stati effettuati e contabilizzati con ditte esterne che lo stesso avrebbe ricercato ed Controparte_1 indicato tra quelle di sua conoscenza e fiducia?
Risposta sui capitoli 3, 4 e 5: “non so, so che dovevamo fare le case in legno e la parte edile”.
24. In seguito ad un accesso in loco, la Forestale bloccava nella primavera del 2012 tutti i lavori che avrebbe dovuto eseguire il IG. a favore di ossia il villaggio in Controparte_1 Controparte_2
4 Valgianna?
25. La forestale bloccava i lavori ritenendo sussistente un vincolo delle belle arti sulla casa presente all'interno della zona dove dovevasi costruire il villaggio commissionato dalla CP_2
Risposta sui capitoli 24 e 25: “Si, non so i motivi.”
26. Al momento dell'intervento della Forestale, il IG. , unitamente ad un operaio Controparte_1
(IG. aveva predisposto lo spianamento del terreno su cui andava gettata la base della Tes_3 serra inizialmente commissionata delle misure di 11x5 mt?
Risposta “mi sembra di sì”.
27. Anche quei lavori di costruzione della serra vennero bloccati dalla forestale nel 2012?
Risposta: “mi pare di sì”
28. La IG.ra dopo il blocco dei lavori da parte della Forestale richiedeva al Controparte_2 CP_1
l'esecuzione delle scale dentro la casa di proprietà (si esibisca al teste il disegno doc. 2,
[...] scale poi eseguite da un conoscente/tuttofare della IG.ra , tale IG. )? Controparte_2 Per_1
33. La IG.ra avanzava al l'esecuzione la posa di un pavimento nella sala CP_2 Controparte_1
e cucina;
una parete di 10 cm su tutti i muri della casa (si esibisca al teste il doc. 8)?
Risposta sui cap 28 e 33: “sono stati fatti dei lavori interni e mi pare di ricordare anche una scala mi ricordo di aver portato del legname dipinto con il catrame liquido. Io sono andato a fare lavori o
a controllare lavori dalle 5 alle 10 volte”
Il medesimo teste veniva sentito a controprova sui seguenti capitoli della memoria CP_2
1) “vero che in data 30.06.2012 la signora ha commissionato al signor Controparte_2 CP_1
una serra prefabbricata ed una legnaia prefabbricata al prezzo di euro 17.000,00, come da
[...] contratto che si mostra;
3) vero che la signora ha inoltre commissionato al signor la Controparte_2 Testimone_4 realizzazione di una cuccia per il cane al prezzo di euro 500,00;
Risposta: “Sì”
“5) dica il teste se tra le parti era in essere un ulteriore accordo intervenuto nell'anno 2011 avente ad oggetto la realizzazione di n. 8 casette in legno, di una mensa in legno, di una casa per la madre dell'attrice, di una serra in legno e di una legnaia in legno da dell'attrice, di una serra in legno e di una legnaia in legno da eseguirsi nella proprietà attorea”
Risposta: “Sì, furono commissionati i lavori ulteriori di cui al capitolo”
“6) dica il teste se il signor ha provveduto alla realizzazione delle opere Controparte_1 commissionate in data 30.06.2012”
Risposta: “non furono completati per il blocco lavori”
8) vero che il signor ha consegnato del legno per la ristrutturazione del tetto della Controparte_1
5 casa di abitazione di parte attrice?
Risposta: “Sì”
9) Dica il teste se il signore ha fatto pervenire il conteggio di quanto dovuto per la Controparte_1 fornitura del legname.
Risposta: “penso di sì, non ero al corrente di cifre o costi.”
Il teste ha risposto ai seguenti capitoli: Testimone_1
13. Il IG. fece n. 3 sopralluoghi nel corso dell'anno 2011-2012 con l'escavatorista, Controparte_1
IG. che avrebbe dovuto provvedere agli scavi ed ai reinterri per le fognature, oltre Testimone_1
a tutto ciò che serviva per mettere in sicurezza il sito rispetto alle erosioni del terreno dovute alla presenza di un fiume nelle vicinanza (occorreva fare l'argine)?
