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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 03/06/2025, n. 2754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2754 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
- SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE -
nel procedimento iscritto al n. R.G. 9511/2023 promosso con ricorso depositato in data 5 luglio 2023
da
nata a [...]/SP-Brasile il 27/10/1952, residente in [...]. Raul Cury, 1006, JD Parte_1
Cibrate lI, Itanhaem/SP - CAP 11740-000-Brasile, C.F.: , identificata con documento n. C.F._1
rilasciato il 21.10.2022; Nume_1
nata a [...]/SP -Brasile il 01/07/1973, residente in [...]Controparte_1
Verissimo Freitas, 93, Jardim Ana Rosa, Sao Paulo/SP - CAP 03287-050 - Brasile, C.F.: , C.F._2 identificata con documento n. rilasciato il 31.01.2022; Numer_1
, nato a [...]é/SP - Brasile il 08/04/2005, residente in [...]Parte_2
Verissimo Freitas, 93, Jardim Ana Rosa, Sao Paulo/SP - CAP 03287-050 –Brasile, C.F.: , C.F._3 NumeroDiC_ identificato con documento n. rilasciato il 31.08.2022;
nato a [...]é/SP - Brasile il 25/10/2003, residente in [...]. Presidente Parte_3
Kennedy, 3700, Torre 2 Apto 31, Boa Vista, Sao Caetano do Sul/SP - CAP 09572 – 015 – Brasile, C.F.: NumeroDiCartaIdentit_
, identificato con documento n. il 27.08.2021; C.F._4
nato a [...]/SP- Brasile il 27/01/1976, residente in [...], Parte_4
3700, Torre 2 Apto 31, Boa Vista, Sao Caetano do Sul/SP - CAP 09572-015 - Brasile, C.F.: , C.F._5 NumeroDiC_ identificata con documento n. rilasciato il 13.02.2019;
, nato a [...]é/SP - Brasile il 07/09/2012, residente in [...]. Presidente Parte_5
Kennedy, 3700, Torre 2 Apto 31, Boa Vista, Sao Caetano do Sul/SP - CAP 09572-015 - Brasile, C.F.: NumeroDiC_ 467.015.068-52, identificato con documento n. rilasciato il 10.05.2019, minorenne rappresentato, giusto procura in atti dai genitori nato a [...]/SP- Brasile il Parte_4
27/01/1976, residente in [...], 3700, Torre 2 Apto 31, Boa Vista, Sao Caetano do Sul/SP - NumeroDiC_ CAP 09572-015 - Brasile, C.F.: 188.561.998-74, identificata con documento n. rilasciato il
13.02.2019, e nata a [...]é/SP - Brasile il 23/03/1976 residente in [...]. Persona_1
Presidente Kennedy, 3700, Torre 2 Apto 31, Boa Vista, Sao Caetano do Sul/SP - CAP 09572-015 - Brasile, NumeroDiC_ C.F.: , identificata con documento n. rilasciato il 20.04.2007, C.F._6 , nata a [...]é/SP - Brasile il 30/04/2016, residente in [...]. Presidente Persona_2
Kennedy, 3700, Torre 2 Apto 31, Boa Vista, Sao Caetano do Sul/SP - CAP 09572-015 - Brasile, C.F.: NumeroDiC_ 516.488.028-85, identificata con documento n. rilasciato il 14.05.2019, minorenne rappresentata, giusto procura in atti, dai genitori nato a [...]/SP- Brasile il Parte_4
27/01/1976, residente in [...], 3700, Torre 2 Apto 31, Boa Vista, Sao Caetano do Sul/SP - NumeroDiC_ CAP 09572-015 - Brasile, C.F.: 188.561.998-74, identificata con documento n. rilasciato il
13.02.2019, e nata a [...]é/SP - Brasile il 23/03/1976 residente in [...]. Persona_1
Presidente Kennedy, 3700, Torre 2 Apto 31, Boa Vista, Sao Caetano do Sul/SP - CAP 09572-015 - Brasile, NumeroDiC_ C.F.: 265.778.748-75, identificata con documento n. rilasciato il 20.04.2007,
nata a [...]/SP -Brasile il 18/05/1995, residente in [...], 29, Jardim Parte_6
Recanto dos Passaros, Sao Joao da Boa Vista/SP - CAP 13873-504 - Brasile, C.F.: , identificata C.F._7 con documento n. rilasciato il 25.07.2019; Numer_8
tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti dell'Avv. Carlofernando Parisi del foro di Catanzaro.