Risposta: “si abbiamo fatto dei sopralluoghi per i lavori di escavazione che poi non sono stati fatti”
Il medesimo teste, sentito a controprova sui seguenti capitoli della memoria CP_2
“5) dica il teste se tra le parti era in essere un ulteriore accordo intervenuto nell'anno 2011 avente ad oggetto la realizzazione di n. 8 casette in legno, di una mensa in legno, di una casa per la madre dell'attrice, di una serra in legno e di una legnaia in legno da dell'attrice, di una serra in legno e di una legnaia in legno da eseguirsi nella proprietà attorea”
Risponde: “so che si dovevano fare questi lavori questo fu detto dalla proprietaria quando andai a fare il sopralluogo e la proprietaria mostrò un disegno dettagliato di cose da fare ulteriori rispetto alla casa. ha consegnato il legno. Non so chi ha effettuato le costruzioni”; CP_1
“6) dica il teste se il signor ha provveduto alla realizzazione delle opere Controparte_1 commissionate in data 30.06.2012”
Risposta: “quando sono tornato sul posto ho visto che la serra era stata fatta era stato costruito parecchio c'erano parecchie opere”
“8) vero che il signor ha consegnato del legno per la ristrutturazione del tetto della Controparte_1 casa di abitazione di parte attrice?”
Risposta: “si ha consegnato del legno per il tetto e per i solai non so altro tutto il materiale CP_1 legno è stato consegnato da fu la signora a farmi vedere la casa ristrutturata e fu detto che CP_1 il legno era tutto proveniente da non ricordo esattamente l'anno era qualche anno fa” CP_1
***
Osserva in Collegio come, in effetti, diversamente di quanto ritenuto dal primo giudice, sia dalle deposizioni su trascritte, che dal complessivo contegno della (che, dopo aver negato CP_2 precedenti rapporti con il , in corso di causa ha ammesso di avergli commissionato altri CP_1 lavori), ma anche dalle deposizioni dei testi indotti da quest'ultima, emerge senza dubbio che CP_2 avesse interpellato la ditta AS TO per un intervento ben più ampio di quello poi formalizzato
6 nel contratto di cui la committente ha richiesto in giudizio la risoluzione per inadempimento dell'impresa.
È anche corretto quanto assume l'appellante riguardo alla collocazione temporale di detti interpelli, atteso che, per quanto nessuno dei testi sia stato in grado di confermare che si trattasse con esattezza del giugno 2011, tuttavia la circostanza emerge dai documenti prodotti, dei quali si è limitata CP_2
a contestare la sola assenza di firma per accettazione.
Risulta irrilevante, rispetto alla datazione di detti eventi, la circostanza che all'epoca non CP_2 fosse ancora stata immessa nel possesso degli immobili, visto che anche il contratto scritto di cui quest'ultima ha chiesto la risoluzione in giudizio è comunque precedente l'immissione in possesso e ciò consente di ritenere che a prescindere dalla data della formalizzazione dell'immissione in possesso, ne avesse già la disponibilità di fatto. Pt_1
Ciò detto, non può tuttavia trascurarsi di considerare che un preventivo privo di accettazione espressa può essere ritenuto un contratto valido fra le parti, solo quando, e nella misura in cui, ad esso segua l'esecuzione dell'opera.
In tal caso, infatti, l'aver l'altro contraente anche solo tacitamente consentito detta esecuzione, ne determina il suo assoggettamento all'obbligazione di pagamento delle prestazioni che ha lasciato che fossero eseguite dall'impresa, fosse anche sulla base della errata, ma palese, convinzione che il contratto fosse stato regolarmente concluso, trovando, in questa ipotesi, tutela l'incolpevole affidamento dell'impresa sul valido consenso della committenza, per quanto tacito, o non formalizzato per iscritto.
Nel caso in esame, dalle risultanze istruttorie, è emerso con sufficiente certezza che la ditta CP_1 fosse persuasa dell'intervenuto accordo contrattuale e su ciò l'artigiano ha fatto affidamento per l'esecuzione di una serie di attività, quantomeno propedeutiche, per le quali ha sopportato dei costi che ha quantificato in € 10.132,50 (costi del legno, costi del progetto, costi per le parti in ferro e costi per almeno10 viaggi e sopralluoghi), attività e quantificazione che non ha del tutto negato, o CP_2 contestato specificamente, visto che si è limitata a sostenere che fossero state svolte su autonoma iniziativa del . CP_1
È altresì pacifico fra le parti che in epoca precedente la data del contratto dalla stessa prodotto CP_2 aveva già versato un acconto di € 15.000 (elemento che ha rafforzato l'affidamento del CP_1 sull'avvenuta conclusione del contratto), di cui quest'ultima chiede l'integrale rimborso, mentre chiede che sia posto in compensazione delle spese sostenute e per le attività svolte, delle quali CP_1 ha dedotto (e non ha specificamente smentito) che siano state poi comunque utilizzate CP_2 dall'altra impresa che ha eseguito i lavori originariamente commissionati all'appellante.
7 Ancora va evidenziato che la circostanza che le parti abbiano in seguito formalizzato per iscritto solo alcune delle opere che originariamente erano previste e descritte nei preventivi del 2011, può essere interpretata come una implicita risoluzione delle diverse opere non replicate nell'accordo scritto, ma se ciò da un lato esclude che vi sia titolo per la richiesta dell'indennizzo per il mancato guadagno sull'intera opera originariamente prevista, dall'altro non esclude che i costi già sostenuti debbano essere rimborsati (anche perché non è emerso che l'intento risolutorio fosse stato reso chiaro dalla al ). CP_2 CP_1
In conclusione, sulla base dei principi di apparenza del diritto e di affidamento incolpevole l'appello va accolto per la parte relativa al rimborso delle spese sostenute da per l'attività Controparte_1 eseguita fra il 2011 e il 2012 per € 10.132,50, oltre interessi decorrenti dal dicembre 2011 (data individuata nella media del periodo).
Detta somma deve porsi in compensazione con l'importo di € 15.000,00, ricevuto da a titolo CP_1
d'acconto e da questi trattenuto in buona fede e pertanto improduttivo di interessi.
Le esposte considerazioni portano al parziale accoglimento dell'appello, con conseguente rigetto dell'appello incidentale.
Atteso l'esito complessivo del giudizio, il rigetto dell'appello incidentale, nonché la condotta processuale e contrattuale di sussistono giuste ragioni per porre a carico di Controparte_2 quest'ultima 1/3 delle spese di causa, con compensazione dei restanti due terzi, da liquidarsi come in dispositivo, ai sensi del D.M. n.55/2014 e s.m.
Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, de jure, del versamento suppletivo a carico dell'appellante incidentale ex art. 13, comma 1 quater, T.U. n.115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente decidendo: in parziale accoglimento dell'appello proposto da ed in riforma della sentenza Controparte_1
n. 881/2020 del Tribunale di Forlì,
- a) dichiara tenuta al pagamento a favore di della Controparte_2 Controparte_1 somma di € 10.132,50 oltre interessi dal dicembre 2011;
- b) compensa il credito di di € 15.000,00 con quanto dovuto a Controparte_2 CP_1
in virtù di quanto riconosciuto a favore di quest'ultimo al capo a);
[...]
condanna al pagamento a favore di di 1/3 delle spese Controparte_2 Controparte_1 di entrambi i gradi del giudizio che liquida per l'intero in € 5.077,00 per compensi, per il primo
8 grado ed in € 5.809,00 per compensi, per il secondo grado, oltre spese generali, esborsi ed accessori, come per legge;
compensa fra le parti i restanti due terzi;
dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante incidentale il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, T.U. n.115/2002.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III^ Sezione civile della Corte di Appello il giorno 11 marzo 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Silvia Romagnoli
Il Consigliere Ausiliario Estensore
Dott.ssa Teresa Caruso
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
____________ ___________
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione III Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott. Silvia Romagnoli Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Teresa Caruso Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 1979 del ruolo generale dell'anno 2020
promossa da:
( , titolare della ditta MASTRO GEPPETTO, con il Controparte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. MARZOCCHI CLAUDIO ( ), elettivamente domiciliato C.F._2 presso lo Studio del difensore in PIAZZA D. CARMINE N. 12 47121 FORLÌ;
APPELLANTE
contro