ricorrenti contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_2
contumace
resistente nonché con
PUBBLICO MINISTERO
Interventore ex lege
In punto: DIRITTI DI CITTADINANZA
Il Giudice, dott.ssa Sabina Rubini, all'esito dell'udienza del giorno 28 aprile 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., i ricorrenti, cittadini brasiliani residenti in [...], come indicati in epigrafe, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza, iure sanguinis, assumendo di essere discendenti, in linea retta, di una cittadina italiana, , nata a [...], Comune in Controparte_3
Provincia di Treviso, il 17.09.1871, figlia di e I ricorrenti hanno Persona_3 Persona_4 dedotto che emigrava in Brasile e che, in data 06.12.1890, si univa in matrimonio Controparte_3 con o anch'egli italiano, e che dalla loro unione nasceva in Persona_5 Persona_6
Brasile, in data 27.08.1895, il figlio il quale, a sua volta si sposava e aveva figli, Persona_7 proseguendo nella linea di discendenza esplicitata nel ricorso e rappresentata graficamente nel documento n. 1 allegato al ricorso. Deducevano, inoltre, i ricorrenti che, non avendo - Controparte_3 conosciuta in Brasile anche come o o o o Controparte_3 Controparte_3 Controparte_3 CP_3 o o - mai acquisito la cittadinanza brasiliana e mai rinunciato alla
[...] Persona_8 Persona_9 cittadinanza italiana, aveva trasmesso, jure sanguinis, la cittadinanza al figlio – o Persona_7 Per_5
o -, ma che la normativa all'epoca vigente negava alla madre il diritto di trasmettere, iure Per_5 sanguinis, la cittadinanza ai propri figli, per cui si era verificata un'interruzione della trasmissione. Sul punto i ricorrenti sottolineavano che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo n. 1 della legge n.555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina e con sentenza n. 87 del 1975 l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della L. 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si sposava con cittadino straniero, indipendentemente da una sua espressa dichiarazione di volontà. Inoltre, a fondamento della domanda, gli istanti richiamavano la pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4466 del 25 febbraio 2009, che ha riconosciuto che, anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione, deve ritenersi che il diritto di cittadinanza sia uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo, se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione.
Il resistente non si è costituito in giudizio e va dichiarato contumace. CP_2
Gli atti sono stati regolarmente comunicati al P.M., che per l'udienza non ha concluso.
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”. Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”. Nel caso di specie l'avo era nato in [...], da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione, che all'art. 1 stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini, ovunque sia nato. Si osserva, peraltro, che il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita, era sancito già dal Codice civile del Regno d'Italia del 1865, che all'art. 4, disponeva che “è cittadino il figlio di padre italiano” e veniva confermato anche dalla Legge 555/1912, destinata a rimanere vigente fino all'entrata in vigore della Legge
123/1983, che espressamente ha riconosciuto la trasmissione della cittadinanza anche in linea materna, sull'impulso delle pronunce n. 30/1983 e n. 151/1975 citate nel ricorso. Si osserva che, secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce avrebbero potuto estrinsecarsi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca, ma tale sostanziale disparità di trattamento è stata superata grazie alla citata pronuncia della Corte di Cassazione, che, a Sezioni Unite, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e
n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio” (Cass. Sez. Unite sentenza n. 4466 del 25/02/2009). Invero, pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità di norme pre- costituzionali produce effetto soltanto su rapporti e situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile (fatta salva l'estinzione per effetto di rinuncia espressa da parte del richiedente), è giustiziabile in ogni tempo, anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento ed anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato.