( ), con il patrocinio dell'Avv. STACCOLI Controparte_2 C.F._3
LOREDANA ( ) con domicilio eletto presso lo Studio del difensore in VIA C.F._4
A. VESPUCCI N. 23 47841 CATTOLICA;
APPELLATA
1 in punto a: appello avverso la sentenza n. 881 del 2.11.2020 del Tribunale di Forlì
oggetto: Altri contratti d'opera
CONCLUSIONI
Parte appellante: “Voglia la Corte d'Appello di Bologna, previo rigetto dell'avverso appello incidentale, ed in riforma della Sentenza del Tribunale di Forlì n. 881/2020 del Tribunale di Forlì emessa inter partes, pubblicata in data 2.2.2020, notificata in data 3.11.2020, decisa dal Giudice Dr. Enzo Chiarini, nella causa distinta al n. R.G. 406/2016, accertato e dichiarato, per le ragioni allegate in atti e provate in corso di causa, che tra la IG.ra ed il IG. era Controparte_2 Controparte_1 intercorso, nel maggio giugno 2011, un contratto d'opera avente ad oggetto la costruzione: n. 8 casette delle dimensioni di mt. 6x6; la costruzione di una palestra in legno;
la costruzione di una mensa;
la costruzione di una casa in legno per la madre dell'attrice odierna;
la costruzione di una serra;
la costruzione di una legnaia;
la costruzione di una scala interna nella casa attorea;
una cuccia di grandi dimensioni per cani;
il tutto con fornitura del materiale (legno infissi e bulloneria varia) da parte del prestatore d'opera; accertato e dichiarato che i lavori oggetto di contratto d'opera venivano sospesi nel corso dell'anno 2012 per fatto imputabile alla proprietà IG.ra CP_2 (direzione lavori); accertato e dichiarato che il contratto intercorso tra le parti nel periodo
[...] maggio 2011 – ottobre 2012 è divenuto di impossibile esecuzione per il IG. per Controparte_1 fatto imputabile alla proprietà IG.ra (direzione lavori) e quindi per grave Controparte_2 inadempimento della committente;
4. accertato e dichiarato che la IG.ra è receduta Controparte_2 di fatto dal contratto illegittimamente, ossia senza alcuna preventiva comunicazione e non tenendo indenne il prestatore d'opera da ogni spesa, lavoro eseguito e mancato guadagno da lui subito in conseguenza del suo recesso;
5. dichiarare quindi risolto ogni contratto, verbale e non, intercorso tra le parti odierne dal maggio 2011 all'ottobre 2012, per grave inadempimento della parte committente per le ragioni invocate in narrativa. Conseguentemente, nel merito, dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria azionata dalla IG.ra nei confronti di Controparte_2 CP_1
e, per l'effetto, respingere ogni domanda da ella avanzata in questa sede poiché infondata
[...] in fatto ed in diritto. In via riconvenzionale, dichiarare che il IG. ha maturato, a Controparte_1 sua volta, un contro credito nei confronti della IG.ra pari ad € 10.132,50 oltre Controparte_2 interessi dal 2012 al saldo (per danno emergente); dichiarare che in conseguenza del recesso unilaterale della IG.ra e quindi della sussistenza nel caso di specie degli estremi, Controparte_2 per il IG. , di richiedere la risoluzione contrattuale così come esposta per grave Controparte_1 inadempimento della controparte, ha subito altresì, oltre al danno materiale per € 8.730,00 oltre interessi al saldo, anche un danno per mancato guadagno, che si stima in non meno di € 10/20.000,00, ovvero quella diversa somma che l'Ecc.ma Corte adita vorrà ritenere equa e congrua. Conseguentemente, compensare le rispettive ragioni di credito secondo le determinazioni sommatorie, a favore dell'una e dell'altra parte, che ne risulteranno in limine litis. Con condanna, in ogni caso, alla integrale refusione delle spese di lite”. Con vittoria, integrale, di spese dei due gradi del giudizio.
Parte appellata: dichiarare inammissibile e, comunque, rigettare poiché destituito di qualsiasi fondamento giuridico e fattuale l'appello proposto dal signor avverso la sentenza n. Controparte_1 881 del 02.11.2020 del Tribunale di Forlì; in accoglimento dell'appello incidentale e in parziale riforma della sentenza di primo grado determinare il valore del legname utilizzato per il restauro dell'abitazione di parte appellata in euro 2.560,00 al netto dell'Iva per tutti i motivi ivi enucleati;
conseguentemente in accoglimento della domanda di compensazione, condannare il signor CP_1
a corrispondere alla signora la somma di euro 12.440,00 al netto dell'Iva
[...] Controparte_2 oltre ad interessi legali dalla domanda al saldo;
in accoglimento dell'appello incidentale e in parziale
2 riforma della sentenza di primo grado condannare il signor al pagamento integrale Controparte_1
o parziale delle spese del giudizio di primo grado;
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
La Corte
Udita la relazione della causa svolta dal Consigliere ausiliario Dott. Teresa Caruso;
viste le conclusioni prese dai procuratori delle parti;
visti gli atti e i documenti di causa, ha così deciso:
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 881/2020 pronunciata, ex art. 281 sexies cpc, all'esito dell'udienza del 2.11.2020, il
Tribunale di Forlì, in parziale accoglimento delle domande proposte da pur Controparte_2 dichiarando risolto il contratto del 30.10.2012 intervenuto fra l'attrice e per Controparte_1 inadempimento di quest'ultimo, lo condannava al pagamento della minor somma di € 12.188,00 pretesa in restituzione e compensava fra le parti le spese di causa.
Nello specifico il Tribunale riteneva non raggiunta la prova di un precedente e ben più ampio contratto concluso fra le parti nel 2011, in forza del quale, secondo la tesi del convenuto, questi avrebbe sopportato spese per € 10.132,50 per i lavori propedeutici all'esecuzione dell'opera (opera che, secondo il , poi non sarebbe stata eseguita per esclusivo fatto della committente), ed CP_1 accertato mediante CTU il costo del legname consegnato all'attrice, il convenuto era stato condannato alla restituzione dell'acconto ricevuto, detratto il costo del legname utilizzato.
Proponeva appello censurando la sentenza laddove il primo giudice 1) aveva Controparte_1 erroneamente ritenuto non raggiunta la prova dell'esistenza di un precedente accordo fra le parti, avente ad oggetto la realizzazione di un villaggio in legno, una serra ed altri manufatti per un corrispettivo di € 200.000 e a ciò il giudicante era pervenuto omettendo di considerare adeguatamente sia la deposizione testimoniale dei testi e che il complessivo contegno Testimone_1 Tes_2 processuale dell'appellata ed omettendo altresì di valutare i preventivi prodotti dall'appellante che sebbene privi di firma per accettazione riportavano comunque la data del giugno 2011 e non erano stati contestati sul punto, negando la che vi fossero stati dei rapporti con l'impresa artigiana CP_2 diversi da quelli indicati in contratto;
2) nonostante le risultanze istruttorie non aveva riconosciuto che aveva dato prova di aver sostenuto costi per € 8.730,64 ed effettuato almeno 10 Controparte_1 viaggi per un costo complessivo (secondo i parametri individuati dal CTU) di € 1.401,86 e così in totale € 10.132,50, a cui chiedeva di aggiungere una somma fra € 20.000,00 e € 10.000,00 per il mancato guadagno, anche in considerazione del fatto che le prestazioni eseguite dall'appellante furono comunque utilizzate dall'appellata che si è poi rivolta ad altre ditte per la realizzazione di quanto inizialmente commissionato al . CP_1
3 Pertanto, quest'ultimo chiedeva che dette poste fossero poste in compensazione sull'importo preteso dalla controparte, con condanna di quest'ultima alle spese di entrambi i gradi.
Concludeva come in epigrafe.
Si costituiva contestando il fondamento dell'appello di cui chiedeva il rigetto con Controparte_2 vittoria di spese e proponeva, a sua volta, appello incidentale.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formalizzate dalle parti con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 2/07/2024
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Prima di affrontare l'esame nel merito del gravame appare opportuno ritrascrivere i capitoli di prova proposti ai testi che, secondo l'appellante, il primo giudice non ha adeguatamente valorizzato.
Il teste ha risposto ai seguenti capitoli: Tes_3
1. Nel marzo 2011 il IG. , titolare della ditta individuale AS TO, riceveva Controparte_1 nel suo ufficio in Forlimpopoli la IG.ra titolare di un immobile in Valgianna, S. Controparte_2
Piero in Bagno di Forlì, che gli comunicava di volergli commissionare un importante lavoro da effettuarsi presso il suo villaggio.
Risposta: “non ricordo il mese ma confermo il capitolo, ero presente, ho visto la venire CP_2 presso il laboratorio ufficio”
2. L'ordine-lavori era il seguente: Costruzione n. 8 casette delle dimensioni di mt. 6x6; Costruzione di una palestra in legno;
costruzione di una mensa;
costruzione di una casa per la madre;
costruzione di una serra;
Costruzione di una legnaia.