Alla luce della citata normativa, depurata delle norme dichiarate incostituzionali, ne consegue che, per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza, è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Ciò premesso, si rileva che è stato prodotto, quale doc. 2, il certificato di nascita di e Controparte_3 che, secondo quanto emerge dalla documentazione prodotta dai ricorrenti, debitamente tradotta e munita di apostille, la linea di discendenza corrisponde a quella rappresentata nel ricorso e nel doc. 1 ; si evidenzia che non sono di ostacolo alla ricostruzione dell'albero genealogico alcune differenze nei nomi e cognomi, che si ritengono dovuti ad errori di trascrizioni e adattamenti alla lingua portoghese, considerando altresì, che in tempi meno recenti, i dichiaranti potevano essere analfabeti, circostanza che, comunque, non impedisce il chiaro riconoscimento della linea di discendenza, attesa l'evidente coincidenza del nome dei genitori e dei nonni.
Risulta, inoltre, dal doc. 21, che è deceduta senza acquisire la cittadinanza brasiliana Controparte_3
e senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana. Tanto premesso, richiamata la normativa citata e il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, successivo alla pronuncia della Corte di Cassazione,
a Sezioni Unite, n. 4466 del 25 febbraio 2009, alla quale si aderisce, ne consegue che Controparte_3 ha trasmesso la cittadinanza italiana al figlio anche se nato prima del 1° gennaio 1948, Persona_7 che a sua volta l'ha trasmessa alla figlia che, a sua volta, ha trasmesso la Persona_10 cittadinanza ai propri figli e discendenti. I ricorrenti, quindi, in virtù della sopra descritta discendenza, sono cittadini italiani iure sanguinis, anche se hanno acquisito anche la cittadinanza brasiliana, quale conseguenza involontaria del fatto di essere nati in un paese che applica il principio dello ius soli.
Quanto alla possibilità che un'eventuale rinuncia alla cittadinanza italiana possa essere stata fatta dai discendenti dell'avo originario, si osserva che la Suprema Corte (Cass. 25318/2022) ha avuto modo di precisare che ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, spetta a quest'ultimo solo la prova di essere discendente di un cittadino italiano, mentre incombe alla controparte, ossia al che ne CP_2 abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione.
Tanto premesso deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti in epigrafe cittadini italiani, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_2
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerata la mancata costituzione del e CP_2 la circostanza che la necessità di ricorrere all'autorità giudiziaria era necessaria e non è riconducibile al fatto della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti indicati in epigrafe sono cittadini italiani iure sanguinis;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_2 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Venezia, il 30 maggio 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Sabina Rubini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
- SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE -
nel procedimento iscritto al n. R.G. 9511/2023 promosso con ricorso depositato in data 5 luglio 2023
da
nata a [...]/SP-Brasile il 27/10/1952, residente in [...]. Raul Cury, 1006, JD Parte_1
Cibrate lI, Itanhaem/SP - CAP 11740-000-Brasile, C.F.: , identificata con documento n. C.F._1
rilasciato il 21.10.2022; Nume_1
nata a [...]/SP -Brasile il 01/07/1973, residente in [...]Controparte_1
Verissimo Freitas, 93, Jardim Ana Rosa, Sao Paulo/SP - CAP 03287-050 - Brasile, C.F.: , C.F._2 identificata con documento n. rilasciato il 31.01.2022; Numer_1
, nato a [...]é/SP - Brasile il 08/04/2005, residente in [...]Parte_2
Verissimo Freitas, 93, Jardim Ana Rosa, Sao Paulo/SP - CAP 03287-050 –Brasile, C.F.: , C.F._3 NumeroDiC_ identificato con documento n. rilasciato il 31.08.2022;
nato a [...]é/SP - Brasile il 25/10/2003, residente in [...]. Presidente Parte_3
Kennedy, 3700, Torre 2 Apto 31, Boa Vista, Sao Caetano do Sul/SP - CAP 09572 – 015 – Brasile, C.F.: NumeroDiCartaIdentit_
, identificato con documento n. il 27.08.2021; C.F._4
nato a [...]/SP- Brasile il 27/01/1976, residente in [...], Parte_4
3700, Torre 2 Apto 31, Boa Vista, Sao Caetano do Sul/SP - CAP 09572-015 - Brasile, C.F.: , C.F._5 NumeroDiC_ identificata con documento n. rilasciato il 13.02.2019;
, nato a [...]é/SP - Brasile il 07/09/2012, residente in [...]. Presidente Parte_5
Kennedy, 3700, Torre 2 Apto 31, Boa Vista, Sao Caetano do Sul/SP - CAP 09572-015 - Brasile, C.F.: NumeroDiC_ 467.015.068-52, identificato con documento n. rilasciato il 10.05.2019, minorenne rappresentato, giusto procura in atti dai genitori nato a [...]/SP- Brasile il Parte_4
27/01/1976, residente in [...], 3700, Torre 2 Apto 31, Boa Vista, Sao Caetano do Sul/SP - NumeroDiC_ CAP 09572-015 - Brasile, C.F.: 188.561.998-74, identificata con documento n. rilasciato il
13.02.2019, e nata a [...]é/SP - Brasile il 23/03/1976 residente in [...]. Persona_1
Presidente Kennedy, 3700, Torre 2 Apto 31, Boa Vista, Sao Caetano do Sul/SP - CAP 09572-015 - Brasile, NumeroDiC_ C.F.: , identificata con documento n. rilasciato il 20.04.2007, C.F._6 , nata a [...]é/SP - Brasile il 30/04/2016, residente in [...]. Presidente Persona_2
Kennedy, 3700, Torre 2 Apto 31, Boa Vista, Sao Caetano do Sul/SP - CAP 09572-015 - Brasile, C.F.: NumeroDiC_ 516.488.028-85, identificata con documento n. rilasciato il 14.05.2019, minorenne rappresentata, giusto procura in atti, dai genitori nato a [...]/SP- Brasile il Parte_4
27/01/1976, residente in [...], 3700, Torre 2 Apto 31, Boa Vista, Sao Caetano do Sul/SP - NumeroDiC_ CAP 09572-015 - Brasile, C.F.: 188.561.998-74, identificata con documento n. rilasciato il
13.02.2019, e nata a [...]é/SP - Brasile il 23/03/1976 residente in [...]. Persona_1
Presidente Kennedy, 3700, Torre 2 Apto 31, Boa Vista, Sao Caetano do Sul/SP - CAP 09572-015 - Brasile, NumeroDiC_ C.F.: 265.778.748-75, identificata con documento n. rilasciato il 20.04.2007,
nata a [...]/SP -Brasile il 18/05/1995, residente in [...], 29, Jardim Parte_6
Recanto dos Passaros, Sao Joao da Boa Vista/SP - CAP 13873-504 - Brasile, C.F.: , identificata C.F._7 con documento n. rilasciato il 25.07.2019; Numer_8
tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti dell'Avv. Carlofernando Parisi del foro di Catanzaro.
ricorrenti contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_2
contumace
resistente nonché con
PUBBLICO MINISTERO
Interventore ex lege
In punto: DIRITTI DI CITTADINANZA
Il Giudice, dott.ssa Sabina Rubini, all'esito dell'udienza del giorno 28 aprile 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., i ricorrenti, cittadini brasiliani residenti in [...], come indicati in epigrafe, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza, iure sanguinis, assumendo di essere discendenti, in linea retta, di una cittadina italiana, , nata a [...], Comune in Controparte_3
Provincia di Treviso, il 17.09.1871, figlia di e I ricorrenti hanno Persona_3 Persona_4 dedotto che emigrava in Brasile e che, in data 06.12.1890, si univa in matrimonio Controparte_3 con o anch'egli italiano, e che dalla loro unione nasceva in Persona_5 Persona_6
Brasile, in data 27.08.1895, il figlio il quale, a sua volta si sposava e aveva figli, Persona_7 proseguendo nella linea di discendenza esplicitata nel ricorso e rappresentata graficamente nel documento n. 1 allegato al ricorso. Deducevano, inoltre, i ricorrenti che, non avendo - Controparte_3 conosciuta in Brasile anche come o o o o Controparte_3 Controparte_3 Controparte_3 CP_3 o o - mai acquisito la cittadinanza brasiliana e mai rinunciato alla
[...] Persona_8 Persona_9 cittadinanza italiana, aveva trasmesso, jure sanguinis, la cittadinanza al figlio – o Persona_7 Per_5
o -, ma che la normativa all'epoca vigente negava alla madre il diritto di trasmettere, iure Per_5 sanguinis, la cittadinanza ai propri figli, per cui si era verificata un'interruzione della trasmissione. Sul punto i ricorrenti sottolineavano che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo n. 1 della legge n.555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina e con sentenza n. 87 del 1975 l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della L. 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si sposava con cittadino straniero, indipendentemente da una sua espressa dichiarazione di volontà. Inoltre, a fondamento della domanda, gli istanti richiamavano la pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4466 del 25 febbraio 2009, che ha riconosciuto che, anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione, deve ritenersi che il diritto di cittadinanza sia uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo, se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione.