Risposta: “non ricordo il numero delle casette ma il lavoro riguardava più costruzioni”.
3. Dopo oltre un mese, e quindi nel maggio 2011 la sig.ra tornava dal IG. Controparte_2 CP_1
presso il suo ufficio in Forlimpopoli e veniva informata dallo stesso che quel lavoro così
[...] come proposto era stato da lui preventivato in circa € 200.000,00 a corpo?
4. Le parti si accordarono in quella occasione per fare quel lavoro al prezzo di complessivi €
200.000,00: importo che escludeva le opere relative agli scavi per le fognature, all'impiantistica e rimessa a nuovo della casa in muratura esistente?
5. Le parti si accordarono che detti lavori esclusi di cui al capitolo precedente sarebbero stati effettuati e contabilizzati con ditte esterne che lo stesso avrebbe ricercato ed Controparte_1 indicato tra quelle di sua conoscenza e fiducia?
Risposta sui capitoli 3, 4 e 5: “non so, so che dovevamo fare le case in legno e la parte edile”.
24. In seguito ad un accesso in loco, la Forestale bloccava nella primavera del 2012 tutti i lavori che avrebbe dovuto eseguire il IG. a favore di ossia il villaggio in Controparte_1 Controparte_2
4 Valgianna?
25. La forestale bloccava i lavori ritenendo sussistente un vincolo delle belle arti sulla casa presente all'interno della zona dove dovevasi costruire il villaggio commissionato dalla CP_2
Risposta sui capitoli 24 e 25: “Si, non so i motivi.”
26. Al momento dell'intervento della Forestale, il IG. , unitamente ad un operaio Controparte_1
(IG. aveva predisposto lo spianamento del terreno su cui andava gettata la base della Tes_3 serra inizialmente commissionata delle misure di 11x5 mt?
Risposta “mi sembra di sì”.
27. Anche quei lavori di costruzione della serra vennero bloccati dalla forestale nel 2012?
Risposta: “mi pare di sì”
28. La IG.ra dopo il blocco dei lavori da parte della Forestale richiedeva al Controparte_2 CP_1
l'esecuzione delle scale dentro la casa di proprietà (si esibisca al teste il disegno doc. 2,
[...] scale poi eseguite da un conoscente/tuttofare della IG.ra , tale IG. )? Controparte_2 Per_1
33. La IG.ra avanzava al l'esecuzione la posa di un pavimento nella sala CP_2 Controparte_1
e cucina;
una parete di 10 cm su tutti i muri della casa (si esibisca al teste il doc. 8)?
Risposta sui cap 28 e 33: “sono stati fatti dei lavori interni e mi pare di ricordare anche una scala mi ricordo di aver portato del legname dipinto con il catrame liquido. Io sono andato a fare lavori o
a controllare lavori dalle 5 alle 10 volte”
Il medesimo teste veniva sentito a controprova sui seguenti capitoli della memoria CP_2
1) “vero che in data 30.06.2012 la signora ha commissionato al signor Controparte_2 CP_1
una serra prefabbricata ed una legnaia prefabbricata al prezzo di euro 17.000,00, come da
[...] contratto che si mostra;
3) vero che la signora ha inoltre commissionato al signor la Controparte_2 Testimone_4 realizzazione di una cuccia per il cane al prezzo di euro 500,00;
Risposta: “Sì”
“5) dica il teste se tra le parti era in essere un ulteriore accordo intervenuto nell'anno 2011 avente ad oggetto la realizzazione di n. 8 casette in legno, di una mensa in legno, di una casa per la madre dell'attrice, di una serra in legno e di una legnaia in legno da dell'attrice, di una serra in legno e di una legnaia in legno da eseguirsi nella proprietà attorea”
Risposta: “Sì, furono commissionati i lavori ulteriori di cui al capitolo”
“6) dica il teste se il signor ha provveduto alla realizzazione delle opere Controparte_1 commissionate in data 30.06.2012”
Risposta: “non furono completati per il blocco lavori”
8) vero che il signor ha consegnato del legno per la ristrutturazione del tetto della Controparte_1
5 casa di abitazione di parte attrice?