Il resistente non si è costituito in giudizio e va dichiarato contumace. CP_2
Gli atti sono stati regolarmente comunicati al P.M., che per l'udienza non ha concluso.
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”. Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”. Nel caso di specie l'avo era nato in [...], da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione, che all'art. 1 stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini, ovunque sia nato. Si osserva, peraltro, che il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita, era sancito già dal Codice civile del Regno d'Italia del 1865, che all'art. 4, disponeva che “è cittadino il figlio di padre italiano” e veniva confermato anche dalla Legge 555/1912, destinata a rimanere vigente fino all'entrata in vigore della Legge
123/1983, che espressamente ha riconosciuto la trasmissione della cittadinanza anche in linea materna, sull'impulso delle pronunce n. 30/1983 e n. 151/1975 citate nel ricorso. Si osserva che, secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce avrebbero potuto estrinsecarsi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca, ma tale sostanziale disparità di trattamento è stata superata grazie alla citata pronuncia della Corte di Cassazione, che, a Sezioni Unite, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e
n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio” (Cass. Sez. Unite sentenza n. 4466 del 25/02/2009). Invero, pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità di norme pre- costituzionali produce effetto soltanto su rapporti e situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile (fatta salva l'estinzione per effetto di rinuncia espressa da parte del richiedente), è giustiziabile in ogni tempo, anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento ed anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato.
Alla luce della citata normativa, depurata delle norme dichiarate incostituzionali, ne consegue che, per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza, è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Ciò premesso, si rileva che è stato prodotto, quale doc. 2, il certificato di nascita di e Controparte_3 che, secondo quanto emerge dalla documentazione prodotta dai ricorrenti, debitamente tradotta e munita di apostille, la linea di discendenza corrisponde a quella rappresentata nel ricorso e nel doc. 1 ; si evidenzia che non sono di ostacolo alla ricostruzione dell'albero genealogico alcune differenze nei nomi e cognomi, che si ritengono dovuti ad errori di trascrizioni e adattamenti alla lingua portoghese, considerando altresì, che in tempi meno recenti, i dichiaranti potevano essere analfabeti, circostanza che, comunque, non impedisce il chiaro riconoscimento della linea di discendenza, attesa l'evidente coincidenza del nome dei genitori e dei nonni.
Risulta, inoltre, dal doc. 21, che è deceduta senza acquisire la cittadinanza brasiliana Controparte_3
e senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana. Tanto premesso, richiamata la normativa citata e il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, successivo alla pronuncia della Corte di Cassazione,
a Sezioni Unite, n. 4466 del 25 febbraio 2009, alla quale si aderisce, ne consegue che Controparte_3 ha trasmesso la cittadinanza italiana al figlio anche se nato prima del 1° gennaio 1948, Persona_7 che a sua volta l'ha trasmessa alla figlia che, a sua volta, ha trasmesso la Persona_10 cittadinanza ai propri figli e discendenti. I ricorrenti, quindi, in virtù della sopra descritta discendenza, sono cittadini italiani iure sanguinis, anche se hanno acquisito anche la cittadinanza brasiliana, quale conseguenza involontaria del fatto di essere nati in un paese che applica il principio dello ius soli.
Quanto alla possibilità che un'eventuale rinuncia alla cittadinanza italiana possa essere stata fatta dai discendenti dell'avo originario, si osserva che la Suprema Corte (Cass. 25318/2022) ha avuto modo di precisare che ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, spetta a quest'ultimo solo la prova di essere discendente di un cittadino italiano, mentre incombe alla controparte, ossia al che ne CP_2 abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione.
Tanto premesso deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti in epigrafe cittadini italiani, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_2
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerata la mancata costituzione del e CP_2 la circostanza che la necessità di ricorrere all'autorità giudiziaria era necessaria e non è riconducibile al fatto della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti indicati in epigrafe sono cittadini italiani iure sanguinis;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_2 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Venezia, il 30 maggio 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Sabina Rubini