Risposta: “Sì”
9) Dica il teste se il signore ha fatto pervenire il conteggio di quanto dovuto per la Controparte_1 fornitura del legname.
Risposta: “penso di sì, non ero al corrente di cifre o costi.”
Il teste ha risposto ai seguenti capitoli: Testimone_1
13. Il IG. fece n. 3 sopralluoghi nel corso dell'anno 2011-2012 con l'escavatorista, Controparte_1
IG. che avrebbe dovuto provvedere agli scavi ed ai reinterri per le fognature, oltre Testimone_1
a tutto ciò che serviva per mettere in sicurezza il sito rispetto alle erosioni del terreno dovute alla presenza di un fiume nelle vicinanza (occorreva fare l'argine)?
Risposta: “si abbiamo fatto dei sopralluoghi per i lavori di escavazione che poi non sono stati fatti”
Il medesimo teste, sentito a controprova sui seguenti capitoli della memoria CP_2
“5) dica il teste se tra le parti era in essere un ulteriore accordo intervenuto nell'anno 2011 avente ad oggetto la realizzazione di n. 8 casette in legno, di una mensa in legno, di una casa per la madre dell'attrice, di una serra in legno e di una legnaia in legno da dell'attrice, di una serra in legno e di una legnaia in legno da eseguirsi nella proprietà attorea”
Risponde: “so che si dovevano fare questi lavori questo fu detto dalla proprietaria quando andai a fare il sopralluogo e la proprietaria mostrò un disegno dettagliato di cose da fare ulteriori rispetto alla casa. ha consegnato il legno. Non so chi ha effettuato le costruzioni”; CP_1
“6) dica il teste se il signor ha provveduto alla realizzazione delle opere Controparte_1 commissionate in data 30.06.2012”
Risposta: “quando sono tornato sul posto ho visto che la serra era stata fatta era stato costruito parecchio c'erano parecchie opere”
“8) vero che il signor ha consegnato del legno per la ristrutturazione del tetto della Controparte_1 casa di abitazione di parte attrice?”
Risposta: “si ha consegnato del legno per il tetto e per i solai non so altro tutto il materiale CP_1 legno è stato consegnato da fu la signora a farmi vedere la casa ristrutturata e fu detto che CP_1 il legno era tutto proveniente da non ricordo esattamente l'anno era qualche anno fa” CP_1
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Osserva in Collegio come, in effetti, diversamente di quanto ritenuto dal primo giudice, sia dalle deposizioni su trascritte, che dal complessivo contegno della (che, dopo aver negato CP_2 precedenti rapporti con il , in corso di causa ha ammesso di avergli commissionato altri CP_1 lavori), ma anche dalle deposizioni dei testi indotti da quest'ultima, emerge senza dubbio che CP_2 avesse interpellato la ditta AS TO per un intervento ben più ampio di quello poi formalizzato
6 nel contratto di cui la committente ha richiesto in giudizio la risoluzione per inadempimento dell'impresa.
È anche corretto quanto assume l'appellante riguardo alla collocazione temporale di detti interpelli, atteso che, per quanto nessuno dei testi sia stato in grado di confermare che si trattasse con esattezza del giugno 2011, tuttavia la circostanza emerge dai documenti prodotti, dei quali si è limitata CP_2
a contestare la sola assenza di firma per accettazione.
Risulta irrilevante, rispetto alla datazione di detti eventi, la circostanza che all'epoca non CP_2 fosse ancora stata immessa nel possesso degli immobili, visto che anche il contratto scritto di cui quest'ultima ha chiesto la risoluzione in giudizio è comunque precedente l'immissione in possesso e ciò consente di ritenere che a prescindere dalla data della formalizzazione dell'immissione in possesso, ne avesse già la disponibilità di fatto. Pt_1
Ciò detto, non può tuttavia trascurarsi di considerare che un preventivo privo di accettazione espressa può essere ritenuto un contratto valido fra le parti, solo quando, e nella misura in cui, ad esso segua l'esecuzione dell'opera.
In tal caso, infatti, l'aver l'altro contraente anche solo tacitamente consentito detta esecuzione, ne determina il suo assoggettamento all'obbligazione di pagamento delle prestazioni che ha lasciato che fossero eseguite dall'impresa, fosse anche sulla base della errata, ma palese, convinzione che il contratto fosse stato regolarmente concluso, trovando, in questa ipotesi, tutela l'incolpevole affidamento dell'impresa sul valido consenso della committenza, per quanto tacito, o non formalizzato per iscritto.
Nel caso in esame, dalle risultanze istruttorie, è emerso con sufficiente certezza che la ditta CP_1 fosse persuasa dell'intervenuto accordo contrattuale e su ciò l'artigiano ha fatto affidamento per l'esecuzione di una serie di attività, quantomeno propedeutiche, per le quali ha sopportato dei costi che ha quantificato in € 10.132,50 (costi del legno, costi del progetto, costi per le parti in ferro e costi per almeno10 viaggi e sopralluoghi), attività e quantificazione che non ha del tutto negato, o CP_2 contestato specificamente, visto che si è limitata a sostenere che fossero state svolte su autonoma iniziativa del . CP_1
È altresì pacifico fra le parti che in epoca precedente la data del contratto dalla stessa prodotto CP_2 aveva già versato un acconto di € 15.000 (elemento che ha rafforzato l'affidamento del CP_1 sull'avvenuta conclusione del contratto), di cui quest'ultima chiede l'integrale rimborso, mentre chiede che sia posto in compensazione delle spese sostenute e per le attività svolte, delle quali CP_1 ha dedotto (e non ha specificamente smentito) che siano state poi comunque utilizzate CP_2 dall'altra impresa che ha eseguito i lavori originariamente commissionati all'appellante.
7 Ancora va evidenziato che la circostanza che le parti abbiano in seguito formalizzato per iscritto solo alcune delle opere che originariamente erano previste e descritte nei preventivi del 2011, può essere interpretata come una implicita risoluzione delle diverse opere non replicate nell'accordo scritto, ma se ciò da un lato esclude che vi sia titolo per la richiesta dell'indennizzo per il mancato guadagno sull'intera opera originariamente prevista, dall'altro non esclude che i costi già sostenuti debbano essere rimborsati (anche perché non è emerso che l'intento risolutorio fosse stato reso chiaro dalla al ). CP_2 CP_1
In conclusione, sulla base dei principi di apparenza del diritto e di affidamento incolpevole l'appello va accolto per la parte relativa al rimborso delle spese sostenute da per l'attività Controparte_1 eseguita fra il 2011 e il 2012 per € 10.132,50, oltre interessi decorrenti dal dicembre 2011 (data individuata nella media del periodo).
Detta somma deve porsi in compensazione con l'importo di € 15.000,00, ricevuto da a titolo CP_1
d'acconto e da questi trattenuto in buona fede e pertanto improduttivo di interessi.
Le esposte considerazioni portano al parziale accoglimento dell'appello, con conseguente rigetto dell'appello incidentale.
Atteso l'esito complessivo del giudizio, il rigetto dell'appello incidentale, nonché la condotta processuale e contrattuale di sussistono giuste ragioni per porre a carico di Controparte_2 quest'ultima 1/3 delle spese di causa, con compensazione dei restanti due terzi, da liquidarsi come in dispositivo, ai sensi del D.M. n.55/2014 e s.m.
Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, de jure, del versamento suppletivo a carico dell'appellante incidentale ex art. 13, comma 1 quater, T.U. n.115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente decidendo: in parziale accoglimento dell'appello proposto da ed in riforma della sentenza Controparte_1
n. 881/2020 del Tribunale di Forlì,
- a) dichiara tenuta al pagamento a favore di della Controparte_2 Controparte_1 somma di € 10.132,50 oltre interessi dal dicembre 2011;
- b) compensa il credito di di € 15.000,00 con quanto dovuto a Controparte_2 CP_1
in virtù di quanto riconosciuto a favore di quest'ultimo al capo a);
[...]
condanna al pagamento a favore di di 1/3 delle spese Controparte_2 Controparte_1 di entrambi i gradi del giudizio che liquida per l'intero in € 5.077,00 per compensi, per il primo
8 grado ed in € 5.809,00 per compensi, per il secondo grado, oltre spese generali, esborsi ed accessori, come per legge;
compensa fra le parti i restanti due terzi;
dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante incidentale il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, T.U. n.115/2002.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III^ Sezione civile della Corte di Appello il giorno 11 marzo 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Silvia Romagnoli
Il Consigliere Ausiliario Estensore
Dott.ssa Teresa Caruso
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